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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/02/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10616/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pasqualina Principale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10616/2022 promossa da:
nata a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1 residente in [...]2, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Silvia
Zampetti (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, via C.F._2
L.S. Cherubini n.20, pec: in forza di mandato alle liti come Email_1
in atti;
PARTE ATTRICE contro nato a [...] il [...] (c.f. e ivi residente in 50136 - CP_1 C.F._3
Via Antonio Scialoja n. 2, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Francesco
Caretti (C.F. e dall'Avv. Giacomo Criscenti (C.F. ) C.F._4 C.F._5
pec: ed elet- Email_2 Email_3
tivamente domiciliato presso il loro studio sito in Firenze, Piazza Vittorio Veneto n. 4, giusta procura alle liti in atti;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria domanda, eccezione o istanza disattesa, condannare il Signor alla restituzione, a favore della Signora della CP_1 Parte_1 somma pari ad € 196.221,55, oltre interessi ovvero di quella maggiore o minore somma che dovesse pagina 1 di 6 risultare di giustizia, a titolo di restituzione di somme dalla stessa prestate al marito per l'acquisto della casa sita in Firenze, Via Scialoja 2 e per il pagamento delle rate del mutuo maturate fino al
24.3.2022 ovvero fino alla diversa data che il Tribunale riterrà di giustizia;
ovvero in denegata ipotesi
a titolo di indebito pagamento, ovvero - in ancora più denegata ipotesi - a titolo di indennizzo per
l'arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c.; il tutto oltre rivalutazione e interessi dal dì dei singoli pagamenti al giorno dell'effettivo saldo. In ogni caso, condannare il Signor alla CP_1
refusione dei compensi, delle spese, delle anticipazioni, oltre alle spese generali, IVA e CAP e - se del caso - alle spese delle eventuali consulenze tecniche d'ufficio e di parte”. In ogni caso, condannare il
Signor alla refusione dei compensi, delle spese, delle anticipazioni, oltre alle spese generali, CP_1
IVA e CAP e - se del caso - alle spese delle eventuali consulenze tecniche d'ufficio e di parte”.
Per parte convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, rigettare le domande formulate dall'attrice in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, accertare e dichiarare che l'immobile sito in
Firenze, Via Scialoja n. 2 è di esclusiva proprietà del Sig. In ogni caso con vittoria di CP_1 spese e compensi professionali del presente giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attrice conveniva in giudizio il marito Parte_1 CP_2
dal quale si stava separando, prospettando che questi non intendeva restituirgli quota pari ad
[...]
1/2 del prezzo di acquisto della casa familiare, acquistata con provvista di entrambi i coniugi ma intestata solo al convenuto. La prima udienza era fissata per il 21.2.2023; con comparsa del 31.1.2023, il convenuto si costituiva in giudizio, resistendo alle domande dell'attrice.
All'udienza di comparizione delle parti, il Giudice assegnava i termini per memorie e rinviava la causa all'udienza del 04.10.2023. A seguito dello scambio delle memorie ex art.183 co.6 cpc, il Giudice si pronunciava sull'ammissione dei mezzi istruttori e la causa veniva istruita mediante l'assunzione di prove per testi e interrogatorio formale della attrice a verbale dell'udienza del 22.5.2024. Parte_1
All'udienza cartolare del 15.10.2024 le parti precisavano le conclusioni e con provvedimento del
04.11.2024 il Giudice assegnava alle parti termini per lo scambio di comparse conclusionali e repliche, trattenendo la causa in decisione.
**
La domanda ex art. 2033 c.c. va accolta, in quanto la ha diritto alla restituzione delle Parte_1
somme, quantificate nel prosieguo, corrisposte per l'acquisto dell'immobile sito in Firenze, via Scialoja
pagina 2 di 6 n.2, in virtù di indebito pagamento delle medesime. Preliminarmente, occorre osservare che l'indicata azione è utilmente ancora esperibile, in quanto la prescrizione è sì decennale ma, come pure indicato dalla difesa attorea, essa decorre dalla cessazione del rapporto coniugale (non ancora avvenuta, risultando, almeno dagli atti, pendente il giudizio di separazione giudiziale) essendo - nelle more di tale procedimento - il termine di prescrizione delle azioni fra i coniugi sospeso ai sensi dell'art. 2941 c.c.
Nella fattispecie in esame, il Tribunale osserva come il prezzo di acquisto dell'immobile sia stato sostenuto congiuntamente dai coniugi e attraverso il contributo economico (diretto o CP_1 Parte_1
indiretto) anche della come ampiamente documentato dagli estratti conto bancari, assegni e Parte_1
altri atti probatori versati in giudizio nonché dagli ulteriori argomenti di prova desumibili dagli atti del giudizio di separazione personale. Come prospettato dall'attrice, l'operazione finalizzata all'acquisto dell'immobile di via Scialoja in Firenze, per come presentata dal Notaio, era volta ad un notevole risparmio d'imposta, trattandosi, invero, diversamente di acquisto di seconda casa;
i coniugi erano difatti già comproprietari, in comunione legale, dell'immobile di AL: per poter procedere all'acquisto, allora, come di prassi, l'immobile fiorentino è stato intestato solo formalmente al CP_1
pur se destinato, nelle intenzioni, alla vita familiare comune.
A causa di sopraggiunta crisi coniugale, tuttavia, il non ha onorato l'impegno di intestare la CP_1
metà dell'immobile fiorentino alla né ha provveduto a restituirle la quota di proprietà a cui Parte_1
aveva diritto oltre che a liberarla dalla fideiussione prestata a garanzia del mutuo contratto per l'acquisto del citato immobile;
ciò nonostante la abbia continuato a sostenere parte delle Parte_1
spese relative al mutuo, in via diretta o indiretta, attraverso il pagamento di tutte le altre spese domestiche ed il mantenimento della figlia1, fin quando il Tribunale non ha imposto, per tale ultima voce, con ordinanza del 24.3.2022 il pagamento al (250 euro mensili per l'ordinario, 50% per CP_1
lo straordinario). Tale stato delle cose, impone il riconoscimento, in favore dell'odierna attrice, del diritto alla ripetizione di quanto versato, esulando dal novero dei doveri di contribuzione ordinari ex art.143 c.c. ovvero delle obbligazioni naturali ex art.2034 c.c., comunque più difficilmente riscontrabili nell'ambito del normato rapporto di coniugio. Ciò in quanto, come noto, l'attribuzione patrimoniale tra i coniugi, se non strettamente legata al soddisfacimento di necessità familiari, può essere considerata indebitamente corrisposta e quindi ripetibile. L'importo erogato dalla non rientra certamente Parte_1
- vista l'entità e le rispettive condizioni economiche - nel normale dovere di contribuzione familiare ma riguarda una prestazione economica che ha favorito un acquisto immobiliare e un investimento patri- moniale, documentato e non ripagato come previsto. Ed, infatti, dall'istruttoria espletata, documentale e per testi, è emerso in modo chiaro che il versamento della somma di € 200.000,00 ricavata dalla vendita 1 (v. verbale udienza del 22.5.2024, teste , Tes_1 pagina 3 di 6 del bene di AL, è stato chiaramente effettuato dall'attrice per concorrere all'acquisto dell'immo- bile di Firenze: ciò si desume logicamente dal fatto che la quota di ½ del bene di AL (che, invece, secondo la difesa la stava così ripagando) non solo è di valore assolutamente CP_1 Parte_1
inferiore (29.500 euro) ma risulta già pagata al momento del relativo rogito (v. dichiarazione del notaio nell'atto di acquisto della quota dell'immobile in questione (cfr. doc. 7 cit.) laddove il notaio Per_1 dichiara espressamente “il prezzo mi viene dalle parti dichiarato in Euro 29.500,00, somma che la parte venditrice dichiara di aver ricevuto prima del presente atto dall'acquirente alla quale rilascia quietanza di saldo con rinunzia all'ipoteca legale”). Ed allora il pagamento di tale somma (euro
200.000,00) effettuato ad estinzione parziale del mutuo acceso sull'immobile fiorentino non può essere considerato né una liberalità della nei confronti del né l'adempimento dell'obbligo Parte_1 CP_1
contributivo coniugale, bensì la precipua modalità di esecuzione di un accordo fra le parti, per come prospettato in sede notarile, il cui schema suggerito è certamente valido argomento di prova per la ricostruzione storica dei fatti. Del resto, come risulta dagli atti, l'immobile di AL era stato acquistato al 50% ciascuno dai coniugi e che al momento dell'acquisto erano in CP_1 Parte_1
regime di comunione legale dei beni (dalla data del matrimonio, avvenuta il 28.10.1995 fino alla data della modifica del regime patrimoniale, sottoscritta il 21.6.2006, proprio in vista dell'acquisto dell'immobile di Firenze, come risulta dal doc. 6 cit.); conseguentemente, nel contratto di compravendita (doc. 20 allegato memoria 183 n.2 attore) l'immobile risulta acquistato da entrambi i coniugi ed il relativo contratto di mutuo era cointestato e pagato da entrambi i comproprietari, come risulta dalle relative quietanze addebitate sul conto cointestato (docc. 21, 22 e 23 ivi) e dalla circostanza che i due coniugi erano all'epoca in regime di comunione legale. La ha, dunque, contribuito Parte_1 all'acquisto del nuovo immobile, legittimamente confidando nella futura reintestazione della proprietà per metà come già era in precedenza, reintestazione che, tuttavia, non è mai avvenuta a causa della successiva crisi coniugale;
legittimando, per tale via, la richiesta di restituzione, in applicazione del principio generale di ripetibilità delle prestazioni prive di causa giustificativa di cui all'art. 2033 c.c.
Appare al Tribunale come le somme pagate dalla eccedano il dovere contributivo, e, Parte_1
difettando una causa giustificatrice dell'esborso, risulta altresì evidente che all'attrice spetta la restituzione delle somme, come appresso. Come risulta dall'istruttoria espletata, e già evidenziata, deve ritenersi che il prezzo pagato per l'acquisto dell'immobile di Via Scialoja 2 sia stato pagato in parti uguali da entrambi i coniugi;
ed, infatti, è stato dimostrato documentalmente che la ha Parte_1 destinato l'intero importo percepito per la vendita della vecchia casa di AL (cointestata) all'acquisto della nuova casa (intestata solo al marito): in data 26.3.2007, a seguito della vendita della prima casa, la ha, infatti, versato € 200.000,00 alla ad estinzione parziale del Parte_1 CP_3
pagina 4 di 6 mutuo contratto sulla nuova casa di Via Scialoja, mutuo per il quale la stessa aveva altresì Parte_1
prestato fideiussione (cfr. doc. 9 e 10 cit., doc. 15 all.cit., movimento 26.3.2007 e doc. 17 allegato alla citazione, quietanza della banca ad estinzione parziale del mutuo); quanto alla somma di euro 2.000,00,
a titolo di caparra confirmatoria in data 27.6.2005, la somma è stata pagata con assegno tratto dal conto cointestato fra marito e moglie (doc. 3 allegato alla citazione); quanto alla somma di euro 25.000,00, sempre a titolo di caparra confirmatoria in data 28.7.2005 alla sottoscrizione del contratto preliminare
(doc. 4 allegato alla citazione), la somma è stata presa in prestito da entrambi i coniugi pochi giorni prima del versamento dalla banca (si veda l'atto di concessione di prestito personale BNL del
22.7.2025 - doc. 5 allegato alla citazione); per la residua somma di € 233.000,00, il pagamento è stato effettuato con rate pagate dal conto corrente cointestato fra il marito e la moglie, che deve quindi considerarsi effettuato direttamente dai coniugi per la metà, alla luce dell'art. 1854 c.c.; e poi indirettamente, considerato che quantomeno fino al momento in cui la si è allontanata dalla Parte_1
nuova abitazione - come dichiarato dal negli atti della separazione giudiziale e ribadito dai CP_1 testimoni (cfr. testi e verbale dell'udienza del 22.5.2024) - gli Testimone_2 Testimone_1
accordi fra i coniugi prevedevano che il marito pagasse formalmente la rata di mutuo e la moglie provvedesse al pagamento di tutte le restanti spese familiari;
successivamente all'allontanamento della la stessa ha continuato ad occuparsi in via esclusiva delle spese per il mantenimento Parte_1 ordinario e straordinario della figlia almeno fino all'aprile 2022; a quella data le parti avevano rimborsato già il 50% della residua somma (v. quietanza al 31.12.2021, pag. 1 del doc. 19 allegato alla citazione), per complessivi € 165.443,10. Tale somma va divisa per due, al pari di quanto anteriormente versato e cosi:
euro 165.443,10: 2 = 82.721,55 (rimborso rate mutuo ad aprile 2022)
euro 200.000:2 = 100.000 (vendita AL)
euro 2.000: 2 = 1.000 (caparra del in data 27.6.2005)
euro 25.000:2 = 12.500 (caparra del in data 28.7.2005)
TOTALE spettante all'attrice: euro 196.221,55
Pertanto la domanda deve essere accolta nella misura richiesta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM 147/2022
Con tra i valori minimi e i valori medi, valore controversia come da , tenuto conto delle attività in concreto espletata.
PQM
Accoglie la domanda e, per l'effetto,
pagina 5 di 6 CONDANNA alla restituzione in favore di della somma di euro CP_1 Parte_1
196.221,55, oltre interessi legali dalla domanda al dì del soddisfo;
CONDANNA al pagamento delle spese di lite di questo giudizio in favore di CP_1 Parte_1
che liquida in euro 9.500,00 oltre spese generali al 15%, cpa e iva di legge se dovuti.
[...]
Firenze, 19 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Pasqualina Principale
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pasqualina Principale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10616/2022 promossa da:
nata a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1 residente in [...]2, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Silvia
Zampetti (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, via C.F._2
L.S. Cherubini n.20, pec: in forza di mandato alle liti come Email_1
in atti;
PARTE ATTRICE contro nato a [...] il [...] (c.f. e ivi residente in 50136 - CP_1 C.F._3
Via Antonio Scialoja n. 2, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Francesco
Caretti (C.F. e dall'Avv. Giacomo Criscenti (C.F. ) C.F._4 C.F._5
pec: ed elet- Email_2 Email_3
tivamente domiciliato presso il loro studio sito in Firenze, Piazza Vittorio Veneto n. 4, giusta procura alle liti in atti;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria domanda, eccezione o istanza disattesa, condannare il Signor alla restituzione, a favore della Signora della CP_1 Parte_1 somma pari ad € 196.221,55, oltre interessi ovvero di quella maggiore o minore somma che dovesse pagina 1 di 6 risultare di giustizia, a titolo di restituzione di somme dalla stessa prestate al marito per l'acquisto della casa sita in Firenze, Via Scialoja 2 e per il pagamento delle rate del mutuo maturate fino al
24.3.2022 ovvero fino alla diversa data che il Tribunale riterrà di giustizia;
ovvero in denegata ipotesi
a titolo di indebito pagamento, ovvero - in ancora più denegata ipotesi - a titolo di indennizzo per
l'arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c.; il tutto oltre rivalutazione e interessi dal dì dei singoli pagamenti al giorno dell'effettivo saldo. In ogni caso, condannare il Signor alla CP_1
refusione dei compensi, delle spese, delle anticipazioni, oltre alle spese generali, IVA e CAP e - se del caso - alle spese delle eventuali consulenze tecniche d'ufficio e di parte”. In ogni caso, condannare il
Signor alla refusione dei compensi, delle spese, delle anticipazioni, oltre alle spese generali, CP_1
IVA e CAP e - se del caso - alle spese delle eventuali consulenze tecniche d'ufficio e di parte”.
Per parte convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, rigettare le domande formulate dall'attrice in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, accertare e dichiarare che l'immobile sito in
Firenze, Via Scialoja n. 2 è di esclusiva proprietà del Sig. In ogni caso con vittoria di CP_1 spese e compensi professionali del presente giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attrice conveniva in giudizio il marito Parte_1 CP_2
dal quale si stava separando, prospettando che questi non intendeva restituirgli quota pari ad
[...]
1/2 del prezzo di acquisto della casa familiare, acquistata con provvista di entrambi i coniugi ma intestata solo al convenuto. La prima udienza era fissata per il 21.2.2023; con comparsa del 31.1.2023, il convenuto si costituiva in giudizio, resistendo alle domande dell'attrice.
All'udienza di comparizione delle parti, il Giudice assegnava i termini per memorie e rinviava la causa all'udienza del 04.10.2023. A seguito dello scambio delle memorie ex art.183 co.6 cpc, il Giudice si pronunciava sull'ammissione dei mezzi istruttori e la causa veniva istruita mediante l'assunzione di prove per testi e interrogatorio formale della attrice a verbale dell'udienza del 22.5.2024. Parte_1
All'udienza cartolare del 15.10.2024 le parti precisavano le conclusioni e con provvedimento del
04.11.2024 il Giudice assegnava alle parti termini per lo scambio di comparse conclusionali e repliche, trattenendo la causa in decisione.
**
La domanda ex art. 2033 c.c. va accolta, in quanto la ha diritto alla restituzione delle Parte_1
somme, quantificate nel prosieguo, corrisposte per l'acquisto dell'immobile sito in Firenze, via Scialoja
pagina 2 di 6 n.2, in virtù di indebito pagamento delle medesime. Preliminarmente, occorre osservare che l'indicata azione è utilmente ancora esperibile, in quanto la prescrizione è sì decennale ma, come pure indicato dalla difesa attorea, essa decorre dalla cessazione del rapporto coniugale (non ancora avvenuta, risultando, almeno dagli atti, pendente il giudizio di separazione giudiziale) essendo - nelle more di tale procedimento - il termine di prescrizione delle azioni fra i coniugi sospeso ai sensi dell'art. 2941 c.c.
Nella fattispecie in esame, il Tribunale osserva come il prezzo di acquisto dell'immobile sia stato sostenuto congiuntamente dai coniugi e attraverso il contributo economico (diretto o CP_1 Parte_1
indiretto) anche della come ampiamente documentato dagli estratti conto bancari, assegni e Parte_1
altri atti probatori versati in giudizio nonché dagli ulteriori argomenti di prova desumibili dagli atti del giudizio di separazione personale. Come prospettato dall'attrice, l'operazione finalizzata all'acquisto dell'immobile di via Scialoja in Firenze, per come presentata dal Notaio, era volta ad un notevole risparmio d'imposta, trattandosi, invero, diversamente di acquisto di seconda casa;
i coniugi erano difatti già comproprietari, in comunione legale, dell'immobile di AL: per poter procedere all'acquisto, allora, come di prassi, l'immobile fiorentino è stato intestato solo formalmente al CP_1
pur se destinato, nelle intenzioni, alla vita familiare comune.
A causa di sopraggiunta crisi coniugale, tuttavia, il non ha onorato l'impegno di intestare la CP_1
metà dell'immobile fiorentino alla né ha provveduto a restituirle la quota di proprietà a cui Parte_1
aveva diritto oltre che a liberarla dalla fideiussione prestata a garanzia del mutuo contratto per l'acquisto del citato immobile;
ciò nonostante la abbia continuato a sostenere parte delle Parte_1
spese relative al mutuo, in via diretta o indiretta, attraverso il pagamento di tutte le altre spese domestiche ed il mantenimento della figlia1, fin quando il Tribunale non ha imposto, per tale ultima voce, con ordinanza del 24.3.2022 il pagamento al (250 euro mensili per l'ordinario, 50% per CP_1
lo straordinario). Tale stato delle cose, impone il riconoscimento, in favore dell'odierna attrice, del diritto alla ripetizione di quanto versato, esulando dal novero dei doveri di contribuzione ordinari ex art.143 c.c. ovvero delle obbligazioni naturali ex art.2034 c.c., comunque più difficilmente riscontrabili nell'ambito del normato rapporto di coniugio. Ciò in quanto, come noto, l'attribuzione patrimoniale tra i coniugi, se non strettamente legata al soddisfacimento di necessità familiari, può essere considerata indebitamente corrisposta e quindi ripetibile. L'importo erogato dalla non rientra certamente Parte_1
- vista l'entità e le rispettive condizioni economiche - nel normale dovere di contribuzione familiare ma riguarda una prestazione economica che ha favorito un acquisto immobiliare e un investimento patri- moniale, documentato e non ripagato come previsto. Ed, infatti, dall'istruttoria espletata, documentale e per testi, è emerso in modo chiaro che il versamento della somma di € 200.000,00 ricavata dalla vendita 1 (v. verbale udienza del 22.5.2024, teste , Tes_1 pagina 3 di 6 del bene di AL, è stato chiaramente effettuato dall'attrice per concorrere all'acquisto dell'immo- bile di Firenze: ciò si desume logicamente dal fatto che la quota di ½ del bene di AL (che, invece, secondo la difesa la stava così ripagando) non solo è di valore assolutamente CP_1 Parte_1
inferiore (29.500 euro) ma risulta già pagata al momento del relativo rogito (v. dichiarazione del notaio nell'atto di acquisto della quota dell'immobile in questione (cfr. doc. 7 cit.) laddove il notaio Per_1 dichiara espressamente “il prezzo mi viene dalle parti dichiarato in Euro 29.500,00, somma che la parte venditrice dichiara di aver ricevuto prima del presente atto dall'acquirente alla quale rilascia quietanza di saldo con rinunzia all'ipoteca legale”). Ed allora il pagamento di tale somma (euro
200.000,00) effettuato ad estinzione parziale del mutuo acceso sull'immobile fiorentino non può essere considerato né una liberalità della nei confronti del né l'adempimento dell'obbligo Parte_1 CP_1
contributivo coniugale, bensì la precipua modalità di esecuzione di un accordo fra le parti, per come prospettato in sede notarile, il cui schema suggerito è certamente valido argomento di prova per la ricostruzione storica dei fatti. Del resto, come risulta dagli atti, l'immobile di AL era stato acquistato al 50% ciascuno dai coniugi e che al momento dell'acquisto erano in CP_1 Parte_1
regime di comunione legale dei beni (dalla data del matrimonio, avvenuta il 28.10.1995 fino alla data della modifica del regime patrimoniale, sottoscritta il 21.6.2006, proprio in vista dell'acquisto dell'immobile di Firenze, come risulta dal doc. 6 cit.); conseguentemente, nel contratto di compravendita (doc. 20 allegato memoria 183 n.2 attore) l'immobile risulta acquistato da entrambi i coniugi ed il relativo contratto di mutuo era cointestato e pagato da entrambi i comproprietari, come risulta dalle relative quietanze addebitate sul conto cointestato (docc. 21, 22 e 23 ivi) e dalla circostanza che i due coniugi erano all'epoca in regime di comunione legale. La ha, dunque, contribuito Parte_1 all'acquisto del nuovo immobile, legittimamente confidando nella futura reintestazione della proprietà per metà come già era in precedenza, reintestazione che, tuttavia, non è mai avvenuta a causa della successiva crisi coniugale;
legittimando, per tale via, la richiesta di restituzione, in applicazione del principio generale di ripetibilità delle prestazioni prive di causa giustificativa di cui all'art. 2033 c.c.
Appare al Tribunale come le somme pagate dalla eccedano il dovere contributivo, e, Parte_1
difettando una causa giustificatrice dell'esborso, risulta altresì evidente che all'attrice spetta la restituzione delle somme, come appresso. Come risulta dall'istruttoria espletata, e già evidenziata, deve ritenersi che il prezzo pagato per l'acquisto dell'immobile di Via Scialoja 2 sia stato pagato in parti uguali da entrambi i coniugi;
ed, infatti, è stato dimostrato documentalmente che la ha Parte_1 destinato l'intero importo percepito per la vendita della vecchia casa di AL (cointestata) all'acquisto della nuova casa (intestata solo al marito): in data 26.3.2007, a seguito della vendita della prima casa, la ha, infatti, versato € 200.000,00 alla ad estinzione parziale del Parte_1 CP_3
pagina 4 di 6 mutuo contratto sulla nuova casa di Via Scialoja, mutuo per il quale la stessa aveva altresì Parte_1
prestato fideiussione (cfr. doc. 9 e 10 cit., doc. 15 all.cit., movimento 26.3.2007 e doc. 17 allegato alla citazione, quietanza della banca ad estinzione parziale del mutuo); quanto alla somma di euro 2.000,00,
a titolo di caparra confirmatoria in data 27.6.2005, la somma è stata pagata con assegno tratto dal conto cointestato fra marito e moglie (doc. 3 allegato alla citazione); quanto alla somma di euro 25.000,00, sempre a titolo di caparra confirmatoria in data 28.7.2005 alla sottoscrizione del contratto preliminare
(doc. 4 allegato alla citazione), la somma è stata presa in prestito da entrambi i coniugi pochi giorni prima del versamento dalla banca (si veda l'atto di concessione di prestito personale BNL del
22.7.2025 - doc. 5 allegato alla citazione); per la residua somma di € 233.000,00, il pagamento è stato effettuato con rate pagate dal conto corrente cointestato fra il marito e la moglie, che deve quindi considerarsi effettuato direttamente dai coniugi per la metà, alla luce dell'art. 1854 c.c.; e poi indirettamente, considerato che quantomeno fino al momento in cui la si è allontanata dalla Parte_1
nuova abitazione - come dichiarato dal negli atti della separazione giudiziale e ribadito dai CP_1 testimoni (cfr. testi e verbale dell'udienza del 22.5.2024) - gli Testimone_2 Testimone_1
accordi fra i coniugi prevedevano che il marito pagasse formalmente la rata di mutuo e la moglie provvedesse al pagamento di tutte le restanti spese familiari;
successivamente all'allontanamento della la stessa ha continuato ad occuparsi in via esclusiva delle spese per il mantenimento Parte_1 ordinario e straordinario della figlia almeno fino all'aprile 2022; a quella data le parti avevano rimborsato già il 50% della residua somma (v. quietanza al 31.12.2021, pag. 1 del doc. 19 allegato alla citazione), per complessivi € 165.443,10. Tale somma va divisa per due, al pari di quanto anteriormente versato e cosi:
euro 165.443,10: 2 = 82.721,55 (rimborso rate mutuo ad aprile 2022)
euro 200.000:2 = 100.000 (vendita AL)
euro 2.000: 2 = 1.000 (caparra del in data 27.6.2005)
euro 25.000:2 = 12.500 (caparra del in data 28.7.2005)
TOTALE spettante all'attrice: euro 196.221,55
Pertanto la domanda deve essere accolta nella misura richiesta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM 147/2022
Con tra i valori minimi e i valori medi, valore controversia come da , tenuto conto delle attività in concreto espletata.
PQM
Accoglie la domanda e, per l'effetto,
pagina 5 di 6 CONDANNA alla restituzione in favore di della somma di euro CP_1 Parte_1
196.221,55, oltre interessi legali dalla domanda al dì del soddisfo;
CONDANNA al pagamento delle spese di lite di questo giudizio in favore di CP_1 Parte_1
che liquida in euro 9.500,00 oltre spese generali al 15%, cpa e iva di legge se dovuti.
[...]
Firenze, 19 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Pasqualina Principale
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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