Sentenza 12 marzo 2014
Massime • 1
La "parte negoziale", quale entità soggettiva di imputazione delle posizioni attive e passive nascenti dal contratto, è insensibile alle proprie mutazioni interne, sicché, qualora un promissario acquirente receda dal preliminare di compravendita, l'altro può pretendere la stipula del definitivo e agire ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., facendosi carico dell'intero prezzo.
Commentario • 1
- 1. Notizie GiuridicheAvvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/03/2014, n. 5776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5776 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo - Presidente -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere -
Dott. MATERA Lina - Consigliere -
Dott. SCALISI Antonino - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12688/2008 proposto da:
LA RA TA, LA RA CO, LA RA TO, LA RA NC, LA RA AN, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TOLMINO 1, presso lo studio dell'avvocato RITTI CLAUDIA, rappresentati e difesi dall'avvocato GALAZZO Vincenzo;
- ricorrenti -
contro
IN GI C.F. [...], IN PROPRIO E QUALE PROCURATORE DEL FRATELLO IN ER C.F. [...], per proc. speciale del 29/4/2002, rep. n. 11376, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell'avvocato SPALLINA BARTOLO, rappresentato e difeso dall'avvocato DE GERONIMO Federico;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 202/2008 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 06/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/2014 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, in subordine, il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La PI TO e La PI NC con atto di citazione del 25 luglio 1995 convenivano davanti al Tribunale di Modica Di IN LE e, premettendo che il padre La PI OS deceduto in data 7 maggio 1991 aveva stipulato in data 16 giugno 1990 un contratto preliminare di compravendita con SA VA quale procuratore generale della Di IN LE avente ad oggetto la cessione di uno stacco di terreno sito nel territorio di Ispica costituenti i lotti 40 e 136 della pianta generale del fondo;
che per tale compravendita era stato stabilito il prezzo di L.
7.000 al mq per il terreno di cui alla particella n. 40 e L. 5000 al metro quadrato per il terreno di cui alla particella n. 136, che tale compravendita sarebbe stata perfezionata con il contratto definitivo in seguito ad una puntuale misurazione dello stacco di terreno provvedendosi alla stipula del preliminare, al pagamento di L. 30.000.000; che nonostante i ripetuti solleciti fino anche alla data del 3 marzo 1995 Di IN LE si era resa inadempiente all'obbligo di alienazione da essa assunta;
che gli altri eredi di La PI OS, La PI CE, NG e NA avevano rinunciato ad ogni diritto loro spettante in conseguenza della stipulazione del contratto preliminare. Tutto ciò premesso, chiedevano che il Tribunale di Modica, riconosciuta la loro qualità di unici titolari dei diritti e degli obblighi derivanti dal preliminare del 16 giugno 1990, emettesse una sentenza produttiva degli effetti del contratto non concluso e la condanna della Di IN al risarcimento danni da inadempimento contrattuale. Si costituiva in giudizio Di IN LE eccependo in via preliminare l'inammissibilità della domanda posto che la stessa avrebbe dovuto essere posposta dagli eredi di La PI OS e non solo di alcuni di essi, deduceva l'avvenuta risoluzione del contratto per mutuo dissenso delle parti come desumibile dallo scambio epistolare intercorso con gli eredi La PI;
e in, via subordinata, eccepiva l'avvenuta risoluzione del contratto per inadempimento stante il frazionamento del fondo in data 15 gennaio 1992 e in mancanza da quella data di una qualsiasi sollecitazione o invito da parte degli attori a dare esecuzione al contratto preliminare, specificamente condizionato temporalmente al frazionamento del fondo stesso, chiedeva il rigetto della domanda e la condanna degli attori al pagamento delle spese di lite.
Nel corso del giudizio intervenivano volontariamente in giudizio La PI CE, NG e NA deducendo di essere succeduti per legge al padre La PI OS e di aver rinunciato ai loro diritti in forza del contratto preliminare, rinuncia che era stata comunicata alla Di IN LE.
Il Tribunale di Modica con sentenza n. 210 del 2001 accoglieva la domanda e per l'effetto trasferiva il bene oggetto della controversia a La PI TO e La PI NC, condannava la convenuta al pagamento delle spese giudiziali.
Avverso questa sentenza proponeva appello Di IN LE, censurando la sentenza impugnata laddove aveva ritenuto ammissibile la domanda di esecuzione specifica del preliminare, nonostante non fosse stata proposta da tutti gli eredi di La PI, per non aver accolto l'eccezione secondo cui La PI TO aveva rinunziato all'esecuzione del preliminare comportandosi come unico erede del padre per cui l'atto doveva ritenersi risolto per mutuo consenso di tutte le parti.
Si costituivano La PI TO e La PI NC chiedendo il rigetto dell'appello.
La Corte di Appello di Catania con sentenza n. 202 del 2008 accoglieva l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigettava le domande proposte da La PI TO e La PI NC, condannava questi al pagamento delle spese del primo e del secondo grado del giudizio. Secondo la Corte di merito il contratto preliminare oggetto della controversa doveva ritenersi risolto per mutuo consenso alla risoluzione espresso dalla Di IN e dalla PI TO e, pertanto, nei confronti dello stesso la domanda di esecuzione del contratto preliminare non poteva essere accolta. La stessa domanda di esecuzione del preliminare avanzata da La PI NC non poteva essere accolta perché la sentenza sostitutiva del consenso delle parti doveva realizzare una situazione del tutto identica a quella a suo tempo prevista nel contratto preliminare e nel caso in esame non poteva realizzarla perché il contratto preliminare in parte si era risolto.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da La PI TO, La PI NC, La PI CE, La PI NG, La PI NA. Con atto di ricorso affidato a quattro motivi. Di IN LE ha resistito con controricorso. In prossimità dell'udienza di discussione i ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dai controricorrenti perché, il ricorso, sarebbe stato notificato il 2 maggio 2008 a persona deceduta durante il giudizio di appello. Va qui considerato che i ricorrenti erano stati resi edotti della morte di Di IN LE avvenuta a Modica il 25 aprile 2002, con la notifica della sentenza.
Tuttavia, la sentenza era stata notificata, come risulta dalla sentenza depositata unitamente al ricorso, alla parte personalmente, contestualmente al precetto, e, pertanto, quella notifica era affetta da nullità, e come tale, inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione e, avendo, i resistenti, notificato il controricorso prima della scadenza del termine annuale, per la proposizione del ricorso, hanno sanato la nullità.
1.- La PI TO, NC, CE, NG e NA lamentano:
-a) Con il primo motivo la violazione dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione agli artt. 1321 e 1362 c.c.. Insufficiente e contraddittoria motivazione circa il contenuto della nota a firma la PI TO del 23 dicembre 1993. Secondo i ricorrenti, la Corte di Catania, senza soffermarsi sul significato letterale delle parole, nè sul contesto complessivo della nota, avrebbe acclarato, dalla missiva di La PI diretta alla sig.ra Di IN del 23 dicembre 1993, l'apodittica affermazione, non suffragata da alcuna argomentazione, che questa valesse quale consenso alla proposta di risoluzione. Piuttosto, specificano i ricorrenti, posto che l'accordo simulatorio di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam è soggetto alla medesima forma stabilita per la conclusione di esso l'anzidetto requisito può ritenersi soddisfatto solo in presenza di un documento che contenga in modo diretto la dichiarazione della volontà e venga redatto alla specifico fine di manifestare tale volontà. Per altro, la presa d'atto delle determinazioni della Di IN e l'invito rivolto alla stessa all'immediata restituzione dell'importo versato in conto prezzo con salvezza di ogni altro diritto non possono essere, secondo sempre i ricorrenti equiparate tuou cour ad una adesione risolutoria. Pertanto concludono i ricorrenti dica la Corte Suprema: a) È viziata o meno la motivazione dell'impugnata sentenza in ordine al corretto significato da attribuire alla nota 23.12.1993 nonché alla omessa indagine circa la reale intenzione di La PI TO, anche in relazione al successivo comportamento delle parti segnatamente alla mancata restituzione dell'acconto prezzo di L.
3.000.000. b) È viziata o meno la sentenza impugnata laddove essa non ha motivato circa la sussistenza o no nella nota del 23 dicembre 1003 a firma di La PI TO della dichiarazione della volontà negoziale finalizzata alla risoluzione del preliminare?
b.-. Con il secondo motivo, la violazione dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione agli artt. 1321 e 1453 c.c.. Secondo i ricorrenti la Corte di Catania avrebbe ritenuto che le parti (La PI TO e Di IN LE) avessero concordato la risoluzione per mutuo consenso, anche se la parte venditrice non solo non è stata in condizione di produrre un documento che contenesse in modo diretto una dichiarazione di volontà solutoria ma non ha neppure dimostrato di aver dato esecuzione alla risoluzione mediante restituzione del prezzo.
Pertanto, concludono i ricorrenti dica la Corte Suprema: È viziata o meno l'impugnata sentenza laddove la Corte territoriale e omettendo di valutare in ordine alla mancata restituzione dell'importo versato in acconto prezzo, non ha dichiarato non essersi perfezionato per mutuo consenso il contratto di scioglimento del preliminare?
c.- Con il terzo motivo la violazione dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione all'art. 1362 c.c.. Secondo i ricorrenti la Corte territoriale nell'individuare la comune intenzione delle parti non avrebbe tenuto conto del comportamento successivo delle parti con riferimento, in particolare, alla riserva di salvezza di ogni diritto da parte di La PI e alla mancata restituzione dell'importo pagato in conto prezzo. Se avesse compiuto tale indagine il Giudice del merito, secondo i ricorrenti avrebbe potuto trarre la convinzione che il contratto avente ad oggetto l'asserita risoluzione del contratto preliminare vertendo in fattispecie a formazione graduale, non era stato mai concluso per la mancata restituzione del prezzo. Dica, pertanto, la Corte suprema, concludono i ricorrenti. È viziata o meno l'impugnata sentenza laddove il giudice a quo ha omesso ogni indagine in ordine al comportamento tenuto dalle parti anche, successivamente, all'asserito effetto solutorio con riferimento, in particolare, alla mancata restituzione del prezzo e alle riserve formulate da La PI TO.
d.- Con il quarto motivo, la violazione dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione all'art. 1372 c.c. e art. 102 c.p.c.. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Avrebbe errato la Corte di merito, secondo i ricorrenti, nell'aver ritenuto che la lettera di La PI TO, avendo determinato la risoluzione del preliminare, avesse precluso all'altro erede La PI NC di ottenere pro quota l'effetto ex art. 2932 c.c., perché non avrebbe tenuto conto che secondo l'art. 1372, ai fini dell'efficacia del mutuo consenso alla risoluzione venga effettuato dalle stesse parti che avevano concluso il contratto escludendo che l'effetto possa discendere da manifestazioni di volontà parziali provenienti da una parte o dall'altra. In particolare, la Corte di merito, secondo i ricorrenti non avrebbe tenuto conto che le parti del preliminare erano da una parte i fratelli La PI (NC e TO) e dall'altra la Di IN LE, pertanto era irrilevante la lettera del 23.12.1990 di La PI TO perché non proveniva dalla parte tecnicamente intesa. Nel caso di contratto preliminare con pluralità di promissan di un unico fondo considerato nella sua interezza la relativa obbligazione è indivisibile per cui tanto l'adempimento quanto l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre ai sensi dell'art. 2932 c.c., devono essere richiesti congiuntamente da tutti i promissari, configurando tra i medesimi un litisconsorzio necessario.
Dica la Corte di Cassazione, concludono i ricorrenti: È viziata o meno la motivazione della impugnata sentenza laddove è stato omesso di valutare l'indivisibilità delle obbligazioni assunte delle parti ragion per cui tanto l'adempimento quanto l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre si sarebbero dovuto richiedere congiuntamente e non, avuto riguardo alla parte promissaria acquirente sola da una sua componente?
4.1.- Ragioni di ordine logico e di opportunità inducono ad esaminare per primo il quarto motivo del ricorso ed è fondato. Non è revocabile in dubbio che la nozione di "parte negoziale", quale entità soggettiva di imputazione di posizioni attive o passive nascenti dal contratto, sia insensibile alle sue mutazioni soggettive interne e che di riflesso lo siano quelle posizioni a questa imputabili. A questa esatta premessa è coerente l'ulteriore proposizione della conservazione degli effetti del contratto preliminare di vendita - e che la richiesta pronunzia ex art. 2932 c.c., necessariamente postula - a seguito del "recesso" di uno dei soggetti costituenti la parte promissaria acquirente. In siffatta evenienza, la successiva stipula del contratto definitivo di vendita immobiliare fra la Di IN, nella veste di alienante ed il solo La PI NC in quella di acquirente, così come la pronunzia costitutiva degli effetti di quel contratto non concluso, non avrebbe comportato una diversità delle parti, ne' inciso sulle rispettive "uniche ed indivisibili" prestazioni del consenso, dal quale sarebbe derivato il trasferimento della proprietà di quel determinato unico immobile (artt. 1376 e 1470 c.c.), di consegnarlo (art. 1476 c.c.), ove in previsione della vendita non se ne fosse anticipato l'effetto traslativo del possesso, di corrispondere l'intero prezzo convenuto (art. 1498 c.c.). Per altro, ai sensi dell'art. 1320 c.c., l'indivisibilità caratterizza entrambe le prestazioni riferite ad entrambe le "parti", il consenso al trasferimento dell'immobile unitariamente considerato ed il pagamento dell'(intero) prezzo convenuto. Pertanto, avendo uno dei creditori dell'unica prestazione della Di IN, il La PI TO, a questa rinunziato a mezzo del recesso e/o risoluzione, l'altro creditore poteva esigerla, essendosi fatto carico della prestazione considerata indivisibile del prezzo.
4.1.a.- E, comunque, in via ancor più generale, va qui ribadito quanto già affermato da questa Corte in altra occasione (Cass. n. 7287 del 2005) e, cioè, che in tema di obbligazioni indivisibili, fra le quali rientra la promessa di più soggetti di acquistare in comune un immobile considerato nella sua interezza, l'impossibilità che gli effetti del contratto si producano (o non si producano) prò quota o nei confronti soltanto di alcuni dei promissari comporta che il diritto di ciascuno dei creditori di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione, comune alla disciplina delle obbligazioni solidali, richiamata in materia dall'art. 1317 cod. civ., non sia oggettivamente suscettibile dell'effetto liberatorio parziale nei confronti degli altri creditori previsto dall'art. 1301 cod. civ., nell'ipotesi di remissione di uno dei creditori;
ciò, peraltro, non comporta la risolubilità del contratto per l'impossibilità di richiedere una prestazione pro quota dell'obbligazione indivisibile, attesa l'espressa previsione nell'art. 1320 cod. civ., secondo la quale la remissione di uno dei creditori non determina la liberazione del debitore nei confronti degli altri creditori e il loro diritto di domandare la prestazione indivisibile è condizionato, in tal caso, unicamente all'addebito o al rimborso del valore della parte di colui che ha fatto la remissione.
4-1-b.- Pertanto, la Corte di merito, non ha considerato che a seguito del "recesso" e/o risoluzione di La PI TO ed alla riduzione unisoggettiva della parte promissaria acquirente si sarebbe conservato, sia in sede di stipulazione della vendita definitiva sia in sede di pronunzia costitutiva degli effetti di quella vendita non conclusa, l'assetto degli interessi assunto dalle parti nel contratto preliminare;
posto che la Di IN avrebbe ricevuto l'intero prezzo della porzione d'immobile che si era obbligato a vendere a fronte del suo trasferimento in proprietà al solo La PI NC e questi avrebbe ricevuto in proprietà quella intera porzione di immobile che unitamente a La PI TO si era impegnato ad acquistare in proprietà indivisa.
1.1.a) L'accoglimento di questo motivo assorbe gli altri motivi. In definitiva, va accolto il quarto motivo del ricorso e vanno dichiarati assorbiti gli altri. La sentenza va cassata e rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Catania, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo e dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'Appello di Catania anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 gennaio 2014. Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2014