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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/07/2025, n. 3722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3722 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello iscritto al n. 5104/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 3805/2022, pronunziata dal Tribunale di S. Maria C.V., pubblicata in data
25.10.2022, non notificata, pendente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
come da procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Giovanni Actis
(C.F.: ); C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa, CP_1 C.F._3
come da procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv.
Gaetano di Nuzzo (C.F: ); C.F._4 APPELLATA
NONCHE'
(C.F. , (C.F. Controparte_2 C.F._5 Controparte_3
), (C.F. C.F._6 Controparte_4
, (C.F. ), C.F._7 CP_5 C.F._8
rappresentati e difesi, come da procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Lucia Di Pietro (C.F. ); C.F._9
APPELLATI
E
, (P.Iva: ), in Controparte_6 P.IVA_1
persona del , rappresentato e difeso, come da procura in calce CP_7
alla comparsa di costituzione e decreto del Sindaco n. 1357 del
11.01.2023, dall'avv. Rita Campagnuolo (C.F: ; C.F._10
APPELLATO
Oggetto: risarcimento danni da preteso comportamento illecito di funzionari pubblici e della PA.
Conclusioni: l'appellante così concludeva: “1.in riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria C.V. 3805/2022 , si accerti e si dichiari la responsabilità, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., per dolo e/o colpa grave della signora o chi di dovere per la illecita adozione ed CP_1
esecuzione del provvedimento protocollo n. 0040101 dell'8.11.2012 di sopralluogo tecnico con la assistenza ed intervento dell'agente della
Polizia Municipale presso l'immobile di proprietà dell'avv. Pt_1
in Santa Maria C.V. Via Pezzella n. 21, nonostante l'intervenuta
[...]
sentenza n. 314/09/2012 della Controparte_8
pag. 2/31 di accoglimento del ricorso proposto da essa avv. CP_9 Parte_1
e l'atto di diffida notificato in data 26.11.2012.
2. in riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria C.V. 3805/2022 si condanni la signora o chi di dovere al pagamento in CP_1
favore dell'avv. , a titolo di danni non patrimoniali, e Parte_1
dunque di danno alla riservatezza anche del proprio domicilio, all'immagine e alla reputazione , della somma di € 5.200/00 da destinarsi in beneficenza – anche ai Servizi Sociali del CP_10
Maria C.V., previa detrazione dei costi e degli importi per tasse e tributi;
3. in riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria C.V. 3805/2022
- ed in eventuale subordine- sia dichiarata ed accertata la responsabilità del in persona del pro tempore, per i Controparte_11 CP_7
comportamenti illeciti posti;
4 in riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria C.V. 3805/2022 sia accertata e dichiarata la illiceità della richiesta di ulteriore sopralluogo tecnico inviata con nota del 16 gennaio 2013 ( per il giorno
28.1.2013) sempre con la assistenza della Polizia Municipale e di ogni altra successiva e distinta richiesta di sopralluogo tecnico da eseguirsi presso l'abitazione dell'avv. in C.V. via Parte_1 CP_6
Pezzella n. 21 ai fini della misurazione della superficie per la tassazione
in violazione del disposto dell'art. 73 d.lgs. 507/19093 essendo Per_1
incontestata ex art. 115 c.p.c. la misurazione dell'immobile eseguita con relazione tecnica del 25.02.2002 dell'arch. assentita al n. Persona_2
prot. 6422/2002 C.V. Controparte_11
pag. 3/31
5. in riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria C.V. 3805/2022 conseguentemente sia inibito al personale del ed Controparte_11
agenti di Polizia Municipale, nonché al responsabile dell'Ufficio Tributi ed al C.V. di effettuare sopralluoghi in violazione Controparte_11
delle norme di legge e per meri controlli relativi ad anni successivi al
2007 ai fini della , con richiesta di ulteriori danni che saranno Per_1
precisati e richiesti in separata sede.
6. in riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria C.V. 3805/2022 emettersi sentenza di condanna generica ex art. 278 c.p.c.
7. si rigetti ogni eventuale domanda ed eccezione di , del CP_1
C.V. e degli per la loro inammissibilità Controparte_11 CP_12
ed infondatezza;
8. vittoria di spese ed onorario del doppio grado di giudizio, con attribuzione.
Si insiste nella ammissione delle richieste istruttorie avanzate dall'avv.
in primo grado nella seconda memoria ex art. 183 vi Parte_1
comma c.p.c. del 10.03.2016. e cioè prova per interpello di CP_1
”;
[...]
concludeva come segue: “Dichiarare inammissibile e CP_1
comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale,
l'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza n. Parte_1
3805/2022 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e per l'effetto confermare quanto statuito dal giudice di primo grado. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali
pag. 4/31 difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, Iva
e cpa e\o quantomeno alle spese del presente giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cpc con attribuzione al procuratore antistatario”;
, , , Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3 CP_5
concludevano chiedendo: “.. la conferma della gravata sentenza n.
3805/2022 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze di giudizio con attribuzione”;
il concludeva come segue: “Voglia Controparte_6
la Corte di Appello di Napoli per i fatti, le circostanze e le causali di cui innanzi così provvedere:
- Rigettare l'atto di appello e, per l'effetto, confermare la sentenza n°
3805/2022, pubblicata dal Tribunale di Santa Maria C.V. in data
25.10.2022;
- Con vittoria di spese (anche generali) diritti ed onorari oltre imposte e tasse come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 17.1.2013, conveniva, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, CP_1
, nonché il Controparte_13 Controparte_6
esponendo che: in data 28.11.2010, la società Controparte_14
quale concessionaria del Servizio di Riscossione Tributi per la
Provincia di Caserta, le notificava la cartella di pagamento n.
pag. 5/31 02802820100041641635000 dell'importo complessivo di € 1.661,88 avente ad oggetto un credito di natura tributaria presuntivamente vantato dal per il mancato versamento Controparte_15
della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per gli anni
2005-2006-2007 relativamente all'unità immobiliare sita in Santa
Maria C.V. alla Via Pezzella – Palazzo SIE;
con ricorso del 12.01.2011, essa istante si opponeva alla suindicata cartella, dinanzi alla chiedendone Controparte_16
l'annullamento per illegittimità ed infondatezza, contestando la rideterminazione effettuata dall'Ufficio sulla base di un'errata indicazione della superficie emergente dalle risultanze catastali;
con sentenza n. 314/09/2012 del 29.11.2011, depositata il 24.05.2012, la
Commissione Tributaria Provinciale, Sez. IX, accoglieva il ricorso per intervenuta decadenza dall'esercizio della azione impositiva – tributaria;
dopo l'adozione della sentenza, sollecitava l'ente a volere adottare i consequenziali provvedimenti di sgravio delle somme richieste ed iscritte a ruolo;
con nota protocollo n. 0040101 dell'8.11.2012, ricevuta in data 13.11.2012, sottoscritta dalla
Responsabile dell'Ufficio Tributi, dott.ssa e dal CP_1
Geometra , l Controparte_13 Parte_2
in riferimento alla sentenza n. 314/09/2012 emessa dalla
[...]
, le comunicava che, il Controparte_16
giorno 28.11.2012, presso la sua abitazione in Via CP_11
Pezzella n. 21, sarebbe stato effettuato sopralluogo tecnico con assistenza di Polizia Municipale per procedere alla misurazione della superficie utile interna dell'immobile ai fini della determinazione della pag. 6/31 dovuta per gli anni 2005-2006-2007; stante la palese Per_1
illegittimità dell'avanzata richiesta di sopralluogo tecnico, essa, con atto notificato in data 26.11.2012, diffidava la Responsabile dell
[...]
dott.ssa , ad Parte_2 Controparte_11 CP_1
annullare e/o revocare la richiesta di sopralluogo, evidenziando come relativamente alla Tarsu anni 2005-2006-2007 - oggetto di accertamento e della predetta richiesta di sopralluogo - fosse intervenuta la decisione della del Controparte_16
24.05.2012 di accoglimento del ricorso e di decadenza dal relativo accertamento – sentenza non impugnata;
nonostante l'atto di invito e di diffida fosse stato regolarmente notificato in data 27.11.2012, il giorno 28.11.2012 personale tecnico e della Polizia Municipale del
Comune di si recava presso l'abitazione di essa istante, CP_11
onde procedere al sopralluogo, suonando insistentemente al campanello interno dell'abitazione - senza ricevere risposta- ponendo in essere un atto illecito – contrario al decisum della
[...]
– con pregiudizio alla riservatezza, all'immagine Controparte_16
della dott.ssa e dei suoi familiari –, con disturbo dei condomini Pt_1
per effetto del comportamento contra legem assunto in tale occasione dai tecnici ed agenti si polizia comunale.
Poste tali premesse, l'attrice concludeva domandando volersi emettere i seguenti provvedimenti: “
1. accertare e dichiarare la responsabilità, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., per dolo e/o colpa grave della dott.ssa
e del Geom. per l'adozione e l'esecuzione CP_1 Controparte_13
del provvedimento protocollo n. 0040101 dell'8.11.2012. di sopralluogo
pag. 7/31 tecnico dell'immobile di proprietà della dott.ssa in Via Pezzella n. Pt_1
21, nonostante l'intervenuta sentenza n. 314/09/2012 della
e l'atto di diffida Controparte_16
notificato in data 26.11.2012; 2. condannare la dott.ssa e il CP_1
geom. , in solido tra loro, al pagamento in favore della Controparte_13
dott.ssa , a titolo di danni non patrimoniali, e dunque di Parte_1
danno esistenziale, morale, all'immagine e alla vita di relazione, della somma di € 5.200/00 ovvero di quella maggiore e/o minore somma che sarà determinata in corso di causa ovvero di quella maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi ed accessori, da destinarsi in beneficenza – anche ai Servizi Sociali del Comune di previa detrazione dei costi e degli importi per tasse e tributi;
CP_11
3. in subordine, e condizionatamente alla accertata insussistenza dei presupposti di responsabilità per dolo e/o colpa grave della dott.ssa
[...]
e del Geom. , sia dichiarata ed accertata la CP_1 Controparte_13
responsabilità del in persona del Sindaco pro Controparte_11
tempore, per i comportamenti illeciti posti in essere dai dipendenti comunali, dott.ssa e Geom. , e CP_1 Controparte_13
conseguentemente sia condannato il C.V., in persona Controparte_11
del pro tempore, al pagamento in favore della dott.ssa CP_7 Pt_1
, a titolo di danni non patrimoniali, e dunque di danno
[...]
esistenziale, morale, all'immagine e alla vita di relazione, della somma di
€ 5.200,00, ovvero di quella maggiore e/o minore somma che sarà determinata in corso di causa ovvero di quella maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi ed accessori, da destinarsi in beneficenza – anche ai Servizi Sociali del CP_10
pag. 8/31 Maria C.V., previa detrazione dei costi e degli importi per tasse e tributi;
4. sia accertata e dichiarata la illiceità della richiesta di ulteriore sopralluogo tecnico inviata con nota del 16 gennaio 2013 (per il giorno
28.1.2013) e di ogni altra successiva e distinta richiesta di sopralluogo tecnico da eseguirsi presso l'abitazione della dott.ssa ai Parte_1
fini della misurazione della superficie per la tassazione in Per_1
violazione del disposto dell'art. 73 d.lgs.. 507/19093 essendo incontestata ex art. 115 c.p.c. la misurazione dell'immobile eseguita con relazione tecnica del 25.02.2002 dell'arch. assentita al n. Persona_2
prot. 6422/2002 Comune di C.V.
5. conseguentemente sia inibito CP_11
al personale del ed agenti di Polizia Municipale, Controparte_11
nonché al responsabile dell'Ufficio Tributi ed al Controparte_11
di effettuare sopralluoghi in violazione delle norme di legge e per meri controlli relativi ad anni successivi al 2007 ai fini della , con Per_1
richiesta di ulteriori danni che saranno precisati in corso di causa, ovvero richiesti in separata sede;
6. emettersi sentenza ex art. 278 c.p.c.;
7. vittoria di spese ed onorario del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano , che nel CP_1
resistere alle avverse domande spiegava, a sua volta, domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni non patrimoniali e per lite temeraria, ed il convenuto il quale resisteva, Controparte_11
per quanto di ragione, alle domande dell'attrice.
Il Giudizio, interrotto per il decesso del convenuto contumace, geom.
, era poi riassunto dall'istante, avv. , Controparte_13 Parte_1
pag. 9/31 con ricorso depositato in data 18.07.2017, ritualmente notificato alle controparti.
All'esito del giudizio di primo grado, l'adito Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così decideva: “
1. Dichiara la contumacia di , e CP_5 Controparte_4 Controparte_3
nella qualità di eredi del de cuius;
2. Controparte_2 Controparte_13
Rigetta le domande proposte dall'attrice ;
3. Rigetta la Parte_1
domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta;
4. CP_1
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, , con atto notificato in data Parte_1
28/11/2022, proponeva appello, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., sollecitandone la riforma e concludendo per l'accoglimento delle conclusioni dinanzi trascritte.
Si costituivano il nonché, in CP_1 Controparte_11
qualità di eredi di , Controparte_13 CP_5 Controparte_4
e , resistendo, ciascuno per quanto Controparte_3 Controparte_2
di ragione, all'impugnazione e sollecitandone il rigetto.
All'esito della prima udienza, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., questa Corte, con ordinanza 31.3.2023, così provvedeva: “rilevato che gli appellati, Controparte_3 CP_4
e nel costituirsi in giudizio, hanno eccepito la
[...] CP_5
nullità della notifica dell'atto di citazione in appello, sul presupposto di non avere ricevuto la notifica dell'atto;
ritenuto che
l'eccezione sia
pag. 10/31 infondata. Invero, la dedotta nullità, anche ove in ipotesi esistente, risulta sanata dall'avvenuta costituzione dei predetti appellati, ai sensi dell'art.
156 co. 3 c.p.c., fermo restando, peraltro, che, rispetto a Controparte_3
e , la notifica risulta essersi ritualmente perfezionata. Controparte_4
Quanto, invece, a , se è vero che, essendosi la notifica, Controparte_3
avvenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c., perfezionata in data 12.1.2023, non risulta rispettato il termine di legge a comparire (rispetto all'udienza indicata in citazione per il 25.3.2023), è del pari vero che CP_3
non ha chiesto fissarsi nuova udienza nel rispetto del suddetto
[...]
termine. Ne segue che, anche in ordine ad esso, la costituzione sana il vizio di nullità della citazione, ex art. 164 co. 3 c.p.c., oltre a quello di dedotta nullità della relativa notificazione;
lette le richieste e le conclusioni contenute nelle note scritte depositate dalle parti;
ritenuto che
, essendo la causa matura per la decisione, vada concesso alle parti, in sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni, termine per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
PQM
letto l'art. 127 ter c.p.c. dispone la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni, mediante la concessione alle parti del termine perentorio, per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, fino alle ore 09.30 del giorno 21.3.2025”.
Quindi, scaduto il termine concesso alle parti, sulle conclusioni dalle stesse rassegnate nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, con ordinanza del 24.3.2025, era assegnata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
pag. 11/31 Depositate dalle parti le conclusionali, nonché dall'appellante, dalla e del anche le memorie di replica, il fascicolo veniva CP_1 CP_11
rimesso al Collegio per la decisione.
Con ordinanza depositata il 17.6.2025, la Corte, avendo il difensore dell'appellante chiesto, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., la discussione orale della causa, fissava a tal fine l'udienza del 4.7.2025.
Svoltasi la discussione orale, alla presenza dei procuratori delle parti, la causa era, infine, rimessa al Collegio per la decisione.
§ 3.
Ciò premesso, deve rilevarsi che, nella sentenza di primo grado, il
Giudice osservava:“ l'elemento soggettivo in capo ad una pubblica amministrazione che ha consumato il fatto illecito viene rinvenuto non in via presuntiva dalla mera caducazione di un atto amministrativo (che può rappresentare, se del caso, un presupposto minimo), ma deve necessariamente incentrarsi nella violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e buona amministrazione alle quali l'esercizio della funzione amministrativa deve ispirarsi.
A ciò si aggiunga che, la giurisprudenza, circoscrive tale violazione ai casi di vera e propria mala amministrazione inconciliabile con i precetti di cui all'art.97 della Cost.”.
Tanto chiarito, il primo Giudice evidenziava che la sentenza, con la quale la di Caserta accoglieva il Controparte_16
ricorso proposto dall'attrice, non aveva affatto stabilito che fosse precluso alla PA di eseguire gli eventuali ed opportuni accertamenti,
pag. 12/31 essendosi detta pronuncia limitata a dichiarare, per un vizio di procedura, che l'atto impositivo (avviso di accertamento) avrebbe dovuto essere notificato entro il 31/12/2008.
Peraltro, il Giudice soggiungeva che il sopralluogo, del quale si doleva l'attrice, inerente alla verifica della superficie da assoggettare alla
T.A.R.S.U., non era stato mai realmente effettuato, in quanto, come emergeva dal verbale del di C.V., il funzionario CP_11 CP_11
dell'ente, coadiuvato dall'agente di P.M., non aveva fatto accesso all'abitazione non avendo ricevuto risposta alle proprie richieste di entrarvi (in quanto nessuno aveva risposto al citofono o aperto la porta).
§ 4.
Con il primo motivo di appello, l'avv. , nell'impugnare la Pt_1
sentenza, lamentava che il primo Giudice non aveva correttamente valutato la documentazione in atti. Ed invero, il Tribunale aveva omesso di rilevare come la richiesta di sopralluogo tecnico, sottoscritta dal funzionario , era illegittima oltre che illecita, essendo stata CP_1
adottata per la determinazione della dovuta per gli anni 2005- Per_1
2006-2007, sebbene per detti anni di imposta fosse intervenuta la sentenza della Commissione Tributaria di Caserta n. 314/2012, passata in giudicato, con la quale era stata accertata e dichiarata la decadenza del CP_11
Nonostante la diffida da essa notificata al in data 27.11.2012 CP_11
ed il contenuto della sentenza della Commissione Tributaria di Caserta
pag. 13/31 n. 314/2012, la aveva disposto il contestato accesso, presso CP_1
l'abitazione di essa attrice, di un funzionario coadiuvato da un agente della P.M., i quali avevano, con tale condotta, manifestato la specifica volontà di procedere all'arbitraria intrusione nell'abitazione privata, e, inoltre, in data 28.1.2013, aveva disposto un ulteriore accesso, motivato dalla necessità di effettuare un controllo delle superfici da assoggettare alla per gli anni successivi al 2007. Per_1
Tra l'altro, la comunicazione del gennaio 2013 dimostrava ulteriormente l'illegittimità di quella precedente, atteso che quest'ultima, attraverso il riferimento alla sentenza della
[...]
n. 314/2012, finalizzava la verifica delle superfici Controparte_16
agli anni di imposta dal 2005 al 2007, laddove, con la successiva comunicazione del 28.1.2013, il funzionario intendeva giustificare l'accesso attraverso il riferimento agli anni di imposta successivi al
2007.
In ogni caso, il Giudice non aveva tenuto conto del fatto che, in primo grado, essa aveva dimostrato come, anche per gli anni dal 2008 al 2011
e 2013, erano intervenute pronunce del giudice tributario che avevano riconosciuto la fondatezza delle ragioni di essa istante.
Ed ancora, per i periodi di imposta 2011, 2012 e successivi, la richiesta di sopralluogo risultava adottata in violazione della norma di cui all'art. 73 d.lgs. 507/1993 e dovevano ritenersi tardive le deduzioni, svolte dalla solo con la memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., tese CP_1
a sostenere la legittimità dell'accesso ai sensi dell'art. 24 del regolamento comunale in materia di . In ogni caso, poi, tale Per_1
pag. 14/31 previsione, essendo norma secondaria amministrativa, non poteva porsi in contrasto con le norme primarie di legge, tra cui le disposizioni artt. 71 e 73 del d.lgs. 507/1993.
L'atto adottato dalla era contrario a legge in quanto, in base al CP_1
citato art. 73, l'accesso all'immobile in tema di andava inteso Per_1
come elemento di accertamento residuale, conseguente al rifiuto del contribuente all'invito motivato del Comune ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti, mentre, nella specie, la convenuta mai le aveva richiesto di esibire o trasmettere atti e documenti.
Sussistevano, alla luce di quanto da essa osservato, i presupposti per affermare, ai sensi dell'art. 28 della Costituzione e dell'art. 2043 c.c., la responsabilità della , tenuto conto del carattere certamente CP_1
colposo della condotta dalla stessa tenuta, consistita nel disporre e nel far eseguire un accesso con forza pubblica - polizia municipale- presso un domicilio privato, non giustificato da esigenze di accertamento ai fini TARSU per gli anni 2005, 2006, 2007, e successivi, essendo sul punto intervenute sentenze passate in giudicato che avevano escluso la debenza di siffatto tributo. Quindi, il comportamento della si CP_1
connotava in termini di dolo e/o colpa grave, essendo esso sorretto dalla piena consapevolezza di ledere i diritti soggettivi fondamentali di essa attrice, quali il diritto alla riservatezza, - anche del proprio domicilio -, alla reputazione, all'immagine.
pag. 15/31 Invero, nonostante il giudicato sfavorevole al nascente dalla CP_11
sentenza della di Caserta n. 314/2012, la Controparte_16
funzionaria adottava, in violazione delle norme di legge e CP_1
regolamentari, un'attività ispettiva, e quindi istruttoria, relativa ad un tributo - anni 2005, 2006, 2007- in ordine al quale il aveva CP_11
perso, per effetto della decisione giudiziaria, ogni potere di accertamento. Inoltre, avvedutasi, a seguito delle contestazioni dell'avv. , di tale gravissima condotta, la aveva tentato Pt_1 CP_1
di giustificare la richiesta di accesso ritenendo che la stessa fosse stata disposta per l'accertamento della relativa ai periodi di imposta Per_1
successivi all'anno 2007, ma anche tale giustificazione risultava insussistente, alla luce dell'esito dei ricorsi da essa istante proposti in sede di giurisdizione tributaria.
§ 5.
Il Giudice di primo grado, nel respingere la domanda, evidenziava, altresì, che mancava la prova dell'esistenza di un danno ovvero del nesso eziologico tra comportamento (asseritamente) colposo o doloso dell'amministrazione e (pretesa) lesione.
In particolare, ad avviso del Giudice, difettava la prova del danno biologico ed alla vita di relazione, del danno dinamico-relazionale, del danno all'immagine. Peraltro, dovendosi escludere la risarcibilità di un danno in re ipsa, derivante dalla mera adozione del contestato provvedimento in violazione di legge, mancava la prova del nesso causale tra il comportamento doloso o colposo dei convenuti ed il danno. pag. 16/31 § 6.
Nel censurare, con il secondo motivo di appello, il richiamato capo di sentenza, l'appellante obiettava che sussisteva la responsabilità della
, avendo la stessa tenuto un comportamento connotato da un CP_1
abuso delle funzioni esercitate, avendo disposto un sopralluogo ai fini
, senza alcuna necessità funzionale di tutela degli interessi Per_1
pubblici essendo intervenute sentenze (passate in giudicato) del giudice tributario che avevano escluso la sussistenza della pretesa tributaria.
Riguardo al pregiudizio risarcibile, l'appellante, dopo avere essa stessa ammesso la non risarcibilità di un danno in re ipsa, dovendo fornirsi la prova delle conseguenze pregiudizievoli che il comportamento della
PA aveva determinato nella sfera giuridica del soggetto in ipotesi leso, osservava che tale danno andava ravvisato nell'avvenuta lesione ai diritti di riservatezza anche domiciliare, di immagine, di reputazione dell'avv. e della sua famiglia. Parte_1
Sul punto assumeva che la prova di siffatto danno derivava dalle conseguenze che l'illegittima intrusione dei convenuti, nel piccolo condominio ove ella risiedeva, aveva provocato, tenuto conto del contesto sociale di riferimento, caratterizzato dalla presenza, nel citato stabile, di professionisti (avvocati, commercialisti) e della famiglia di un magistrato.
§ 7.
I motivi dinanzi riportati, da trattare congiuntamente, sono infondati.
pag. 17/31 Giova, in diritto, premettere che, secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità, “In tema di responsabilità civile della P.A.,
l'ingiustizia del danno non può considerarsi "in re ipsa", quale conseguenza dell'illegittimo esercizio della funzione amministrativa o pubblica in generale, dovendo il giudice procedere, in ordine successivo, anche ad accertare se: a) sussista un evento dannoso;
b) il danno accertato sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo); c) l'evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, ad una condotta della P.A.; d) l'evento dannoso sia imputabile alla responsabilità della P.A., sulla base non solo del dato obiettivo dell'illegittimità del provvedimento, ma anche del requisito soggettivo del dolo o della colpa” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 16196 del 20/06/2018; Sez. L - , Ordinanza n. 27800 del
22/11/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23170 del 31/10/2014; Sez. 3,
Sentenza n. 22508 del 28/10/2011).
Ciò posto, giova rimarcare che, nella specie, come si ricava dagli atti, la dedotta lesione dell'immagine e della riservatezza non risulti essersi verificata, in primo luogo, per l'assorbente ragione che il contestato sopralluogo, in effetti, non è mai avvenuto.
Ed invero, come del resto osservato anche dal primo Giudice, dalla documentazione agli atti, emerge chiaramente che, con nota del
28.11.2012, il geom. , riferiva, alla dott.ssa Controparte_13 [...]
, responsabile dell'ufficio tributi del di CP_1 Parte_3
pag. 18/31 essersi recato, in pari data, coadiuvato dall'agente di P.M., Alessandro
Gianoglio, presso il domicilio dell'avv. , ma che non aveva potuto Pt_1
procedere all'accesso, in quanto, dopo avere bussato al citofono posto all'esterno dell'edificio ed al portoncino di ingresso dell'abitazione, non avendo avuto risposta alcuna, si allontanava (cfr. copia di tale nota allegata alla produzione telematica dell'appellante).
Inoltre, se è vero che, con successivo atto del 10.1.2013, la dott.
preannunciava all'avv. Actis, quale legale dell'odierna CP_1
appellante, che, in data 28.1.2013, si sarebbe proceduto ad un ulteriore sopralluogo, sempre finalizzato alla verifica, in contraddittorio, della superficie dell'immobile ai fini dell'assoggettamento alla , Per_1
nemmeno a tale disposizione faceva seguito il concreto espletamento dell'accertamento.
Discende da quanto osservato che mai nessun sopralluogo, motivato dalla predetta finalità di verifica della superficie del cespite, sia avvenuto.
Già solo tale notazione induce ad escludere che il fatto asseritamente illecito, consistente nell'acceso all'immobile dell'istante eseguito ad onta dell'opposizione della stessa, si sia mai verificato. Di conseguenza difetta anche la prova del lamentato danno all'immagine, personale e professionale, nonché alla riservatezza dell'attrice.
Del resto, quest'ultima non ha offerto alcuna prova del dedotto danno, in termini di un presunto discredito, che, dalla contestata attività svolta pag. 19/31 dal geom. in data 28.11.2012, sarebbe derivato alla sua CP_3
immagine.
Manca, invero, qualsivoglia specifica allegazione circa la percezione che terzi, estranei al nucleo familiare, abbiano avuto della condotta posta in essere dal dipendente comunale, essendosi l'attrice, anche nella prova per interrogatorio formale articolata con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., limitata a chiedere di provare quanto già emergeva dalla nota a firma dello stesso i cui dinanzi si è detto. Per_3
Ne segue che, ovviamente, tale istanza istruttoria, di cui l'appellante reiterava in questo grado di giudizio l'ammissione, apparendo chiaramente superflua, vada disattesa.
E', poi, appena il caso di evidenziare come, invece, la mera comunicazione, da parte della , delle due disposizioni, del CP_1
novembre 2012 e del gennaio 2013, con le quali si preannunciava la volontà di procedere al contestato sopralluogo, sia in radice inidonea a poter pregiudicare l'immagine personale e professionale dell'avv.
, trattandosi di atti riservati, dei quali solo la parte ed il suo Pt_1
difensore hanno avuto conoscenza.
Del pari, giova soggiungere, il mancato espletamento del sopralluogo esclude la configurabilità della dedotta lesione della riservatezza, non essendovi stato l'accesso del dipendente comunale all'interno dell'abitazione privata, ma solo un tentativo di procedervi, risoltosi, come detto, in un nulla di fatto stante l'assenza o, comunque, la mancata risposta di coloro che ivi si trovavano.
pag. 20/31 E', del resto, sul punto mancata ogni più puntuale allegazione in merito alla percezione, da parte di chi, in ipotesi, era all'interno dell'abitazione dell'attrice al momento dell'arrivo del delle ragioni di tale Per_3
accesso. Risulta, quindi, assolutamente carente la dimostrazione dell'ipotetico danno, in termini appunto di lesione della riservatezza, che avrebbe potuto configurarsi qualora un terzo (estraneo al nucleo familiare) avesse appreso della vicenda afferente alla verifica della superficie dell'immobile.
Ciò, beninteso, fermo restando che tale situazione fattuale – vale a dire l'acquisita consapevolezza, ad opera di terzi, delle ragioni sottese all'accesso da parte della PA – non appare minimamente in grado di pregiudicare l'immagine dell'appellante, non venendo in rilievo la pubblicità di fatti o condotte penalmente rilevanti, ma un mero accertamento di carattere amministrativo della superficie dell'immobile potenzialmente assoggettabile a tassazione.
In conclusione, correttamente il primo Giudice ha ritenuto carente la prova dei lamentati pregiudizi e, chiaramente, anche quella del nesso causale, atteso che, sotto tale profilo, come detto, non è sufficiente l'illegittimità dell'atto o del comportamento del funzionario pubblico ma si deve tenere conto anche delle ripercussioni cagionate nella sfera giuridica del destinatario.
§ 8.
Del pari insussistente risulta, nella specie, il requisito soggettivo della colpa, presupposto richiesto per potere accogliere la domanda pag. 21/31 risarcitoria come esercitata, nella specie, dall'attrice nei confronti del
CP_11
Al riguardo, occorre premettere che “La responsabilità della P.A. per
l'esercizio illegittimo della funzione pubblica non consegue al dato obiettivo dell'adozione di un provvedimento illegittimo, dovendo il giudice ordinario svolgere una più penetrante indagine estesa anche alla condotta - e alla sua qualificabilità in termini di colpa - non già del funzionario agente (da riferire ai parametri della negligenza o imperizia), quanto della P.A. intesa come apparato, configurabile là dove
l'adozione e l'esecuzione dell'atto illegittimo, lesivo dell'interesse del danneggiato, risulti avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione” (cfr. Cass. civ. Sez. U - , Ordinanza
n. 5992 del 06/03/2025; Sez. 1 - , Ordinanza n. 3630 del 12/02/2021:
“L'accertamento della responsabilità civile della p.a. da parte del giudice ordinario che del relativo giudizio sia investito, non può avvenire sulla base del mero dato obiettivo della illegittimità dell'azione amministrativa in quanto attività di esecuzione volontaria di un atto amministrativo illegittimo e, quindi, non può limitarsi alla constatazione dell'illegittimità dell'atto, giacché ciò si risolverebbe in una inammissibile presunzione di responsabilità, ma comporta, invece,
l'accertamento in concreto della colpa da ritenersi configurabile quando
l'esecuzione dell'atto illegittimo sia avvenuta in violazione delle regole proprie dell'azione amministrativa, desumibili sia dai principi costituzionali in punto di imparzialità e buon andamento, sia dalle norme di legge ordinaria in punto di celerità, efficienza, efficacia e
pag. 22/31 trasparenza, sia dai principi generali dell'ordinamento, in punto di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza”).
Nella specie, non ricorre la prova del richiesto elemento soggettivo, in quanto, se è vero che, per constante giurisprudenza di legittimità, “i dipendenti comunali o il personale operante a convenzione accedono all'immobile del contribuente col consenso espresso o tacito (supposto) del medesimo” (cfr. Cass. civ. n. 131230/09, 4568/10), per un verso, come visto, l'accesso non si è in concreto verificato, essendo, al limite, ravvisabile un mero tentativo, per l'altro, in ogni caso, la condotta serbata dalla PA non può dirsi connotata da colpa.
Invero, sebbene l'avv. Actis, con propria comunicazione dell'8.6.2012, avesse reso edotto il dell'esito del ricorso proposto dalla sua CP_11
assistita e chiesto lo sgravio delle somme oggetto delle cartelle di pagamento impugnate, la decisione della responsabile dell'ufficio tributi, oggetto della nota trasmessa allo stesso avv. Actis, quale legale dell , in data 8.11.2012, di voler procedere, ai fini Pt_1
dell'applicazione della Tarsu dovuta, alla verifica della superficie dell'immobile, non è qualificabile alla stregua di un atto arbitrario, illecito, idoneo finanche ad integrare gli estremi di un fatto penalmente rilevante.
Sul punto merita, infatti, rimarcare che la nota, datata 8.11.2012, a firma congiunta della e del , faceva generico CP_1 CP_3
riferimento all'applicazione della , senza precisare che il Per_1
sopralluogo dovesse intendersi come funzionale al pagamento pag. 23/31 dell'imposta per gli anni 2005/2007, già oggetto della sentenza della
CTP di n. 314/2012. CP_9
Né, a ben vedere, la condotta dei suddetti dipendenti comunali si connota in termini di contrarietà ai principi di imparzialità e buon andamento, ovvero di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza, trattandosi di un atto (quale, appunto, la verifica della superficie finalizzata alla determinazione della misura dell'imposta), piuttosto, prodromico ad una corretta quantificazione del tributo.
Riguardo, poi, alla successiva nota, a firma dello stesso responsabile dell'ufficio tributi, risalente, come detto, al 10.1.2013, in disparte di quanto già osservato in punto di prova del danno, appare evidente che con essa il abbia chiarito che non intendeva sottrarsi CP_11
all'osservanza della sentenza della CTP, ma di voler procedere alla verifica della superficie ai fini dell'applicazione della per gli anni Per_1
successivi al 2007.
Né, in contrario, rileva che, per alcune di tali annualità, precisamente per quelle dal 2008 al 2011 ed al 2013, siano intervenute sentenze del giudice tributario che accoglievano i ricorsi proposti dalla , Pt_1
ritenendo non dovuti gli importi richiesti dal CP_11
Infatti, al riguardo appare dirimente osservare che, al 10.1.2013, solo in relazione all'anno 2010 era già stata accertata, con efficacia di giudicato, l'infondatezza della pretesa tributaria, mentre, in relazione alle altre annualità indicate, l'esito dei giudizi tributari, favorevoli alla contribuente, maturava solo successivamente (cfr. copia delle sentenze pag. 24/31 allegate alla produzione dell'appellante ed indicazioni contenute alle pagine 12, 13 dell'appello, da cui emerge che, per gli anni 2008/2009, il giudizio tributario era definito solo in grado di appello nel 2014, e che, sempre nel 2014, erano definiti i giudizi tributari afferenti alla debenza della per gli anni 2011 e 2013). Per_1
Ne segue che, dovendo ovviamente aversi riguardo alla situazione nota alla al gennaio 2013, la condotta della stessa non vada CP_1
apprezzata alla stregua di quanto accertato, nel rapporto tra la Pt_1
ed il in sede di giurisdizione tributaria in epoca successiva. CP_11
Alla stregua delle osservazioni sin qui svolte, quindi, i primi due motivi di appello debbono essere rigettati.
§ 9.
Il Giudice di primo grado respingeva, da ultimo, la domanda di condanna generica, formulata dall'attrice ai sensi dell'art. 278 c.p.c., osservando che, a tale fine, non fosse sufficiente accertare l'illegittimità della condotta, occorrendo provarne, sia pure con modalità sommaria e con valutazione probabilistica, la portata dannosa, dal momento che
“nel caso di condanna generica .. ciò che viene rinviato al separato giudizio è soltanto l'accertamento in concreto del danno nella sua determinazione quantitativa, mentre l'esistenza del fatto illecito e della sua potenzialità dannosa devono essere accertati nel giudizio relativo all'an debeatur e di essi va data la prova sia pure sommaria e generica in quanto costituiscono il presupposto per la pronuncia di condanna generica”. Secondo il Tribunale, nella specie, mancava la prova, sia pure pag. 25/31 sommaria e generica, della possibile ed eventuale portata della condotta dannosa e del nesso di causalità materiale.
§ 10.
Nell'impugnare, con il terzo motivo, tale capo di sentenza, l'appellante opinava che la sentenza di primo grado si poneva in contrasto con i principi espressi dalle Sezioni Unite della S.C. nella pronuncia
12/10/2022, n.29862, atteso che, con quest'ultima, si era affermato il principio secondo cui “Ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna generica al risarcimento del danno è sufficiente che l'attore dimostri la colpa ed il nesso causale e che l'esistenza del danno appaia anche solo probabile;
ne consegue che non è necessario, ai fini dell'ammissibilità stessa della domanda, che l'attore indichi le prove di cui intende avvalersi per dimostrare il "quantum debeatur", prove che andranno, invece, fornite nel relativo e successivo giudizio”.
Poste tali premesse, l'appellante, reiterando considerazioni già svolte con i precedenti motivi, deduceva che, nella specie, sussistevano “sia la responsabilità del colpevole funzionario per aver disposto in modo abusivo e fatto eseguire illeciti accessi di personale tecnico e di Polizia
Municipale presso la abitazione privata dell'avvocato , Parte_1
non finalizzati ad esigenze di tassazione ( tarsu dall'anno 2005 in poi)”, “ sia il pregiudizio arrecato ai diritti assoluti della riservatezza anche del domicilio, della immagine e della reputazione dell'avvocato , la Pt_1
cui sfera personale è stata << violata>> dall'inadeguato funzionario nel disporre plurimi accessi privi di ogni fondamento di legalità”.
pag. 26/31 § 11.
Il motivo è infondato in quanto la domanda di condanna generica ex art. 278 c.p.c., prima ancora che infondata, risultava inammissibile.
Sul punto si deve, infatti, osservare che, nella citazione di primo grado,
l'attrice aveva proposto domanda di accertamento della responsabilità dei convenuti e di conseguente condanna dei medesimi al risarcimento dei danni. Quindi, avendo proposto una domanda estesa sia all'an che al quantum debeatur, la congiunta proposizione, sia pure in via subordinata, di una domanda di condanna generica, doveva ritenersi finanche inammissibile.
Ed invero, la giurisprudenza, al riguardo, ha affermato che “Non è consentita la proposizione, oltre che di una domanda principale estesa sia all'"an" che al "quantum", di una domanda subordinata limitata alla condanna generica (cioè con riserva di determinazione del "quantum" in un separato giudizio), in quanto il giudice, in base al principio di corrispondenza tra domanda e pronuncia giudiziale e a quello sulla ripartizione degli oneri probatori, ove sia carente la prova anche solo relativamente al "quantum", deve rigettare la domanda principale, con la conseguenza che non può poi prendere in considerazione anche la domanda subordinata, che deve ritenersi improponibile, anche perché, per il principio del "ne bis in idem", non può ammettersi che in un successivo giudizio possa essere ripetuto il già effettuato giudizio sul
"quantum"” (cfr. Cass. civ. Sez. L, Sentenza n. 7847 del 10/08/1998; conf. Sez. L - , Ordinanza n. 23855 del 05/09/2024).
pag. 27/31 Né, in contrario, è dirimente il riferimento alla pronuncia delle sezioni unite n. 29862 del 12/10/2022, avendo tale precedente ribadito una giurisprudenza consolidata a mente della quale “la domanda di danno può essere legittimamente rivolta ab origine ad ottenere una condanna generica, senza che sia necessario il consenso del convenuto. Tale facoltà costituisce infatti espressione del principio di libera scelta delle forme di tutela offerte dall'ordinamento. Spetterà poi al convenuto, ove lo ritenga, formulare domanda riconvenzionale di accertamento dell'insussistenza del danno: domanda che, se proposta, ribalterà sull'attore l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare del danno”.
E', pertanto, evidente che, nella specie, l'attrice, avendo sin dall'origine chiesto, in via principale, l'accertamento sia dell'an che del quantum, non potesse, contestualmente, domandare anche una pronuncia di condanna generica ex art. 278 c.p.c..
In ogni caso, le considerazioni svolte in relazione ai precedenti motivi, giustificano ampiamente il rigetto, anche nel merito, della domanda di condanna generica, essendo chiaro come difetti, nella specie, la dimostrazione di un danno anche solo probabile.
§ 12.
Da ultimo, deve ritenersi inammissibile la pretesa, di cui al punto n. 5 del petitum dell'atto di appello, con la quale l'attrice chiedeva l'emissione di un ordine che vietasse al al Responsabile CP_11
dell'Ufficio Tributi dello stesso, come pure al personale della P.M. di pag. 28/31 effettuare sopralluoghi ai fini della Tarsu relativi ad anni successivi al
2007.
Infatti, premesso che rispetto a tale capo di domanda il Giudice di primo grado non adottava un'espressa statuizione di rigetto,
l'appellante non poteva semplicemente limitarsi alla mera riproposizione, peraltro contenuta solo nelle conclusioni del proprio atto di gravame, della richiesta, ma avrebbe dovuto, quantomeno, denunciare il vizio di omessa pronuncia e sollecitare una decisione al riguardo.
In ogni caso si osserva che tale domanda, avendo ad oggetto la richiesta di condanna della pubblica amministrazione ad un non facere, che si risolverebbe nell'ingerenza nell'esercizio delle potestà riservate alla medesima, travalica i limiti della giurisdizione ordinaria quali delineati dalla legge n. 2248 del 1865 allegato E, artt. 4, 5.
§ 13.
L'appello deve, quindi, essere rigettato e la sentenza impugnata interamente confermata.
Al rigetto dell'appello segue, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese processuali del presente grado, che si liquidano, come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022, con applicazione dello scaglione delle cause di valore compreso tra euro 1.101,00 ed euro
5.200,00, nel quale rientra il disputatum, e riconoscimento dei pag. 29/31 compensi tabellari medi, adeguati al numero, oggetto e complessità delle questioni trattate ed all'attività difensiva espletata.
Le spese processuali debbono essere distratte in favore degli avv.ti
Gaetano di Nuzzo e Lucia Di Pietro, dichiaratisi antistatari.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002, ratione temporis applicabile, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto notificato in data 28/11/2022, Parte_1
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore degli appellati, Parte_1
delle spese processuali del grado di appello, che, in relazione a ciascuna parte appellata, si liquidano in euro 2.915,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Gaetano di Nuzzo e Lucia Di
Pietro;
c) da atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo pari al contributo Parte_1
unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 04/07/2025.
pag. 30/31 Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 31/31
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello iscritto al n. 5104/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 3805/2022, pronunziata dal Tribunale di S. Maria C.V., pubblicata in data
25.10.2022, non notificata, pendente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
come da procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Giovanni Actis
(C.F.: ); C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa, CP_1 C.F._3
come da procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv.
Gaetano di Nuzzo (C.F: ); C.F._4 APPELLATA
NONCHE'
(C.F. , (C.F. Controparte_2 C.F._5 Controparte_3
), (C.F. C.F._6 Controparte_4
, (C.F. ), C.F._7 CP_5 C.F._8
rappresentati e difesi, come da procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Lucia Di Pietro (C.F. ); C.F._9
APPELLATI
E
, (P.Iva: ), in Controparte_6 P.IVA_1
persona del , rappresentato e difeso, come da procura in calce CP_7
alla comparsa di costituzione e decreto del Sindaco n. 1357 del
11.01.2023, dall'avv. Rita Campagnuolo (C.F: ; C.F._10
APPELLATO
Oggetto: risarcimento danni da preteso comportamento illecito di funzionari pubblici e della PA.
Conclusioni: l'appellante così concludeva: “1.in riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria C.V. 3805/2022 , si accerti e si dichiari la responsabilità, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., per dolo e/o colpa grave della signora o chi di dovere per la illecita adozione ed CP_1
esecuzione del provvedimento protocollo n. 0040101 dell'8.11.2012 di sopralluogo tecnico con la assistenza ed intervento dell'agente della
Polizia Municipale presso l'immobile di proprietà dell'avv. Pt_1
in Santa Maria C.V. Via Pezzella n. 21, nonostante l'intervenuta
[...]
sentenza n. 314/09/2012 della Controparte_8
pag. 2/31 di accoglimento del ricorso proposto da essa avv. CP_9 Parte_1
e l'atto di diffida notificato in data 26.11.2012.
2. in riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria C.V. 3805/2022 si condanni la signora o chi di dovere al pagamento in CP_1
favore dell'avv. , a titolo di danni non patrimoniali, e Parte_1
dunque di danno alla riservatezza anche del proprio domicilio, all'immagine e alla reputazione , della somma di € 5.200/00 da destinarsi in beneficenza – anche ai Servizi Sociali del CP_10
Maria C.V., previa detrazione dei costi e degli importi per tasse e tributi;
3. in riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria C.V. 3805/2022
- ed in eventuale subordine- sia dichiarata ed accertata la responsabilità del in persona del pro tempore, per i Controparte_11 CP_7
comportamenti illeciti posti;
4 in riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria C.V. 3805/2022 sia accertata e dichiarata la illiceità della richiesta di ulteriore sopralluogo tecnico inviata con nota del 16 gennaio 2013 ( per il giorno
28.1.2013) sempre con la assistenza della Polizia Municipale e di ogni altra successiva e distinta richiesta di sopralluogo tecnico da eseguirsi presso l'abitazione dell'avv. in C.V. via Parte_1 CP_6
Pezzella n. 21 ai fini della misurazione della superficie per la tassazione
in violazione del disposto dell'art. 73 d.lgs. 507/19093 essendo Per_1
incontestata ex art. 115 c.p.c. la misurazione dell'immobile eseguita con relazione tecnica del 25.02.2002 dell'arch. assentita al n. Persona_2
prot. 6422/2002 C.V. Controparte_11
pag. 3/31
5. in riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria C.V. 3805/2022 conseguentemente sia inibito al personale del ed Controparte_11
agenti di Polizia Municipale, nonché al responsabile dell'Ufficio Tributi ed al C.V. di effettuare sopralluoghi in violazione Controparte_11
delle norme di legge e per meri controlli relativi ad anni successivi al
2007 ai fini della , con richiesta di ulteriori danni che saranno Per_1
precisati e richiesti in separata sede.
6. in riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria C.V. 3805/2022 emettersi sentenza di condanna generica ex art. 278 c.p.c.
7. si rigetti ogni eventuale domanda ed eccezione di , del CP_1
C.V. e degli per la loro inammissibilità Controparte_11 CP_12
ed infondatezza;
8. vittoria di spese ed onorario del doppio grado di giudizio, con attribuzione.
Si insiste nella ammissione delle richieste istruttorie avanzate dall'avv.
in primo grado nella seconda memoria ex art. 183 vi Parte_1
comma c.p.c. del 10.03.2016. e cioè prova per interpello di CP_1
”;
[...]
concludeva come segue: “Dichiarare inammissibile e CP_1
comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale,
l'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza n. Parte_1
3805/2022 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e per l'effetto confermare quanto statuito dal giudice di primo grado. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali
pag. 4/31 difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, Iva
e cpa e\o quantomeno alle spese del presente giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cpc con attribuzione al procuratore antistatario”;
, , , Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3 CP_5
concludevano chiedendo: “.. la conferma della gravata sentenza n.
3805/2022 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze di giudizio con attribuzione”;
il concludeva come segue: “Voglia Controparte_6
la Corte di Appello di Napoli per i fatti, le circostanze e le causali di cui innanzi così provvedere:
- Rigettare l'atto di appello e, per l'effetto, confermare la sentenza n°
3805/2022, pubblicata dal Tribunale di Santa Maria C.V. in data
25.10.2022;
- Con vittoria di spese (anche generali) diritti ed onorari oltre imposte e tasse come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 17.1.2013, conveniva, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, CP_1
, nonché il Controparte_13 Controparte_6
esponendo che: in data 28.11.2010, la società Controparte_14
quale concessionaria del Servizio di Riscossione Tributi per la
Provincia di Caserta, le notificava la cartella di pagamento n.
pag. 5/31 02802820100041641635000 dell'importo complessivo di € 1.661,88 avente ad oggetto un credito di natura tributaria presuntivamente vantato dal per il mancato versamento Controparte_15
della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per gli anni
2005-2006-2007 relativamente all'unità immobiliare sita in Santa
Maria C.V. alla Via Pezzella – Palazzo SIE;
con ricorso del 12.01.2011, essa istante si opponeva alla suindicata cartella, dinanzi alla chiedendone Controparte_16
l'annullamento per illegittimità ed infondatezza, contestando la rideterminazione effettuata dall'Ufficio sulla base di un'errata indicazione della superficie emergente dalle risultanze catastali;
con sentenza n. 314/09/2012 del 29.11.2011, depositata il 24.05.2012, la
Commissione Tributaria Provinciale, Sez. IX, accoglieva il ricorso per intervenuta decadenza dall'esercizio della azione impositiva – tributaria;
dopo l'adozione della sentenza, sollecitava l'ente a volere adottare i consequenziali provvedimenti di sgravio delle somme richieste ed iscritte a ruolo;
con nota protocollo n. 0040101 dell'8.11.2012, ricevuta in data 13.11.2012, sottoscritta dalla
Responsabile dell'Ufficio Tributi, dott.ssa e dal CP_1
Geometra , l Controparte_13 Parte_2
in riferimento alla sentenza n. 314/09/2012 emessa dalla
[...]
, le comunicava che, il Controparte_16
giorno 28.11.2012, presso la sua abitazione in Via CP_11
Pezzella n. 21, sarebbe stato effettuato sopralluogo tecnico con assistenza di Polizia Municipale per procedere alla misurazione della superficie utile interna dell'immobile ai fini della determinazione della pag. 6/31 dovuta per gli anni 2005-2006-2007; stante la palese Per_1
illegittimità dell'avanzata richiesta di sopralluogo tecnico, essa, con atto notificato in data 26.11.2012, diffidava la Responsabile dell
[...]
dott.ssa , ad Parte_2 Controparte_11 CP_1
annullare e/o revocare la richiesta di sopralluogo, evidenziando come relativamente alla Tarsu anni 2005-2006-2007 - oggetto di accertamento e della predetta richiesta di sopralluogo - fosse intervenuta la decisione della del Controparte_16
24.05.2012 di accoglimento del ricorso e di decadenza dal relativo accertamento – sentenza non impugnata;
nonostante l'atto di invito e di diffida fosse stato regolarmente notificato in data 27.11.2012, il giorno 28.11.2012 personale tecnico e della Polizia Municipale del
Comune di si recava presso l'abitazione di essa istante, CP_11
onde procedere al sopralluogo, suonando insistentemente al campanello interno dell'abitazione - senza ricevere risposta- ponendo in essere un atto illecito – contrario al decisum della
[...]
– con pregiudizio alla riservatezza, all'immagine Controparte_16
della dott.ssa e dei suoi familiari –, con disturbo dei condomini Pt_1
per effetto del comportamento contra legem assunto in tale occasione dai tecnici ed agenti si polizia comunale.
Poste tali premesse, l'attrice concludeva domandando volersi emettere i seguenti provvedimenti: “
1. accertare e dichiarare la responsabilità, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., per dolo e/o colpa grave della dott.ssa
e del Geom. per l'adozione e l'esecuzione CP_1 Controparte_13
del provvedimento protocollo n. 0040101 dell'8.11.2012. di sopralluogo
pag. 7/31 tecnico dell'immobile di proprietà della dott.ssa in Via Pezzella n. Pt_1
21, nonostante l'intervenuta sentenza n. 314/09/2012 della
e l'atto di diffida Controparte_16
notificato in data 26.11.2012; 2. condannare la dott.ssa e il CP_1
geom. , in solido tra loro, al pagamento in favore della Controparte_13
dott.ssa , a titolo di danni non patrimoniali, e dunque di Parte_1
danno esistenziale, morale, all'immagine e alla vita di relazione, della somma di € 5.200/00 ovvero di quella maggiore e/o minore somma che sarà determinata in corso di causa ovvero di quella maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi ed accessori, da destinarsi in beneficenza – anche ai Servizi Sociali del Comune di previa detrazione dei costi e degli importi per tasse e tributi;
CP_11
3. in subordine, e condizionatamente alla accertata insussistenza dei presupposti di responsabilità per dolo e/o colpa grave della dott.ssa
[...]
e del Geom. , sia dichiarata ed accertata la CP_1 Controparte_13
responsabilità del in persona del Sindaco pro Controparte_11
tempore, per i comportamenti illeciti posti in essere dai dipendenti comunali, dott.ssa e Geom. , e CP_1 Controparte_13
conseguentemente sia condannato il C.V., in persona Controparte_11
del pro tempore, al pagamento in favore della dott.ssa CP_7 Pt_1
, a titolo di danni non patrimoniali, e dunque di danno
[...]
esistenziale, morale, all'immagine e alla vita di relazione, della somma di
€ 5.200,00, ovvero di quella maggiore e/o minore somma che sarà determinata in corso di causa ovvero di quella maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi ed accessori, da destinarsi in beneficenza – anche ai Servizi Sociali del CP_10
pag. 8/31 Maria C.V., previa detrazione dei costi e degli importi per tasse e tributi;
4. sia accertata e dichiarata la illiceità della richiesta di ulteriore sopralluogo tecnico inviata con nota del 16 gennaio 2013 (per il giorno
28.1.2013) e di ogni altra successiva e distinta richiesta di sopralluogo tecnico da eseguirsi presso l'abitazione della dott.ssa ai Parte_1
fini della misurazione della superficie per la tassazione in Per_1
violazione del disposto dell'art. 73 d.lgs.. 507/19093 essendo incontestata ex art. 115 c.p.c. la misurazione dell'immobile eseguita con relazione tecnica del 25.02.2002 dell'arch. assentita al n. Persona_2
prot. 6422/2002 Comune di C.V.
5. conseguentemente sia inibito CP_11
al personale del ed agenti di Polizia Municipale, Controparte_11
nonché al responsabile dell'Ufficio Tributi ed al Controparte_11
di effettuare sopralluoghi in violazione delle norme di legge e per meri controlli relativi ad anni successivi al 2007 ai fini della , con Per_1
richiesta di ulteriori danni che saranno precisati in corso di causa, ovvero richiesti in separata sede;
6. emettersi sentenza ex art. 278 c.p.c.;
7. vittoria di spese ed onorario del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano , che nel CP_1
resistere alle avverse domande spiegava, a sua volta, domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni non patrimoniali e per lite temeraria, ed il convenuto il quale resisteva, Controparte_11
per quanto di ragione, alle domande dell'attrice.
Il Giudizio, interrotto per il decesso del convenuto contumace, geom.
, era poi riassunto dall'istante, avv. , Controparte_13 Parte_1
pag. 9/31 con ricorso depositato in data 18.07.2017, ritualmente notificato alle controparti.
All'esito del giudizio di primo grado, l'adito Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così decideva: “
1. Dichiara la contumacia di , e CP_5 Controparte_4 Controparte_3
nella qualità di eredi del de cuius;
2. Controparte_2 Controparte_13
Rigetta le domande proposte dall'attrice ;
3. Rigetta la Parte_1
domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta;
4. CP_1
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, , con atto notificato in data Parte_1
28/11/2022, proponeva appello, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., sollecitandone la riforma e concludendo per l'accoglimento delle conclusioni dinanzi trascritte.
Si costituivano il nonché, in CP_1 Controparte_11
qualità di eredi di , Controparte_13 CP_5 Controparte_4
e , resistendo, ciascuno per quanto Controparte_3 Controparte_2
di ragione, all'impugnazione e sollecitandone il rigetto.
All'esito della prima udienza, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., questa Corte, con ordinanza 31.3.2023, così provvedeva: “rilevato che gli appellati, Controparte_3 CP_4
e nel costituirsi in giudizio, hanno eccepito la
[...] CP_5
nullità della notifica dell'atto di citazione in appello, sul presupposto di non avere ricevuto la notifica dell'atto;
ritenuto che
l'eccezione sia
pag. 10/31 infondata. Invero, la dedotta nullità, anche ove in ipotesi esistente, risulta sanata dall'avvenuta costituzione dei predetti appellati, ai sensi dell'art.
156 co. 3 c.p.c., fermo restando, peraltro, che, rispetto a Controparte_3
e , la notifica risulta essersi ritualmente perfezionata. Controparte_4
Quanto, invece, a , se è vero che, essendosi la notifica, Controparte_3
avvenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c., perfezionata in data 12.1.2023, non risulta rispettato il termine di legge a comparire (rispetto all'udienza indicata in citazione per il 25.3.2023), è del pari vero che CP_3
non ha chiesto fissarsi nuova udienza nel rispetto del suddetto
[...]
termine. Ne segue che, anche in ordine ad esso, la costituzione sana il vizio di nullità della citazione, ex art. 164 co. 3 c.p.c., oltre a quello di dedotta nullità della relativa notificazione;
lette le richieste e le conclusioni contenute nelle note scritte depositate dalle parti;
ritenuto che
, essendo la causa matura per la decisione, vada concesso alle parti, in sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni, termine per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
PQM
letto l'art. 127 ter c.p.c. dispone la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni, mediante la concessione alle parti del termine perentorio, per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, fino alle ore 09.30 del giorno 21.3.2025”.
Quindi, scaduto il termine concesso alle parti, sulle conclusioni dalle stesse rassegnate nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, con ordinanza del 24.3.2025, era assegnata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
pag. 11/31 Depositate dalle parti le conclusionali, nonché dall'appellante, dalla e del anche le memorie di replica, il fascicolo veniva CP_1 CP_11
rimesso al Collegio per la decisione.
Con ordinanza depositata il 17.6.2025, la Corte, avendo il difensore dell'appellante chiesto, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., la discussione orale della causa, fissava a tal fine l'udienza del 4.7.2025.
Svoltasi la discussione orale, alla presenza dei procuratori delle parti, la causa era, infine, rimessa al Collegio per la decisione.
§ 3.
Ciò premesso, deve rilevarsi che, nella sentenza di primo grado, il
Giudice osservava:“ l'elemento soggettivo in capo ad una pubblica amministrazione che ha consumato il fatto illecito viene rinvenuto non in via presuntiva dalla mera caducazione di un atto amministrativo (che può rappresentare, se del caso, un presupposto minimo), ma deve necessariamente incentrarsi nella violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e buona amministrazione alle quali l'esercizio della funzione amministrativa deve ispirarsi.
A ciò si aggiunga che, la giurisprudenza, circoscrive tale violazione ai casi di vera e propria mala amministrazione inconciliabile con i precetti di cui all'art.97 della Cost.”.
Tanto chiarito, il primo Giudice evidenziava che la sentenza, con la quale la di Caserta accoglieva il Controparte_16
ricorso proposto dall'attrice, non aveva affatto stabilito che fosse precluso alla PA di eseguire gli eventuali ed opportuni accertamenti,
pag. 12/31 essendosi detta pronuncia limitata a dichiarare, per un vizio di procedura, che l'atto impositivo (avviso di accertamento) avrebbe dovuto essere notificato entro il 31/12/2008.
Peraltro, il Giudice soggiungeva che il sopralluogo, del quale si doleva l'attrice, inerente alla verifica della superficie da assoggettare alla
T.A.R.S.U., non era stato mai realmente effettuato, in quanto, come emergeva dal verbale del di C.V., il funzionario CP_11 CP_11
dell'ente, coadiuvato dall'agente di P.M., non aveva fatto accesso all'abitazione non avendo ricevuto risposta alle proprie richieste di entrarvi (in quanto nessuno aveva risposto al citofono o aperto la porta).
§ 4.
Con il primo motivo di appello, l'avv. , nell'impugnare la Pt_1
sentenza, lamentava che il primo Giudice non aveva correttamente valutato la documentazione in atti. Ed invero, il Tribunale aveva omesso di rilevare come la richiesta di sopralluogo tecnico, sottoscritta dal funzionario , era illegittima oltre che illecita, essendo stata CP_1
adottata per la determinazione della dovuta per gli anni 2005- Per_1
2006-2007, sebbene per detti anni di imposta fosse intervenuta la sentenza della Commissione Tributaria di Caserta n. 314/2012, passata in giudicato, con la quale era stata accertata e dichiarata la decadenza del CP_11
Nonostante la diffida da essa notificata al in data 27.11.2012 CP_11
ed il contenuto della sentenza della Commissione Tributaria di Caserta
pag. 13/31 n. 314/2012, la aveva disposto il contestato accesso, presso CP_1
l'abitazione di essa attrice, di un funzionario coadiuvato da un agente della P.M., i quali avevano, con tale condotta, manifestato la specifica volontà di procedere all'arbitraria intrusione nell'abitazione privata, e, inoltre, in data 28.1.2013, aveva disposto un ulteriore accesso, motivato dalla necessità di effettuare un controllo delle superfici da assoggettare alla per gli anni successivi al 2007. Per_1
Tra l'altro, la comunicazione del gennaio 2013 dimostrava ulteriormente l'illegittimità di quella precedente, atteso che quest'ultima, attraverso il riferimento alla sentenza della
[...]
n. 314/2012, finalizzava la verifica delle superfici Controparte_16
agli anni di imposta dal 2005 al 2007, laddove, con la successiva comunicazione del 28.1.2013, il funzionario intendeva giustificare l'accesso attraverso il riferimento agli anni di imposta successivi al
2007.
In ogni caso, il Giudice non aveva tenuto conto del fatto che, in primo grado, essa aveva dimostrato come, anche per gli anni dal 2008 al 2011
e 2013, erano intervenute pronunce del giudice tributario che avevano riconosciuto la fondatezza delle ragioni di essa istante.
Ed ancora, per i periodi di imposta 2011, 2012 e successivi, la richiesta di sopralluogo risultava adottata in violazione della norma di cui all'art. 73 d.lgs. 507/1993 e dovevano ritenersi tardive le deduzioni, svolte dalla solo con la memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., tese CP_1
a sostenere la legittimità dell'accesso ai sensi dell'art. 24 del regolamento comunale in materia di . In ogni caso, poi, tale Per_1
pag. 14/31 previsione, essendo norma secondaria amministrativa, non poteva porsi in contrasto con le norme primarie di legge, tra cui le disposizioni artt. 71 e 73 del d.lgs. 507/1993.
L'atto adottato dalla era contrario a legge in quanto, in base al CP_1
citato art. 73, l'accesso all'immobile in tema di andava inteso Per_1
come elemento di accertamento residuale, conseguente al rifiuto del contribuente all'invito motivato del Comune ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti, mentre, nella specie, la convenuta mai le aveva richiesto di esibire o trasmettere atti e documenti.
Sussistevano, alla luce di quanto da essa osservato, i presupposti per affermare, ai sensi dell'art. 28 della Costituzione e dell'art. 2043 c.c., la responsabilità della , tenuto conto del carattere certamente CP_1
colposo della condotta dalla stessa tenuta, consistita nel disporre e nel far eseguire un accesso con forza pubblica - polizia municipale- presso un domicilio privato, non giustificato da esigenze di accertamento ai fini TARSU per gli anni 2005, 2006, 2007, e successivi, essendo sul punto intervenute sentenze passate in giudicato che avevano escluso la debenza di siffatto tributo. Quindi, il comportamento della si CP_1
connotava in termini di dolo e/o colpa grave, essendo esso sorretto dalla piena consapevolezza di ledere i diritti soggettivi fondamentali di essa attrice, quali il diritto alla riservatezza, - anche del proprio domicilio -, alla reputazione, all'immagine.
pag. 15/31 Invero, nonostante il giudicato sfavorevole al nascente dalla CP_11
sentenza della di Caserta n. 314/2012, la Controparte_16
funzionaria adottava, in violazione delle norme di legge e CP_1
regolamentari, un'attività ispettiva, e quindi istruttoria, relativa ad un tributo - anni 2005, 2006, 2007- in ordine al quale il aveva CP_11
perso, per effetto della decisione giudiziaria, ogni potere di accertamento. Inoltre, avvedutasi, a seguito delle contestazioni dell'avv. , di tale gravissima condotta, la aveva tentato Pt_1 CP_1
di giustificare la richiesta di accesso ritenendo che la stessa fosse stata disposta per l'accertamento della relativa ai periodi di imposta Per_1
successivi all'anno 2007, ma anche tale giustificazione risultava insussistente, alla luce dell'esito dei ricorsi da essa istante proposti in sede di giurisdizione tributaria.
§ 5.
Il Giudice di primo grado, nel respingere la domanda, evidenziava, altresì, che mancava la prova dell'esistenza di un danno ovvero del nesso eziologico tra comportamento (asseritamente) colposo o doloso dell'amministrazione e (pretesa) lesione.
In particolare, ad avviso del Giudice, difettava la prova del danno biologico ed alla vita di relazione, del danno dinamico-relazionale, del danno all'immagine. Peraltro, dovendosi escludere la risarcibilità di un danno in re ipsa, derivante dalla mera adozione del contestato provvedimento in violazione di legge, mancava la prova del nesso causale tra il comportamento doloso o colposo dei convenuti ed il danno. pag. 16/31 § 6.
Nel censurare, con il secondo motivo di appello, il richiamato capo di sentenza, l'appellante obiettava che sussisteva la responsabilità della
, avendo la stessa tenuto un comportamento connotato da un CP_1
abuso delle funzioni esercitate, avendo disposto un sopralluogo ai fini
, senza alcuna necessità funzionale di tutela degli interessi Per_1
pubblici essendo intervenute sentenze (passate in giudicato) del giudice tributario che avevano escluso la sussistenza della pretesa tributaria.
Riguardo al pregiudizio risarcibile, l'appellante, dopo avere essa stessa ammesso la non risarcibilità di un danno in re ipsa, dovendo fornirsi la prova delle conseguenze pregiudizievoli che il comportamento della
PA aveva determinato nella sfera giuridica del soggetto in ipotesi leso, osservava che tale danno andava ravvisato nell'avvenuta lesione ai diritti di riservatezza anche domiciliare, di immagine, di reputazione dell'avv. e della sua famiglia. Parte_1
Sul punto assumeva che la prova di siffatto danno derivava dalle conseguenze che l'illegittima intrusione dei convenuti, nel piccolo condominio ove ella risiedeva, aveva provocato, tenuto conto del contesto sociale di riferimento, caratterizzato dalla presenza, nel citato stabile, di professionisti (avvocati, commercialisti) e della famiglia di un magistrato.
§ 7.
I motivi dinanzi riportati, da trattare congiuntamente, sono infondati.
pag. 17/31 Giova, in diritto, premettere che, secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità, “In tema di responsabilità civile della P.A.,
l'ingiustizia del danno non può considerarsi "in re ipsa", quale conseguenza dell'illegittimo esercizio della funzione amministrativa o pubblica in generale, dovendo il giudice procedere, in ordine successivo, anche ad accertare se: a) sussista un evento dannoso;
b) il danno accertato sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo); c) l'evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, ad una condotta della P.A.; d) l'evento dannoso sia imputabile alla responsabilità della P.A., sulla base non solo del dato obiettivo dell'illegittimità del provvedimento, ma anche del requisito soggettivo del dolo o della colpa” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 16196 del 20/06/2018; Sez. L - , Ordinanza n. 27800 del
22/11/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23170 del 31/10/2014; Sez. 3,
Sentenza n. 22508 del 28/10/2011).
Ciò posto, giova rimarcare che, nella specie, come si ricava dagli atti, la dedotta lesione dell'immagine e della riservatezza non risulti essersi verificata, in primo luogo, per l'assorbente ragione che il contestato sopralluogo, in effetti, non è mai avvenuto.
Ed invero, come del resto osservato anche dal primo Giudice, dalla documentazione agli atti, emerge chiaramente che, con nota del
28.11.2012, il geom. , riferiva, alla dott.ssa Controparte_13 [...]
, responsabile dell'ufficio tributi del di CP_1 Parte_3
pag. 18/31 essersi recato, in pari data, coadiuvato dall'agente di P.M., Alessandro
Gianoglio, presso il domicilio dell'avv. , ma che non aveva potuto Pt_1
procedere all'accesso, in quanto, dopo avere bussato al citofono posto all'esterno dell'edificio ed al portoncino di ingresso dell'abitazione, non avendo avuto risposta alcuna, si allontanava (cfr. copia di tale nota allegata alla produzione telematica dell'appellante).
Inoltre, se è vero che, con successivo atto del 10.1.2013, la dott.
preannunciava all'avv. Actis, quale legale dell'odierna CP_1
appellante, che, in data 28.1.2013, si sarebbe proceduto ad un ulteriore sopralluogo, sempre finalizzato alla verifica, in contraddittorio, della superficie dell'immobile ai fini dell'assoggettamento alla , Per_1
nemmeno a tale disposizione faceva seguito il concreto espletamento dell'accertamento.
Discende da quanto osservato che mai nessun sopralluogo, motivato dalla predetta finalità di verifica della superficie del cespite, sia avvenuto.
Già solo tale notazione induce ad escludere che il fatto asseritamente illecito, consistente nell'acceso all'immobile dell'istante eseguito ad onta dell'opposizione della stessa, si sia mai verificato. Di conseguenza difetta anche la prova del lamentato danno all'immagine, personale e professionale, nonché alla riservatezza dell'attrice.
Del resto, quest'ultima non ha offerto alcuna prova del dedotto danno, in termini di un presunto discredito, che, dalla contestata attività svolta pag. 19/31 dal geom. in data 28.11.2012, sarebbe derivato alla sua CP_3
immagine.
Manca, invero, qualsivoglia specifica allegazione circa la percezione che terzi, estranei al nucleo familiare, abbiano avuto della condotta posta in essere dal dipendente comunale, essendosi l'attrice, anche nella prova per interrogatorio formale articolata con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., limitata a chiedere di provare quanto già emergeva dalla nota a firma dello stesso i cui dinanzi si è detto. Per_3
Ne segue che, ovviamente, tale istanza istruttoria, di cui l'appellante reiterava in questo grado di giudizio l'ammissione, apparendo chiaramente superflua, vada disattesa.
E', poi, appena il caso di evidenziare come, invece, la mera comunicazione, da parte della , delle due disposizioni, del CP_1
novembre 2012 e del gennaio 2013, con le quali si preannunciava la volontà di procedere al contestato sopralluogo, sia in radice inidonea a poter pregiudicare l'immagine personale e professionale dell'avv.
, trattandosi di atti riservati, dei quali solo la parte ed il suo Pt_1
difensore hanno avuto conoscenza.
Del pari, giova soggiungere, il mancato espletamento del sopralluogo esclude la configurabilità della dedotta lesione della riservatezza, non essendovi stato l'accesso del dipendente comunale all'interno dell'abitazione privata, ma solo un tentativo di procedervi, risoltosi, come detto, in un nulla di fatto stante l'assenza o, comunque, la mancata risposta di coloro che ivi si trovavano.
pag. 20/31 E', del resto, sul punto mancata ogni più puntuale allegazione in merito alla percezione, da parte di chi, in ipotesi, era all'interno dell'abitazione dell'attrice al momento dell'arrivo del delle ragioni di tale Per_3
accesso. Risulta, quindi, assolutamente carente la dimostrazione dell'ipotetico danno, in termini appunto di lesione della riservatezza, che avrebbe potuto configurarsi qualora un terzo (estraneo al nucleo familiare) avesse appreso della vicenda afferente alla verifica della superficie dell'immobile.
Ciò, beninteso, fermo restando che tale situazione fattuale – vale a dire l'acquisita consapevolezza, ad opera di terzi, delle ragioni sottese all'accesso da parte della PA – non appare minimamente in grado di pregiudicare l'immagine dell'appellante, non venendo in rilievo la pubblicità di fatti o condotte penalmente rilevanti, ma un mero accertamento di carattere amministrativo della superficie dell'immobile potenzialmente assoggettabile a tassazione.
In conclusione, correttamente il primo Giudice ha ritenuto carente la prova dei lamentati pregiudizi e, chiaramente, anche quella del nesso causale, atteso che, sotto tale profilo, come detto, non è sufficiente l'illegittimità dell'atto o del comportamento del funzionario pubblico ma si deve tenere conto anche delle ripercussioni cagionate nella sfera giuridica del destinatario.
§ 8.
Del pari insussistente risulta, nella specie, il requisito soggettivo della colpa, presupposto richiesto per potere accogliere la domanda pag. 21/31 risarcitoria come esercitata, nella specie, dall'attrice nei confronti del
CP_11
Al riguardo, occorre premettere che “La responsabilità della P.A. per
l'esercizio illegittimo della funzione pubblica non consegue al dato obiettivo dell'adozione di un provvedimento illegittimo, dovendo il giudice ordinario svolgere una più penetrante indagine estesa anche alla condotta - e alla sua qualificabilità in termini di colpa - non già del funzionario agente (da riferire ai parametri della negligenza o imperizia), quanto della P.A. intesa come apparato, configurabile là dove
l'adozione e l'esecuzione dell'atto illegittimo, lesivo dell'interesse del danneggiato, risulti avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione” (cfr. Cass. civ. Sez. U - , Ordinanza
n. 5992 del 06/03/2025; Sez. 1 - , Ordinanza n. 3630 del 12/02/2021:
“L'accertamento della responsabilità civile della p.a. da parte del giudice ordinario che del relativo giudizio sia investito, non può avvenire sulla base del mero dato obiettivo della illegittimità dell'azione amministrativa in quanto attività di esecuzione volontaria di un atto amministrativo illegittimo e, quindi, non può limitarsi alla constatazione dell'illegittimità dell'atto, giacché ciò si risolverebbe in una inammissibile presunzione di responsabilità, ma comporta, invece,
l'accertamento in concreto della colpa da ritenersi configurabile quando
l'esecuzione dell'atto illegittimo sia avvenuta in violazione delle regole proprie dell'azione amministrativa, desumibili sia dai principi costituzionali in punto di imparzialità e buon andamento, sia dalle norme di legge ordinaria in punto di celerità, efficienza, efficacia e
pag. 22/31 trasparenza, sia dai principi generali dell'ordinamento, in punto di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza”).
Nella specie, non ricorre la prova del richiesto elemento soggettivo, in quanto, se è vero che, per constante giurisprudenza di legittimità, “i dipendenti comunali o il personale operante a convenzione accedono all'immobile del contribuente col consenso espresso o tacito (supposto) del medesimo” (cfr. Cass. civ. n. 131230/09, 4568/10), per un verso, come visto, l'accesso non si è in concreto verificato, essendo, al limite, ravvisabile un mero tentativo, per l'altro, in ogni caso, la condotta serbata dalla PA non può dirsi connotata da colpa.
Invero, sebbene l'avv. Actis, con propria comunicazione dell'8.6.2012, avesse reso edotto il dell'esito del ricorso proposto dalla sua CP_11
assistita e chiesto lo sgravio delle somme oggetto delle cartelle di pagamento impugnate, la decisione della responsabile dell'ufficio tributi, oggetto della nota trasmessa allo stesso avv. Actis, quale legale dell , in data 8.11.2012, di voler procedere, ai fini Pt_1
dell'applicazione della Tarsu dovuta, alla verifica della superficie dell'immobile, non è qualificabile alla stregua di un atto arbitrario, illecito, idoneo finanche ad integrare gli estremi di un fatto penalmente rilevante.
Sul punto merita, infatti, rimarcare che la nota, datata 8.11.2012, a firma congiunta della e del , faceva generico CP_1 CP_3
riferimento all'applicazione della , senza precisare che il Per_1
sopralluogo dovesse intendersi come funzionale al pagamento pag. 23/31 dell'imposta per gli anni 2005/2007, già oggetto della sentenza della
CTP di n. 314/2012. CP_9
Né, a ben vedere, la condotta dei suddetti dipendenti comunali si connota in termini di contrarietà ai principi di imparzialità e buon andamento, ovvero di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza, trattandosi di un atto (quale, appunto, la verifica della superficie finalizzata alla determinazione della misura dell'imposta), piuttosto, prodromico ad una corretta quantificazione del tributo.
Riguardo, poi, alla successiva nota, a firma dello stesso responsabile dell'ufficio tributi, risalente, come detto, al 10.1.2013, in disparte di quanto già osservato in punto di prova del danno, appare evidente che con essa il abbia chiarito che non intendeva sottrarsi CP_11
all'osservanza della sentenza della CTP, ma di voler procedere alla verifica della superficie ai fini dell'applicazione della per gli anni Per_1
successivi al 2007.
Né, in contrario, rileva che, per alcune di tali annualità, precisamente per quelle dal 2008 al 2011 ed al 2013, siano intervenute sentenze del giudice tributario che accoglievano i ricorsi proposti dalla , Pt_1
ritenendo non dovuti gli importi richiesti dal CP_11
Infatti, al riguardo appare dirimente osservare che, al 10.1.2013, solo in relazione all'anno 2010 era già stata accertata, con efficacia di giudicato, l'infondatezza della pretesa tributaria, mentre, in relazione alle altre annualità indicate, l'esito dei giudizi tributari, favorevoli alla contribuente, maturava solo successivamente (cfr. copia delle sentenze pag. 24/31 allegate alla produzione dell'appellante ed indicazioni contenute alle pagine 12, 13 dell'appello, da cui emerge che, per gli anni 2008/2009, il giudizio tributario era definito solo in grado di appello nel 2014, e che, sempre nel 2014, erano definiti i giudizi tributari afferenti alla debenza della per gli anni 2011 e 2013). Per_1
Ne segue che, dovendo ovviamente aversi riguardo alla situazione nota alla al gennaio 2013, la condotta della stessa non vada CP_1
apprezzata alla stregua di quanto accertato, nel rapporto tra la Pt_1
ed il in sede di giurisdizione tributaria in epoca successiva. CP_11
Alla stregua delle osservazioni sin qui svolte, quindi, i primi due motivi di appello debbono essere rigettati.
§ 9.
Il Giudice di primo grado respingeva, da ultimo, la domanda di condanna generica, formulata dall'attrice ai sensi dell'art. 278 c.p.c., osservando che, a tale fine, non fosse sufficiente accertare l'illegittimità della condotta, occorrendo provarne, sia pure con modalità sommaria e con valutazione probabilistica, la portata dannosa, dal momento che
“nel caso di condanna generica .. ciò che viene rinviato al separato giudizio è soltanto l'accertamento in concreto del danno nella sua determinazione quantitativa, mentre l'esistenza del fatto illecito e della sua potenzialità dannosa devono essere accertati nel giudizio relativo all'an debeatur e di essi va data la prova sia pure sommaria e generica in quanto costituiscono il presupposto per la pronuncia di condanna generica”. Secondo il Tribunale, nella specie, mancava la prova, sia pure pag. 25/31 sommaria e generica, della possibile ed eventuale portata della condotta dannosa e del nesso di causalità materiale.
§ 10.
Nell'impugnare, con il terzo motivo, tale capo di sentenza, l'appellante opinava che la sentenza di primo grado si poneva in contrasto con i principi espressi dalle Sezioni Unite della S.C. nella pronuncia
12/10/2022, n.29862, atteso che, con quest'ultima, si era affermato il principio secondo cui “Ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna generica al risarcimento del danno è sufficiente che l'attore dimostri la colpa ed il nesso causale e che l'esistenza del danno appaia anche solo probabile;
ne consegue che non è necessario, ai fini dell'ammissibilità stessa della domanda, che l'attore indichi le prove di cui intende avvalersi per dimostrare il "quantum debeatur", prove che andranno, invece, fornite nel relativo e successivo giudizio”.
Poste tali premesse, l'appellante, reiterando considerazioni già svolte con i precedenti motivi, deduceva che, nella specie, sussistevano “sia la responsabilità del colpevole funzionario per aver disposto in modo abusivo e fatto eseguire illeciti accessi di personale tecnico e di Polizia
Municipale presso la abitazione privata dell'avvocato , Parte_1
non finalizzati ad esigenze di tassazione ( tarsu dall'anno 2005 in poi)”, “ sia il pregiudizio arrecato ai diritti assoluti della riservatezza anche del domicilio, della immagine e della reputazione dell'avvocato , la Pt_1
cui sfera personale è stata << violata>> dall'inadeguato funzionario nel disporre plurimi accessi privi di ogni fondamento di legalità”.
pag. 26/31 § 11.
Il motivo è infondato in quanto la domanda di condanna generica ex art. 278 c.p.c., prima ancora che infondata, risultava inammissibile.
Sul punto si deve, infatti, osservare che, nella citazione di primo grado,
l'attrice aveva proposto domanda di accertamento della responsabilità dei convenuti e di conseguente condanna dei medesimi al risarcimento dei danni. Quindi, avendo proposto una domanda estesa sia all'an che al quantum debeatur, la congiunta proposizione, sia pure in via subordinata, di una domanda di condanna generica, doveva ritenersi finanche inammissibile.
Ed invero, la giurisprudenza, al riguardo, ha affermato che “Non è consentita la proposizione, oltre che di una domanda principale estesa sia all'"an" che al "quantum", di una domanda subordinata limitata alla condanna generica (cioè con riserva di determinazione del "quantum" in un separato giudizio), in quanto il giudice, in base al principio di corrispondenza tra domanda e pronuncia giudiziale e a quello sulla ripartizione degli oneri probatori, ove sia carente la prova anche solo relativamente al "quantum", deve rigettare la domanda principale, con la conseguenza che non può poi prendere in considerazione anche la domanda subordinata, che deve ritenersi improponibile, anche perché, per il principio del "ne bis in idem", non può ammettersi che in un successivo giudizio possa essere ripetuto il già effettuato giudizio sul
"quantum"” (cfr. Cass. civ. Sez. L, Sentenza n. 7847 del 10/08/1998; conf. Sez. L - , Ordinanza n. 23855 del 05/09/2024).
pag. 27/31 Né, in contrario, è dirimente il riferimento alla pronuncia delle sezioni unite n. 29862 del 12/10/2022, avendo tale precedente ribadito una giurisprudenza consolidata a mente della quale “la domanda di danno può essere legittimamente rivolta ab origine ad ottenere una condanna generica, senza che sia necessario il consenso del convenuto. Tale facoltà costituisce infatti espressione del principio di libera scelta delle forme di tutela offerte dall'ordinamento. Spetterà poi al convenuto, ove lo ritenga, formulare domanda riconvenzionale di accertamento dell'insussistenza del danno: domanda che, se proposta, ribalterà sull'attore l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare del danno”.
E', pertanto, evidente che, nella specie, l'attrice, avendo sin dall'origine chiesto, in via principale, l'accertamento sia dell'an che del quantum, non potesse, contestualmente, domandare anche una pronuncia di condanna generica ex art. 278 c.p.c..
In ogni caso, le considerazioni svolte in relazione ai precedenti motivi, giustificano ampiamente il rigetto, anche nel merito, della domanda di condanna generica, essendo chiaro come difetti, nella specie, la dimostrazione di un danno anche solo probabile.
§ 12.
Da ultimo, deve ritenersi inammissibile la pretesa, di cui al punto n. 5 del petitum dell'atto di appello, con la quale l'attrice chiedeva l'emissione di un ordine che vietasse al al Responsabile CP_11
dell'Ufficio Tributi dello stesso, come pure al personale della P.M. di pag. 28/31 effettuare sopralluoghi ai fini della Tarsu relativi ad anni successivi al
2007.
Infatti, premesso che rispetto a tale capo di domanda il Giudice di primo grado non adottava un'espressa statuizione di rigetto,
l'appellante non poteva semplicemente limitarsi alla mera riproposizione, peraltro contenuta solo nelle conclusioni del proprio atto di gravame, della richiesta, ma avrebbe dovuto, quantomeno, denunciare il vizio di omessa pronuncia e sollecitare una decisione al riguardo.
In ogni caso si osserva che tale domanda, avendo ad oggetto la richiesta di condanna della pubblica amministrazione ad un non facere, che si risolverebbe nell'ingerenza nell'esercizio delle potestà riservate alla medesima, travalica i limiti della giurisdizione ordinaria quali delineati dalla legge n. 2248 del 1865 allegato E, artt. 4, 5.
§ 13.
L'appello deve, quindi, essere rigettato e la sentenza impugnata interamente confermata.
Al rigetto dell'appello segue, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese processuali del presente grado, che si liquidano, come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022, con applicazione dello scaglione delle cause di valore compreso tra euro 1.101,00 ed euro
5.200,00, nel quale rientra il disputatum, e riconoscimento dei pag. 29/31 compensi tabellari medi, adeguati al numero, oggetto e complessità delle questioni trattate ed all'attività difensiva espletata.
Le spese processuali debbono essere distratte in favore degli avv.ti
Gaetano di Nuzzo e Lucia Di Pietro, dichiaratisi antistatari.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002, ratione temporis applicabile, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto notificato in data 28/11/2022, Parte_1
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore degli appellati, Parte_1
delle spese processuali del grado di appello, che, in relazione a ciascuna parte appellata, si liquidano in euro 2.915,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Gaetano di Nuzzo e Lucia Di
Pietro;
c) da atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo pari al contributo Parte_1
unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 04/07/2025.
pag. 30/31 Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
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