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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/05/2025, n. 4386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4386 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5837/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ludovica Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5837/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LASTRINETTI DANIELE Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in PIAZZA PLANA N. 1 27058 VOGHERA presso il difensore avv.
LASTRINETTI DANIELE
ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ) CP_2 C.F._1
CONVENUTE CONTUMACI
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da foglio depositato nel fascicolo telematico di cui al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e di seguito riportate:
All'esito della fase istruttoria voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis:
– accertare e dichiarare l'intervenuta cessione occulta d'azienda tra la soc. Controparte_1
(Cf ) e la ditta individuale (CF ) e
[...] P.IVA_3 CP_2 C.F._1 per l'effetto
pagina 1 di 9 - condannare la soc. (Cf ) e la Sig.ra Controparte_1 P.IVA_3 CP_2
(CF ) in solido tra loro, al pagamento a favore di della complessiva C.F._1 Parte_2 somma di € 22.389,53 oltre interessi di mora dal dovuto al saldo.
– Vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio
VICENDE PROCESSUALI
Con atti di citazione notificati in data 7.2. 2023 ha convenuto in giudizio Parte_2 [...]
e in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale Controparte_1 CP_2
( per sentire accertare e dichiarare l'intervenuta cessione occulta d'azienda tra e la CP_2 CP_1
e, per l'effetto, sentir condannare in solido ex art. 2560 c.c. le due convenute al pagamento a CP_2 proprio favore della somma di € 22.389,53, oltre interessi, di cui essa sarebbe creditrice per fornitura cialde, macchine per caffè e prodotti vari da banco e per royalties relativamente al primo quadrimestre
2021 (doc. n. 3).
Regolarmente instaurato il contraddittorio, non si sono costituite le due convenute che con ordinanza in data 6.6.2023 sono state dichiarate contumaci.
Escussa l'ammessa prova testimoniale, espletato l'ammesso interrogatorio formale delle convenute comparse, per quanto non costituite, all'udienza fissata per detto incombente a seguito della notifica dell'ordinanza ammissiva di tale mezzo di prova, nell'impossibilità di un componimento bonario della vicenda per mancata comparizione delle convenute all'udienza fissata per il relativo tentativo, dopo la precisazione delle conclusioni la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Domande attoree.
In data 11.12.2017 e hanno concluso un contratto di franchising in forza di cui Parte_2 CP_1
ha avviato l'attività di commercio al dettaglio di prodotti attinenti al mondo del caffè, tra cui CP_1
Part caffè torrefatto, macchine da caffè, prodotti di pasticceria regionale in piccolo formato, forniti da , nei locali, condotti in locazione, di Corso XXVI Aprile n. 44, in Stradella, allestiti con arredamento pure fornito, unitamente al sistema gestionale, dalla francisor 101 Caffè.
L'attrice ha allegato che dopo un primo periodo durante cui il rapporto di sarebbe svolto regolarmente, avrebbe cominciato ad essere inadempiente agli obblighi di pagamento relativi CP_1
alle royalties e al corrispettivo dei prodotti ordinati.
pagina 2 di 9 Le parti avrebbero quindi concordato un piano di rientro con rate mensili con scadenza al 15 di ogni mese dell'importo di € 1.000, 00 ciascuna con decorrenza da maggio 2021.
Tuttavia a far data dal maggio 2021 avrebbe interrotto anche il pagamento delle rate di CP_1
cui a tale piano, chiedendo, nella persona del legale rappresentante altro tempo per Persona_1
ottenere un prestito bancario con cui far fronte ai pagamenti convenuti con 101.
Rinnovando nel tempo la propria disponibilità a sanare la situazione debitoria, in data 27.7.2021 ha deliberato il proprio scioglimento con conseguente messa in liquidazione e nomina Controparte_1
della liquidatrice nella persona della IG. ra . Parte_3
Contestualmente a tale delibera, nei medesimi locali in Stradella sarebbe stata avviata, da parte della IG.ra , madre del legale rappresentante di , attività identica a quella esercitata Persona_2 CP_1 da sotto l'insegna 'Impero del Caffè'. CP_1
La tempistica, l'identità di attività esercitata sotto il medesimo codice , il subentro nel CP_3
contratto di locazione avente ad oggetto il medesimo immobile, il mantenimento degli stessi arredi in tale immobile e dello stesso recapito telefonico, nonché il rapporto di stretta parentela tra il legale rappresentante di e il soggetto titolare dell'impresa individuale esercitante la 'nuova' attività, CP_1
già dipendente di costituirebbero indici della volontà delle due convenute di continuare a CP_1
svolgere la medesima attività sotto un nuovo nome.
Le descritte circostanze condurrebbero a ravvisare il trasferimento dell'azienda da parte di alla effettuato in modo occulto al fine di sottrarsi all'obbligo di pagamento dei debiti CP_1 CP_2
gravanti sulla asserita cedente.
Secondo affermata giurisprudenza, la mancanza della forma scritta dell'intervenuta cessione non sarebbe preclusiva dell'applicazione della norma che prevede la responsabilità soldale di cedente e cessionario per i debiti risultanti dalle scritture contabili obbligatorie ex art. 2560 c.c., alla luce dell'intento fraudolento perseguito dalle parti con la descritta operazione.
Sulla base di tale conclusione, l'attrice ha chiesto la condanna delle convenute in via solidale al pagamento del debito complessivo di € 22.389,53, oltre interessi di mora.
Credito di 101.
Come visto, l'attrice ha posto a fondamento della sua domanda un credito maturato nei confronti di relativamente al pagamento delle royalties dovute in base al contratto di franchising CP_1
inter partes nonché al pagamento del corrispettivo di alcuni prodotti forniti alla convenuta.
Tale credito risulta suffragato da prova scritta consistente oltre che in tale contratto, negli ordini effettuati dalla , nelle ricevute di consegna del vettore, nelle fatture nonché nel piano di rientro CP_1
Part relativo agli importi risultanti da tali documenti concesso da ed accettato da , come CP_1
pagina 3 di 9 evincibile dalla mail in data 29.4.2021 inviata dall'indirizzo di t' (docc. nn. Email_1
1, 3, 3 bis, 8, 9, 10).
A ciò si aggiungono le dichiarazioni rese dalla legale rappresentante di nel corso CP_1
Part dell'interrogatorio formale e quelle rese dalla teste impiegata amministrativa di Testimone_1
che ha confermato le risultane contabili delle schede estrapolate dal programma di gestione di tale società relativamente ai servizi erogati a favore della franchisee e delle royalties maturate e prodotte sub doc. n. 8.
Part
, rileva che convenuta per l'adempimento degli accordi con , neppure costituita, non CP_1 ha dimostrato alcun evento impeditivo o estintivo dell'avverso credito.
Detta circostanza, alla luce della ripartizione degli oneri probatori come rivisitata dalla Suprema
Corte (Cass. Sez. Un. n. 2001/ 13533) determina l'accertamento dell'esistenza del credito lamentato da
101 nei confronti di . CP_1
Cessione aziendale di fatto.
Ciò posto, occorre a questo punto passare a verificare l'allegazione circa l'intervenuta cessione di azienda da parte di a e la responsabilità solidale della asserita cessionaria. CP_1 CP_2
Al riguardo, giova in via preliminare richiamare la disciplina in materia di azienda e della relativa cessione nell'interpretazione giurisprudenziale.
Quanto alla nozione di azienda, in modo del tutto consolidato la Corte di Cassazione statuisce che 'ricorre la vendita aziendale regolata dagli artt. 2555 c.c. e ss. ogni volta venga ceduto un insieme di elementi costituenti un complesso organico e funzionalmente adeguato a conseguire lo scopo in vista del quale il loro coordinamento era stato posto in essere, essendo necessario e sufficiente che la cessione abbia ad oggetto un'entità economica ancora esistente, che conservi l'attitudine all'esercizio dell'impresa, la cui gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa dal nuovo titolare, senza che al riguardo rilevino il trasferimento dell'immobile ove si era svolta l'attività e del personale dipendente'(Cass. 2023/7308; Cass. 2009/214812; Cass. 2007/1913).
Quanto all'accordo di cessione, per quanto interessa questa sede, l'art. 2556 c.c. stabilisce che
'per le imprese soggette a registrazione, i contratti che hanno ad oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto'.
Secondo un principio generale, la Suprema Corte ha, inoltre, affermato che 'l'art. 2556, primo comma, cod. civ., ove prescrive la forma scritta "ad probationem" per i contratti aventi per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento di azienda, opera solo con riguardo alle parti contraenti
e non è applicabile ai terzi, da parte dei quali la prova del trasferimento dell'azienda non è soggetta ad
pagina 4 di 9 alcun limite (e, quindi, può essere data anche con testimonianze e presunzioni' (Cass. 1987/6071; cfr.
Cass. 1999/9549).
Passando ad applicare i richiamati principi al caso di specie, rileva quanto segue.
In data 3.8.2021 il socio unico di , IG. ha deliberato lo scioglimento con CP_1 Persona_1
messa in liquidazione di tale società, nominando quale liquidatrice la IG.ra , propria Parte_3
compagna e madre dei propri figli (v. visura sub doc. n. 2 att;
verbale ud. 30.1.2024)
Il giorno successivo, 4.8.2021, la IG. , madre del e già dipendente di CP_2 Per_1
, ha iniziato ad esercitare un'attività sotto la forma dell'omonima impresa individuale (v. visura CP_1
sub doc. n. 4 att.).
L'attività intrapresa dalla ha il medesimo codice Ateco, 47.29.2, di quello della Per_2 CP_1
(cfr. le citate visure sub docc. nn. 3 e 4).
Conformemente al codice Ateco, e svolgono la medesima attività prevalente, CP_1 CP_2 consistente nel commercio al dettaglio di caffè l'una e commercio al dettaglio delle cialde di caffè
l'altra.
La svolge detta attività nei medesimi locali avuti in godimento da , siti in CP_2 CP_1
Stradella, via XXVI aprile dopo che la stessa ha chiesto ed ottenuto dalla società proprietaria dell'immobile, l'autorizzazione al subentro nel contratto di locazione vigente Controparte_4
tra tale società e , mantenendo inalterate i termini e le condizioni degli accordi, con decorrenza CP_1 dalla data di cessazione dell'attività di (doc. n. 7 att.). CP_1
Ancora, come evincibile dall'anagrafica sul web, la ha mantenuto lo stesso recapito di CP_2
linea telefonica fissa (0385.091069) già utilizzato da . CP_1
In aggiunta, come emerge dalle foto in atti e come riconosciuto dalla IG.ra nel corso CP_2 dell'interpello, il layout dei locali è rimasto lo stesso, essendosi tale IGnora limitata a sistemare il pavimento perché danneggiato, senza comunque modificare la resa finale: 'quando sono entrata io come dipendente di era già così e così è rimasto (…). Voglio precisare che il negozio è stato Parte_2 strutturato da insieme alla , di mio figlio, (verb. ud. 29.11.23). Parte_2 CP_1 Persona_1
Anche l'allestimento dei mobili e la predisposizione dei prodotti sugli scaffali dell'attività
è corrispondente a quello creato da 101 per la franchisee , caratterizzato da elementi di CP_2 CP_1
deIGn, arredo e colori conferenti ai locali dei punti vendita una connotazione caratterizzante (foto sub doc. n. 5; punti D e E delle premesse del contratto di franchising, doc. n. 1).
L'appartenenza allo stesso genere di merce venduta in un paese piccolo come Stradella induce, inoltre, a ritenere che la tipologia di clientela delle due attività sia la medesima, non avendo, peraltro, la neppure costituita, allegato di essersi rivolta a clienti differenti. CP_2
pagina 5 di 9 Dai riportati elementi emerge l'esercizio da parte della di un'attività economica CP_2 organizzata in maniera stabile al fine di commerciare nell'ambito di analoghi prodotti di caffè (cialdè, caffè macinato) mantenendo la stessa identità di quella esercitata negli stessi locali da parte della
. CP_1
Le descritte considerazioni conducono alla conclusione di un intervenuto trasferimento dell'azienda de qua da parte della alla CP_1 CP_2
Ciò posto, passando a verificare l'efficacia di tale trasferimento alla luce del fatto che, come visti l'art. 2556 c.c. richiede la prova scritta a tal fine, giova richiamare la menzionata interpretazione giurisprudenziale di tale norma, che ammette la prova per presunzioni della cessione.
Ai riportati elementi che danno conto dell'inizio da parte della contestualmente alla CP_2
cessazione di quella di dello stesso tipo di attività, con stesso codice , negli stessi locali CP_1 CP_3
allestiti nello stesso identico modo si aggiunge lo stretto legame di parentela tra i soggetti addetti allo svolgimento dell'attività di commercio del caffè, svolta da . CP_1
Socio e amministratore unico di il IG. che al momento della delibera di CP_1 Persona_1
scioglimento della società ha nominato quale liquidatrice la propria compagna convivente,
[...]
nonostante la stessa non abbia alcuna competenza in materia di gestione societaria e sia Parte_3 residente ben lontano dalla sede della : 'come professione faccio la mamma, sono casalinga. Non CP_1
c'entro niente nè con la nuova società né con la vecchia (…). Faccio la liquidatrice della ma io CP_1 non so niente di questa società, non me ne occupo (…). Non sono andata nel negozio, ho due bambini molto piccoli (…). Come ho detto, arrivo dalla provincia di Napoli, gli spostamenti sono molto difficili per me' (verb. ud. 30.1.2024).
Titolare dell'impresa individuale esercitante la attività di commercio di caffè la IG.ra CP_2
madre del già unica dipendente di . Per_1 CP_1
Ritiene il Tribunale che tali elementi rivestano le caratteristiche di gravità e concordanza idonee a configurare quelle presunzioni ai sensi e per gli effetti degli art. 2727 e 2729 c.c. in virtù di cui deve ritenersi dimostrata la realizzazione della cessione di fatto dell'azienda destinata all'attività di commercio al dettaglio di caffè per cui è causa (cfr. Corte Appello Milano, n. 4094/2022; Trib. Pistoia
n. 132/2024; Trib. Napoli, 3361/ 2022; Trib. Treviso n. 2395/2018; Trib. Roma 6948/2021)
Responsabilità solidale ex art. 2560 c.c.
Alla luce delle conclusioni che precedono occorre a questo punto passare ad esaminare la domanda attorea avente ad oggetto la condanna in via solidale di entrambe le convenute per il debito di
€ 22.389,53 maturato verso relativamente all'azienda trasferita da a in forza Parte_2 CP_1 CP_2 dell'art. 2560 c.c.
pagina 6 di 9 L'art. 2560 c.c., dopo aver disposto che l'alienante non è liberato dai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, prevede che di tali debiti risponde anche l'acquirente dell'azienda se essi risultano dai libri contabili della medesima.
Come noto, tale norma prevede un'ipotesi eccezionale di responsabilità per debiti altrui volta a tutelare i creditori dell'azienda contemperando, nello stesso tempo, l'interesse dell'acquirente ad acquisire un'adeguata e specifica cognizione dei debiti assunti, con la previsione dell'iscrizione di tali debiti nei libri contabili obbligatori (Cass. 2023/19806; Cass. 2021/23881).
Dopo un tradizionale orientamento, secondo cui la suddetta iscrizione è stata ritenuta elemento costitutivo essenziale della responsabilità solidale del cessionario, più di recente, in accordo con la dottrina, la Suprema Corte ha statuito che il principio di tale 'solidarietà deve essere applicato considerando la "finalità di protezione" della disposizione, la quale permette di far comunque prevalere il principio generale di responsabilità solidale del cessionario qualora risulti, da un lato, un utilizzo della norma volto a perseguire fini diversi rispetto a quelli per i quali essa è stata introdotta e, dall'altro, un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali fondate anche sul valore delle presunzioni, consenta di assicurare tutela effettiva al creditore' (Cass. 2019/32134).
Proseguendo su tale indirizzo e dando applicazione pratica allo stesso, riprendendo un obiter dictum contenuto delle Sezioni Unite, secondo cui l'ambito operativo dell'art. 2560 c.c., comma 2,
'incontra un limite solo nella carenza di un'effettiva alterità soggettiva delle parti titolari dell'azienda'
(Cass. Sez. Un. 2017/5054), più recentemente la Cassazione ha affermato che in difetto di alterità soggettiva, non vi è spazio per l'applicazione dell'art. 2560 c.c., 'poiché la norma non potrebbe esplicare la funzione che si riconduce alla sua ratio, ovverosia la salvaguardia dell'interesse dell'acquirente dell'azienda, quale accollante dei relativi debiti, ad avere precisa conoscenza degli stessi;
interesse che si correla a quello, superindividuale, alla certezza dei rapporti giuridici e alla facilità di circolazione dell'azienda' (Cass. 2023/26450; Cass. 2024/11503; Cass. 2024/20971).
In aggiunta, giova, ancora, sottolineare che, sempre secondo le statuizioni della Suprema Corte, il difetto di dualità soggettiva 'sussiste in tutti i casi in cui, in seguito al trasferimento dell'azienda, al di là della diversa forma o denominazione giuridica, la compagine sociale dell'impresa e gli organi amministrativi della stessa siano rimasti immutati, poiché in tali casi il trasferimento dell'azienda è solo formale' (Cass. 2023/26450 cit.).
Ciò posto, rileva che , costituita in forma di società unipersonale a responsabilità limitata CP_1 semplificata, il cui capitale fa capo al 100% ad è stata da quest'ultimo gestita in Persona_1
qualità di amministratore unico fino al momento della messa in liquidazione.
pagina 7 di 9 In tale momento il ha nominato quale liquidatrice la propria compagna convivente e madre Per_1
dei suoi figli.
Tale IGnora, come dalla medesima ammesso nel corso dell'interpello, non si occupa di CP_1
essendo essa occupata a tempo pieno a fare la mamma casalinga, con residenza nella provincia di
Napoli, ben lontano rispetto alla sede della società e dei locali di esercizio dell'azienda, in Stradella, provincia di Pavia.
L'attività ceduta è stata invece proseguita, sotto forma di impresa individuale, dalla CP_2
madre del già precedentemente impiegata presso la e svolgente attività di Per_1 CP_1
commercio dei prodotti di caffè (cfr. verbale ud. 29.11.23 cit. e foto prodotte sub doc. n. 5 att.).
Ritiene il Tribunale che nonostante la trasformazione della forma giuridica eterogenea del soggetto titolare dell'azienda, non sia ravvisabile un'effettiva alterità tra cedente e cessionaria, essendo l'attività di vendita di caffè e attinenti prodotti svolta dalla medesima famiglia, ed in particolare dal con l'aiuto della madre e della compagna. Per_1
Alla luce di tale circostanza, in virtù del più recente orientamento della Cassazione, deve ritenersi inoperante il limite di responsabilità previsto dal secondo comma dell'art. 2560 c.c.
Ne discende che nonostante l'omessa dimostrazione dell'iscrizione debito di verso CP_1 [...] nei libri contabili dell'azienda ceduta, deve ritenersi ravvisabile la responsabilità solidale Pt_2 dell'acquirente per i debiti aziendali maturati quando l'azienda era nella titolarità di . CP_2 CP_1
Da quanto esposto discende la fondatezza della domanda attorea volta ad ottenere la condanna di entrambe le convenute in solido al pagamento della somma di € 22.389,53 oggetto del debito nei Part confronti di da parte di , ai sensi dell'art. 2650 c.c. CP_1
Le convenute vengono, pertanto, condannate a pagare detta somma all'attrice, con l'aggiunta degli interessi di mora dal giorno del dovuto sino alla data di pubblicazione della presente sentenza,
Part nella misura prevista dall'art. 5 D. Lgs. 231/2002 per i corrispettivi dei prodotti forniti da e in quella legale codicistica sulle royalties non rientranti nella nozione di 'transazione commerciale' di cui all'art. 2 di tale D. Lgs. 231/2002 cit., e su tutte le somme così calcolate dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. trattandosi di somme dovute a titolo di responsabilità contrattuale.
Spese del giudizio.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono pertanto poste a carico delle convenute, nella misura liquidata nel dispositivo, applicando le determinazioni di cui al D.M.
2014/ 55, nella versione aggiornata dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa, dell'attività
pagina 8 di 9 svolta, della natura delle questioni trattate, del numero delle parti convenute e della mancata presentazione della nota spese.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta e/o assorbita, così provvede:
1) accerta e dichiara l'intervenuta cessione di fatto dell'attività di commercio di prodotti di caffè esercitata in Stradella, via XXVI Aprile n. 44 da parte di a Controparte_1 CP_2
, titolare dell'omonima impresa individuale;
[...]
2) per l'effetto, visto l'art. 2560 c.c. condanna in solido e a Controparte_1 CP_2 pagare a la somma di € 22.389,53 dovuta a titolo di corrispettivo per la fornitura Parte_2
merci e a titolo di royalties in virtù del contratto di franchising in data 11.12.2017, oltre interessi come in motivazione;
3) condanna le convenute in via solidale tra di loro a pagare a le spese Parte_2 del giudizio liquidate nella somma di € 5.585,00, oltre spese generali nella misura del 15% ed altri accessori come per legge.
Milano, 29 maggio 2025
Il Giudice
dott. Ludovica Palmieri
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ludovica Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5837/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LASTRINETTI DANIELE Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in PIAZZA PLANA N. 1 27058 VOGHERA presso il difensore avv.
LASTRINETTI DANIELE
ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ) CP_2 C.F._1
CONVENUTE CONTUMACI
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da foglio depositato nel fascicolo telematico di cui al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e di seguito riportate:
All'esito della fase istruttoria voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis:
– accertare e dichiarare l'intervenuta cessione occulta d'azienda tra la soc. Controparte_1
(Cf ) e la ditta individuale (CF ) e
[...] P.IVA_3 CP_2 C.F._1 per l'effetto
pagina 1 di 9 - condannare la soc. (Cf ) e la Sig.ra Controparte_1 P.IVA_3 CP_2
(CF ) in solido tra loro, al pagamento a favore di della complessiva C.F._1 Parte_2 somma di € 22.389,53 oltre interessi di mora dal dovuto al saldo.
– Vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio
VICENDE PROCESSUALI
Con atti di citazione notificati in data 7.2. 2023 ha convenuto in giudizio Parte_2 [...]
e in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale Controparte_1 CP_2
( per sentire accertare e dichiarare l'intervenuta cessione occulta d'azienda tra e la CP_2 CP_1
e, per l'effetto, sentir condannare in solido ex art. 2560 c.c. le due convenute al pagamento a CP_2 proprio favore della somma di € 22.389,53, oltre interessi, di cui essa sarebbe creditrice per fornitura cialde, macchine per caffè e prodotti vari da banco e per royalties relativamente al primo quadrimestre
2021 (doc. n. 3).
Regolarmente instaurato il contraddittorio, non si sono costituite le due convenute che con ordinanza in data 6.6.2023 sono state dichiarate contumaci.
Escussa l'ammessa prova testimoniale, espletato l'ammesso interrogatorio formale delle convenute comparse, per quanto non costituite, all'udienza fissata per detto incombente a seguito della notifica dell'ordinanza ammissiva di tale mezzo di prova, nell'impossibilità di un componimento bonario della vicenda per mancata comparizione delle convenute all'udienza fissata per il relativo tentativo, dopo la precisazione delle conclusioni la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Domande attoree.
In data 11.12.2017 e hanno concluso un contratto di franchising in forza di cui Parte_2 CP_1
ha avviato l'attività di commercio al dettaglio di prodotti attinenti al mondo del caffè, tra cui CP_1
Part caffè torrefatto, macchine da caffè, prodotti di pasticceria regionale in piccolo formato, forniti da , nei locali, condotti in locazione, di Corso XXVI Aprile n. 44, in Stradella, allestiti con arredamento pure fornito, unitamente al sistema gestionale, dalla francisor 101 Caffè.
L'attrice ha allegato che dopo un primo periodo durante cui il rapporto di sarebbe svolto regolarmente, avrebbe cominciato ad essere inadempiente agli obblighi di pagamento relativi CP_1
alle royalties e al corrispettivo dei prodotti ordinati.
pagina 2 di 9 Le parti avrebbero quindi concordato un piano di rientro con rate mensili con scadenza al 15 di ogni mese dell'importo di € 1.000, 00 ciascuna con decorrenza da maggio 2021.
Tuttavia a far data dal maggio 2021 avrebbe interrotto anche il pagamento delle rate di CP_1
cui a tale piano, chiedendo, nella persona del legale rappresentante altro tempo per Persona_1
ottenere un prestito bancario con cui far fronte ai pagamenti convenuti con 101.
Rinnovando nel tempo la propria disponibilità a sanare la situazione debitoria, in data 27.7.2021 ha deliberato il proprio scioglimento con conseguente messa in liquidazione e nomina Controparte_1
della liquidatrice nella persona della IG. ra . Parte_3
Contestualmente a tale delibera, nei medesimi locali in Stradella sarebbe stata avviata, da parte della IG.ra , madre del legale rappresentante di , attività identica a quella esercitata Persona_2 CP_1 da sotto l'insegna 'Impero del Caffè'. CP_1
La tempistica, l'identità di attività esercitata sotto il medesimo codice , il subentro nel CP_3
contratto di locazione avente ad oggetto il medesimo immobile, il mantenimento degli stessi arredi in tale immobile e dello stesso recapito telefonico, nonché il rapporto di stretta parentela tra il legale rappresentante di e il soggetto titolare dell'impresa individuale esercitante la 'nuova' attività, CP_1
già dipendente di costituirebbero indici della volontà delle due convenute di continuare a CP_1
svolgere la medesima attività sotto un nuovo nome.
Le descritte circostanze condurrebbero a ravvisare il trasferimento dell'azienda da parte di alla effettuato in modo occulto al fine di sottrarsi all'obbligo di pagamento dei debiti CP_1 CP_2
gravanti sulla asserita cedente.
Secondo affermata giurisprudenza, la mancanza della forma scritta dell'intervenuta cessione non sarebbe preclusiva dell'applicazione della norma che prevede la responsabilità soldale di cedente e cessionario per i debiti risultanti dalle scritture contabili obbligatorie ex art. 2560 c.c., alla luce dell'intento fraudolento perseguito dalle parti con la descritta operazione.
Sulla base di tale conclusione, l'attrice ha chiesto la condanna delle convenute in via solidale al pagamento del debito complessivo di € 22.389,53, oltre interessi di mora.
Credito di 101.
Come visto, l'attrice ha posto a fondamento della sua domanda un credito maturato nei confronti di relativamente al pagamento delle royalties dovute in base al contratto di franchising CP_1
inter partes nonché al pagamento del corrispettivo di alcuni prodotti forniti alla convenuta.
Tale credito risulta suffragato da prova scritta consistente oltre che in tale contratto, negli ordini effettuati dalla , nelle ricevute di consegna del vettore, nelle fatture nonché nel piano di rientro CP_1
Part relativo agli importi risultanti da tali documenti concesso da ed accettato da , come CP_1
pagina 3 di 9 evincibile dalla mail in data 29.4.2021 inviata dall'indirizzo di t' (docc. nn. Email_1
1, 3, 3 bis, 8, 9, 10).
A ciò si aggiungono le dichiarazioni rese dalla legale rappresentante di nel corso CP_1
Part dell'interrogatorio formale e quelle rese dalla teste impiegata amministrativa di Testimone_1
che ha confermato le risultane contabili delle schede estrapolate dal programma di gestione di tale società relativamente ai servizi erogati a favore della franchisee e delle royalties maturate e prodotte sub doc. n. 8.
Part
, rileva che convenuta per l'adempimento degli accordi con , neppure costituita, non CP_1 ha dimostrato alcun evento impeditivo o estintivo dell'avverso credito.
Detta circostanza, alla luce della ripartizione degli oneri probatori come rivisitata dalla Suprema
Corte (Cass. Sez. Un. n. 2001/ 13533) determina l'accertamento dell'esistenza del credito lamentato da
101 nei confronti di . CP_1
Cessione aziendale di fatto.
Ciò posto, occorre a questo punto passare a verificare l'allegazione circa l'intervenuta cessione di azienda da parte di a e la responsabilità solidale della asserita cessionaria. CP_1 CP_2
Al riguardo, giova in via preliminare richiamare la disciplina in materia di azienda e della relativa cessione nell'interpretazione giurisprudenziale.
Quanto alla nozione di azienda, in modo del tutto consolidato la Corte di Cassazione statuisce che 'ricorre la vendita aziendale regolata dagli artt. 2555 c.c. e ss. ogni volta venga ceduto un insieme di elementi costituenti un complesso organico e funzionalmente adeguato a conseguire lo scopo in vista del quale il loro coordinamento era stato posto in essere, essendo necessario e sufficiente che la cessione abbia ad oggetto un'entità economica ancora esistente, che conservi l'attitudine all'esercizio dell'impresa, la cui gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa dal nuovo titolare, senza che al riguardo rilevino il trasferimento dell'immobile ove si era svolta l'attività e del personale dipendente'(Cass. 2023/7308; Cass. 2009/214812; Cass. 2007/1913).
Quanto all'accordo di cessione, per quanto interessa questa sede, l'art. 2556 c.c. stabilisce che
'per le imprese soggette a registrazione, i contratti che hanno ad oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto'.
Secondo un principio generale, la Suprema Corte ha, inoltre, affermato che 'l'art. 2556, primo comma, cod. civ., ove prescrive la forma scritta "ad probationem" per i contratti aventi per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento di azienda, opera solo con riguardo alle parti contraenti
e non è applicabile ai terzi, da parte dei quali la prova del trasferimento dell'azienda non è soggetta ad
pagina 4 di 9 alcun limite (e, quindi, può essere data anche con testimonianze e presunzioni' (Cass. 1987/6071; cfr.
Cass. 1999/9549).
Passando ad applicare i richiamati principi al caso di specie, rileva quanto segue.
In data 3.8.2021 il socio unico di , IG. ha deliberato lo scioglimento con CP_1 Persona_1
messa in liquidazione di tale società, nominando quale liquidatrice la IG.ra , propria Parte_3
compagna e madre dei propri figli (v. visura sub doc. n. 2 att;
verbale ud. 30.1.2024)
Il giorno successivo, 4.8.2021, la IG. , madre del e già dipendente di CP_2 Per_1
, ha iniziato ad esercitare un'attività sotto la forma dell'omonima impresa individuale (v. visura CP_1
sub doc. n. 4 att.).
L'attività intrapresa dalla ha il medesimo codice Ateco, 47.29.2, di quello della Per_2 CP_1
(cfr. le citate visure sub docc. nn. 3 e 4).
Conformemente al codice Ateco, e svolgono la medesima attività prevalente, CP_1 CP_2 consistente nel commercio al dettaglio di caffè l'una e commercio al dettaglio delle cialde di caffè
l'altra.
La svolge detta attività nei medesimi locali avuti in godimento da , siti in CP_2 CP_1
Stradella, via XXVI aprile dopo che la stessa ha chiesto ed ottenuto dalla società proprietaria dell'immobile, l'autorizzazione al subentro nel contratto di locazione vigente Controparte_4
tra tale società e , mantenendo inalterate i termini e le condizioni degli accordi, con decorrenza CP_1 dalla data di cessazione dell'attività di (doc. n. 7 att.). CP_1
Ancora, come evincibile dall'anagrafica sul web, la ha mantenuto lo stesso recapito di CP_2
linea telefonica fissa (0385.091069) già utilizzato da . CP_1
In aggiunta, come emerge dalle foto in atti e come riconosciuto dalla IG.ra nel corso CP_2 dell'interpello, il layout dei locali è rimasto lo stesso, essendosi tale IGnora limitata a sistemare il pavimento perché danneggiato, senza comunque modificare la resa finale: 'quando sono entrata io come dipendente di era già così e così è rimasto (…). Voglio precisare che il negozio è stato Parte_2 strutturato da insieme alla , di mio figlio, (verb. ud. 29.11.23). Parte_2 CP_1 Persona_1
Anche l'allestimento dei mobili e la predisposizione dei prodotti sugli scaffali dell'attività
è corrispondente a quello creato da 101 per la franchisee , caratterizzato da elementi di CP_2 CP_1
deIGn, arredo e colori conferenti ai locali dei punti vendita una connotazione caratterizzante (foto sub doc. n. 5; punti D e E delle premesse del contratto di franchising, doc. n. 1).
L'appartenenza allo stesso genere di merce venduta in un paese piccolo come Stradella induce, inoltre, a ritenere che la tipologia di clientela delle due attività sia la medesima, non avendo, peraltro, la neppure costituita, allegato di essersi rivolta a clienti differenti. CP_2
pagina 5 di 9 Dai riportati elementi emerge l'esercizio da parte della di un'attività economica CP_2 organizzata in maniera stabile al fine di commerciare nell'ambito di analoghi prodotti di caffè (cialdè, caffè macinato) mantenendo la stessa identità di quella esercitata negli stessi locali da parte della
. CP_1
Le descritte considerazioni conducono alla conclusione di un intervenuto trasferimento dell'azienda de qua da parte della alla CP_1 CP_2
Ciò posto, passando a verificare l'efficacia di tale trasferimento alla luce del fatto che, come visti l'art. 2556 c.c. richiede la prova scritta a tal fine, giova richiamare la menzionata interpretazione giurisprudenziale di tale norma, che ammette la prova per presunzioni della cessione.
Ai riportati elementi che danno conto dell'inizio da parte della contestualmente alla CP_2
cessazione di quella di dello stesso tipo di attività, con stesso codice , negli stessi locali CP_1 CP_3
allestiti nello stesso identico modo si aggiunge lo stretto legame di parentela tra i soggetti addetti allo svolgimento dell'attività di commercio del caffè, svolta da . CP_1
Socio e amministratore unico di il IG. che al momento della delibera di CP_1 Persona_1
scioglimento della società ha nominato quale liquidatrice la propria compagna convivente,
[...]
nonostante la stessa non abbia alcuna competenza in materia di gestione societaria e sia Parte_3 residente ben lontano dalla sede della : 'come professione faccio la mamma, sono casalinga. Non CP_1
c'entro niente nè con la nuova società né con la vecchia (…). Faccio la liquidatrice della ma io CP_1 non so niente di questa società, non me ne occupo (…). Non sono andata nel negozio, ho due bambini molto piccoli (…). Come ho detto, arrivo dalla provincia di Napoli, gli spostamenti sono molto difficili per me' (verb. ud. 30.1.2024).
Titolare dell'impresa individuale esercitante la attività di commercio di caffè la IG.ra CP_2
madre del già unica dipendente di . Per_1 CP_1
Ritiene il Tribunale che tali elementi rivestano le caratteristiche di gravità e concordanza idonee a configurare quelle presunzioni ai sensi e per gli effetti degli art. 2727 e 2729 c.c. in virtù di cui deve ritenersi dimostrata la realizzazione della cessione di fatto dell'azienda destinata all'attività di commercio al dettaglio di caffè per cui è causa (cfr. Corte Appello Milano, n. 4094/2022; Trib. Pistoia
n. 132/2024; Trib. Napoli, 3361/ 2022; Trib. Treviso n. 2395/2018; Trib. Roma 6948/2021)
Responsabilità solidale ex art. 2560 c.c.
Alla luce delle conclusioni che precedono occorre a questo punto passare ad esaminare la domanda attorea avente ad oggetto la condanna in via solidale di entrambe le convenute per il debito di
€ 22.389,53 maturato verso relativamente all'azienda trasferita da a in forza Parte_2 CP_1 CP_2 dell'art. 2560 c.c.
pagina 6 di 9 L'art. 2560 c.c., dopo aver disposto che l'alienante non è liberato dai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, prevede che di tali debiti risponde anche l'acquirente dell'azienda se essi risultano dai libri contabili della medesima.
Come noto, tale norma prevede un'ipotesi eccezionale di responsabilità per debiti altrui volta a tutelare i creditori dell'azienda contemperando, nello stesso tempo, l'interesse dell'acquirente ad acquisire un'adeguata e specifica cognizione dei debiti assunti, con la previsione dell'iscrizione di tali debiti nei libri contabili obbligatori (Cass. 2023/19806; Cass. 2021/23881).
Dopo un tradizionale orientamento, secondo cui la suddetta iscrizione è stata ritenuta elemento costitutivo essenziale della responsabilità solidale del cessionario, più di recente, in accordo con la dottrina, la Suprema Corte ha statuito che il principio di tale 'solidarietà deve essere applicato considerando la "finalità di protezione" della disposizione, la quale permette di far comunque prevalere il principio generale di responsabilità solidale del cessionario qualora risulti, da un lato, un utilizzo della norma volto a perseguire fini diversi rispetto a quelli per i quali essa è stata introdotta e, dall'altro, un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali fondate anche sul valore delle presunzioni, consenta di assicurare tutela effettiva al creditore' (Cass. 2019/32134).
Proseguendo su tale indirizzo e dando applicazione pratica allo stesso, riprendendo un obiter dictum contenuto delle Sezioni Unite, secondo cui l'ambito operativo dell'art. 2560 c.c., comma 2,
'incontra un limite solo nella carenza di un'effettiva alterità soggettiva delle parti titolari dell'azienda'
(Cass. Sez. Un. 2017/5054), più recentemente la Cassazione ha affermato che in difetto di alterità soggettiva, non vi è spazio per l'applicazione dell'art. 2560 c.c., 'poiché la norma non potrebbe esplicare la funzione che si riconduce alla sua ratio, ovverosia la salvaguardia dell'interesse dell'acquirente dell'azienda, quale accollante dei relativi debiti, ad avere precisa conoscenza degli stessi;
interesse che si correla a quello, superindividuale, alla certezza dei rapporti giuridici e alla facilità di circolazione dell'azienda' (Cass. 2023/26450; Cass. 2024/11503; Cass. 2024/20971).
In aggiunta, giova, ancora, sottolineare che, sempre secondo le statuizioni della Suprema Corte, il difetto di dualità soggettiva 'sussiste in tutti i casi in cui, in seguito al trasferimento dell'azienda, al di là della diversa forma o denominazione giuridica, la compagine sociale dell'impresa e gli organi amministrativi della stessa siano rimasti immutati, poiché in tali casi il trasferimento dell'azienda è solo formale' (Cass. 2023/26450 cit.).
Ciò posto, rileva che , costituita in forma di società unipersonale a responsabilità limitata CP_1 semplificata, il cui capitale fa capo al 100% ad è stata da quest'ultimo gestita in Persona_1
qualità di amministratore unico fino al momento della messa in liquidazione.
pagina 7 di 9 In tale momento il ha nominato quale liquidatrice la propria compagna convivente e madre Per_1
dei suoi figli.
Tale IGnora, come dalla medesima ammesso nel corso dell'interpello, non si occupa di CP_1
essendo essa occupata a tempo pieno a fare la mamma casalinga, con residenza nella provincia di
Napoli, ben lontano rispetto alla sede della società e dei locali di esercizio dell'azienda, in Stradella, provincia di Pavia.
L'attività ceduta è stata invece proseguita, sotto forma di impresa individuale, dalla CP_2
madre del già precedentemente impiegata presso la e svolgente attività di Per_1 CP_1
commercio dei prodotti di caffè (cfr. verbale ud. 29.11.23 cit. e foto prodotte sub doc. n. 5 att.).
Ritiene il Tribunale che nonostante la trasformazione della forma giuridica eterogenea del soggetto titolare dell'azienda, non sia ravvisabile un'effettiva alterità tra cedente e cessionaria, essendo l'attività di vendita di caffè e attinenti prodotti svolta dalla medesima famiglia, ed in particolare dal con l'aiuto della madre e della compagna. Per_1
Alla luce di tale circostanza, in virtù del più recente orientamento della Cassazione, deve ritenersi inoperante il limite di responsabilità previsto dal secondo comma dell'art. 2560 c.c.
Ne discende che nonostante l'omessa dimostrazione dell'iscrizione debito di verso CP_1 [...] nei libri contabili dell'azienda ceduta, deve ritenersi ravvisabile la responsabilità solidale Pt_2 dell'acquirente per i debiti aziendali maturati quando l'azienda era nella titolarità di . CP_2 CP_1
Da quanto esposto discende la fondatezza della domanda attorea volta ad ottenere la condanna di entrambe le convenute in solido al pagamento della somma di € 22.389,53 oggetto del debito nei Part confronti di da parte di , ai sensi dell'art. 2650 c.c. CP_1
Le convenute vengono, pertanto, condannate a pagare detta somma all'attrice, con l'aggiunta degli interessi di mora dal giorno del dovuto sino alla data di pubblicazione della presente sentenza,
Part nella misura prevista dall'art. 5 D. Lgs. 231/2002 per i corrispettivi dei prodotti forniti da e in quella legale codicistica sulle royalties non rientranti nella nozione di 'transazione commerciale' di cui all'art. 2 di tale D. Lgs. 231/2002 cit., e su tutte le somme così calcolate dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. trattandosi di somme dovute a titolo di responsabilità contrattuale.
Spese del giudizio.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono pertanto poste a carico delle convenute, nella misura liquidata nel dispositivo, applicando le determinazioni di cui al D.M.
2014/ 55, nella versione aggiornata dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa, dell'attività
pagina 8 di 9 svolta, della natura delle questioni trattate, del numero delle parti convenute e della mancata presentazione della nota spese.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta e/o assorbita, così provvede:
1) accerta e dichiara l'intervenuta cessione di fatto dell'attività di commercio di prodotti di caffè esercitata in Stradella, via XXVI Aprile n. 44 da parte di a Controparte_1 CP_2
, titolare dell'omonima impresa individuale;
[...]
2) per l'effetto, visto l'art. 2560 c.c. condanna in solido e a Controparte_1 CP_2 pagare a la somma di € 22.389,53 dovuta a titolo di corrispettivo per la fornitura Parte_2
merci e a titolo di royalties in virtù del contratto di franchising in data 11.12.2017, oltre interessi come in motivazione;
3) condanna le convenute in via solidale tra di loro a pagare a le spese Parte_2 del giudizio liquidate nella somma di € 5.585,00, oltre spese generali nella misura del 15% ed altri accessori come per legge.
Milano, 29 maggio 2025
Il Giudice
dott. Ludovica Palmieri
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