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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/07/2025, n. 2543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2543 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. SE Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 13416/2023, avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio del matrimonio civile” e rimessa al Collegio per la decisione
TRA
(C.F. ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
BENEDETTO GIOVANNI – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
con l'Avv. SCALONE ROSA MARIA – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega d'avere contratto matrimonio religioso con la parte resistente
[...]
in Noicattaro in data 04/07/1995, unione dalla CP_1
quale sono nati i figli e SE. Per_1
Con decreto in data 16/06/2020, questo Tribunale ha omologato la separazione personale consensuale dei coniugi, regolando l'affidamento della prole e la facoltà per il coniuge non collocatario di averla con sé nei giorni e nei periodi concordati, nonché i rapporti patrimoniali tra i coniugi e tra questi e la prole.
Allega, altresì, che la separazione si è protratta ininterrottamente dal provvedimento di cui innanzi, ovvero i coniugi non si sono più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti, per cui ricorrono i presupposti per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e che sia la moglie che i figli hanno raggiunto l'autosufficienza economica.
Chiede che il Tribunale, previa comparizione delle parti, dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso sopra citato, regoli i rapporti personali e patrimoniali tra gli ex coniugi e tra essi la prole, come meglio specificato in ricorso;
dichiari che la moglie perde il cognome che ha aggiunto al proprio con il matrimonio;
ordini al Cancelliere di trasmettere copia della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del comune competente per le annotazioni ed incombenze di legge;
che siano revocati l'assegnazione della casa coniugale alla moglie e l'assegno di mantenimento per quest'ultima ed i figli o, in subordine, ridotta la misura degli assegni, con vittoria di spese
2 processuali.
“LA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE” – Quest'ultima non si oppone alla domanda di divorzio, ma contesta le restanti richieste e deduzioni e chiede regolarsi i rapporti tra gli ex coniugi e tra questi e la prole nei termini di cui alla propria comparsa di costituzione, e la condanna della parte ricorrente alla rifusione di spese e competenze del giudizio.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i coniugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole e disposto per la prosecuzione del giudizio.
Non necessitando d'istruttoria, le parti hanno concluso come da note in atti e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso regolarmente trascritto allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata, passata in
3 cosa giudicata;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, la piena adesione della parte resistente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla parte ricorrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
“LE RESTANTI QUESTIONI” – Il collegio ritiene di decidere ogni altra domanda avanzata dalle parti.
In particolare, dev'essere confermato il contenuto dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati nel corso della prima udienza di comparizione dei coniugi, nella parte in cui sono stati
4 revocati gli obblighi, a carico del ricorrente, di versare alla resistente contributi al mantenimento dei figli, ormai capaci di produrre reddito e, conseguentemente, l'assegnazione della casa alla resistente.
Residua l'unica questione relativa all'assegno di mantenimento per la resistente e, sul punto, si osserva che il comma 6 dell'articolo
5 legge n. 878/1970 disciplina l'assegno di divorzio e così statuisce:
“…il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi,
e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
La giurisprudenza (cfr., in particolare, Cass. civ., Sez. Unite,
11/07/2018, n. 18287), ritiene che funzione del predetto assegno è
“… assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso
l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in
5 relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Richiama i “… principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo. Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale”, precisando che “… La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”, tenendo conto anche delle aspettative professionali da lui sacrificate
Conclude la richiamata giurisprudenza affermando che il diritto del coniuge richiedente va accertato unitariamente senza alcuna rigida contrapposizione tra la fase attributiva (an debeatur) e quella determinativa (quantum debeatur), e “il giudice: a) procede, anche
a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora ne risulti
l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque
l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, 6° comma, prima parte, L. n. 898/70, e in particolare se quella sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di
6 ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno senza rapportarlo né al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato”.
Inoltre, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 04/10/2023, n. 27945 ha precisato che “Ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile, non rilevano le ragioni della scelta del coniuge di dedicarsi alla famiglia a scapito degli impegni o delle occasioni professionali, ma solo il fatto oggettivo del sacrificio dell'attività lavorativa. Ciò che deve essere dimostrato, dunque, è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge”.
Infine, è opportuno richiamare Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza,
16/02/2021, n. 3890, che precisa la diversa funzione tra assegno previsto in sede di separazione e quello divorzile, statuendo che “In quanto avente come presupposto lo scioglimento del vincolo coniugale, e fondata sui criteri previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, la determinazione dell'assegno divorzile è svincolata dalle statuizioni patrimoniali operanti in pendenza della separazione dei coniugi, che presuppongono invece la persistenza del vincolo e trovano la loro disciplina nell'art. 156 c.c., con la conseguenza che il diniego dell'assegno divorzile non può trovare giustificazione
7 nella mera circostanza che gli accordi intervenuti tra i coniugi in sede di separazione prevedessero che nessun assegno sarebbe stato versato, essendo il giudice tenuto comunque procedere alla verifica dei requisiti prescritti dall'art. 5 cit., nell'ambito della quale i predetti accordi possono assumere al più valore indiziario”.
Tenuto conto di quanto innanzi, della durata del matrimonio (25 anni), delle difficoltà oggettive della resistente a trovare lavoro, come emerge dalla certificazione ARPAL in atti dove risulta che la predetta è riuscita a trovare solo lavori saltuari, del reddito del ricorrente e dell'oggettiva difficoltà per una donna di una certa età di reperire un lavoro stabile, ritiene il collegio di confermare l'assegno di mantenimento ed elevarlo ad € 400,00, oltre rivalutazione ISTAT, da ritenersi come integrazione del reddito nell'ottica che la resistente riuscirà a svolgere occasionalmente dei lavoro.
Ricorrono giusti motivi (ravvisabili, in particolare, nella sostanziale mancanza di opposizione del resistente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e nella reciproca soccombenza per le altre richieste della ricorrente) per compensare, per intero, le spese di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2° c.p.c..
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 27/11/2023 da
8 nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
con l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in
Noicattaro in data 04/07/1995 tra , nato in Parte_1
NOICATTARO (BA) in data 09/09/1965, e
[...]
, nata in NOICATTARO (BA) in [...] CP_1
04/01/1970, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Noicattaro al n. 217, parte I, serie A, anno
1995;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. CONFERMA il contenuto dell'ordinanza di cui al verbale di udienza del 24/04/2024, ad eccezione dell'assegno di mantenimento in favore della ed a carico del che CP_1 Pt_1
determina in € 400,00, oltre rivalutazione come per legge;
5. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 01/07/2025.
Il Presidente estensore
Dr. SE Disabato
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. SE Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 13416/2023, avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio del matrimonio civile” e rimessa al Collegio per la decisione
TRA
(C.F. ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
BENEDETTO GIOVANNI – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
con l'Avv. SCALONE ROSA MARIA – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega d'avere contratto matrimonio religioso con la parte resistente
[...]
in Noicattaro in data 04/07/1995, unione dalla CP_1
quale sono nati i figli e SE. Per_1
Con decreto in data 16/06/2020, questo Tribunale ha omologato la separazione personale consensuale dei coniugi, regolando l'affidamento della prole e la facoltà per il coniuge non collocatario di averla con sé nei giorni e nei periodi concordati, nonché i rapporti patrimoniali tra i coniugi e tra questi e la prole.
Allega, altresì, che la separazione si è protratta ininterrottamente dal provvedimento di cui innanzi, ovvero i coniugi non si sono più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti, per cui ricorrono i presupposti per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e che sia la moglie che i figli hanno raggiunto l'autosufficienza economica.
Chiede che il Tribunale, previa comparizione delle parti, dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso sopra citato, regoli i rapporti personali e patrimoniali tra gli ex coniugi e tra essi la prole, come meglio specificato in ricorso;
dichiari che la moglie perde il cognome che ha aggiunto al proprio con il matrimonio;
ordini al Cancelliere di trasmettere copia della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del comune competente per le annotazioni ed incombenze di legge;
che siano revocati l'assegnazione della casa coniugale alla moglie e l'assegno di mantenimento per quest'ultima ed i figli o, in subordine, ridotta la misura degli assegni, con vittoria di spese
2 processuali.
“LA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE” – Quest'ultima non si oppone alla domanda di divorzio, ma contesta le restanti richieste e deduzioni e chiede regolarsi i rapporti tra gli ex coniugi e tra questi e la prole nei termini di cui alla propria comparsa di costituzione, e la condanna della parte ricorrente alla rifusione di spese e competenze del giudizio.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i coniugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole e disposto per la prosecuzione del giudizio.
Non necessitando d'istruttoria, le parti hanno concluso come da note in atti e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso regolarmente trascritto allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata, passata in
3 cosa giudicata;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, la piena adesione della parte resistente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla parte ricorrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
“LE RESTANTI QUESTIONI” – Il collegio ritiene di decidere ogni altra domanda avanzata dalle parti.
In particolare, dev'essere confermato il contenuto dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati nel corso della prima udienza di comparizione dei coniugi, nella parte in cui sono stati
4 revocati gli obblighi, a carico del ricorrente, di versare alla resistente contributi al mantenimento dei figli, ormai capaci di produrre reddito e, conseguentemente, l'assegnazione della casa alla resistente.
Residua l'unica questione relativa all'assegno di mantenimento per la resistente e, sul punto, si osserva che il comma 6 dell'articolo
5 legge n. 878/1970 disciplina l'assegno di divorzio e così statuisce:
“…il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi,
e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
La giurisprudenza (cfr., in particolare, Cass. civ., Sez. Unite,
11/07/2018, n. 18287), ritiene che funzione del predetto assegno è
“… assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso
l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in
5 relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Richiama i “… principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo. Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale”, precisando che “… La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”, tenendo conto anche delle aspettative professionali da lui sacrificate
Conclude la richiamata giurisprudenza affermando che il diritto del coniuge richiedente va accertato unitariamente senza alcuna rigida contrapposizione tra la fase attributiva (an debeatur) e quella determinativa (quantum debeatur), e “il giudice: a) procede, anche
a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora ne risulti
l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque
l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, 6° comma, prima parte, L. n. 898/70, e in particolare se quella sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di
6 ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno senza rapportarlo né al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato”.
Inoltre, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 04/10/2023, n. 27945 ha precisato che “Ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile, non rilevano le ragioni della scelta del coniuge di dedicarsi alla famiglia a scapito degli impegni o delle occasioni professionali, ma solo il fatto oggettivo del sacrificio dell'attività lavorativa. Ciò che deve essere dimostrato, dunque, è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge”.
Infine, è opportuno richiamare Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza,
16/02/2021, n. 3890, che precisa la diversa funzione tra assegno previsto in sede di separazione e quello divorzile, statuendo che “In quanto avente come presupposto lo scioglimento del vincolo coniugale, e fondata sui criteri previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, la determinazione dell'assegno divorzile è svincolata dalle statuizioni patrimoniali operanti in pendenza della separazione dei coniugi, che presuppongono invece la persistenza del vincolo e trovano la loro disciplina nell'art. 156 c.c., con la conseguenza che il diniego dell'assegno divorzile non può trovare giustificazione
7 nella mera circostanza che gli accordi intervenuti tra i coniugi in sede di separazione prevedessero che nessun assegno sarebbe stato versato, essendo il giudice tenuto comunque procedere alla verifica dei requisiti prescritti dall'art. 5 cit., nell'ambito della quale i predetti accordi possono assumere al più valore indiziario”.
Tenuto conto di quanto innanzi, della durata del matrimonio (25 anni), delle difficoltà oggettive della resistente a trovare lavoro, come emerge dalla certificazione ARPAL in atti dove risulta che la predetta è riuscita a trovare solo lavori saltuari, del reddito del ricorrente e dell'oggettiva difficoltà per una donna di una certa età di reperire un lavoro stabile, ritiene il collegio di confermare l'assegno di mantenimento ed elevarlo ad € 400,00, oltre rivalutazione ISTAT, da ritenersi come integrazione del reddito nell'ottica che la resistente riuscirà a svolgere occasionalmente dei lavoro.
Ricorrono giusti motivi (ravvisabili, in particolare, nella sostanziale mancanza di opposizione del resistente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e nella reciproca soccombenza per le altre richieste della ricorrente) per compensare, per intero, le spese di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2° c.p.c..
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 27/11/2023 da
8 nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
con l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in
Noicattaro in data 04/07/1995 tra , nato in Parte_1
NOICATTARO (BA) in data 09/09/1965, e
[...]
, nata in NOICATTARO (BA) in [...] CP_1
04/01/1970, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Noicattaro al n. 217, parte I, serie A, anno
1995;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. CONFERMA il contenuto dell'ordinanza di cui al verbale di udienza del 24/04/2024, ad eccezione dell'assegno di mantenimento in favore della ed a carico del che CP_1 Pt_1
determina in € 400,00, oltre rivalutazione come per legge;
5. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 01/07/2025.
Il Presidente estensore
Dr. SE Disabato
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