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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/11/2025, n. 4137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4137 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8980/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari
-sezione terza civile-
in persona del Giudice unico dott. RG CA ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 8980 del Ruolo Generale anno 2025 avente ad oggetto:
“appello avverso sentenza del GdP”
TRA
in persona del Sindaco pro tempore, rappr.to e difeso dall'avv. Parte_1
RA AN, come da mandato in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Gencarelli, come da mandato in atti;
CP_1
APPELLATO
Conclusioni come da verbale di udienza del 12.11.2025.
Ragioni della decisione
Il Giudice di Pace di con sentenza n. 861/2025 pronunciata all'udienza del 19.06.2025, pubblicata Pt_1
il 22.06.2025, ha accolto il ricorso proposto da avverso il verbale n. 1211/A/2024 elevato CP_1
il 18.04.2024 dalla PM del di con cui il ricorrente, quale proprietario Parte_1 Pt_1
obbligato in solido del mezzo trasgressore, veniva sanzionato per eccesso di velocità ex art. 142 co. 9
C.d.s.
pagina 1 di 11 Il giudice di prime cure ha annullato la sanzione ritenendo assorbente il rilievo di difetto di omologazione del misuratore di velocità utilizzato per l'accertamento, richiamando il precedente della
Corte di Cassazione, sez. II, 18 aprile 2024, n. 10505.
Proposto appello dal con ricorso tempestivamente depositato Parte_1
l'1.8.2025, l'appellato si è costituito in giudizio il 4.11.2025 resistendo al gravame.
La causa è stata, quindi, decisa ex art. 437 cpc alla odierna udienza all'esito della discussione orale dei difensori, con lettura e successivo deposito telematico della sentenza.
*********
L'appello è fondato va accolto.
In ordine alla distinzione tra approvazione –di cui è munita l'apparecchiatura di rilevazione della velocità utilizzata nel caso di specie- e omologazione -di cui invece l'apparecchiatura è sfornita –
com'è noto la Corte di Cassazione ha di recente ritenuto che le due procedure amministrative di accertamento della idoneità all'uso delle apparecchiature di rilevazione della velocità non siano equivalenti (v. Cass. 10505/2024; conf. Cass. 20913/2024, 12924/2025, 13996/2025 e 26521/2025).
L'assunto interpretativo del Supremo Collegio, così come ritenuto da vari giudici di merito, non può
essere condiviso.
La Corte (v. in partic. n. 10505/2024 cit.), evidenziato che l'art. 142 co. 6 c.d.s. prevede espressamente e letteralmente che «Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti
di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate» (locuzione utilizzata anche al comma1, per le sole autostrade strutturalmente idonee alla elevazione del limite massimo di velocità
fino a 150 km/h), ha ritenuto che: 1) l'art. 45 co. 6 c.d.s. non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione delle apparecchiature ma anzi indicherebbe nella «semplice approvazione» un provvedimento di legittimazione all'uso delle apparecchiature di carattere per così dire “inferiore” o “semplificato” rispetto alla omologazione, la quale sarebbe la sola procedura idonea a qualificare, se assolta, il mezzo di rilevamento elettronico come idoneo a costituire fonte di prova;
2) tanto troverebbe conferma nell'art. 192 reg. esec. c.d.s., «complementare ed esplicativo» del detto art. 45, e in particolare nel secondo comma dell'art. 192 da cui si evincerebbe «che il procedimento di
approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia)
pagina 2 di 11 al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e
consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità».
Riguardo tale argomentare deve evidenziarsi innanzitutto che la Cassazione ha del tutto ignorato la norma del regolamento di esecuzione del c.d.s. che si occupa specificamente delle “Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità (art. 142 C.s.)” che è l'art. 345, il quale prevede che le apparecchiature destinate a stabilire la velocità del veicolo «devono essere approvate
Con dal Ministero lavori pubblici» con evidente riferimento, pur nell'uso del solo verbo “approvare”, alle due procedure previste dall'art. 192 del medesimo regolamento per certificare l'idoneità all'uso della apparecchiature di rilevazione delle violazioni: l'uso nel codice (art. 142) del solo termine
“omologazione” e nella norma regolamentare immediatamente ad esso corrispondente (art. 345) del solo termine “approvazione” è già di per sé significativo dell'uso promiscuo e sinonimico dei due termini.
Ma in disparte tale evidente aporia e rimanendo sullo strumentario argomentativo della Corte, non può
condividersi né che l'art. 45 co. 6 c.d.s. non equipari approvazione e omologazione né che l'art. 192
reg. esec. individui nel procedimento di approvazione un mero passaggio propedeutico all'omologazione.
L'art. 45, co. 6, c.d.s., sebbene si intitoli alle sole “omologazioni”, nel testo prevede al comma 6 che
«Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di
controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico
delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione,
sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e
di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di
omologazione e di approvazione» e al comma 9 che «Chiunque abusivamente costruisce, fabbrica o
vende i segnali, dispositivi o apparecchiature, di cui al comma 6, non omologati o comunque difformi
dai prototipi omologati o approvati è soggetto…».
Si tratta di una norma definitoria generale -che però si riferisce anche agli apparati fotometrici, che sono quelli per la rilevazione della velocità- in cui, dal coordinamento sistematico e logico tra rubrica –
pagina 3 di 11 “Omologazioni”- e testo –“le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo…sono soggetti all'approvazione od omologazione”; “dispositivi non omologati o comunque difformi dai prototipi
omologati o approvati” - emerge chiaramente, da un lato, che le due procedure sono intese nel codice della strada come del tutto equivalenti quanto al risultato finale (e che quindi, lì dove il codice di riferisca alla sola omologazione il richiamo si estenda anche alla procedura di approvazione) e, dall'altro, che alcuna gerarchia tra le due procedure è ivi prevista.
Venendo ora all'art. 192 del regolamento, norma intitolata “Omologazione ed approvazione” e alla quale è demandato dall'art. 45 co. 6 del Codice il compito di stabilire le modalità della omologazione e della approvazione dei mezzi tecnici per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, da una sua lettura logico-sistematica emerge chiaramente che le due procedure siano del tutto equivalenti in quanto entrambe preordinate all'adozione da parte del competente Ministero di un parere tecnico di idoneità all'uso (o ammissibilità, come il comma 6
dell'art. 192 definisce unitariamente l'esito delle due procedure), secondo quanto previsto dal Codice,
della strumentazione sottoposta dal produttore al suo esame.
Nel testo della norma in esame si richiamano le due procedure in modo del tutto alternativo ed equivalente (comma 1: «Ogni volta che nel codice e nel presente regolamento è prevista la
omologazione o la approvazione di segnali…»; comma 4: «Nei casi di omologazione o di approvazione
di prototipi, il Ministero dei lavori pubblici autorizza il richiedente alla produzione e
commercializzazione del prodotto»; comma 5: «La omologazione o la approvazione di prototipi è
valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi»; comma 6 «Per la
fabbricazione di elementi non conformi ai prototipi riconosciuti ammissibili dal Ministero dei lavori
pubblici, ai sensi del presente articolo, si applica la sanzione di cui all' articolo 45, comma 9 del
codice. Può essere disposta, inoltre, la revoca del decreto di omologazione o di approvazione del
prototipo») .
La differenza tra il procedimento di omologazione e quello di approvazione, indicata ai commi 2 e 3
della norma in esame, va individuata nel fatto che per il primo esistono le relative norme tecniche di riferimento, europee e/o italiane, specifiche per la funzione fondamentale svolta dal dispositivo, mentre per il secondo manca tale riferimento;
ciò non significa, tuttavia, che nel caso dell'approvazione non si pagina 4 di 11 seguano procedure standardizzate e non vengano verificate le funzionalità e i requisiti dei medesimi dispositivi in modo omogeneo. Quindi, entrambi i procedimenti -di approvazione e di omologazione –
hanno ad oggetto il prototipo dei dispositivi e non il singolo dispositivo prodotto;
hanno natura necessariamente tecnica;
mirano ad accertare e garantire la perfetta funzionalità e precisione dello strumento ossia a verificare che sia utile allo scopo perché ne possa essere autorizzata la riproduzione in serie e la messa in commercio;
le due procedure sono di competenza della medesima Autorità
amministrativa, ossia il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ex Ministero dei lavori pubblici).
E' pertanto chiaro che, una volta approvati, i dispositivi di rilevazione a distanza possono essere utilizzati per l'accertamento delle violazioni parimenti a quelli omologati. Nel caso specifico dei sistemi di misurazione della velocità, in mancanza di una specifica norma tecnica di riferimento che definisca i loro requisiti e le loro caratteristiche, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
provvede alla loro approvazione, che è comunque frutto dell'accertamento tecnico della loro capacità di rilevare la effettiva velocità dei veicoli.
Non risulta in alcun modo da siffatto compendio normativo -e in particolare dal comma 2 dell'art. 192
reg. esec.- che l'approvazione sia un mero “passaggio propedeutico” al fine di procedere e ottenere successivamente l'omologazione: la procedura di approvazione e la procedura di omologazione previste dal codice della strada sono invece da ritenere procedure amministrative -distinte ma-
pienamente equipollenti sul piano giuridico siccome finalizzate entrambe all'accertamento dell'idoneità tecnica dell'apparecchio di rilevazione elettronica e quindi la sua utilizzabilità al fine di accertare l'osservanza dei limiti di velocità.
L'equiparazione, peraltro, al fine di individuare le ipotesi in cui la contestazione immediata della violazione non è necessaria, viene ripetuta nell'art. 201 c.d.s. al comma 1 bis, lett. f) (ove si rinvia al all'art. 4 d.l. n. 121 del 2002 il quale con riferimento espresso alla violazione dei limiti di velocità
prevede che «3. …Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la
violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere
approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285»), al comma 1 ter («…non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora
l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati
pagina 5 di 11 ovvero approvati…») ed ancora al comma 1 bis, lettera g-bis («…per mezzo di dispositivi o
apparecchiature di rilevamento approvate o omologate») e il comma 1 quinquies («I dispositivi per
l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni possono accertare contemporaneamente
tra quelle indicate dal comma 1 bis se approvati o omologati per l'accertamento e il rilevamento automatico di ciascuna delle violazioni rilevate…»), questi ultimi due da ultimo novellati con legge n.
177 del 25.11.2024 (e quindi dopo l'arresto fondamentale di cui a Cass. n. 10505/2024, poi tralaticiamente ripetuto dalle successive pronunce). In particolare sia il comma 1 bis, lett. f) sia il comma 1 quinquies si riferiscono espressamente all'accertamento dei limiti di velocità.
Peraltro, giova anche ricordare che con decreto dell'11.04.2024, che regola le modalità di collocazione ed uso dei dispositivi di controllo delle violazioni dei limiti di velocità, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha confermato la perfetta alternatività ed equivalenza delle procedure di approvazione e di omologazione [v. art. 1, co. 3, e 2, lett. e) ed f].
In definitiva questo giudicante ritiene che i decreti di approvazione dei diversi sistemi di regolazione e controllo della circolazione e, in particolare, dei sistemi di misurazione della velocità, sono tecnicamente validi ed efficaci ai fini dell'accertamento del superamento del limite di velocità e della contestazione della relativa infrazione, risultando questione meramente nominalistica quella fondata sull'interpretazione restrittiva dell'art. 142, co. 6 c.d.s. e sul rilievo dell'esclusivo suo riferimento alle
«apparecchiature debitamente omologate», superabile alla luce dell'interpretazione logico-sistematica e funzionale delle richiamate norme di fonte primaria e secondaria.
La conclusione è quindi che, essendo stato utilizzato nel caso de quo uno strumento rivelatore del superamento dei limiti di velocità regolarmente approvato (cfr. decreto di approvazione presente tra gli allegati di primo grado del , tarato e sottoposto a verifiche periodiche, la sua efficacia Pt_1
probatoria opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico, essendo onere dell'opponente, quale parte promotrice del giudizio, dare prova del difetto di funzionalità dell'apparecchiatura utilizzata (Cass. n. 11574 del 11.5.2017; Cass. 18354 del
12.7.2018), prova che nel caso de quo non è stata fornita.
pagina 6 di 11 Passiamo ora a esaminare gli ulteriori motivi, non delibati dal primo giudice ma qui riproposti dall'appellato ai sensi dell'art. 346 cpc.
1) Mancanza dell'autorizzazione prefettizia (motivo 1 del ricorso in opposizione).
Il motivo per cui il verbale sarebbe nullo per mancanza dell'autorizzazione prefettizia alla attività di rilevazione è infondato.
Alcuna necessità vi era nel caso in esame di emissione del decreto prefettizio ex art. 4 l. n. 168/2002 di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità senza obbligo di fermo immediato del conducente perché la postazione di rilevamento de qua, così come indicato nel verbale, non era una postazione di controllo da remoto senza presenza diretta dell'operatore di polizia, ma una postazione presidiata id est direttamente gestita dagli agenti della Polizia Locale (cfr. Cass. n. 21091 del 12.10.2010; Cass. n. 16622 del 2019; Cass. n.
18560 del 2022).
Nel caso in esame, come emerge dal comma 1- bis, lett. e), dell'art. 201 C.d.s., nemmeno era necessaria la contestazione immediata considerando che, a fronte dell'accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo, il veicolo oggetto del rilievo era a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari.
2) Mancata corretta segnalazione della postazione (motivi 2 e 6 del ricorso in opposizione).
L'eccezione con cui si lamenta lamancata corretta segnalazione della postazione va respinta in quanto, se è vero che l' art. 4 d.l. n. 121 del 2002 prevede che sia data “informazione agli automobilisti” dell'utilizzo dei dispositivi tecnici per la rilevazione delle violazioni all'art. 142 C.d.s. (cioè dei limiti di velocità) e che il comma 6 bis del detto art. 142 dispone che le postazioni devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, nel caso de quo l'obbligo informativo è stato pienamente rispettato.
In ordine alla segnalazione preventiva occorre ricordare che il D.M. 15/08/2007 - n. 27458 che regola la materia è stato integrato dal D.M. n. 282 del 13.6.2017 (in vigore dal 31.7.2017) con ulteriori indicazioni relative alle distanze da interporre tra i segnali di preavviso previsti dal comma 6 bis pagina 7 di 11 dell'art. 142 cds e la postazione di controllo. In particolare il paragrafo 7.1 del decreto ritiene adeguata una distanza minima pari a quella indicata nell'art. 79, comma 3, del regolamento di esecuzione del
C.d.s., in relazione al tipo di strada:
• 250 m per le autostrade e le strade extraurbane principali,
• 150 m per le strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento,
• 80 m sulle altre strade.
Quindi tenendo conto della distanza, ivi prevista come minima, di 250 metri (e non certo di 400 metri come argomentato dall'appellato al punto 6 dell'originario ricorso), appare del tutto adeguata la collocazione, nel caso di specie, di ben due segnali di preavviso di cui il primo a 600 metri e il secondo a 350 metri così come risulta dalle fotografie prodotte in atti (v. all. fasc. primo grado e Pt_1
attestato con effetto fidefacente nel verbale (“L'apparecchiatura utilizzata è stata…regolarmente segnalata”; v. sul punto Cass. n. 25690 del 2020 «Per converso, quando il verbale di costatazione -che
costituisce atto pubblico— contenga l'indicazione della sussistenza di segnalazione preventiva, la
relativa attestazione si riferisce ad un dato direttamente rilevato dagli accertatori, senza margini di
apprezzamento, la cui contestazione può avvenire solo mediante querela di falso»). In particolare la documentazione fotografica prodotta riprende la cartellonistica e, diversamente da quanto ritenuto dal
Giudice di Pace, su ciascun segnale è riportata la sua distanza rispetto alla postazione degli accertatori.
Quanto alla visibilità della postazione valga quanto segue.
Com'è noto, l'art. 142, co. 6 bis c.d.s. dispone che «le postazioni di controllo sulla rete stradale per il
rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo
all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel
regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno».
In attuazione di tale disposizione, il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del
13 giugno 2017, nell'integrare il precedente DM 15.8.2007, ha -tra l'altro- previsto, quanto alle modalità per rendere visibili le postazioni di controllo sulla rete stradale, che «la visibilità delle
postazioni può essere assicurata con la presenza, in prossimità delle stesse, anche congiuntamente: da
un segnale con il simbolo delle figure II.109, 110/a, 110/b e 111 del Regolamento, secondo i casi
pagina 8 di 11 (trattasi dei cartelli indicanti quale forza di polizia stia operando); dalla presenza di personale in uniforme o dell'autoveicolo di servizio contraddistinto dalle insegne di istituto;
dal dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu di cui all'art. 177 del Codice, anche su
veicoli di serie» (art. 3 e capo 7.4 dell'allegato). Le tre distinte modalità previste dal decreto ministeriale come idonee a dare visibilità alla postazione sono espressamente previste come tra loro alternative e solo eventualmente da usare in via congiunta. Ne segue che una volta che una delle tre modalità sia stata soddisfatta, tanto basta a garantire la visibilità della postazione e quindi la regolarità
della rilevazione.
Orbene, la presenza del detto segnale con il simbolo della Polizia Locale in prossimità della postazione
è indicata nel verbale ed è stata documentata dal col deposito di Parte_1
fotografie (v. all. fasc. di primo grado) e quindi la postazione è stata resa visibile in modo conforme al detto DM n. 282 del 13.6.2017.
Peraltro, giova rammentare quanto ribadito a più riprese dalla Corte di Cassazione, secondo la quale
«in tema di opposizione a verbale di contravvenzione per superamento del limite di velocità, grava
sull'opponente, e non sulla P.A., l'onere di provare l'inidoneità in concreto, sul piano della
percepibilità e della leggibilità, della segnaletica di cui al d.m. 15 agosto 2007 ad assolvere la
funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità, non assumendo, di per sé,
alcuna rilevanza il dato della velocità predominante sul tratto di strada interessato dalla presenza
della segnaletica» (tra le moltissime, si veda Cass. civ., Sez. 2, 8 agosto 2023, n. 24166).
Ebbene, nel caso di specie l'opponente si è limitato a contestare l'esistenza di un cartello di preavviso - circostanza come detto smentita dalla produzione documentale dell'Amministrazione - senza fornire alcun elemento idoneo a dimostrare che la segnaletica non fosse idonea in concreto ad avvisare della presenza di una postazione di controllo della velocità.
3) Mancata effettiva taratura dell'apparecchio (motivo n. 3).
L'opponente -odierno appellato- lamenta che nel verbale mancherebbe ogni riferimento all'effettiva taratura dello strumento utilizzato per l'accertamento.
Orbene, non solo nel verbale -contrariamente all'assunto dell'appellato- si dà atto dell'avvenuta taratura dell'apparecchio di rilevazione, ma per di più l'Amministrazione opposta nel giudizio di primo pagina 9 di 11 grado ha prodotto sia il certificato di taratura (CERT. TAR. LAT. 101 L916_2023_ACCR_VX del
4.5.2023, emesso meno di un anno prima della rilevazione) che il verbale di verifica di funzionalità.
Ne segue che ove il ricorrente avesse voluto contestare il regolare funzionamento dell'apparecchiatura era suo onere fornire la relativa prova, non potendosi limitare alla generica contestazione di difetto di corretta funzionalità, bensì allegando e provando l'esistenza di una qualche circostanza di fatto che potesse far sospettare qualche difetto dell'apparecchio rilevatore, prova quest'ultima che non è stata fornita.
Fornita la prova dell'approvazione e della taratura dello strumento da parte dell'Amministrazione,
infatti, spetta alla parte sanzionata l'onere della prova contraria (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22015 del
2022; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 3538 dell'11/02/2021, che ha confermato la sufficienza della produzione del certificato di taratura periodica, da parte della P.A., al fine di dimostrare la corretta verifica del funzionamento dell'apparato; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29093 del 18/12/2020).
4) Inattendibilità dell'autovelox per oggettive limitazioni strutturali (motivo n. 5).
Sostiene l'opponente che gli autovelox “per concezione costruttiva e funzionale” sarebbero strutturalmente inidonei ad emettere risultati certi in quanto il loro funzionamento sarebbe influenzato da vari fattori quali “l'umidità, temperatura, campi magnetici ed ogni altro agente atmosferico”.
L'assunto è non solo del tutto indimostrato ma, ancor prima, generico non indicandosi nel caso di specie quale fattore e perchè avrebbe alterato il funzionamento dell'apparecchiatura utilizzata. Peraltro
le procedure di approvazione (o omologazione), taratura e verifica di funzionalità previste dalla legge
(nel caso di specie tutte adempiute, così come risulta dalla documentazione versata in atti) sono per l'appunto dirette a verificare inizialmente e periodicamente la idoneità tecnica dell'apparecchiatura alla rilevazione delle infrazioni.
5) Nullità del verbale per omessa doppia segnalazione dell'autovelox (motivo n. 7).
L'appellato ha eccepito la mancata collocazione del segnale del limite di velocità dopo una intersezione precedente la postazione di controllo, in violazione dell'art. 104 reg. att. Cds.
L'assunto va disatteso in quanto il ha dimostrato, con la produzione fotografica eseguita in Pt_1
primo grado, la presenza del segnale di limite di velocità prima della postazione di controllo. Ad ogni modo deve rimarcarsi che, in realtà, alcuna ripetizione era necessaria in questo caso trattandosi di pagina 10 di 11 violazione del limite ordinario di velocità delle strade extraurbane di 90 km/h imposto su tutta la rete nazionale.
Al rigetto del ricorso deve seguire ex art. 7 co. 11 del D.Lgs. n. 150 del 2011 la rideterminazione dell'importo della sanzione che appare congruo fissare nel valore di euro 1.500 (velocità tenuta 137,00
rispetto al limite di 90), oltre spese postali ed amministrative.
Le spese dei due gradi giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, previa compensazione per 1/3 vista la sussistenza di contrasti giurisprudenziali su uno dei molteplici motivi proposti, ai sensi del DM n. 55 del 2014 in relazione al rito, all'effettivo valore della causa ed alla attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
avverso la sentenza del G.d.P. di Bari n. 861/2025 pubblicata il 22.06.2025, disattesa ogni altra
[...]
istanza, richiesta o difesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta il ricorso proposto da CP_1
avverso il verbale n. 1211/A/2024 elevato il 18.04.2024 dalla PM del Comune di di
[...] Parte_1
Pt_1
2) determina la relativa sanzione in euro 1.500,00 oltre spese postali ed amministrative da pagarsi entro
30 gg dalla notifica della sentenza;
3) condanna l'appellato alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore del
[...]
liquidate, previa compensazione per un quarto, in euro 91,50 per spese vive ed Parte_1
euro 658,00 (346+641-1/3) per onorario, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge.
Così deciso, letto e depositato in Bari all'udienza del 12.11.2025
Il Giudice
RG CA
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari
-sezione terza civile-
in persona del Giudice unico dott. RG CA ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 8980 del Ruolo Generale anno 2025 avente ad oggetto:
“appello avverso sentenza del GdP”
TRA
in persona del Sindaco pro tempore, rappr.to e difeso dall'avv. Parte_1
RA AN, come da mandato in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Gencarelli, come da mandato in atti;
CP_1
APPELLATO
Conclusioni come da verbale di udienza del 12.11.2025.
Ragioni della decisione
Il Giudice di Pace di con sentenza n. 861/2025 pronunciata all'udienza del 19.06.2025, pubblicata Pt_1
il 22.06.2025, ha accolto il ricorso proposto da avverso il verbale n. 1211/A/2024 elevato CP_1
il 18.04.2024 dalla PM del di con cui il ricorrente, quale proprietario Parte_1 Pt_1
obbligato in solido del mezzo trasgressore, veniva sanzionato per eccesso di velocità ex art. 142 co. 9
C.d.s.
pagina 1 di 11 Il giudice di prime cure ha annullato la sanzione ritenendo assorbente il rilievo di difetto di omologazione del misuratore di velocità utilizzato per l'accertamento, richiamando il precedente della
Corte di Cassazione, sez. II, 18 aprile 2024, n. 10505.
Proposto appello dal con ricorso tempestivamente depositato Parte_1
l'1.8.2025, l'appellato si è costituito in giudizio il 4.11.2025 resistendo al gravame.
La causa è stata, quindi, decisa ex art. 437 cpc alla odierna udienza all'esito della discussione orale dei difensori, con lettura e successivo deposito telematico della sentenza.
*********
L'appello è fondato va accolto.
In ordine alla distinzione tra approvazione –di cui è munita l'apparecchiatura di rilevazione della velocità utilizzata nel caso di specie- e omologazione -di cui invece l'apparecchiatura è sfornita –
com'è noto la Corte di Cassazione ha di recente ritenuto che le due procedure amministrative di accertamento della idoneità all'uso delle apparecchiature di rilevazione della velocità non siano equivalenti (v. Cass. 10505/2024; conf. Cass. 20913/2024, 12924/2025, 13996/2025 e 26521/2025).
L'assunto interpretativo del Supremo Collegio, così come ritenuto da vari giudici di merito, non può
essere condiviso.
La Corte (v. in partic. n. 10505/2024 cit.), evidenziato che l'art. 142 co. 6 c.d.s. prevede espressamente e letteralmente che «Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti
di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate» (locuzione utilizzata anche al comma1, per le sole autostrade strutturalmente idonee alla elevazione del limite massimo di velocità
fino a 150 km/h), ha ritenuto che: 1) l'art. 45 co. 6 c.d.s. non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione delle apparecchiature ma anzi indicherebbe nella «semplice approvazione» un provvedimento di legittimazione all'uso delle apparecchiature di carattere per così dire “inferiore” o “semplificato” rispetto alla omologazione, la quale sarebbe la sola procedura idonea a qualificare, se assolta, il mezzo di rilevamento elettronico come idoneo a costituire fonte di prova;
2) tanto troverebbe conferma nell'art. 192 reg. esec. c.d.s., «complementare ed esplicativo» del detto art. 45, e in particolare nel secondo comma dell'art. 192 da cui si evincerebbe «che il procedimento di
approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia)
pagina 2 di 11 al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e
consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità».
Riguardo tale argomentare deve evidenziarsi innanzitutto che la Cassazione ha del tutto ignorato la norma del regolamento di esecuzione del c.d.s. che si occupa specificamente delle “Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità (art. 142 C.s.)” che è l'art. 345, il quale prevede che le apparecchiature destinate a stabilire la velocità del veicolo «devono essere approvate
Con dal Ministero lavori pubblici» con evidente riferimento, pur nell'uso del solo verbo “approvare”, alle due procedure previste dall'art. 192 del medesimo regolamento per certificare l'idoneità all'uso della apparecchiature di rilevazione delle violazioni: l'uso nel codice (art. 142) del solo termine
“omologazione” e nella norma regolamentare immediatamente ad esso corrispondente (art. 345) del solo termine “approvazione” è già di per sé significativo dell'uso promiscuo e sinonimico dei due termini.
Ma in disparte tale evidente aporia e rimanendo sullo strumentario argomentativo della Corte, non può
condividersi né che l'art. 45 co. 6 c.d.s. non equipari approvazione e omologazione né che l'art. 192
reg. esec. individui nel procedimento di approvazione un mero passaggio propedeutico all'omologazione.
L'art. 45, co. 6, c.d.s., sebbene si intitoli alle sole “omologazioni”, nel testo prevede al comma 6 che
«Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di
controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico
delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione,
sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e
di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di
omologazione e di approvazione» e al comma 9 che «Chiunque abusivamente costruisce, fabbrica o
vende i segnali, dispositivi o apparecchiature, di cui al comma 6, non omologati o comunque difformi
dai prototipi omologati o approvati è soggetto…».
Si tratta di una norma definitoria generale -che però si riferisce anche agli apparati fotometrici, che sono quelli per la rilevazione della velocità- in cui, dal coordinamento sistematico e logico tra rubrica –
pagina 3 di 11 “Omologazioni”- e testo –“le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo…sono soggetti all'approvazione od omologazione”; “dispositivi non omologati o comunque difformi dai prototipi
omologati o approvati” - emerge chiaramente, da un lato, che le due procedure sono intese nel codice della strada come del tutto equivalenti quanto al risultato finale (e che quindi, lì dove il codice di riferisca alla sola omologazione il richiamo si estenda anche alla procedura di approvazione) e, dall'altro, che alcuna gerarchia tra le due procedure è ivi prevista.
Venendo ora all'art. 192 del regolamento, norma intitolata “Omologazione ed approvazione” e alla quale è demandato dall'art. 45 co. 6 del Codice il compito di stabilire le modalità della omologazione e della approvazione dei mezzi tecnici per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, da una sua lettura logico-sistematica emerge chiaramente che le due procedure siano del tutto equivalenti in quanto entrambe preordinate all'adozione da parte del competente Ministero di un parere tecnico di idoneità all'uso (o ammissibilità, come il comma 6
dell'art. 192 definisce unitariamente l'esito delle due procedure), secondo quanto previsto dal Codice,
della strumentazione sottoposta dal produttore al suo esame.
Nel testo della norma in esame si richiamano le due procedure in modo del tutto alternativo ed equivalente (comma 1: «Ogni volta che nel codice e nel presente regolamento è prevista la
omologazione o la approvazione di segnali…»; comma 4: «Nei casi di omologazione o di approvazione
di prototipi, il Ministero dei lavori pubblici autorizza il richiedente alla produzione e
commercializzazione del prodotto»; comma 5: «La omologazione o la approvazione di prototipi è
valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi»; comma 6 «Per la
fabbricazione di elementi non conformi ai prototipi riconosciuti ammissibili dal Ministero dei lavori
pubblici, ai sensi del presente articolo, si applica la sanzione di cui all' articolo 45, comma 9 del
codice. Può essere disposta, inoltre, la revoca del decreto di omologazione o di approvazione del
prototipo») .
La differenza tra il procedimento di omologazione e quello di approvazione, indicata ai commi 2 e 3
della norma in esame, va individuata nel fatto che per il primo esistono le relative norme tecniche di riferimento, europee e/o italiane, specifiche per la funzione fondamentale svolta dal dispositivo, mentre per il secondo manca tale riferimento;
ciò non significa, tuttavia, che nel caso dell'approvazione non si pagina 4 di 11 seguano procedure standardizzate e non vengano verificate le funzionalità e i requisiti dei medesimi dispositivi in modo omogeneo. Quindi, entrambi i procedimenti -di approvazione e di omologazione –
hanno ad oggetto il prototipo dei dispositivi e non il singolo dispositivo prodotto;
hanno natura necessariamente tecnica;
mirano ad accertare e garantire la perfetta funzionalità e precisione dello strumento ossia a verificare che sia utile allo scopo perché ne possa essere autorizzata la riproduzione in serie e la messa in commercio;
le due procedure sono di competenza della medesima Autorità
amministrativa, ossia il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ex Ministero dei lavori pubblici).
E' pertanto chiaro che, una volta approvati, i dispositivi di rilevazione a distanza possono essere utilizzati per l'accertamento delle violazioni parimenti a quelli omologati. Nel caso specifico dei sistemi di misurazione della velocità, in mancanza di una specifica norma tecnica di riferimento che definisca i loro requisiti e le loro caratteristiche, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
provvede alla loro approvazione, che è comunque frutto dell'accertamento tecnico della loro capacità di rilevare la effettiva velocità dei veicoli.
Non risulta in alcun modo da siffatto compendio normativo -e in particolare dal comma 2 dell'art. 192
reg. esec.- che l'approvazione sia un mero “passaggio propedeutico” al fine di procedere e ottenere successivamente l'omologazione: la procedura di approvazione e la procedura di omologazione previste dal codice della strada sono invece da ritenere procedure amministrative -distinte ma-
pienamente equipollenti sul piano giuridico siccome finalizzate entrambe all'accertamento dell'idoneità tecnica dell'apparecchio di rilevazione elettronica e quindi la sua utilizzabilità al fine di accertare l'osservanza dei limiti di velocità.
L'equiparazione, peraltro, al fine di individuare le ipotesi in cui la contestazione immediata della violazione non è necessaria, viene ripetuta nell'art. 201 c.d.s. al comma 1 bis, lett. f) (ove si rinvia al all'art. 4 d.l. n. 121 del 2002 il quale con riferimento espresso alla violazione dei limiti di velocità
prevede che «3. …Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la
violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere
approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285»), al comma 1 ter («…non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora
l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati
pagina 5 di 11 ovvero approvati…») ed ancora al comma 1 bis, lettera g-bis («…per mezzo di dispositivi o
apparecchiature di rilevamento approvate o omologate») e il comma 1 quinquies («I dispositivi per
l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni possono accertare contemporaneamente
tra quelle indicate dal comma 1 bis se approvati o omologati per l'accertamento e il rilevamento automatico di ciascuna delle violazioni rilevate…»), questi ultimi due da ultimo novellati con legge n.
177 del 25.11.2024 (e quindi dopo l'arresto fondamentale di cui a Cass. n. 10505/2024, poi tralaticiamente ripetuto dalle successive pronunce). In particolare sia il comma 1 bis, lett. f) sia il comma 1 quinquies si riferiscono espressamente all'accertamento dei limiti di velocità.
Peraltro, giova anche ricordare che con decreto dell'11.04.2024, che regola le modalità di collocazione ed uso dei dispositivi di controllo delle violazioni dei limiti di velocità, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha confermato la perfetta alternatività ed equivalenza delle procedure di approvazione e di omologazione [v. art. 1, co. 3, e 2, lett. e) ed f].
In definitiva questo giudicante ritiene che i decreti di approvazione dei diversi sistemi di regolazione e controllo della circolazione e, in particolare, dei sistemi di misurazione della velocità, sono tecnicamente validi ed efficaci ai fini dell'accertamento del superamento del limite di velocità e della contestazione della relativa infrazione, risultando questione meramente nominalistica quella fondata sull'interpretazione restrittiva dell'art. 142, co. 6 c.d.s. e sul rilievo dell'esclusivo suo riferimento alle
«apparecchiature debitamente omologate», superabile alla luce dell'interpretazione logico-sistematica e funzionale delle richiamate norme di fonte primaria e secondaria.
La conclusione è quindi che, essendo stato utilizzato nel caso de quo uno strumento rivelatore del superamento dei limiti di velocità regolarmente approvato (cfr. decreto di approvazione presente tra gli allegati di primo grado del , tarato e sottoposto a verifiche periodiche, la sua efficacia Pt_1
probatoria opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico, essendo onere dell'opponente, quale parte promotrice del giudizio, dare prova del difetto di funzionalità dell'apparecchiatura utilizzata (Cass. n. 11574 del 11.5.2017; Cass. 18354 del
12.7.2018), prova che nel caso de quo non è stata fornita.
pagina 6 di 11 Passiamo ora a esaminare gli ulteriori motivi, non delibati dal primo giudice ma qui riproposti dall'appellato ai sensi dell'art. 346 cpc.
1) Mancanza dell'autorizzazione prefettizia (motivo 1 del ricorso in opposizione).
Il motivo per cui il verbale sarebbe nullo per mancanza dell'autorizzazione prefettizia alla attività di rilevazione è infondato.
Alcuna necessità vi era nel caso in esame di emissione del decreto prefettizio ex art. 4 l. n. 168/2002 di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità senza obbligo di fermo immediato del conducente perché la postazione di rilevamento de qua, così come indicato nel verbale, non era una postazione di controllo da remoto senza presenza diretta dell'operatore di polizia, ma una postazione presidiata id est direttamente gestita dagli agenti della Polizia Locale (cfr. Cass. n. 21091 del 12.10.2010; Cass. n. 16622 del 2019; Cass. n.
18560 del 2022).
Nel caso in esame, come emerge dal comma 1- bis, lett. e), dell'art. 201 C.d.s., nemmeno era necessaria la contestazione immediata considerando che, a fronte dell'accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo, il veicolo oggetto del rilievo era a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari.
2) Mancata corretta segnalazione della postazione (motivi 2 e 6 del ricorso in opposizione).
L'eccezione con cui si lamenta lamancata corretta segnalazione della postazione va respinta in quanto, se è vero che l' art. 4 d.l. n. 121 del 2002 prevede che sia data “informazione agli automobilisti” dell'utilizzo dei dispositivi tecnici per la rilevazione delle violazioni all'art. 142 C.d.s. (cioè dei limiti di velocità) e che il comma 6 bis del detto art. 142 dispone che le postazioni devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, nel caso de quo l'obbligo informativo è stato pienamente rispettato.
In ordine alla segnalazione preventiva occorre ricordare che il D.M. 15/08/2007 - n. 27458 che regola la materia è stato integrato dal D.M. n. 282 del 13.6.2017 (in vigore dal 31.7.2017) con ulteriori indicazioni relative alle distanze da interporre tra i segnali di preavviso previsti dal comma 6 bis pagina 7 di 11 dell'art. 142 cds e la postazione di controllo. In particolare il paragrafo 7.1 del decreto ritiene adeguata una distanza minima pari a quella indicata nell'art. 79, comma 3, del regolamento di esecuzione del
C.d.s., in relazione al tipo di strada:
• 250 m per le autostrade e le strade extraurbane principali,
• 150 m per le strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento,
• 80 m sulle altre strade.
Quindi tenendo conto della distanza, ivi prevista come minima, di 250 metri (e non certo di 400 metri come argomentato dall'appellato al punto 6 dell'originario ricorso), appare del tutto adeguata la collocazione, nel caso di specie, di ben due segnali di preavviso di cui il primo a 600 metri e il secondo a 350 metri così come risulta dalle fotografie prodotte in atti (v. all. fasc. primo grado e Pt_1
attestato con effetto fidefacente nel verbale (“L'apparecchiatura utilizzata è stata…regolarmente segnalata”; v. sul punto Cass. n. 25690 del 2020 «Per converso, quando il verbale di costatazione -che
costituisce atto pubblico— contenga l'indicazione della sussistenza di segnalazione preventiva, la
relativa attestazione si riferisce ad un dato direttamente rilevato dagli accertatori, senza margini di
apprezzamento, la cui contestazione può avvenire solo mediante querela di falso»). In particolare la documentazione fotografica prodotta riprende la cartellonistica e, diversamente da quanto ritenuto dal
Giudice di Pace, su ciascun segnale è riportata la sua distanza rispetto alla postazione degli accertatori.
Quanto alla visibilità della postazione valga quanto segue.
Com'è noto, l'art. 142, co. 6 bis c.d.s. dispone che «le postazioni di controllo sulla rete stradale per il
rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo
all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel
regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno».
In attuazione di tale disposizione, il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del
13 giugno 2017, nell'integrare il precedente DM 15.8.2007, ha -tra l'altro- previsto, quanto alle modalità per rendere visibili le postazioni di controllo sulla rete stradale, che «la visibilità delle
postazioni può essere assicurata con la presenza, in prossimità delle stesse, anche congiuntamente: da
un segnale con il simbolo delle figure II.109, 110/a, 110/b e 111 del Regolamento, secondo i casi
pagina 8 di 11 (trattasi dei cartelli indicanti quale forza di polizia stia operando); dalla presenza di personale in uniforme o dell'autoveicolo di servizio contraddistinto dalle insegne di istituto;
dal dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu di cui all'art. 177 del Codice, anche su
veicoli di serie» (art. 3 e capo 7.4 dell'allegato). Le tre distinte modalità previste dal decreto ministeriale come idonee a dare visibilità alla postazione sono espressamente previste come tra loro alternative e solo eventualmente da usare in via congiunta. Ne segue che una volta che una delle tre modalità sia stata soddisfatta, tanto basta a garantire la visibilità della postazione e quindi la regolarità
della rilevazione.
Orbene, la presenza del detto segnale con il simbolo della Polizia Locale in prossimità della postazione
è indicata nel verbale ed è stata documentata dal col deposito di Parte_1
fotografie (v. all. fasc. di primo grado) e quindi la postazione è stata resa visibile in modo conforme al detto DM n. 282 del 13.6.2017.
Peraltro, giova rammentare quanto ribadito a più riprese dalla Corte di Cassazione, secondo la quale
«in tema di opposizione a verbale di contravvenzione per superamento del limite di velocità, grava
sull'opponente, e non sulla P.A., l'onere di provare l'inidoneità in concreto, sul piano della
percepibilità e della leggibilità, della segnaletica di cui al d.m. 15 agosto 2007 ad assolvere la
funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità, non assumendo, di per sé,
alcuna rilevanza il dato della velocità predominante sul tratto di strada interessato dalla presenza
della segnaletica» (tra le moltissime, si veda Cass. civ., Sez. 2, 8 agosto 2023, n. 24166).
Ebbene, nel caso di specie l'opponente si è limitato a contestare l'esistenza di un cartello di preavviso - circostanza come detto smentita dalla produzione documentale dell'Amministrazione - senza fornire alcun elemento idoneo a dimostrare che la segnaletica non fosse idonea in concreto ad avvisare della presenza di una postazione di controllo della velocità.
3) Mancata effettiva taratura dell'apparecchio (motivo n. 3).
L'opponente -odierno appellato- lamenta che nel verbale mancherebbe ogni riferimento all'effettiva taratura dello strumento utilizzato per l'accertamento.
Orbene, non solo nel verbale -contrariamente all'assunto dell'appellato- si dà atto dell'avvenuta taratura dell'apparecchio di rilevazione, ma per di più l'Amministrazione opposta nel giudizio di primo pagina 9 di 11 grado ha prodotto sia il certificato di taratura (CERT. TAR. LAT. 101 L916_2023_ACCR_VX del
4.5.2023, emesso meno di un anno prima della rilevazione) che il verbale di verifica di funzionalità.
Ne segue che ove il ricorrente avesse voluto contestare il regolare funzionamento dell'apparecchiatura era suo onere fornire la relativa prova, non potendosi limitare alla generica contestazione di difetto di corretta funzionalità, bensì allegando e provando l'esistenza di una qualche circostanza di fatto che potesse far sospettare qualche difetto dell'apparecchio rilevatore, prova quest'ultima che non è stata fornita.
Fornita la prova dell'approvazione e della taratura dello strumento da parte dell'Amministrazione,
infatti, spetta alla parte sanzionata l'onere della prova contraria (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22015 del
2022; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 3538 dell'11/02/2021, che ha confermato la sufficienza della produzione del certificato di taratura periodica, da parte della P.A., al fine di dimostrare la corretta verifica del funzionamento dell'apparato; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29093 del 18/12/2020).
4) Inattendibilità dell'autovelox per oggettive limitazioni strutturali (motivo n. 5).
Sostiene l'opponente che gli autovelox “per concezione costruttiva e funzionale” sarebbero strutturalmente inidonei ad emettere risultati certi in quanto il loro funzionamento sarebbe influenzato da vari fattori quali “l'umidità, temperatura, campi magnetici ed ogni altro agente atmosferico”.
L'assunto è non solo del tutto indimostrato ma, ancor prima, generico non indicandosi nel caso di specie quale fattore e perchè avrebbe alterato il funzionamento dell'apparecchiatura utilizzata. Peraltro
le procedure di approvazione (o omologazione), taratura e verifica di funzionalità previste dalla legge
(nel caso di specie tutte adempiute, così come risulta dalla documentazione versata in atti) sono per l'appunto dirette a verificare inizialmente e periodicamente la idoneità tecnica dell'apparecchiatura alla rilevazione delle infrazioni.
5) Nullità del verbale per omessa doppia segnalazione dell'autovelox (motivo n. 7).
L'appellato ha eccepito la mancata collocazione del segnale del limite di velocità dopo una intersezione precedente la postazione di controllo, in violazione dell'art. 104 reg. att. Cds.
L'assunto va disatteso in quanto il ha dimostrato, con la produzione fotografica eseguita in Pt_1
primo grado, la presenza del segnale di limite di velocità prima della postazione di controllo. Ad ogni modo deve rimarcarsi che, in realtà, alcuna ripetizione era necessaria in questo caso trattandosi di pagina 10 di 11 violazione del limite ordinario di velocità delle strade extraurbane di 90 km/h imposto su tutta la rete nazionale.
Al rigetto del ricorso deve seguire ex art. 7 co. 11 del D.Lgs. n. 150 del 2011 la rideterminazione dell'importo della sanzione che appare congruo fissare nel valore di euro 1.500 (velocità tenuta 137,00
rispetto al limite di 90), oltre spese postali ed amministrative.
Le spese dei due gradi giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, previa compensazione per 1/3 vista la sussistenza di contrasti giurisprudenziali su uno dei molteplici motivi proposti, ai sensi del DM n. 55 del 2014 in relazione al rito, all'effettivo valore della causa ed alla attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
avverso la sentenza del G.d.P. di Bari n. 861/2025 pubblicata il 22.06.2025, disattesa ogni altra
[...]
istanza, richiesta o difesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta il ricorso proposto da CP_1
avverso il verbale n. 1211/A/2024 elevato il 18.04.2024 dalla PM del Comune di di
[...] Parte_1
Pt_1
2) determina la relativa sanzione in euro 1.500,00 oltre spese postali ed amministrative da pagarsi entro
30 gg dalla notifica della sentenza;
3) condanna l'appellato alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore del
[...]
liquidate, previa compensazione per un quarto, in euro 91,50 per spese vive ed Parte_1
euro 658,00 (346+641-1/3) per onorario, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge.
Così deciso, letto e depositato in Bari all'udienza del 12.11.2025
Il Giudice
RG CA
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