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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 23/06/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Günter Morandell,
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al R.G. n. 913/2023 pendente tra:
parti attrici: , codice fiscale: , e Parte_1 C.F._1
, codice fisale: , con l'avv. CP C.F._2
ECCHER ROBERTA e con l'avv. EHEIM FEDERICO,
parte convenuta: , codice fiscale: , con Parte_2 P.IVA_1
l'avv. APRILE ANDREA,
chiamata in causa: , codice fiscale: , con CP_2 P.IVA_2
l'avv. STECKHOLZER LORENZ.
OGGETTO
Risarcimento danni da responsabilità contrattuale.
CONCLUSIONI
per le parti attrici:
“Voglia l'll.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
In via preliminare:
1) respingere l'eccezione avversaria di mancanza di
competenza/giurisdizione di codesto Tribunale per vessatorietà della
clausola compromissoria, nonché per tutti i motivi dedotti in atti;
In via principale, nel merito:
2) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della convenuta
Parte
, P. Iva/codice fiscale: , con sede legale in Parte_2 P.IVA_1
39020 Marlengo (BZ), Via Maggiore n. 40/2, in persona del legale
rappresentante sig. o comunque del legale rappresentante CP_3
pro tempore, in relazione ai gravi difetti e ritardi manifestatisi
nell'esecuzione dell'unità immobiliare di proprietà degli attori, come
accertati nella relazione tecnica espletata dall'Ing. nel Per_1
procedimento sub n. 666/2022;
3) dichiarare conseguentemente la convenuta P. Parte_2
Iva/codice fiscale: , con sede legale in 39020 Marlengo (BZ), P.IVA_1
Via Maggiore n. 40/2, in persona del legale rappresentante sig. CP_3
Pag. 2 di 25 Pizzo o comunque del legale rappresentante pro tempore, tenuta al
risarcimento dei danni patrimoniali consequenziali e, per l'effetto,
condannarla al pagamento, a favore degli attori dei danni subiti, pari ad €
13.872,15, ovvero nella diversa misura che risulterà dovuta all'esito del
giudizio, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì dell'evento
al saldo;
4) respingere la domanda riconvenzionale di parte convenuta, in quanto
infondata in fatto e diritto, per tutti i motivi dedotti;
5) con vittoria di spese sia del presente giudizio che della procedura
d'accertamento tecnico preventivo, ivi compresi i compensi del C.T.U. Ing.
e del consulente di parte geom. con aumento del Per_1 CP_4
compenso del 30%, previsto dall'art. 4 del Decreto del Ministero della
Giustizia n. 55/2014 per essere gli atti depositati redatti con tecniche
informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione;
6) Si chiede fin d'ora la distrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93
c.p.c., in favore del procuratore degli attori, i quali dichiarano, all'uopo,
di aver anticipato le spese relative al presente giudizio e di non aver
riscosso alcun compenso.
In via istruttoria subordinata: … (omissis)”;
Pag. 3 di 25 per la parte convenuta:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis
In via preliminare:
• Accertare e dichiarare la mancanza di competenza/giurisdizione
dell'Ill.mo Tribunale adito a causa della clausola compromissoria di cui
all'art. 11 del contratto di appalto (doc. 4 e 5 Atp), con dichiarazione di
competenza/giurisdizione in favore della Camera di Commercio di
Bolzano;
• Si chiede di condannare la chiamata in causa a garanzia CP_2
ed in manleva della società convenuta, alla richiesta di pagamento del
costo di € 2.255,00 (Iva inclusa) delle nuove tapparelle richieste dagli
attori; pertanto, a fronte della richiesta di pagamento da parte degli attori
nei confronti della società convenuta, dovrà essere ritenuta responsabile la
società chiamata in causa e la società convenuta CP_2 Pt_2
dovrà essere manlevata dalla società chiamata per qualsiasi richiesta
[...]
di pagamento delle tapparelle da parte degli attori.
In via principale:
• Rigettare ogni avversaria domanda perché infondata in fatto ed in diritto;
• Rigettare la domanda riconvenzionale della società chiamata in causa
perché infondata in fatto ed in diritto;
Pag. 4 di 25 In subordine
• In ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande degli attori e nel
caso la società convenuta fosse dichiarata responsabile in maniera
esclusiva, prevalente o solidale di ogni danno, per l'effetto, dedurre in
compensazione gli importi di € 4.548,50 per vizi non denunciati e di €
6.404,83 per spese ATP, oltre agli interessi legali e moratori e alla
rivalutazione dal dì del dovuto;
In via riconvenzionale:
• Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale degli attori in
relazione al mancato pagamento dei lavori extra eseguiti dalla società
convenuta nell'appartamento di proprietà degli attori e condannare gli
stessi al pagamento della somma di € 7.250,00 (Iva esclusa), oltre interessi
legali e moratori e rivalutazione dal dì del dovuto, accertata nella ctu sub.
n. 666/2022 R.G. del Tribunale di Bolzano, con detrazione in
compensazione di quanto già eventualmente pagato sin adesso dagli attori;
• Dichiarare e accertare la decadenza per la denuncia dei vizi nella quale
sono incorsi gli attori, e dichiarare questi ultimi debitori della società
convenuta dell'ulteriore importo di € 4.548,50, oltre interessi legali e
moratori e rivalutazione dal dì del dovuto, e conseguentemente
condannarli al pagamento a favore di quest'ultima della somma di €
Pag. 5 di 25 4.548,50, oltre agli interessi moratori e legali e alla rivalutazione dal dì
del dovuto, o di quella somma - decurtato l'eventuale importo dovuto dalla
società convenuta agli attori a titolo di risarcimento dei danni per
l'eliminazione dei vizi – maggiore o minore accertata in corso di causa
come dovuta a tale titolo;
• Dichiarare, liquidare ed accertare le spese sostenute dalla società
convenuta a causa dell'ATP, sub. n. 666/2022 R.G. del Tribunale di
Bolzano, e conseguentemente condannare gli attori al pagamento della
somma di € 6.404,83 per le spese sostenute dalla società convenuta a
seguito dell'ATP; • Accertare e dichiarare l'ingerenza degli attori nelle
opere commissionate alla società convenuta e di conseguenza accertare e
dichiarare che i ritardi contestati dagli attori nell'esecuzione delle opere
commissionate sono stati determinati, in parte o totalmente, dall'ingerenza
degli attori;
In ogni caso
• Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa del presente
giudizio;
• Condannare gli attori al risarcimento dei danni nei confronti della
società convenuta, anche d'ufficio ed in via equitativa, ex art. 96 c.p.c.;
In via istruttoria … (omissis)”;
Pag. 6 di 25 per la chiamata in causa:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bolzano;
contrariis reiectis;
in via pregiudiziale
1. per i motivi dedotti, dichiarare l'inammissibilità, nullità, decadenza e/o
prescrizione dell'azione di parte convenuta;
nel merito ed in via
riconvenzionale
2. per i motivi dedotti, respingere le domande formulate da parte
convenuta, in persona del legale rappresentante pro Parte_2
tempore, nei confronti della in persona del legale Controparte_5
rappresentante pro tempore, poiché infondate in fatto ed in diritto;
3. per i motivi dedotti, condannare la in persona del Parte_2
legale rappresentate pro tempore, al pagamento in favore della CP_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di €
[...]
644,21, oltre agli interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2022 dalla
fattura all'effettivo saldo;
in ogni caso
4. per i motivi dedotti, di conseguenza, condannare parte convenuta alla
rifusione delle spese e compensi professionali di giudizio, con il relativo
Pag. 7 di 25 aumento ex art. 4, co.
1-bis, D.M. 10/03/2014, n. 55 (atto depositato
telematicamente con particolari tecniche di redazione).
In via istruttoria … (omissis)”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La causa in questione ruota intorno all'esecuzione di un contratto d'appalto, concluso per iscritto il 07/06/2021 tra gli odierni attori, i sig.ri e , quali committenti, e la Parte_1 CP
convenuta , quale appaltatrice, avente ad oggetto la Parte_2
ristrutturazione dell'appartamento di proprietà dei committenti, sito a
Brunico, Via Nikolaus Cusanus n. 8 (il contratto è presente nei fascicoli dell'accertamento tecnico preventivo sia degli attori sia della convenuta,
allegato dai primi come doc. n. 1 e dalla seconda come doc. n. 2).
2. Nell'accertamento tecnico preventivo (sub RG n. 666/2022), chiesto dagli attori, gli stessi hanno lamentato ritardi nell'inizio dei lavori concordati e, in particolare, nella consegna finale dell'appartamento ristrutturato1. Inoltre, hanno reclamato vari vizi nell'opera di
Pag. 8 di 25 ristrutturazione commissionata. La convenuta, dal canto suo, ha rilevato il mancato pagamento di lavori eseguiti in variante al contratto d'appalto, che era stato concluso “a corpo” al prezzo di “€ 75.149,00” (iva esclusa)2. In
merito alla problematica dei ritardi, il CT ha rilevato che la convenuta,
offrendo agli attori € 1.000,00 per la loro spesa d'affitto, dovuta alla ritardata messa a disposizione dell'immobile ristrutturato, avesse ammesso la propria responsabilità3. Con riferimento ai vizi, nonché alla debenza dei pagamenti delle varianti extracontrattuali, il CT è arrivato alla conclusione “che l'importo dei lavori eseguiti dalla ditta è Pt_2
quantificabile in complessivi € 82.399,004, di cui 75.149,00 contrattuali e i
rimanenti 7.250,00 extracontrattuali, mentre i vizi riscontrati nelle varie
opere eseguite sono valutabili in complessivi € 7.775,00” (cfr. CT
prodotte da entrambe le parti: doc. n. 3 degli attori e doc. n. 4 della convenuta).
3. Nel presente procedimento di merito, gli attori chiedono nei confronti della convenuta, a titolo di garanzia per i difetti dell'opera appaltata (artt.
1667 e 1668 c.c.) e in forza del principio della responsabilità contrattuale
Pag. 9 di 25 per inadempimento e ritardo (art. 1218 c.c.), il risarcimento dei danni patrimoniali conseguenziali subiti nella misura di € 13.872,15 (cfr. le conclusioni di cui sopra).
4. In particolare, gli attori fanno valere le seguenti voci risarcitorie che sarebbero ancora dovute:
- € 1.000,00 per il ritardo, somma5 che il CT ha ricondotto a esplicita ammissione della convenuta (cfr. sopra sub punto 2);
- € 800,00 per l'asserita mancanza di certificazione del vetro di sicurezza della doccia sebbene il CT avesse riconosciuto, valorizzando una e-mail del CTP Ing. (allegato n. 7 delle CT), che il vetro Persona_2
installato fosse un vetro di sicurezza. Infatti, gli attori non si ritenevano soddisfatti perché non in grado di scaricare il relativo certificato “dal sito
della casa produttrice” (atto di citazione, pag. 10);
- € 2.255,00 (con iva) per la sostituzione degli avvolgibili, che risultano “di
un grigio evidentemente più scuro rispetto a quello degli avvolgibili delle
altre unità abitative del condominio” (CT, pag. 10); la somma richiesta coincide con quella accertata dal CT (cfr. pag. 16s e la tabella riassuntiva a pag. 23);
Pag. 10 di 25 - € 129,70 per “acquisto materiale”, ritenuto necessario all'esecuzione dei lavori, voce che gli attori avevano già chiesto in sede di ATP6, ma che non si trova nella “tabella riassuntiva danni” della CT (cfr. pag. 23).
5. Oltre alle voci risarcitorie elencate, gli attori chiedono anche il ristoro delle spese processuali affrontate per l'accertamento tecnico preventivo,
ossia € 2.484,64 per le spese legali, € 4.897,01 per la CT e € 2.305,80 per il proprio CTP, così arrivando alla somma complessiva avanzata in conto capitale di € 13.872,15 (cfr. elenco a pag. 11 dell'atto di citazione).
6. La convenuta si è costituita con domanda riconvenzionale e chiamata in causa, opponendosi in vario modo alle domande degli attori, chiedendo, a sua volta, il pagamento di prestazioni contrattuali che non sarebbero state finora onorate e citando, con riferimento alla richiesta di risarcimento avanzata dagli attori per gli avvolgibili, in manleva la , CP_2
che aveva fornito gli stessi. Le varie eccezioni e richieste della convenuta,
in quanto di rilievo per la decisione, possono essere sintetizzate come segue:
6.1. Eccepisce in limine litis la mancanza della giurisdizione del Giudice
adito per la presenza di una clausola compromissoria nel contratto d'appalto che devolve le controversie alla Camera di Commercio di
Pag. 11 di 25 Bolzano, con riferimento alla “risoluzione degli eventuali problemi che
fossero insorti a seguito dell'esecuzione delle opere appaltate ed in
particolare delle variazioni necessarie a quanto previsto nel contratto
(lavori extra) e l'adeguamento del relativo prezzo di tali lavori … Sicché,
questo Ill.mo Tribunale dovrà demandare almeno parzialmente la
decisione della presente controversia alla Camera di Commercio di
Bolzano” (comparsa, pagg. 11s.).
6.2. Quanto al pagamento ancora mancante dell'opera in questione, la convenuta parte dagli importi accertati nella CT per i lavori contrattuali
(€ 75.149,00 senza iva) ed extracontrattuali (€ 7.250,00 senza iva)7 e afferma che questi non sono stati onorati dagli attori, per cui chiede ora il loro pagamento in via riconvenzionale, “con detrazione in compensazione
di quanto già eventualmente pagato sin adesso dagli attori” (conclusioni sopra riportate). A tal riguardo rileva il pagamento, eseguito dagli attori in data 27/02/2023, della somma di € 3.321,67 (cfr. comparsa, pag. 6, e distinta di pagamento: doc. 13 degli attori).
6.3. La convenuta, inoltre, eccepisce, sempre in via riconvenzionale, la
“decadenza della facoltà di denunziare la difformità e i vizi dell'opera ex
Pag. 12 di 25 art. 1667 c.c.” (comparsa, pag. 7), in quanto gli attori avrebbero denunciato parte dei vizi8 soltanto “con mail del 26.10.2021 - peraltro quando erano
già all'interno del loro appartamento da oltre un mese ed avevano
accettato l'opera” e altri vizi “solamente con pec del 14.01.2022 dell'avv.
Roberta Eccher“ (comparsa, pag. 9), ossia oltre i 60 giorni dalla loro scoperta9.
6.4. Altre domande riconvenzionali riguardano la condanna degli attori al pagamento delle spese sostenute per l'ATP e l'accertamento che “i ritardi
contestati dagli attori nell'esecuzione delle opere commissionate sono stati
determinati, in parte o totalmente, dall'ingerenza degli attori” (conclusioni di cui sopra).
6.5. Con domanda proposta nei confronti della chiamata in causa
[...]
, la convenuta pretende di essere manlevata dal pagamento CP_2
“del costo di € 2.255,00 (Iva inclusa) delle nuove tapparelle richieste dagli
attori”, azionato dagli attori (cfr. sopra sub punto 4), in quanto aveva già
pagato alla chiamata in garanzia € 1.375,07 per la fornitura degli avvolgibili (tapparelle – doc. 13 della convenuta).
Pag. 13 di 25 7. La chiamata in causa si oppone, con comparsa di CP_2
costituzione contenente anche domanda riconvenzionale, alla pretesa di manleva, affermando che “la ha sempre ordinato Parte_2
autonomamente i prodotti e scelto il colore delle tapparelle in oggetto”10.
Eccepisce, inoltre, “che la non ha mai denunciato alla Parte_2
i vizi del bene comprato, un ritardo nella consegna ovvero Controparte_5
fatto valere una richiesta risarcitoria. La convenuta non ha, quindi,
denunciato le asserite difformità e/o vizi entro i termini di legge (art. 1495
c.c.). Inoltre, non sono stati rispettati i termini per esperire la relativa
azione (art. 1495, co. 3, c.c.)” (comparsa, pag. 6).
8. In via riconvenzionale chiede alla convenuta il pagamento della fattura a saldo, n. 443/001 del 16/11/2021, riguardante la fornitura di 9 tapparelle in alluminio di colore X=02, per un importo rimasto ancora dovuto pari a “€
644,21. Detto importo, oltre agli interessi moratori ai sensi del d.lgs.
231/2002 dalla scadenza al saldo, dovrà essere pagato, in ogni caso,
ancora alla (comparsa, pag. 8; cfr. i documenti Controparte_5
giustificativi allegati: documenti n. 6, 7, 8 e 9).
Pag. 14 di 25 9. Alla luce di tutti gli atti e documenti di causa, valutati i profili fattuali e giuridici dedotti dalle parti e applicato il principio di economia processuale della "ragione più liquida", la causa può essere decisa con le seguenti statuizioni motivate. Si premette che la CT del dott. ing. Persona_3
(cfr. doc. n. 3 degli attori: CT con tutti gli allegati), eseguita in modo tecnicamente ineccepibile, viene considerata la fonte giusta ai fini della soluzione delle questioni poste dalle parti.
10. L'eccezione processuale della convenuta, secondo la quale, a causa della clausola compromissoria presente nel contratto d'appalto11, almeno parte della presente causa dovrebbe essere devoluta alla Camera di
Commercio, è infondata e, pertanto, deve essere rigettata. Senza decidere sulla vessatorietà della stessa (eccepita dagli attori), è risolutiva la circostanza che la clausola in questione riguarda unicamente le “variazioni”
che siano dovute “ad eventi sopravvenuti imprevedibili e non imputabili ad
alcuna delle parti” (clausola, riportata alla nota 11). La causa in questione non riguarda variazioni di tale caratteristica, come è facile dedurre dall'elenco delle varianti presente nella CT a pag. 9.
Pag. 15 di 25 11. Entrando nel merito della controversia, si rileva la presenza dei presupposti per accogliere, tra le molteplici richieste risarcitorie degli attori, una sola. Si precisa che la richiesta di rifusione delle spese riguardanti l'ATP sarà trattata al punto 19 dedicato alle spese processuali degli attori e della convenuta.
11.1. Infatti, non ci sono dubbi che agli attori spetti, in conto capitale, la somma di € 1.000,00 a titolo di risarcimento per il ritardo nell'esecuzione dell'opera, stante la chiara confessione di una promessa in questo senso,
rilevata dal CT nell'e-mail del rappresentante legale della convenuta datata 05/09/202112: “L'impresa oltre a non richiedere alcuna proroga ai
tempi di contratto sottolinea che 'lascerà 1.000,00 € come promesso per il
mese in più di affitto'13 ammettendo, secondo lo scrivente, in modo palese
un ritardo nell'esecuzione dei lavori da ricondursi però non alle modeste
varianti inserite in corso d'opera ma a difficoltà o ritardi tutti da
ricondursi in capo all'impresa” (CT, pag. 26). Come richiesto dagli attori, sulla somma spettano anche la rivalutazione e gli interessi legali, da accordare a decorrere dalla data del 31/08/2021 in quanto riguarda “i
Pag. 16 di 25 canoni di locazione versati per l'alloggio sostitutivo condotto in locazione
nel periodo agosto - settembre 2021 entro cui i lavori avrebbero dovuto
essere ampiamente ultimati a norma di contratto” (atto di citazione, pag.
9).
12. Non possono essere riconosciute, invece, tutte le altre voci di danno avanzate dagli attori:
12.1. La voce di danno riferita agli avvolgibili per la colorazione difforme da quella imposta dal condominio, accertata e liquidata dal CT (nella misura di € 2.255,00 con iva al 10%: pag. 10 - cfr. anche sopra sub punto
4), è stata già onorata dalla convenuta, in quanto ha detratto dalla somma ancora dovuta per l'opera prestata (€ 11.874,17, sempre con iva14), l'intera somma liquidata nella CT per tutti i danni accertati (€ 8.552,50 con iva),
tra cui anche quello riguardante gli avvolgibili, giungendo così alla somma residua di € 3.321,67.
12.2. Il CT ha escluso che la cabina doccia fosse priva della certificazione del vetro di sicurezza, per cui non ha accordato la somma risarcitoria di €
800,00 per la sua sostituzione (cfr. la cancellazione di questa voce di danno dall'elenco a pag. 23 della CT); infatti, “alla luce di quanto esposto ed
Pag. 17 di 25 allegato nelle osservazioni del CTP ing. dd. 19/10/2022 lo Per_2
scrivente ritiene che tale documentazione dissolva dubbi in merito alla
tipologia di vetro installata che risulta effettivamente in vetro temperato di
sicurezza. Pertanto, tale problematica risulta risolta e non può più
rientrare nel novero dei vizi” (CT, pag. 21; cfr. già sopra sub punto 4).
Non hanno pregio le lamentele degli attori, successive alla CT, di non essere in grado di trovare l'esatta certificazione del vetro montato. Sul sito del fornitore del vetro della doccia viene dichiarato che tutti i modelli offerti sono costruiti con vetro di sicurezza15.
12.3. Come già esposto sopra sub punto 4, la spesa di acquisto dei materiali di € 129,70 non ha trovato ingresso nella “tabella riassuntiva danni” della
CT (cfr. pag. 23). Non risulta neppure specificato di quale materiale si tratterebbe (cfr. sopra sub annotazione 6).
13. Non può essere accolta, inoltre, nessuna delle richieste rivolte dalla convenuta agli attori, siano esse domande riconvenzionali o mere eccezioni di compensazione (con la precisazione che, anche con riferimento alla convenuta, le spese dell'ATP saranno trattate infra nel punto 19). È
risolutiva, a tal riguardo, la circostanza che la convenuta ha detratto,
seguendo puntualmente l'esito della CT (vedi sopra sub punto 2), dalla
Pag. 18 di 25 somma ancora spettantele per le proprie prestazioni contrattuali ed extracontrattuali, l'intera somma liquidata dal CT per il ristoro dei danni accertati, riconoscendo, in tal modo, come giustificate e dovute tutte le voci risarcitorie (CT, pag. 23).
14. Lo si evince inequivocabilmente sia dal contenuto della pec - e-mail di diffida del procuratore della convenuta agli attori (confessione stragiudiziale)16 sia dal testo della comparsa di costituzione (confessione giudiziale): “In verità, quindi, gli attori hanno pagato solamente €
78.764,73 (Iva compresa), su un importo complessivo di € 90.638,90 (Iva
compresa), con una differenza a favore della società convenuta di €
11.874,17. Mentre i vizi riscontrati a seguito dell'ATP, peraltro denunciati
in ritardo dagli attori, sono risultati pari ad € 7.775,00 (Iva esclusa), nei
quali vizi oltretutto vennero conteggiati anche € 2.050,00, per il costo dei
nuovi avvolgibili (smontaggio e rimontaggio) a causa di una colorazione
più scura rispetto a quella degli altri avvolgibili condominiali. A fronte,
dunque, del promesso montaggio dei nuovi avvolgibili – come sempre
indicato dalla società convenuta – i vizi ammontano ad € 5.725,00 oltre Iva 16 Infatti, si legge nell'e-mail citata: “… sono a richiedere il pagamento del minor importo di € 3.321,67, dato dalla differenza fra il credito di € 5.576,67 (Iva inclusa) indicato nella c.t.u. (scarto fra vizi e lavori extra) ed il valore delle tapparelle (montaggio, sostituzione ecc.) pari ad€ 2.050,00 oltre iva, e quindi, € 2.255,00. Infatti, dall'esito del procedimento per accertamento tecnico preventivo, sub. n. 666/22 R.G. del Tribunale di Bolzano, è emerso che Voi dobbiate pagare alla mia mandante complessivamente (con il montaggio delle tapparelle) la somma di € 5.576,67 (Iva inclusa). Quindi, detratto il pagamento per la sostituzione ed il montaggio delle tapparelle (€ 2.255,00), che dovrà avvenire immediatamente dopo il relativo montaggio, Vi intimo di pagare-unicamente mio tramite-la somma di€ 3.321,67”.
Pag. 19 di 25 (€ 6.297,50). Ad ogni modo dalla differenza fra il costo dei lavori eseguiti
dalla società convenuta ed i vizi riscontrati dalla ctu rimanevano ancora €
3.321,67 a favore della società convenuta che sono stati pagati, senza
interessi e rivalutazione, dagli attori con bonifico del 27.02.2023”.
15. Alla luce del calcolo presentato dalla stessa convenuta nel passaggio appena citato, la stessa non ha più niente da pretendere per le sue prestazioni contrattuali eseguite. È, inoltre, chiaro che, data l'accettazione dei vizi così come riscontrati e liquidati dal CT, le richieste (di compensazione) fondate su “vizi non denunciati” e l'eccezione di
“decadenza per la denuncia dei vizi” (conclusioni di cui sopra) hanno perso qualsiasi significato.
16. Si aggiunge che la promessa di pagamento di € 1.000,00 per il ritardo nel completamento dell'opera (cfr. sopra sub punto 11.1) rende senza fondamento la richiesta di accertamento (riconvenzionale) “che i ritardi
contestati dagli attori nell'esecuzione delle opere commissionate sono stati
determinati, in parte o totalmente, dall'ingerenza degli attori”; si tratta,
peraltro, di circostanza esclusa dal CT, che ritiene che il ritardo sia “da
ricondursi in capo all'impresa” (cfr. passaggio citato già sopra sub punto
11.1).
Pag. 20 di 25 17. Dev'essere anche rigettata la domanda di garanzia nei confronti della chiamata in causa , diretta a manlevare la convenuta per Parte_2
il “pagamento del costo di € 2.255,00 (Iva inclusa) delle nuove tapparelle
richieste dagli attori” (conclusioni sopra riportate), per la semplice ragione che la richiesta di pagamento in questione, avanzata dagli attori, non è stata accolta, per cui manca il presupposto fattuale della richiesta di manleva.
18. Invece, bisogna accogliere la domanda riconvenzionale della chiamata in causa, diretta nei confronti della convenuta - chiamante in causa, e avente ad oggetto il pagamento di € 644,21, somma capitale rimasta ancora aperta relativamente alla fattura n. 443 del 16/11/2021 (doc. n. 8 della chiamata in causa17), riguardante la fornitura di “9 tapparelle di colore X
02” (comparsa della chiamata, pag. 8). Per la detta somma sono dovuti anche gli interessi moratori previsti per le transazioni commerciali (D. L.vo n. 231/2002) dalla data della fattura fino al saldo. Infatti, la fattura in questione ammonta a € 825,04 e la convenuta aveva pagato soltanto un acconto di € 180,83 (cfr. scheda contabile: doc. n. 17 della chiamata in causa). La convenuta, senza allegare e/o provare il pagamento della somma richiesta, si limita a contestare ora la tardività della fornitura e le qualità
Pag. 21 di 25 della stessa18, dopo che le aveva accettate19 e montate, in violazione della buona fede ai sensi dell'art. 1460, comma 2 c.c.20
19. Con riferimento alle spese processuali si ritiene equo compensare le stesse tra gli attori e la convenuta, anche con riferimento alla fase ante
causam dell'ATP, in quanto si ritiene che si sia in presenza sostanziale di una soccombenza reciproca ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. Ciò vale anche con riferimento all'ATP, nel quale il CT ha accertato debenze reciproche tra attori e convenuta di pressoché pari ammontare. Con
riferimento al procedimento di merito si tratta, per quanto riguarda le due parti indicate, di un processo inutilmente dispendioso in termini di risorse processuali, in quanto il giusto regolamento delle pretese di entrambe le parti era stato già fornito nella CT che ha riguardato domande sia degli attori (vizi e ritardi) sia della convenuta (lavori extracontrattuali). Non
modifica questa conclusione la circostanza che agli attori è stata accordata
(in forza di una promessa della convenuta, accertata già nella CT) una
Pag. 22 di 25 singola e modesta voce di danno (Euro 1.000 di spese d'affitto per due mesi causati dal ritardo). Ne segue che le spese per la CT devono accollarsi entrambi le parti per la metà.
20. La convenuta, invece, risulta soccombente nei confronti della chiamata in causa per cui deve rifondere alla stessa le spese processuali ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c. La liquidazione del compenso di avvocato,
indicato nel dispositivo, avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM
55/14: tabella n. 2, scaglione da € 1.101 a € 5.200, parametri medi per le fasi di studio, introduzione, istruttoria e decisione. Non è dovuto l'aumento ex art. 4, comma 1bis, DM 55/14 in quanto i documenti linkati non sono navigabili (pdf leggibili), ma semplici fotografie.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 913/2023, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'eccezione preliminare della convenuta che Parte_3
almeno parte della presente causa dovrebbe essere devoluta alla Camera di
Commercio.
Pag. 23 di 25 2. Rigetta tutte le domande degli attori e Parte_1 CP
, fatta eccezione per la sola rifusione dei canoni di locazione
[...]
causata dal ritardo nell'esecuzione dei lavori appaltati, per cui condanna la parte convenuta a pagare agli attori la somma capitale Parte_2
di € 1.000,00 nonché la rivalutazione e gli interessi legali a decorrere dal
31/08/2021 fino alla data della sentenza e, successivamente a tale data, i soli interessi legali fino al saldo.
3. Rigetta tutte le domande riconvenzionali e la domanda di manleva formulate dalla convenuta , siccome infondate in fatto e Parte_2
in diritto.
4. Condanna la convenuta a pagare alla terza chiamata Parte_2
la somma capitale di € 644,21 oltre agli interessi CP_2
moratori previsti dalla normativa sulle transazioni commerciali, dal
16/11/2021 fino al saldo.
5. Compensa integralmente le spese processuali tra gli attori e la convenuta,
anche con riferimento alla fase dell'ATP; le spese della CT devono essere ripartite in parti uguali tra le due parti.
6. Condanna la convenuta a rimborsare alla chiamata Parte_2
in causa , a titolo di spese di lite, € 2.552,00 per CP_2
compenso di avvocato, oltre al 15% per spese generali, CPA ed IVA sulle
Pag. 24 di 25 poste gravate come per legge, € 43,00 per spese esenti, e successive occorrende.
Così deciso in Bolzano (BZ), il 21/06/2025.
Il Giudice
Günter Morandell
(firma digiteale)
Pag. 25 di 25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. l'art. 3 del contratto d'appalto: “I lavori oggetto del presente contratto dovranno avere inizio entro il 15/06/2021 e dovranno essere completati in ogni loro parte ed a perfetta regola, entro 60 giorni lavorativi e consecutivi dalla data di consegna dei lavori”. 2 Cfr. l'art. 4 del contratto d'appalto: “Le opere del presente contratto sono appaltate a corpo e non a misura come la stessa impresa è ben consapevole. L'ammontare dei lavori è quindi di €.75.149,00 (dicasi
...Settantacinquemilacentoquarantanove,00) oltre I.V.A. come per legge. Detto Importo sarà fisso ed invariato per l'Intera durata dei lavori, salvo quanto previsto ai punti successivi”. 3 Cfr. CT a pag. 26, citato infra sub punto 11.1. 4 Si precisa che l'importo dovuto per la prestazione contrattuale è “iva esclusa” (cfr. CT, pagg. 8s). 5 Secondo l'atto di citazione, pag. 9, “eziologicamente collegati con il ritardo nell'esecuzione dei lavori, per i canoni di locazione versati per l'alloggio sostitutivo condotto in locazione nel periodo agosto – settembre 2021 entro cui i lavori avrebbero dovuto essere ampiamente ultimati a norma di contratto, pari ad € 1.000,00”. 6 Il relativo „scontrino” è indicato come doc. 2 del ricorso ATP, ma non è presente (almeno nel fascicolo elettronico si apre il medesimo documento di cui al numero 3). 7 Cfr. comparsa di costituzione, pag. 3: “Nel procedimento per ATP sub. n. 666/2022 del Tribunale di
Bolzano è emerso che la società convenuta ha effettuato la ristrutturazione dell'appartamento degli attori per complessivi € 82.399,00 (Iva esclusa) di cui € 75.149,00 (Iva esclusa) come da capitolato, mentre i rimanenti € 7.250,00 (Iva esclusa) furono indicati dal ctu per lavori extra richiesti dagli attori”. 8 Cfr. l'elenco a pag. 9 della comparsa. 9 Ma la convenuta ammette a pag. 9 della comparsa che i vizi siano stati “in parte eliminati dalla società convenuta non appena segnalati, tranne le tapparelle che sono state riordinate alla società fornitrice, e tranne il portoncino d'ingresso”. 10 Cfr. comparsa, pag. 9: “La ha effettuato l'ordine con un colore specifico, il quale veniva Parte_2 anche consegnato. Il fatto che questo colore ordinato non corrisponde al colore del condominio non può essere trasmesso alla chiamata in causa. L'unico responsabile per il colore delle tapparelle in questione nonché il ritardo nella consegna dell'appartamento è la Parte_2 11 La clausola è presente nel contratto all'art. 11: “Qualora successivamente alla stipula del presente contratto e/o durante l'esecuzione dell'opera, in seguito ad eventi sopravvenuti imprevedibili e non imputabili ad alcuna delle parti, sia necessario apportare variazioni a quanto previsto nel presente contratto e nelle sue eventuali modificazioni e/o integrazioni, le parti concordano le variazioni da introdurre ed il correlativo adeguamento del prezzo. Nel caso di mancato accordo, entro 30 giorni da verificarsi dell'evento, le parti demanderanno la composizione della vertenza alla Carnera di commercio competente”. 12 Allegata dalla convenuta come doc. n. 7 della costituzione nell'ATP. 13 Per maggiore chiarezza si riproduce l'intero passaggio testuale dalla e-mail in questione: „… non ti ho messo in conto : la pittura colorata della cameretta, i marmi delle finestre, parte della differenza degli infissi che ti ho calcolato in euro 1.000,00 quando in realtà ne ho pagato 1.600,00 e la differenza del termo arredo nero che ho pagato 160,00 in più rispetto al normale bianco, questo in segno di cordialità e rispetto, fermo restando che ti lascerò euro 1000,00 come promesso per il mese in più di affitto che hai dovuto pagare”. 14 Si cfr. a pag. 4 della comparsa della convenuta: “In verità, quindi, gli attori hanno pagato solamente €
78.764,73 (Iva compresa), su un importo complessivo di € 90.638,90 (Iva compresa), con una differenza a favore della società convenuta di € 11.874,17”, circostanza non contestata e/o controprovata dagli attori. 15 Cfr. il sito https://bernstein-badshop.de/duschen/duschabtrennung: “Alle unsere Duschen bestehen aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)“. 17 Cfr. anche la rispettiva bolla di accompagnamento: doc. n. 9 della chiamata in causa. 18 Memoria ex art. 183, comma 6, n. 1: pag. 13: “Pertanto, nulla potrà richiedere la società chiamata in relazione ad una fattura nella quale vi erano tapparelle di formato sbagliato e di colore non corretto, peraltro consegnate in netto ritardo”. 19 La misura errata degli avvolgibili è stata riparata in garanzia dalla chiamata in causa. 20 Cfr. Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22353 del 03/11/2010: “Per la legittima proposizione dell'eccezione di inadempimento è necessario che il rifiuto di adempimento - oltre a trovare concreta giustificazione nei legami di corrispettività e interdipendenza tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate - non sia contrario a buona fede, cioè non sia determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali esso è concesso dalla legge, come quando l'eccezione è invocata non per stimolare la controparte all'adempimento ma per mascherare la propria inadempienza;
al fine del relativo accertamento assume rilevante importanza la circostanza che la giustificazione del rifiuto sia resa nota alla controparte solo in occasione del giudizio e non in occasione dell'attività posta in essere allo scopo di conseguire l'esecuzione spontanea del contratto”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Günter Morandell,
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al R.G. n. 913/2023 pendente tra:
parti attrici: , codice fiscale: , e Parte_1 C.F._1
, codice fisale: , con l'avv. CP C.F._2
ECCHER ROBERTA e con l'avv. EHEIM FEDERICO,
parte convenuta: , codice fiscale: , con Parte_2 P.IVA_1
l'avv. APRILE ANDREA,
chiamata in causa: , codice fiscale: , con CP_2 P.IVA_2
l'avv. STECKHOLZER LORENZ.
OGGETTO
Risarcimento danni da responsabilità contrattuale.
CONCLUSIONI
per le parti attrici:
“Voglia l'll.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
In via preliminare:
1) respingere l'eccezione avversaria di mancanza di
competenza/giurisdizione di codesto Tribunale per vessatorietà della
clausola compromissoria, nonché per tutti i motivi dedotti in atti;
In via principale, nel merito:
2) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della convenuta
Parte
, P. Iva/codice fiscale: , con sede legale in Parte_2 P.IVA_1
39020 Marlengo (BZ), Via Maggiore n. 40/2, in persona del legale
rappresentante sig. o comunque del legale rappresentante CP_3
pro tempore, in relazione ai gravi difetti e ritardi manifestatisi
nell'esecuzione dell'unità immobiliare di proprietà degli attori, come
accertati nella relazione tecnica espletata dall'Ing. nel Per_1
procedimento sub n. 666/2022;
3) dichiarare conseguentemente la convenuta P. Parte_2
Iva/codice fiscale: , con sede legale in 39020 Marlengo (BZ), P.IVA_1
Via Maggiore n. 40/2, in persona del legale rappresentante sig. CP_3
Pag. 2 di 25 Pizzo o comunque del legale rappresentante pro tempore, tenuta al
risarcimento dei danni patrimoniali consequenziali e, per l'effetto,
condannarla al pagamento, a favore degli attori dei danni subiti, pari ad €
13.872,15, ovvero nella diversa misura che risulterà dovuta all'esito del
giudizio, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì dell'evento
al saldo;
4) respingere la domanda riconvenzionale di parte convenuta, in quanto
infondata in fatto e diritto, per tutti i motivi dedotti;
5) con vittoria di spese sia del presente giudizio che della procedura
d'accertamento tecnico preventivo, ivi compresi i compensi del C.T.U. Ing.
e del consulente di parte geom. con aumento del Per_1 CP_4
compenso del 30%, previsto dall'art. 4 del Decreto del Ministero della
Giustizia n. 55/2014 per essere gli atti depositati redatti con tecniche
informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione;
6) Si chiede fin d'ora la distrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93
c.p.c., in favore del procuratore degli attori, i quali dichiarano, all'uopo,
di aver anticipato le spese relative al presente giudizio e di non aver
riscosso alcun compenso.
In via istruttoria subordinata: … (omissis)”;
Pag. 3 di 25 per la parte convenuta:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis
In via preliminare:
• Accertare e dichiarare la mancanza di competenza/giurisdizione
dell'Ill.mo Tribunale adito a causa della clausola compromissoria di cui
all'art. 11 del contratto di appalto (doc. 4 e 5 Atp), con dichiarazione di
competenza/giurisdizione in favore della Camera di Commercio di
Bolzano;
• Si chiede di condannare la chiamata in causa a garanzia CP_2
ed in manleva della società convenuta, alla richiesta di pagamento del
costo di € 2.255,00 (Iva inclusa) delle nuove tapparelle richieste dagli
attori; pertanto, a fronte della richiesta di pagamento da parte degli attori
nei confronti della società convenuta, dovrà essere ritenuta responsabile la
società chiamata in causa e la società convenuta CP_2 Pt_2
dovrà essere manlevata dalla società chiamata per qualsiasi richiesta
[...]
di pagamento delle tapparelle da parte degli attori.
In via principale:
• Rigettare ogni avversaria domanda perché infondata in fatto ed in diritto;
• Rigettare la domanda riconvenzionale della società chiamata in causa
perché infondata in fatto ed in diritto;
Pag. 4 di 25 In subordine
• In ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande degli attori e nel
caso la società convenuta fosse dichiarata responsabile in maniera
esclusiva, prevalente o solidale di ogni danno, per l'effetto, dedurre in
compensazione gli importi di € 4.548,50 per vizi non denunciati e di €
6.404,83 per spese ATP, oltre agli interessi legali e moratori e alla
rivalutazione dal dì del dovuto;
In via riconvenzionale:
• Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale degli attori in
relazione al mancato pagamento dei lavori extra eseguiti dalla società
convenuta nell'appartamento di proprietà degli attori e condannare gli
stessi al pagamento della somma di € 7.250,00 (Iva esclusa), oltre interessi
legali e moratori e rivalutazione dal dì del dovuto, accertata nella ctu sub.
n. 666/2022 R.G. del Tribunale di Bolzano, con detrazione in
compensazione di quanto già eventualmente pagato sin adesso dagli attori;
• Dichiarare e accertare la decadenza per la denuncia dei vizi nella quale
sono incorsi gli attori, e dichiarare questi ultimi debitori della società
convenuta dell'ulteriore importo di € 4.548,50, oltre interessi legali e
moratori e rivalutazione dal dì del dovuto, e conseguentemente
condannarli al pagamento a favore di quest'ultima della somma di €
Pag. 5 di 25 4.548,50, oltre agli interessi moratori e legali e alla rivalutazione dal dì
del dovuto, o di quella somma - decurtato l'eventuale importo dovuto dalla
società convenuta agli attori a titolo di risarcimento dei danni per
l'eliminazione dei vizi – maggiore o minore accertata in corso di causa
come dovuta a tale titolo;
• Dichiarare, liquidare ed accertare le spese sostenute dalla società
convenuta a causa dell'ATP, sub. n. 666/2022 R.G. del Tribunale di
Bolzano, e conseguentemente condannare gli attori al pagamento della
somma di € 6.404,83 per le spese sostenute dalla società convenuta a
seguito dell'ATP; • Accertare e dichiarare l'ingerenza degli attori nelle
opere commissionate alla società convenuta e di conseguenza accertare e
dichiarare che i ritardi contestati dagli attori nell'esecuzione delle opere
commissionate sono stati determinati, in parte o totalmente, dall'ingerenza
degli attori;
In ogni caso
• Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa del presente
giudizio;
• Condannare gli attori al risarcimento dei danni nei confronti della
società convenuta, anche d'ufficio ed in via equitativa, ex art. 96 c.p.c.;
In via istruttoria … (omissis)”;
Pag. 6 di 25 per la chiamata in causa:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bolzano;
contrariis reiectis;
in via pregiudiziale
1. per i motivi dedotti, dichiarare l'inammissibilità, nullità, decadenza e/o
prescrizione dell'azione di parte convenuta;
nel merito ed in via
riconvenzionale
2. per i motivi dedotti, respingere le domande formulate da parte
convenuta, in persona del legale rappresentante pro Parte_2
tempore, nei confronti della in persona del legale Controparte_5
rappresentante pro tempore, poiché infondate in fatto ed in diritto;
3. per i motivi dedotti, condannare la in persona del Parte_2
legale rappresentate pro tempore, al pagamento in favore della CP_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di €
[...]
644,21, oltre agli interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2022 dalla
fattura all'effettivo saldo;
in ogni caso
4. per i motivi dedotti, di conseguenza, condannare parte convenuta alla
rifusione delle spese e compensi professionali di giudizio, con il relativo
Pag. 7 di 25 aumento ex art. 4, co.
1-bis, D.M. 10/03/2014, n. 55 (atto depositato
telematicamente con particolari tecniche di redazione).
In via istruttoria … (omissis)”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La causa in questione ruota intorno all'esecuzione di un contratto d'appalto, concluso per iscritto il 07/06/2021 tra gli odierni attori, i sig.ri e , quali committenti, e la Parte_1 CP
convenuta , quale appaltatrice, avente ad oggetto la Parte_2
ristrutturazione dell'appartamento di proprietà dei committenti, sito a
Brunico, Via Nikolaus Cusanus n. 8 (il contratto è presente nei fascicoli dell'accertamento tecnico preventivo sia degli attori sia della convenuta,
allegato dai primi come doc. n. 1 e dalla seconda come doc. n. 2).
2. Nell'accertamento tecnico preventivo (sub RG n. 666/2022), chiesto dagli attori, gli stessi hanno lamentato ritardi nell'inizio dei lavori concordati e, in particolare, nella consegna finale dell'appartamento ristrutturato1. Inoltre, hanno reclamato vari vizi nell'opera di
Pag. 8 di 25 ristrutturazione commissionata. La convenuta, dal canto suo, ha rilevato il mancato pagamento di lavori eseguiti in variante al contratto d'appalto, che era stato concluso “a corpo” al prezzo di “€ 75.149,00” (iva esclusa)2. In
merito alla problematica dei ritardi, il CT ha rilevato che la convenuta,
offrendo agli attori € 1.000,00 per la loro spesa d'affitto, dovuta alla ritardata messa a disposizione dell'immobile ristrutturato, avesse ammesso la propria responsabilità3. Con riferimento ai vizi, nonché alla debenza dei pagamenti delle varianti extracontrattuali, il CT è arrivato alla conclusione “che l'importo dei lavori eseguiti dalla ditta è Pt_2
quantificabile in complessivi € 82.399,004, di cui 75.149,00 contrattuali e i
rimanenti 7.250,00 extracontrattuali, mentre i vizi riscontrati nelle varie
opere eseguite sono valutabili in complessivi € 7.775,00” (cfr. CT
prodotte da entrambe le parti: doc. n. 3 degli attori e doc. n. 4 della convenuta).
3. Nel presente procedimento di merito, gli attori chiedono nei confronti della convenuta, a titolo di garanzia per i difetti dell'opera appaltata (artt.
1667 e 1668 c.c.) e in forza del principio della responsabilità contrattuale
Pag. 9 di 25 per inadempimento e ritardo (art. 1218 c.c.), il risarcimento dei danni patrimoniali conseguenziali subiti nella misura di € 13.872,15 (cfr. le conclusioni di cui sopra).
4. In particolare, gli attori fanno valere le seguenti voci risarcitorie che sarebbero ancora dovute:
- € 1.000,00 per il ritardo, somma5 che il CT ha ricondotto a esplicita ammissione della convenuta (cfr. sopra sub punto 2);
- € 800,00 per l'asserita mancanza di certificazione del vetro di sicurezza della doccia sebbene il CT avesse riconosciuto, valorizzando una e-mail del CTP Ing. (allegato n. 7 delle CT), che il vetro Persona_2
installato fosse un vetro di sicurezza. Infatti, gli attori non si ritenevano soddisfatti perché non in grado di scaricare il relativo certificato “dal sito
della casa produttrice” (atto di citazione, pag. 10);
- € 2.255,00 (con iva) per la sostituzione degli avvolgibili, che risultano “di
un grigio evidentemente più scuro rispetto a quello degli avvolgibili delle
altre unità abitative del condominio” (CT, pag. 10); la somma richiesta coincide con quella accertata dal CT (cfr. pag. 16s e la tabella riassuntiva a pag. 23);
Pag. 10 di 25 - € 129,70 per “acquisto materiale”, ritenuto necessario all'esecuzione dei lavori, voce che gli attori avevano già chiesto in sede di ATP6, ma che non si trova nella “tabella riassuntiva danni” della CT (cfr. pag. 23).
5. Oltre alle voci risarcitorie elencate, gli attori chiedono anche il ristoro delle spese processuali affrontate per l'accertamento tecnico preventivo,
ossia € 2.484,64 per le spese legali, € 4.897,01 per la CT e € 2.305,80 per il proprio CTP, così arrivando alla somma complessiva avanzata in conto capitale di € 13.872,15 (cfr. elenco a pag. 11 dell'atto di citazione).
6. La convenuta si è costituita con domanda riconvenzionale e chiamata in causa, opponendosi in vario modo alle domande degli attori, chiedendo, a sua volta, il pagamento di prestazioni contrattuali che non sarebbero state finora onorate e citando, con riferimento alla richiesta di risarcimento avanzata dagli attori per gli avvolgibili, in manleva la , CP_2
che aveva fornito gli stessi. Le varie eccezioni e richieste della convenuta,
in quanto di rilievo per la decisione, possono essere sintetizzate come segue:
6.1. Eccepisce in limine litis la mancanza della giurisdizione del Giudice
adito per la presenza di una clausola compromissoria nel contratto d'appalto che devolve le controversie alla Camera di Commercio di
Pag. 11 di 25 Bolzano, con riferimento alla “risoluzione degli eventuali problemi che
fossero insorti a seguito dell'esecuzione delle opere appaltate ed in
particolare delle variazioni necessarie a quanto previsto nel contratto
(lavori extra) e l'adeguamento del relativo prezzo di tali lavori … Sicché,
questo Ill.mo Tribunale dovrà demandare almeno parzialmente la
decisione della presente controversia alla Camera di Commercio di
Bolzano” (comparsa, pagg. 11s.).
6.2. Quanto al pagamento ancora mancante dell'opera in questione, la convenuta parte dagli importi accertati nella CT per i lavori contrattuali
(€ 75.149,00 senza iva) ed extracontrattuali (€ 7.250,00 senza iva)7 e afferma che questi non sono stati onorati dagli attori, per cui chiede ora il loro pagamento in via riconvenzionale, “con detrazione in compensazione
di quanto già eventualmente pagato sin adesso dagli attori” (conclusioni sopra riportate). A tal riguardo rileva il pagamento, eseguito dagli attori in data 27/02/2023, della somma di € 3.321,67 (cfr. comparsa, pag. 6, e distinta di pagamento: doc. 13 degli attori).
6.3. La convenuta, inoltre, eccepisce, sempre in via riconvenzionale, la
“decadenza della facoltà di denunziare la difformità e i vizi dell'opera ex
Pag. 12 di 25 art. 1667 c.c.” (comparsa, pag. 7), in quanto gli attori avrebbero denunciato parte dei vizi8 soltanto “con mail del 26.10.2021 - peraltro quando erano
già all'interno del loro appartamento da oltre un mese ed avevano
accettato l'opera” e altri vizi “solamente con pec del 14.01.2022 dell'avv.
Roberta Eccher“ (comparsa, pag. 9), ossia oltre i 60 giorni dalla loro scoperta9.
6.4. Altre domande riconvenzionali riguardano la condanna degli attori al pagamento delle spese sostenute per l'ATP e l'accertamento che “i ritardi
contestati dagli attori nell'esecuzione delle opere commissionate sono stati
determinati, in parte o totalmente, dall'ingerenza degli attori” (conclusioni di cui sopra).
6.5. Con domanda proposta nei confronti della chiamata in causa
[...]
, la convenuta pretende di essere manlevata dal pagamento CP_2
“del costo di € 2.255,00 (Iva inclusa) delle nuove tapparelle richieste dagli
attori”, azionato dagli attori (cfr. sopra sub punto 4), in quanto aveva già
pagato alla chiamata in garanzia € 1.375,07 per la fornitura degli avvolgibili (tapparelle – doc. 13 della convenuta).
Pag. 13 di 25 7. La chiamata in causa si oppone, con comparsa di CP_2
costituzione contenente anche domanda riconvenzionale, alla pretesa di manleva, affermando che “la ha sempre ordinato Parte_2
autonomamente i prodotti e scelto il colore delle tapparelle in oggetto”10.
Eccepisce, inoltre, “che la non ha mai denunciato alla Parte_2
i vizi del bene comprato, un ritardo nella consegna ovvero Controparte_5
fatto valere una richiesta risarcitoria. La convenuta non ha, quindi,
denunciato le asserite difformità e/o vizi entro i termini di legge (art. 1495
c.c.). Inoltre, non sono stati rispettati i termini per esperire la relativa
azione (art. 1495, co. 3, c.c.)” (comparsa, pag. 6).
8. In via riconvenzionale chiede alla convenuta il pagamento della fattura a saldo, n. 443/001 del 16/11/2021, riguardante la fornitura di 9 tapparelle in alluminio di colore X=02, per un importo rimasto ancora dovuto pari a “€
644,21. Detto importo, oltre agli interessi moratori ai sensi del d.lgs.
231/2002 dalla scadenza al saldo, dovrà essere pagato, in ogni caso,
ancora alla (comparsa, pag. 8; cfr. i documenti Controparte_5
giustificativi allegati: documenti n. 6, 7, 8 e 9).
Pag. 14 di 25 9. Alla luce di tutti gli atti e documenti di causa, valutati i profili fattuali e giuridici dedotti dalle parti e applicato il principio di economia processuale della "ragione più liquida", la causa può essere decisa con le seguenti statuizioni motivate. Si premette che la CT del dott. ing. Persona_3
(cfr. doc. n. 3 degli attori: CT con tutti gli allegati), eseguita in modo tecnicamente ineccepibile, viene considerata la fonte giusta ai fini della soluzione delle questioni poste dalle parti.
10. L'eccezione processuale della convenuta, secondo la quale, a causa della clausola compromissoria presente nel contratto d'appalto11, almeno parte della presente causa dovrebbe essere devoluta alla Camera di
Commercio, è infondata e, pertanto, deve essere rigettata. Senza decidere sulla vessatorietà della stessa (eccepita dagli attori), è risolutiva la circostanza che la clausola in questione riguarda unicamente le “variazioni”
che siano dovute “ad eventi sopravvenuti imprevedibili e non imputabili ad
alcuna delle parti” (clausola, riportata alla nota 11). La causa in questione non riguarda variazioni di tale caratteristica, come è facile dedurre dall'elenco delle varianti presente nella CT a pag. 9.
Pag. 15 di 25 11. Entrando nel merito della controversia, si rileva la presenza dei presupposti per accogliere, tra le molteplici richieste risarcitorie degli attori, una sola. Si precisa che la richiesta di rifusione delle spese riguardanti l'ATP sarà trattata al punto 19 dedicato alle spese processuali degli attori e della convenuta.
11.1. Infatti, non ci sono dubbi che agli attori spetti, in conto capitale, la somma di € 1.000,00 a titolo di risarcimento per il ritardo nell'esecuzione dell'opera, stante la chiara confessione di una promessa in questo senso,
rilevata dal CT nell'e-mail del rappresentante legale della convenuta datata 05/09/202112: “L'impresa oltre a non richiedere alcuna proroga ai
tempi di contratto sottolinea che 'lascerà 1.000,00 € come promesso per il
mese in più di affitto'13 ammettendo, secondo lo scrivente, in modo palese
un ritardo nell'esecuzione dei lavori da ricondursi però non alle modeste
varianti inserite in corso d'opera ma a difficoltà o ritardi tutti da
ricondursi in capo all'impresa” (CT, pag. 26). Come richiesto dagli attori, sulla somma spettano anche la rivalutazione e gli interessi legali, da accordare a decorrere dalla data del 31/08/2021 in quanto riguarda “i
Pag. 16 di 25 canoni di locazione versati per l'alloggio sostitutivo condotto in locazione
nel periodo agosto - settembre 2021 entro cui i lavori avrebbero dovuto
essere ampiamente ultimati a norma di contratto” (atto di citazione, pag.
9).
12. Non possono essere riconosciute, invece, tutte le altre voci di danno avanzate dagli attori:
12.1. La voce di danno riferita agli avvolgibili per la colorazione difforme da quella imposta dal condominio, accertata e liquidata dal CT (nella misura di € 2.255,00 con iva al 10%: pag. 10 - cfr. anche sopra sub punto
4), è stata già onorata dalla convenuta, in quanto ha detratto dalla somma ancora dovuta per l'opera prestata (€ 11.874,17, sempre con iva14), l'intera somma liquidata nella CT per tutti i danni accertati (€ 8.552,50 con iva),
tra cui anche quello riguardante gli avvolgibili, giungendo così alla somma residua di € 3.321,67.
12.2. Il CT ha escluso che la cabina doccia fosse priva della certificazione del vetro di sicurezza, per cui non ha accordato la somma risarcitoria di €
800,00 per la sua sostituzione (cfr. la cancellazione di questa voce di danno dall'elenco a pag. 23 della CT); infatti, “alla luce di quanto esposto ed
Pag. 17 di 25 allegato nelle osservazioni del CTP ing. dd. 19/10/2022 lo Per_2
scrivente ritiene che tale documentazione dissolva dubbi in merito alla
tipologia di vetro installata che risulta effettivamente in vetro temperato di
sicurezza. Pertanto, tale problematica risulta risolta e non può più
rientrare nel novero dei vizi” (CT, pag. 21; cfr. già sopra sub punto 4).
Non hanno pregio le lamentele degli attori, successive alla CT, di non essere in grado di trovare l'esatta certificazione del vetro montato. Sul sito del fornitore del vetro della doccia viene dichiarato che tutti i modelli offerti sono costruiti con vetro di sicurezza15.
12.3. Come già esposto sopra sub punto 4, la spesa di acquisto dei materiali di € 129,70 non ha trovato ingresso nella “tabella riassuntiva danni” della
CT (cfr. pag. 23). Non risulta neppure specificato di quale materiale si tratterebbe (cfr. sopra sub annotazione 6).
13. Non può essere accolta, inoltre, nessuna delle richieste rivolte dalla convenuta agli attori, siano esse domande riconvenzionali o mere eccezioni di compensazione (con la precisazione che, anche con riferimento alla convenuta, le spese dell'ATP saranno trattate infra nel punto 19). È
risolutiva, a tal riguardo, la circostanza che la convenuta ha detratto,
seguendo puntualmente l'esito della CT (vedi sopra sub punto 2), dalla
Pag. 18 di 25 somma ancora spettantele per le proprie prestazioni contrattuali ed extracontrattuali, l'intera somma liquidata dal CT per il ristoro dei danni accertati, riconoscendo, in tal modo, come giustificate e dovute tutte le voci risarcitorie (CT, pag. 23).
14. Lo si evince inequivocabilmente sia dal contenuto della pec - e-mail di diffida del procuratore della convenuta agli attori (confessione stragiudiziale)16 sia dal testo della comparsa di costituzione (confessione giudiziale): “In verità, quindi, gli attori hanno pagato solamente €
78.764,73 (Iva compresa), su un importo complessivo di € 90.638,90 (Iva
compresa), con una differenza a favore della società convenuta di €
11.874,17. Mentre i vizi riscontrati a seguito dell'ATP, peraltro denunciati
in ritardo dagli attori, sono risultati pari ad € 7.775,00 (Iva esclusa), nei
quali vizi oltretutto vennero conteggiati anche € 2.050,00, per il costo dei
nuovi avvolgibili (smontaggio e rimontaggio) a causa di una colorazione
più scura rispetto a quella degli altri avvolgibili condominiali. A fronte,
dunque, del promesso montaggio dei nuovi avvolgibili – come sempre
indicato dalla società convenuta – i vizi ammontano ad € 5.725,00 oltre Iva 16 Infatti, si legge nell'e-mail citata: “… sono a richiedere il pagamento del minor importo di € 3.321,67, dato dalla differenza fra il credito di € 5.576,67 (Iva inclusa) indicato nella c.t.u. (scarto fra vizi e lavori extra) ed il valore delle tapparelle (montaggio, sostituzione ecc.) pari ad€ 2.050,00 oltre iva, e quindi, € 2.255,00. Infatti, dall'esito del procedimento per accertamento tecnico preventivo, sub. n. 666/22 R.G. del Tribunale di Bolzano, è emerso che Voi dobbiate pagare alla mia mandante complessivamente (con il montaggio delle tapparelle) la somma di € 5.576,67 (Iva inclusa). Quindi, detratto il pagamento per la sostituzione ed il montaggio delle tapparelle (€ 2.255,00), che dovrà avvenire immediatamente dopo il relativo montaggio, Vi intimo di pagare-unicamente mio tramite-la somma di€ 3.321,67”.
Pag. 19 di 25 (€ 6.297,50). Ad ogni modo dalla differenza fra il costo dei lavori eseguiti
dalla società convenuta ed i vizi riscontrati dalla ctu rimanevano ancora €
3.321,67 a favore della società convenuta che sono stati pagati, senza
interessi e rivalutazione, dagli attori con bonifico del 27.02.2023”.
15. Alla luce del calcolo presentato dalla stessa convenuta nel passaggio appena citato, la stessa non ha più niente da pretendere per le sue prestazioni contrattuali eseguite. È, inoltre, chiaro che, data l'accettazione dei vizi così come riscontrati e liquidati dal CT, le richieste (di compensazione) fondate su “vizi non denunciati” e l'eccezione di
“decadenza per la denuncia dei vizi” (conclusioni di cui sopra) hanno perso qualsiasi significato.
16. Si aggiunge che la promessa di pagamento di € 1.000,00 per il ritardo nel completamento dell'opera (cfr. sopra sub punto 11.1) rende senza fondamento la richiesta di accertamento (riconvenzionale) “che i ritardi
contestati dagli attori nell'esecuzione delle opere commissionate sono stati
determinati, in parte o totalmente, dall'ingerenza degli attori”; si tratta,
peraltro, di circostanza esclusa dal CT, che ritiene che il ritardo sia “da
ricondursi in capo all'impresa” (cfr. passaggio citato già sopra sub punto
11.1).
Pag. 20 di 25 17. Dev'essere anche rigettata la domanda di garanzia nei confronti della chiamata in causa , diretta a manlevare la convenuta per Parte_2
il “pagamento del costo di € 2.255,00 (Iva inclusa) delle nuove tapparelle
richieste dagli attori” (conclusioni sopra riportate), per la semplice ragione che la richiesta di pagamento in questione, avanzata dagli attori, non è stata accolta, per cui manca il presupposto fattuale della richiesta di manleva.
18. Invece, bisogna accogliere la domanda riconvenzionale della chiamata in causa, diretta nei confronti della convenuta - chiamante in causa, e avente ad oggetto il pagamento di € 644,21, somma capitale rimasta ancora aperta relativamente alla fattura n. 443 del 16/11/2021 (doc. n. 8 della chiamata in causa17), riguardante la fornitura di “9 tapparelle di colore X
02” (comparsa della chiamata, pag. 8). Per la detta somma sono dovuti anche gli interessi moratori previsti per le transazioni commerciali (D. L.vo n. 231/2002) dalla data della fattura fino al saldo. Infatti, la fattura in questione ammonta a € 825,04 e la convenuta aveva pagato soltanto un acconto di € 180,83 (cfr. scheda contabile: doc. n. 17 della chiamata in causa). La convenuta, senza allegare e/o provare il pagamento della somma richiesta, si limita a contestare ora la tardività della fornitura e le qualità
Pag. 21 di 25 della stessa18, dopo che le aveva accettate19 e montate, in violazione della buona fede ai sensi dell'art. 1460, comma 2 c.c.20
19. Con riferimento alle spese processuali si ritiene equo compensare le stesse tra gli attori e la convenuta, anche con riferimento alla fase ante
causam dell'ATP, in quanto si ritiene che si sia in presenza sostanziale di una soccombenza reciproca ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. Ciò vale anche con riferimento all'ATP, nel quale il CT ha accertato debenze reciproche tra attori e convenuta di pressoché pari ammontare. Con
riferimento al procedimento di merito si tratta, per quanto riguarda le due parti indicate, di un processo inutilmente dispendioso in termini di risorse processuali, in quanto il giusto regolamento delle pretese di entrambe le parti era stato già fornito nella CT che ha riguardato domande sia degli attori (vizi e ritardi) sia della convenuta (lavori extracontrattuali). Non
modifica questa conclusione la circostanza che agli attori è stata accordata
(in forza di una promessa della convenuta, accertata già nella CT) una
Pag. 22 di 25 singola e modesta voce di danno (Euro 1.000 di spese d'affitto per due mesi causati dal ritardo). Ne segue che le spese per la CT devono accollarsi entrambi le parti per la metà.
20. La convenuta, invece, risulta soccombente nei confronti della chiamata in causa per cui deve rifondere alla stessa le spese processuali ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c. La liquidazione del compenso di avvocato,
indicato nel dispositivo, avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM
55/14: tabella n. 2, scaglione da € 1.101 a € 5.200, parametri medi per le fasi di studio, introduzione, istruttoria e decisione. Non è dovuto l'aumento ex art. 4, comma 1bis, DM 55/14 in quanto i documenti linkati non sono navigabili (pdf leggibili), ma semplici fotografie.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 913/2023, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'eccezione preliminare della convenuta che Parte_3
almeno parte della presente causa dovrebbe essere devoluta alla Camera di
Commercio.
Pag. 23 di 25 2. Rigetta tutte le domande degli attori e Parte_1 CP
, fatta eccezione per la sola rifusione dei canoni di locazione
[...]
causata dal ritardo nell'esecuzione dei lavori appaltati, per cui condanna la parte convenuta a pagare agli attori la somma capitale Parte_2
di € 1.000,00 nonché la rivalutazione e gli interessi legali a decorrere dal
31/08/2021 fino alla data della sentenza e, successivamente a tale data, i soli interessi legali fino al saldo.
3. Rigetta tutte le domande riconvenzionali e la domanda di manleva formulate dalla convenuta , siccome infondate in fatto e Parte_2
in diritto.
4. Condanna la convenuta a pagare alla terza chiamata Parte_2
la somma capitale di € 644,21 oltre agli interessi CP_2
moratori previsti dalla normativa sulle transazioni commerciali, dal
16/11/2021 fino al saldo.
5. Compensa integralmente le spese processuali tra gli attori e la convenuta,
anche con riferimento alla fase dell'ATP; le spese della CT devono essere ripartite in parti uguali tra le due parti.
6. Condanna la convenuta a rimborsare alla chiamata Parte_2
in causa , a titolo di spese di lite, € 2.552,00 per CP_2
compenso di avvocato, oltre al 15% per spese generali, CPA ed IVA sulle
Pag. 24 di 25 poste gravate come per legge, € 43,00 per spese esenti, e successive occorrende.
Così deciso in Bolzano (BZ), il 21/06/2025.
Il Giudice
Günter Morandell
(firma digiteale)
Pag. 25 di 25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. l'art. 3 del contratto d'appalto: “I lavori oggetto del presente contratto dovranno avere inizio entro il 15/06/2021 e dovranno essere completati in ogni loro parte ed a perfetta regola, entro 60 giorni lavorativi e consecutivi dalla data di consegna dei lavori”. 2 Cfr. l'art. 4 del contratto d'appalto: “Le opere del presente contratto sono appaltate a corpo e non a misura come la stessa impresa è ben consapevole. L'ammontare dei lavori è quindi di €.75.149,00 (dicasi
...Settantacinquemilacentoquarantanove,00) oltre I.V.A. come per legge. Detto Importo sarà fisso ed invariato per l'Intera durata dei lavori, salvo quanto previsto ai punti successivi”. 3 Cfr. CT a pag. 26, citato infra sub punto 11.1. 4 Si precisa che l'importo dovuto per la prestazione contrattuale è “iva esclusa” (cfr. CT, pagg. 8s). 5 Secondo l'atto di citazione, pag. 9, “eziologicamente collegati con il ritardo nell'esecuzione dei lavori, per i canoni di locazione versati per l'alloggio sostitutivo condotto in locazione nel periodo agosto – settembre 2021 entro cui i lavori avrebbero dovuto essere ampiamente ultimati a norma di contratto, pari ad € 1.000,00”. 6 Il relativo „scontrino” è indicato come doc. 2 del ricorso ATP, ma non è presente (almeno nel fascicolo elettronico si apre il medesimo documento di cui al numero 3). 7 Cfr. comparsa di costituzione, pag. 3: “Nel procedimento per ATP sub. n. 666/2022 del Tribunale di
Bolzano è emerso che la società convenuta ha effettuato la ristrutturazione dell'appartamento degli attori per complessivi € 82.399,00 (Iva esclusa) di cui € 75.149,00 (Iva esclusa) come da capitolato, mentre i rimanenti € 7.250,00 (Iva esclusa) furono indicati dal ctu per lavori extra richiesti dagli attori”. 8 Cfr. l'elenco a pag. 9 della comparsa. 9 Ma la convenuta ammette a pag. 9 della comparsa che i vizi siano stati “in parte eliminati dalla società convenuta non appena segnalati, tranne le tapparelle che sono state riordinate alla società fornitrice, e tranne il portoncino d'ingresso”. 10 Cfr. comparsa, pag. 9: “La ha effettuato l'ordine con un colore specifico, il quale veniva Parte_2 anche consegnato. Il fatto che questo colore ordinato non corrisponde al colore del condominio non può essere trasmesso alla chiamata in causa. L'unico responsabile per il colore delle tapparelle in questione nonché il ritardo nella consegna dell'appartamento è la Parte_2 11 La clausola è presente nel contratto all'art. 11: “Qualora successivamente alla stipula del presente contratto e/o durante l'esecuzione dell'opera, in seguito ad eventi sopravvenuti imprevedibili e non imputabili ad alcuna delle parti, sia necessario apportare variazioni a quanto previsto nel presente contratto e nelle sue eventuali modificazioni e/o integrazioni, le parti concordano le variazioni da introdurre ed il correlativo adeguamento del prezzo. Nel caso di mancato accordo, entro 30 giorni da verificarsi dell'evento, le parti demanderanno la composizione della vertenza alla Carnera di commercio competente”. 12 Allegata dalla convenuta come doc. n. 7 della costituzione nell'ATP. 13 Per maggiore chiarezza si riproduce l'intero passaggio testuale dalla e-mail in questione: „… non ti ho messo in conto : la pittura colorata della cameretta, i marmi delle finestre, parte della differenza degli infissi che ti ho calcolato in euro 1.000,00 quando in realtà ne ho pagato 1.600,00 e la differenza del termo arredo nero che ho pagato 160,00 in più rispetto al normale bianco, questo in segno di cordialità e rispetto, fermo restando che ti lascerò euro 1000,00 come promesso per il mese in più di affitto che hai dovuto pagare”. 14 Si cfr. a pag. 4 della comparsa della convenuta: “In verità, quindi, gli attori hanno pagato solamente €
78.764,73 (Iva compresa), su un importo complessivo di € 90.638,90 (Iva compresa), con una differenza a favore della società convenuta di € 11.874,17”, circostanza non contestata e/o controprovata dagli attori. 15 Cfr. il sito https://bernstein-badshop.de/duschen/duschabtrennung: “Alle unsere Duschen bestehen aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)“. 17 Cfr. anche la rispettiva bolla di accompagnamento: doc. n. 9 della chiamata in causa. 18 Memoria ex art. 183, comma 6, n. 1: pag. 13: “Pertanto, nulla potrà richiedere la società chiamata in relazione ad una fattura nella quale vi erano tapparelle di formato sbagliato e di colore non corretto, peraltro consegnate in netto ritardo”. 19 La misura errata degli avvolgibili è stata riparata in garanzia dalla chiamata in causa. 20 Cfr. Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22353 del 03/11/2010: “Per la legittima proposizione dell'eccezione di inadempimento è necessario che il rifiuto di adempimento - oltre a trovare concreta giustificazione nei legami di corrispettività e interdipendenza tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate - non sia contrario a buona fede, cioè non sia determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali esso è concesso dalla legge, come quando l'eccezione è invocata non per stimolare la controparte all'adempimento ma per mascherare la propria inadempienza;
al fine del relativo accertamento assume rilevante importanza la circostanza che la giustificazione del rifiuto sia resa nota alla controparte solo in occasione del giudizio e non in occasione dell'attività posta in essere allo scopo di conseguire l'esecuzione spontanea del contratto”.