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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 31/10/2025, n. 4591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4591 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4841/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4841/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. GRASSO BIONDI MARCELLO e dell'avv. C.F._2
RP SARA
ATTRICE contro
(C.F. ) quale mandataria con rappresentanza di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
a socio unico quale mandataria con rappresentanza di Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. SIMONE GIOVANNI Controparte_3
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
IN VIA PRELIMINARE
1 - Accertare il mancato esperimento della procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.
28/2010 e, conseguentemente, fissare nuova udienza per permettere l'esperimento della procedura medesima, con onere di presentare la relativa domanda a carico di controparte;
2 – Accertare il difetto dello jus postulandi in capo a controparte e, conseguentemente, dichiararne la contumacia in caso di mancata sanatoria ai sensi dell'art. 182 c.p.c..
pagina 1 di 10 3 – Accertare la carenza di legittimazione attiva in capo all'odierna convenuta, ricorrente del decreto ingiuntivo opposto;
IN VIA PRINCIPALE
4 - Accertare l'illegittima esecuzione dei rapporti di conto corrente 2556 e 2929, per le ragioni esposte in narrativa, e in particolare per la mancata approvazione di interessi al tasso ultralegale, l'illegittima applicazione di interessi anatocistici e in conseguenza l'applicazione di tassi usurari, nonché la mancanza di buona fede dell'odierna convenuta;
5 – Per l'effetto, disporre la restituzione di tutti gli interessi illegittimamente corrisposti da parte degli odierni attori o agli stessi addebitati, per le ragioni indicate in narrativa, eventualmente compensando il relativo credito con il credito che risultasse tuttora vantato dall'opposta nei confronti degli opponenti;
6 – Accertare la nullità delle clausole contrattuali contenute nella fideiussione omnibus sottoscritta in data 11 giugno 2009 e, conseguentemente, accertare la liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1957
c.c. e, per l'effetto, revocare, e comunque dichiarare nullo e di nessun effetto, in tutto o in parte, il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando l'insussistenza di qualsivoglia debito degli opponenti nei confronti dell'opposta.
IN OGNI CASO Condannare controparte alla rifusione delle spese, diritti ed onorari di giudizio, tendendo in ogni caso in debita considerazione, in sede di condanna alle spese, il mancato preventivo esperimento, da parte della stessa, della procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010 sebbene la presente materia rientri fra le ipotesi di c.d. “mediazione obbligatoria”.
IN VIA ISTRUTTORIA Ferme le richieste istruttorie già formulate, si chiede che l'Ill.mo Giudice
Istruttore voglia ordinare, ai sensi dell'art. 210 cpc, l'esibizione degli schemi di fideiussioni usati nel periodo di riferimento (giugno 2009) ai seguenti istituti bancari:
- , quale istituto risultante dalla fusione, con riferimento allo schema utilizzato da CP_4
e da;
CP_5 Controparte_6
- , sia in proprio sia quale istituto risultante dalla fusione con Controparte_7 riferimento allo schema utilizzato da;
CP_8
- ; Controparte_9
- ; Controparte_10
- ; CP_11
- Controparte_12
.
[...]
pagina 2 di 10 Per parte convenuta:
Come da note conclusive (pag. 11)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio gli odierni attori hanno proposto opposizione avverso il decreto nr. 655/2024 con il quale era stato ingiunto a il pagamento della Parte_1 somma di euro 36.098,54, oltre interessi e spese, a titolo di saldo negativo di un rapporto di conto corrente bancario e, a entrambi gli attori, in qualità di garanti della cancellata Immobiliare ZE s.r.l. in
Liquidazione, il pagamento della somma di euro 30.000,00 a titolo di saldo negativo di un rapporto di conto corrente, pagamento da effettuarsi in favore di quale mandataria con Controparte_1 rappresentanza di quale mandataria con Controparte_2 rappresentanza di llegatasi cessionaria dei crediti. Controparte_3
Gli attori eccepivano la carenza di “legittimazione attiva” dell'opposta in assenza di adeguata prova della cessione del credito, “l'illegittima esecuzione dei rapporti di conto corrente” a fronte dell'omessa produzione dei contratti di apertura del conto, dell'omessa specifica sottoscrizione delle clausole relative agli interessi ultralegali, dell'illegittima capitalizzazione degli interessi, dell'omessa indicazione del Tasso Annuo Effettivo (TAE), del superamento della soglia d'usura, della mancanza di buona fede dell'istituto di credito nel recesso dal contratto.
Eccepivano, inoltre, la nullità della clausola di deroga al disposto dell'art. 1957 cod. civ. contenuta nel contratto di garanzia con conseguente decadenza della stessa.
Con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. eccepivano, altresì, il difetto di procura alle liti.
All'esito della costituzione dell'opposta, che contestava la fondatezza delle allegazioni attoree e dell'espletamento del procedimento di mediazione, il procuratore di parte attrice dava atto della conclusione di un accordo in relazione alla posizione dell'attrice con dichiarazione di rinuncia Pt_2 agli atti in relazione a tale posizione, a spese compensate.
Depositato l'atto di accettazione della rinuncia, il procedimento veniva trattenuto in decisione sulle conclusioni come in epigrafe indicate.
I. La procura alle liti
Con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. parte attrice opponente ha eccepito la carenza di procura pagina 3 di 10 alle liti evidenziando che, dalla documentazione prodotta, emergeva che Controparte_3 avevano nominato quale sua procuratrice non già la società CP_2 [...]
come indicato nel ricorso monitorio ma la società Controparte_2 CP_13
” e che nella procura alle liti ” era indicata quale mandataria di
[...] Controparte_1
” non già di Controparte_13 Controparte_2
”.
[...]
A fronte della prova della fusione per incorporazione di ” in Controparte_13
che rende irrilevante la prima contestazione Controparte_2 attorea, parte attrice ha evidenziato che , quale Controparte_2 procuratrice della società , ha nominato quale sua procuratrice la società Controparte_3
in data 20.12.2022 (doc. 2 parte convenuta opposta). Controparte_1
Da ciò conseguirebbe l'invalidità della procura alle liti datata 17 marzo 2020 rilasciata da “
[...]
quale procuratrice di ” quale procuratrice di CP_1 Controparte_13
. Controparte_3
Rileva infatti l'attrice che la procura alle liti fa riferimento ad una precedente procura rilasciata da
” ad non prodotta in giudizio e che Controparte_13 Controparte_1 non può, in ogni caso, essere quella del 20 dicembre 2022 in quanto rilasciata in data successiva.
Ciò posto ritiene questo Giudice che l'argomentazione di parte opponente non sia condivisibile.
La procura alle liti è stata rilasciata da quale procuratrice speciale di CP_1
”/“ . Controparte_13 Controparte_2
Il rilascio della procura da parte di ”/“ Controparte_13 [...]
in favore di in data 20 dicembre 2022 può senza Controparte_2 Controparte_1 dubbio essere interpretato quale ratifica dell'operato già posto in essere dalla seconda quale procuratrice della prima.
II. La dichiarazione di estinzione per rinuncia agli atti
Il procuratore di parte attrice, con dichiarazione resa a verbale in data 30 gennaio 2025, ha dichiarato di rinunciare alla domanda, limitatamente alla posizione dell'opponente a spese Parte_3 compensate.
Con atto depositato in data 4 febbraio 2025 il procuratore di parte convenuta ha accettato la rinuncia.
In considerazione di quanto sopra, con riguardo alla posizione dell'opponente Parte_3
pagina 4 di 10 deve essere dichiarata l'estinzione del procedimento a spese compensate.
III. L'eccezione di carenza di legittimazione attiva
Sollevando eccezione di carenza di legittimazione attiva parte attrice opponente ha contestato la titolarità, in capo alla convenuta opposta, dei crediti oggetto di causa.
Premesso che si tratta di eccezione che attiene al merito della vertenza e non già al presupposto processuale della legittimazione, parte attrice opponente, nello specifico, lamenta la carenza di prova in merito alle cessioni dei crediti per cui è causa, che l'opposta allega essere intervenuta da
[...]
a e da quest'ultima a Controparte_14 Controparte_15 Controparte_3
Ciò posto questo Giudice condivide la posizione della Suprema Corte in forza della quale “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti
l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla ZZ Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (cfr. C. Cass.
17944/2023).
Fermo restando, pertanto, che la pubblicazione della cessione sulla G.U. non è elemento idoneo a provare la cessione è altresì vero che la stessa può essere provata senza vincolo di forma.
Ciò posto la conclusione di un contratto di cessione di crediti tra l'originaria titolare del credito e
[...]
è comprovata dalla produzione del contratto di cessione che, nell'allegato 1) individua i CP_15 criteri che devono soddisfare i crediti oggetto della cessione.
Nello specifico l'allegato 1) individua tre tipologie di “portafogli” al variare del valore del credito.
Considerando il valore dei crediti per cui è causa la tipologia di riferimento è quella di cui al portafoglio A.
Entro tale portafoglio i crediti oggetto di cessione vengono individuati sulla base di alcune caratteristiche.
Le prime sei sono certamente integrate: la natura chirografaria dei crediti, l'importo complessivo compreso tra 35.000 e 100.000 euro (dovendosi precisare che quanto al credito garantito, la cessione ha ad oggetto il credito vantato nei confronti della debitrice principale che era di importo superiore ad euro pagina 5 di 10 35.000 come da certificazione ex art. 50 TUB in atti), la natura del credito (“…apertura di credito di qualsiasi natura ivi include quelle costituite da mere scoperture di conto corrente non regolate da specifico contratto…”); l'essere classificato a sofferenza, non essere stato oggetto di altre operazioni di cartolarizzazione e non essere stato oggetto di azioni giudiziali o reclami.
Non vi è invece prova che dell'ultimo requisito costituito dall'essere il credito inserito in una lista, che non è stata prodotta.
Tale omissione può ritenersi superata alla luce della dichiarazione della cedente dell'inclusione del credito tra quelli oggetto di cessione ma la dichiarazione ha ad oggetto la sola cessione del credito vantato in favore della società Immobiliare ZE s.r.l. (cui accede ex lege la cessione delle garanzie) e non il credito vantato nei confronti dell'opponente quale titolare del contratto di conto Parte_1 corrente.
Deve pertanto ritenersi che non vi sia prova della cessione del credito portato dal conto corrente nr.
0095/002556 intestato a Parte_1
Quanto invece al credito vantato nei confronti della società Immobiliare ZE s.r.l. deve ritenersi provata la cessione nei confronti di Controparte_15
Quanto alla cessione da a anche in questo caso la copia del Controparte_15 Controparte_3 contratto prodotta, variamente omissata, non contiene alcuna indicazione dei criteri per identificare i crediti oggetto di cessione.
In ogni caso la dichiarazione di che conferma l'intervenuta cessione a Controparte_15 CP_3
(in cui è dichiarato che il contratto di cessione concluso con “…include, tra gli altri, un
[...] CP_3 credito vantato nei confronti di IMMOBILIARE ZE SRL… pari ad Euro 43.810,39 alla data di acquisto, oltre agli interessi e spese successivi a tale data…”) e le indicazioni contenute nell'avviso di pubblicazione della cessione sulla ZZ Ufficiale (che indica la cessione, tra gli altri, dei “…crediti acquistati dal Cedente in forza di un contratto di cessione di crediti "individuabili in blocco" ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 concluso con Banco Popolare Societa'
Cooperativa in data 1 ottobre 2015 ed individuati in base ai criteri pubblicati sulla ZZ Ufficiale della Repubblica Italiana n. 119 del 15 ottobre 2015, Parte II”) portano a ritenere provata la cessione,
a favore di del credito vantato nei confronti di Immobiliare ZE s.r.l. garantito Controparte_3 dall'odierno opponente.
pagina 6 di 10 In conformità a quanto disposto dalla legge sulla cartolarizzazione la cessione del credito garantito determina l'automatica cessione anche della garanzia fideiussoria.
IV. La nullità parziale del contratto di fideiussione
Parte attrice ha eccepito la nullità di alcune clausole del contratto di fideiussione omnibus per cui è causa in quanto redatto in conformità ad un modulo ABI frutto di intese illegittime in quanto poste in essere in violazione della legge 287/90 volta alla tutela della libera concorrenza e del mercato.
Nello specifico parte attrice ha eccepito la nullità delle clausole
- l'art. 2 dello schema che dichiarava il fideiussore tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”;
- l'art. 6 dello schema che prevedeva che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”;
- l'art. 8 dello schema che sanciva l'insensibilità della garanzia prestata agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale è tenuto nei confronti della banca, disponendo che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
Pur in assenza di produzione del relativo provvedimento, la circostanza che tali clausole siano state dichiarate frutto di intesa illegittima da parte dell'Autorità Garante non è stata oggetto di specifica contestazione, potendo pertanto ritenersi pacifica tra le parti.
Parte convenuta, infatti, in sede di costituzione, non ha specificamente contestato né l'esistenza di tale accertamento ad opera dell'autorità garante, né il suo contenuto come allegato da parte attrice, né la conformità del contratto per cui è causa al modulo ABI censurato, limitandosi a sostenere che, secondo la giurisprudenza, sarebbe necessaria una “…indefettibile prova del fatto che le fidejussioni stipulate a valle dalla presentino un collegamento negoziale con l'intesa illecita a monte” e la CP_2 dimostrazione “…che le fidejussioni siano state stipulate in dipendenza di essa e in vista della realizzazione di una finalità ulteriore, lesiva della concorrenza…”.
pagina 7 di 10 Parte convenuta ha allegato inoltre che non vi sarebbe prova dell'intesa illegittima in quanto la fideiussione era stata sottoscritta a distanza di quattro anni “… dal noto Provvedimento n. 55/2005 di
Banca d'Italia, che costituisce prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso...”.
Pacifico, quindi, il contenuto dell'accertamento nei termini allegati dall'attore, la mera conformità del contratto per cui è causa al modulo ABI è idonea a determinare l'invalidità delle clausole censurate.
Non è infatti necessario che una delle parti del contratto a valle abbia partecipato all'intesa illecita, o che vi sia un “collegamento negoziale” tra l'intesa a monte e il contratto a valle, essendo invece sufficiente quel “collegamento funzionale” che si sostanzia nella riproposizione delle clausole dichiarate invalide senza che sia necessario che il contraente abbia partecipato all'intesa dichiarata illecita (cfr. C. Cass. S.U. nr. 41994/21 in parte motiva pronunciata nei confronti di un istituto bancario che non aveva partecipato all'intesa illegittima).
Né la circostanza che la fideiussione per cui è causa sia stata sottoscritta quattro anni dall'accertamento, come allegato dalla convenuta, ha particolare rilevanza.
Nel caso in esame è censurata un'intesa restrittiva della concorrenza che ha portato alla redazione del modello ABI censurato.
Non vi sono elementi che portino a ritenere che l'intesa avesse un termine, che sia in qualche modo venuta meno o che sia stata superata da successivi diversi accordi leciti la cui prospettazione è, peraltro, scarsamente plausibile a fronte della riproposizione nei contratti in esame delle stesse clausole censurate.
V. L'eccezione di decadenza della garanzia
Parte convenuta ha allegato l'inapplicabilità dell'art. 1957 cod. civ. in quanto a prescindere dalla validità o meno della clausola di deroga, tale norma non troverebbe applicazione nel caso in cui le parti abbiano pattuito che la durata della fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento.
Tale argomentazione non può essere condivisa nel caso in esame in quanto, a prescindere da ogni ulteriore considerazione, la pattuizione in forza della quale la durata della fideiussione è correlata alla durata dell'obbligazione principale (che si sostanzia in una deroga implicita all'art. 1957 cod. civ.) è contenuta nell'articolo nullo, in quanto dichiarato frutto di intese illegittime.
Trovando pertanto applicazione l'art. 1957 cod. civ. e non risultando che il creditore abbia proposto le pagina 8 di 10 sue azioni contro il debitore principale entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione questi deve ritenersi decaduto dalla garanzia.
VI. L'allegato riconoscimento di debito
Parte convenuta ha allegato che l'opponente avrebbe riconosciuto il proprio debito mediante il carteggio prodotto sub doc. 15) al quale sarebbero seguiti alcuni pagamenti parziali.
In disparte dal fatto che non si comprende bene a quale credito tale carteggio si riferisca (non risulta infatti prodotta la missiva in risposta alla quale l'attore ha formulato la proposta in atti) si osserva che la proposta è stata effettuata “…senza alcun riconoscimento o ammissione nemmeno implicitamente…”.
VII. La revoca del decreto ingiuntivo
In considerazione di quanto sopra il decreto ingiuntivo deve essere revocato essendo tutte le ulteriori eccezioni assorbite.
VIII. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in assenza di note, tenuto conto del valore della causa e della difficoltà (media) vengono liquidate in euro 14.103,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, rimborso CU e marca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica: dichiara l'estinzione del giudizio tra e per rinuncia agli atti a Parte_2 Controparte_1 spese compensate;
revoca il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di Parte_1 condanna parte convenuta opposta a tenere indenne l'opponente dalle spese di lite liquidate Pt_1 come in parte motiva.
pagina 9 di 10 Brescia, 31 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4841/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. GRASSO BIONDI MARCELLO e dell'avv. C.F._2
RP SARA
ATTRICE contro
(C.F. ) quale mandataria con rappresentanza di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
a socio unico quale mandataria con rappresentanza di Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. SIMONE GIOVANNI Controparte_3
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
IN VIA PRELIMINARE
1 - Accertare il mancato esperimento della procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.
28/2010 e, conseguentemente, fissare nuova udienza per permettere l'esperimento della procedura medesima, con onere di presentare la relativa domanda a carico di controparte;
2 – Accertare il difetto dello jus postulandi in capo a controparte e, conseguentemente, dichiararne la contumacia in caso di mancata sanatoria ai sensi dell'art. 182 c.p.c..
pagina 1 di 10 3 – Accertare la carenza di legittimazione attiva in capo all'odierna convenuta, ricorrente del decreto ingiuntivo opposto;
IN VIA PRINCIPALE
4 - Accertare l'illegittima esecuzione dei rapporti di conto corrente 2556 e 2929, per le ragioni esposte in narrativa, e in particolare per la mancata approvazione di interessi al tasso ultralegale, l'illegittima applicazione di interessi anatocistici e in conseguenza l'applicazione di tassi usurari, nonché la mancanza di buona fede dell'odierna convenuta;
5 – Per l'effetto, disporre la restituzione di tutti gli interessi illegittimamente corrisposti da parte degli odierni attori o agli stessi addebitati, per le ragioni indicate in narrativa, eventualmente compensando il relativo credito con il credito che risultasse tuttora vantato dall'opposta nei confronti degli opponenti;
6 – Accertare la nullità delle clausole contrattuali contenute nella fideiussione omnibus sottoscritta in data 11 giugno 2009 e, conseguentemente, accertare la liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1957
c.c. e, per l'effetto, revocare, e comunque dichiarare nullo e di nessun effetto, in tutto o in parte, il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando l'insussistenza di qualsivoglia debito degli opponenti nei confronti dell'opposta.
IN OGNI CASO Condannare controparte alla rifusione delle spese, diritti ed onorari di giudizio, tendendo in ogni caso in debita considerazione, in sede di condanna alle spese, il mancato preventivo esperimento, da parte della stessa, della procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010 sebbene la presente materia rientri fra le ipotesi di c.d. “mediazione obbligatoria”.
IN VIA ISTRUTTORIA Ferme le richieste istruttorie già formulate, si chiede che l'Ill.mo Giudice
Istruttore voglia ordinare, ai sensi dell'art. 210 cpc, l'esibizione degli schemi di fideiussioni usati nel periodo di riferimento (giugno 2009) ai seguenti istituti bancari:
- , quale istituto risultante dalla fusione, con riferimento allo schema utilizzato da CP_4
e da;
CP_5 Controparte_6
- , sia in proprio sia quale istituto risultante dalla fusione con Controparte_7 riferimento allo schema utilizzato da;
CP_8
- ; Controparte_9
- ; Controparte_10
- ; CP_11
- Controparte_12
.
[...]
pagina 2 di 10 Per parte convenuta:
Come da note conclusive (pag. 11)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio gli odierni attori hanno proposto opposizione avverso il decreto nr. 655/2024 con il quale era stato ingiunto a il pagamento della Parte_1 somma di euro 36.098,54, oltre interessi e spese, a titolo di saldo negativo di un rapporto di conto corrente bancario e, a entrambi gli attori, in qualità di garanti della cancellata Immobiliare ZE s.r.l. in
Liquidazione, il pagamento della somma di euro 30.000,00 a titolo di saldo negativo di un rapporto di conto corrente, pagamento da effettuarsi in favore di quale mandataria con Controparte_1 rappresentanza di quale mandataria con Controparte_2 rappresentanza di llegatasi cessionaria dei crediti. Controparte_3
Gli attori eccepivano la carenza di “legittimazione attiva” dell'opposta in assenza di adeguata prova della cessione del credito, “l'illegittima esecuzione dei rapporti di conto corrente” a fronte dell'omessa produzione dei contratti di apertura del conto, dell'omessa specifica sottoscrizione delle clausole relative agli interessi ultralegali, dell'illegittima capitalizzazione degli interessi, dell'omessa indicazione del Tasso Annuo Effettivo (TAE), del superamento della soglia d'usura, della mancanza di buona fede dell'istituto di credito nel recesso dal contratto.
Eccepivano, inoltre, la nullità della clausola di deroga al disposto dell'art. 1957 cod. civ. contenuta nel contratto di garanzia con conseguente decadenza della stessa.
Con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. eccepivano, altresì, il difetto di procura alle liti.
All'esito della costituzione dell'opposta, che contestava la fondatezza delle allegazioni attoree e dell'espletamento del procedimento di mediazione, il procuratore di parte attrice dava atto della conclusione di un accordo in relazione alla posizione dell'attrice con dichiarazione di rinuncia Pt_2 agli atti in relazione a tale posizione, a spese compensate.
Depositato l'atto di accettazione della rinuncia, il procedimento veniva trattenuto in decisione sulle conclusioni come in epigrafe indicate.
I. La procura alle liti
Con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. parte attrice opponente ha eccepito la carenza di procura pagina 3 di 10 alle liti evidenziando che, dalla documentazione prodotta, emergeva che Controparte_3 avevano nominato quale sua procuratrice non già la società CP_2 [...]
come indicato nel ricorso monitorio ma la società Controparte_2 CP_13
” e che nella procura alle liti ” era indicata quale mandataria di
[...] Controparte_1
” non già di Controparte_13 Controparte_2
”.
[...]
A fronte della prova della fusione per incorporazione di ” in Controparte_13
che rende irrilevante la prima contestazione Controparte_2 attorea, parte attrice ha evidenziato che , quale Controparte_2 procuratrice della società , ha nominato quale sua procuratrice la società Controparte_3
in data 20.12.2022 (doc. 2 parte convenuta opposta). Controparte_1
Da ciò conseguirebbe l'invalidità della procura alle liti datata 17 marzo 2020 rilasciata da “
[...]
quale procuratrice di ” quale procuratrice di CP_1 Controparte_13
. Controparte_3
Rileva infatti l'attrice che la procura alle liti fa riferimento ad una precedente procura rilasciata da
” ad non prodotta in giudizio e che Controparte_13 Controparte_1 non può, in ogni caso, essere quella del 20 dicembre 2022 in quanto rilasciata in data successiva.
Ciò posto ritiene questo Giudice che l'argomentazione di parte opponente non sia condivisibile.
La procura alle liti è stata rilasciata da quale procuratrice speciale di CP_1
”/“ . Controparte_13 Controparte_2
Il rilascio della procura da parte di ”/“ Controparte_13 [...]
in favore di in data 20 dicembre 2022 può senza Controparte_2 Controparte_1 dubbio essere interpretato quale ratifica dell'operato già posto in essere dalla seconda quale procuratrice della prima.
II. La dichiarazione di estinzione per rinuncia agli atti
Il procuratore di parte attrice, con dichiarazione resa a verbale in data 30 gennaio 2025, ha dichiarato di rinunciare alla domanda, limitatamente alla posizione dell'opponente a spese Parte_3 compensate.
Con atto depositato in data 4 febbraio 2025 il procuratore di parte convenuta ha accettato la rinuncia.
In considerazione di quanto sopra, con riguardo alla posizione dell'opponente Parte_3
pagina 4 di 10 deve essere dichiarata l'estinzione del procedimento a spese compensate.
III. L'eccezione di carenza di legittimazione attiva
Sollevando eccezione di carenza di legittimazione attiva parte attrice opponente ha contestato la titolarità, in capo alla convenuta opposta, dei crediti oggetto di causa.
Premesso che si tratta di eccezione che attiene al merito della vertenza e non già al presupposto processuale della legittimazione, parte attrice opponente, nello specifico, lamenta la carenza di prova in merito alle cessioni dei crediti per cui è causa, che l'opposta allega essere intervenuta da
[...]
a e da quest'ultima a Controparte_14 Controparte_15 Controparte_3
Ciò posto questo Giudice condivide la posizione della Suprema Corte in forza della quale “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti
l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla ZZ Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (cfr. C. Cass.
17944/2023).
Fermo restando, pertanto, che la pubblicazione della cessione sulla G.U. non è elemento idoneo a provare la cessione è altresì vero che la stessa può essere provata senza vincolo di forma.
Ciò posto la conclusione di un contratto di cessione di crediti tra l'originaria titolare del credito e
[...]
è comprovata dalla produzione del contratto di cessione che, nell'allegato 1) individua i CP_15 criteri che devono soddisfare i crediti oggetto della cessione.
Nello specifico l'allegato 1) individua tre tipologie di “portafogli” al variare del valore del credito.
Considerando il valore dei crediti per cui è causa la tipologia di riferimento è quella di cui al portafoglio A.
Entro tale portafoglio i crediti oggetto di cessione vengono individuati sulla base di alcune caratteristiche.
Le prime sei sono certamente integrate: la natura chirografaria dei crediti, l'importo complessivo compreso tra 35.000 e 100.000 euro (dovendosi precisare che quanto al credito garantito, la cessione ha ad oggetto il credito vantato nei confronti della debitrice principale che era di importo superiore ad euro pagina 5 di 10 35.000 come da certificazione ex art. 50 TUB in atti), la natura del credito (“…apertura di credito di qualsiasi natura ivi include quelle costituite da mere scoperture di conto corrente non regolate da specifico contratto…”); l'essere classificato a sofferenza, non essere stato oggetto di altre operazioni di cartolarizzazione e non essere stato oggetto di azioni giudiziali o reclami.
Non vi è invece prova che dell'ultimo requisito costituito dall'essere il credito inserito in una lista, che non è stata prodotta.
Tale omissione può ritenersi superata alla luce della dichiarazione della cedente dell'inclusione del credito tra quelli oggetto di cessione ma la dichiarazione ha ad oggetto la sola cessione del credito vantato in favore della società Immobiliare ZE s.r.l. (cui accede ex lege la cessione delle garanzie) e non il credito vantato nei confronti dell'opponente quale titolare del contratto di conto Parte_1 corrente.
Deve pertanto ritenersi che non vi sia prova della cessione del credito portato dal conto corrente nr.
0095/002556 intestato a Parte_1
Quanto invece al credito vantato nei confronti della società Immobiliare ZE s.r.l. deve ritenersi provata la cessione nei confronti di Controparte_15
Quanto alla cessione da a anche in questo caso la copia del Controparte_15 Controparte_3 contratto prodotta, variamente omissata, non contiene alcuna indicazione dei criteri per identificare i crediti oggetto di cessione.
In ogni caso la dichiarazione di che conferma l'intervenuta cessione a Controparte_15 CP_3
(in cui è dichiarato che il contratto di cessione concluso con “…include, tra gli altri, un
[...] CP_3 credito vantato nei confronti di IMMOBILIARE ZE SRL… pari ad Euro 43.810,39 alla data di acquisto, oltre agli interessi e spese successivi a tale data…”) e le indicazioni contenute nell'avviso di pubblicazione della cessione sulla ZZ Ufficiale (che indica la cessione, tra gli altri, dei “…crediti acquistati dal Cedente in forza di un contratto di cessione di crediti "individuabili in blocco" ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 concluso con Banco Popolare Societa'
Cooperativa in data 1 ottobre 2015 ed individuati in base ai criteri pubblicati sulla ZZ Ufficiale della Repubblica Italiana n. 119 del 15 ottobre 2015, Parte II”) portano a ritenere provata la cessione,
a favore di del credito vantato nei confronti di Immobiliare ZE s.r.l. garantito Controparte_3 dall'odierno opponente.
pagina 6 di 10 In conformità a quanto disposto dalla legge sulla cartolarizzazione la cessione del credito garantito determina l'automatica cessione anche della garanzia fideiussoria.
IV. La nullità parziale del contratto di fideiussione
Parte attrice ha eccepito la nullità di alcune clausole del contratto di fideiussione omnibus per cui è causa in quanto redatto in conformità ad un modulo ABI frutto di intese illegittime in quanto poste in essere in violazione della legge 287/90 volta alla tutela della libera concorrenza e del mercato.
Nello specifico parte attrice ha eccepito la nullità delle clausole
- l'art. 2 dello schema che dichiarava il fideiussore tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”;
- l'art. 6 dello schema che prevedeva che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”;
- l'art. 8 dello schema che sanciva l'insensibilità della garanzia prestata agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale è tenuto nei confronti della banca, disponendo che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
Pur in assenza di produzione del relativo provvedimento, la circostanza che tali clausole siano state dichiarate frutto di intesa illegittima da parte dell'Autorità Garante non è stata oggetto di specifica contestazione, potendo pertanto ritenersi pacifica tra le parti.
Parte convenuta, infatti, in sede di costituzione, non ha specificamente contestato né l'esistenza di tale accertamento ad opera dell'autorità garante, né il suo contenuto come allegato da parte attrice, né la conformità del contratto per cui è causa al modulo ABI censurato, limitandosi a sostenere che, secondo la giurisprudenza, sarebbe necessaria una “…indefettibile prova del fatto che le fidejussioni stipulate a valle dalla presentino un collegamento negoziale con l'intesa illecita a monte” e la CP_2 dimostrazione “…che le fidejussioni siano state stipulate in dipendenza di essa e in vista della realizzazione di una finalità ulteriore, lesiva della concorrenza…”.
pagina 7 di 10 Parte convenuta ha allegato inoltre che non vi sarebbe prova dell'intesa illegittima in quanto la fideiussione era stata sottoscritta a distanza di quattro anni “… dal noto Provvedimento n. 55/2005 di
Banca d'Italia, che costituisce prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso...”.
Pacifico, quindi, il contenuto dell'accertamento nei termini allegati dall'attore, la mera conformità del contratto per cui è causa al modulo ABI è idonea a determinare l'invalidità delle clausole censurate.
Non è infatti necessario che una delle parti del contratto a valle abbia partecipato all'intesa illecita, o che vi sia un “collegamento negoziale” tra l'intesa a monte e il contratto a valle, essendo invece sufficiente quel “collegamento funzionale” che si sostanzia nella riproposizione delle clausole dichiarate invalide senza che sia necessario che il contraente abbia partecipato all'intesa dichiarata illecita (cfr. C. Cass. S.U. nr. 41994/21 in parte motiva pronunciata nei confronti di un istituto bancario che non aveva partecipato all'intesa illegittima).
Né la circostanza che la fideiussione per cui è causa sia stata sottoscritta quattro anni dall'accertamento, come allegato dalla convenuta, ha particolare rilevanza.
Nel caso in esame è censurata un'intesa restrittiva della concorrenza che ha portato alla redazione del modello ABI censurato.
Non vi sono elementi che portino a ritenere che l'intesa avesse un termine, che sia in qualche modo venuta meno o che sia stata superata da successivi diversi accordi leciti la cui prospettazione è, peraltro, scarsamente plausibile a fronte della riproposizione nei contratti in esame delle stesse clausole censurate.
V. L'eccezione di decadenza della garanzia
Parte convenuta ha allegato l'inapplicabilità dell'art. 1957 cod. civ. in quanto a prescindere dalla validità o meno della clausola di deroga, tale norma non troverebbe applicazione nel caso in cui le parti abbiano pattuito che la durata della fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento.
Tale argomentazione non può essere condivisa nel caso in esame in quanto, a prescindere da ogni ulteriore considerazione, la pattuizione in forza della quale la durata della fideiussione è correlata alla durata dell'obbligazione principale (che si sostanzia in una deroga implicita all'art. 1957 cod. civ.) è contenuta nell'articolo nullo, in quanto dichiarato frutto di intese illegittime.
Trovando pertanto applicazione l'art. 1957 cod. civ. e non risultando che il creditore abbia proposto le pagina 8 di 10 sue azioni contro il debitore principale entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione questi deve ritenersi decaduto dalla garanzia.
VI. L'allegato riconoscimento di debito
Parte convenuta ha allegato che l'opponente avrebbe riconosciuto il proprio debito mediante il carteggio prodotto sub doc. 15) al quale sarebbero seguiti alcuni pagamenti parziali.
In disparte dal fatto che non si comprende bene a quale credito tale carteggio si riferisca (non risulta infatti prodotta la missiva in risposta alla quale l'attore ha formulato la proposta in atti) si osserva che la proposta è stata effettuata “…senza alcun riconoscimento o ammissione nemmeno implicitamente…”.
VII. La revoca del decreto ingiuntivo
In considerazione di quanto sopra il decreto ingiuntivo deve essere revocato essendo tutte le ulteriori eccezioni assorbite.
VIII. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in assenza di note, tenuto conto del valore della causa e della difficoltà (media) vengono liquidate in euro 14.103,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, rimborso CU e marca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica: dichiara l'estinzione del giudizio tra e per rinuncia agli atti a Parte_2 Controparte_1 spese compensate;
revoca il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di Parte_1 condanna parte convenuta opposta a tenere indenne l'opponente dalle spese di lite liquidate Pt_1 come in parte motiva.
pagina 9 di 10 Brescia, 31 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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