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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 02/04/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 621/2024 RG promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
MANCUSO DANIELE EDOARDO
Ricorrente
O Controparte_1
in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CP_2
CARNOVALE MARIAGRAZIA
Resistente
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente ha contestato, in sede di opposizione, le risultanze del giudizio per a.t.p. volto all'accertamento del requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità civile ex art. 12 della legge 30.3.1971 n. 118, rispetto al quale il CTU nominato nella fase sommaria aveva riconosciuto una percentuale di invalidità non sufficiente per il riconoscimento della prestazione rivendicata.
L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2
Acquisito d'ufficio il fascicolo della fase sommaria, all'esito del rinnovo delle operazioni peritali nonché del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., con scadenza prevista al
2.4.2025, la causa è così decisa.
***
Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione.
1 La perizia ha accertato la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità civile ex art. 12 della legge 30.3.1971 n. 118, riscontrando a carico del periziando una totale inabilità lavorativa.
Il giudizio espresso sulla base della documentazione in atti, nonché all'esito di un accurato esame obiettivo, risulta essere logico e immune da vizi motivazionali (cfr. consulenza tecnica depositata in data 27.08.2024 qui da intendersi integralmente richiamata).
La stesso dà inoltre conto dell'evoluzione della patologia e delle ragioni cliniche poste alla base della individuata decorrenza dell'invalidità che, si precisa, è conseguenza di un esame obiettivo compiuto sul periziando, necessario al fine di attualizzare e corroborare la documentazione medica in atti.
Peraltro, a conferma del recente peggioramento delle difficoltà deambulatorie del ricorrente, si consideri che alla data della visita peritale del 30.11.2023, espletata durante la Per_ fase sommaria, la dott.ssa refertava che “Il paziente deambula autonomamente con stampelle, bilateralmente”; il dott. invece, nominato nel presente giudizio, accertava un Per_2 peggioramento delle difficoltà deambulatorie del sig. , come peraltro da Pt_1 quest'ultimo riferito in sede di anamnesi “Se ne deduce che col tempo ha subito un progressivo peggioramento dell'autonomia deambulatoria;
l'aver riscontrato questi sintomi in sede di visita per CTU dimostra che ormai il Sig. ha raggiuto un deficit fisico tale da risultare inabile e cioè in Parte_1 situazione di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa”.
Conseguentemente, la decorrenza dell'inabilità totale non può che farsi discendere dalla data della visita peritale, come indicato dal CTU, non sussistendone le condizioni all'epoca della domanda amministrativa.
Sulla base delle ragioni sopra esposte questo giudice ritiene di poter aderire alle conclusioni rappresentate dal CTU (Cass. 12703/2015).
Va precisato che, rispetto alla condanna richiesta, questo giudice ritiene che l'accertamento dei requisiti extra-sanitari possa e debba essere condotto ai soli fini della sussistenza dell'interesse ad agire e che, in sede di opposizione, la condanna all'erogazione della prestazione in questo tipo di controversie non sia più possibile alla luce di Cass.
9876/2019. Pertanto la presente pronuncia si limita all'accertamento dello stato sanitario con la decorrenza indicata in CTU.
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Considerato che
il riconoscimento con diversa decorrenza della prestazione costituisce una forma di accoglimento parziale della domanda (e quindi di soccombenza parziale) si ritiene conforme a diritto compensare le spese di lite (cfr. Cass. 7307/2011).
Le spese di consulenza, separatamente liquidate, vanno poste a carico di CP_2
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 621/2024, così provvede:
-accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, accerta la sussistenza, in capo al sig. , dei requisiti sanitari per la fruizione della pensione Parte_1 di inabilità civile ex art. 12 della legge 30.3.1971 n. 118 con decorrenza dalla data della visita peritale del 2.08.2024 (come accertato dal CTU);
-compensa le spese di lite;
-pone a carico di le spese di consulenza separatamente liquidate CP_2
Crotone, 2/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei
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