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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 23/12/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1152/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1152/2024
avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio - scioglimento del matrimonio promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'avv. Elena Gabrielli ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 con l'avv. Elena Gabrielli resistente
rimessa in decisione come da ordinanza di data 23 ottobre 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10 maggio 2024, la parte ricorrente in epigrafe ha esposto di aver contratto matrimonio con la sig.ra in data 12 maggio 2023 nel Comune di CP_1
Trento, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte I, N. 41,
Anno 2023, dalla cui unione non sono nati figli.
1 Il sig. ha dedotto di essere disoccupato e privo di reddito, di non essere titolare di un Pt_1 conto corrente bancario né di diritti reali su beni immobili o mobili registrati;
egli ha rappresentato che l'abitazione coniugale, condotta in locazione dalla sig.ra è sita a CP_1
Trento in via Padre E. Chiocchetti n. 30.
La parte ricorrente ha cumulativamente chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio, senza condizioni accessorie: “1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Trento;
3) nessuna previsione di natura economica fra le parti;
4) decorsi i termini di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale che si chiede emettersi con il presente ricorso, pronunciare il lo scioglimento del matrimonio contratto tra l'odierno ricorrente e la sig.ra ai CP_1 sensi dell'art. 3 comma 3 L. n. 898/1970 alle medesime condizioni della separazione, ordinando alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza all'Ufficio dello
Stato Civile del Comune di Trento per le annotazioni di rito nei registri.
5) Con vittoria di onorari e spese di lite, oltre a spese generali, cnpa ed IVA nella misura di legge a fronte della documentale condotta della sig.ra la quale, omettendo ogni CP_1 qualsivoglia contatto con il sig. e risposta alle sue ripetute sollecitazioni/inviti ad Pt_1 incontrarsi per regolare i rapporti personali, si è volutamente resa irreperibile, così costringendo l'odierno ricorrente a rivolgersi al sottofirmato legale e promuovere il presente giudizio contenzioso”.
Radicatosi validamente il contraddittorio, la parte resistente non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 24 settembre 2024 è comparsa la sola parte ricorrente, insistendo per l'accoglimento del ricorso;
il Giudice ha trattenuto la causa in decisione sulla domanda di separazione.
Con sentenza del Tribunale di Trento n. 1117/2024 di data 5 dicembre 2024, pubblicata in data 11 dicembre 2024, è stata dichiarata la contumacia della convenuta ed è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, senza condizioni accessorie.
2 La causa è stata rimessa in istruttoria con separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio.
Nel corso del procedimento di divorzio si è costituita in giudizio la convenuta sig.ra CP_1
e con note congiuntamente depositate in data 8 maggio 2025 le parti hanno dato atto di
[...] aver raggiunto un accordo, confermato con note di trattazione scritta depositate in data 8 ottobre 2025, domandando pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio senza condizioni accessorie.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n. 2, lett.
b), L.898/1970, nonché dall'art. 473bis.49 c.p.c., non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da oltre un anno dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale in data 24 settembre
2024, nella procedura di separazione pronunciata con sentenza n. 1117/2024 di data 5 dicembre 2024, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione, ed essendo passata in giudicato la sentenza di questo Tribunale che ha pronunciato la separazione personale (pubblicata in data 11 dicembre 2024).
Spese di lite compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella presente controversia ogni diversa domanda, istanza, difesa disattesa:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1 in data 12 maggio 2023 nel Comune di Trento, trascritto nel Registro degli
[...]
Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte I, N. 41, Anno 2023;
2. ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3. spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1152/2024
avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio - scioglimento del matrimonio promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'avv. Elena Gabrielli ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 con l'avv. Elena Gabrielli resistente
rimessa in decisione come da ordinanza di data 23 ottobre 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10 maggio 2024, la parte ricorrente in epigrafe ha esposto di aver contratto matrimonio con la sig.ra in data 12 maggio 2023 nel Comune di CP_1
Trento, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte I, N. 41,
Anno 2023, dalla cui unione non sono nati figli.
1 Il sig. ha dedotto di essere disoccupato e privo di reddito, di non essere titolare di un Pt_1 conto corrente bancario né di diritti reali su beni immobili o mobili registrati;
egli ha rappresentato che l'abitazione coniugale, condotta in locazione dalla sig.ra è sita a CP_1
Trento in via Padre E. Chiocchetti n. 30.
La parte ricorrente ha cumulativamente chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio, senza condizioni accessorie: “1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Trento;
3) nessuna previsione di natura economica fra le parti;
4) decorsi i termini di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale che si chiede emettersi con il presente ricorso, pronunciare il lo scioglimento del matrimonio contratto tra l'odierno ricorrente e la sig.ra ai CP_1 sensi dell'art. 3 comma 3 L. n. 898/1970 alle medesime condizioni della separazione, ordinando alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza all'Ufficio dello
Stato Civile del Comune di Trento per le annotazioni di rito nei registri.
5) Con vittoria di onorari e spese di lite, oltre a spese generali, cnpa ed IVA nella misura di legge a fronte della documentale condotta della sig.ra la quale, omettendo ogni CP_1 qualsivoglia contatto con il sig. e risposta alle sue ripetute sollecitazioni/inviti ad Pt_1 incontrarsi per regolare i rapporti personali, si è volutamente resa irreperibile, così costringendo l'odierno ricorrente a rivolgersi al sottofirmato legale e promuovere il presente giudizio contenzioso”.
Radicatosi validamente il contraddittorio, la parte resistente non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 24 settembre 2024 è comparsa la sola parte ricorrente, insistendo per l'accoglimento del ricorso;
il Giudice ha trattenuto la causa in decisione sulla domanda di separazione.
Con sentenza del Tribunale di Trento n. 1117/2024 di data 5 dicembre 2024, pubblicata in data 11 dicembre 2024, è stata dichiarata la contumacia della convenuta ed è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, senza condizioni accessorie.
2 La causa è stata rimessa in istruttoria con separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio.
Nel corso del procedimento di divorzio si è costituita in giudizio la convenuta sig.ra CP_1
e con note congiuntamente depositate in data 8 maggio 2025 le parti hanno dato atto di
[...] aver raggiunto un accordo, confermato con note di trattazione scritta depositate in data 8 ottobre 2025, domandando pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio senza condizioni accessorie.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n. 2, lett.
b), L.898/1970, nonché dall'art. 473bis.49 c.p.c., non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da oltre un anno dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale in data 24 settembre
2024, nella procedura di separazione pronunciata con sentenza n. 1117/2024 di data 5 dicembre 2024, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione, ed essendo passata in giudicato la sentenza di questo Tribunale che ha pronunciato la separazione personale (pubblicata in data 11 dicembre 2024).
Spese di lite compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella presente controversia ogni diversa domanda, istanza, difesa disattesa:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1 in data 12 maggio 2023 nel Comune di Trento, trascritto nel Registro degli
[...]
Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte I, N. 41, Anno 2023;
2. ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3. spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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