CA
Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 2525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2525 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr.ssa Rosanna De Rosa - Presidente dr. Giuseppe Gustavo Infantini - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 2236/2021/CC, avverso la sentenza n. 2549/2020 del
Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 10 dicembre 2020,
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente a Parte_1 CodiceFiscale_1
NO (Na) in Via G. B. Vico n. 57, rappresentata e difesa dall'avv. Agostino Pellegrino (C.F.:
PEC: , del foro di Napoli, CodiceFiscale_2 Email_1
come da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello; APPELLANTE
E
P.I.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con sede a Milano al Viale Certosa n. 222, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Miranda
(C.F.: PEC: , del foro di Foggia, CodiceFiscale_3 Email_2
come da procura speciale ad litem in calce alla comparsa di risposta di primo grado;
APPELLATA
E
(C.F.: ), nato il [...] a [...] in Controparte_2 CodiceFiscale_4
Campania (Na), ove risiede al Vico Quaranta n. 2.
APPELLATO CONTUMACE
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato il 25 giugno 2018, , dopo Parte_1
avere premesso di avere subito gravi lesioni con postumi permanenti, essendo stata investita il giorno
1 7 aprile 2015, alle ore 14:20 circa, in Via Allocca, rientrante nel territorio del Comune di Somma
Vesuviana (Na), allorché stava attraversando tale strada, al fine di raggiungere il piazzale antistante al Supermercato “Conad”, chiedeva all'adito Tribunale di Napoli Nord, previa declaratoria dell'esclusiva responsabilità di nella produzione causale del sinistro stradale de quo, Controparte_2
per essere stato alla guida dell'autovettura investitrice, di sua proprietà, Fiat Punto, tg. CJ 986 MM, la condanna solidale di quest'ultimo, oltre che della società quale Controparte_1
impresa assicuratrice della responsabilità civile per i danni arrecati a terzi in conseguenza della circolazione dell'autoveicolo in questione, al risarcimento, in suo favore, del danno non patrimoniale subito, sub specie di danno biologico, da inabilità temporanea parziale e totale, dinamico/relazionale, esistenziale, morale, oltre al danno patrimoniale, il tutto quantificato nella misura di € 52.000,00, ovvero in ragione della somma ritenuta dal giudicante equa e giusta a seguito degli esiti istruttori, oltre agli interessi compensativi ed alla rivalutazione monetaria dal dì dell'evento lesivo fino all'effettivo soddisfo, con la contestuale istanza di solidale condanna delle controparti soccombenti al pagamento delle spese e dei compensi di lite, da distrarre in favore del suo difensore costituito, dichiaratosi antistatario.
1.2. - Con la comparsa di risposta depositata in cancelleria il 31 ottobre 2018, si costituiva in giudizio la società eccependo, in via preliminare, la prescrizione del Controparte_1
preteso diritto risarcitorio, contestando, in subordine e nel merito, l'an ed il quantum debeatur dell'avversa domanda di risarcimento danni, concludendo per il rigetto della stessa, con la contestuale istanza di condanna della controparte soccombente al pagamento delle spese e dei compensi di lite.
1.3. - Dichiarata la contumacia del convenuto , non essendosi costituito in Controparte_2
giudizio, benché ritualmente citato a comparire;
escussa una sola testimone addotta dalla parte attrice ed ammessa;
depositati i rispettivi scritti difensivi conclusivi;
precisate le conclusioni;
a seguito della discussione orale, disposta ex art. 281-sexies c.p.c., poi, sostituita dalla trattazione scritta della causa, quest'ultima veniva decisa mediante la sentenza n. 2549/2020, resa e pubblicata il 10 dicembre 2020, con la quale il Tribunale di Napoli Nord così testualmente stabiliva: “
1. rigetta integralmente la domanda proposta da parte attrice, per le ragioni di cui in motivazione;
2. condanna l'attrice al pagamento, in favore di parte convenuta costituita, in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.838,00 (duemilaottocentotrentotto/00), di cui euro 100,00 (cento/00) per spese ed euro
2.738,00 (duemilasettecentotrentotto/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. nulla sulle spese in relazione all'ulteriore convenuto contumace, .” Controparte_2
2 In particolare, il primo giudice, sulla scorta delle risultanze della prova testimoniale, reputate intrise di dichiarazioni vaghe ed incerte, respingeva la domanda attrice, avendo ritenuto non provato il fatto storico posto a fondamento della pretesa risarcitoria, ovvero carente di prova la precisa dinamica del sinistro secondo la prospettazione della parte istante.
2. - L'APPELLO.
2.1. - Avverso tale sentenza con l'atto di citazione ritualmente notificato alle parti appellate nei giorni 14 e 31 maggio 2021, proponeva appello innanzi a questa Corte, chiedendo - Parte_1
sulla base di due motivi di gravame - l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli - contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza - accogliere integralmente la domanda dell'appellante , previa declaratoria della Parte_1
totale responsabilità del conducente proprietario dell'auto Fiat Punto tg. CJ 986 MM Sig.
[...]
e previa ammissione di Ctu medico legale sulla persona di , richiesta già CP_2 Parte_1
formulata in primo grado nei termini concessi di cui all'art. 183 c.p.c. VI comma, o ordinare ex art.
210 cpc alla convenuta il deposito dell'elaborato peritale stilato dal suo fiduciario CP_1
medico legale Dott. a seguito degli accertamenti compiuti nell'accesso peritale del Persona_1
11.01.2018 e ciò ai fini dell'economia processuale, e per la condanna dell' in Controparte_3
p.l.r.p.t., in solido col primo, al risarcimento della somma così come quantificata nelle conclusioni di cui al giudizio di 1° grado che qui abbiansi per ripetute e trascritte, o che sarà precisata a seguito della espletanda richiesta ctu, ovvero di quella somma maggiore o minore che l'Ecc.ma Corte di
Appello di Napoli adita riterrà più giusta ed equa, oltre interessi e svalutazione monetaria;
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli condannare entrambi gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 19 novembre 2021, si costituiva in giudizio la società contestando i motivi d'appello, di cui richiedeva la reiezione, Controparte_1 formulando l'istanza di condanna della parte impugnante al pagamento delle spese e dei compensi della presente fase di gravame.
2.3. - preferiva non costituirsi in giudizio, sebbene ritualmente citato a Controparte_2
comparire.
2.4. - Con l'ordinanza resa e comunicata il 21 dicembre 2021 la Corte disponeva la c.t.u. medico-legale, ritenuto che la compiuta decisione sul merito dell'impugnazione imponesse tale accertamento tecnico sulla persona dell'attrice-appellante.
2.5. - Acquisito il fascicolo cartaceo d'ufficio di primo grado;
acquisita la relazione peritale del nominato c.t.u., dr. ; disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il 22 Persona_2
gennaio 2025 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del giorno 18 febbraio 2025;
3 depositate dalle parti costituite le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni;
la causa con l'ordinanza pubblicata e comunicata il giorno 19 febbraio 2025 era riservata a sentenza, con la concessione dei termini, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a cura delle parti costituite.
3. - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , per non essersi costituito Controparte_2
anche nella presente fase di gravame, nonostante fosse stato ritualmente evocato in giudizio.
4. - ESAME DEI MOTIVI DI GRAVAME
4.1. -Con il primo motivo d'impugnazione la parte appellante censurava il preteso vizio d'insufficiente motivazione, che caratterizzerebbe la decisione gravata, oltre che la pretesa violazione dell'art. 116 c.p.c. da parte del giudice di prime cure, che avrebbe erroneamente valutato gli esiti della prova testimoniale, i quali, se fossero stati valutati correttamente, avrebbero dovuto indurre il
Tribunale: a) a ritenere fondata la domanda risarcitoria attrice, perché sarebbe stata perfettamente provata la dinamica del sinistro stradale, secondo la prospettazione della parte danneggiata;
b) a dichiarare l'esclusiva responsabilità di nella determinazione causale del sinistro Controparte_2
stradale de quo, con la consequenziale solidale condanna di entrambe le parti convenute, nelle loro rispettive qualità, al risarcimento del danno patito dall'attrice.
4.2. -Con il secondo motivo di gravame la parte impugnante lamentava la pretesa violazione a cura del giudice di primo grado dei commi 1 e 2 dell'art. 2054 c.c., la cui corretta applicazione avrebbe dovuto portare, in via principale, alla declaratoria dell'esclusiva responsabilità di Controparte_2
nella produzione causale dell'incidente stradale in questione, in forza del comma 1 di tale richiamata disposizione normativa, ovvero, in via subordinata, alla declaratoria del concorso del fatto colposo di quest'ultimo, ai sensi del comma 2 del medesimo citato disposto normativo.
4.3. - I due motivi d'appello, che vanno trattati congiuntamente, considerata la loro connessione, sono fondati, per cui meritano di essere accolti.
5. - AN DEBEATUR
Contrariamente a quanto stabilito dal primo giudice, la Corte ritiene che le parti convenute non siano state in grado di superare la presunzione di cui al comma 1 dell'art. 2054 c.c. e che le risultanze probatorie acquisite all'esito dell'espletata prova testimoniale consentano di affermare, in mancanza di prova contraria, il cui onere incombeva sul conducente l'autovettura investitrice, rimasto contumace, e sull'impresa assicuratrice, costituita in giudizio, che la pedona, attrice, non potesse che percorrere quel tratto di strada, sfornito di attraversamenti pedonali, dove veniva investita, al fine di potere raggiungere il piazzale antistante al Supermercato “Conad”.
Pertanto, alla luce di quanto innanzi, risulta provato che l'automobilista investiva senz'altro la parte attrice, così come riferito dalla teste , escussa all'udienza del giorno 1° Testimone_1
4 ottobre 2020, secondo la quale: A.D.R.: “Sono a conoscenza dei fatti di causa, in quanto vi ho assistito in prima persona. Al momento del fatto mi trovavo in Via Allocca a Somma Vesuviana, era il mese di aprile dell'anno 2015 ed erano circa le ore 14 o 14:30; io ero andata a fare delle pulizie a casa di una signora e stavo aspettando in strada che mio marito mi passasse a prendere.” A.D.R.: “Preciso che la strada dove stavo aspettando era a doppio senso di marcia ed io stavo aspettando nei pressi di un Supermercato.” A.D.R.: “Nel mentre stavo aspettando, ho visto una signora che era intenta ad attraversare la strada, per venire verso la mia direzione, in quanto credo dovesse andare al
Supermercato, nei pressi del quale io stavo aspettando, la quale fu investita;
preciso che la signora venne investita quando aveva quasi finito l'attraversamento della strada.” A.D.R.: “Preciso che nel punto in cui la signora stava attraversando la strada non vi erano le strisce pedonali;
l'auto che investì la signora era una Punto bianca.” “Preciso che, in relazione alla mia posizione e al Tes_2 mio punto di visuale, la macchina proveniva dal mio lato destro.” “Non ho visto molto bene Tes_2 precisamente i punti di impatto, ma preciso che dopo l'investimento la signora era a terra e lamentava dolore alla spalla destra.” A.D.R.: “Sin quando sono rimasta sul posto non ho visto intervenire né ambulanze né forze dell'ordine; sono rimasta sul posto circa trenta minuti;
dopo il fatto io mi avvicinai alla signora, la quale chiamò al telefono il marito, il quale intervenne poco dopo.” A.D.R.: “Dopo il fatto si fermò anche il conducente dell'auto investitrice, la quale voleva accompagnare la signora in ospedale, ma la stessa rifiutò, in quanto voleva aspettare il marito;
dopo che venne il marito della signora non ricordo e non so precisare null'altro di quanto successe.”
A.D.R.: “L'investimento non avvenne a velocità elevata, ma non so indicare con precisione come la signora cadde a terra;
ricordo solo che mi spaventai e vidi la signora a terra.” “Preciso che Tes_2
il Supermercato che ho detto prima era situato sulla mia destra, e anche la macchina investitrice proveniva dalla mia destra, rispetto al mio punto di osservazione.”
A ciò si aggiunga che tale riferita condotta di guida avesse certamente integrato la sicura violazione del DLT 30 aprile 1992, n. 285, e più precisamente del comma 1 dell'art. 140 c.d.s., che prevede testualmente che: “Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.”, oltre che dei successivi commi 1 e 2 dell'art. 141 c.d.s., che prevedono testualmente e rispettivamente che: “E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.”; “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto
5 tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.”
Conseguentemente, sulla scorta dei richiamati esiti della prova testimoniale, oltre che in forza della normativa richiamata, nonché dell'insegnamento giurisprudenziale del giudice della funzione nomofilattica, per il quale:
“In materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente.” (Cass. civ., Sez. VI -
3, Ordinanza, 28 gennaio 2019, n. 2241);
“In caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta.” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 28 marzo 2022, n. 9856);
“La responsabilità del conducente che investe il pedone è esclusa in ragione dell'attraversamento della strada fuori dalle strisce pedonali, ma solo se sia dimostrata la ricorrenza di un comportamento imprevedibile ed anormale dell'investito tale che l'investitore non abbia
l'oggettiva possibilità di avvistarlo e di evitare l'evento, ricorrendo ad una manovra salvifica e sempre che all'investitore non sia rimproverabile la violazione delle regole della circolazione stradale e quelle di comune prudenza.” (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 18 marzo 2022, n. 8940); avendo la pedona, nella fattispecie in esame, osservato, in difetto di allegazioni contrarie e di prova sul punto, le norme di comportamento di cui al comma 2 dell'art. 190 c.d.s., secondo il quale in assenza di attraversamenti pedonali ovvero in presenza degli stessi a più di cento metri dal punto di attraversamento “… i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri”, e non potendosi muovere alcun appunto di imprudenza, negligenza o imperizia alla stessa, per non avere posto in essere una condotta anomala, rappresentata dall'essere apparsa improvvisamente sulla traiettoria del conducente l'autovettura investitrice e dall'esserglisi parata davanti improvvisamente ad una distanza talmente breve da rendere inevitabile l'investimento, circostanza esclusa dalla testimone escussa, che, peraltro, riferiva di un attraversamento quasi ultimato su di un tratto di strada sfornito di strisce pedonali, la Corte è dell'avviso che non sia stata superata dai convenuti la presunzione di cui al
6 comma 1 dell'art. 2054 c.c., essendo risultato comprovato il comportamento colposo esclusivo del conducente il veicolo investitore e, nel contempo, che la pedona investita si fosse, per converso, esattamente uniformata alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza, non essendo possibile affermare che avesse assunto un'anomala condotta, per avere attraversato Parte_1
al di fuori delle strisce pedonali, peraltro assenti, non essendo stato assolutamente dimostrato che la medesima si fosse portata imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia dell'autoveicolo.
Orbene, sulla scorta di quanto innanzi, va dichiarata l'esclusiva responsabilità del conducente l'autovettura Fiat Punto, tg. CJ 986 MM, nella determinazione causa del sinistro stradale de quo.
6. - Controparte_4
A proposito del quantum risarcitorio bisogna prendere le mosse dalle conclusioni, che il
Collegio condivide in toto e fa proprie, poiché esenti da vizi logici e contraddizioni, e perché sorrette da ampia motivazione fondata su rigorosi rilievi e valutazioni tecnico-scientifiche, contenute nella relazione peritale depositata il 24 marzo 2022 dal nominato c.t.u. medico-legale, dr. Persona_3
, secondo il quale: “1) riportò nell'incidente del 7/4/2015 frattura
[...] Parte_1
pluriframmentaria scomposta dell'estremo prossimale omero destro trattata inizialmente conservativamente e successivamente con protesi totale di spalla. La dinamica dell'incidente è compatibile con le lesioni riportate. 2) È derivata una inabilità temporanea totale di giorni 30 e parziale mediamente al 75% di giorni 90, al 50% di giorni 60 e al 25% di giorni 60. 3) Alla guarigione clinica delle lesioni predette residuarono: esiti di protesi totale di spalla destra classe I°.
I predetti esiti realizzano un danno biologico permanente valutabile nella misura del 18%. I postumi accertati comportano moderati riflessi negativi sull'espletamento delle normali attività quotidiane del soggetto trattandosi di postumi anatomo disfunzionali della spalla destra con soddisfacente compensazione e adattamento funzionale. 4) Gli esiti permanenti accertati non incidono sulla capacità di lavoro specifica della perizianda. 5) Le spese sanitarie sostenute, come da ricevute allegate, vanno considerate congrue e rimborsabili solo per € 393,40.”
Orbene, ai fini della quantificazione del danno da liquidare in via equitativa, pervenendosi alla liquidazione del danno patito da per la prima volta in questo grado del giudizio, il Parte_1
calcolo del risarcimento viene effettuato utilizzando le tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al
5 giugno 2024.
Il consulente accertava la riduzione dell'integrità psicofisica della danneggiata, in termini di danno biologico permanente, in misura pari al 18%, e l'inabilità temporanea correlata ai periodi di degenza, in termini totali per 30 giorni, in termini parziali: per 90 giorni al 75%, per 60 giorni al 50%
e per 60 giorni al 25%.
7 Tenuto conto dell'età della danneggiata (60 anni) in relazione al tempo in cui l'evento lesivo si verificava;
il danno da invalidità permanente patito, a titolo di danno biologico dinamico/relazionale è quindi liquidabile in ragione del punto percentuale medio del 18%, nella misura di € 60.711,00, comprensivo del 34% a titolo d'incremento per la sofferenza soggettiva interiore;
mentre con riguardo all'invalidità temporanea patita, tenuto conto dell'iter clinico risultante dalla documentazione sanitaria in atti e delle cure riabilitative alle quali si è dovuta Parte_1 sottoporre per recuperare, “con soddisfacente compensazione e adattamento funzionale”, la mobilità della spalla destra, si ritiene congruo riconoscere per lo stesso numero di giorni di invalidità temporanea indicati dal c.t.u., l'importo pari al valore base giornaliero di I.T.T., pari ad € 115,00 per i 30 giorni di I.T.T., ridotto per i giorni di I.T.P. del 25% per i 90 giorni al 75%, del 50% per i 60 giorni al 50% e del 75% per i 60 giorni al 25%.
Va pertanto riconosciuto un danno da invalidità temporanea patito a seguito dell'evento lesivo de quo di complessivi € 16.387,50.
Conseguentemente, essendo il danno non patrimoniale pari ad € 77.098,50 ed il danno patrimoniale pari ad € 393,40 per le spese sanitarie documentate e rimborsabili, l'intero danno patito dall'attrice-appellante ammonta a complessivi € 77.491,90, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, così come di seguito precisato.
Nulla è dovuto alla danneggiata, per difetto di allegazione e di prova sul punto, a titolo di ulteriore danno non patrimoniale, per una personalizzazione della liquidazione, con riferimento al danno biologico, dinamico-relazionale.
Infatti, non v'è la prova in atti che la danneggiata, che ha senz'altro patito un nocumento, che comporta un'invalidità permanente, in ragione del 18%, sulle attività del quotidiano, abbia, altresì, subito ulteriori “conseguenze peculiari”, rispetto al caso concreto, in cui il pregiudizio sofferto sia superiore alla media, per la cui liquidazione è richiesta la prova concreta del maggior pregiudizio patito, peraltro neppure allegato, coerentemente ai seguenti arresti giurisprudenziali di legittimità, secondo i quali: “La personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione - da parte del giudice - di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” - ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe - non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.” (Cass. civ. Sez. III, Sent., 27 maggio 2019, n.
14364); “La liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della
8 sofferenza interiore (cui potrebbe assimilarsi, in una ipotetica simmetria legislativa, il danno emergente, in guisa di "vulnus interno" al patrimonio del creditore), quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (danno idealmente omogeneo al c.d. "lucro cessante", quale proiezione "esterna" del patrimonio del soggetto); ne deriva che, non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico, ogni altro "vulnus" arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato.” (Cass. civ. Sez.
III Sent., 17 gennaio 2018, n. 901).
Risulta, pertanto, non dovuto il riconoscimento del c.d. aumento personalizzato, in difetto di allegazione e per carenza di prova, nella specie, in ordine alle c.d. “conseguenze peculiari” del danno, peraltro neppure riconosciute dal c.t.u.
7. - CONCLUSIONI
Orbene, sulla scorta di quanto innanzi, deve essere totalmente riformata la decisione impugnata, adottata dal Tribunale di Napoli Nord, con:
a) la consequenziale declaratoria dell'esclusiva responsabilità di nella Controparte_2
produzione causale del sinistro stradale di cui rimase vittima , verificatosi il 7 aprile Parte_1
2015, in Via Allocca, rientrante nel territorio del Comune di Somma Vesuviana (Na);
b) la contestuale solidale condanna di e della società Controparte_2 Controparte_1
al pagamento dell'importo omnicomprensivo, liquidato a titolo di risarcimento del danno non
[...]
patrimoniale e patrimoniale, spettante alla vittima del sinistro, in ragione di € 77.491,90, oltre alla rivalutazione monetaria con decorrenza dal 5 giugno 2024, data di approvazione della richiamata tabella del Tribunale di Milano, applicata per la quantificazione del danno non patrimoniale, sino alla data di pubblicazione della presente decisione, nonché agli interessi legali da calcolarsi sul capitale iniziale dovuto alla danneggiata, devalutato alla data dell'evento lesivo, risalente al giorno 7 aprile
2015, di anno in anno rivalutato, secondo gli indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli ulteriori interessi legali da tale ultima data fino all'effettivo soddisfo.
8. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
8.1. - L'accoglimento del gravame importa, da un lato, la rideterminazione delle spese del primo grado, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. civ., Sez. III, Sent., 29 ottobre 2019, n. 27606; Cass. civ., Sez. III, Ord., 12 aprile 2018, n. 9064; Cass.
9 civ., Sez. VI - 3, Ord., 24 gennaio 2017, n. 1775), dall'altro, la liquidazione di quelle di secondo grado.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e dell'accoglimento dell'originaria domanda attrice, le spese del doppio grado del giudizio, vengono poste solidalmente a carico di Controparte_2
e della società in applicazione del principio della soccombenza, nella Controparte_1
misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore del decisum (€ 77.491,90), delle fasi processuali eseguite e dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dal successivo D.M. 8 marzo 2018, n. 37, per il primo grado, e come modificato ed integrato dal successivo D.M. 13 agosto 2022, n. 147, per il secondo grado, con la loro riduzione del 50%, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del richiamato D.M., per la semplicità dell'affare, e con distrazione in favore dell'avv. Agostino Pellegrino, dichiaratosi antistatario.
8.2. - Le spese della c.t.u. svolta nel presente grado del giudizio vengono poste solidalmente a carico di e della società Controparte_2 Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2549/2020 del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 10 dicembre
2020, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2) dichiara l'esclusiva responsabilità di nella determinazione causale del Controparte_2
sinistro stradale di cui rimase vittima , verificatosi il 7 aprile 2015, in Via Allocca, Parte_1
rientrante nel territorio del Comune di Somma Vesuviana (Na);
3) condanna e la società in persona del legale Controparte_2 Controparte_1 rappresentante pro tempore, al solidale pagamento, in favore di , dell'importo Parte_1
omnicomprensivo, liquidato a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale, in ragione di €
77.491,90, oltre alla rivalutazione monetaria con decorrenza dal 5 giugno 2024, sino alla data di pubblicazione della presente decisione, nonché agli interessi legali da calcolarsi sul capitale iniziale dovuto alla danneggiata, devalutato alla data dell'evento lesivo, risalente al giorno 7 aprile 2015, di anno in anno rivalutato, secondo gli indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli ulteriori interessi legali da tale ultima data fino all'effettivo soddisfo;
4) condanna e la società in persona del legale Controparte_2 Controparte_1
rappresentante pro tempore, al solidale pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore di , che liquida: Parte_1
a) per il primo grado, nella complessiva somma di € 7.260,00, di cui € 545,00 per rimborso spese vive, ed € 6.715,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sui
10 compensi detti, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Agostino Pellegrino, dichiaratosi antistatario;
b) per il secondo grado, nella complessiva somma di € 7.962,50, di cui € 804,00 per rimborso spese vive, € 7.158,50, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sui compensi detti, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Agostino Pellegrino, dichiaratosi antistatario;
5) pone le spese della c.t.u. svolta nel presente grado del giudizio definitivamente e per l'intero solidalmente a carico di e della società in persona del Controparte_2 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 13 maggio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr.ssa Rosanna De Rosa
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr.ssa Rosanna De Rosa - Presidente dr. Giuseppe Gustavo Infantini - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 2236/2021/CC, avverso la sentenza n. 2549/2020 del
Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 10 dicembre 2020,
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente a Parte_1 CodiceFiscale_1
NO (Na) in Via G. B. Vico n. 57, rappresentata e difesa dall'avv. Agostino Pellegrino (C.F.:
PEC: , del foro di Napoli, CodiceFiscale_2 Email_1
come da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello; APPELLANTE
E
P.I.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con sede a Milano al Viale Certosa n. 222, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Miranda
(C.F.: PEC: , del foro di Foggia, CodiceFiscale_3 Email_2
come da procura speciale ad litem in calce alla comparsa di risposta di primo grado;
APPELLATA
E
(C.F.: ), nato il [...] a [...] in Controparte_2 CodiceFiscale_4
Campania (Na), ove risiede al Vico Quaranta n. 2.
APPELLATO CONTUMACE
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato il 25 giugno 2018, , dopo Parte_1
avere premesso di avere subito gravi lesioni con postumi permanenti, essendo stata investita il giorno
1 7 aprile 2015, alle ore 14:20 circa, in Via Allocca, rientrante nel territorio del Comune di Somma
Vesuviana (Na), allorché stava attraversando tale strada, al fine di raggiungere il piazzale antistante al Supermercato “Conad”, chiedeva all'adito Tribunale di Napoli Nord, previa declaratoria dell'esclusiva responsabilità di nella produzione causale del sinistro stradale de quo, Controparte_2
per essere stato alla guida dell'autovettura investitrice, di sua proprietà, Fiat Punto, tg. CJ 986 MM, la condanna solidale di quest'ultimo, oltre che della società quale Controparte_1
impresa assicuratrice della responsabilità civile per i danni arrecati a terzi in conseguenza della circolazione dell'autoveicolo in questione, al risarcimento, in suo favore, del danno non patrimoniale subito, sub specie di danno biologico, da inabilità temporanea parziale e totale, dinamico/relazionale, esistenziale, morale, oltre al danno patrimoniale, il tutto quantificato nella misura di € 52.000,00, ovvero in ragione della somma ritenuta dal giudicante equa e giusta a seguito degli esiti istruttori, oltre agli interessi compensativi ed alla rivalutazione monetaria dal dì dell'evento lesivo fino all'effettivo soddisfo, con la contestuale istanza di solidale condanna delle controparti soccombenti al pagamento delle spese e dei compensi di lite, da distrarre in favore del suo difensore costituito, dichiaratosi antistatario.
1.2. - Con la comparsa di risposta depositata in cancelleria il 31 ottobre 2018, si costituiva in giudizio la società eccependo, in via preliminare, la prescrizione del Controparte_1
preteso diritto risarcitorio, contestando, in subordine e nel merito, l'an ed il quantum debeatur dell'avversa domanda di risarcimento danni, concludendo per il rigetto della stessa, con la contestuale istanza di condanna della controparte soccombente al pagamento delle spese e dei compensi di lite.
1.3. - Dichiarata la contumacia del convenuto , non essendosi costituito in Controparte_2
giudizio, benché ritualmente citato a comparire;
escussa una sola testimone addotta dalla parte attrice ed ammessa;
depositati i rispettivi scritti difensivi conclusivi;
precisate le conclusioni;
a seguito della discussione orale, disposta ex art. 281-sexies c.p.c., poi, sostituita dalla trattazione scritta della causa, quest'ultima veniva decisa mediante la sentenza n. 2549/2020, resa e pubblicata il 10 dicembre 2020, con la quale il Tribunale di Napoli Nord così testualmente stabiliva: “
1. rigetta integralmente la domanda proposta da parte attrice, per le ragioni di cui in motivazione;
2. condanna l'attrice al pagamento, in favore di parte convenuta costituita, in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.838,00 (duemilaottocentotrentotto/00), di cui euro 100,00 (cento/00) per spese ed euro
2.738,00 (duemilasettecentotrentotto/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. nulla sulle spese in relazione all'ulteriore convenuto contumace, .” Controparte_2
2 In particolare, il primo giudice, sulla scorta delle risultanze della prova testimoniale, reputate intrise di dichiarazioni vaghe ed incerte, respingeva la domanda attrice, avendo ritenuto non provato il fatto storico posto a fondamento della pretesa risarcitoria, ovvero carente di prova la precisa dinamica del sinistro secondo la prospettazione della parte istante.
2. - L'APPELLO.
2.1. - Avverso tale sentenza con l'atto di citazione ritualmente notificato alle parti appellate nei giorni 14 e 31 maggio 2021, proponeva appello innanzi a questa Corte, chiedendo - Parte_1
sulla base di due motivi di gravame - l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli - contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza - accogliere integralmente la domanda dell'appellante , previa declaratoria della Parte_1
totale responsabilità del conducente proprietario dell'auto Fiat Punto tg. CJ 986 MM Sig.
[...]
e previa ammissione di Ctu medico legale sulla persona di , richiesta già CP_2 Parte_1
formulata in primo grado nei termini concessi di cui all'art. 183 c.p.c. VI comma, o ordinare ex art.
210 cpc alla convenuta il deposito dell'elaborato peritale stilato dal suo fiduciario CP_1
medico legale Dott. a seguito degli accertamenti compiuti nell'accesso peritale del Persona_1
11.01.2018 e ciò ai fini dell'economia processuale, e per la condanna dell' in Controparte_3
p.l.r.p.t., in solido col primo, al risarcimento della somma così come quantificata nelle conclusioni di cui al giudizio di 1° grado che qui abbiansi per ripetute e trascritte, o che sarà precisata a seguito della espletanda richiesta ctu, ovvero di quella somma maggiore o minore che l'Ecc.ma Corte di
Appello di Napoli adita riterrà più giusta ed equa, oltre interessi e svalutazione monetaria;
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli condannare entrambi gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 19 novembre 2021, si costituiva in giudizio la società contestando i motivi d'appello, di cui richiedeva la reiezione, Controparte_1 formulando l'istanza di condanna della parte impugnante al pagamento delle spese e dei compensi della presente fase di gravame.
2.3. - preferiva non costituirsi in giudizio, sebbene ritualmente citato a Controparte_2
comparire.
2.4. - Con l'ordinanza resa e comunicata il 21 dicembre 2021 la Corte disponeva la c.t.u. medico-legale, ritenuto che la compiuta decisione sul merito dell'impugnazione imponesse tale accertamento tecnico sulla persona dell'attrice-appellante.
2.5. - Acquisito il fascicolo cartaceo d'ufficio di primo grado;
acquisita la relazione peritale del nominato c.t.u., dr. ; disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il 22 Persona_2
gennaio 2025 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del giorno 18 febbraio 2025;
3 depositate dalle parti costituite le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni;
la causa con l'ordinanza pubblicata e comunicata il giorno 19 febbraio 2025 era riservata a sentenza, con la concessione dei termini, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a cura delle parti costituite.
3. - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , per non essersi costituito Controparte_2
anche nella presente fase di gravame, nonostante fosse stato ritualmente evocato in giudizio.
4. - ESAME DEI MOTIVI DI GRAVAME
4.1. -Con il primo motivo d'impugnazione la parte appellante censurava il preteso vizio d'insufficiente motivazione, che caratterizzerebbe la decisione gravata, oltre che la pretesa violazione dell'art. 116 c.p.c. da parte del giudice di prime cure, che avrebbe erroneamente valutato gli esiti della prova testimoniale, i quali, se fossero stati valutati correttamente, avrebbero dovuto indurre il
Tribunale: a) a ritenere fondata la domanda risarcitoria attrice, perché sarebbe stata perfettamente provata la dinamica del sinistro stradale, secondo la prospettazione della parte danneggiata;
b) a dichiarare l'esclusiva responsabilità di nella determinazione causale del sinistro Controparte_2
stradale de quo, con la consequenziale solidale condanna di entrambe le parti convenute, nelle loro rispettive qualità, al risarcimento del danno patito dall'attrice.
4.2. -Con il secondo motivo di gravame la parte impugnante lamentava la pretesa violazione a cura del giudice di primo grado dei commi 1 e 2 dell'art. 2054 c.c., la cui corretta applicazione avrebbe dovuto portare, in via principale, alla declaratoria dell'esclusiva responsabilità di Controparte_2
nella produzione causale dell'incidente stradale in questione, in forza del comma 1 di tale richiamata disposizione normativa, ovvero, in via subordinata, alla declaratoria del concorso del fatto colposo di quest'ultimo, ai sensi del comma 2 del medesimo citato disposto normativo.
4.3. - I due motivi d'appello, che vanno trattati congiuntamente, considerata la loro connessione, sono fondati, per cui meritano di essere accolti.
5. - AN DEBEATUR
Contrariamente a quanto stabilito dal primo giudice, la Corte ritiene che le parti convenute non siano state in grado di superare la presunzione di cui al comma 1 dell'art. 2054 c.c. e che le risultanze probatorie acquisite all'esito dell'espletata prova testimoniale consentano di affermare, in mancanza di prova contraria, il cui onere incombeva sul conducente l'autovettura investitrice, rimasto contumace, e sull'impresa assicuratrice, costituita in giudizio, che la pedona, attrice, non potesse che percorrere quel tratto di strada, sfornito di attraversamenti pedonali, dove veniva investita, al fine di potere raggiungere il piazzale antistante al Supermercato “Conad”.
Pertanto, alla luce di quanto innanzi, risulta provato che l'automobilista investiva senz'altro la parte attrice, così come riferito dalla teste , escussa all'udienza del giorno 1° Testimone_1
4 ottobre 2020, secondo la quale: A.D.R.: “Sono a conoscenza dei fatti di causa, in quanto vi ho assistito in prima persona. Al momento del fatto mi trovavo in Via Allocca a Somma Vesuviana, era il mese di aprile dell'anno 2015 ed erano circa le ore 14 o 14:30; io ero andata a fare delle pulizie a casa di una signora e stavo aspettando in strada che mio marito mi passasse a prendere.” A.D.R.: “Preciso che la strada dove stavo aspettando era a doppio senso di marcia ed io stavo aspettando nei pressi di un Supermercato.” A.D.R.: “Nel mentre stavo aspettando, ho visto una signora che era intenta ad attraversare la strada, per venire verso la mia direzione, in quanto credo dovesse andare al
Supermercato, nei pressi del quale io stavo aspettando, la quale fu investita;
preciso che la signora venne investita quando aveva quasi finito l'attraversamento della strada.” A.D.R.: “Preciso che nel punto in cui la signora stava attraversando la strada non vi erano le strisce pedonali;
l'auto che investì la signora era una Punto bianca.” “Preciso che, in relazione alla mia posizione e al Tes_2 mio punto di visuale, la macchina proveniva dal mio lato destro.” “Non ho visto molto bene Tes_2 precisamente i punti di impatto, ma preciso che dopo l'investimento la signora era a terra e lamentava dolore alla spalla destra.” A.D.R.: “Sin quando sono rimasta sul posto non ho visto intervenire né ambulanze né forze dell'ordine; sono rimasta sul posto circa trenta minuti;
dopo il fatto io mi avvicinai alla signora, la quale chiamò al telefono il marito, il quale intervenne poco dopo.” A.D.R.: “Dopo il fatto si fermò anche il conducente dell'auto investitrice, la quale voleva accompagnare la signora in ospedale, ma la stessa rifiutò, in quanto voleva aspettare il marito;
dopo che venne il marito della signora non ricordo e non so precisare null'altro di quanto successe.”
A.D.R.: “L'investimento non avvenne a velocità elevata, ma non so indicare con precisione come la signora cadde a terra;
ricordo solo che mi spaventai e vidi la signora a terra.” “Preciso che Tes_2
il Supermercato che ho detto prima era situato sulla mia destra, e anche la macchina investitrice proveniva dalla mia destra, rispetto al mio punto di osservazione.”
A ciò si aggiunga che tale riferita condotta di guida avesse certamente integrato la sicura violazione del DLT 30 aprile 1992, n. 285, e più precisamente del comma 1 dell'art. 140 c.d.s., che prevede testualmente che: “Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.”, oltre che dei successivi commi 1 e 2 dell'art. 141 c.d.s., che prevedono testualmente e rispettivamente che: “E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.”; “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto
5 tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.”
Conseguentemente, sulla scorta dei richiamati esiti della prova testimoniale, oltre che in forza della normativa richiamata, nonché dell'insegnamento giurisprudenziale del giudice della funzione nomofilattica, per il quale:
“In materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente.” (Cass. civ., Sez. VI -
3, Ordinanza, 28 gennaio 2019, n. 2241);
“In caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta.” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 28 marzo 2022, n. 9856);
“La responsabilità del conducente che investe il pedone è esclusa in ragione dell'attraversamento della strada fuori dalle strisce pedonali, ma solo se sia dimostrata la ricorrenza di un comportamento imprevedibile ed anormale dell'investito tale che l'investitore non abbia
l'oggettiva possibilità di avvistarlo e di evitare l'evento, ricorrendo ad una manovra salvifica e sempre che all'investitore non sia rimproverabile la violazione delle regole della circolazione stradale e quelle di comune prudenza.” (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 18 marzo 2022, n. 8940); avendo la pedona, nella fattispecie in esame, osservato, in difetto di allegazioni contrarie e di prova sul punto, le norme di comportamento di cui al comma 2 dell'art. 190 c.d.s., secondo il quale in assenza di attraversamenti pedonali ovvero in presenza degli stessi a più di cento metri dal punto di attraversamento “… i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri”, e non potendosi muovere alcun appunto di imprudenza, negligenza o imperizia alla stessa, per non avere posto in essere una condotta anomala, rappresentata dall'essere apparsa improvvisamente sulla traiettoria del conducente l'autovettura investitrice e dall'esserglisi parata davanti improvvisamente ad una distanza talmente breve da rendere inevitabile l'investimento, circostanza esclusa dalla testimone escussa, che, peraltro, riferiva di un attraversamento quasi ultimato su di un tratto di strada sfornito di strisce pedonali, la Corte è dell'avviso che non sia stata superata dai convenuti la presunzione di cui al
6 comma 1 dell'art. 2054 c.c., essendo risultato comprovato il comportamento colposo esclusivo del conducente il veicolo investitore e, nel contempo, che la pedona investita si fosse, per converso, esattamente uniformata alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza, non essendo possibile affermare che avesse assunto un'anomala condotta, per avere attraversato Parte_1
al di fuori delle strisce pedonali, peraltro assenti, non essendo stato assolutamente dimostrato che la medesima si fosse portata imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia dell'autoveicolo.
Orbene, sulla scorta di quanto innanzi, va dichiarata l'esclusiva responsabilità del conducente l'autovettura Fiat Punto, tg. CJ 986 MM, nella determinazione causa del sinistro stradale de quo.
6. - Controparte_4
A proposito del quantum risarcitorio bisogna prendere le mosse dalle conclusioni, che il
Collegio condivide in toto e fa proprie, poiché esenti da vizi logici e contraddizioni, e perché sorrette da ampia motivazione fondata su rigorosi rilievi e valutazioni tecnico-scientifiche, contenute nella relazione peritale depositata il 24 marzo 2022 dal nominato c.t.u. medico-legale, dr. Persona_3
, secondo il quale: “1) riportò nell'incidente del 7/4/2015 frattura
[...] Parte_1
pluriframmentaria scomposta dell'estremo prossimale omero destro trattata inizialmente conservativamente e successivamente con protesi totale di spalla. La dinamica dell'incidente è compatibile con le lesioni riportate. 2) È derivata una inabilità temporanea totale di giorni 30 e parziale mediamente al 75% di giorni 90, al 50% di giorni 60 e al 25% di giorni 60. 3) Alla guarigione clinica delle lesioni predette residuarono: esiti di protesi totale di spalla destra classe I°.
I predetti esiti realizzano un danno biologico permanente valutabile nella misura del 18%. I postumi accertati comportano moderati riflessi negativi sull'espletamento delle normali attività quotidiane del soggetto trattandosi di postumi anatomo disfunzionali della spalla destra con soddisfacente compensazione e adattamento funzionale. 4) Gli esiti permanenti accertati non incidono sulla capacità di lavoro specifica della perizianda. 5) Le spese sanitarie sostenute, come da ricevute allegate, vanno considerate congrue e rimborsabili solo per € 393,40.”
Orbene, ai fini della quantificazione del danno da liquidare in via equitativa, pervenendosi alla liquidazione del danno patito da per la prima volta in questo grado del giudizio, il Parte_1
calcolo del risarcimento viene effettuato utilizzando le tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al
5 giugno 2024.
Il consulente accertava la riduzione dell'integrità psicofisica della danneggiata, in termini di danno biologico permanente, in misura pari al 18%, e l'inabilità temporanea correlata ai periodi di degenza, in termini totali per 30 giorni, in termini parziali: per 90 giorni al 75%, per 60 giorni al 50%
e per 60 giorni al 25%.
7 Tenuto conto dell'età della danneggiata (60 anni) in relazione al tempo in cui l'evento lesivo si verificava;
il danno da invalidità permanente patito, a titolo di danno biologico dinamico/relazionale è quindi liquidabile in ragione del punto percentuale medio del 18%, nella misura di € 60.711,00, comprensivo del 34% a titolo d'incremento per la sofferenza soggettiva interiore;
mentre con riguardo all'invalidità temporanea patita, tenuto conto dell'iter clinico risultante dalla documentazione sanitaria in atti e delle cure riabilitative alle quali si è dovuta Parte_1 sottoporre per recuperare, “con soddisfacente compensazione e adattamento funzionale”, la mobilità della spalla destra, si ritiene congruo riconoscere per lo stesso numero di giorni di invalidità temporanea indicati dal c.t.u., l'importo pari al valore base giornaliero di I.T.T., pari ad € 115,00 per i 30 giorni di I.T.T., ridotto per i giorni di I.T.P. del 25% per i 90 giorni al 75%, del 50% per i 60 giorni al 50% e del 75% per i 60 giorni al 25%.
Va pertanto riconosciuto un danno da invalidità temporanea patito a seguito dell'evento lesivo de quo di complessivi € 16.387,50.
Conseguentemente, essendo il danno non patrimoniale pari ad € 77.098,50 ed il danno patrimoniale pari ad € 393,40 per le spese sanitarie documentate e rimborsabili, l'intero danno patito dall'attrice-appellante ammonta a complessivi € 77.491,90, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, così come di seguito precisato.
Nulla è dovuto alla danneggiata, per difetto di allegazione e di prova sul punto, a titolo di ulteriore danno non patrimoniale, per una personalizzazione della liquidazione, con riferimento al danno biologico, dinamico-relazionale.
Infatti, non v'è la prova in atti che la danneggiata, che ha senz'altro patito un nocumento, che comporta un'invalidità permanente, in ragione del 18%, sulle attività del quotidiano, abbia, altresì, subito ulteriori “conseguenze peculiari”, rispetto al caso concreto, in cui il pregiudizio sofferto sia superiore alla media, per la cui liquidazione è richiesta la prova concreta del maggior pregiudizio patito, peraltro neppure allegato, coerentemente ai seguenti arresti giurisprudenziali di legittimità, secondo i quali: “La personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione - da parte del giudice - di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” - ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe - non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.” (Cass. civ. Sez. III, Sent., 27 maggio 2019, n.
14364); “La liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della
8 sofferenza interiore (cui potrebbe assimilarsi, in una ipotetica simmetria legislativa, il danno emergente, in guisa di "vulnus interno" al patrimonio del creditore), quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (danno idealmente omogeneo al c.d. "lucro cessante", quale proiezione "esterna" del patrimonio del soggetto); ne deriva che, non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico, ogni altro "vulnus" arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato.” (Cass. civ. Sez.
III Sent., 17 gennaio 2018, n. 901).
Risulta, pertanto, non dovuto il riconoscimento del c.d. aumento personalizzato, in difetto di allegazione e per carenza di prova, nella specie, in ordine alle c.d. “conseguenze peculiari” del danno, peraltro neppure riconosciute dal c.t.u.
7. - CONCLUSIONI
Orbene, sulla scorta di quanto innanzi, deve essere totalmente riformata la decisione impugnata, adottata dal Tribunale di Napoli Nord, con:
a) la consequenziale declaratoria dell'esclusiva responsabilità di nella Controparte_2
produzione causale del sinistro stradale di cui rimase vittima , verificatosi il 7 aprile Parte_1
2015, in Via Allocca, rientrante nel territorio del Comune di Somma Vesuviana (Na);
b) la contestuale solidale condanna di e della società Controparte_2 Controparte_1
al pagamento dell'importo omnicomprensivo, liquidato a titolo di risarcimento del danno non
[...]
patrimoniale e patrimoniale, spettante alla vittima del sinistro, in ragione di € 77.491,90, oltre alla rivalutazione monetaria con decorrenza dal 5 giugno 2024, data di approvazione della richiamata tabella del Tribunale di Milano, applicata per la quantificazione del danno non patrimoniale, sino alla data di pubblicazione della presente decisione, nonché agli interessi legali da calcolarsi sul capitale iniziale dovuto alla danneggiata, devalutato alla data dell'evento lesivo, risalente al giorno 7 aprile
2015, di anno in anno rivalutato, secondo gli indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli ulteriori interessi legali da tale ultima data fino all'effettivo soddisfo.
8. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
8.1. - L'accoglimento del gravame importa, da un lato, la rideterminazione delle spese del primo grado, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. civ., Sez. III, Sent., 29 ottobre 2019, n. 27606; Cass. civ., Sez. III, Ord., 12 aprile 2018, n. 9064; Cass.
9 civ., Sez. VI - 3, Ord., 24 gennaio 2017, n. 1775), dall'altro, la liquidazione di quelle di secondo grado.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e dell'accoglimento dell'originaria domanda attrice, le spese del doppio grado del giudizio, vengono poste solidalmente a carico di Controparte_2
e della società in applicazione del principio della soccombenza, nella Controparte_1
misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore del decisum (€ 77.491,90), delle fasi processuali eseguite e dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dal successivo D.M. 8 marzo 2018, n. 37, per il primo grado, e come modificato ed integrato dal successivo D.M. 13 agosto 2022, n. 147, per il secondo grado, con la loro riduzione del 50%, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del richiamato D.M., per la semplicità dell'affare, e con distrazione in favore dell'avv. Agostino Pellegrino, dichiaratosi antistatario.
8.2. - Le spese della c.t.u. svolta nel presente grado del giudizio vengono poste solidalmente a carico di e della società Controparte_2 Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2549/2020 del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 10 dicembre
2020, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2) dichiara l'esclusiva responsabilità di nella determinazione causale del Controparte_2
sinistro stradale di cui rimase vittima , verificatosi il 7 aprile 2015, in Via Allocca, Parte_1
rientrante nel territorio del Comune di Somma Vesuviana (Na);
3) condanna e la società in persona del legale Controparte_2 Controparte_1 rappresentante pro tempore, al solidale pagamento, in favore di , dell'importo Parte_1
omnicomprensivo, liquidato a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale, in ragione di €
77.491,90, oltre alla rivalutazione monetaria con decorrenza dal 5 giugno 2024, sino alla data di pubblicazione della presente decisione, nonché agli interessi legali da calcolarsi sul capitale iniziale dovuto alla danneggiata, devalutato alla data dell'evento lesivo, risalente al giorno 7 aprile 2015, di anno in anno rivalutato, secondo gli indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli ulteriori interessi legali da tale ultima data fino all'effettivo soddisfo;
4) condanna e la società in persona del legale Controparte_2 Controparte_1
rappresentante pro tempore, al solidale pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore di , che liquida: Parte_1
a) per il primo grado, nella complessiva somma di € 7.260,00, di cui € 545,00 per rimborso spese vive, ed € 6.715,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sui
10 compensi detti, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Agostino Pellegrino, dichiaratosi antistatario;
b) per il secondo grado, nella complessiva somma di € 7.962,50, di cui € 804,00 per rimborso spese vive, € 7.158,50, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sui compensi detti, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Agostino Pellegrino, dichiaratosi antistatario;
5) pone le spese della c.t.u. svolta nel presente grado del giudizio definitivamente e per l'intero solidalmente a carico di e della società in persona del Controparte_2 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 13 maggio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr.ssa Rosanna De Rosa
11