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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Raffaele Sdino - Presidente est. - dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice - dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9184 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2022, avente per oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e legittimi)
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. MAULI IMMACOLATA presso cui elettivamente domicilia
ATTORE
E
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura in CP_1 C.F._2 atti, dall'avv. MAULI IMMACOLATA presso cui elettivamente domicilia
CONVENUTO il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/12/2022 chiedeva pronunziarsi la Parte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori Per_1 dal matrimonio (nato a [...] il [...]), sia degli aspetti relativi all'affido che a quelli riguardanti il mantenimento.
In particolare, chiedeva: Parte_1
l'affido esclusivo del minore a suo favore, la disciplina del diritto di visita del padre, il contributo al mantenimento a carico del padre di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, disporsi accertamenti finanziari “al fine di accertare redditi ed entrate non dichiarate dal Sig. CP_1
.
[...]
All'udienza del 22/11/2023, il Collegio, verificata la regolarità del contraddittorio, prendeva atto della mancata costituzione del resistente e procedeva all'ascolto della ricorrente. Constatato il mancato deposito delle relazioni dei Servizi Sociali, il Presidente emanava i provvedimenti temporanei e urgenti disponendo:
- un calendario dei tempi di frequentazione del padre con il figlio, con permanenza del minore presso il padre due pomeriggi a settimana dalle ore 16:00, o comunque dall'uscita a scuola, alle ore 20:00;
- un assegno di mantenimento per il minore a carico del padre di € 250,00 oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 28/02/2024, le parti, previo ascolto da parte del Presidente, dichiaravano concordemente la disponibilità a concludere un accordo tenuto conto della serenità dei rapporti intercorrenti al momento dell'udienza e della situazione di tranquillità in cui ormai si trovava il minore chiedevano, a tale scopo, un rinvio al fine di formalizzare l'accordo predetto. Per_1
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole al rinvio invitando, tuttavia, le parti a valutare l'opportunità o meno della previsione del pernottamento del minore presso il padre tenuto conto degli esiti dell'indagine socio-ambientale effettuata dai Servizi Sociali di Chiaiano in data 17/10/2023.
All'udienza del 10/04/2024, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo che chiedevano recepirsi;
Il Presidente, previo parere favorevole del Pubblico Ministero, recepiva l'accordo raggiunto tra le parti quale disciplina provvisoria relativa alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore onerando, altresì, i Servizi Sociali di Chiaiano di depositare opportuna Per_1
relazione socio-ambientale in merito alla corretta esecuzione della disciplina concordata tra le parti.
In particolare, le parti pattuivano quanto segue:
1. “Il minore sia affidato in regime condiviso ad entrambi, con collocamento prevalente Per_1
presso la madre;
2. il padre potrà tenere con sé il minore il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola fino alle 19, ed
a settimane alterne il sabato e la domenica alle 11:00 alle 19;
3. il padre verserà a titolo di mantenimento per il figlio € 250.00 (duecentocinquanta.00) Per_1
mensili, importo che sarà annualmente adeguato secondo Istat. Altresì corrisponderà il 50% delle spese straordinarie secondo i criteri individuati dal Protocollo del Tribunale di Napoli.
Entrambi i genitori acconsentono a richiedere ed ottenere il rilascio del passaporto per il minore”. All'udienza cartolare del 24/02/2024, le parti, con note di trattazione scritta, ribadivano la loro volontà di regolare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio secondo la disciplina concordata. All'esito delle conclusioni del P.M., si rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore e, in considerazione della inidoneità dell'abitazione del padre, è giustificata la mancata previsione del pernottamento.
Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto del minore, stante l'accordo delle parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Collegio che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
1. omologa le condizioni necessarie di cui all'accordo tra le parti;
2. prende atto delle ulteriori pattuizioni;
3. compensa le spese di lite. così deciso in Napoli in camera di consiglio il 07/03/2025.
Il Presidente est.
Dott. Raffaele Sdino