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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 22/07/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITALINA PU
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, Il
all'udienza del 22 luglio 2025, all'esito
del procedimento di trattazione scritta di
cui all'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al N. 2258/24 R.G., promossa da
Parte_1
(Avv.ti V. e D. Ponte)
CONTRO
CP_1
(contumace)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 e 127 ter c.p.c.,
viste le conclusioni delle parti e le note
di trattazione scritta, nonché i motivi а
sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA
nel nome del popolo italiano PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del
ricorso; PARTE RESISTENTE: contumace;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso regolarmente notificato Pt_1 conveniva in giudizio, dinanzi al
[...]
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice per sentirdel lavoro, la CP_1
e dichiarare la nullità e accertare l'inefficacia del recesso intimatole, nonché
per sentirla condannare alla reintegrazione ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dalla licenziamento a quella data del dell'effettiva reintegrazione;
in subordine,
per sentir dichiarare l'insussistenza del fatto materiale posto alla base del licenziamento sentir conseguentemente condannare la convenuta alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di
un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per TFR dal giorno delil calcolo del
licenziamento fino а quello dell'effettiva reintegrazione;
in via ulteriormente subordinata per sentir accertare e dichiarare la non ricorrenza degli estremi del licenziamento e, dichiarato estinto il rapporto di lavoro, sentir condannare la convenuta al pagamento di un'indennità o non
assoggettata a contribuzione previdenziale nella misura di 36 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
A fondamento di tali pretese la ricorrente,
di essere stata assunta dallapremesso convenuta in data 4.11.2021 con contratto a part-time 70% poi tempo determinato convertito (in data 21.4.2022) in contratto a tempo indeterminato, con inquadramento, da ultimo, come impiegata nel 4° livello CCNL
commercio, precisava di aver svolto mansioni di commessa presso il Corner Avirex situato all'interno del negozio CP_2 di Bergamo.
La Pt_1 riferiva che in data 29.5.2024 la datrice di lavoro le aveva comunicato il licenziamento con decorrenza 16.6.2024 in ragione della decisione di chiudere il
Corner Avirex per il "perdurante calo delle vendite nonché delle enormi difficoltà
economiche finanziarie cui il gruppo CP_2 ci causa del mancatosta costringendo a pagamento delle nostre fatture". La ricorrente dava atto che tra maggio e
giugno 2024 la datrice di lavoro aveva
dipendenti con le medesime licenziato 30
motivazioni, senza però attivare la procedura di licenziamento collettivo ex
artt. 4 e 24 1. 223/91. La ricorrente dava in ogni caso atto della
insussistenza della regione giustificatrice,
posto che l'azienda aveva aperto, nello
stesso periodo, altri punti vendita ed in ogni caso non vi era stato alcun tentativo di repechage. Rassegnava le sopra precisate conclusioni. La convenuta, benchè regolarmente citata,
non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace.
La causa, istruita documentalmente e testimonialmente, viene decisa all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui
all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei termini di seguito evidenziati.
La ricorrente è stata assunta dalla convenuta in data 4.11.2021 con contratto а
tempo determinato part-time 70% poi convertito (in data 21.4.2022) in contratto a tempo indeterminato, con inquadramento, da ultimo, come impiegata nel 4° livello CCNL
commercio, svolgendo mansioni di commessa presso il Corner Avirex situato all'interno del negozio CP_2 di Bergamo (v. doc. 1). In data 29.5.2024 la datrice di lavoro ha comunicato alla Pt_1 il licenziamento per giustificato motivo oggettivo con decorrenza
16.6.2024 avendo assunto la decisione di chiudere il Corner Avirex a seguito "del perdurante calo delle vendite nonché delle enormi difficoltà economiche finanziarie cui il gruppo CP_2 ci sta costringendo a causa
del mancato pagamento delle nostre fatture"
(v. doc. 8).
La ricorrente sostiene che la società, avendo licenziato 30 dipendenti con le medesime motivazioni tra maggio e giugno
2024, avrebbe dovuto attivare la procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24
1. 223/91.
La circostanza non è tuttavia risultata fondata posto che, come noto, l'obbligo di avviare la procedura di licenziamento collettivo di cui agli artt. 4 e 24 1. 223/91 sorge quando un'azienda proceda ad almeno 5 licenziamenti nel periodo di 120
giorni che devono realizzarsi all'interno della medesima unità produttiva oppure in più unità produttive nell'ambito del territorio della stessa provincia. Nel caso in esame, secondo quanto emersO
anche dall'istruttoria testimoniale, la
convenuta gestiva, tra l'altro, i Corner a
marchio Avirex all'interno dei centri commerciali CP_2 .
I chetesti hanno tuttavia riferito all'interno di ogni negozio а marchio CP_2 c'erano al massimo due dipendenti della
CP_1 uno per il Parte_2 ed uno per il Parte_3 (v. dep. Tes_1
Tes_2 Tes_3 ) .
La circostanza è stata confermata anche dalla teste Tes_3 addetta anch'essa al
Corner presso la CP_2 di Bergamo, la quale non ha dato atto della presenza di altre persone oltre a lei ed alla ricorrente (v.
dep. Tes_3).
L'istruttoria poi non ha poi dimostrato
l'esistenza, nella Provincia di Bergamo, di altri punti vendita gestiti dalla CP_1
siano stati ' per cui, nonostante
[...]
chiusi tutti (o comunque la maggior parte)
dei Corner Avirex presenti all'interno dei negozi CP_2 in tutta Italia, non risulta che la resistente avesse almeno 5 addetti presso il negozio CP_2 di Bergamo, né che ne avesse
in più unità produttive nell'ambito del
territorio della Provincia di Bergamo,
ragione per cui non sussisteva l'obbligo di avviare la procedura di licenziamento cui agli artt. 4 e 24 1. collettivo di
223/91.
comunque pacifico che in tema di E'
licenziamento per giusta causa giustificato motivo spetta alla datrice di lavoro provare la sussistenza dei fatti addotti a fondamento del recesso.
convenuta, rimanendo contumace, non ha La
conto, né documentato quale fosse il dato giustificato motivo oggettivo posto alla
base del recesso, né ha chiarito la ragione per cui la ricorrente non abbia potuto essere adibita ad altre mansioni presso altri punti vendita.
Del resto, il teste ha confermato Tes_2
una Boutique Avirex in che a Milano vi era
LA ed altre ve ne erano in altre San
città, data la notorietà del brand, come del resto risulta anche dalla visura in atti (v.
dep. Tes_2 e doc. 10).
Il recessO intimato con comunicazione del 29.5.2024 risulta quindi illegittimo e va
applicata la previsione di cui all'art. 3, comma 1, d.lgs. 23/15 e non quella di cui all'art. 3, comma 2, d.lgs. 23/15 (riferito di licenziamento per alle sole ipotesi giustificato motivo giusta causa soggettivo). Di conseguenza, va dichiarato estinto il data del rapporto di lavoro alla licenziamento e la datrice di lavoro va condannata al pagamento di un'indennità non
a contribuzione previdenzialeassoggettata di importo pari ad otto mensilità
riferimento per dell'ultima retribuzione di il calcolo del trattamento di fine rapporto,
tenuto conto della breve durata del rapporto e delle dimensioni della resistente.
La domanda può quindi essere accolta nei suindicati termini, con conseguente condanna della convenuta, in applicazione del
principio della soccombenza, alla refusione delle spese processuali, liquidate come in
dispositivo.
P.Q.M.
Tribunale di Bergamo, in composizione Il
monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 2258/24 R.G.
1. dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato а Parte_1 e per l'effetto dichiara risolto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e dichiara il diritto della medesima Parte_1 ad un'indennità risarcitoria in misura di 8 onnicomprensiva mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal recesso al saldo;
la 2. condanna
[...]
in persona del Controparte_3
liquidatore, al pagamento, in favore
della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi €
2.000,00 per compensi professionali,
rimborso oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Bergamo, 22 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, Il
all'udienza del 22 luglio 2025, all'esito
del procedimento di trattazione scritta di
cui all'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al N. 2258/24 R.G., promossa da
Parte_1
(Avv.ti V. e D. Ponte)
CONTRO
CP_1
(contumace)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 e 127 ter c.p.c.,
viste le conclusioni delle parti e le note
di trattazione scritta, nonché i motivi а
sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA
nel nome del popolo italiano PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del
ricorso; PARTE RESISTENTE: contumace;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso regolarmente notificato Pt_1 conveniva in giudizio, dinanzi al
[...]
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice per sentirdel lavoro, la CP_1
e dichiarare la nullità e accertare l'inefficacia del recesso intimatole, nonché
per sentirla condannare alla reintegrazione ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dalla licenziamento a quella data del dell'effettiva reintegrazione;
in subordine,
per sentir dichiarare l'insussistenza del fatto materiale posto alla base del licenziamento sentir conseguentemente condannare la convenuta alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di
un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per TFR dal giorno delil calcolo del
licenziamento fino а quello dell'effettiva reintegrazione;
in via ulteriormente subordinata per sentir accertare e dichiarare la non ricorrenza degli estremi del licenziamento e, dichiarato estinto il rapporto di lavoro, sentir condannare la convenuta al pagamento di un'indennità o non
assoggettata a contribuzione previdenziale nella misura di 36 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
A fondamento di tali pretese la ricorrente,
di essere stata assunta dallapremesso convenuta in data 4.11.2021 con contratto a part-time 70% poi tempo determinato convertito (in data 21.4.2022) in contratto a tempo indeterminato, con inquadramento, da ultimo, come impiegata nel 4° livello CCNL
commercio, precisava di aver svolto mansioni di commessa presso il Corner Avirex situato all'interno del negozio CP_2 di Bergamo.
La Pt_1 riferiva che in data 29.5.2024 la datrice di lavoro le aveva comunicato il licenziamento con decorrenza 16.6.2024 in ragione della decisione di chiudere il
Corner Avirex per il "perdurante calo delle vendite nonché delle enormi difficoltà
economiche finanziarie cui il gruppo CP_2 ci causa del mancatosta costringendo a pagamento delle nostre fatture". La ricorrente dava atto che tra maggio e
giugno 2024 la datrice di lavoro aveva
dipendenti con le medesime licenziato 30
motivazioni, senza però attivare la procedura di licenziamento collettivo ex
artt. 4 e 24 1. 223/91. La ricorrente dava in ogni caso atto della
insussistenza della regione giustificatrice,
posto che l'azienda aveva aperto, nello
stesso periodo, altri punti vendita ed in ogni caso non vi era stato alcun tentativo di repechage. Rassegnava le sopra precisate conclusioni. La convenuta, benchè regolarmente citata,
non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace.
La causa, istruita documentalmente e testimonialmente, viene decisa all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui
all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei termini di seguito evidenziati.
La ricorrente è stata assunta dalla convenuta in data 4.11.2021 con contratto а
tempo determinato part-time 70% poi convertito (in data 21.4.2022) in contratto a tempo indeterminato, con inquadramento, da ultimo, come impiegata nel 4° livello CCNL
commercio, svolgendo mansioni di commessa presso il Corner Avirex situato all'interno del negozio CP_2 di Bergamo (v. doc. 1). In data 29.5.2024 la datrice di lavoro ha comunicato alla Pt_1 il licenziamento per giustificato motivo oggettivo con decorrenza
16.6.2024 avendo assunto la decisione di chiudere il Corner Avirex a seguito "del perdurante calo delle vendite nonché delle enormi difficoltà economiche finanziarie cui il gruppo CP_2 ci sta costringendo a causa
del mancato pagamento delle nostre fatture"
(v. doc. 8).
La ricorrente sostiene che la società, avendo licenziato 30 dipendenti con le medesime motivazioni tra maggio e giugno
2024, avrebbe dovuto attivare la procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24
1. 223/91.
La circostanza non è tuttavia risultata fondata posto che, come noto, l'obbligo di avviare la procedura di licenziamento collettivo di cui agli artt. 4 e 24 1. 223/91 sorge quando un'azienda proceda ad almeno 5 licenziamenti nel periodo di 120
giorni che devono realizzarsi all'interno della medesima unità produttiva oppure in più unità produttive nell'ambito del territorio della stessa provincia. Nel caso in esame, secondo quanto emersO
anche dall'istruttoria testimoniale, la
convenuta gestiva, tra l'altro, i Corner a
marchio Avirex all'interno dei centri commerciali CP_2 .
I chetesti hanno tuttavia riferito all'interno di ogni negozio а marchio CP_2 c'erano al massimo due dipendenti della
CP_1 uno per il Parte_2 ed uno per il Parte_3 (v. dep. Tes_1
Tes_2 Tes_3 ) .
La circostanza è stata confermata anche dalla teste Tes_3 addetta anch'essa al
Corner presso la CP_2 di Bergamo, la quale non ha dato atto della presenza di altre persone oltre a lei ed alla ricorrente (v.
dep. Tes_3).
L'istruttoria poi non ha poi dimostrato
l'esistenza, nella Provincia di Bergamo, di altri punti vendita gestiti dalla CP_1
siano stati ' per cui, nonostante
[...]
chiusi tutti (o comunque la maggior parte)
dei Corner Avirex presenti all'interno dei negozi CP_2 in tutta Italia, non risulta che la resistente avesse almeno 5 addetti presso il negozio CP_2 di Bergamo, né che ne avesse
in più unità produttive nell'ambito del
territorio della Provincia di Bergamo,
ragione per cui non sussisteva l'obbligo di avviare la procedura di licenziamento cui agli artt. 4 e 24 1. collettivo di
223/91.
comunque pacifico che in tema di E'
licenziamento per giusta causa giustificato motivo spetta alla datrice di lavoro provare la sussistenza dei fatti addotti a fondamento del recesso.
convenuta, rimanendo contumace, non ha La
conto, né documentato quale fosse il dato giustificato motivo oggettivo posto alla
base del recesso, né ha chiarito la ragione per cui la ricorrente non abbia potuto essere adibita ad altre mansioni presso altri punti vendita.
Del resto, il teste ha confermato Tes_2
una Boutique Avirex in che a Milano vi era
LA ed altre ve ne erano in altre San
città, data la notorietà del brand, come del resto risulta anche dalla visura in atti (v.
dep. Tes_2 e doc. 10).
Il recessO intimato con comunicazione del 29.5.2024 risulta quindi illegittimo e va
applicata la previsione di cui all'art. 3, comma 1, d.lgs. 23/15 e non quella di cui all'art. 3, comma 2, d.lgs. 23/15 (riferito di licenziamento per alle sole ipotesi giustificato motivo giusta causa soggettivo). Di conseguenza, va dichiarato estinto il data del rapporto di lavoro alla licenziamento e la datrice di lavoro va condannata al pagamento di un'indennità non
a contribuzione previdenzialeassoggettata di importo pari ad otto mensilità
riferimento per dell'ultima retribuzione di il calcolo del trattamento di fine rapporto,
tenuto conto della breve durata del rapporto e delle dimensioni della resistente.
La domanda può quindi essere accolta nei suindicati termini, con conseguente condanna della convenuta, in applicazione del
principio della soccombenza, alla refusione delle spese processuali, liquidate come in
dispositivo.
P.Q.M.
Tribunale di Bergamo, in composizione Il
monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 2258/24 R.G.
1. dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato а Parte_1 e per l'effetto dichiara risolto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e dichiara il diritto della medesima Parte_1 ad un'indennità risarcitoria in misura di 8 onnicomprensiva mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal recesso al saldo;
la 2. condanna
[...]
in persona del Controparte_3
liquidatore, al pagamento, in favore
della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi €
2.000,00 per compensi professionali,
rimborso oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Bergamo, 22 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini