Decreto 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, decreto 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1527/2024
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i Prima Sezione Civile
in persona del Giudice Ausiliario Avv. Giuseppina Dinisi, ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nel procedimento per l'equa riparazione iscritto innanzi a questa Corte di Appello con il n. di R.G.V.G. 1527/2024,
promosso da
1) ; Parte_1 C.F._1
2) ), con l'Avv. Ennio Parte_2 C.F._2
Abrusci. contro
in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore.
-Letto il ricorso depositato il 22.12.2024 con il quale, ai sensi della L. 89/01, i Sigg.ri e Parte_1 hanno chiesto l'indennizzo per Parte_2
l'irragionevole durata del procedimento concorsuale radicato innanzi al Tribunale di Bari con il n. di R.G.F. 15260/2008 a carico della Società “ , già Controparte_2 CP_3
, dichiarato chiuso con decreto depositato il
[...]
9.05.2024, nell'ambito del quale chiedevano ed ottenevano che i loro rispettivi crediti (per il pari ad Parte_1
€.3.827,41, e per la pari ad €.7.814,98) venissero Pt_2 ammessi al passivo in via privilegiata;
1
-rilevato che, quanto alla posizione del Sig. Parte_1
, la durata del procedimento presupposto,
[...] intercorrente tra la data di deposito dell'istanza di ammissione al passivo (15.05.2008) e il dì della dichiarata chiusura dello stesso (09.05.2024) è stata pari ad anni 15, mesi 11 e giorni 24 e che, relativamente a quella della
Sig.ra essa è stata pari ad anni 15, mesi 11 e Pt_2 giorni 20, stante il deposito della sua istanza di ammissione al passivo risalente al 19.05.2008;
-ritenuto pertanto che, detratti i sei anni indicati dalla legge quale periodo di fisiologica durata delle procedure concorsuali, il ridetto procedimento presupposto ha ecceduto il sessennio per anni 9, mesi 11 e giorni 24 per il e per anni 9, mesi 11 e giorni 20 per la Parte_1
; Pt_2
-rilevato che, ai sensi dell'art.
2-bis comma 3 della L.
89/2001, la misura dell'indennizzo non può in ogni caso essere superiore al valore della domanda ovvero, se inferiore, a quello accertato dal giudice;
-preso atto che entrambi i ricorrenti, pur risultando ammessi al passivo per somme maggiori, hanno ottenuto parziale soddisfacimento dei loro rispettivi crediti entro il periodo di durata ragionevole della procedura, attingendo al fondo di garanzia istituito presso l surrogatosi nei crediti per CP_4 le somme corrisposte, di guisa che ciascuno dei ricorrenti risulta ancora creditore di somme inferiori rispetto a quelle ammesse al passivo;
-ritenuto che questa Corte, sul punto, ha fatto propri i principi sanciti dalla Cassazione con la sentenza massimata n. 26858/2021, secondo la quale “in tema di giudizio per
l'equa riparazione del danno da irragionevole durata del
2 processo, la determinazione dell'ammontare massimo dell'indennizzo concedibile non può superare il valore del giudizio presupposto sicché, quando questo sia una procedura fallimentare, deve tenersi conto del “quantum” di credito non soddisfatto all'esito del decorso del periodo di ragionevole durata e, ulteriormente, dei piani di riparto intervenuti nel corso della procedura, dovendosi evitare che l'indennizzo sia superiore al danno”;
-ritenuta la condivisibilità delle motivazioni addotte a tal proposito dalla Suprema Corte, la quale ha peraltro precisato che “non si ha diritto ad alcun indennizzo con riferimento al periodo di ragionevole durata, sicché il quantum del credito nel medesimo periodo non ha precipua valenza”;
-valutato che non vi è alcuna ragione per discostarsi da tale orientamento, peraltro non smentito dalle sentenze successivamente massimate, tenuto conto che l'ordinanza n.
10417/24 della Cassazione, richiamata negli atti delle ricorrenti, non indica le ragioni della sua difformità dalla menzionata Sentenza n. 26858/2021;
-ritenuto pertanto di dover ponderare l'ammontare dei crediti degli istanti ancora non soddisfatti, decorsi i sei anni di ragionevole durata del procedimento presupposto, in applicazione dell'art.
2-bis co. 1 e 3 della L. 89/2001 stimasi liquidare in favore del Sig. Parte_1
l'importo di €.2.661,95, ed in favore della Sig.ra Pt_2 il complessivo importo di €.4.000,00 (€.400,00 per ciascun anno di eccessiva durata del giudizio presupposto, inclusa la frazione di anno superiore a sei mesi); a tali importi dovranno aggiungersi gli interessi (trattandosi nella specie di credito indennitario) dal dì della domanda fino all'effettivo soddisfo, ponendo a carico del Controparte_1
il pagamento anche delle spese legali che vengono
[...] liquidate ex D.M. 147/2022, tabella 8, scaglione da
€.1.800,01 ad €.5.200,00, valore minimo (Cass. Civ. n.
461/2020 e n. 16512/2020).
3 INGIUNGE
al l'immediato pagamento di Controparte_1
€.2.661,95 in favore del Sig. e di Parte_1
€.4.000,00 in favore della Sig.ra a cui Parte_2 dovranno aggiungersi gli interessi dal dì della domanda sino al soddisfo, le spese legali che liquida in €.640,00 per compenso (già comprensivo dell'aumento del 30% per l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali e del 20% per l'assistenza di un secondo ricorrente oltre il primo) con l'aggiunta del rimborso spese forfettarie al 15%, dell'IVA e del CAP come per legge, e di €.40,78 a titolo di rimborso spese borsuali, da distrarsi in favore dell'Avv. Ennio Abrusci, dichiaratosi antistatario.
Si comunichi immediatamente e mediante pec al difensore dei ricorrenti il quale, entro il termine di cui all'art. 5 della
L. 89/2001, dovrà notificare il ricorso introduttivo e il presente decreto al obbligato, divenendo altrimenti CP_1 inefficace il decreto medesimo in caso di inutile decorso del termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento stesso.
Contro il presente decreto potrà essere proposta opposizione nei modi e nel termine di cui all'art.
5-ter della L. 89/01.
In caso di definitività, il presente decreto sarà comunicato dalla Cancelleria al Procuratore della Corte dei Conti,
Sezione Puglia, e ai titolari dell'azione disciplinare.
Così deciso in Bari il 13.02.2025
Il Giudice Ausiliario designato
Avv. Giuseppina Dinisi
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