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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/01/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, all'udienza del 30 gennaio
2025, tenuta a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 214/2017 R.G., avente ad oggetto ”Usufrutto” e vertente tra rappresentato e difeso dall'Avv. Cosimo Manca, Parte_1
- Attore - contro rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Vinci, Controparte_1
- Convenuto –
Fatto e Diritto
Con atto di citazione del 10.01.2017, ritualmente notificato, Parte_1
evocava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lecce, , per ivi sentir Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni: “A) Accertare e dichiarare ogni diritto di usufrutto dell'attore e di proprietà del suo dante causa ed altri sul pozzo e sulle relative aree di pertinenza latistanti e, per l'effetto, Condannare il convenuto alla integrale demolizione delle opere murarie unilateralmente realizzate e che ne impediscono tuttora la facile e libera fruizione in ogni ambito;
B) Accertare ogni grave pregiudizio e danno patrimoniale e non arrecato dal convenuto verso l'attore, in conseguenza del procurato mancato approvvigionamento d'acqua derivante dalla chiusura degli accessi al predetto pozzo e, per l'effetto,
Condannare il sig. al pagamento in favore del sig. Controparte_1 Parte_1
della somma che, in via anticipata si quantifica complessivamente in € 25.000,00
1 salva comunque ogni eventuale rideterminazione che Codesto On.le Tribunale
Vorrà effettuare in via equitativa e/o all'esito di CTU che sin da ora si invoca. C)
Confermare la statuizione di cui alla Ordinanza del giudizio cautelare nella parte motiva e nel dispositivo in cui si riconosce ogni diritto del sulle Parte_1 particelle al Fg. 22, nn. 144 e 145 e si “…ORDINA A Controparte_1
l'immediata reintegra di nel possesso…”. D) Con vittoria di Parte_1
spese, compenso e rimborso di spese generarli ex L.P., oltre a CPA come per legge. E) Ove controparte dovesse assumere un contegno processuale volto a dilatare senza alcuna concreta attività difensiva e motivata resta salva la possibilità di avanzare anche domanda di risarcimento per lite temeraria …”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 2.05.2017, si costituiva , al fine di impugnare e contestare integralmente l'atto Controparte_1
introduttivo del giudizio e chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1)
Rigettare la domanda volta ad accertare il diritto di usufrutto dell'attore e di proprietà del suo dante causa, poiché infondata, illegittima e/o inammissibile. 2)
Rigettare la richiesta di condanna alla demolizione poiché infondata e ultronea, in quanto il muro venne demolito dal osservando gli iter amministrativi CP_1
previsti. 3) Per l'effetto, rigettare, poiché infondata, superflua ed inammissibile, la domanda volta alla “conferma” dell'ordinanza del giudizio cautelare. 4)
Rigettare, la domanda di condanna del sig. al pagamento della Controparte_1
somma pari ad € 25.000,00 a titolo di risarcimento danni poiché infondata sia in punto di fatto che di diritto ed, in ogni caso, non dovuta ai sensi dell'art. 1227 u.c.
Cod. Civ. posto che il sig. è stato l'unico responsabile nel Parte_1 ritardato accertamento del diritto di attingimento d'acqua. 5) In subordine, rigettare la domanda attorea poiché infondata sia in punto di fatto che di diritto, nonché non provata con riferimento all'an debeatur ed al quantum debeatur. 6)
Condannare l'attore al pagamento delle spese e dei compensi di lite.”.
Con provvedimento del 6.12.2017 veniva rigettata l'istanza di chiamata in causa dei terzi, formulata dalla difesa attorea.
La causa veniva istruita mediante la produzione documentale,
l'interrogatorio formale del convenuto e la prova testimoniale;
quindi, all'odierna
2 udienza, previa precisazione delle conclusioni, si perveniva alla definizione del giudizio ex art. 281 sexies c.p.c.
§§§§§§§§§§§
La domanda attorea può essere accolta nei seguenti termini.
Appare opportuno, in primis, ripercorrere brevemente l'iter fattuale da cui ha tratto origine il presente giudizio.
L'odierno attore, con ricorso depositato in data 14.08.2015 proponeva azione di reintegra nel possesso, chiedendo di essere reintegrato nel possesso della servitù di presa d'acqua con diritto di accesso al pozzo di acqua sorgive situato sulle porzioni di suolo ricadenti in parte nella p.lla 141 e in parte nella p.lla 146, nonché dell'area di cui alle p.lle 144 e 145, riguardante la prosecuzione carrozzabile dello stradone di accesso, identificato con la particella n. 147.
Il procedimento possessorio/cautelare, iscritto al n. 7426/2015 R.G., si concludeva con ordinanza emessa in data 15.11.2016 dal Giudice, dr.ssa Katia
Pinto, con cui si ordinava “a l'immediata reintegra di Controparte_1 [...]
nel possesso della porzione di suolo sita in agro di Matino (LE), in Parte_1
località Pozze o Pergola, identificata in NCT fgl. 22, p.lle 144 e 145, mediante l'abbattimento del muro di recinzione e l'eliminazione di ogni ostacolo che ne impedisca l'accesso o la fruizione”, al fine di attingere l'acqua dal pozzo tuttora a servizio dell'abitazione e del lotto di terreno di pertinenza della stessa.
In particolare, l'odierno attore, asseriva che, da circa 50 anni, aveva il possesso, utilizzava e godeva in modo pacifico ed indisturbato di un vecchio pozzo d'acqua sorgiva con relativa area di pertinenza ed un'area di terreno, adiacenti il suo attuale luogo di residenza.
Con atto pubblico per Notar del 06/11/2013, il diveniva Per_1 Pt_1
usufruttuario degli immobili ove risiede, individuati nel NCT al fgl. 22 nn. 141,
142 e 147 e, nel NCEU fgl. 22 p.lla 684 sub 2.
Sennonchè, il giorno 11/06/2015 accadeva che il recatosi sul posto Pt_1
constatava che il passaggio per accedere al pozzo e al larghetto di pertinenza dai lati sud e ovest del proprio fondo era stato completamente ostruito a mezzo di opere murarie poste a ridosso dell'area di pertinenza stessa che ne impedivano di fatto il libero transito e accesso verso il pozzo e la relativa area di pertinenza dai diversi
3 preesistenti lati;
circostanza, quest'ultima, che ha costretto l'odierno attore ad esercitare l'azione di reintegra.
Orbene, quanto alle doglianze attoree esposte nel presente giudizio, si osserva quanto segue.
In ordine alla richiesta attorea di chiamare in causa i terzi concedenti il suo diritto di usufrutto, a parere della scrivente, è incontestabile che l'attore sia titolare di un suo diritto di usufrutto sugli immobili serviti di fornitura d'acqua dal pozzo per cui è causa, in quanto concessogli dal terzo nudo proprietario , Per_2
giusta atto notarile per Notar del 6.11.2013 (cfr. doc. in atti); inoltre, in Per_1
allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, il ha prodotto i relativi Pt_1
titoli di proprietà del suo dante causa (cfr. doc. in atti).
Ai sensi dell'art. 2700 c.c., “L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.“.
Passando ad esaminare il merito del giudizio, appare opportuno, in primis, compendiare le risultanze di prova in atti.
Il convenuto, in sede di interpello, ha dichiarato quanto segue: “E' vero che, sin dal giugno 2015 e fino al 20.11.2015 il sig. ha Controparte_1
impedito/precluso totalmente al sig. il libero utilizzo del pozzo Parte_1
sorgivo e delle aree limitrofe dapprima, con la costruzione di una “recinzione in mattoni cementizi e poi, a far data dal 31.07.2015, anche con la collocazione di un cancello. E' vero che, in data 20.11.2015 il sig. consegnava al Controparte_1
le chiavi del predetto cancello, ubicato sulla continuazione del Parte_1
comune stradone carrozzabile interpoderale, interposto tra le Vostre rispettive proprietà in Contrada Pergole (anche c.d. Pozze) dell'agro di CP_2
Matino, senza che questo in ogni caso permettesse la piena fruizione delle sue proprietà. Riconosco lo stato dei luoghi di cui alle foto 1) e 2), allegate alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice. … Ho consegnato le chiavi del cancello arresta nella data del 20/11/2015 e meno di un mese dopo ho aperto un varco per consentire al medesimo di accedere al pozzo e alla relativa area da altro ingresso nella sua proprietà. Non è vero che io ho aperto il suddetto
4 varco dopo il 29/04/2016. …. È vero che, l'accesso del e dei suoi familiari Pt_1
alle loro proprietà retrostanti e laterali alla detta recinzione, nonostante la realizzazione del varco aperto dal era condizionato e vincolato dalla CP_1
presenza di una “trave portamuro” in cemento, posta alla base del varco stesso.
…. Ricordo che entro il mese di Febbraio 2017 io ho provveduto a ripristinare lo stato dei luoghi, come disposto dal Tribunale o incaricato a tal riguardo il geometra barone da Matino. Che ha espletato le formalità amministrative necessarie. L'impresa che ha eseguito il ripristino risulta dalla scia presentata al
Comune di Matino. Non ricordo quale sia stata. Nel lavoro di ripristino sono stato coadiuvato anche da mio figlio . …. È vero che lo stato dei luoghi CP_1 Per_3
attualmente è quello raffigurato nelle foto contrassegnate come doc. 8 e .doc. 9 allegate alla predetta memoria.” (cfr. dich. , verb. ud. 10.01.2019). Controparte_1
Le suddette dichiarazioni sono state sostanzialmente confermate dal teste
, figlio del convenuto, il quale ha precisato quanto segue. “Il Testimone_1
pozzo in questione è un pozzo sorgivo. Non è mai stato dotato di sistemi di emungimento fissi tipo autoclave. Il pozzo può essere utilizzato al massimo per uso irriguo e non per uso umano, poiché l'acqua non è potabile. Io personalmente non ho mai fatto fare analisi, né tantomeno mio padre per verificare se l'acqua è potabile o meno. …. Preciso che noi in famiglia utilizziamo principalmente un altro pozzo, anch'esso di nostra esclusiva proprietà, anche questo esclusivamente per uso irriguo. … Preciso che ne prima ne dopo la realizzazione del muro ho mai visto il sig. e i suoi familiari utilizzare il pozzo in questione per attingere Pt_1
acqua. Tanto so, poiché io vado spesso nella proprietà di mio padre e non ho mai visto il sig. e i suoi familiari attingere acqua dal pozzo. Posso Parte_1
dichiarare che io non sono mai entrato in casa dei per verificare che vi fosse Pt_1
acqua, se vi era acqua questa probabilmente veniva da altro pozzo o dalla fornitura del …. Preciso, comunque, che io non vado tutti i Controparte_3
giorni sul posto, ma vado molto spesso, soprattutto nel periodo estivo. Alcuni anni vi ho anche soggiornato durante tutto il periodo estivo.” (cfr. dich. teste Tes_1
, verb. ud. 26.09.2019).
[...]
Il teste , indifferente, ha dichiarato quanto Testimone_2
segue: “Sono a conoscenza della vicenda del sig. sin dai tempi del 2011, CP_1
5 perché c'è stata una discussione proseguita anche in sede penale … In tale situazione il sig. fu aggredito dal sig. … Posso dire che Parte_1 CP_1
non ero presente quando sono constatate le chiavi dal al Controparte_1 [...]
. Posso comunque confermare che nel periodo indicato (20.11.2015 e Parte_1
fino al 28.04.2016) quest'ultimo poteva entrare solo nello spazio raffigurato nelle foto 1 e 2 e non poteva entrare nelle restanti sue proprietà da quello spazio. La porta raffigurata nella foto n. 3 ricordo che l'ho vista aperta nel fine Aprile 2016
e nei giorni precedenti non era stata ancora aperta e vi era un muro di recinzione senza varchi. E' vero che dal giugno 2015 fino al 28 aprile 2016 la recinzione realizzata dal sig. impediva al sig. ed ai suoi Controparte_1 Parte_1
familiari ogni collegamento da quella area di parcheggio alle proprietà confinanti di questi ultimi ed anche al pozzo sorgivo ivi presente. È vero che dopo la demolizione del dicembre 2016 effettuata dal sig. lo stato dei Controparte_1
luoghi è rimasto inalterato sino a tutto febbraio 2017 come raffigurato dalle foto n. 6) e 7). Ricordo che l'integrale demolizione della recinzione è stata effettuata dal sig. nel mese di marzo 2017. È vero che il sig. Controparte_1 Parte_1
dal mese di marzo 2017 poteva usufruire liberamente delle proprie proprietà e del pozzo sorgivo in conseguenza della integrale demolizione della recinzione, così come risulta dalle foto 8) e 9) del suo fascicolo di causa. Riconosco infatti l'autovettura del GN nella foto n. 8) e lo stesso nella foto numero Pt_1 Pt_1
9). È vero che l'acqua del pozzo sorgivo raffigurato nella foto è stata utilizzata sino a giugno 2015 dal sig. e dai suoi familiari ed amici per tutti Parte_1
gli usi domestici, igienico sanitari, alimentari ed irrigui. Ricordo che quando il sig. ha realizzato la recinzione ha impedito il prelievo dell'acqua Controparte_1
dal detto pozzo sorgivo sia al sig. che ai suoi familiari ed amici. Parte_1
Ricordo che l'utilizzazione del pozzo sorgivo da parte del sig. è Parte_1
ripresa solo dopo il mese di Marzo 2017, a seguito dell'abbattimento totale del muro perimetrale fatto erigere dal sig. intorno al pozzo sorgivo. Controparte_1
Ricordo che dal mese di agosto 2015 sia io che il sig. Parte_1
trasportavamo l'acqua per innaffiare l'orto dalla città di Matino mediante l'utilizzo di contenitori. Dopo qualche tempo, però, il sig. ed io abbiamo Parte_1
constatato che era una sfacchinata ed abbiamo deciso di abbandonare le
6 coltivazioni. Ricordo che prima di giugno 2015 il sig. attingeva Parte_1
acqua dal pozzo mediante una pompa ad immersione di tipo amovibile…”.
Il teste , figlio del convenuto, ha reso le seguenti dichiarazioni: Testimone_3
“Presso la proprietà di mio padre vi è un pozzo sorgivo che è dotato di sistema di sollevamento dell'acqua a mezzo di secchio e corda con cui viene sollevata. … Io non conosco assolutamente il sig, . Sono a conoscenza che l'acqua Parte_1
del pozzo è sporca, ma non so se è potabile o meno. Preciso che, tirandola in superficie con il secchio vi sono insetti per quello che si vede.” (cfr. dich. teste
, verb. ud. 17.01.2020). Testimone_3
Il teste , dichiaratosi lontano parente del sig. ha Testimone_4 Pt_1
riferito quanto segue: “Sono a conoscenza che, nonostante la consegna delle chiavi del cancello avvenuta in data 20/11/2015 e fino al 28/04/2016 il poteva Pt_1
entrare solo nello spazio che è raffigurato sulle fotografie 1 e 2 che mi vengono esibite …; tanto posso dire perché la proprietà per la residua parte era Pt_1 preclusa a causa del muro…. in data 29.04.2016 il sig. apriva il Controparte_1
varco raffigurato nella foto contrassegnata come doc. 3 allegata alla memoria istruttoria a firma dell'avv. Cosimo Manca… la presenza della recinzione con mattoni cementizi, eretta da nel giugno 2015 e fino al 28.04.2016, Controparte_1
impediva al sig. e ai suoi familiari ogni collegamento a tutte le Parte_1
loro proprietà confinanti, compreso l'accesso al pozzo sorgivo. Riconosco le foto
6-7 che mi vengono esibite…… le stesse raffigurano lo stato dei luoghi dopo la prima demolizione avvenuta nel dicembre del 2016. La situazione è rimasta tale sino al febbraio 2017. Ciò posso dire perché io mi sono recato in quei luoghi in quel periodo…. dal marzo 2017 il poteva usufruire della propria proprietà Pt_1
poiché aveva provveduto all'integrale rimozione della recinzione come raffigurato nelle foto 8-9 allegate nella memoria …che riconosco…. Dal marzo 2017, nonostante la demolizione della recinzione posso riferire che il non poteva Pt_1
utilizzare il pozzo sorgivo. Ciò era dovuto al fatto che l'acqua del pozzo era tirata da una pompa idrica di immersione attraverso un tubo che però era stato interrotto a seguito della costruzione del muro che circondava il pozzo come è possibile vedere dalla foto n.
3. Quindi quando è stato demolito il muro il tubo dell'acqua risultava inutilizzabile. Preciso che il tubo che era collegato alla
7 pompa era in ferro ed esso fuoriusciva dal pozzo e pozzo e poi proseguiva interrato per irrigare le colture, mentre la pompa era amovibile. Quando è stato costruito il muro il tubo è stato reciso. Tanto so per averlo constatato e perché lo stesso me lo ha riferito … L'acqua del pozzo fino a giugno 2015 era usata dal Pt_1 Pt_1
e dai suoi familiari sia per l'abitazione…che per l'irrigazione. Riconosco le foto contrassegnate come doc 10 che raffigurano il tubo che si collegava al pozzo e che permettevano l'approvvigionamento automatico dell'acqua dell'intera proprietà prima che lo stesso fosse interrotto. Preciso che dalle foto si vede il tubo nella parte non interrata e lo stesso tubo per proseguire nella proprietà sotto terra. …
Sino al 2015 quando mi recavo a casa dei in Contrada Pergola, io stesso Pt_1
usavo l'acqua per berla. Preciso che tanto è avvenuto sino a giugno del 2015…
Dopo il marzo 2017 il ha acquistato una nuova pompa, poiché la precedente Pt_1
non andava più e la tubatura è stata cambiata… Io stesso ho aiutato il a Pt_1
trasportare l'acqua nell'agosto del 2015.” (cfr. dich. teste verb. ud. Tes_4
6.05.2021).
Il teste indifferente, ha dichiarato quanto segue. Testimone_5
“Vero che, nel mese di luglio/agosto dell'anno 2012 e nel mese di luglio/agosto dell'anno 2014, l'abitazione presente sul fondo e l'antistante pineta Parte_2
è stata da me locata ad uso abitativo per me e la mia famiglia, come da ricevute
…. Confermo, altresì, di aver corrisposto la somma indicata nelle ricevute di cui agli all.ti 12 … che mi vengono esibite. Preciso che io nella campagna e nella casa ci sono stato negli anni 1998 e 1999 in quanto avevo i miei figli piccoli e mia moglie che fa la pediatra contenta e soddisfatta di mantenere vivi i nostri figli poiché in contatto con la pineta ricca di ossigeno poiché è un vero e proprio polmone. L'abitazione era completa di tutti i servizi, spaziosa, munita di acqua ed ogni confort. Mia moglie, molto scrupolosa, ogni anno, faceva analizzare l'acqua ed era soddisfacente per gli alimenti ed essere bevuta. In famiglia bevevamo l'acqua tutti quanti. Dal pozzo da cui proveniva l'acqua, posto vicino al parcheggio, usavo l'acqua anche per lavare la mia autovettura. … Preciso che l'acqua della cucina è la stessa del pozzo. Posso dire questa cosa perché vi era una idropompa nel pozzo e non mancava mai l'acqua perché a volte, se non vi era elettricità, l'acqua proveniva da grandi serbatoi posti sul terrazzo. Ogni mattina
8 veniva il proprietario, , per attivare l'impianto idrico per la pineta, Parte_1
munito di gocciolatoi ed anche l'orto da lui coltivato, pomodori, melanzane ed altri ortaggi sempre con l'acqua che proveniva dal predetto pozzo…. L'impianto idrico era sicuramente collegato con il pozzo e l'idropompa infatti veniva azionata con un interruttore. Sono vere le posizioni sub 34 e 35 della memoria numero 2, nonché la posizione sub 55 della memoria 183, comma 6, n. 3 a firma dell'avv.
Cosimo Manca. Confermo la posizione sub 38 della memoria 183, comma 6, n. 2
a firma dell'avv. Cosimo Manca, dichiarando che le foto rappresentano la pineta per cui ho fatto riferimento. Specifico che l'impianto idrico era esterno, quindi visibile, infatti, vi erano i gocciolatoi.” (cfr. dich. teste verb. ud. Tes_5
2.12.2021).
Il teste , indifferente, ha riferito quanto Testimone_6
segue: “E' vero che alla fine di febbraio dell'anno 2017 mi recavo presso il fondo denominato Pergola (c.d anche Pozze) per parlare con il sig. ed ivi Per_2
giunto constatò che lo stato dei luoghi era quello rappresentato nelle foto contrassegnata come doc. 6 e 7 allegate alla memoria … che mi vengono esibite.
Ricordo di aver visto sul posto le pareti così come riportate nelle fotografie sopra indicate. Preciso che in quella occasione riferì al GN se per caso stavano Pt_1 costruendo una casa sopra al pozzo che si vede nelle fotografie….” (cfr. dich. teste verb. ud. 17.05.2022). Tes_6
Il teste, , indifferente, previa integrale conferma Testimone_7
delle circostanze di cui alle posizioni nn. 52, 53, 54 della memoria n. 183,6, n. 3,
a firma dell'avv. Cosimo Manca, ha riferito quanto segue: “Confermo a specifica domanda dell'avvocato Calò che io personalmente mi sono recato sul fondo in questione per prelevare l'acqua dal pozzo…..” (cfr. dich. teste verb. ud. Tes_7
2.02.2023).
Il teste , indifferente, ha confermato la circostanza di cui alla Testimone_8
posizione numero 39 della memoria 183,6° c., n. 3 a firma dell'avv. Cosimo Manca
e, a specifica richiesta della difesa del convenuto, ha precisato che “si recava presso la campagna del TA chiedendogli la disponibilità di prendere in locazione l'abitazione ivi presente, ma che non poteva prenderla in locazione in quanto non vi era la disponibilità di rifornirla d'acqua dal pozzo ivi presente.
9 Preciso di aver parlato direttamente con il GN .” (cfr. dich. teste Parte_1
verb. ud. 2.02.2023). Tes_8
Il teste indifferente, ha riferito quanto segue: “E' Testimone_9
vera la posizione numero 43 della memoria 183, c. 6, n.2…. a firma dell'avvocato
Cosimo Manca. Posso precisare che il GN ha una campagna Parte_1
accanto alla mia ed aveva piantato anche ortaggi ed alberi che purtroppo non poteva irrigare in quanto era stato murato il pozzo, inoltre era stata tagliata la tubatura per portare l'acqua alla sua casa. Preciso che il ha una casa e di Pt_1
conseguenza anche la casa non era fornita d'acqua. È vera la posizione n. 44 della predetta memoria. Posso precisare che il GN veniva aiutato da parenti Pt_1
ed anche dalla nuora, perché lui era persona anziana, nonché da amici. Ho constatato personalmente che non usciva acqua sia nella campagna sia nella casa del GN , poiché i tubi erano tagliati, i tubi che provenivano dal pozzo. Pt_1
Posso confermare quanto detto poiché vivo per sei mesi nella mia casa confinante con il fondo del GN . Io ho prestato la mia acqua al GN resta tramite Pt_1
un tubo, preciso che le piante dopo un po' di tempo sono seccate, poiché l'acqua era insufficiente.” (cfr. dich. teste verb. ud. 6.06.2023). Tes_9
Il teste indifferente, ha dichiarato quanto segue: “Posso Tes_10
confermare che è vera la posizione n. 42 della memoria del 10 Aprile 2018 ex art. 183, 6 comma, n. 2 cpc a firma dell'avv. Cosimo Manca. Sono intervenuto in due momenti, TA ha applicato la rete da me costruita poggiandola e successivamente sono intervenuto nuovamente fissandola.” (cfr. dich. teste Tes_10
verb. ud. 5.12.2023).
Orbene, così compendiate le risultanze delle prove orali in atti, si osserva quanto segue.
A parere della scrivente, sulla base della documentazione acquisita agli atti, può ritenersi pienamente provato il diritto di usufrutto del sul pozzo in Pt_1
questione e sulle aree pertinenziali laterali (ossia sul pozzo situato sulle porzioni di suolo ricadenti in parte nella p.lla 141 e in parte nella p.lla 146, nonché sull'area di cui alle p.lle 144 e 145, riguardante la prosecuzione carrozzabile dello stradone di accesso, identificato con la particella n. 147).
Non si ritiene, invece, ammissibile in questa sede la domanda volta al
10 riconoscimento del diritto di proprietà in capo al dante causa del atteso che, Pt_1
come in più occasioni ribadito dalla Corte di Cassazione, sin dalle sezioni unite del
1998 (cfr. Cass. S.U, 24 febbraio 1998, n. 1984), la fase di merito comporta un approfondimento delle questioni affrontate nella fase sommaria, ma non consente un allargamento dell'oggetto delle pretese, che debbono coincidere nelle due fasi.
Quanto alla domanda attorea volta alla integrale demolizione delle opere murarie realizzate dal deve, in questa sede, dichiararsi cessata la materia CP_1 del contendere, atteso che è stato provato che l'abbattimento di dette opere è avvenuto definitivamente nel marzo 2017.
Altrettanto inequivocabilmente è stato provato che, solo da tale periodo in poi, il ha potuto nuovamente accedere nell'area in questione, con conseguente Pt_1 ripristino dell'esistente impianto di emungimento d'acqua dal pozzo.
Il convenuto, dal canto suo, relativamente a tale circostanza, ha dedotto di aver regolarmente provveduto ad adempiere l'onere di demolizione, di cui al provvedimento del 15.11.2016, intraprendendo la demolizione, previa presentazione di una SCIA n. 117/2016 in data 19.12.2016 all'Ufficio Tecnico del
Comune di Matino, con conseguente Attestazione di conformità ed ultimazione dei lavori del 17.05.2017.
Le predette circostanze, quand'anche veritiere, non valgono comunque a neutralizzare gli effetti pregiudizievoli patiti dall'odierno attore, in ragione dell'illiceità della condotta posta in essere dal CP_1
Dalle risultanze delle prove testimoniali in atti è emerso in maniera certa che l'abitazione del ricorrente era rifornita dall'acqua proveniente dal pozzo sorgivo in questione (“… L'acqua del pozzo fino a giugno 2015 era usata dal e dai Pt_1
suoi familiari sia per l'abitazione che per l'irrigazione.” … “l'acqua del pozzo sorgivo … è stata utilizzata sino a giugno 2015 dal sig. e dai suoi Parte_1
familiari ed amici per tutti gli usi domestici, igienico sanitari, alimentari ed irrigui.” … “l'acqua della cucina è la stessa del pozzo. Posso dire questa cosa perché vi era una idropompa nel pozzo e non mancava mai l'acqua perché a volte, se non vi era elettricità, l'acqua proveniva da grandi serbatoi posti sul terrazzo.”
- cfr. dich. testi e . Tes_2 Tes_4 Tes_5
È fuor di dubbio che la domanda risarcitoria, connessa alla lesione del possesso,
11 sia riservata esclusivamente alla fase di merito possessorio, dato che le questioni inerenti alle pretese risarcitorie possono essere esaminate solo nel giudizio a cognizione piena (Cassazione civile sez. II, 24/04/2023, n.10869).
Alla luce di quanto innanzi, pertanto, la domanda attorea di risarcimento del danno può senz'altro ritenersi provata nell'an.
In ordine alla determinazione del quantum, si osserva che, è ammesso il risarcimento tanto nel caso di lesione di un diritto quanto nel caso di lesione di un interesse legittimo e ancora in caso di lesione di una situazione di fatto, come il possesso. Nonostante questo sia pacifico la giurisprudenza e la dottrina hanno ammesso la possibilità che anche il possesso meriti tutela risarcitoria, nel caso in cui l'illecito sia ricollegato alla normativa generale di cui all'art. 2043 c.c. ed il danneggiato provi il dolo o la colpa del danneggiante. Si richiede, quindi, che vi sia un rapporto di causalità tra la condotta di quest'ultimo e l'evento lesivo e che da ciò siano derivate delle conseguenze pregiudizievoli nella sfera giuridica del danneggiato.
Nella fattispecie in esame, accertata l'antigiuridicità della condotta posta in essere da , sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata, può Controparte_1
ritenersi, senza alcun dubbio, sussistente il nesso di causalità tra la predetta condotta e il sofferto spoglio.
È principio pacifico quello secondo cui, in caso di lesione del possesso, devono essere tenuti distinti quei danni che sono direttamente e immediatamente dipendenti dallo spoglio (il mancato godimento del bene), da quei danni che solo in modo mediato discendono dallo spoglio, ma presuppongono, oltre alla lesione dello stato di fatto, anche la lesione di una posizione di diritto soggettivo assoluto
(quale il potere di disporre giuridicamente del bene, insito nel diritto di proprietà a norma dell'art.832 c.c.) o di un diritto soggettivo relativo (come nel caso di effetti pregiudizievoli riconducibili ad un inadempimento contrattuale).
Si richiamano alcuni consolidati principi giurisprudenziali in materia:
“La lesione del possesso (anche in tema di allacci di tubature), anche se non titolato, è risarcibile benché condizione di fatto: pertanto anche colui che si trovi ad esercitare un potere materiale sulla cosa può agire in giudizio per il risarcimento del danno derivante dal danneggiamento della stessa.” (Tribunale
12 Roma sez. II, 22/01/2015, n.1433); “La lesione del possesso abilita a chiedere il risarcimento del solo danno consistente nella privazione del possesso stesso, danno che va tenuto distinto da forme di diminuzione patrimoniale discendenti solo in modo mediato dalla lesione del possesso, come quelle prestazioni che, in base a diverso ed autonomo titolo (diritto reale o inadempimento contrattuale) il possessore abbia eventualmente diritto di pretendere dall'avversario.” (Tribunale Lecco sez. I, 11/05/2010).
Si osserva, altresì, che, secondo la Suprema Corte “la parte non è dispensata dalla prova dell'esistenza e dell'entità materiale del pregiudizio subito, essendo il suo esercizio subordinato alla condizione che risulti impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, e non venendo comunque meno l'onere di fornire gli elementi dei quali la parte possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili ai fini della determinazione dell'equivalente pecuniario.”
(cfr. Cass., civ,sez. VI,sent. 19 dicembre 2011, n. 27447; Cass., civ., sez.
III,30 aprile 2010, n.10607; Cass., civ., sez. II, 7 giugno 2007, n. 13288).
Alla luce di quanto innanzi, accertata, in questa sede, l'effettiva lesione della situazione possessoria patita dal questo giudice ritiene parimenti provata la Pt_1
circostanza che tale limitazione temporanea del possesso abbia causato un concreto pregiudizio di carattere patrimoniale e non patrimoniale, perdurante fino al ripristino dello "status quo ante". Ne consegue che, sussistendo tale certezza, valutato l'intero compendio probatorio offerto dall'odierno attore all'attenzione di codesto Tribunale, a fronte dell'obiettiva difficoltà di determinazione del
"quantum", deve farsi ricorso ad una valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226
c.c., sulla base della quale appare giusto quantificare il danno complessivamente subito da in € 5.000,00, oltre interessi legali dal dovuto Parte_1
all'effettivo soddisfo.
In considerazione delle valutazioni sin qui esposte, si conferma l'ordinanza emessa in data 11.11.2016, all'esito della fase sommaria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. Accoglie in parte la domanda attorea;
2. Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda attorea volta alla integrale demolizione delle opere murarie realizzate dal CP_1
3. Dichiara accertato il diritto di usufrutto in capo a sul pozzo Parte_1
per cui è causa e sulle aree pertinenziali laterali (ossia sul pozzo situato sulle porzioni di suolo ricadenti in parte nella p.lla 141 e in parte nella p.lla 146, nonché sull'area di cui alle p.lle 144 e 145, riguardante la prosecuzione carrozzabile dello stradone di accesso, identificato con la particella n. 147).
4. Condanna al risarcimento dei danni subiti da Controparte_1 [...]
, quantificati, ex art. 1226 c.c., in complessivi € 5.000,00, oltre Parte_1 interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo;
5. Condanna, altresì, la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, liquidate in complessivi € 3.500,00, oltre accessori di legge, se dovuti;
6. dichiara la presente sentenza esecutiva ex lege.
Lecce, 30 gennaio 2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Elena Di Noi
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