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Sentenza 19 gennaio 2025
Sentenza 19 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3808 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
T R A
(c.f.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Fernando Corsano, come da mandato in atti;
E
(c.f.: rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. Fernando Corsano, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale.
Per l'udienza del 20 novembre 2024 davanti alla relatrice, svoltasi mediante trattazione scritta, entrambe le parti hanno depositato note scritte, chiedendo congiuntamente la pronuncia della separazione alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti. Il P.M., rassegnando per iscritto le sue conclusioni in data 23.9.2024, nulla ha opposto.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 13.9.2024, le parti indicate in epigrafe hanno esposto: di aver contratto matrimonio secondo il rito concordatario il 6.9.1997 in Melissano
(LE), in regime economico di comunione dei beni;
che dalla loro unione non erano nati figli;
che il rapporto coniugale era in crisi a causa di contrasti ed incomprensioni ed era ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza. Tanto premesso, hanno chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi, alle condizioni indicate in ricorso e di seguito riportate e, quindi, senza condizioni:
“A) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e libero ciascuno di fissare la propria residenza;
B) La casa coniugale ubicata in Racale (LE) alla via Convento n° 7, rimarrà nella disponibilità del legittimo proprietario Sig. Controparte_1
C) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, in quanto il è titolare di CP_1 reddito di inclusione, mentre la Sig.ra vive con l'aiuto dei propri genitori, in attesa di occupazione Pt_1 che dovrà avvenire presumibilmente nel mese di settembre 2024, entrambi, dunque, non sono titolari di dichiarazioni reddito;
D) Si fa presente che le parti hanno già definito i loro rapporti in ordine ai beni patrimoniali, ai beni mobili e ai doni ricevuti in occasione del matrimonio;
E) Per tutto quanto non previsto nel presente accordo saranno applicate le norme vigenti in materia.”.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio.
L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Nulla va disposto in ordine alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, così come dagli stessi richiesto, trattandosi di diritti disponibili e in mancanza di prole.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Parte_1
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così
[...] Controparte_1 provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi da e Parte_1
che hanno contratto matrimonio il 6.9.1997 in Melissano CP_1 Controparte_1
(LE), trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 18 Parte II Serie A anno
1997, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo del presente giudizio;
b) nulla per le spese;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 13.1.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore