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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 01/07/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1052/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1052/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nato a [...] il [...]; residente in [...]Parte_1 C.F._1 pre .ta Alessandra Violi del Foro di Milano;
e da
(c.f. ) nata a [...] l'[...], residente in Parte_2 C.F._2 3 rap vv.ta Raffaella Garolla del Foro di Monza.
Dal matrimonio è nata l'unica figlia l 04.12.2004 a Carate Brianza (MB), maggiorenne ma Persona_1 non economicamente autosufficiente.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16.04.2025 , contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in AI (LO), via Torino 13, rimarrà assegnata alla signora che ivi Parte_2 convivrà con la figlia (che gestirà i rapporti con il padre in totale autonomia essendo renne). Per_1
3) Il sig. i obbliga a cedere alla sig.ra che si obbliga ad accettare la propria quota del 50% pro- Pt_1 Parte_2 indiviso di comproprietà dell'immobile sito in AI (LO), via Torino 13, così contraddistinto catastalmente: NCEU del Comune di AI (LO), Part. 1000721, Fg. 1, Mapp. 386 sub 1 e 2, Cat. A/2, anno 1996, e relative pertinenze. Il trasferimento verrà effettuato entro 60 giorni lavorativi dalla data dell'atto notarile di scioglimento del Fondo patrimoniale di cui al successivo Punto 5). Le spese notarili di trasferimento resteranno in capo al dott. cui spetterà la scelta del Notaio. Pt_1
4) Il sig. e la sig.ra si obbligano a trasferire in capo alla figlia le rispettive quote Pt_1 Parte_2 Persona_1 di comp della nu ell'immobile sito in Melegnano (MI), Via elative pertinenze, fra cui il vano autorimessa, iscritto al Catasto fabbricati di detto Comune al Fg. 11, Mapp. 725 sub.12 e Foglio 11, Mapp. 725 sub 18, anno 2012 sostenendo, in misura del 50% ciascuno, le spese notarili e, ove esistenti, le imposte di registro. Il trasferimento verrà effettuato entro 60 giorni lavorativi dalla data dell'atto notarile di scioglimento del Fondo patrimoniale di cui al successivo Punto 5). 5) Al fine dell'adempimento delle cessioni di cui ai precedenti Punti 3) e 4), che le parti dichiarano essere prese nel superiore interesse della famiglia e della figlia , i coniugi concordano e si obbligano reciprocamente a Per_1 procedere, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della emananda omologa di separazione, allo scioglimento del Fondo Patrimoniale di cui al Punto V delle Premesse, in quanto condizione essenziale per i predetti trasferimenti di proprietà. All'atto dello scioglimento del Fondo Patrimoniale, gli ulteriori immobili rientreranno nella piena proprietà degli originari intestatari.
6) Le parti concordano e si danno reciprocamente atto che gli atti notarili tutti necessari per dare adempimento alle condizioni di cui ai precedenti Punti 3), 4) e 5), ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, e come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con le circolari n. 27 del 21 giugno 2012, n. 18 del 29 maggio 2013 e n. 2/E del 21 aprile 2014, saranno esenti da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa in quanto finalizzati alla definizione della crisi coniugale.
7) Le parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che i conti correnti e i conti depositi cointestati in Italia e in Francia sono stati alimentati dalle parti in ragione delle rispettive entrate e concordano che la somma algebrica dei saldi al 30 settembre 2024 dei seguenti rapporti:
- Conti correnti, depositi di liquidità, depositi titoli e polizze assicurative di cui al precedente punto II.I e II.II, a prescindere che siano cointestati e/o personali;
- Titoli non quotati di cui al precedente punto III.v, verrà fra loro suddivisi in misura del 50%, indipendentemente e a prescindere dalla diversa provenienza degli accrediti ed addebiti ivi risultanti e dalla loro intestazione, con conteggio degli importi al 30 settembre 2024 e riaccredito sul conto corrente cointestato (stante il conteggio dare / avere) del 50% delle somme utilizzate entro il 30 settembre 2024 dal sig. er le caparre confirmatorie relative all''acquisto dell'immobile sito in Melegnano Pt_1 (MI), via dei Cedri 16 di c cedente punto III.IV e del relativo mobilio. A tal fine le parti precisano che l'importo complessivo di spettanza della sig.ra alla data del 30.09.2024 Parte_2 è di € 1.257.080,35; le parti concordano di suddividere tempestivamente il ointestato mediante la chiusura di tutti i conti cointestati titoli ed investimenti sia in Italia che in Francia. La quota di spettanza alla sig.ra verrà ricostituita: Parte_2
- mediante il giroconto sul c/c alla stessa intestato della somma giacente sul conto corrente Intesa Sanpaolo al 30.09 ovvero € 59.858,64 (la residua somma attualmente ivi presente è già di sua spettanza avendo provveduto solo costei ad ivi accreditare lo stipendio e provvederà al più presto a trasferirla su proprio c/c);
- il sig. provvederà alla chiusura della Polizza Intesa Sanpaolo ed all'accredito sul c/c cointestato, importo Pt_1 che ver irato su altro c/c intestato alla sola sig.ra Parte_2
- i titoli cointestati su Intesa San AO rimarranno di proprietà esclusiva di costei ed il sig. si impegna ad Pt_1 effettuare le necessarie sottoscrizioni per l'estinzione o per il rinnovo senza che ciò costituisca titolarità di costui su detti titoli;
- le somme ed i titoli cointestati giacenti su Mediobanca verranno bonificati alla sola sig.ra Parte_2
8) Il sig. preso atto delle somme di cui sopra – bonificherà entro i successivi 15 giorni lavorativi alla sig.ra Pt_1
somma residua necessaria alla ricostituzione della sopra indicata somma complessiva di € Parte_2 1.257.080,358; le parti concordano e si danno reciprocamente atto che le quote del Fondo Agroalimentare I e le azioni di Unigrains Italia resteranno in capo esclusivo del dott. Pt_1
9) Ciascun coniuge resterà esclusivo titolare dei propri Fondi pensionistici come sopra individuati di cui ai precedenti punti III.V (relativi al Sig. , ed al precedente punto IV.III (relativi alla sig.ra e con il Pt_1 Parte_2 valore calcolato nella ripartizione pat le.
10) Nel caso in cui la sig.ra decida in futuro di vendere a terzi l'abitazione di AI (LO), Via Parte_2 Torino n. 13 al fine di acqu ova, il dott. si impegna a farsi carico del 50% della spesa necessaria Pt_1 per l'ottenimento dell'APE. Il dott. si impegna, inoltre, ad aiutare la sig.ra nelle procedure di Pt_1 Parte_2 vendita e riacquisto facendosi carico con la sig.ra delle spese p tazione necessaria Parte_2 per la futura vendita a terzi, nonché nella stessa misu le spese preventivamente concordate per lo sgombero dell'immobile.
11) Il dott. sosterrà, al 50% con la signora le spese che dovranno essere preventivamente Pt_1 Parte_2 concordate guenti lavori straordinari da eseg ine dell'anno 2025 nell'immobile di AI (LO), Via Torino n. 13 fra cui quelli i manutenzione straordinaria e/o sostituzione della finestra dell'abitazione e della pavimentazione della camera di . Per_1
12) Il sig. i impegna a corrispondere alla signora entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo Pt_1 Parte_2 di mantenimento per la figlia , ancora con lei convivente, la somma di € 1.000,00 mensili per 12 mensilità, Per_1 somma decorrente da dicem annualmente rivalutabile ex lege con prima rivalutazione dicembre 2025, fino alla sua indipendenza economica e/o fino a quando ella convivrà con la madre. I genitori, in buona fede e con la correttezza e lealtà che hanno sempre caratterizzato i loro rapporti, nel caso in cui dovesse decidere di fare studi all'estero o comunque cessasse di vivere con la madre, decideranno di Per_1 co rdo la destinazione del mantenimento, che potrà anche essere versato direttamente alla figlia.
13) Le spese straordinarie di verranno suddivise fra i genitori nella misura che segue: Per_1
a) Spese sanitarie relative a e non coperte da polizza di assicurazione (il cui costo è sostenuto dalla madre Per_1 che si impegna a manten ere sino a quando la figlia convivrà con costei e/o sarà economicamente indipendente) al 50% in capo a ciascun genitore e dunque:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante presso strutture sanitarie pubbliche;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante di base o dallo specialista anche se non coperti dal Sevizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche private;
ortodontiche ed oculistiche private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) spese farmaceutiche (farmaci omeopatici e tradizionali) non coperti dal Servizio Sanitario;
d) altre visite specialistiche private;
b) spese universitarie di (attualmente il secondo anno dell'università Umanitaria di mediazione Per_1 linguistica), comprensive d i di testo, spese di trasporto, lezioni private ove necessarie ed inerenti al suo percorso di studio, corsi magistrali, di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero (in tal caso comprensivi di alloggio presso la sede universitaria) al 100% in capo al padre previo confronto e accordo in relazione ai corsi e alle relative spese con e con la sig.ra Per_1 Parte_2
c) spese per le vacanze invernali ed estive di da sola o con amici al 100% in capo al padre che si Per_1 confronterà con la figlia in merito sia alle vacanze sia ai relativi costi, e vi provvederà direttamente, e previo accordo con la madre;
d) le restanti spese straordinarie relative a come infra indicate verranno ripartite al 70% in capo al padre Per_1 ed al 30% in capo alla madre e dunque: s nseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della figlia che verrà comunque concordato preventivamente fra i genitori.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (entro massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. I conguagli dare-avere tra le parti degli esborsi anticipati nell'interesse della figlia verranno effettuati entro 10 giorni dalla messa a disposizione dei relativi documenti giustificativi o unitamente al primo bonifico del mantenimento mensile per la figlia successivo all'esborso.
14) Il sig. si impegna a corrispondere entro il 5 di ogni mese alla sig.ra a titolo di assegno di Pt_1 Parte_2 separazio cessivo assegno divorzile per la moglie, l'importo di € 1.200, 12 mensilità, somma decorrente da dicembre 2024 somma annualmente non rivalutabile.
15) La signora rinuncia – a fronte del riconoscimento dei sopra indicati importi tutti ed a condizione Parte_2 della loro conf di divorzio e in particolare delle previsioni di cui agli artt. sub 8) e sub 14) - a qualsiasi pretesa sui Fondi di previdenza integrativa di cui al precedente punto III.V, all'eventuale Trattamento di Fine Rapporto, sia esso erogato direttamente o contribuito ai Fondi di Previdenza Integrativa e sui corrispettivi derivanti dalla liquidazione, rimborso o assimilati dei titoli non quotati e dei fondi di cui al precedente punto III.VI nonché ai titoli e fondi stessi, e ciò anche in caso di successivo divorzio, impegni e rinunce reciproche ritenute sin d'ora essenziali e che hanno portato le parti ad addivenire al seguente accordo complessivo.
16) Spese legali compensate fra le parti, con rinuncia dei legali alla solidarietà.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate rispettivamente in data 19.06.2025 e 20.06.2025 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con l'interesse della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Dresano (MI) in data 19.09.19 ivile del Comune di Dresano al n. 12, Parte 2, Serie A, anno 1996;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla figlia e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Dresano (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge:
Così deciso in Lodi, il 27 giugno 2025
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1052/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nato a [...] il [...]; residente in [...]Parte_1 C.F._1 pre .ta Alessandra Violi del Foro di Milano;
e da
(c.f. ) nata a [...] l'[...], residente in Parte_2 C.F._2 3 rap vv.ta Raffaella Garolla del Foro di Monza.
Dal matrimonio è nata l'unica figlia l 04.12.2004 a Carate Brianza (MB), maggiorenne ma Persona_1 non economicamente autosufficiente.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16.04.2025 , contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in AI (LO), via Torino 13, rimarrà assegnata alla signora che ivi Parte_2 convivrà con la figlia (che gestirà i rapporti con il padre in totale autonomia essendo renne). Per_1
3) Il sig. i obbliga a cedere alla sig.ra che si obbliga ad accettare la propria quota del 50% pro- Pt_1 Parte_2 indiviso di comproprietà dell'immobile sito in AI (LO), via Torino 13, così contraddistinto catastalmente: NCEU del Comune di AI (LO), Part. 1000721, Fg. 1, Mapp. 386 sub 1 e 2, Cat. A/2, anno 1996, e relative pertinenze. Il trasferimento verrà effettuato entro 60 giorni lavorativi dalla data dell'atto notarile di scioglimento del Fondo patrimoniale di cui al successivo Punto 5). Le spese notarili di trasferimento resteranno in capo al dott. cui spetterà la scelta del Notaio. Pt_1
4) Il sig. e la sig.ra si obbligano a trasferire in capo alla figlia le rispettive quote Pt_1 Parte_2 Persona_1 di comp della nu ell'immobile sito in Melegnano (MI), Via elative pertinenze, fra cui il vano autorimessa, iscritto al Catasto fabbricati di detto Comune al Fg. 11, Mapp. 725 sub.12 e Foglio 11, Mapp. 725 sub 18, anno 2012 sostenendo, in misura del 50% ciascuno, le spese notarili e, ove esistenti, le imposte di registro. Il trasferimento verrà effettuato entro 60 giorni lavorativi dalla data dell'atto notarile di scioglimento del Fondo patrimoniale di cui al successivo Punto 5). 5) Al fine dell'adempimento delle cessioni di cui ai precedenti Punti 3) e 4), che le parti dichiarano essere prese nel superiore interesse della famiglia e della figlia , i coniugi concordano e si obbligano reciprocamente a Per_1 procedere, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della emananda omologa di separazione, allo scioglimento del Fondo Patrimoniale di cui al Punto V delle Premesse, in quanto condizione essenziale per i predetti trasferimenti di proprietà. All'atto dello scioglimento del Fondo Patrimoniale, gli ulteriori immobili rientreranno nella piena proprietà degli originari intestatari.
6) Le parti concordano e si danno reciprocamente atto che gli atti notarili tutti necessari per dare adempimento alle condizioni di cui ai precedenti Punti 3), 4) e 5), ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, e come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con le circolari n. 27 del 21 giugno 2012, n. 18 del 29 maggio 2013 e n. 2/E del 21 aprile 2014, saranno esenti da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa in quanto finalizzati alla definizione della crisi coniugale.
7) Le parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che i conti correnti e i conti depositi cointestati in Italia e in Francia sono stati alimentati dalle parti in ragione delle rispettive entrate e concordano che la somma algebrica dei saldi al 30 settembre 2024 dei seguenti rapporti:
- Conti correnti, depositi di liquidità, depositi titoli e polizze assicurative di cui al precedente punto II.I e II.II, a prescindere che siano cointestati e/o personali;
- Titoli non quotati di cui al precedente punto III.v, verrà fra loro suddivisi in misura del 50%, indipendentemente e a prescindere dalla diversa provenienza degli accrediti ed addebiti ivi risultanti e dalla loro intestazione, con conteggio degli importi al 30 settembre 2024 e riaccredito sul conto corrente cointestato (stante il conteggio dare / avere) del 50% delle somme utilizzate entro il 30 settembre 2024 dal sig. er le caparre confirmatorie relative all''acquisto dell'immobile sito in Melegnano Pt_1 (MI), via dei Cedri 16 di c cedente punto III.IV e del relativo mobilio. A tal fine le parti precisano che l'importo complessivo di spettanza della sig.ra alla data del 30.09.2024 Parte_2 è di € 1.257.080,35; le parti concordano di suddividere tempestivamente il ointestato mediante la chiusura di tutti i conti cointestati titoli ed investimenti sia in Italia che in Francia. La quota di spettanza alla sig.ra verrà ricostituita: Parte_2
- mediante il giroconto sul c/c alla stessa intestato della somma giacente sul conto corrente Intesa Sanpaolo al 30.09 ovvero € 59.858,64 (la residua somma attualmente ivi presente è già di sua spettanza avendo provveduto solo costei ad ivi accreditare lo stipendio e provvederà al più presto a trasferirla su proprio c/c);
- il sig. provvederà alla chiusura della Polizza Intesa Sanpaolo ed all'accredito sul c/c cointestato, importo Pt_1 che ver irato su altro c/c intestato alla sola sig.ra Parte_2
- i titoli cointestati su Intesa San AO rimarranno di proprietà esclusiva di costei ed il sig. si impegna ad Pt_1 effettuare le necessarie sottoscrizioni per l'estinzione o per il rinnovo senza che ciò costituisca titolarità di costui su detti titoli;
- le somme ed i titoli cointestati giacenti su Mediobanca verranno bonificati alla sola sig.ra Parte_2
8) Il sig. preso atto delle somme di cui sopra – bonificherà entro i successivi 15 giorni lavorativi alla sig.ra Pt_1
somma residua necessaria alla ricostituzione della sopra indicata somma complessiva di € Parte_2 1.257.080,358; le parti concordano e si danno reciprocamente atto che le quote del Fondo Agroalimentare I e le azioni di Unigrains Italia resteranno in capo esclusivo del dott. Pt_1
9) Ciascun coniuge resterà esclusivo titolare dei propri Fondi pensionistici come sopra individuati di cui ai precedenti punti III.V (relativi al Sig. , ed al precedente punto IV.III (relativi alla sig.ra e con il Pt_1 Parte_2 valore calcolato nella ripartizione pat le.
10) Nel caso in cui la sig.ra decida in futuro di vendere a terzi l'abitazione di AI (LO), Via Parte_2 Torino n. 13 al fine di acqu ova, il dott. si impegna a farsi carico del 50% della spesa necessaria Pt_1 per l'ottenimento dell'APE. Il dott. si impegna, inoltre, ad aiutare la sig.ra nelle procedure di Pt_1 Parte_2 vendita e riacquisto facendosi carico con la sig.ra delle spese p tazione necessaria Parte_2 per la futura vendita a terzi, nonché nella stessa misu le spese preventivamente concordate per lo sgombero dell'immobile.
11) Il dott. sosterrà, al 50% con la signora le spese che dovranno essere preventivamente Pt_1 Parte_2 concordate guenti lavori straordinari da eseg ine dell'anno 2025 nell'immobile di AI (LO), Via Torino n. 13 fra cui quelli i manutenzione straordinaria e/o sostituzione della finestra dell'abitazione e della pavimentazione della camera di . Per_1
12) Il sig. i impegna a corrispondere alla signora entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo Pt_1 Parte_2 di mantenimento per la figlia , ancora con lei convivente, la somma di € 1.000,00 mensili per 12 mensilità, Per_1 somma decorrente da dicem annualmente rivalutabile ex lege con prima rivalutazione dicembre 2025, fino alla sua indipendenza economica e/o fino a quando ella convivrà con la madre. I genitori, in buona fede e con la correttezza e lealtà che hanno sempre caratterizzato i loro rapporti, nel caso in cui dovesse decidere di fare studi all'estero o comunque cessasse di vivere con la madre, decideranno di Per_1 co rdo la destinazione del mantenimento, che potrà anche essere versato direttamente alla figlia.
13) Le spese straordinarie di verranno suddivise fra i genitori nella misura che segue: Per_1
a) Spese sanitarie relative a e non coperte da polizza di assicurazione (il cui costo è sostenuto dalla madre Per_1 che si impegna a manten ere sino a quando la figlia convivrà con costei e/o sarà economicamente indipendente) al 50% in capo a ciascun genitore e dunque:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante presso strutture sanitarie pubbliche;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante di base o dallo specialista anche se non coperti dal Sevizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche private;
ortodontiche ed oculistiche private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) spese farmaceutiche (farmaci omeopatici e tradizionali) non coperti dal Servizio Sanitario;
d) altre visite specialistiche private;
b) spese universitarie di (attualmente il secondo anno dell'università Umanitaria di mediazione Per_1 linguistica), comprensive d i di testo, spese di trasporto, lezioni private ove necessarie ed inerenti al suo percorso di studio, corsi magistrali, di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero (in tal caso comprensivi di alloggio presso la sede universitaria) al 100% in capo al padre previo confronto e accordo in relazione ai corsi e alle relative spese con e con la sig.ra Per_1 Parte_2
c) spese per le vacanze invernali ed estive di da sola o con amici al 100% in capo al padre che si Per_1 confronterà con la figlia in merito sia alle vacanze sia ai relativi costi, e vi provvederà direttamente, e previo accordo con la madre;
d) le restanti spese straordinarie relative a come infra indicate verranno ripartite al 70% in capo al padre Per_1 ed al 30% in capo alla madre e dunque: s nseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della figlia che verrà comunque concordato preventivamente fra i genitori.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (entro massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. I conguagli dare-avere tra le parti degli esborsi anticipati nell'interesse della figlia verranno effettuati entro 10 giorni dalla messa a disposizione dei relativi documenti giustificativi o unitamente al primo bonifico del mantenimento mensile per la figlia successivo all'esborso.
14) Il sig. si impegna a corrispondere entro il 5 di ogni mese alla sig.ra a titolo di assegno di Pt_1 Parte_2 separazio cessivo assegno divorzile per la moglie, l'importo di € 1.200, 12 mensilità, somma decorrente da dicembre 2024 somma annualmente non rivalutabile.
15) La signora rinuncia – a fronte del riconoscimento dei sopra indicati importi tutti ed a condizione Parte_2 della loro conf di divorzio e in particolare delle previsioni di cui agli artt. sub 8) e sub 14) - a qualsiasi pretesa sui Fondi di previdenza integrativa di cui al precedente punto III.V, all'eventuale Trattamento di Fine Rapporto, sia esso erogato direttamente o contribuito ai Fondi di Previdenza Integrativa e sui corrispettivi derivanti dalla liquidazione, rimborso o assimilati dei titoli non quotati e dei fondi di cui al precedente punto III.VI nonché ai titoli e fondi stessi, e ciò anche in caso di successivo divorzio, impegni e rinunce reciproche ritenute sin d'ora essenziali e che hanno portato le parti ad addivenire al seguente accordo complessivo.
16) Spese legali compensate fra le parti, con rinuncia dei legali alla solidarietà.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate rispettivamente in data 19.06.2025 e 20.06.2025 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con l'interesse della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Dresano (MI) in data 19.09.19 ivile del Comune di Dresano al n. 12, Parte 2, Serie A, anno 1996;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla figlia e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Dresano (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge:
Così deciso in Lodi, il 27 giugno 2025
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello