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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/05/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 304/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Isabella Angeli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
con gli avv. PONTE VALENTINA e PONTE DAVIDE
- RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
e nei confronti di n persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
- CONVENUTE CONTUMACI
Oggetto: retribuzione
All'udienza odierna, il procuratore di parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle domande proposte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha adito l'intestato Tribunale deducendo: Parte_1
- di aver lavorato alle dipendenze di dal 1.01.2021 al 31.07.2024, senza CP_1
soluzione di continuità, in qualità di operaia;
- di aver aderito dal 21.01.2021 al Fondo Piano Individuale Pensionistico Vittoria – Piano
Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione, presso
[...]
destinando al medesimo il TFR;
Controparte_2
- di aver appreso del mancato versamento da parte del datore di lavoro presso il Fondo, negli anni 2021-2024, della quota di TFR concordata, pari ad Euro 3.630,56 complessivi. Ha chiesto la condanna della al versamento della somma citata, in principalità CP_1
a proprio favore e, in via subordinata, direttamente a favore del Fondo.
Le parti convenute, pur regolarmente citate, non si sono costitute e sono state dichiarate contumaci.
***
La ricostruzione dei fatti di causa operata da parte ricorrente è confermata dalla documentazione allegata all'atto introduttivo del giudizio (doc. 1-6), dalla quale emergono: l'adesione della ricorrente al Fondo citato in ricorso;
la formale destinazione al medesimo, da parte del datore di lavoro, delle somme indicate dalla lavoratrice;
l'omissione dei versamenti ad opera della società.
A fronte di tale documentazione il datore di lavoro, rimanendo contumace, non ha assolto all'onere della prova – sullo stesso incombente – di aver versato il dovuto a
[...]
Controparte_2
Ne consegue la fondatezza delle pretese della Pt_1
In ordine al destinatario dei versamenti, sia sufficiente richiamare i principi recentemente affermati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, che si condividono integralmente:
“l'utilizzo, nell'art. 8, d.lgs. n. 252 del 2005, di un'espressione atecnica e omnicomprensiva, quale 'conferimento', può essere letto come elemento sintomatico della volontà del legislatore di favorire l'autonomia privata nell'ambito della previdenza complementare (rispetto a quella obbligatoria), consentendo la libera selezione dello specifico strumento negoziale tramite cui effettuare il finanziamento del Fondo previdenziale, il quale può quindi estrinsecarsi non solo in una delegazione di pagamento
(con mandato del lavoratore al proprio datore di lavoro di versare le quote di TFR al
Fondo), ma anche in una cessione al Fondo del credito futuro per quote di TFR. Di qui la necessità di ricostruire la volontà delle parti…poiché si tratta di una qualificazione che incide sulla titolarità del diritto e sulla conseguente legittimazione a dedurlo in causa…Ai fini che ne occupano non va trascurato che il contesto normativo di riferimento…lascia presumere che il “conferimento” in parola mantenga ferma la legittimazione attiva del lavoratore, dovendosi perciò in linea di principio interpretare
(anche in ragione del favor lavoratoris) come mera delegazione di pagamento….salvo che dai documenti prodotti dalle parti…emerga che si sia trattato di una vera e propria cessione del credito” (Cassazione civile sez. I, 07/06/2023, n.16116).
2 Nel caso di specie, dalla documentazione in atti non emergono elementi in base ai quali qualificare il negozio intercorso come una cessione del credito;
deve dunque ritenersi che si tratti di una delegazione di pagamento con contestuale contratto di mandato, revocabile
(anche implicitamente, come nel caso di specie), ai sensi degli artt. 1270 e 1723 c.c.
Ne consegue la legittimazione della lavoratrice ad agire contro il datore di lavoro per il pagamento del TFR, non tempestivamente versato presso il Fondo in contesa, in proprio favore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, deve essere condannata a CP_1
rifondere a parte ricorrente quanto liquidato in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, in considerazione del valore della controversia e del concreto svolgimento del giudizio (conclusosi in un'unica udienza, nella contumacia delle convenute).
Le ulteriori spese di lite devono, invece, essere compensate, non sussistendo alcuna effettiva soccombenza tra le stesse.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto condanna al versamento in favore di CP_1
di Euro 3.630,56 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione Parte_1
dal dovuto al saldo effettivo;
condanna altresì a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che si CP_1 liquidano complessivamente in € 1800, oltre contributo unificato e accessori;
compensa tutte le ulteriori spese.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 21/05/2025 il Giudice del lavoro
Isabella Angeli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Isabella Angeli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
con gli avv. PONTE VALENTINA e PONTE DAVIDE
- RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
e nei confronti di n persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
- CONVENUTE CONTUMACI
Oggetto: retribuzione
All'udienza odierna, il procuratore di parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle domande proposte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha adito l'intestato Tribunale deducendo: Parte_1
- di aver lavorato alle dipendenze di dal 1.01.2021 al 31.07.2024, senza CP_1
soluzione di continuità, in qualità di operaia;
- di aver aderito dal 21.01.2021 al Fondo Piano Individuale Pensionistico Vittoria – Piano
Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione, presso
[...]
destinando al medesimo il TFR;
Controparte_2
- di aver appreso del mancato versamento da parte del datore di lavoro presso il Fondo, negli anni 2021-2024, della quota di TFR concordata, pari ad Euro 3.630,56 complessivi. Ha chiesto la condanna della al versamento della somma citata, in principalità CP_1
a proprio favore e, in via subordinata, direttamente a favore del Fondo.
Le parti convenute, pur regolarmente citate, non si sono costitute e sono state dichiarate contumaci.
***
La ricostruzione dei fatti di causa operata da parte ricorrente è confermata dalla documentazione allegata all'atto introduttivo del giudizio (doc. 1-6), dalla quale emergono: l'adesione della ricorrente al Fondo citato in ricorso;
la formale destinazione al medesimo, da parte del datore di lavoro, delle somme indicate dalla lavoratrice;
l'omissione dei versamenti ad opera della società.
A fronte di tale documentazione il datore di lavoro, rimanendo contumace, non ha assolto all'onere della prova – sullo stesso incombente – di aver versato il dovuto a
[...]
Controparte_2
Ne consegue la fondatezza delle pretese della Pt_1
In ordine al destinatario dei versamenti, sia sufficiente richiamare i principi recentemente affermati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, che si condividono integralmente:
“l'utilizzo, nell'art. 8, d.lgs. n. 252 del 2005, di un'espressione atecnica e omnicomprensiva, quale 'conferimento', può essere letto come elemento sintomatico della volontà del legislatore di favorire l'autonomia privata nell'ambito della previdenza complementare (rispetto a quella obbligatoria), consentendo la libera selezione dello specifico strumento negoziale tramite cui effettuare il finanziamento del Fondo previdenziale, il quale può quindi estrinsecarsi non solo in una delegazione di pagamento
(con mandato del lavoratore al proprio datore di lavoro di versare le quote di TFR al
Fondo), ma anche in una cessione al Fondo del credito futuro per quote di TFR. Di qui la necessità di ricostruire la volontà delle parti…poiché si tratta di una qualificazione che incide sulla titolarità del diritto e sulla conseguente legittimazione a dedurlo in causa…Ai fini che ne occupano non va trascurato che il contesto normativo di riferimento…lascia presumere che il “conferimento” in parola mantenga ferma la legittimazione attiva del lavoratore, dovendosi perciò in linea di principio interpretare
(anche in ragione del favor lavoratoris) come mera delegazione di pagamento….salvo che dai documenti prodotti dalle parti…emerga che si sia trattato di una vera e propria cessione del credito” (Cassazione civile sez. I, 07/06/2023, n.16116).
2 Nel caso di specie, dalla documentazione in atti non emergono elementi in base ai quali qualificare il negozio intercorso come una cessione del credito;
deve dunque ritenersi che si tratti di una delegazione di pagamento con contestuale contratto di mandato, revocabile
(anche implicitamente, come nel caso di specie), ai sensi degli artt. 1270 e 1723 c.c.
Ne consegue la legittimazione della lavoratrice ad agire contro il datore di lavoro per il pagamento del TFR, non tempestivamente versato presso il Fondo in contesa, in proprio favore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, deve essere condannata a CP_1
rifondere a parte ricorrente quanto liquidato in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, in considerazione del valore della controversia e del concreto svolgimento del giudizio (conclusosi in un'unica udienza, nella contumacia delle convenute).
Le ulteriori spese di lite devono, invece, essere compensate, non sussistendo alcuna effettiva soccombenza tra le stesse.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto condanna al versamento in favore di CP_1
di Euro 3.630,56 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione Parte_1
dal dovuto al saldo effettivo;
condanna altresì a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che si CP_1 liquidano complessivamente in € 1800, oltre contributo unificato e accessori;
compensa tutte le ulteriori spese.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 21/05/2025 il Giudice del lavoro
Isabella Angeli
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