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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 14/07/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 600475/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 600475/2012 R.G., passata in decisione all'udienza del 16.01.2025.
Oggetto: - Pagamento -
TRA
(c.f.: Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. A. Cofano
ATTORE
E
(c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e dall'Avv. V. Colucci
LEGA NAVALE ITALIANA – SEZIONE DI FASANO -
Rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
(c.f.: ) Controparte_2 P.IVA_2
Rappresentato e difeso dall'Avv. O. Carparelli
CONVENUTI
All'udienza del 16.01.2025 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e alle rispettive deduzioni contenute nei verbali di udienza;
IN FATTO Con atto di citazione del 9.8.2012, l'ing. ha convenuto in Parte_1 giudizio la , la Sezione di della medesima Lega ed il Controparte_1 CP_2
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_2
I. “In via principale, accertare e dichiarare tenuta e condannare, per le motivazioni di cui in premessa, la in persona del suo Presidente pro-tempore, a pagare CP_1 all'ing. la complessiva somma di € 192.120,50 o quella maggiore o Parte_1 minore che sarà quantificata in corso di causa o comunque ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, quale compenso per l'attività professionale svolta per l'esecuzione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo del progetto denominato 'Lavori di messa in sicurezza del porto di Savelletri'; II. “in via subordinata e sussidiaria, accertare, dichiarare tenuto e condannare, per le motivazioni di cui in premessa, il , nella persona del suo Sindaco, a Controparte_2 pagare all'ing. un indennizzo, a titolo di ingiustificato arricchimento Parte_1 ex art. 2041 c.c., pari all'importo indicato nella parcella di € 192.120,50, quale compenso per l'attività professionale svolta per l'esecuzione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo denominato 'Lavori di messa in sicurezza del porto di Savelletri', o la diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria (in misura di legge, dal momento in cui viene riconosciuta l'utilitas sino alla data di pubblicazione della sentenza), e interesse legali (sulla somma rivalutata fino al soddisfo). III. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”. A fondamento della domanda attorea è stata dedotta la vigenza di una Convenzione per l'attività professionale in questione stipulata il 16.4.2009 con la
[...]
– Sezione di e – per quanto riguarda il Comune di – la Controparte_1 CP_2 CP_2 sussistenza di un ingiustificato arricchimento di quest'Ente, che aveva tratto utilità dalla realizzazione in corso dei lavori di messa in sicurezza del Porto di Savelletri
“sotto la direzione e il coordinamento di altri tecnici”. Con comparsa depositata il 18.12.2012 si costituivano sia la Controparte_1 che la Sezione di , a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale Controparte_1 CP_2 dello Stato. Per quanto riguarda la posizione della veniva eccepito Controparte_1 il difetto di legittimazione passiva, non essendo stata mai stipulata alcuna convenzione fra la stessa e l'Ing. . Parte_1
Per quanto riguarda la posizione della , veniva eccepita Controparte_3
l'efficacia del contratto intercorso tra l'ing. e la – e Parte_1 Controparte_1 sottoscritto in data 16.4.2009, in quanto gli obblighi derivanti da detto contratto a carico della committente erano espressamente subordinati al Controparte_3 verificarsi di condizioni sospensive non verificatesi:
1) “L'intera parcella professionale comunque rimane subordinata alla effettiva realizzazione dell'opera.
2) Il compenso per il professionista maturerà solo nel caso in cui la Lega Navale ottenga la concessione per la nuova struttura portuale dilazionata per la stessa durata della concessione gratuita demaniale. La lega di si costituiva anche a mezzo di difensore del libero foro CP_1 CP_2 con comparsa di costituzione del 0.1.08.2013, rassegnando le medesime conclusioni già rassegnate dall'Avvocatura dello Stato.
Con compara di risposta del 6.12.2012 si costituiva il ed Controparte_2 eccepiva il difetto dei presupposti per l'esperimento dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cc. In particolare, deduceva che difettano: a) Il riconoscimento dell'utilità dell'opera da parte di organi abilitati a rappresentare l'ente territoriale b) Il difetto di lacuna deliberazione della p.a. idonea a determinare sia il riconoscimento dell'utilità che la volontà di avvalersi dell'opera professionale dell'Ing. . CP_2
c) Il presupposto della residualità dell'azione. Inoltre, eccepiva il difetto di qualsiasi rapporto contrattuale con l'attore. Contestava anche nel quantum le avverse pretese e concludeva per il rigetto delle domande di parte attrice, con vittoria sulle spese processuali.
Prodotta varia documentazione;
esperita CTU valutativa dell'utilità dell'opera professionale dell'attore; esperiti anche – infruttuosamente - vari tentativi di conciliazione ex art. 185-bis cpc;
da ultimo la causa era trattenuta per la decisione definitiva con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
IN DIRITTO
Deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della CP_1
, non essendo stato mai stipulato alcun contratto di conferimento dell'incarico
[...] professionale oggetto di causa fra la stessa e l'Ing. . Controparte_1 Parte_1
Deve essere rigettata l'azione contrattuale (per pagamento di compensi professionali) proposta contro la Sezione di , in quanto nel Controparte_1 CP_2 contratto di conferimento dell'incarico professionale sottoscritto fra le parti in data 16.4.2009 è stabilito che “l'intera parcella professionale - si intende per l'ing.
– rimane comunque subordinata all'effettiva realizzazione dell'opera e sarà Parte_1 remunerata solo nel caso in cui la ottenga la concessione per la nuova CP_1 struttura portuale dilazionata per la stessa durata della concessione gratuita demaniale”. Si tratta di una condizione sospensiva dell'obbligazione contrattuale a carico della di pagamento della “parcella professionale” dell'Ing. . CP_1 Parte_1
Orbene è pacifico fra le parti che non si è mai verificata la richiamata condizione sospensiva consistente nell'ottenimento da parte della di della CP_1 CP_2
“concessione per la nuova struttura portuale”. In conseguenza di ciò l'obbligo contrattuale a carico della di corrispondere all'Ing. il Controparte_3 Parte_1 compenso professionale oggetto di causa è tuttora sospeso e pertanto l'attore non può pretendere il pagamento della parcella relative alle prestazioni professionali da lui svolte in favore della . Controparte_3
E' fondata e merita accoglimento l'azione di ingiustificato arricchimento proposta contro il . Ricorrono tutti i presupposti e le condizioni per Controparte_2
l'esercizio di detta azione. a) Sussiste la “residualità” dell'azione proposta ex art. 2041 cc contro il CP_2
, considerato che fra il professionista attore e il non era
[...] Controparte_2 intercorso alcun rapporto contrattuale (rapporto intercorso solo con la CP_1 di Fasano) e di conseguenza non disponendo l'attore di alcun titolo di natura contrattuale o – tanto meno – extracontrattuale per potere fare valere le proprie ragioni di credito nei confronti dell'ente territoriale a beneficio del quale fu svolta la prestazione professionale oggetto di causa (strumentale alla messa in sicurezza del porto del ). Controparte_2
b) Sussiste il requisito del depauperamento a danno dell'attore, avendo questi svolto una consistente, complessa e pregiata opera professionale di progettazione, che lo ha impegnato intellettualmente e professionalmente per lungo tempo, con evidente e non discutibile impegno intellettivo-professionale, peraltro sottratto ad altre attività del suo studio professionale, e profuso nelle singole fasi di studio, di preparazione e infine di redazione dei progetti oggetto di causa. c) Sussiste l'arricchimento da parte del , atteso che dalla relazione Controparte_2 del CTU dell'Ing. redatta con la collaborazione Persona_1 dell'ausiliario Prof. Ordinario di Economia Aziendale Persona_2
Docente di Ragioneria Generale ed Applicata dell'Università del Salento, emerge quanto segue:
“Il processo di individuazione e valutazione degli eventuali vantaggi (provenienti dalla realizzazione delle opere di cui al progetto esecutivo redatto dall'Ing.
) di cui ha beneficiato la collettività del luogo, non può essere Parte_1 decontestualizzato dalla caratterizzazione del territorio e dagli importanti processi di cambiamento e valorizzazione economica, culturale e sociale in atto. È nota la circostanza secondo cui Savelletri, piccola frazione del Comune di , goda CP_2 di spiccata vocazione sia produttiva che turistica. Invero, Savelletri, per tutto l 'anno è abitata principalmente dal la comunità di pescatori, che sfrutta il porto per l 'attività di pesca, ma nei mesi estivi è gremita di turisti, attratti dalle bellezze dell'area. I lavori eseguiti nel Porto di Savelletri in esecuzione del progetto redatto dall'Ing. , come già sopra rappresentato, si sono sostanziati in - Parte_1
- Completamento del rifiorimento, messa in sicurezza e prolungamento della diga di tramontana con banchinamento di un tratto interno;
- Nuova realizzazione della diga di Scirocco e banchinamento del tratto interno;
- Attrezzaggio delle banchine con la predisposizione del le tubazioni sottotraccia per gli impianti elettrici, idrici e antincendio. Detti lavori hanno consenti to di dotare di una barriera protettiva l'area portuale, precedentemente esposta ai venti di levante e di scirocco;
in effetti, tale esposizione non idoneamente protetta, in occasione di forti mareggiate, favoriva il fenomeno dell'interrimento dei fondali, nonché danni alle imbarcazioni ivi ormeggiate. Inoltre, gli interventi eseguiti hanno dotato le banchine del porto degli allacci necessari ai successivi lavori di potenziamento e rifunzionalizzazione del porto medesimo, benefici per la collettività del luogo, connessi alla realizzazione delle opere, di cui al progetto esecutivo redatto dall'Ing. , si sono di fatto Parte_1 concretizzati in: 1. maggiore salvaguardia delle imbarcazioni;
2. contenimento del fenomeno del l'interrimento dei fondali e di deposito delle alghe;
3. aumento del numero di postazioni per l'ormeggio, con miglioramento dei correlati servizi, misurabile a livello quantitativo ed apprezzabile dal punto di vista qualitativo (con nuovi ormeggi riservati al le forze di polizia e/o soccorso in mare);
4. creazione del le condizioni per la realizzazione di successivi interventi di rifunzionalizzazione e potenziamento.
…La maggiore disponibilità di posti barca ha comportato vantaggi per la collettività in termini di:
- minori costi per la collettività dei pescatori locali, per il venir meno dell'esigenza di dover ricorrere ad ormeggi presso altri porti
- maggiori entrate per ricavi derivanti dalla concessione dei posti per l'ormeggio (vantaggio potenziale, in quanto al lo stato attuale gli spazi destinati ad ormeggio da diporto sono esclusivamente riservati al transito, senza pagamento di alcuna tariffa);
- maggiore sicurezza per la presenza di unità appartenenti alle forze di polizia e/o soccorso in mare, con potenziamento delle attività di vigilanza e controllo, a tutela della salute, sicurezza pubblica e dello sviluppo dell'economia locale”. d) Ricorre il riconoscimento dell'utilità dell'opera da parte della P.A.. In base alla giurisprudenza della Cassazione (in primis ed ex multis SS.UU. n. 10798 del 26.5.2015) costituisce ius receptum che il riconoscimento dell'utilità deve necessariamente provenire dagli organi rappresentativi dell'Ente, ma può avvenire sia in maniera espressa, mediante adozione di un formale provvedimento amministrativo, ovvero anche in forma tacita, attraverso l'utilizzazione della prestazione professionale o dell'opera da parte della P.A.. Nel caso in esame, ricorre sia il riconoscimento dell'utilità espresso in formali provvedimenti amministrativi della Giunta Comunale e sia il riconoscimento in forma tacita.
- In particolare, la Giunta Municipale del Comune di ha espressamente CP_2 riconosciuto l'utilità dell'attività professionale di progettazione svolta dall'Ing.
, per i “Lavori di messa in sicurezza del Porto di Savelletri”, per mezzo Parte_1 della delibera n. 122 del 20.05.2010, nella quale viene la G.M., testualmente,
“DELIBERA di approvare il progetto definitivo dell'intervento stralcio dei
“Lavori di Messa in Sicurezza del Porto di Savelletri” dell'importo di euro 1.970.000,00 redatto dall'Ing. su incarico della Parte_1 Parte_2
– Sezione di conservato agli atti del Settore Pianificazione e Gestione
[...] CP_2 del Territorio – Servizio Grandi Opere Pubbliche – composto dai seguenti elaborati…”. Giova evidenziare che nella premessa della suddetta delibera (alla pag. 2) è espressamente affermato che il suddetto “progetto denominato “Lavori di messa in sicurezza e potenziamento del porto di Savelletri” proposto dalla
_ Sezione di – viene ritenuto in linea con le Controparte_1 CP_2 esigenze e gli obiettivi dell'amministrazione comunale”. Si può pertanto concludere che non vi sarebbero potute essere forme di espressione più chiare e più esplicite di quelle innanzi richiamate per esprimere il riconoscimento da parte della Giunta Municipale dell'utilità dell'attività professionale di progettazione svolta dall'Ing. . Parte_1
- A ciò si aggiunge anche il riconoscimento tacito dell'utilità, consistito nella materiale esecuzione delle opere di messa in sicurezza del porto di Savelletri, così come previste nei progetti a firma dell'Ing. . Parte_1
Infine, avuto riguardo ai principi affermati dalla Corte di Cassazione Civile Sez. II con Ord. N. 16756 del 24.05.2022 (“In tema di assunzione di impegni e di effettuazione di spese da parte degli enti locali, l'art. 23, terzo comma, del D.L. 3 marzo 1989, n. 66 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 1989, n. 144), dispone che qualsiasi spesa degli enti comunali deve essere assistita da un conforme provvedimento dell'organo munito di potere deliberativo e da uno specifico impegno contabile registrato nel competente bilancio di previsione, costituendosi, in mancanza, il rapporto obbligatorio direttamente con il funzionario, onde il professionista non può esperire nei confronti dell'ente pubblico l'azione di indebito arricchimento (art. 2041 c.c.), perché tale azione difetta del necessario requisito della sussidiarietà (art. 2042 c.c.)” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24478 del 30/10/2013, Rv. 628196; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12880 del 26/05/2010, Rv. 613213; nonché Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1391 del 23/01/2014, Rv. 629726, secondo la quale è, al massimo, il funzionario che, dopo aver pagato, può esperire la domanda ex art. 2041 c.c. nei confronti del che abbia profittato della sua opera, ovviamente nei soli CP_2 limiti dell'arricchimento dell'ente locale). (…) Il requisito della sussidiarietà, infatti
“… è escluso quando esista altra azione esperibile non solo contro l'arricchito, ma anche verso persona diversa” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18567 del 21/09/2015, Rv. 636705) (…) ai fini della configurazione della responsabilità del funzionario che ha eseguito l'ordine di lavori fuori bilancio non occorre che costui assuma “… un ruolo di iniziativa o di determinante intervento …, essendo sufficiente che quegli ometta di manifestare il proprio dissenso e presti invece la sua opera come in presenza di una valida ed impegnativa obbligazione dell'ente locale” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21340 del 09/10/2014, Rv. 632675). Basta, dunque, anche un comportamento meramente passivo, come è avvenuto nel caso di specie, posto che il funzionario non ha, pacificamente, regolarizzato l'ordinativo entro l'esercizio (…) L'unica ipotesi in cui si può ipotizzare la responsabilità dell'ente locale, in relazione ai cd. debito fuori bilancio, si configura quando l'ente riconosca "a posteriori" il debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267”), pronuncia della Cassazione che era stata richiamata nell'ordinanza emessa nel corso del presente giudizio in data 25.01.2023, si deve rilevare l'infruttuosità dell'indagine svolta dal CTU Ing. Persona_1
(congiuntamente al suo ausiliario, prof. ), laddove nella relazione di Persona_2
CTU viene dato atto che fra i provvedimenti amministrativi del non Controparte_2 risulterebbe la presenza di uno specifico impegno contabile registrato in bilancio di previsione che abbia ad oggetto la spessa relativa al compenso professionale dovuto all'Ing. per l'attività di progettazione dalla stesso svolta in relazione ai Parte_1
“Lavori di Messa in Sicurezza del Porto di Savelletri”. Ed infatti, è del tutto irrilevante che fra gli impegni contabili registrati nel competente bilancio di previsione non sia stato rinvenuto uno specifico riferimento al corrispettivo da liquidare a favore dell'Ing. , per l'attività professionale di Parte_1 progettazione dallo stesso svolta. Ciò deve essere affermato in quanto tutte le delibere di Giunta, richiamate nella relazione integrativa di CTU del 30.09.2024, con le quali veniva approvata e attuata la realizzazione del progetto dell'Ing. relativo ai Parte_1
“Lavori di Messa in Sicurezza del Porto di Savelletri”, contengono impliciti riferimenti ad impegni contabili registrati in bilancio per svariate centinaia di migliaia di euro, che erano stati stanziati per la realizzazione di dette opere. Così, ad esempio nella delibera di Giunta Municipale n. 122 del 20.05.2010 viene detto testualmente che le somme stanziate per la realizzazione di detto progetto ammontano ad euro 1.970.000,00: “La Giunta…DELIBERA di approvare il progetto definitivo dell'intervento stralcio dei “Lavori di Messa in Sicurezza del Porto di Savelletri” dell'importo di euro 1.970.000,00 redatto dall'Ing. su Parte_1 incarico della Lega Navale – Sezione di , conservato agli atti del Settore CP_2
Pianificazione e Gestione del Territorio – Servizio Grandi Opere Pubbliche – composto dai seguenti elaborati”. A riscontro di ciò si deve evidenziare che dal certificato di collaudo dei lavori ultimati risulta attestata l'esecuzione di lavori per un importo pari ad euro 1.839.928,17.
Si tratta, peraltro, di stanziamenti sostenuti in buona parte per mezzo di finanziamenti erogati dallo Stato (come si legge in alcune delle delibere di Giunta Municipale richiamate nella relazione di CTU del 30.09.2024).
Appare dunque evidente che, a fronte delle richiamate previsioni nel bilancio del di spese per ben 1.970.000,00 euro destinati alla realizzazione delle Controparte_2 opere contemplate negli elaborati progettuali redatti dall'Ing. , nel contesto Parte_1 di così ingenti previsioni di spesa, devono intendersi sicuramente compresi anche i compensi professionali che erano dovuti all'Ing. , relativamente all'attività Parte_1 professionale di progettazione dallo stesso svolta per i lavori di messa in sicurezza del Porto di Savelletri.
Di conseguenza, deve ritenersi soddisfatto anche il requisito richiesto dalla richiamata giurisprudenza della Corte di Cassazione - ai fini dell'esercizio dell'azione ex art. 2041 cc - con riferimento all'affermata necessità di “un impegno contabile registrato nel competente bilancio di previsione”, nell'ambito della contabilità dell'ente territoriale convenuto.
In conclusione, l'attore ha diritto - a titolo di ingiustificato arricchimento - ad ottenere dal il pagamento dei compensi professionali per l'intera Controparte_2 attività professionale svolta in funzione della realizzazione dei “Lavori di Messa in Sicurezza del Porto di Savelletri”.
Nella relazione del 16.04.2018 (da pag. 31 a pag. 38) il CTU Ing. Per_1
ha esaminato tutte le singole prestazioni professionali svolte dall'Ing.
[...]
a beneficio del : progetto preliminare, progetto definitivo, Parte_1 Controparte_2 progetto esecutivo, attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, studio dell'impatto ambientale, pervenendo ad accertare che (in base alle tariffe professionali vigenti all'epoca dell'attività svolta) i compensi professionali spettanti all'ing. ammontano a complessivi euro 140.746,67, oltre IVA e Cassa Parte_1 professionale;
importo dal quale deve essere detratta l'anticipazione di euro 30.000,00 già corrisposta dall'attore dalla – Sezione di . Controparte_1 CP_2
In conclusione, il deve essere condannato al pagamento in Controparte_2 favore di , a titolo di ingiustificato arricchimento, della somma di euro Parte_1
110.746,67, oltre IVA e Cassa professionale, con gli interessi legali di mora a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.
Alla soccombenza del nei confronti dell'attore segue la Controparte_2 condanna dello stesso al pagamento di tutte le spese di CTU, nonché Controparte_2 alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attore Ing. , nella Parte_1 misura di complessivi euro 14.700,00 di cui euro 700,00 per spese ed euro 14.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa.
Alla soccombenza di nei confronti di Parte_1 Controparte_1 segue la condanna dello stesso alla rifusione delle spese processuali Parte_1 in favore di , nella misura di euro 14.000,00 per compensi di Controparte_1 avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa.
Fra l'attore e – Sezione di – deve essere disposta la Controparte_1 CP_2 compensazione integrale delle spese processuali, ricorrendo i gravi motivi di cui all'art 92 cpc (come modificato dalla Corte Costituzionale), in considerazione della particolarità della condizione sospensiva prevista nel contratto di conferimento di incarico professionale, che condizionava l'obbligo del pagamento della parcella professionale dell'Ing. al rilascio della concessione di spazi demaniali, Parte_1 all'interno del porto di Savelletri, da parte del;
condizione che era Controparte_2 ben nota al , in quanto aveva costituito presupposto stesso dell'intera CP_2 CP_2 attività di progettazione affidata all'Ing. ; sicchè (in base agli obblighi di Parte_1 buona fede contrattuale) la Sezione di avrebbe dovuto attivarsi, CP_1 CP_2 nei limiti di un sostenibile sacrificio, anche nell'interesse dell'Ing. , Parte_1 eventualmente avviando, nei confronti del , le opportune azioni nelle Controparte_2 competenti sedi amministrative e giudiziarie, al fine di conseguire il risultato (da tutti previsto e auspicato) del rilascio della concessione di spazi demaniali all'interno del porto, secondo quanto era stato previsto nel contratto siglato con l'Ing. . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi nel giudizio promosso dall'Ing. contro la Parte_1 [...]
, la – Sezione di – e il;
Controparte_1 Controparte_1 CP_2 Controparte_2 dichiara inammissibile, per difetto di legittimazione passiva, l'azione proposta contro
. Rigetta le domande proposte contro – Controparte_1 Controparte_1
Sezione di . In accogliento dell'azione di arricchimento senza causa proposta CP_2 dall'attore contro il , condanna lo stesso , in Controparte_2 Controparte_2 persona del Sindaco pro tempore, al pagamento – a titolo di ingiustificato arricchimento – in favore dell'Ing. della somma di euro 110.746,67, Parte_1 oltre IVA e Cassa professionale, con gli interessi legali di mora a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo. Inoltre, condanna il
[...]
al pagamento di tutte le spese di CTU e alla rifusione delle spese processuali CP_2 in favore dell'attore, Ing. , nella misura di complessivi euro 14.700,00 Parte_1 di cui euro 700,00 per spese ed euro 14.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa.
Condanna l'Ing. alla rifusione delle spese processuali in favore Parte_1 di , nella misura di euro 14.000,00 per compensi di avvocato, oltre Controparte_1 spese generali al 15%, IVA e Cassa. Dispone l'integrale compensazione delle spese processuali fra l'attore e
[...]
– Sezione di . Controparte_1 CP_2
Brindisi, 14.07.2025
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 600475/2012 R.G., passata in decisione all'udienza del 16.01.2025.
Oggetto: - Pagamento -
TRA
(c.f.: Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. A. Cofano
ATTORE
E
(c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e dall'Avv. V. Colucci
LEGA NAVALE ITALIANA – SEZIONE DI FASANO -
Rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
(c.f.: ) Controparte_2 P.IVA_2
Rappresentato e difeso dall'Avv. O. Carparelli
CONVENUTI
All'udienza del 16.01.2025 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e alle rispettive deduzioni contenute nei verbali di udienza;
IN FATTO Con atto di citazione del 9.8.2012, l'ing. ha convenuto in Parte_1 giudizio la , la Sezione di della medesima Lega ed il Controparte_1 CP_2
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_2
I. “In via principale, accertare e dichiarare tenuta e condannare, per le motivazioni di cui in premessa, la in persona del suo Presidente pro-tempore, a pagare CP_1 all'ing. la complessiva somma di € 192.120,50 o quella maggiore o Parte_1 minore che sarà quantificata in corso di causa o comunque ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, quale compenso per l'attività professionale svolta per l'esecuzione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo del progetto denominato 'Lavori di messa in sicurezza del porto di Savelletri'; II. “in via subordinata e sussidiaria, accertare, dichiarare tenuto e condannare, per le motivazioni di cui in premessa, il , nella persona del suo Sindaco, a Controparte_2 pagare all'ing. un indennizzo, a titolo di ingiustificato arricchimento Parte_1 ex art. 2041 c.c., pari all'importo indicato nella parcella di € 192.120,50, quale compenso per l'attività professionale svolta per l'esecuzione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo denominato 'Lavori di messa in sicurezza del porto di Savelletri', o la diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria (in misura di legge, dal momento in cui viene riconosciuta l'utilitas sino alla data di pubblicazione della sentenza), e interesse legali (sulla somma rivalutata fino al soddisfo). III. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”. A fondamento della domanda attorea è stata dedotta la vigenza di una Convenzione per l'attività professionale in questione stipulata il 16.4.2009 con la
[...]
– Sezione di e – per quanto riguarda il Comune di – la Controparte_1 CP_2 CP_2 sussistenza di un ingiustificato arricchimento di quest'Ente, che aveva tratto utilità dalla realizzazione in corso dei lavori di messa in sicurezza del Porto di Savelletri
“sotto la direzione e il coordinamento di altri tecnici”. Con comparsa depositata il 18.12.2012 si costituivano sia la Controparte_1 che la Sezione di , a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale Controparte_1 CP_2 dello Stato. Per quanto riguarda la posizione della veniva eccepito Controparte_1 il difetto di legittimazione passiva, non essendo stata mai stipulata alcuna convenzione fra la stessa e l'Ing. . Parte_1
Per quanto riguarda la posizione della , veniva eccepita Controparte_3
l'efficacia del contratto intercorso tra l'ing. e la – e Parte_1 Controparte_1 sottoscritto in data 16.4.2009, in quanto gli obblighi derivanti da detto contratto a carico della committente erano espressamente subordinati al Controparte_3 verificarsi di condizioni sospensive non verificatesi:
1) “L'intera parcella professionale comunque rimane subordinata alla effettiva realizzazione dell'opera.
2) Il compenso per il professionista maturerà solo nel caso in cui la Lega Navale ottenga la concessione per la nuova struttura portuale dilazionata per la stessa durata della concessione gratuita demaniale. La lega di si costituiva anche a mezzo di difensore del libero foro CP_1 CP_2 con comparsa di costituzione del 0.1.08.2013, rassegnando le medesime conclusioni già rassegnate dall'Avvocatura dello Stato.
Con compara di risposta del 6.12.2012 si costituiva il ed Controparte_2 eccepiva il difetto dei presupposti per l'esperimento dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cc. In particolare, deduceva che difettano: a) Il riconoscimento dell'utilità dell'opera da parte di organi abilitati a rappresentare l'ente territoriale b) Il difetto di lacuna deliberazione della p.a. idonea a determinare sia il riconoscimento dell'utilità che la volontà di avvalersi dell'opera professionale dell'Ing. . CP_2
c) Il presupposto della residualità dell'azione. Inoltre, eccepiva il difetto di qualsiasi rapporto contrattuale con l'attore. Contestava anche nel quantum le avverse pretese e concludeva per il rigetto delle domande di parte attrice, con vittoria sulle spese processuali.
Prodotta varia documentazione;
esperita CTU valutativa dell'utilità dell'opera professionale dell'attore; esperiti anche – infruttuosamente - vari tentativi di conciliazione ex art. 185-bis cpc;
da ultimo la causa era trattenuta per la decisione definitiva con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
IN DIRITTO
Deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della CP_1
, non essendo stato mai stipulato alcun contratto di conferimento dell'incarico
[...] professionale oggetto di causa fra la stessa e l'Ing. . Controparte_1 Parte_1
Deve essere rigettata l'azione contrattuale (per pagamento di compensi professionali) proposta contro la Sezione di , in quanto nel Controparte_1 CP_2 contratto di conferimento dell'incarico professionale sottoscritto fra le parti in data 16.4.2009 è stabilito che “l'intera parcella professionale - si intende per l'ing.
– rimane comunque subordinata all'effettiva realizzazione dell'opera e sarà Parte_1 remunerata solo nel caso in cui la ottenga la concessione per la nuova CP_1 struttura portuale dilazionata per la stessa durata della concessione gratuita demaniale”. Si tratta di una condizione sospensiva dell'obbligazione contrattuale a carico della di pagamento della “parcella professionale” dell'Ing. . CP_1 Parte_1
Orbene è pacifico fra le parti che non si è mai verificata la richiamata condizione sospensiva consistente nell'ottenimento da parte della di della CP_1 CP_2
“concessione per la nuova struttura portuale”. In conseguenza di ciò l'obbligo contrattuale a carico della di corrispondere all'Ing. il Controparte_3 Parte_1 compenso professionale oggetto di causa è tuttora sospeso e pertanto l'attore non può pretendere il pagamento della parcella relative alle prestazioni professionali da lui svolte in favore della . Controparte_3
E' fondata e merita accoglimento l'azione di ingiustificato arricchimento proposta contro il . Ricorrono tutti i presupposti e le condizioni per Controparte_2
l'esercizio di detta azione. a) Sussiste la “residualità” dell'azione proposta ex art. 2041 cc contro il CP_2
, considerato che fra il professionista attore e il non era
[...] Controparte_2 intercorso alcun rapporto contrattuale (rapporto intercorso solo con la CP_1 di Fasano) e di conseguenza non disponendo l'attore di alcun titolo di natura contrattuale o – tanto meno – extracontrattuale per potere fare valere le proprie ragioni di credito nei confronti dell'ente territoriale a beneficio del quale fu svolta la prestazione professionale oggetto di causa (strumentale alla messa in sicurezza del porto del ). Controparte_2
b) Sussiste il requisito del depauperamento a danno dell'attore, avendo questi svolto una consistente, complessa e pregiata opera professionale di progettazione, che lo ha impegnato intellettualmente e professionalmente per lungo tempo, con evidente e non discutibile impegno intellettivo-professionale, peraltro sottratto ad altre attività del suo studio professionale, e profuso nelle singole fasi di studio, di preparazione e infine di redazione dei progetti oggetto di causa. c) Sussiste l'arricchimento da parte del , atteso che dalla relazione Controparte_2 del CTU dell'Ing. redatta con la collaborazione Persona_1 dell'ausiliario Prof. Ordinario di Economia Aziendale Persona_2
Docente di Ragioneria Generale ed Applicata dell'Università del Salento, emerge quanto segue:
“Il processo di individuazione e valutazione degli eventuali vantaggi (provenienti dalla realizzazione delle opere di cui al progetto esecutivo redatto dall'Ing.
) di cui ha beneficiato la collettività del luogo, non può essere Parte_1 decontestualizzato dalla caratterizzazione del territorio e dagli importanti processi di cambiamento e valorizzazione economica, culturale e sociale in atto. È nota la circostanza secondo cui Savelletri, piccola frazione del Comune di , goda CP_2 di spiccata vocazione sia produttiva che turistica. Invero, Savelletri, per tutto l 'anno è abitata principalmente dal la comunità di pescatori, che sfrutta il porto per l 'attività di pesca, ma nei mesi estivi è gremita di turisti, attratti dalle bellezze dell'area. I lavori eseguiti nel Porto di Savelletri in esecuzione del progetto redatto dall'Ing. , come già sopra rappresentato, si sono sostanziati in - Parte_1
- Completamento del rifiorimento, messa in sicurezza e prolungamento della diga di tramontana con banchinamento di un tratto interno;
- Nuova realizzazione della diga di Scirocco e banchinamento del tratto interno;
- Attrezzaggio delle banchine con la predisposizione del le tubazioni sottotraccia per gli impianti elettrici, idrici e antincendio. Detti lavori hanno consenti to di dotare di una barriera protettiva l'area portuale, precedentemente esposta ai venti di levante e di scirocco;
in effetti, tale esposizione non idoneamente protetta, in occasione di forti mareggiate, favoriva il fenomeno dell'interrimento dei fondali, nonché danni alle imbarcazioni ivi ormeggiate. Inoltre, gli interventi eseguiti hanno dotato le banchine del porto degli allacci necessari ai successivi lavori di potenziamento e rifunzionalizzazione del porto medesimo, benefici per la collettività del luogo, connessi alla realizzazione delle opere, di cui al progetto esecutivo redatto dall'Ing. , si sono di fatto Parte_1 concretizzati in: 1. maggiore salvaguardia delle imbarcazioni;
2. contenimento del fenomeno del l'interrimento dei fondali e di deposito delle alghe;
3. aumento del numero di postazioni per l'ormeggio, con miglioramento dei correlati servizi, misurabile a livello quantitativo ed apprezzabile dal punto di vista qualitativo (con nuovi ormeggi riservati al le forze di polizia e/o soccorso in mare);
4. creazione del le condizioni per la realizzazione di successivi interventi di rifunzionalizzazione e potenziamento.
…La maggiore disponibilità di posti barca ha comportato vantaggi per la collettività in termini di:
- minori costi per la collettività dei pescatori locali, per il venir meno dell'esigenza di dover ricorrere ad ormeggi presso altri porti
- maggiori entrate per ricavi derivanti dalla concessione dei posti per l'ormeggio (vantaggio potenziale, in quanto al lo stato attuale gli spazi destinati ad ormeggio da diporto sono esclusivamente riservati al transito, senza pagamento di alcuna tariffa);
- maggiore sicurezza per la presenza di unità appartenenti alle forze di polizia e/o soccorso in mare, con potenziamento delle attività di vigilanza e controllo, a tutela della salute, sicurezza pubblica e dello sviluppo dell'economia locale”. d) Ricorre il riconoscimento dell'utilità dell'opera da parte della P.A.. In base alla giurisprudenza della Cassazione (in primis ed ex multis SS.UU. n. 10798 del 26.5.2015) costituisce ius receptum che il riconoscimento dell'utilità deve necessariamente provenire dagli organi rappresentativi dell'Ente, ma può avvenire sia in maniera espressa, mediante adozione di un formale provvedimento amministrativo, ovvero anche in forma tacita, attraverso l'utilizzazione della prestazione professionale o dell'opera da parte della P.A.. Nel caso in esame, ricorre sia il riconoscimento dell'utilità espresso in formali provvedimenti amministrativi della Giunta Comunale e sia il riconoscimento in forma tacita.
- In particolare, la Giunta Municipale del Comune di ha espressamente CP_2 riconosciuto l'utilità dell'attività professionale di progettazione svolta dall'Ing.
, per i “Lavori di messa in sicurezza del Porto di Savelletri”, per mezzo Parte_1 della delibera n. 122 del 20.05.2010, nella quale viene la G.M., testualmente,
“DELIBERA di approvare il progetto definitivo dell'intervento stralcio dei
“Lavori di Messa in Sicurezza del Porto di Savelletri” dell'importo di euro 1.970.000,00 redatto dall'Ing. su incarico della Parte_1 Parte_2
– Sezione di conservato agli atti del Settore Pianificazione e Gestione
[...] CP_2 del Territorio – Servizio Grandi Opere Pubbliche – composto dai seguenti elaborati…”. Giova evidenziare che nella premessa della suddetta delibera (alla pag. 2) è espressamente affermato che il suddetto “progetto denominato “Lavori di messa in sicurezza e potenziamento del porto di Savelletri” proposto dalla
_ Sezione di – viene ritenuto in linea con le Controparte_1 CP_2 esigenze e gli obiettivi dell'amministrazione comunale”. Si può pertanto concludere che non vi sarebbero potute essere forme di espressione più chiare e più esplicite di quelle innanzi richiamate per esprimere il riconoscimento da parte della Giunta Municipale dell'utilità dell'attività professionale di progettazione svolta dall'Ing. . Parte_1
- A ciò si aggiunge anche il riconoscimento tacito dell'utilità, consistito nella materiale esecuzione delle opere di messa in sicurezza del porto di Savelletri, così come previste nei progetti a firma dell'Ing. . Parte_1
Infine, avuto riguardo ai principi affermati dalla Corte di Cassazione Civile Sez. II con Ord. N. 16756 del 24.05.2022 (“In tema di assunzione di impegni e di effettuazione di spese da parte degli enti locali, l'art. 23, terzo comma, del D.L. 3 marzo 1989, n. 66 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 1989, n. 144), dispone che qualsiasi spesa degli enti comunali deve essere assistita da un conforme provvedimento dell'organo munito di potere deliberativo e da uno specifico impegno contabile registrato nel competente bilancio di previsione, costituendosi, in mancanza, il rapporto obbligatorio direttamente con il funzionario, onde il professionista non può esperire nei confronti dell'ente pubblico l'azione di indebito arricchimento (art. 2041 c.c.), perché tale azione difetta del necessario requisito della sussidiarietà (art. 2042 c.c.)” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24478 del 30/10/2013, Rv. 628196; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12880 del 26/05/2010, Rv. 613213; nonché Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1391 del 23/01/2014, Rv. 629726, secondo la quale è, al massimo, il funzionario che, dopo aver pagato, può esperire la domanda ex art. 2041 c.c. nei confronti del che abbia profittato della sua opera, ovviamente nei soli CP_2 limiti dell'arricchimento dell'ente locale). (…) Il requisito della sussidiarietà, infatti
“… è escluso quando esista altra azione esperibile non solo contro l'arricchito, ma anche verso persona diversa” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18567 del 21/09/2015, Rv. 636705) (…) ai fini della configurazione della responsabilità del funzionario che ha eseguito l'ordine di lavori fuori bilancio non occorre che costui assuma “… un ruolo di iniziativa o di determinante intervento …, essendo sufficiente che quegli ometta di manifestare il proprio dissenso e presti invece la sua opera come in presenza di una valida ed impegnativa obbligazione dell'ente locale” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21340 del 09/10/2014, Rv. 632675). Basta, dunque, anche un comportamento meramente passivo, come è avvenuto nel caso di specie, posto che il funzionario non ha, pacificamente, regolarizzato l'ordinativo entro l'esercizio (…) L'unica ipotesi in cui si può ipotizzare la responsabilità dell'ente locale, in relazione ai cd. debito fuori bilancio, si configura quando l'ente riconosca "a posteriori" il debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267”), pronuncia della Cassazione che era stata richiamata nell'ordinanza emessa nel corso del presente giudizio in data 25.01.2023, si deve rilevare l'infruttuosità dell'indagine svolta dal CTU Ing. Persona_1
(congiuntamente al suo ausiliario, prof. ), laddove nella relazione di Persona_2
CTU viene dato atto che fra i provvedimenti amministrativi del non Controparte_2 risulterebbe la presenza di uno specifico impegno contabile registrato in bilancio di previsione che abbia ad oggetto la spessa relativa al compenso professionale dovuto all'Ing. per l'attività di progettazione dalla stesso svolta in relazione ai Parte_1
“Lavori di Messa in Sicurezza del Porto di Savelletri”. Ed infatti, è del tutto irrilevante che fra gli impegni contabili registrati nel competente bilancio di previsione non sia stato rinvenuto uno specifico riferimento al corrispettivo da liquidare a favore dell'Ing. , per l'attività professionale di Parte_1 progettazione dallo stesso svolta. Ciò deve essere affermato in quanto tutte le delibere di Giunta, richiamate nella relazione integrativa di CTU del 30.09.2024, con le quali veniva approvata e attuata la realizzazione del progetto dell'Ing. relativo ai Parte_1
“Lavori di Messa in Sicurezza del Porto di Savelletri”, contengono impliciti riferimenti ad impegni contabili registrati in bilancio per svariate centinaia di migliaia di euro, che erano stati stanziati per la realizzazione di dette opere. Così, ad esempio nella delibera di Giunta Municipale n. 122 del 20.05.2010 viene detto testualmente che le somme stanziate per la realizzazione di detto progetto ammontano ad euro 1.970.000,00: “La Giunta…DELIBERA di approvare il progetto definitivo dell'intervento stralcio dei “Lavori di Messa in Sicurezza del Porto di Savelletri” dell'importo di euro 1.970.000,00 redatto dall'Ing. su Parte_1 incarico della Lega Navale – Sezione di , conservato agli atti del Settore CP_2
Pianificazione e Gestione del Territorio – Servizio Grandi Opere Pubbliche – composto dai seguenti elaborati”. A riscontro di ciò si deve evidenziare che dal certificato di collaudo dei lavori ultimati risulta attestata l'esecuzione di lavori per un importo pari ad euro 1.839.928,17.
Si tratta, peraltro, di stanziamenti sostenuti in buona parte per mezzo di finanziamenti erogati dallo Stato (come si legge in alcune delle delibere di Giunta Municipale richiamate nella relazione di CTU del 30.09.2024).
Appare dunque evidente che, a fronte delle richiamate previsioni nel bilancio del di spese per ben 1.970.000,00 euro destinati alla realizzazione delle Controparte_2 opere contemplate negli elaborati progettuali redatti dall'Ing. , nel contesto Parte_1 di così ingenti previsioni di spesa, devono intendersi sicuramente compresi anche i compensi professionali che erano dovuti all'Ing. , relativamente all'attività Parte_1 professionale di progettazione dallo stesso svolta per i lavori di messa in sicurezza del Porto di Savelletri.
Di conseguenza, deve ritenersi soddisfatto anche il requisito richiesto dalla richiamata giurisprudenza della Corte di Cassazione - ai fini dell'esercizio dell'azione ex art. 2041 cc - con riferimento all'affermata necessità di “un impegno contabile registrato nel competente bilancio di previsione”, nell'ambito della contabilità dell'ente territoriale convenuto.
In conclusione, l'attore ha diritto - a titolo di ingiustificato arricchimento - ad ottenere dal il pagamento dei compensi professionali per l'intera Controparte_2 attività professionale svolta in funzione della realizzazione dei “Lavori di Messa in Sicurezza del Porto di Savelletri”.
Nella relazione del 16.04.2018 (da pag. 31 a pag. 38) il CTU Ing. Per_1
ha esaminato tutte le singole prestazioni professionali svolte dall'Ing.
[...]
a beneficio del : progetto preliminare, progetto definitivo, Parte_1 Controparte_2 progetto esecutivo, attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, studio dell'impatto ambientale, pervenendo ad accertare che (in base alle tariffe professionali vigenti all'epoca dell'attività svolta) i compensi professionali spettanti all'ing. ammontano a complessivi euro 140.746,67, oltre IVA e Cassa Parte_1 professionale;
importo dal quale deve essere detratta l'anticipazione di euro 30.000,00 già corrisposta dall'attore dalla – Sezione di . Controparte_1 CP_2
In conclusione, il deve essere condannato al pagamento in Controparte_2 favore di , a titolo di ingiustificato arricchimento, della somma di euro Parte_1
110.746,67, oltre IVA e Cassa professionale, con gli interessi legali di mora a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.
Alla soccombenza del nei confronti dell'attore segue la Controparte_2 condanna dello stesso al pagamento di tutte le spese di CTU, nonché Controparte_2 alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attore Ing. , nella Parte_1 misura di complessivi euro 14.700,00 di cui euro 700,00 per spese ed euro 14.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa.
Alla soccombenza di nei confronti di Parte_1 Controparte_1 segue la condanna dello stesso alla rifusione delle spese processuali Parte_1 in favore di , nella misura di euro 14.000,00 per compensi di Controparte_1 avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa.
Fra l'attore e – Sezione di – deve essere disposta la Controparte_1 CP_2 compensazione integrale delle spese processuali, ricorrendo i gravi motivi di cui all'art 92 cpc (come modificato dalla Corte Costituzionale), in considerazione della particolarità della condizione sospensiva prevista nel contratto di conferimento di incarico professionale, che condizionava l'obbligo del pagamento della parcella professionale dell'Ing. al rilascio della concessione di spazi demaniali, Parte_1 all'interno del porto di Savelletri, da parte del;
condizione che era Controparte_2 ben nota al , in quanto aveva costituito presupposto stesso dell'intera CP_2 CP_2 attività di progettazione affidata all'Ing. ; sicchè (in base agli obblighi di Parte_1 buona fede contrattuale) la Sezione di avrebbe dovuto attivarsi, CP_1 CP_2 nei limiti di un sostenibile sacrificio, anche nell'interesse dell'Ing. , Parte_1 eventualmente avviando, nei confronti del , le opportune azioni nelle Controparte_2 competenti sedi amministrative e giudiziarie, al fine di conseguire il risultato (da tutti previsto e auspicato) del rilascio della concessione di spazi demaniali all'interno del porto, secondo quanto era stato previsto nel contratto siglato con l'Ing. . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi nel giudizio promosso dall'Ing. contro la Parte_1 [...]
, la – Sezione di – e il;
Controparte_1 Controparte_1 CP_2 Controparte_2 dichiara inammissibile, per difetto di legittimazione passiva, l'azione proposta contro
. Rigetta le domande proposte contro – Controparte_1 Controparte_1
Sezione di . In accogliento dell'azione di arricchimento senza causa proposta CP_2 dall'attore contro il , condanna lo stesso , in Controparte_2 Controparte_2 persona del Sindaco pro tempore, al pagamento – a titolo di ingiustificato arricchimento – in favore dell'Ing. della somma di euro 110.746,67, Parte_1 oltre IVA e Cassa professionale, con gli interessi legali di mora a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo. Inoltre, condanna il
[...]
al pagamento di tutte le spese di CTU e alla rifusione delle spese processuali CP_2 in favore dell'attore, Ing. , nella misura di complessivi euro 14.700,00 Parte_1 di cui euro 700,00 per spese ed euro 14.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa.
Condanna l'Ing. alla rifusione delle spese processuali in favore Parte_1 di , nella misura di euro 14.000,00 per compensi di avvocato, oltre Controparte_1 spese generali al 15%, IVA e Cassa. Dispone l'integrale compensazione delle spese processuali fra l'attore e
[...]
– Sezione di . Controparte_1 CP_2
Brindisi, 14.07.2025
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo