Decreto cautelare 27 luglio 2021
Ordinanza cautelare 9 novembre 2021
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 03/02/2025, n. 2488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2488 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02488/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07620/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7620 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Mancinella e Cinzia Zavone, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, anche per la Questura di Roma, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege avente sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento
del decreto emesso dalla Questura di Roma in data 01/07/2021, a mezzo del quale è stata respinta la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato - attesa occupazione, proposta da -OMISSIS- in data 08/11/2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 17 gennaio 2025 il dott. Giovanni Francesco Perilongo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – -OMISSIS-, cittadino filippino residente in Italia dal 2012, insorge avverso la determinazione della Questura di Roma del 01/07/2021, che ha disposto il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato - attesa occupazione, dallo stesso proposta in data 08/11/2018.
A fondamento della propria impugnazione, il ricorrente formula tre motivi di diritto, compendiati come di seguito:
« 1. Violazione di legge in relazione all’art. 3 comma 3 del D.P.R. 394/99 e del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. », a mezzo del quale -OMISSIS- si duole della mancata traduzione del provvedimento impugnato in una lingua per lui comprensibile e afferma che tale omissione avrebbe impedito la comprensione del significato e della portata del provvedimento impugnato, impedendo la piena esplicazione delle proprie prerogative difensive;
« 2) Eccesso di potere per carenza di adeguata istruttoria – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 286/1998 », diretto a denunciare l’incompletezza e la superficialità dell’istruttoria svolta dall’Amministrazione procedente, la quale non avrebbe valutato gli elementi di novità, relativi alla condizione socio-familiare del ricorrente, documentati con memoria presentata a norma dell’art. 10- bis legge n. 241/1990;
« 3) – Falsa applicazione di legge - Insussistenza del requisito della pericolosità sociale ex art. 203 c.p », teso a censurare la valutazione svolta dalla Questura capitolina in ordine alla pericolosità sociale di -OMISSIS-, semplicisticamente e acriticamente desunta dall’esistenza di un precedente penale a suo carico.
2. – Resiste in giudizio il Ministero dell’Interno, chiedendo l’integrale reiezione delle pretese di controparte e riportandosi, quanto al merito delle censure proposte dal ricorrente, alla relazione informativa predisposta dalla Questura di Roma in data 04/11/2021, versata in atti.
3. – Il Tribunale ha respinto la domanda cautelare contenuta nel ricorso introduttivo, reputando che l’impugnazione non fosse assistita dal prescritto fumus boni iuris e che, in ogni caso, difettassero i presupposti di necessità ed urgenza che potessero giustificare l’emissione della richiesta cautela (decreto del 27/07/2021-OMISSIS-; ordinanza del 09/11/2021 -OMISSIS-).
4. – All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 17/01/2025, la causa è stata infine introitata per la decisione.
5. – Prima di entrare nel merito delle censure articolate dal ricorrente, è opportuna una preliminare ricognizione del quadro normativo di riferimento.
L’art. 4, co. 3 d.lgs. 25/07/1998 n. 286 (c.d. T.U. Immigrazione prevede – per quanto di interesse in questa sede – che non sia ammesso in Italia lo straniero che «[…] sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, […] per reati inerenti la libertà sessuale […]». L’art. 5, co. 5 del menzionato d.lgs. 287/1998 stabilisce a propria volta che « Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati […] quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili ».
A norma delle disposizioni richiamate (le quali – nei limiti indicati – non hanno subito modifiche rispetto al momento dell’emissione della determinazione gravata), il Legislatore ha operato una valutazione di pericolosità sociale ex ante dello straniero che sia stato condannato, in via anche non definitiva, per alcune specifiche fattispecie di reato, che risultano perciò ostative al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. A seguito della declaratoria di parziale incostituzionalità dell’art. 5, co. 5 del d.lgs. n. 287/1998 (Corte Cost. 18/07/2013, n. 202), detto automatismo è doverosamente temperato in presenza di legami familiari rilevanti ai sensi dell’art. 29, co. 1 del d.lgs. n. 286/1998: si tratta in particolare del coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni (lett. a), dei figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso (lett. b), dei figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale (lett. c) ed infine genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute (lett. d).
In presenza di tali legami, l’Amministrazione deve operare un bilanciamento dell’interesse alla sicurezza pubblica con l’interesse dello straniero alla tutela dei propri rapporti familiari con altri soggetti residenti in Italia, trattandosi di diritti fondamentali, aventi rilevanza costituzionale e copertura convenzionale (art. 8 CEDU). Detti vincoli, per assumere rilevanza ai fini dell’art. 5, co. 5 d.lgs. n. 286/1998, devono tuttavia rivestire carattere di effettività, giacché la presenza di una famiglia sul territorio italiano non può di per sé sola costituire « scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno » (cfr. ex multis Cons. Sato, Sez. III, 13/07/2022 n. 5950).
Anche in presenza di reati ostativi, dunque, l’Autorità pubblica è tenuta a valutare la pericolosità sociale dell’interessato, mediante un giudizio di tipo prognostico, e a ponderarla con l’interesse alla tutela dell’unità del nucleo familiare (cfr. ex plurimis Cons. Stato, Sez. III, 19/07/2024, n. 6539; Cons. Stato, Sez. III, 29/11/2023 n. 10249; cfr. anche TAR Emilia-Romagna, Sez. I, 03/04/2024 n. 241; TGAR Trento, Sez. I, 16/01/2023, n. 2).
Detta valutazione è espressione di discrezionalità amministrativa e, dunque, si sottrae al sindacato giudiziale di legittimità, salve le ipotesi di errore di fatto, risultante dagli atti del procedimento, ovvero di manifesti deficit di ragionevolezza. Il carattere discrezionale della determinazione amministrativa si riverbera sugli oneri motivazionali posti a carico dell’Amministrazione. In particolari casi, connotati da condanne penali per reati di notevole gravità ed allarme sociale, infatti, l’obbligo di motivazione sul bilanciamento con i legami familiari può essere basato anche sulla gravità del reato, sussistendo una soglia di gravità oltre la quale il comportamento criminale, essendo oggettivamente intollerabile per il paese ospitante, non può mai bilanciarsi con quello privato alla vita familiare (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. VI, 27/02/2024 n. 1909).
6. – Facendo buon governo di tali principi alla fattispecie controversa, l’impugnazione proposta da -OMISSIS- si appalesa manifestamente infondata.
6.1 - Quanto alla censura inerente la violazione dell’art. 3 co. 3 del d.p.r. 394/99, per mancata traduzione della determinazione gravata in lingua comprensibile al ricorrente, va rilevato in limine che -OMISSIS- non ha fornito alcun elemento di prova, anche solo presuntiva, in ordine al fatto che egli non comprenda la lingua italiana. Vi sono anzi significativi indici di segno contrario, quali il fatto che egli risieda e lavori in Italia da più un decennio nonché il fatto che, al momento della commissione dell’illecito per il quale egli è stato condannato in sede penale ( infra §6.2.1), egli si sia rivolto alla vittima in lingua italiana (doc. 1 di parte ricorrente).
In disparte l’inconsistenza della censura sotto il profilo probatorio, la mancata traduzione del diniego del permesso di soggiorno nella lingua conosciuta dallo straniero non inficia la validità dell’atto, qualora non abbia impedito all’interessato di impugnarlo tempestivamente e di svolgere compitamente le proprie difese, come appunto avvenuto nel caso di specie (cfr. da ultimo ex plurimis TAR Sicilia - Catania, Sez. IV, 16/10/2024, n. 339). Si osserva, infine, che in sede procedimentale -OMISSIS- era assistito da un difensore (lo stesso che lo difende in questo giudizio), ciò che esclude nel modo più netto la vulnerazione delle sue prerogative difensive, sotto il profilo della comprensibilità degli atti del procedimento e della sua determinazione conclusiva.
6.2 - Privi di ogni fondamento sono altresì il secondo e terzo motivo di impugnazione, di cui è possibile e opportuna la trattazione contestuale, state la loro la mancata espressa graduazione e la loro connessione sul piano oggettivo.
6.2.1 - Il ricorrente è stato condannato in via definitiva a due anni e sei mesi di reclusione per il reato di violenza sessuale ex art. 609- bis c.p. (sentenza del Tribunale di Tivoli, -OMISSIS-doc. 1 di parte ricorrente). L’illecito contestato rientra tra le fattispecie ostative al rilascio del permesso di soggiorno, quale reato contro la libertà sessuale, di talché il rilascio del permesso di soggiorno è subordinato alla prova di legami familiari effettivi e consolidati nel territorio italiano, con onere a carico del ricorrente ( supra §5), ferma la discrezionalità dell’Amministrazione nel ritenere prevalenti gli interessi alla sicurezza e all’ordine pubblico.
6.2.2 - Nel caso di specie, dalle motivazioni della determinazione gravata risulta che la Questura abbia soppesato l’obiettiva gravità del reato commesso da -OMISSIS- con la situazione socio-personale, lavorativa e familiare di quest’ultimo. In particolare, l’Amministrazione ha dato conto di aver considerato la data di ingresso del ricorrente nel territorio italiano e quella della sua regolarizzazione, evidenziando come il reato commesso da -OMISSIS- fosse intervenuto « a diversi anni dal soggiorno regolare, quando il percorso di integrazione avrebbe dovuto ormai essere consolidato ». Ha evidenziato inoltre la presenza a carico del ricorrente di « numerosi precedenti per detenzione di sostanze stupefacenti ed un precedente per porto abusivo di coltello », i quali hanno indotto la Questura a ritenere che il ricorrente sia « incline al compimento di atti che mettono in evidenza la sua incapacità di rispettare le leggi ». L’Amministrazione ha dato infine atto che il ricorrente « risulta essere padre di una bambina », ma ha reputato che gli interessi alla sicurezza e all’ordine pubblico fossero prevalenti rispetto ai legami familiari di -OMISSIS- nel territorio italiano, « al fine di impedire il soggiorno in Italia a soggetti tendenti alla consumazione di condotte illegali ».
6.2.3 - Tale determinazione e le motivazioni ad essa sottese si sottraggono a censure.
Richiamati i limiti al sindacato giudiziale sulle valutazioni rimesse all’Amministrazione in materia di rilascio e rinnovo di permessi di soggiorno, il ricorrente non ha contestato che la Questura abbia travisato il quadro fattuale di riferimento, di talché non è predicabile un errore di fatto. Non sono inoltre ravvisabili manifesti profili di arbitrarietà in relazione al bilanciamento degli opposti interessi operato dall’Amministrazione.
Quanto ai legami familiari di -OMISSIS-, la documentazione dimessa in questo giudizio è straordinariamente poco perspicua in ordine all’effettività e all’intensità dei rapporti che egli intrattiene con la figlia. Il ricorrente ha omesso di versare in atti l’estratto per riassunto del registro degli atti di nascita della minore, pur menzionato nel ricorso, di talché – a rigore – nemmeno vi è prova dell’effettiva sussistenza del rapporto di paternità vantato (il certificato di stato di famiglia dimesso sub doc. 4 è silente sul punto, giacché la minore ivi indicata può essere figlia di altri componenti del nucleo). Anche a non dubitare del rapporto paternità, -OMISSIS- non ha svolto alcuna deduzione, quand’anche generalissima, sul suo rapporto con la figlia e con la madre di lei, e sull’effettivo ed attuale assolvimento degli oneri di accudimento (nonché – a rigore – sulla piena titolarità della responsabilità genitoriale). Inoltre -OMISSIS- non ha depositato memorie o documenti in vista dell’udienza di discussione, di talché non vi è documentazione aggiornata all’ultimo quadriennio relativa alla condizione della minore ed è pertanto impossibile valutare – anche solo – se essa sia rimasta all’interno del nucleo.
In questo contesto, non è chiaro quali siano gli « elementi nuovi rappresentati e documentati » in sede endoprocedimentale, sui quali è incentrato il secondo motivo di impugnazione. È significativo d’altronde che il ricorrente non abbia prodotto la memoria ex art. 10- bis legge n. 241/1990 e non ne abbia riportato il contenuto nel ricorso.
Non vi sono dunque elementi per affermare che l’Amministrazione abbia omesso l’acquisizione e l’esame di circostanze rilevanti in ordine alla condizione sociale e personale del ricorrente.
Si rileva infine che la motivazione del provvedimento è tutt’altro che stereotipata e laconica. Essa impone di escludere che l’Amministrazione abbia desunto la pericolosità sociale di -OMISSIS- in via automatica e semplicistica dall’esistenza di un precedente penale a suo carico. In ogni caso, l’ampiezza dell’apparato motivazionale del provvedimento gravato è conforme – recte , correlato – al carattere altamente discrezionale del potere attribuito all’Autorità di pubblica sicurezza e trova giustificazione nell’indubbia gravità dei reati per i quali il ricorrente è stato condannato in via definitiva.
Le doglianze contenute nel secondo e terzo motivo di impugnazione sono, insomma, manifestamente infondate.
6.2.4 - L’infondatezza di tutti i profili di censura articolati da -OMISSIS- impone l’integrale reiezione del ricorso.
7. – Le spese di lite seguono la soccombenza. La liquidazione delle somme dovute a titolo di compensi professionali di avvocato in favore della Difesa erariale deve avvenire sulla scorta dei parametri di cui alla Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come aggiornati nel 2022, soggetti a dimidiazione a norma dell’art. 4 co. 1, del predetto DM.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima-Ter), definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso, come in epigrafe proposto;
- condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione convenuta le spese di lite, che liquida complessivamente in € 1.500,00 (millecinquecento/00), a titolo di compensi professionali di avvocato, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente ed ogni altra persona fisica eventualmente menzionata in questa sentenza, ad eccezione dei procuratori delle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Silvia Piemonte, Primo Referendario
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Francesco Perilongo | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.