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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 16/09/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
n. 1585/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice dott. Leonardo Papaleo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento iscritto al n. 1585 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avete ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
, c.f. , elett.te dom.ta in Pannarano (Bn), alla via Parte_1 C.F._1
Cerreto n. 52, presso lo studio dell'avv. Vito Pacca, dal quale è rapp.ta e difesa unitamente all'avv. Fabio Russo, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
c.f. elett.te dom.to in Benevento (Bn), alla Controparte_1 C.F._2 via Salvator Rosa n. 19, presso lo studio dell'Avv. Federica Ventorino, dalla quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in atti in vista dell'udienza figurata del
12.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Pagina 1 - Con ricorso ritualmente depositato, chiedeva al Tribunale di Benevento di Parte_1 pronunciare la separazione giudiziale e, contestualmente, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CI (Ce), in data 23.9.2002, con - atto Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile del comune medesimo al n. 45, parte II, serie A, anno
2002.
Al riguardo, esponeva: che dall'unione matrimoniale erano nati due figli, (n. Persona_1
Per_ 24.9.2004) e (n. 28.6.2010); che era venuta meno l'affectio coniugalis; che il resistente, il quale intratteneva una relazione extraconiugale, abbandonava la casa familiare;
che i coniugi erano entrambi dipendenti Pt_2
Sulla base di quanto detto, chiedeva: dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del dichiararsi, altresì, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., la CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si costituiva il che aderiva alla domanda di separazione, pur contestandone CP_1
l'addebito, e di cessazione degli effetti civili del matrimonio e concludeva chiedendo: Per_ l'affidamento congiunto della figlia minore con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita in favore del padre;
l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
la partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%, oltre alla percezione del 50% dell'assegno unico universale;
l'attribuzione a carico della di un Pt_1 assegno di mantenimento in suo favore di € 200,00.
Interrogate le parti all'udienza del 10.10.2024 e formulate due proposte conciliative, rispettivamente, con ordinanze del 12.10.2024 e del 14.11.2024 - rifiutate, la prima, dal resistente e, la seconda, dalla ricorrente - il giudice delegato assumeva, in data 29.11.2024, i provvedimenti temporanei e urgenti e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava al
12.9.2024 per la discussione, ove la causa veniva riservata alla decisione collegiale.
Il Tribunale osserva.
Sulla domanda di separazione e sull'addebito.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali escludono, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostruzione dell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che del rapporto di coniugio costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di distacco creatosi tra le parti, quale si desume dall'abbandono da parte del resistente del tetto coniugale.
Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra coniugi, indi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la
- Pagina 2 - prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Vanno disposte le formalità di legge.
In ordine, invece, alla domanda di addebito nulla va disposto, essendo stata la stessa rinunciata dalla ricorrente con le note scritte depositate il 29.5.2025 in vista dell'udienza figurata del 5.6.2025.
Sull'affido, il collocamento e la frequentazione della figlia minore (n. il Persona_3
28.6.2010), nonché sul mantenimento della medesima e del figlio maggiore Persona_1
(n. il 24.9.2004).
Va confermata l'ordinanza del giudice delegato del 29.11.2024, con cui è stato disposto: Per_ l'affido condiviso della minore con collocamento preferenziale presso il domicilio materno e diritto del padre a vederla due pomeriggi a settimana, da concordarsi tra le parti, dalle 16.00 alle 20.00, oltre ad un weekend alternato con pernotto dalle 17.30 del venerdì alle
20.00 della domenica, e con regolamentazione delle vacanze estive, da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, per due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, oltre all'alternanza, di anno in anno, per quanto concerne le festività (la minore trascorrerà la vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro, così come la vigilia di
Capodanno con uno e il giorno di Capodanno con l'altro, e, ancora, il giorno di Pasqua con uno e il lunedì in albis con l'altro, oltre alle feste della mamma e del papà e ai rispettivi compleanni con il relativo genitore festeggiato, laddove, invece, il compleanno della minore dovrà essere possibilmente festeggiato dalla famiglia insieme); l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento della prole in misura pari ad € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale Istat e 50% delle spese straordinarie secondo
Protocollo, e con diritto della ricorrente di percepire per intero l'assegno unico universale.
Invero, non essendovi contrasto sulle condizioni di affido, collocazione e frequentazione della prole, in ordine al mantenimento della stessa va osservato quanto segue.
Le parti sono entrambe dipendenti con stipendio di circa € 1.900,00 mensili (cfr. Pt_2 verbale di udienza del 10.10.2024 ed estratti conto versati in atti).
La ricorrente, proprietaria della casa coniugale in SA (Bn) dove vive con la prole, ha dichiarato per l'anno di imposta 2020 redditi complessivi per € 31.518,00 con imposta lorda di € 8.186,00; per l'anno di imposta 2021 redditi complessivi per € 33.223,00 con imposta lorda di € 8.833,00; per l'anno di imposta 2022 redditi complessivi per € 33.105,00 con imposta lorda di € 8.384,00. Il conto aperto presso Poste Italiane s.p.a., dove confluisce lo
- Pagina 3 - stipendio, registra, poi, un saldo finale al 30.6.2024 di € 13.831; mentre il conto aperto presso la B.n.l., ove vi sono risparmi per la prole (cfr. dichiarazioni a verbale del 10.10.2024), registra un saldo finale al 9.10.2024 di € 16.961,45.
Il resistente, in maniera del tutto speculare, ha dichiarato per l'anno di imposta 2020 redditi complessivi per € 32.966,00 con imposta lorda di € 8.736,00; per l'anno di imposta 2021 redditi complessivi per € 33.308,00 con imposta lorda di € 8.866,00; per l'anno di imposta
2022 redditi complessivi per € 33.100,00 con imposta lorda di € 8.382,00.
Il conto aperto presso Poste Italiane s.p.a., dove confluisce lo stipendio, registra, poi, un saldo finale al 29.2.2024 di € 4.872,56.
Orbene, considerato che alla data odierna , di anni 21, è al terzo anno della facoltà Persona_1
Per_ di Scienze Ambientali dell'Università del Sannio, mentre di anni 15, frequenta il secondo anno di liceo classico a Telese e senza trascurare – oltre al fatto che la situazione reddituale delle parti è pressoché la medesima, salvo maggiori disponibilità sul conto corrente per la ricorrente - che già prima dell'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti il corrispondeva alla moglie una somma pari ad € 500,00 circa per il mantenimento CP_1 della prole (cfr. dichiarazioni a verbale del 10.10.2024), il Collegio ritiene di dovere confermare la somma di € 600,00, quale importo a titolo di mantenimento della prole che il resistente dovrà corrispondere alla moglie, oltre rivalutazione annuale Istat, 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo del Tribunale di Benevento e attribuzione integrale alla Per_
, quale genitore collocatario della minore dell'assegno unico universale . Pt_1 CP_3
Non può, invece, accogliersi la richiesta delle parti di pagamento diretto del mantenimento in favore del figlio maggiore in assenza di domanda di quest'ultimo (Cass. n. Persona_1
18008/2018, 34100/2021).
Sull'assegnazione della casa coniugale.
Va confermata l'ordinanza del giudice delegato del 29.11.2024, con cui è stata assegnata la casa coniugale, di proprietà della ricorrente e sita in SA SA (Bn), alla via San Per_ Tommaso n. 13/A, a , in quanto genitore collocatario della figlia minore e Parte_1 con il quale vive ancora il figlio maggiore non autosufficiente . Persona_1
Sull'assegno di mantenimento richiesto da Controparte_1
In ordine, invece, alla domanda di mantenimento richiesto dal resistente nulla va disposto, avendovi questo rinunciato con le note scritte depositate il 4.6.2025 in vista dell'udienza figurata del 5.6.2025.
Sulla rimessione della causa sul ruolo e sulle spese di lite.
- Pagina 4 - Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo del giudice delegato, in quanto la ricorrente, ai sensi del neo-introdotto art. 473 bis.49 c.p.c., ha chiesto di pronunciare anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la quale, essendo la separazione giudiziale, dovrà attendersi il passaggio in giudicato della presente sentenza e il trascorrere di dodici mesi, ai sensi dell'art. 3, co. 4, l. divorzio, dalla comparizione dei coniugi nella fase di separazione.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
- DICHIARA la separazione personale tra (n. a CI il 16.2.1969) e Parte_1
(n. a San Salvatore Telesino il 28.4.1970) in relazione al matrimonio da Controparte_1 loro contratto in CI (Ce) in data 23.9.2002;
- DISPONE l'affido condiviso della minore con collocamento Persona_3 preferenziale presso il domicilio materno e diritto di visita in favore del padre secondo quanto stabilito in parte motiva;
- DISPONE l'assegnazione della casa coniugale, sita in SA (Bn), alla via San
Tommaso n. 13/A, a;
Parte_1
- ORDINA a di corrispondere, in favore di e a titolo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento dei figli e , la somma di € 600,00 (€ 300,00 Persona_4 Persona_3 cadauno), oltre rivalutazione annuale Istat e 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo del Tribunale di Benevento;
- DISPONE che percepisca per interno l'assegno unico universale Parte_1
CP_ erogato dall' in favore della prole;
- RIMETTE, con separata ordinanza, la causa sul ruolo per il prosieguo;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CI (Ce) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 - Ordinamento dello Stato Civile (atto n. 45, parte II, serie A, anno 2002).
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 12.9.2025.
Il Giudice est.
Dott. Leonardo Papaleo
- Pagina 5 - Il Presidente
Dott.ssa Maria Ilaria Romano
- Pagina 6 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice dott. Leonardo Papaleo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento iscritto al n. 1585 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avete ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
, c.f. , elett.te dom.ta in Pannarano (Bn), alla via Parte_1 C.F._1
Cerreto n. 52, presso lo studio dell'avv. Vito Pacca, dal quale è rapp.ta e difesa unitamente all'avv. Fabio Russo, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
c.f. elett.te dom.to in Benevento (Bn), alla Controparte_1 C.F._2 via Salvator Rosa n. 19, presso lo studio dell'Avv. Federica Ventorino, dalla quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in atti in vista dell'udienza figurata del
12.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Pagina 1 - Con ricorso ritualmente depositato, chiedeva al Tribunale di Benevento di Parte_1 pronunciare la separazione giudiziale e, contestualmente, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CI (Ce), in data 23.9.2002, con - atto Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile del comune medesimo al n. 45, parte II, serie A, anno
2002.
Al riguardo, esponeva: che dall'unione matrimoniale erano nati due figli, (n. Persona_1
Per_ 24.9.2004) e (n. 28.6.2010); che era venuta meno l'affectio coniugalis; che il resistente, il quale intratteneva una relazione extraconiugale, abbandonava la casa familiare;
che i coniugi erano entrambi dipendenti Pt_2
Sulla base di quanto detto, chiedeva: dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del dichiararsi, altresì, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., la CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si costituiva il che aderiva alla domanda di separazione, pur contestandone CP_1
l'addebito, e di cessazione degli effetti civili del matrimonio e concludeva chiedendo: Per_ l'affidamento congiunto della figlia minore con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita in favore del padre;
l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
la partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%, oltre alla percezione del 50% dell'assegno unico universale;
l'attribuzione a carico della di un Pt_1 assegno di mantenimento in suo favore di € 200,00.
Interrogate le parti all'udienza del 10.10.2024 e formulate due proposte conciliative, rispettivamente, con ordinanze del 12.10.2024 e del 14.11.2024 - rifiutate, la prima, dal resistente e, la seconda, dalla ricorrente - il giudice delegato assumeva, in data 29.11.2024, i provvedimenti temporanei e urgenti e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava al
12.9.2024 per la discussione, ove la causa veniva riservata alla decisione collegiale.
Il Tribunale osserva.
Sulla domanda di separazione e sull'addebito.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali escludono, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostruzione dell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che del rapporto di coniugio costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di distacco creatosi tra le parti, quale si desume dall'abbandono da parte del resistente del tetto coniugale.
Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra coniugi, indi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la
- Pagina 2 - prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Vanno disposte le formalità di legge.
In ordine, invece, alla domanda di addebito nulla va disposto, essendo stata la stessa rinunciata dalla ricorrente con le note scritte depositate il 29.5.2025 in vista dell'udienza figurata del 5.6.2025.
Sull'affido, il collocamento e la frequentazione della figlia minore (n. il Persona_3
28.6.2010), nonché sul mantenimento della medesima e del figlio maggiore Persona_1
(n. il 24.9.2004).
Va confermata l'ordinanza del giudice delegato del 29.11.2024, con cui è stato disposto: Per_ l'affido condiviso della minore con collocamento preferenziale presso il domicilio materno e diritto del padre a vederla due pomeriggi a settimana, da concordarsi tra le parti, dalle 16.00 alle 20.00, oltre ad un weekend alternato con pernotto dalle 17.30 del venerdì alle
20.00 della domenica, e con regolamentazione delle vacanze estive, da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, per due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, oltre all'alternanza, di anno in anno, per quanto concerne le festività (la minore trascorrerà la vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro, così come la vigilia di
Capodanno con uno e il giorno di Capodanno con l'altro, e, ancora, il giorno di Pasqua con uno e il lunedì in albis con l'altro, oltre alle feste della mamma e del papà e ai rispettivi compleanni con il relativo genitore festeggiato, laddove, invece, il compleanno della minore dovrà essere possibilmente festeggiato dalla famiglia insieme); l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento della prole in misura pari ad € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale Istat e 50% delle spese straordinarie secondo
Protocollo, e con diritto della ricorrente di percepire per intero l'assegno unico universale.
Invero, non essendovi contrasto sulle condizioni di affido, collocazione e frequentazione della prole, in ordine al mantenimento della stessa va osservato quanto segue.
Le parti sono entrambe dipendenti con stipendio di circa € 1.900,00 mensili (cfr. Pt_2 verbale di udienza del 10.10.2024 ed estratti conto versati in atti).
La ricorrente, proprietaria della casa coniugale in SA (Bn) dove vive con la prole, ha dichiarato per l'anno di imposta 2020 redditi complessivi per € 31.518,00 con imposta lorda di € 8.186,00; per l'anno di imposta 2021 redditi complessivi per € 33.223,00 con imposta lorda di € 8.833,00; per l'anno di imposta 2022 redditi complessivi per € 33.105,00 con imposta lorda di € 8.384,00. Il conto aperto presso Poste Italiane s.p.a., dove confluisce lo
- Pagina 3 - stipendio, registra, poi, un saldo finale al 30.6.2024 di € 13.831; mentre il conto aperto presso la B.n.l., ove vi sono risparmi per la prole (cfr. dichiarazioni a verbale del 10.10.2024), registra un saldo finale al 9.10.2024 di € 16.961,45.
Il resistente, in maniera del tutto speculare, ha dichiarato per l'anno di imposta 2020 redditi complessivi per € 32.966,00 con imposta lorda di € 8.736,00; per l'anno di imposta 2021 redditi complessivi per € 33.308,00 con imposta lorda di € 8.866,00; per l'anno di imposta
2022 redditi complessivi per € 33.100,00 con imposta lorda di € 8.382,00.
Il conto aperto presso Poste Italiane s.p.a., dove confluisce lo stipendio, registra, poi, un saldo finale al 29.2.2024 di € 4.872,56.
Orbene, considerato che alla data odierna , di anni 21, è al terzo anno della facoltà Persona_1
Per_ di Scienze Ambientali dell'Università del Sannio, mentre di anni 15, frequenta il secondo anno di liceo classico a Telese e senza trascurare – oltre al fatto che la situazione reddituale delle parti è pressoché la medesima, salvo maggiori disponibilità sul conto corrente per la ricorrente - che già prima dell'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti il corrispondeva alla moglie una somma pari ad € 500,00 circa per il mantenimento CP_1 della prole (cfr. dichiarazioni a verbale del 10.10.2024), il Collegio ritiene di dovere confermare la somma di € 600,00, quale importo a titolo di mantenimento della prole che il resistente dovrà corrispondere alla moglie, oltre rivalutazione annuale Istat, 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo del Tribunale di Benevento e attribuzione integrale alla Per_
, quale genitore collocatario della minore dell'assegno unico universale . Pt_1 CP_3
Non può, invece, accogliersi la richiesta delle parti di pagamento diretto del mantenimento in favore del figlio maggiore in assenza di domanda di quest'ultimo (Cass. n. Persona_1
18008/2018, 34100/2021).
Sull'assegnazione della casa coniugale.
Va confermata l'ordinanza del giudice delegato del 29.11.2024, con cui è stata assegnata la casa coniugale, di proprietà della ricorrente e sita in SA SA (Bn), alla via San Per_ Tommaso n. 13/A, a , in quanto genitore collocatario della figlia minore e Parte_1 con il quale vive ancora il figlio maggiore non autosufficiente . Persona_1
Sull'assegno di mantenimento richiesto da Controparte_1
In ordine, invece, alla domanda di mantenimento richiesto dal resistente nulla va disposto, avendovi questo rinunciato con le note scritte depositate il 4.6.2025 in vista dell'udienza figurata del 5.6.2025.
Sulla rimessione della causa sul ruolo e sulle spese di lite.
- Pagina 4 - Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo del giudice delegato, in quanto la ricorrente, ai sensi del neo-introdotto art. 473 bis.49 c.p.c., ha chiesto di pronunciare anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la quale, essendo la separazione giudiziale, dovrà attendersi il passaggio in giudicato della presente sentenza e il trascorrere di dodici mesi, ai sensi dell'art. 3, co. 4, l. divorzio, dalla comparizione dei coniugi nella fase di separazione.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
- DICHIARA la separazione personale tra (n. a CI il 16.2.1969) e Parte_1
(n. a San Salvatore Telesino il 28.4.1970) in relazione al matrimonio da Controparte_1 loro contratto in CI (Ce) in data 23.9.2002;
- DISPONE l'affido condiviso della minore con collocamento Persona_3 preferenziale presso il domicilio materno e diritto di visita in favore del padre secondo quanto stabilito in parte motiva;
- DISPONE l'assegnazione della casa coniugale, sita in SA (Bn), alla via San
Tommaso n. 13/A, a;
Parte_1
- ORDINA a di corrispondere, in favore di e a titolo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento dei figli e , la somma di € 600,00 (€ 300,00 Persona_4 Persona_3 cadauno), oltre rivalutazione annuale Istat e 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo del Tribunale di Benevento;
- DISPONE che percepisca per interno l'assegno unico universale Parte_1
CP_ erogato dall' in favore della prole;
- RIMETTE, con separata ordinanza, la causa sul ruolo per il prosieguo;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CI (Ce) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 - Ordinamento dello Stato Civile (atto n. 45, parte II, serie A, anno 2002).
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 12.9.2025.
Il Giudice est.
Dott. Leonardo Papaleo
- Pagina 5 - Il Presidente
Dott.ssa Maria Ilaria Romano
- Pagina 6 -