Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Agata Lombardo Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 915/2020 R.G., promossa in grado di appello DA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Aurelio Cacciapalle appellante
CONTRO
nato a [...] il [...], c.f. ; Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall' avv.Vincenzo Miceli;
appellato e appellante incidentale
E
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_2 C.F._3
, nato a [...] il [...], c.f. ; CP_3 C.F._4 appellati non costituiti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Trapani, in accoglimento della domanda proposta in via subordinata, con l'atto di citazione notificato il 24.7.2012, da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
(promissario acquirente, unitamente all'attore, dell'appezzamento di terreno sito in Castellamare del
Golfo, contrada Bevaio Merla-Bocca della Carrubba, facente parte del maggior fondo catastato al fg.57, particella 375) e di (promittente venditore) per l'esecuzione specifica ex art. Persona_1
2932 c.c. del preliminare di compravendita sottoscritto nel giugno del 2003, con sentenza del
10.6.2020 disponeva il trasferimento a dell'immobile promesso in vendita Controparte_1 condizionando l'effetto traslativo al pagamento, in favore di e di Controparte_2 [...]
subentrati in corso di causa iure successionis a , della somma di € 8.809,00, CP_3 Persona_1
a titolo di saldo del prezzo e alla conferma dell'assunzione, da parte dello stesso , del CP_1 carico degli oneri per tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste nel piano di lottizzazione e del relativo frazionamento nei termini convenuti nel preliminare. Accertava l'obbligo dell'attore di rifondere il degli esborsi effettuati in dipendenza del detto preliminare. Parte_1
Condannava e al pagamento delle spese legali. CP_2 CP_3
Avverso la decisione ha interposto appello , contumace in primo grado. Parte_1
n. 915/20 R.G.
Si è costituito e ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, riproponendo ex art. Controparte_1
346 c.p.c. le domande rimaste assorbite nella decisione appellata.
e non si sono costituiti. Controparte_2 CP_3
Sulle conclusioni precisate dalle parti col deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione il 3.10.2023 con assegnazione dei termini di sessanta e venti giorni, rispettivamente per le comparse conclusionali e le memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia di e , Controparte_2 CP_3 non costituitisi sebbene regolarmente citati.
Con due motivi che si trattano congiuntamente in quanto connessi, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia emesso la pronuncia costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c. in favore del solo attore, senza considerare la natura indivisibile dell'obbligazione e facendo malgoverno della disciplina di cui agli artt. 1319 e 1320 c.c.. Rileva di non aver mai rinunciato all'adempimento del contratto preliminare, come invece erroneamente ritenuto dal Tribunale sulla scorta dell'erronea interpretazione delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale.
I motivi sono fondati.
L'elemento che qualifica l'obbligazione indivisibile è dato da un peculiare carattere della prestazione, la quale, secondo la definizione offerta dall'art. 1316 c.c., deve avere “per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti”. La prestazione è indivisibile per natura quando per il suo contenuto o per il suo oggetto non è scomponibile in frazioni omogenee, mentre è indivisibile per volontà delle parti quando queste la pattuiscano in modo espresso o tacito, risultando l'infrazionabilità della prestazione dallo scopo perseguito.
Con riferimento alle prestazioni di fare aventi a oggetto la conclusione di un contratto in forza di un preliminare a parte soggettivamente complessa, si è sostenuto in dottrina che occorrerebbe guardare all'oggetto del contratto definitivo, con la conseguenza che l'obbligazione sarebbe indivisibile se il diritto che deve essere trasferito o costituito con il contratto definitivo è insuscettibile di essere frazionato o trasferito per quote separate, come accade ad esempio per il diritto di proprietà, mentre sarebbe divisibile se il frazionamento in quote è ammissibile. Secondo altra teoria, non è al diritto che deve essere trasferito o costituito che deve guardarsi, quanto all' oggetto della prestazione, con la conseguenza che l'obbligazione di trasferire la proprietà sarebbe divisibile o indivisibile a seconda che possa essere o meno diviso il bene al quale si riferisce il diritto. Un terzo orientamento sostiene che l'obbligazione di stipula del contratto definitivo sarebbe sempre indivisibile, qualunque sia il significato che si voglia attribuire al termine “prestazione” utilizzato dall'art. 1316 c.c., poiché
l'oggetto viene in tal caso considerato dalle parti come un corpus unitario e inscindibile, con la conseguenza che la prestazione dovrebbe essere qualificata come indivisibile anche se per sua natura fosse divisibile.
Quest'ultima tesi è costantemente seguita dalla giurisprudenza di legittimità, che ha ripetutamente affermato che la promessa di più soggetti di acquistare in comune un immobile considerato nella sua interezza dà vita a una obbligazione indivisibile (Cass. 25396/23, 27320/2017, 7287/2005, 15554/01,
1258/97, 5903/87), di tal che l'adempimento e l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre
(art. 2932 c.c.) devono essere richiesti nei confronti di tutti i promittenti venditori, configurandosi un'ipotesi di litisconsorzio necessario, attesa l'impossibilità che gli effetti del contratto non concluso si producano nei riguardi di alcuni soltanto dei soggetti del preliminare (Cass. n. 1050/1999; conf. Cass. n. 6162/2006; Cass. n. 5125/2019).
n. 915/20 R.G. 3
La Suprema Corte ha anche valorizzato il dato giuridico sostanziale della insensibilità del concetto di
“parte negoziale”– intesa come entità soggettiva di imputazione delle posizioni attive e passive scaturenti dal negozio – alle proprie mutazioni interne, ritenendo che, qualora un promissario acquirente receda dal preliminare di compravendita, l'altro possa pretendere la stipula del definitivo e agire ai sensi dell'art. 2932 c.c., facendosi carico dell'intero prezzo (Cass. n. 5776/2013). In un caso siffatto la pronunzia costituiva resa in favore di uno dei promissari acquirenti non varrebbe a modificare soggettivamente l'unica manifestazione del consenso validamente prestata dalle parti in occasione della stipula del contratto, dalla quale deriverebbero, in definitiva, gli effetti tipici del trasferimento della proprietà dell'immobile (ai sensi degli artt. 1376 e 1470 c.c.).
D'altro canto, trattandosi di obbligazione indivisibile (e come tale soggetta al rinvio che l'art. 1317
c.c. fa alla disciplina delle obbligazioni solidali) il diritto di ciascun creditore di domandare l'esecuzione dell'intera prestazione postula che, in caso di remissione del debito da parte di altro creditore, non trovi applicazione la regola dell'effetto liberatorio parziale nei confronti degli altri creditori prevista dall'art. 1301 c.c. .
Sulla scorta di tali considerazioni, la Cassazione giunge ad affermare che la remissione compiuta da uno soltanto dei creditori non comporta la risoluzione del contratto per impossibilità di richiedere la prestazione pro quota dell'obbligazione indivisibile, stante il disposto dell'art. 1320 c.c. secondo cui, in caso di remissione da parte di uno soltanto dei creditori, il diritto degli altri di domandare la prestazione per l'intero non viene mai meno, ma è condizionato soltanto all'addebito o al rimborso del valore della quota di colui il quale ha compiuto la remissione (Cass. n. 24467/2017, 7287/2005).
La remissione di uno dei creditori all'adempimento di un'obbligazione indivisibile non osta allora alla possibilità da parte degli altri creditori in solido di chiedere, ex art. 2932 c.c., l'integrale esecuzione dell'obbligo di concludere il contratto preliminare di vendita immobiliare a carico dell'alienante (Cass. 5776/2014).
Alla luce dei principi sin qui esposti, si rivela non corretta la sentenza traslativa del diritto di proprietà sull'immobile oggetto del contratto preliminare in favore del solo , non sussistendo alcun CP_1 elemento da cui possa trarsi la volontà dell'altro promissario acquirente di rinunciare al trasferimento in suo favore.
E invero, premesso che la remissione del debito richiede la manifestazione inequivoca della volontà del creditore di rinunciare alla prestazione, ossia un comportamento univoco del titolare che appaia assolutamente incompatibile con la volontà di avvalersi del diritto, nessuna volontà abdicativa degli effetti del preliminare può annettersi alle dichiarazioni rese dal che, sentito in sede di Parte_1 interrogatorio formale, dopo aver giustificato la mancata costituzione alla luce degli esiti del precedente giudizio avente il medesimo oggetto, ha testualmente dichiarato “Mi sono stancato e non ne ho capito più niente. Casomai in futuro valuterò cosa fare”.
Non basterebbero ovviamente a integrare manifestazione di volontà remissoria né, siccome privi dei richiesti caratteri di inequivocità e univocità (da valutarsi con estremo rigore e cautela: Cass.civ.
n.16607/2024), l'indisponibilità o il disinteresse del ad aderire alla domanda attrice di Parte_1 trasferimento coattivo a favore di entrambi, né la sua scelta processuale di non costituirsi nel giudizio.
L'appellante, a escludere ogni residuo dubbio, ha espressamente dichiarato (pag. 17 appello) “di non rinunciare ai propri diritti nascenti dal preliminare del Giugno del 2003 e, conseguentemente, di avere interesse al trasferimento della quota indivisa dell'immobile oggetto del detto preliminare”.
Nulla osta, pertanto, all'accoglimento dell'appello incidentale condizionato del , con cui CP_1
è stata riproposta la domanda di trasferimento del bene per quote uguali e indivise a entrambi i promissari acquirenti, avanzata in via principale in primo grado.
n. 915/20 R.G. 4
Dato atto della sussistenza dei presupposti dell'azione ex art. 2932 c.c. come ampiamente motivato nella sentenza appellata (pagg. 9 -11), sul punto non gravata da impugnazione, deve pertanto disporsi il trasferimento in favore di e , e a carico degli eredi di Controparte_1 Parte_1 [...]
, della proprietà dell'appezzamento di terreno sito in Castellammare del Golfo, C.da Bevaio Per_1
Merla - Bocca della Carrubba, esteso circa mq 2.500, facente parte di un maggior fondo di mq 5.000 circa, identificato, nell'intero, al N.C.T. di detto comune al foglio 57, particella 375, condizionatamente al pagamento, da parte di e di in solido, Controparte_1 Parte_1 della residua somma, pari ad € 8.809,00, in favore di e , eredi Controparte_2 CP_3 di , con assunzione da parte e degli oneri per tutte le opere di Persona_1 CP_1 Parte_1 urbanizzazione primaria e secondaria previste dal piano di lottizzazione e per il frazionamento nei termini pattuiti nel contratto preliminare del giugno del 2003 (all. 1 fasc. I grado appellato).
La domanda di rimborso avanzata in questa sede da è inammissibile per il disposto dell'art. Parte_1
345 c.p.c., fermo restando l'accertamento dell'obbligo del di rifondere all'altro CP_1 promissario acquirente, nella misura del 50%, le spese da costui anticipate, non in conto prezzo, in forza degli obblighi assunti da entrambi con il preliminare.
L'accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
Nulla per le spese nei confronti degli appellati contumaci.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, nella contumacia di
[...]
e , che dichiara, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di CP_2 CP_3
Trapani n. 392 del 10.6.2020, appellata in via principale da e in via incidentale da Parte_1
Controparte_1
- dispone, ai sensi dell'art. 2932 c.c., il trasferimento in favore di e Controparte_1 Parte_1
e a carico degli eredi di , la proprietà dell'appezzamento di terreno sito in
[...] Persona_1
Castellammare del Golfo, C.da Bevaio Merla- Bocca della Carrubba, esteso circa mq 2.500, facente parte di un maggior fondo di mq 5.000 circa, identificato, nell'intero, al N.C.T. di detto comune al foglio 57, particella 375, salvo il previo compimento, ove occorrente anche ai fini della trascrizione, delle necessarie variazioni catastali a cura e spese degli acquirenti;
- condiziona il trasferimento dell'immobile al pagamento, da parte di e di Controparte_1
in solido, della residua somma, pari a € 8.809,00, in favore di Parte_1 CP_2
e , eredi di , e conferma l'assunzione da parte e
[...] CP_3 Persona_1 CP_1
degli oneri per tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dal piano di Parte_1 lottizzazione e per il conseguente frazionamento nei termini pattuiti nel contratto preliminare del giugno del 2003;
- accerta l'obbligo di di rifondere a gli esborsi effettuati in Controparte_1 Parte_1 dipendenza del contratto stipulato nel giugno 2003, con esclusione di quanto versato pro quota in conto prezzo;
n. 915/20 R.G. 5
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite e lascia le spese nei rapporti con le parti contumaci a carico di chi le ha sostenute.
Così deciso in Palermo il 28.11.2024 nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione della Corte
d'Appello
Il Giudice est.
Agata Lombardo
Il Presidente
Giuseppe Lupo
n. 915/20 R.G.