Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3S, sentenza 29/01/2025, n. 1916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1916 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01916/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10748/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10748 del 2018, proposto da
Acea Ambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Cristiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Buenos Aires 5;
contro
Gestore Servizi Energetici – Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci, Antonio Pugliese e Pietro Fea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Arturo Cancrini in Roma, piazza di San Bernardo, 101;
nei confronti
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
l'della nota P20180057014 del 25 giugno 2018, notificata in data 26 giugno 2018, con la quale il GSE ha comunicato a OL s.p.a. la decadenza dal diritto agli incentivi all'esito dell'attività di controllo mediante verifica documentale svolta ai sensi dell'articolo 42 del d.lgs. n. 28/2011, dell'art. 1 del D.M. 31 gennaio 2014 e dell'art. 26 del D.M. 23 giugno 2016, sull'impianto a biogas iscritto al n. FER101276 di potenza dichiarata pari a 834 kW, sito nel Comune di ON MA (GR).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e del Gestore Servizi Energetici – Gse s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 8 novembre 2024 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 27 ottobre 2016, OL s.p.a. (successivamente fusa per incorporazione in Acea Ambiente s.r.l.) ha presentato al GSE richiesta di iscrizione del suo impianto alimentato a biogas sito nel Comune di ON MA (GR) al “Registro informatico degli impianti alimentati da fonte diversa dalla fotovoltaica per nuovi impianti, interventi di integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamenti e per impianti ibridi”, dichiarando, per quanto d’interesse nel presente giudizio, « che sulla base di quanto riportato nell’autorizzazione all’esercizio in merito alle tipologie di matrici in ingresso all’impianto e alle relative quantità ammissibili l’impianto è autorizzato all’alimentazione con biomasse della tipologia d) di cui all’art. 8, comma 4, del D.M. 23 giugno 2016 ».
2. Il predetto impianto è stato quindi iscritto nel registro dal Gestore, per poi essere ammesso in posizione utile nella graduatoria pubblicata in data 25 novembre 2016 ai fini dell’accesso alle tariffe incentivanti di cui al D.M. 23 giugno 2016.
3. In data 23 maggio 2017, il GSE ha comunicato all’operatore economico l’avvio del procedimento di verifica documentale ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 e degli artt. 1 e 4 del D.M. 31 gennaio 2014.
4. All’esito delle attività di verifica, con provvedimento del 25 giugno 2018, il GSE ha comunicato ad Acea Ambiente s.r.l. « la decadenza dal diritto agli incentivi ai sensi dell’art. 11, comma 1 del decreto controlli », osservando che « dall’analisi di quanto contenuto nell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 3866 dell’8 giugno 2016 e nella documentazione tecnica ad essa allegata [era emerso] che l’impianto è alimentato a biomasse di tipologia c) e d) e, come tale, non può accedere al meccanismo dei registri di cui al DM 23 giugno 2016, che prevede l’accesso solo per impianti alimentati da biomasse di tipologia d) » e notando che « quanto emerso configura violazione rilevante di cui all’allegato 1 del DM 31 gennaio 2014, art. 11, lettere a) e j) ».
5. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, Acea Ambiente s.r.l. ha impugnato la decisione adottata dal Gestore e ne ha chiesto l’annullamento sulla base di un unico motivo in diritto.
Segnatamente, la ricorrente ha lamentato l’illegittimità del provvedimento gravato per « violazione e falsa applicazione del d.m. 31 gennaio 2014 – violazione e falsa applicazione del d.m. 23 giugno 2016 – violazione e falsa applicazione degli artt. 26 e 42 del d. lgs. n. 28/2011 – violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e s.m.i. – eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta », osservando – in sintesi – che l’Autorità aveva (erroneamente) adottato il provvedimento gravato ritenendo che la ricorrente avesse presentato una falsa dichiarazione (lett. a dell’Allegato 1 del DM 31 gennaio 2014) e che in ogni caso l’impianto di Acea Ambiente non fosse in possesso dei requisiti per l’accesso agli incentivi (lett. j, dell’Allegato 1 del DM 31 gennaio 2014), senza considerare che:
- la ricorrente non aveva reso alcuna falsa dichiarazione, non avendo mai affermato che il proprio impianto fosse autorizzato “solo” per l’alimentazione da biomasse di tipologia d);
- in ogni caso, sebbene il titolo autorizzativo dell’impianto consentisse di trattare più tipologie di rifiuti la società, in sede di progetto esecutivo, aveva scelto di alimentare la sezione anaerobica del proprio impianto « esclusivamente con biomasse di tipologia d) », autovincolandosi « alla tipologia di tipo d) ed ancor prima che l’impianto nella sua fase 5 entri in esercizio ».
6. In data 4 ottobre 2018, il GSE si è costituito in giudizio.
7. In data 22 ottobre 2018 si è costituito in giudizio anche il Ministero dello Sviluppo Economico.
8. Con memoria del 7 ottobre 2024, il Gestore ha spiegato le proprie difese e ha insistito per il rigetto del ricorso, sottolineando – in particolare – che:
- non v’era dubbio che la dichiarazione resa dalla società ricorrente al momento della sua iscrizione al registro fosse mendace atteso che nella stessa la ricorrente aveva fatto riferimento « solo alle biomasse di tipologia d) e non anche a quelle di tipo c), non ammesse agli incentivi, che pure alimentano l’impianto in questione »;
- le procedure applicative del DM. 23 giugno 2016, al par. 1.3.5.2. disponevano che « possono partecipare a Registri gli impianti nuovi o oggetto di intervento di integrale ricostruzione, riattivazione o potenziamento a biomassa e a biogas di potenza fino a 5 MW, autorizzati esclusivamente all’uso di biomasse di “Tipo a” e/o “Tipo b” e/o “Tipo d”, gas di depurazione o gas di discarica o bioliquidi sostenibili » e precisavano che « la tipologia di alimentazione dell’impianto [doveva essere individuata] facendo riferimento esclusivamente a quanto riportato nel titolo autorizzativo alla costruzione e all’esercizio ».
9. Con memoria depositata in data 8 ottobre 2024, Acea Ambiente s.r.l. ha insistito per l’accoglimento del ricorso evidenziando tra l’altro:
- che l’impianto era stato ultimato in data 31 ottobre 2019 ed era entrato in esercizio il 4 novembre 2019;
- che tanto nell’atto di modifica non sostanziale dell’AIA dell’1 ottobre 2019, quanto nel provvedimento di rinnovo della stessa del 2021 – da ultimo aggiornato nel 2023 – erano stati definiti « con assoluta chiarezza i rifiuti autorizzati ai fini dell’alimentazione della sezione anaerobica ovvero esclusivamente quelli riconducibili alla tipologia d) »;
- che, in aggiunta a quanto sopra, la relazione tecnica prodotta in atti dimostrava che « l’alimentazione con rifiuti diversi da quelli della tipologia d) avrebbe determinato una produzione di biogas e, dunque, di energia elettrica inferiore a quella autorizzata », sicché la ricorrente non aveva neppure « alcun interesse ad alimentare la sezione anaerobica con rifiuti diversi da quelli della tipologia d) ».
10. Con memoria di replica del 18 ottobre 2018, il GSE ha ribadito l’infondatezza del ricorso, sottolineando che dalla documentazione depositata da parte ricorrente emergeva che anche dopo la modifica dell’AIA del 2019 l’impianto era autorizzato a trattare (e aveva effettivamente trattato) rifiuti di tipo c (quale il verde triturato, CER 20 02 01).
11. Con repliche depositate in pari data la ricorrente ha insistito nelle sue domande, ricordando che con sentenza Tar Lazio, III- ter , 10 giugno 2019, n. 7555 era stato ritenuto che « la presenza in autorizzazione di rifiuti di cui alla lettera c) del comma 4 dell’art. 8 del D.M. 23 giugno 2016 non possa assumere rilievo precludente della ammissione tout court ad incentivo in mancanza di alcun principio di prova in ordine all’effettivo trattamento della tipologia di rifiuti non ammessa ».
12. All’udienza straordinaria svoltasi in data 8 novembre 2024 – viste le note del 31 ottobre 2024, con cui le parti hanno chiesto a questo Tribunale di decidere il ricorso senza previa discussione – la causa è stata trattenuta in decisione.
13. Il ricorso è infondato e va rigettato.
14. In disparte ogni altra considerazione (sulla possibilità di considerare mendace la dichiarazione, quantomeno reticente e incompleta, resa dalla ricorrente in sede di iscrizione al registro) deve, infatti, osservarsi che:
- le procedure applicative del D.M. 23 giugno 2016 al paragrafo 1.3.5.2. prevedono espressamente che « possono partecipare ai registri gli impianti nuovi o oggetto di intervento di integrale ricostruzione, riattivazione o potenziamento a biomassa e a biogas di potenza fino a 5 MW, autorizzati esclusivamente all’uso di biomasse di “Tipo a” e/o “Tipo b” e/o “Tipo d”, gas di depurazione o gas di discarica o bioliquidi sostenibili », escludendo quindi la possibilità di iscrizione ai registri per gli impianti che trattano rifiuti di tipo c (ovvero « rifiuti i per i quali la frazione biodegradabile è riconosciuta ai sensi dell’Allegato 2 del D.M. 6 luglio 2012, tenuto conto di quanto disposto nel “Collegato Ambientale”, come riportato all’Allegato 1.c» , cfr. paragrafo 1.3.5.1 delle medesime procedure applicative);
- ai sensi dell’Allegato 1.c. delle procedure applicative del D.M. 23 giugno 2016 tra i rifiuti di “tipo c” ricadono tra l’altro « i rifiuti individuati dai CER che iniziano con le 4 cifre 20 03 e 20 02 con esclusione dei CER 200202 e 200203 » (ivi compresi, quindi, i rifiuti con codice CER 20 02 01);
- nella relazione tecnica depositata in atti da parte ricorrente è attestato che « la sezione di digestione anaerobica dell’impianto è stata alimentata dall’avvio dell’impianto esclusivamente con le tipologie di rifiuti contemplati da progetto e, quindi, la frazione organica da raccolta differenziata (EER 200108) e rifiuti lignocellulosici (EER 200201) » (cfr. doc. 11, pag. 7, produzione documentale parte ricorrente);
- anche ad aderire alla tesi della società ricorrente (secondo cui il GSE non poteva ritenere l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione agli incentivi solo sulla base del tipo di rifiuti che l’impianto poteva trattare ai sensi dell’AIA n. 3866 dell’8 giugno 2016, ma doveva considerare “in concreto” il tipo di rifiuto trattato, anche a seguito delle successive scelte gestionali dell’impresa così come cristallizzate anche in sede di rinnovo dell’AIA) in ogni caso la ricorrente non sarebbe in possesso dei requisiti per l’ammissione ai benefici, in quanto, come notato dal GSE nella sua memoria di replica del 18 ottobre 2024, « sia al momento dell’istanza di iscrizione al Registro degli incentivi che allo stato attuale l’impianto è alimentato anche con rifiuti di tipologia c) », atteso che « la RS (CER 200108) e il verde triturato (CER 200201) sono classificati rispettivamente di tipologia d) e c) » (cfr. memoria di replica del GSE, pagg. 2 e 3, non contestata da parte ricorrente).
Tanto basta per ritenere corretto il provvedimento del GSE nella parte in cui esclude che l’impianto oggetto dell’istanza sia in possesso dei requisiti per l’accesso agli incentivi (lett. j, dell’Allegato 1 del DM 31 gennaio 2014).
15. Quanto sopra è sufficiente per determinare il rigetto del ricorso in quanto il provvedimento impugnato è fondato sostanzialmente su due autonomi motivi (la falsità della dichiarazione resa in sede di iscrizione ai registri e l’insussistenza dei presupposti per l’accesso agli incentivi) ed è noto che «nel caso di un atto fondato su una pluralità di ragioni indipendenti ed autonome le une dalle altre, il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento » (cfr. ex multis Tar Catanzaro, II, 29 maggio 2023, n. 818).
16. Le spese processuali – avuto riguardo alla peculiarità della vicenda – possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Emiliano Raganella, Presidente FF
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agatino Giuseppe Lanzafame | Emiliano Raganella |
IL SEGRETARIO