Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 1282/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Fulvio Dacomo Presidente
dr. Antonio Mungo Consigliere Estensore
dr. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1282/2021 R.G., avente ad oggetto “liquidazione onorari professionali di avvocato e responsabilità”,
riservata in decisione all'esito di trattazione scritta all'udienza collegiale del
5.2.2025, e vertente
TRA
AVV. PIERFRANCESCO GRANATA, c.f. [...], nato a Napoli il 6/7/1961 e residente a [...], e quivi ora elettivamente dom.to presso il suo studio e che ai sensi del comma 3/bis dell'art. 37 D.L. n. 98/11 indica l'indirizzo PEC: pec: avvgranata@pec.it e fax
0289954559, come nell'atto introduttivo.
ATTORE
E
IO EN, c.f. [...], dom.to in Milano,
Via Stendhal 39, DE IC IC, c.f. [...],
domto in Afragola, (NA) Via Salicelle Is. VIII, Sc. 6, snc, CAP 80021,
IO TO, c.f. [...], dom.to in Napoli
(NA), Via Posillipo n. 406, CAP 80123, MI MA, c.f SMT MSM
60M30 F205E, con indirizzo PEC: massimo.smith@odcecnapoli.it, US
MA AN, c.f. [...], con indirizzo PEC:
mariafrancesca.russo@odcecnapoli.it, TRUDI ORESTE, c.f. TRD RST
57S07 F839B, con indirizzo PEC: orestetrudi@pec.it, AG LO,
c.f. [...], con indirizzo PEC: paoloagnetti@pec.it, DI
IO NA, c.f. [...], con indirizzo PEC:
gennarodimaggio@avvocatinapoli.legalmail.it.
CONVENUTI - CONTUMACI
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso riassuntivo del 15.3.2021, l'Avv. Pierfrancesco AT,
esponeva che, in data 6.2.2003 la società Cu.Ma. Sud S.p.a., poi S.r.l., aveva allo stesso conferito incarico di procedere in sede giudiziaria ordinaria nei confronti di Enel S.p.a., Enel Distribuzione S.p.a., nonché del Ministero delle
Finanze, al fine di ottenere una pronunzia di accertamento e declaratoria secondo cui essa società nulla doveva dall'1/11/1988 e fino a tutto il
29/12/2000 all'Amministrazione Finanziaria ed ai sostituti di imposta, a titolo di Imposta Erariale sul Consumo di energia elettrica, di imposta addizionale regionale ed erariale e di ogni altro accessorio connesso ivi espressamente 3
inclusa l'IVA, con condanna dei convenuti, ciascuno per quanto di ragione e in solido tra loro, alla restituzione di Lire 735.678.971, già rivalutate alla data della redazione dell'atto introduttivo e gravate da interessi legali, pari ad Euro
379.946,48, quali somme indebitamente trattenute, per le contestate causali. Il
tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Detto incarico - disciplinato dall'atto di convenzione professionale di pari data allegato al fascicolo di parte - aveva avuto regolare svolgimento e termine con la pubblicazione della sentenza di secondo grado (C. App. NA
1531/2013) di rigetto dell'appello avverso la sentenza n. 754/10 del Tribunale
di Napoli.
Pertanto, con comunicazione a mezzo PEC del 15/12/2014,
regolarmente esitata, esso ricorrente aveva trasmesso le parcelle per le prestazioni rese, al netto degli acconti percepiti, invitando la società predetta al pagamento del saldo in € 34.594,81 quanto al primo grado ed € 52.448,35
quanto al grado di appello (al lordo delle ritenute di legge) invitando coevamente la società a procedere al relativo pagamento.
Tale formale comunicazione non aveva sortito alcun effetto per cui nuovamente esso istante aveva reiterato l'invito con l'allegata PEC del
19/9/2016; a ciò faceva seguito la racc. 15066731791-1 - datata 26/10/2016 -
della S.r.l. convenuta, che asseriva di nulla più dovere “alla luce del risultato
ottenuto”.
Il ricorrente quindi, ritenendo di avere diritto al pagamento dei compensi nella predetta misura di € 87.043,16 di cui alle notule redatte in conformità con le tariffe vigenti al tempo delle prestazioni e con i parametri contrattuali liberamente pattuiti, adiva il Tribunale di Catanzaro ex art. 702 4
bis cpc, presso il quale nelle more aveva trasferito la residenza, per sentire provvedere con ordinanza all'accertamento e declaratoria del credito residuo nonché alla condanna di CU.MA. SUD SRL, in persona del suo legale rappresentante al pagamento in suo favore della somma di euro 87.043,16 oltre rivalutazione monetaria e interessi al soddisfo, con vittoria di spese.
Tuttavia, la società convenuta, nel resistere alla lite, eccepiva preliminarmente l'incompetenza per territorio per esser competente il Foro di
Napoli, e l'adito Tribunale di Catanzaro, quindi, in data 17.5.2018, dichiarava la propria incompetenza, in favore del Tribunale di Napoli, con riferimento all'attività defensionale prestata nel giudizio RGNR 5162/2003, e della Corte
di Appello di Napoli, con riferimento all'attività defensionale prestata nel giudizio RGNR 3849/10, condannando l'istante al pagamento delle spese di lite.
L'Avv. AT precisava tuttavia di aver proposto regolamento necessario di competenza avverso tale provvedimento, comunicato il
25.5.2018, chiedendo che la Corte di Cassazione dichiarasse la territoriale competenza del Tribunale di Catanzaro in composizione monocratica, in applicazione dell'art. 702 bis c.p.c. ed ordinasse la prosecuzione del processo davanti a tale giudice, assegnando alle parti termine per la riassunzione dello stesso.
Tuttavia la Corte di Cassazione, con ordinanza del 14.1.2021 n.
496/2021, rg 20949/2018, dichiarava la competenza della Corte di Appello di
Napoli dinanzi alla quale rimetteva le parti anche per la pronuncia sulle spese di legittimità, con concessione di gg. 60 per la riassunzione decorrenti dalla comunicazione. 5
Con il predetto atto introduttivo l'istante provvedeva quindi alla riassunzione del giudizio innanzi a questa Corte, precisando tuttavia che, in data 16/1/2021 - e, quindi, successivamente alla comunicazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione – esso istante aveva acquisito dalla
Camera di Commercio la visura ordinaria della società resistente,
apprendendo che la stessa, a partire dal 5.11.2020, aveva cessato l'attività,
dopo essere stata posta in liquidazione;
dalle scritture contabili acquisite era peraltro emerso che il credito vantato dal deducente in forza di un rapporto giuridico sorto nel 2003 non era mai stato neanche annotato.
Assumeva quindi l'istante che gli amministratori che si erano succeduti, i sindaci ed i soci dovevano rispondere a titolo personale per tali omissioni, anche in termini risarcitori.
In conclusione il ricorrente conveniva innanzi all'intestata Corte di
Appello la CU.MA. SUD SRL, in persona del suo legale rappresentante pro
-tempore, al fine di sentir così provvedere:
“Voglia l'adita Corte di Appello, ogni contraria deduzione disattesa,
sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio,
procedendo nel modo che riterrà più opportuno agli atti di istruzione ritenuti
rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto, se del caso
nominando consulente tecnico e formulando i relativi quesiti e salvo il
disposto di cui all'art. 702 ter cpc, provvedere con ordinanza
all'accoglimento della domanda, e per l'effetto così provvedere:
- previo accertamento e declaratoria del credito residuo del ricorrente
nella misura di cui in premessa, condannare CU.MA. SUD SRL, in persona
del suo legale rappresentante pro tempore, ovvero i suoi soci per le ragioni 6
di cui in premessa, al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro
87.043,16 oltre rivalutazione monetaria e interessi al soddisfo;
- col favore di tutte le spese di lite”.
In data 30.4.2021 l'Avv. Sergio Manfredonia, depositava nota inviata al ricorrente Avv. Pierfrancesco AT con la quale veniva comunicato che la propria assistita, Cu.Ma. Sud S.r.l., a seguito di chiusura della liquidazione,
era stata cancellata dal Registro delle Imprese di Napoli, nelle more della decisione della Suprema Corte di Cassazione sul regolamento di competenza e precisamente il 4.11.2020, essendosi pertanto verificato un evento interruttivo anteriormente all'intervenuta riassunzione da parte del AT del giudizio originariamente introdotto innanzi al Tribunale di Catanzaro,
avvenuta in data 15.3.2021, a mezzo PEC inviata ai predetti difensori costituiti per la predetta società.
Tuttavia, in data 1.6.2021 l'Avv. Pierfrancesco AT depositava un ricorso con il quale, preso atto del verificarsi del citato evento interruttivo,
rappresentava il proprio interesse a proseguire il giudizio nei confronti dei successori ex lege della Cu.Ma. Sud S.r.l., ai sensi dell'art. 2495 c.c., secondo il quale “Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono
chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Ferma
restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali
non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla
concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di
liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso
da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla
cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società”. 7
L'istante precisava anche che era emerso dalla visura camerale che il proprio credito non era stato inserito nel bilancio di liquidazione, volendo quindi egli ulteriormente far valere le conseguenti responsabilità degli amministratori e dei sindaci della predetta società, nei cui confronti intendeva estendere il contraddittorio, al fine di ottenere, in caso di insolvenza dei soci,
il corrispondente importo a titolo di risarcimento dei danni.
La Corte fissava quindi per la prosecuzione del giudizio l'udienza del
9.2.2022, al fine di consentire all'appellante di provvedere alla notifica del ricorso alle controparti dallo stesso individuate, con il rispetto dei termini di comparizione di legge.
Successivamente, in data 24/25.8.2021 il ricorrente depositava alcune note contenenti “notifica estensione del contraddittorio”, dalle quali risultava una notifica nei confronti di RI EN (ex socio), De EL CO
(liquidatore) e RI ER (Procuratore speciale e rappresentante dell'impresa), che non si erano costituiti in giudizio, ma non nei confronti di tutti gli altri soggetti indicati nell'atto riassuntivo e nelle successive istanze.
Peraltro, nelle more, veniva dichiarato il fallimento della Cu.Ma Sud
S.r.l. in liquidazione, come da sentenza n. 133/2021 del 29.10.2021,
depositata agli atti del presente giudizio in data 8.1.2022; il ricorrente precisava quindi che, ove la Corte avesse ritenuto che tale pronuncia avesse determinato la riattivazione della compagine societaria, egli intendeva riassumere il giudizio interrotto ex lege con decorrenza 29/10/2021.
Diversamente, essendo il procedimento comunque incardinato, a seguito della precedente riassunzione, nei confronti degli ex soci e liquidatori della società, e quindi non interrotto, lo stesso chiedeva di essere autorizzato 8
a chiamare in causa il fallimento medesimo, ovvero ad estendere, per comunanza della causa e jussu judicis, il contraddittorio nei confronti della curatela fallimentare.
La Corte, con ordinanza del 17.2.2022, rilevava che tale quadro, ai fini della legittimazione alla partecipazione al presente giudizio, non mutava a seguito dell'intervenuta dichiarazione di fallimento della CU.MA SUD S.r.l.
- nei cui confronti il ricorrente avrebbe potuto e dovuto agire in sede fallimentare - che non determinava sul piano sostanziale il venire meno degli effetti di cui all'art. 2495 c.c.; invitava quindi l'istante al deposito della notifica effettuata nei confronti di tutti i soggetti dallo stesso menzionati nell'atto riassuntivo, come dallo stesso individuati, o comunque a rendere sul punto ogni opportuno chiarimento.
Il ricorrente depositava quindi la notifica effettuata nei confronti dei
Sindaci titolari e supplenti IT IM, RU AR CA, DI
OR, ET LO e Di MA GE, nessuno dei quali si costituiva in giudizio.
All'esito quindi dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
5.2.2025, per la quale veniva disposta la trattazione scritta - ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. - la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione del solo termine ridotto di gg. 30 per il deposito della comparsa conclusionale, stante la contumacia delle parti convenute.
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La domanda non è fondata e va quindi rigettata.
Ed invero, dalla visura camerale in atti allegata, come già evidenziato da questa Corte nelle precedenti ordinanze, emerge che unico socio della 9
CU.MA. Sud. S.r.l., società cancellata e poi dichiarata fallita, era De EL
CO, nato a [...] in data [...], al quale l'atto introduttivo, unitamente all'ordinanza del 7.7.2021, è stato regolarmente notificato a mezzo posta in data 27.7.2021, presso il suo indirizzo di Via Salicelle, Is. VIII, Afragola,
senza che lo stesso si sia costituito in giudizio, dovendosene quindi dichiarare la contumacia.
Orbene, posto che, ai sensi dell'art. 2495 c.c., dopo la cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, l'istante avrebbe dovuto dare prova di tale presupposto;
nulla avendo l'istante dimostrato sul punto, ed in particolare che
De EL CO abbia ricevuto somme in base al bilancio finale di liquidazione della CU.MA Sud S.r.l., la domanda contro lo stesso proposta va senz'altro rigettata.
Quanto a RI EN, dom.to in Milano, alla Via Stendhal n. 39,
al quale l'atto introduttivo, unitamente all'ordinanza del 7.7.2021, è stato regolarmente notificato a mezzo posta in data 21.7.2021, senza che lo stesso si sia costituito in giudizio, dovendosene quindi dichiarare la contumacia, lo stesso è stato convenuto quale ex socio della CU.MA. Sud S.r.l.
Ciò posto, lo stesso non era nenache più socio al momento della cancellazione della società e non sussistono quindi minimamente i presupposti di cui all'art. 2945 c.p.c., dovendosi pertanto anche in questo caso rigettare la domanda proposta nei suoi confronti.
Domanda del tutto diversa è invece quella proposta nei confronti di
RI ER, nato a [...] il [...], quale Procuratore Speciale della 10
CU.MA Sud. S.r.l. - citato in data 16.7.2021 a mezzo posta presso il suo indirizzo in Napoli, Via Posillipo n. 406, e non costituito, del quale va quindi dichiarata la contumacia.
Analoga istanza risulta formulata nei confronti del già menzionato De
EL CO, quale liquidatore della CU.MA. Sud S.r.l., nonché dei Sindaci
Titolari e Supplenti IT IM, c.f [...], PEC:
massimo.smith@odcecnapoli.it, RU AR CA, c.f. RSS MFR
76D54 F839Q, PEC: mariafrancesca.russo@odcecnapoli.it, DI OR, c.f.
[...], orestetrudi@pec.it, ET LO, c.f. GNT PLA
50A08 F839M, PEC: paoloagnetti@pec.it, DI IO NA, c.f.
[...], PEC
gennarodimaggio@avvocatinapoli.legalmail.it, anche questi ultimi regolarmente citati a mezzo PEC in data 8.7.2021 presso gli indirizzi indicati in data e non costituiti, dei quali va quindi dichiarata la contumacia.
Orbene, va innanzitutto premesso che nei confronti di tali soggetti è
stata proposta una domanda del tutto diversa rispetto a quella iniziale, avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi professionali, e riguardante invece un'istanza di risarcimento danni, fondata su di una loro presunta responsabilità derivante dal mancato inserimento del proprio credito professionale nel bilancio di liquidazione.
Ciò posto, osserva la Corte che, nella realtà, ed a prescindere dai profili di potenziale inammissibilità di detta diversa richiesta, nessuna dimostrazione ha dato l'istante di una eventuale responsabilità dei soggetti evocati in giudizio e sopra indicati derivante dal mancato inserimento in bilancio del proprio credito, peraltro oggetto di contestazione ed all'epoca non accertato 11
giudizialmente.
In conclusione, la domanda del ricorrente va rigettata nei confronti dei convenuti tutti, per le ragioni sopra indicate.
Nulla va disposto quanto alle spese e competenze del presente giudizio, non essendosi le parti convenute,
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'Avv. AT Pierfrancesco, con citazione riassuntiva del 15.3.2021 nei confronti dei convenuti in epigrafe indicati, così provvede a) Rigetta la domanda;
b) Nulla per le spese.
Così deciso in Napoli, il 12.3.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo