TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 26/03/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Donatella Parla, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 2930 dell'anno 2019, del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), nella qualità di Parte_1 C.F._1
titolare dell'omonima impresa individuale, elettivamente domiciliata in Milano, piazza S. Babila n. 4/D, presso lo studio dell'avv. Daniela Agnello, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso,
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
(C. F. , in
[...] P.IVA_1
persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata presso la sede in
Palermo, via Terrasanta n. 48, con il direttore delegato dott.ssa , Controparte_2
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione avverso ordinanza di ingiunzione prot. n. 56642 del
30/07/2019 emessa dall notificata in data 08/08/2018. CP_1 CONCLUSIONI: all'udienza del 14/06/2023, svoltasi in modalità cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta, a cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, , nella spiegata Parte_1
qualità, proponeva opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione prot. n. 56642
Contr del 30/07/2019 emessa dall' e notificata in data 08/08/2018, con la quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 42.000,00, a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie, di cui € 20.000,00, per violazione dell'art. 7, comma 3 quater, D.L. n. 158/2012, a titolo di sanzione prevista dall' art. 1, comma 646, L.
190/2014 e dall' art. 1, comma 923, L. 208/15, € 5000,00 a titolo di sanzione prevista dall'art. 1, comma 644 lett. e), L. 190/2014 e dall' art. 1, comma 926, L.
208/2015 ed €.17.000,00 a titolo di sanzione prevista dall'art. 1, comma 644 lett.
b), L. 190/2014 e dall' art. 1, comma 926, L. 208/2015.
Con la medesima ordinanza era stata disposta la confisca delle apparecchiature già sequestrate in data 13/02/2019.
Parte ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“I) in via cautelare, sospendere l'esecuzione dell'impugnato provvedimento;
II. in via pregiudiziale, disporre la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del procedimento pendente dinanzi al TAR Lazio, sede di Roma, N.R.G. 3471/2015;
III. nel merito:
▪ in via principale, in accoglimento dei motivi dedotti, annullare l'impugnato provvedimento;
▪ in subordine, disporre la sospensione del presente giudizio con rimessione della causa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ex art. 267, penult. comma, TFUE, e proposizione a quest'ultima di questioni pregiudiziali opportunamente formulate sull'interpretazione del diritto dell'Unione rilevante in tema di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi, nonché di
- 2 - principi di certezza del diritto, ragionevolezza, trasparenza, uguaglianza e non autoincriminazione, per conoscere se il provvedimento impugnato e le norme interne presupposte siano compatibili con esso;
e/o
▪ con rimessione della causa alla Corte Costituzionale, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale dei commi 643 e 644 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2015, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 117.1, 117.2, lett. e) Cost. in relazione ai motivi sopra illustrati”.
Con ordinanza del 28/10/2019, veniva disposta la sospensione dell'ordinanza impugnata fino alla celebrazione dell'udienza cautelare.
Contr Si costituiva in giudizio l , la quale contestava i motivi dell'opposizione e chiedeva il rigetto del ricorso in opposizione.
Con provvedimento emesso a seguito dell'udienza del 18/09/2020, svoltasi in modalità cartolare, la sospensione dell'ordinanza opposta veniva revocata.
In mancanza di attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la discussione e decisione con termine per note conclusive.
****
L'opposizione non merita accoglimento.
L'ordinanza di ingiunzione e di confisca opposta è stata emessa a seguito della contestazione delle seguenti violazioni:
- dell'art. 7, comma 3 quarter, D.L 158/2012, in quanto dal verbale delle
Contr operazioni compiute in data 13/02/2019 dall' , risulta che la ricorrente, presso la propria ditta “CTD Stanleybet”, sita in Termini Imerese via Vittorio
Amedeo 62, installava e metteva a disposizione n. 4 apparecchiature che attraverso la connessione telematica consentivano agli utenti di effettuare giochi a distanza in modalità on-line su piattaforme di gioco;
- 3 - - dell'art. 1, comma 644 lett. e), L. 190/2014, in quanto dal verbale delle operazioni compiute risulta che non produceva la Parte_1
Comunicazione dati al Questore;
- dell'art. 1, comma 644 lett. b), L. 190/2014, ribadita dall'art. 1, comma 926, L.
208/2015, in quanto dal verbale delle operazioni compiute risulta che all'interno dell'esercizio veniva esercitata la raccolta di eventi non inseriti nel palinsesto anche
Contr complementare reso disponibile nel sito internet istituzionale dell' .
In forza delle violazioni contestate con l'ordinanza impugnata sono prive di pregio tutte le eccezioni sollevate dall'opponente in ordine alle presunte discriminazioni subite in Italia dalla società Stanleybet, ossia il bookmaker collegato alla ricorrente, da cui deriverebbe la violazione della normativa comunitaria.
Contr Invero, come correttamente rilevato dall' , a non è stata Parte_1
contestata la violazione dell'art. 110, comma 9 lett. f bis, TULPS, cioè
l'installazione di apparecchi senza i prescritti titoli autorizzativi, ossia senza la licenza ex art. 88 TULPS. Nell'ordinanza ingiunzione opposta nulla si legge in ordine a detta violazione.
La condotta contestata consiste semmai nella violazione dell'art. 7, comma 3 quater, D.L. n. 158/2012, ossia nell'avere messo a disposizione dei clienti apparecchiature che consentono l'accesso a piattaforme per giochi on line, e ciò
a prescindere dal fatto che i concessionari siano o no autorizzati.
Ciò posto e così definito l'oggetto del presente giudizio, si rileva che l'art. 7, comma 3 quater, D.L. n. 158/2012, il quale è finalizzato a contrastare la ludopatia, recita: “Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi
- 4 - pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità”.
Detta violazione è sanzionata dagli artt. 1, comma 646 lettera b), L. n. 190/2014
e 1, comma 923, L. 208/2015.
In forza dell'orientamento dominante della giurisprudenza di merito, la dizione
“apparecchiature” prevista all'art. 7, comma 3 quater, del decreto Balduzzi non riguarda i soli TOTEM, ossia gli apparecchi stabilmente ed esclusivamente utilizzati per l'effettuazione di giochi on line (cfr. sentenza Tribunale di Torino n.
180/2014), ma qualsiasi apparecchiatura potenzialmente idonea al collegamento a siti di gioco on-line, compresi personal computer, tablet o strumenti analoghi.
Il predetto orientamento giurisprudenziale è stato confermato dalla Corte di
Appello di Palermo, che con la sentenza n. 2039/2022 del 21/12/2022, ha così dedotto: “Se è vero che l'installazione di personal computers per la navigazione è lecita, tuttavia, come osservato dallo stesso appellante, al fine di evitare che possa essere aggirata la normativa sugli apparecchi da intrattenimento (prima fra tutte proprio l'art. 110 TULPS richiamato dal Giudice) mediante l'utilizzo di personal computer, è sanzionata la messa a disposizione di qualsiasi apparecchiatura che, tramite connessione telematica, consenta di accedere
a piattaforme di gioco on-line.
Non può, pertanto, condividersi l'assunto dell'appellante secondo il quale il titolare dell'esercizio non è responsabile in caso di accesso autonomo da parte dell'utente a siti di gioco on-line, dovendo egli adottare gli accorgimenti tecnici idonei a bloccare l'accesso ai siti di gioco on line.
Difatti, l'art. comma 3 quater del d.l. n. 158/12 così dispone: “Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è
- 5 - vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentono ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità”.
Ritiene il Collegio come il tenore della norma sia inequivocabile e che, pertanto, la stessa non possa riferirsi esclusivamente ai c.d. soli TOTEM – gli apparecchi stabilmente ed esclusivamente utilizzati per l'effettuazione di giochi on-line – ma debba estendersi anche a tutti gli apparecchi presenti nei pubblici esercizi (…) che consentano la navigazione sui siti di giochi on-line e, quindi, anche la messa a disposizione di normali personal computers che, oltre alla libera navigazione, consentano anche l'accesso a tali siti, senza aver predisposto il necessario blocco all'accesso di essi.
(…)
È bene ribadire, dunque, ai fini dell'esplicazione delle ragioni di applicabilità dell'art. 7, comma
3quater, d.l. n. 158/2012, al caso di specie, che lo stesso non impedisce tout court la messa a disposizione di personal computer nei pubblici esercizi, ma unicamente la messa a disposizione di strumenti che consentano l'accesso a siti di giochi on line, conseguendone che è del tutto plausibile fornire personal computers che consentano la navigazione, ma è necessario che questi prevedano un blocco dell'accesso a tali siti, senza per questo violare alcun diritto alla privacy di chi intende utilizzare il computer.
In questo senso la norma si palesa perfettamente ragionevole e volta a sanzionare la messa a disposizione di tutti i dispositivi elettronici che siano in concreto utilizzati per il gioco on-line, al fine ultimo di evitare possibili vuoti normativi in un settore – come quello tecnologico – in continua evoluzione”.
Ciò posto, considerando il contesto in cui è stata accertata la violazione ossia un'agenzia di scommesse, la circostanza che è stato rinvenuto un avventore
- 6 - intento a giocare a slot-machine virtuali, che dalla cronologia sono stati riscontrati ripetuti collegamenti a siti di gioco da casinò e che dal verbale di accertamento – che, si rammenta, fa piena prova fino a querela di falso di quanto accertato dai verbalizzanti – non è risultato un blocco a siti di gioco on line, si può ritenere che la ricorrente abbia messo a disposizione dell'utenza apparecchiature che consentivano l'accesso a giochi on line, concretizzando la condotta di cui all'art. 7, comma 3 quater, D.L. 158/2012.
Quindi, il motivo di opposizione de quo deve essere rigettato.
L'opponente ha censurato l'ordinanza di ingiunzione anche in ordine alla violazione dell'art. 1, comma 644 lettera b), L. 190/2014 relativa alla “raccolta di eventi non inseriti nel palinsesto” per la quale è stata applicata la sanzione di €
17.000,00, asserendo che lo stessa sia nulla per violazione dell'art. 18, comma 2,
L. 682/1981, in quanto motivata solo per relationem attraverso il “meccanico e acritico richiamo a quanto dedotto nel verbale di accertamento e contestazione dell'ADM del
13.02.2019”.
Anche detta censura è infondata.
La giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che “Il contenuto dell'obbligo imposto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 18, comma 2, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione;
- 7 - l'obbligo di motivazione non si estende, invece, alla concreta determinazione della sanzione, cioè ai criteri adottati dall'autorità ingiungente per liquidare l'obbligazione, atteso che al giudice dell'opposizione, eventualmente investito della questione della congruità della sanzione, è espressamente attribuito il potere di determinarla, applicando direttamente i criteri di legge" (così
Cass. 6901/2009)” (cfr. Cass. sez. 6, ord. 07/04/2016, n. 6805).
Nell'ordinanza di ingiunzione e confisca impugnata è specificatamente indicata la violazione contestata ossia lo svolgimento all'interno del locale di attività di
“raccolta per eventi non inseriti nel palinsesto anche complementare reso disponibile nel sito internet dell' . Controparte_1
Peraltro, la Suprema Corte ha ritenuto ammissibile anche la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (Cass. 24/11/2010 n. 24127; Cass.
01/09/2014 n. 18469).
Nel caso che ci occupa, l'ordinanza di ingiunzione e confisca ha richiamato gli atti ad essa prodromici quali il processo verbale delle operazioni compiute redatto il
13/02/2019 ed il verbale di sequestro di pari data di cui l'opponente ha avuto conoscenza avendoli sottoscritti: il ricorrente, quindi, dagli stessi poteva trarre l'indicazione delle ragioni giustificative del provvedimento.
Pertanto, anche tale doglianza va rigettata.
In ultimo, ha impugnato l'ordinanza di ingiunzione n. prot. Parte_1
56642 del 30/07/2019 anche in ordine alla contestazione della violazione dell'art. 1, comma 644 lett. E, L. 190/2014 relativa alla mancata produzione ai verbalizzanti della comunicazione di dati al Questore, affermando che l'opponente, dopo una settimana dai controlli eseguiti provvedeva a “ragguagliare
- 8 - l'amministrazione in merito all'avvenuto tempestivo invio al Questore della Comunicazione prevista dalla normativa vigente. Allegando prova di quanto prodotto”.
Si evidenzia che parte ricorrente ha depositato nel presente giudizio la nota del
Contr 18/02/2019 inviata all' (doc. n. 14 fascicolo dell'opponente) a cui, tuttavia, non è allegata la comunicazione al Questore di cui all'art. 644, lett. e, L. 190/2014.
Alla luce delle pregresse considerazioni, l'opposizione spiegata da Parte_1
avverso l'ordinanza di ingiunzione e confisca n. 56642 del 30/07/2019
[...]
deve essere rigettata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico di
, nella spiegata qualità, e sono liquidate - decurtate del 20% Parte_1
sulla base dei parametri disposti dalla sentenza della Cassazione n. 10368 del
17/04/2024 - in € 2.324,80 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali,
IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, ogni altra istanza eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta il ricorso;
Conferma l'ordinanza di ingiunzione prot. n. 56642 del 30/07/2019 emessa dall' , e Controparte_3 CP_1 Controparte_1
notificata in data 08/08/2018;
Condanna , nella qualità di titolare dell'omonima impresa Parte_1
individuale, al pagamento in favore della Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.324,80 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per
- 9 - legge.
Così deciso Termini Imerese, in data 23/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Parla
- 10 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Donatella Parla, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 2930 dell'anno 2019, del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), nella qualità di Parte_1 C.F._1
titolare dell'omonima impresa individuale, elettivamente domiciliata in Milano, piazza S. Babila n. 4/D, presso lo studio dell'avv. Daniela Agnello, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso,
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
(C. F. , in
[...] P.IVA_1
persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata presso la sede in
Palermo, via Terrasanta n. 48, con il direttore delegato dott.ssa , Controparte_2
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione avverso ordinanza di ingiunzione prot. n. 56642 del
30/07/2019 emessa dall notificata in data 08/08/2018. CP_1 CONCLUSIONI: all'udienza del 14/06/2023, svoltasi in modalità cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta, a cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, , nella spiegata Parte_1
qualità, proponeva opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione prot. n. 56642
Contr del 30/07/2019 emessa dall' e notificata in data 08/08/2018, con la quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 42.000,00, a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie, di cui € 20.000,00, per violazione dell'art. 7, comma 3 quater, D.L. n. 158/2012, a titolo di sanzione prevista dall' art. 1, comma 646, L.
190/2014 e dall' art. 1, comma 923, L. 208/15, € 5000,00 a titolo di sanzione prevista dall'art. 1, comma 644 lett. e), L. 190/2014 e dall' art. 1, comma 926, L.
208/2015 ed €.17.000,00 a titolo di sanzione prevista dall'art. 1, comma 644 lett.
b), L. 190/2014 e dall' art. 1, comma 926, L. 208/2015.
Con la medesima ordinanza era stata disposta la confisca delle apparecchiature già sequestrate in data 13/02/2019.
Parte ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“I) in via cautelare, sospendere l'esecuzione dell'impugnato provvedimento;
II. in via pregiudiziale, disporre la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del procedimento pendente dinanzi al TAR Lazio, sede di Roma, N.R.G. 3471/2015;
III. nel merito:
▪ in via principale, in accoglimento dei motivi dedotti, annullare l'impugnato provvedimento;
▪ in subordine, disporre la sospensione del presente giudizio con rimessione della causa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ex art. 267, penult. comma, TFUE, e proposizione a quest'ultima di questioni pregiudiziali opportunamente formulate sull'interpretazione del diritto dell'Unione rilevante in tema di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi, nonché di
- 2 - principi di certezza del diritto, ragionevolezza, trasparenza, uguaglianza e non autoincriminazione, per conoscere se il provvedimento impugnato e le norme interne presupposte siano compatibili con esso;
e/o
▪ con rimessione della causa alla Corte Costituzionale, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale dei commi 643 e 644 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2015, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 117.1, 117.2, lett. e) Cost. in relazione ai motivi sopra illustrati”.
Con ordinanza del 28/10/2019, veniva disposta la sospensione dell'ordinanza impugnata fino alla celebrazione dell'udienza cautelare.
Contr Si costituiva in giudizio l , la quale contestava i motivi dell'opposizione e chiedeva il rigetto del ricorso in opposizione.
Con provvedimento emesso a seguito dell'udienza del 18/09/2020, svoltasi in modalità cartolare, la sospensione dell'ordinanza opposta veniva revocata.
In mancanza di attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la discussione e decisione con termine per note conclusive.
****
L'opposizione non merita accoglimento.
L'ordinanza di ingiunzione e di confisca opposta è stata emessa a seguito della contestazione delle seguenti violazioni:
- dell'art. 7, comma 3 quarter, D.L 158/2012, in quanto dal verbale delle
Contr operazioni compiute in data 13/02/2019 dall' , risulta che la ricorrente, presso la propria ditta “CTD Stanleybet”, sita in Termini Imerese via Vittorio
Amedeo 62, installava e metteva a disposizione n. 4 apparecchiature che attraverso la connessione telematica consentivano agli utenti di effettuare giochi a distanza in modalità on-line su piattaforme di gioco;
- 3 - - dell'art. 1, comma 644 lett. e), L. 190/2014, in quanto dal verbale delle operazioni compiute risulta che non produceva la Parte_1
Comunicazione dati al Questore;
- dell'art. 1, comma 644 lett. b), L. 190/2014, ribadita dall'art. 1, comma 926, L.
208/2015, in quanto dal verbale delle operazioni compiute risulta che all'interno dell'esercizio veniva esercitata la raccolta di eventi non inseriti nel palinsesto anche
Contr complementare reso disponibile nel sito internet istituzionale dell' .
In forza delle violazioni contestate con l'ordinanza impugnata sono prive di pregio tutte le eccezioni sollevate dall'opponente in ordine alle presunte discriminazioni subite in Italia dalla società Stanleybet, ossia il bookmaker collegato alla ricorrente, da cui deriverebbe la violazione della normativa comunitaria.
Contr Invero, come correttamente rilevato dall' , a non è stata Parte_1
contestata la violazione dell'art. 110, comma 9 lett. f bis, TULPS, cioè
l'installazione di apparecchi senza i prescritti titoli autorizzativi, ossia senza la licenza ex art. 88 TULPS. Nell'ordinanza ingiunzione opposta nulla si legge in ordine a detta violazione.
La condotta contestata consiste semmai nella violazione dell'art. 7, comma 3 quater, D.L. n. 158/2012, ossia nell'avere messo a disposizione dei clienti apparecchiature che consentono l'accesso a piattaforme per giochi on line, e ciò
a prescindere dal fatto che i concessionari siano o no autorizzati.
Ciò posto e così definito l'oggetto del presente giudizio, si rileva che l'art. 7, comma 3 quater, D.L. n. 158/2012, il quale è finalizzato a contrastare la ludopatia, recita: “Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi
- 4 - pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità”.
Detta violazione è sanzionata dagli artt. 1, comma 646 lettera b), L. n. 190/2014
e 1, comma 923, L. 208/2015.
In forza dell'orientamento dominante della giurisprudenza di merito, la dizione
“apparecchiature” prevista all'art. 7, comma 3 quater, del decreto Balduzzi non riguarda i soli TOTEM, ossia gli apparecchi stabilmente ed esclusivamente utilizzati per l'effettuazione di giochi on line (cfr. sentenza Tribunale di Torino n.
180/2014), ma qualsiasi apparecchiatura potenzialmente idonea al collegamento a siti di gioco on-line, compresi personal computer, tablet o strumenti analoghi.
Il predetto orientamento giurisprudenziale è stato confermato dalla Corte di
Appello di Palermo, che con la sentenza n. 2039/2022 del 21/12/2022, ha così dedotto: “Se è vero che l'installazione di personal computers per la navigazione è lecita, tuttavia, come osservato dallo stesso appellante, al fine di evitare che possa essere aggirata la normativa sugli apparecchi da intrattenimento (prima fra tutte proprio l'art. 110 TULPS richiamato dal Giudice) mediante l'utilizzo di personal computer, è sanzionata la messa a disposizione di qualsiasi apparecchiatura che, tramite connessione telematica, consenta di accedere
a piattaforme di gioco on-line.
Non può, pertanto, condividersi l'assunto dell'appellante secondo il quale il titolare dell'esercizio non è responsabile in caso di accesso autonomo da parte dell'utente a siti di gioco on-line, dovendo egli adottare gli accorgimenti tecnici idonei a bloccare l'accesso ai siti di gioco on line.
Difatti, l'art. comma 3 quater del d.l. n. 158/12 così dispone: “Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è
- 5 - vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentono ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità”.
Ritiene il Collegio come il tenore della norma sia inequivocabile e che, pertanto, la stessa non possa riferirsi esclusivamente ai c.d. soli TOTEM – gli apparecchi stabilmente ed esclusivamente utilizzati per l'effettuazione di giochi on-line – ma debba estendersi anche a tutti gli apparecchi presenti nei pubblici esercizi (…) che consentano la navigazione sui siti di giochi on-line e, quindi, anche la messa a disposizione di normali personal computers che, oltre alla libera navigazione, consentano anche l'accesso a tali siti, senza aver predisposto il necessario blocco all'accesso di essi.
(…)
È bene ribadire, dunque, ai fini dell'esplicazione delle ragioni di applicabilità dell'art. 7, comma
3quater, d.l. n. 158/2012, al caso di specie, che lo stesso non impedisce tout court la messa a disposizione di personal computer nei pubblici esercizi, ma unicamente la messa a disposizione di strumenti che consentano l'accesso a siti di giochi on line, conseguendone che è del tutto plausibile fornire personal computers che consentano la navigazione, ma è necessario che questi prevedano un blocco dell'accesso a tali siti, senza per questo violare alcun diritto alla privacy di chi intende utilizzare il computer.
In questo senso la norma si palesa perfettamente ragionevole e volta a sanzionare la messa a disposizione di tutti i dispositivi elettronici che siano in concreto utilizzati per il gioco on-line, al fine ultimo di evitare possibili vuoti normativi in un settore – come quello tecnologico – in continua evoluzione”.
Ciò posto, considerando il contesto in cui è stata accertata la violazione ossia un'agenzia di scommesse, la circostanza che è stato rinvenuto un avventore
- 6 - intento a giocare a slot-machine virtuali, che dalla cronologia sono stati riscontrati ripetuti collegamenti a siti di gioco da casinò e che dal verbale di accertamento – che, si rammenta, fa piena prova fino a querela di falso di quanto accertato dai verbalizzanti – non è risultato un blocco a siti di gioco on line, si può ritenere che la ricorrente abbia messo a disposizione dell'utenza apparecchiature che consentivano l'accesso a giochi on line, concretizzando la condotta di cui all'art. 7, comma 3 quater, D.L. 158/2012.
Quindi, il motivo di opposizione de quo deve essere rigettato.
L'opponente ha censurato l'ordinanza di ingiunzione anche in ordine alla violazione dell'art. 1, comma 644 lettera b), L. 190/2014 relativa alla “raccolta di eventi non inseriti nel palinsesto” per la quale è stata applicata la sanzione di €
17.000,00, asserendo che lo stessa sia nulla per violazione dell'art. 18, comma 2,
L. 682/1981, in quanto motivata solo per relationem attraverso il “meccanico e acritico richiamo a quanto dedotto nel verbale di accertamento e contestazione dell'ADM del
13.02.2019”.
Anche detta censura è infondata.
La giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che “Il contenuto dell'obbligo imposto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 18, comma 2, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione;
- 7 - l'obbligo di motivazione non si estende, invece, alla concreta determinazione della sanzione, cioè ai criteri adottati dall'autorità ingiungente per liquidare l'obbligazione, atteso che al giudice dell'opposizione, eventualmente investito della questione della congruità della sanzione, è espressamente attribuito il potere di determinarla, applicando direttamente i criteri di legge" (così
Cass. 6901/2009)” (cfr. Cass. sez. 6, ord. 07/04/2016, n. 6805).
Nell'ordinanza di ingiunzione e confisca impugnata è specificatamente indicata la violazione contestata ossia lo svolgimento all'interno del locale di attività di
“raccolta per eventi non inseriti nel palinsesto anche complementare reso disponibile nel sito internet dell' . Controparte_1
Peraltro, la Suprema Corte ha ritenuto ammissibile anche la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (Cass. 24/11/2010 n. 24127; Cass.
01/09/2014 n. 18469).
Nel caso che ci occupa, l'ordinanza di ingiunzione e confisca ha richiamato gli atti ad essa prodromici quali il processo verbale delle operazioni compiute redatto il
13/02/2019 ed il verbale di sequestro di pari data di cui l'opponente ha avuto conoscenza avendoli sottoscritti: il ricorrente, quindi, dagli stessi poteva trarre l'indicazione delle ragioni giustificative del provvedimento.
Pertanto, anche tale doglianza va rigettata.
In ultimo, ha impugnato l'ordinanza di ingiunzione n. prot. Parte_1
56642 del 30/07/2019 anche in ordine alla contestazione della violazione dell'art. 1, comma 644 lett. E, L. 190/2014 relativa alla mancata produzione ai verbalizzanti della comunicazione di dati al Questore, affermando che l'opponente, dopo una settimana dai controlli eseguiti provvedeva a “ragguagliare
- 8 - l'amministrazione in merito all'avvenuto tempestivo invio al Questore della Comunicazione prevista dalla normativa vigente. Allegando prova di quanto prodotto”.
Si evidenzia che parte ricorrente ha depositato nel presente giudizio la nota del
Contr 18/02/2019 inviata all' (doc. n. 14 fascicolo dell'opponente) a cui, tuttavia, non è allegata la comunicazione al Questore di cui all'art. 644, lett. e, L. 190/2014.
Alla luce delle pregresse considerazioni, l'opposizione spiegata da Parte_1
avverso l'ordinanza di ingiunzione e confisca n. 56642 del 30/07/2019
[...]
deve essere rigettata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico di
, nella spiegata qualità, e sono liquidate - decurtate del 20% Parte_1
sulla base dei parametri disposti dalla sentenza della Cassazione n. 10368 del
17/04/2024 - in € 2.324,80 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali,
IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, ogni altra istanza eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta il ricorso;
Conferma l'ordinanza di ingiunzione prot. n. 56642 del 30/07/2019 emessa dall' , e Controparte_3 CP_1 Controparte_1
notificata in data 08/08/2018;
Condanna , nella qualità di titolare dell'omonima impresa Parte_1
individuale, al pagamento in favore della Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.324,80 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per
- 9 - legge.
Così deciso Termini Imerese, in data 23/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Parla
- 10 -