Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 10/02/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.g. 273 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Vittoria Orlando Presidente
2) dott. Ernesta Tarantino Consigliere relatore
3) dott.ssa Maria Giovanna Deceglie Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Dammicco
appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
assistita e difesa dagli avv.ti Vincenzo Augusto, Roberto D'Addabbo e Antonello Daprile
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza definitiva in data 28.10.2021 Il Tribunale del lavoro di Bari rigettava la domanda proposta da nei confronti della , e compensava integralmente fra le parti le Parte_1 Controparte_2 spese di lite.
1
La resisteva, concludendo per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza Controparte_2 di primo grado.
All'udienza del 23.3.2023 la Corte sollecitava le parti a trovare un'intesa transattiva e, all'udienza del
29.2.2024, prendeva atto dell'indisponibilità di parte appellata a conciliare la lite.
Acquisiti il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio e i documenti prodotti dalle parti, in data odierna la causa veniva decisa mediante pubblicazione del dispositivo in calce trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 3.7.2018, dipendente della (avente sede Parte_1 Controparte_2 legale in Modugno) dal 2011 con mansioni di addetta all'elaborazione dei turni dei lavoratori della società impiegati presso il porto di Bari, riferiva:
1) di aver ricevuto in data 18.5.2018, per la prima volta dopo sette anni di lavoro, una contestazione disciplinare ex art. 7, l. n. 300/1970, dal seguente tenore “dalla disamina dell'ordinanza di custodia cautelare emessa nell'ambito del procedimento penale recante RGNR 1766/2014 – RG GIP 19494/2015 da parte del GIP del Tribunale di Bari dott. Francesco Pellecchia, acquisita dalla scrivente in data 10.05.2018, emerge che lei, nella presunta qualità di addetta alle paghe, avrebbe manifestato una disponibilità ad aggiustare le carte dei turni di servizio mai rispettati dai vari , Parte_2 Parte_3
, ..(omissis). Nel rilevare che lei è addetta all'elaborazione dei turni ed Parte_4 Parte_5 al successivo invio delle presenze presso la sede legale della società scrivente, attività che sono differenti rispetto alla materiale elaborazione delle paghe, evidenziamo che le condotte innanzi rappresentate sono gravemente contrarie ai principi di correttezza, lealtà e buona fede di cui agli artt. 1175, 1176, 1375, 2014,
2105 e 2106 c.c., fisiologicamente sottesi ad ogni rapporto lavorativo. Il suo atteggiamento di ingiustificabile indulgenza è ancor più grave in quanto perpetrato nei confronti di soggetti, oggi risultati contigui e/o affiliati e/o comunque ricoprenti posizioni di rilievo all'interno dei clan malavitosi di Bari.”;
2) che, con lettera raccomandata del 23.5.2018, dichiarava la propria estraneità ai fatti, lamentando l'impossibilità di difendersi a causa della genericità della contestazione disciplinare ed evidenziando comunque di non aver mai prestato indulgenza verso alcuno dei dipendenti portuali, compresi quelli indicati nella contestazione, e di non esser consapevole dell'appartenenza o vicinanza a clan della malavita barese dei predetti, circostanza, quest'ultima, emersa solo in ragione dell'indagine penale;
3) di aver allegato alle proprie giustificazioni corposa documentazione (ben quarantasette pagine) da cui si evinceva che nel corso degli anni ella aveva rivolto ai dipendenti indicati nella contestazione disciplinare
2 segnalazioni afferenti allontanamenti dal posto di lavoro e ritardi nell'inizio del turno, a dimostrazione di non esser stata affatto indulgente con i predetti e dell'infondatezza della condotta contestatale;
4) che la società , ritenendo di non poter accogliere le giustificazioni, con nota del 4.6.2018 le irrogava CP_2 la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un giorno.
A sostegno dell'illegittimità della sanzione irrogatale, evidenziava che la datrice di lavoro aveva proceduto in violazione dell'art. 7, comma 1, l. n. 300/1970, attesa la mancata affissione del codice disciplinare nei luoghi ove ella presta la sua attività lavorativa.
Assumeva, in ogni caso, l'infondatezza della sanzione comminata in ragione della mancanza di prove del fatto imputatole, e lamentava la genericità della contestazione, tale da impedire di conoscere i tempi della ipotizzata violazione, ai fini della valutazione circa la tempestività della contestazione disciplinare.
Tanto detto, chiedeva al Tribunale del lavoro di Bari di dichiarare l'illegittimità della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un giorno e, per l'effetto, di annullare la relativa sanzione, con condanna del datore di lavoro al pagamento delle spese di lite.
*****
Si costituiva in giudizio l' , e chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo la Controparte_2 contrarietà della condotta tenuta dalla dipendente ai principi di diligenza, correttezza, lealtà e buona fede di cui agli artt. 1175, 1176, 1375, 2014, 2105, 2106 c.c..
Dapprima, precisava che i dipendenti nei riguardi dei quali la aveva avuto un atteggiamento di Pt_1 favore erano stati licenziati dall'azienda, e che i giudizi di impugnativa dei licenziamenti - spiegati dai soli
, e - erano stati rigettati dal Tribunale di Bari. Parte_3 Pt_2 Per_1
Poi, chiariva di aver formalizzato l'addebito in quanto dal tenore dell'ordinanza cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale di Bari nell'ambito del procedimento penale n.r.g 17644/2014, r.g. gip 19494/15, all'esito di un'operazione anticrimine condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari presso il Porto di Bari, ed acquisita il 10.5.2018, si evinceva che la era stata più volte indicata dai soggetti sottoposti ad Pt_1 indagine come colei cui i soggetti contigui al clan si rivolgevano per sistemare l'orario di lavoro;
in Pt_4 particolare, da estratti della detta ordinanza (cfr pagg. 151, 152, 153, 154), si rilevava che alcuni dipendenti
(poi licenziati per giusta causa) erano soliti rivolgersi alla ricorrente per “aggiustare la busta paga”.
La società riportava alcuni passaggi emblematici dell'ordinanza di custodia cautelare e spiegava che - poiché la era addetta alla elaborazione dei turni di servizio del personale impiegato presso il porto di Bari Pt_1 nonché alla rilevazione delle presenze ed al successivo invio alla società datrice di lavoro - la sua condotta aveva delle evidenti ricadute sulle buste paga, in quanto la contabilizzazione delle ore di servizio nel cedolino dipendeva essenzialmente dalle presenze che ella inviava all'ufficio paghe della cooperativa.
3 Riguardo alle giustificazioni rese dalla lavoratrice ed a contestazione delle stesse, metteva in risalto che la maggior parte delle segnalazioni rivolte ai lavoratori indagati dalla Procura e ritenuti vicini al clan Pt_4 non erano a sua firma, ma di altri responsabili operativi, e che ella aveva solo inoltrato alla Società le relative e-mail, e, comunque, che coprivano il periodo compreso tra febbraio 2012 e maggio 2015, mentre nessuna delle segnalazioni allegate afferiva al periodo da giugno 2015 a giugno 2018, ovverosia il triennio antecedente la contestazione disciplinare.
Inoltre, a conferma dell'addebito, la società dava conto di aver contestato a di essersi Parte_4 allontanato e/o assentato dal posto di lavoro continuando a percepire uno stipendio senza alcuna trattenuta per le ore di lavoro non prestate, avvalendosi per tale contestazione dell'attestazione in busta paga della presenza del in servizio nonostante la sua assenza, attestazione, a sua volta, resa possibile proprio Pt_4 grazie alla condotta della e soggiungeva di essersi costituita parte civile nel procedimento penale Pt_1 nel quale il era stato rinviato a giudizio per il reato di truffa per aver “indotto nell'errore di ritenere Pt_4 le attestazioni afferenti le prestazioni lavorative realmente corrispondenti all'orario di lavoro svolto, procurando un ingente danno erariale al datore di lavoro”.
Quanto alla illegittimità della sanzione per mancata affissione del codice disciplinare, rammentava il pacifico principio giurisprudenziale per il quale non è necessaria detta forma di pubblicità allorquando il lavoratore si rende responsabile di comportamenti violativi di norme di legge e di doveri comportamentali, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione, e che contrastano evidentemente con la coscienza comune e con le regole fondamentali del vivere civile.
*****
Istruita la causa con produzione documentale, il Tribunale del lavoro di Bari rigettava la domanda della ricorrente.
In primo luogo, il giudice disattendeva la deduzione attorea di illegittimità della sanzione irrogata a causa della mancata affissione del codice disciplinare nel luogo di lavoro.
A tal proposito, rilevava il pacifico principio giurisprudenziale secondo cui, ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari, non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione (cfr. Cass. 7/10/2013 n. 22791), in quanto corrispondenti a condotte espressamente sanzionate dalla legge o evidentemente in contrasto con la coscienza comune e con le regole fondamentali del vivere civile, di modo che l'illiceità della violazione possa essere conosciuta e apprezzata dal lavoratore senza bisogno di previo avviso (cfr. Cass. 10/5/2010 n. 11250).
Quindi, reputava l'applicabilità del menzionato principio al caso di specie, attesa, per di più, la specifica e maggiore diligenza esigibile in capo alla in ragione del suo inquadramento contrattuale. Pt_1
4 Peraltro, a sostegno dell'infondatezza della censura, registrava che la al momento dell'assunzione, Pt_1 aveva ricevuto copia del regolamento aziendale e del codice disciplinare.
Passando ad esaminare il merito, il giudice osservava che i fatti contestati alla lavoratrice - consistenti nell'essersi prestata ad “aggiustare le carte dei turni di servizio mai rispettati dai vari Parte_2
, , ” - erano emersi dall'ordinanza di custodia Parte_3 Parte_4 Controparte_3 cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bari nell'ambito del procedimento penale rubricato sotto il numero R.G.N.R. 17644/2014 – R.G. G.I.P. 19494/15, all'esito dell'operazione anticrimine condotta dalla
Direzione Distrettuale Antimafia di Bari presso il Porto, la città Vecchia ed il Quartiere San Paolo di Bari, che aveva visto coinvolti più soggetti a vario titolo legati al clan mafioso dei Pt_4
Dall'ordinanza di custodia cautelare in atti < collaborativo che la ricorrente avrebbe avuto nei confronti di personale dipendente risultato contiguo o affiliato al clan malavitoso dei Capriati>>; infatti, nella suddetta ordinanza (cfr pag 151, 152, 153 e 154) la dipendente veniva citata come colei cui i soggetti contigui al clan si rivolgevano per “aggiustare le Pt_4 carte dei turni di servizio” e per “sistemare” l'orario di lavoro.
Sulla incontestata premessa che la ricorrente era incaricata di elaborare i turni di servizio del personale impiegato presso il porto di Bari e di rilevare le presenze, provvedendo al successivo invio alla società datrice di lavoro, il giudice riteneva che < turni di servizio è collegata, come chiarito dalla società, alla redazione delle buste paga, nel senso che la contabilizzazione delle ore di servizio nel cedolino dipendeva essenzialmente dalle presenze che la Pt_1 inviava all'ufficio paghe della , con la conseguenza che < CP_2 per alcune ore e risultava poi formalmente presente dai moduli inviati dalla la busta paga era Pt_1
“aggiustata”>>.
Reputava dirimente, riportandolo testualmente, il passo dell'ordinanza di cui a pag. 151.
Il giudice aggiungeva che, in corso di causa, erano emersi ulteriori elementi che attestavano in via documentale la grave scorrettezza e slealtà del comportamento della ricorrente.
In particolare, dava conto che nel giudizio di impugnativa del licenziamento promosso da nei Parte_4 confronti della società (n.r.g 9233/2019) in data successiva a quello odierno azionato dalla era Pt_1 stata acquisita la trascrizione di intercettazioni telefoniche operate dalla Squadra Mobile (Sezione
Criminalità Organizzata) presso la Questura di Bari in seno all'informativa redatta per la Procura
Distrettuale Antimafia nell'ambito del procedimento penale n. 17644/14 mod. 21 – D.D.A, e significava che da tale intercettazione, acquisita agli atti, era dato evincere un altro episodio verificatosi il 31.7.2015, confermativo della scorrettezza comportamentale della Pt_1
Infatti, poiché da detta intercettazione si desumeva che la mattina del 31.07.2015 il si era allontanato Pt_4 dal porto di Bari e almeno fino alle 12.26 era rimasto fuori dalla sua postazione di lavoro, laddove dalla 5 programmazione aziendale, acquisita dalla Squadra mobile, risultava che quella mattina (dalle ore 7:00 alle ore 13:00) il avrebbe dovuto essere in servizio, il giudice assegnava risalto al fatto che, Pt_4 contrariamente alla programmazione dei turni, sul Lul e sulla busta paga aziendale di luglio 2015 il Pt_4 risultasse in ferie, e sottolineava che < Pt_1 un'imputazione postuma a ferie della medesima giornata>>.
Il giudice concludeva sussumendo il comportamento della tra le ipotesi individuate dall'art. 34 del Pt_1
CCNL, che prevede la sanzione della sospensione per il lavoratore che “per esempio: […] commetta mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate non siano così gravi da rendere applicabile una maggior punizione ma abbiano tuttavia tale rilievo da trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a) e b) dell'articolo precedente”.
Giudicava significativo anche il fatto che, nelle more del giudizio di primo grado, il fosse stato Pt_4 dichiarato dal Tribunale Penale di Bari colpevole per il reato di truffa continuato ai sensi dell'art. 81 e 640 comma 2 c.p..
Infine, sottolineava la legittimità dell'acquisizione della documentazione ai sensi dell'art. 421 c.p.c., in quanto frutto di un approfondimento ritenuto indispensabile e, dunque, riconducibile ai poteri istruttori riconosciuti al giudice dal codice di rito, così come anche affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr.
Cass. civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 19305 del 29 settembre 2016, conf. Cass. civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 18924 del 5 novembre 2012).
Tanto detto, dichiarava la legittimità della sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per n. 1 giorno irrogata alla dalla Società datrice di lavoro, con assorbimento delle eventuali ulteriori Pt_1 questioni contestate tra le parti.
Rigettava, pertanto, il ricorso, con compensazione integrale fra le parti delle spese di lite.
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affida l'atto di gravame a tre motivi di doglianza. Parte_1
Con il primo motivo, l'appellante denuncia l'errata valutazione del materiale probatorio.
Lamenta che il giudice avrebbe erroneamente basato il proprio convincimento sulle dichiarazioni rese da
[...]
durante un interrogatorio e riportate nell'ordinanza di custodia cautelare emessa nell'ambito Parte_6 del procedimento penale RGNR 17644/2014 – RG GIP 1949/15 e posta a fondamento dell'addebito disciplinare, appositamente richiamata nella relativa lettera di contestazione.
A detta dell'appellante, le affermazioni del - rese alla Procura in occasione di indagini penali Parte_6 riguardanti alcuni dipendenti della società - oltre ad essere generiche e inattendibili, non sarebbero state
6 verificate, e risulterebbero prive di riscontro, non essendo stato ascoltato peraltro il nell'ambito nel Parte_6 corso del primo grado del presente giudizio.
Il primo giudice avrebbe omesso di considerare la genericità ed inattendibilità della menzionata contestazione disciplinare, di fatto priva di qualsivoglia riscontro e del carattere di specificità richiesto ex lege, tanto da averle impedito di difendersi concretamente rispetto a quanto a lei imputato.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata per aver il giudice fondato la propria decisione su documenti tardivamente prodotti dall'odierna appellata (specificatamente, lo stralcio di intercettazione telefonica con data di rilascio 17.5.2018 e il foglio turni con relativa busta paga di un dipendente datati luglio 2015) e, pertanto, inammissibili
In particolare, assume che, contrariamente a quanto affermato in primo grado dalla Società appellata, tale documentazione non può considerarsi come sopravvenuta, essendo la stessa in possesso dell' già al CP_2 momento della sua costituzione nel procedimento dinanzi al Tribunale del lavoro, avvenuta in data
25.10.2019, atteso che lo stralcio dell'intercettazione telefonica estratto dal procedimento penale n 17644/14 riportava in calce quale data di rilascio il 17.5.2018, mentre il foglio turni con relativa busta paga del dipendente era del luglio 2015. Parte_4
Aggiunge che, in ogni caso, il giudice di prime cure, nell'ammettere i menzionati documenti in forza dei suoi poteri istruttori ex art. 421 c.p.c., avrebbe reso una decisione ingiusta, in quanto basata su documenti prodotti in prossimità dell'ultima udienza, con conseguente impossibilità per l'odierna appellante di esercitare il diritto di difesa.
In subordine, in caso di mancato accoglimento in questa sede della riproposta eccezione di inammissibilità della produzione documentale di cui supra, con il terzo motivo di gravame l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza per aver il primo giudice travisato il contenuto dei documenti depositati dalla Società appellata.
In particolare, ritiene tardiva la contestazione disciplinare del 18.5.2018, in quanto l'episodio addebitato risale al 31.7.2015, con conseguente violazione del diritto di difesa non essendole stato consentito di preparare una difesa adeguata.
Tanto detto, assume l'inconferenza di tale documentazione ai fini del decidere: invero, premesso che le è stato addebitato di aver manifestato disponibilità ad aggiustare le carte dei turni di servizio mai rispettati da
, , , e tenuto conto che la propria Parte_2 Parte_3 Parte_4 Controparte_3 mansione consta nel redigere i turni e non le buste paga, è irrilevante la documentazione poiché da essa si vorrebbe trarre la prova dell'errata annotazione in busta paga di un giorno di ferie - il 31.7.2015 - per il
Pt_4
7 In altri termini, non è possibile imputarle un'errata annotazione di ferie sulla busta paga, in quanto la stessa, nello svolgimento delle proprie mansioni, si limita a predisporre i turni di lavoro, il cui rispetto, invece, può essere verificato in concreto solo dal capo cantiere.
A supporto di tale prospettazione, sottolinea che, per la giornata del 31.7.2015, dal relativo foglio turni da lei predisposto, il risultava dover essere in servizio e che, dalle intercettazioni della medesima giornata Pt_4 emerge, piuttosto, che il responsabile del cantiere invitava il dipendente ad affrettarsi a riprendere Pt_2 servizio, essendosi temporaneamente allontanato dal luogo di lavoro.
A tal proposito, aggiunge che nella vicenda di cui è causa non è riscontrabile alcuna ingiustificabile indulgenza perché, l'aver segnato, relativamente al dipendente un giorno di ferie in corrispondenza Pt_4 di un giorno in cui lo stesso avrebbe dovuto essere in servizio, non configurerebbe, in ogni caso, né un favore nei confronti di quest'ultimo, né tantomeno un danno per il datore di lavoro.
Da ultimo, ritiene altresì inconferente ai fatti di causa l'avvenuta condanna del per il reato Pt_4 continuato di truffa, essendo peraltro lo stesso un provvedimento giudiziario non definitivo.
*****
L'appello è infondato e meritevole di integrale rigetto.
Preliminarmente, fermo e intangibile è il capo della sentenza con cui il Tribunale di Bari ha disatteso la domanda di dichiarazione di illegittimità della sanzione disciplinare per mancata affissione nel luogo di lavoro del codice disciplinare, non essendo stato oggetto di specifica censura da parte dell'appellante.
I motivi possono essere trattati congiuntamente
In ordine alla censura afferente l'errata valutazione del materiale probatorio da parte del giudice, in primo luogo, va precisato che a fondamento della contestazione mossa alla la società ha posto l'ordinanza Pt_1 di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bari nell'ambito del procedimento penale rubricato al numero R.G.N.R. 17644/2014 – R.G. G.I.P. 19494/15, con particolare riferimento alle dichiarazioni di
[...]
in essa contenute. Parte_6
A pag. 150 dell'ordinanza così si legge: “..nel corso di un altro verbale di interrogatorio, Parte_6 parla ancora di , della disponibilità di quest'ultima ad 'aggiustare le carte', dei turni di servizio Parte_1 spesso mai rispettati dai vari , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Controparte_3 della circostanza che ogni qualvolta aveva 'bisogno' dei suoi affiliati o di suo figlio , Persona_2 Pt_4 questi abbandonavano la propria postazione di lavoro per recarsi all'esterno dell'area portuale al fine di raggiungere il borgo antico o altri quartieri della città, a bordo di un auto di servizio, per portare ambasciate e comunicazioni a referenti di altri clan..”
8 Alle successive pag. 151, 152, 153, 154 dell'ordinanza sono annotate le dichiarazioni del che, Parte_6 contrariamente a quanto asserito dall'appellante, non sono né generiche e inattendibili né prive di riscontri.
Dalla lettura dell'ordinanza cautelare in esame emerge chiaramente che il è un lavoratore della Parte_6 società , e, perciò, è informato dei fatti di causa, e non è affatto un soggetto sconosciuto (come CP_2 sostenuto dall'appellante in sede di discussione orale), tanto desumendosi oltre che da specifiche affermazioni, quali, ad esempio, “io so di per certo che stavo insieme, nel porto, nel turno di servizio” (pag.
154 dell'ordinanza cautelare), dalla puntualità degli episodi riferiti, riguardanti le assenze e/o gli allontanamenti ingiustificati dal luogo di lavoro da parte di ben individuati colleghi.
Orbene, il riferisce dettagliatamente di comportamenti assunti dalla Parte_6 Parte_1 identificandola come colei a cui alcuni lavoratori irrispettosi dei turni di servizio si rivolgevano per “mettere
a posto le carte” e “aggiustare la busta paga”.
Per completezza, di seguito val la pena di riportare qualche passaggio delle dette dichiarazioni:
“ - questa signora che cosa ha a che fare con il contesto dell'organizzazione criminale? _7
- Allora.. lei ha a che fare tipo..se c'è un errore tipo ..io l'ho visto proprio che andava Parte_6 Parte_3 parecchie volte nell'ufficio a lamentarsi: riconosciuto le altre due ore?< tipo quando metteva la firma e lui se ne andava , se non era o Pt_2 [...]
c'era un altro responsabile, gli toglievano un'ora, due ore, dice che è uscito prima! E lei, poi non so Per_3 come facevano, gli aggiustava la busta paga.
- cioè ma questo per chi? Per quei personaggi legati al clan . _7 Pt_4
- si, si, si.. Parte_6
- a questo, si, a questo gruppo di.. _7
- perché parecchi, tipo , non davano mai, tipo facevano il turno dalle 2 alle 10, per non Parte_6 CP_3 uscire alle 10, sapendo che qualcuno lo poteva sapere, perché i fogli di servizio erano sparsi in diverse postazioni.. per paura che qualcuno sapeva , potevano avere un agguato, una cosa, uscivano alle 8, 8,30 la sera, non uscivano mai a un orario.
U.P.G - e quindi, però, quindi
- ben preciso Parte_6
- quindi lei se non ho capito male, sistemava poi l'orario..faceva figurare che fossero riusciti.. _7 andavano a lamentarsi ..che fossero usciti effettivamente alle 10 ..invece se ne andavano quando volevano loro, in pratica
9 - alle 8,30, alle 8,00 Parte_6
- è questo che ci sta dicendo _7
- si, soprattutto , andava sempre a lamentarsi, io quando andavo a trovarlo Parte_6 Parte_3
- e questo vale più o meno per tutti, tutte le persone che lei la volta scorsa ha riconosciuto? _7
- diciamo i più, i più, diciamo i più ..i più pericolosi del clan, tipo Parte_6
- e quali sono? Ci faccia, ci faccia… _7
, , il ragazzo di .. Parte_8 CP_3 Per_2
, quello di cui ci ha parlato la volta scorsa, il soggetto che viaggerebbe armato, no, Controparte_4 quando?
- si, armato Parte_6
U.P.G. - benissimo
- Parte_6 Parte_3
U.P.G. - e per esempio il figlio di , Per_2 Parte_9
lo stesso! Lui, quando o decide se ne va un'ora prima 'oggi me ne vado un'ora prima, cioè fa..
[...]
- cioè decide _7
- Ci può fare un elenco di soggetti che avevano dei vantaggi di fatto, effettivi, cioè che c'ha già _7 nominato?
- allora di quelli sicuri che hanno i vantaggi sono , Parte_6 Parte_3 Persona_4
[………………………..]
– senta le risulta se questi, ecco per esempio, figlio di , se durante queste _7 Parte_4 Per_2 fuoriuscite dall'orario di servizio, avendo la copertura della , no? O di qualche responsabile Parte_1 operativo, ha mai commesso qualche azione delittuosa? Cioè mi spiego meglio:se durante il turno, il mattino, che so, che possa essere 8:00/14:00 il turno di servizio, può essere che lei sappia può essere mai uscito prima o durante il turno di servizio, aver commesso qualche azione delittuosa'? Parte_4
- ecco allora Parte_6
se lo sa eh! Se l'ha fatto _7
10 - Allora , nel momento stesso non ..erano i responsabili della mattina, tipo o Parte_6 Parte_1 Pt_2 [...] he dicevano o o < sposta la persona> Per_3
– e questo lo abbiamo capito _7
, in un secondo momento , prima di stampare.. Parte_10
– sistemava le carte, metteva a posto le carte _7
– prima di stampare la busta Parte_6
– perfetto _7
– allora, andavano a , o se non la trovavano due ore sulla busta paga, che io Parte_6 Parte_1 Pt_3 so per certo che stavo insieme , nel porto, nel turno di servizio, andava e diceva
(espressione dialettale)>
Le propalazioni del sono chiare e inequivoche, e ragionevole e condivisibile è l'interpretazione che Parte_6 ha fatto il giudice di primo grado sostenendo che < carte dei turni di servizio è collegata, come chiarito dalla società, alla redazione delle buste paga, nel senso che la contabilizzazione delle ore di servizio nel cedolino dipendeva essenzialmente dalle presenze che la inviava all'ufficio paghe della cooperativa>>, con la conseguenza che < Pt_1 assente per alcune ore e risultava poi formalmente presente dai moduli inviati dalla la busta paga Pt_1 era “aggiustata”>>.
Ancora, va detto che le dichiarazioni del non sono isolate e prive di riscontri confermativi. Parte_6
Infatti, come già correttamente rilevato dal primo giudice, dette dichiarazioni - e la descritta scorretta condotta della - trovano conforto nelle circostanze desumibili dalla combinata lettura delle Pt_1 intercettazioni operate e trascritte dalla Squadra Mobile (Sezione Criminalità Organizzata) presso la
Questura di Bari (relative all'informativa redatta per la Procura Distrettuale Antimafia nell'ambito del procedimento penale n. 17644/14 mod. 21 – D.D.A) e della documentazione aziendale relativa alla programmazione dei turni di lavoro dei dipendenti.
In particolare, dal raffronto delle intercettazioni e della documentazione (compresa quella afferente la busta paga del del luglio 2015) si disvelano dettagli di uno specifico episodio verificatosi in data Pt_4
31.7.2015.
Infatti, quel giorno, il dipendente della società, , stando al prospetto aziendale dei turni di Parte_4 lavoro, avrebbe dovuto essere in servizio dalle 7:00 alle 13:00, mentre dall'intercettazione ambientale detta si evinceva che alle 10,17 - ed almeno fino alle ore 12.26 - il si era allontanato dalla propria Pt_4
11 postazione di servizio al porto (le celle telefoniche impegnate dall'apparecchio cellulate sotto controllo di sono state individuate alle ore 10.17 e alle 12.26 in corso De Tullio). Parte_4
Dall'intercettazione, peraltro, emergeva che il si era mostrato, da un canto, noncurante dell'esigenza Pt_4 di servizio rappresentatagli dal responsabile operativo che lo aveva esortato esclamando :“'.. meh, Pt_2
Sabino, meh! ... che qui è la guerra!" (con riferimento all'enorme flusso di veicoli e passeggeri in transito nel porto di Bari), e, dall'altro, attento ad incaricare il collega a firmare presso la la Persona_3 Pt_1 Per richiesta degli assegni familiari ("... , metti tu la firma").
Ebbene, ove si consideri che per la giornata in esame il dipendente risulta collocato in ferie sia nel Pt_4
L.U.L. che nella busta paga di luglio 2015, senza che lo stesso avesse mai inoltrato domanda di ferie o permessi, non può che trarsi conferma del modus operandi della la quale, ancora una volta, faceva Pt_1 in modo di aggiustare le carte di alcuni dipendenti della società, consentendo che il risultasse in ferie Pt_4 mentre in ferie effettivamente non era, essendosi recato a lavoro ed essendosi poi allontanato.
E' evidentemente sterile l'obiezione con cui l'appellante invoca l'inconferenza dell'episodio del 31.7.2015 - relativo ad una postuma imputazione di ferie rispetto alla contestazione mossa alla di aggiustare le Pt_1 carte dei turni di servizio, trattandosi, in sostanza, dello stesso tipo di comportamento, consistente nel far risultare agli atti circostanze diverse dalla realtà, che siano ore o giorni di lavoro.
D'altro canto, in condivisione con il primo giudice, il Collegio evidenzia che il fatto che la non Pt_1 redigesse materialmente le buste paga, provvedendo solo a inoltrare all'ufficio competente i dati dei lavoratori circa le presenze o meno in servizio, non esclude che abbia indirettamente causato l'errata indicazione sulla busta paga del di un giorno di ferie. Pt_4
Quindi, correttamente il giudice ha tratto da tali elementi di fatto la conferma dell'illegittimità della condotta della nè, per sovvertire tale esito decisionale, l'appellante può giovarsi - cfr secondo motivo di Pt_1 doglianza - della riproposizione dell'eccezione di inammissibilità dei documenti (specificatamente, lo stralcio di intercettazione telefonica con data di rilascio 17.5.2018 e il foglio turni con relativa busta paga di luglio 2015 del dipendente , asseritamente prodotti in maniera tardiva dall'odierna appellata, con Pt_4 conseguente censura della sentenza nella parte in cui il primo giudice li ha, invece, ammessi e valutati ai sensi dell'art 421 c.p.c..
L'appellante erra nel ritenere che la documentazione de qua fosse in possesso della Società appellata prima della costituzione della medesima nel giudizio di primo grado, avvenuta in data 25.10.2019.
In particolare, occorre considerare che la data di rilascio dello stralcio delle intercettazioni, vale a dire il
17.5.2018, non può intendersi come corrispondente al momento in cui la Società datrice di lavoro ha avuto piena ed effettiva conoscenza del loro contenuto.
12 Invero, tale data, riportata in epigrafe all'informativa redatta nell'ambito del procedimento penale n.
17644/14 mod. 21 – D.D.A, si riferisce al deposito di tale documento presso la Procura della Repubblica e di cui l'odierna appellata ha affermato di aver avuto conoscenza solo in occasione del giudizio dinanzi al
Tribunale di Bari R.G. n. 9233/2019, instaurato successivamente a quello odierno e avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento disciplinare del , circostanza, tra l'altro, mai smentita da Parte_4 parte appellante.
È pertanto meritevole di positiva considerazione la tesi rappresentata dalla Società appellata, la quale, una volta venuta a conoscenza di ulteriori atti di indagine (intercettazioni relative all'episodio del 31.7.2015) rivelatisi utili ai fini della fondatezza della contestazione disciplinare, abbia deciso di portarli all'attenzione del giudice di prime cure, producendoli in giudizio insieme agli altri documenti aziendali (foglio turni e busta paga del luglio 2015), divenuti a loro volta rilevanti alla luce di quanto emerso dalle intercettazioni.
giammai può essere considerata la busta paga di luglio 2015 perché è evidente che essa ha assunto Per_5 rilievo solo in considerazione delle emergenze desumibili dall'intercettazione telefonica.
Tanto detto, la documentazione in questione è stata in ogni caso correttamente ammessa dal primo giudice ex art. 421 c.p.c., comma 2, ai sensi del quale il giudice “Può altresì disporre d'ufficio in qualsiasi momento
l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio […]”.
Il chiaro tenore letterale della norma è confermato dall'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, (cfr. Cass. sent. n. 19305/2016 correttamente richiamata nella sentenza impugnata, nonché Cass. sent. n. 25346/2019 e Cass. ord. n. 8441/2020), la quale chiarisce che, nel rito del lavoro, il rigoroso sistema di preclusioni processuali istruttorie viene necessariamente contemperato dall'esigenza di ricerca della cd.
“verità materiale”, permettendo al giudice (anche d'appello ex art 437 c.p.c.) di esercitare i propri poteri istruttori al fine di superare l'incertezza dei fatti contestati.
Quanto poi alla valenza probante delle intercettazioni telefoniche o ambientali effettuate in un procedimento penale, la Corte rimarca che è consolidato il principio giurisprudenziale in virtù del quale esse pienamente utilizzabili nel procedimento disciplinare di cui all'art 7 l. 300/70, purchè siano state legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali, non ostandovi i limiti previsti dall'art. 270 c.p.c. riferibili al solo procedimento penale, in cui si giustificano limitazioni più stringenti in ordine all'acquisizione della prova, in deroga al principio fondamentale della ricerca della verità materiale “ (Cass
16.5.2016 n 10017, cass SU 16.2.2015 n. 3020). Quindi, il giudice civile, ai fini del proprio convincimento può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria raccolto in un diverso giudizio tra le stesse o anche fra altre parti (Cass 19.10.2007 n. 22020).
Inoltre, la Corte ritiene decisivo soffermarsi sulle giustificazioni fornite dalla a seguito della Pt_1 contestazione disciplinare irrogatale, perché esse, da un canto, costituiscono ulteriore riscontro delle
13 dichiarazioni del e, dall'altro, implicitamente smentiscono l'accusa di asserita genericità Parte_6 dell'addebito.
L'odierna appellante, infatti, ha prodotto 47 pagine di documenti al fine di attestare le contestazioni da lei operate nei confronti dei quattro dipendenti non rispettosi dei turni di lavoro. Tuttavia, si rileva che la maggior parte dei documenti prodotti riguarda segnalazioni avvenute da parte di altri responsabili operativi, meramente inoltrate dalla via e-mail alla Società. Pt_1
A ciò si aggiunga che se dette segnalazioni afferiscono al periodo compreso tra febbraio 2012 e maggio
2015, nessuna segnalazione riguarda il periodo che va da giugno 2015 a giugno 2018, intervallo che comprende i fatti contestati in via disciplinare all'odierna appellante (in particolare il menzionato episodio del 31.7.2015).
Tanto è veramente singolare poiché appare strano che la diligenza rivendicata dalla e di cui le Pt_1 segnalazioni dette sarebbero prova si sia azzerata proprio nel triennio antecedente la contestazione di indebito, ed è circostanza che, sia pure indirettamente, conferma le dichiarazioni del e, così, la Parte_6 fondatezza del percorso disciplinare azionato nei confronti della lavoratrice e la sussistenza degli addebiti mossi.
Le giustificazioni fornite dalla offrono il destro per disattendere la doglianza dell'appellante, che Pt_1 insiste anche in appello sulla genericità dell'addebito e sulla conseguente compromissione del diritto di difesa garantito dalla legge ai lavoratori nell'ambito dei procedimenti disciplinari.
Giova ricordare che la contestazione dell'addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato l'immediata difesa e, quindi, la stessa deve essere specifica, nel senso che deve contenere le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, la condotta addebitata.
La Suprema Corte ha precisato a più riprese che “l'accertamento relativo al requisito della specificità della contestazione, riservato al giudice di merito, va condotto considerando che in sede disciplinare la contestazione non obbedisce ai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell'accusa nel processo penale né si ispira ad uno schema precostituito, ma si modella in relazione ai principi di correttezza che informano il rapporto esistente fra le parti, sicché ciò che rileva è l'idoneità dell'atto a soddisfare l'interesse dell'incolpato ad esercitare pienamente il diritto di difesa (cfr. fra le tante Cass. nn. 6099/2017, 4622/2017,
3737/2017, 619/2017, 6898/2016, 10662/2014, 27842/2009).
Dal principio, di carattere generale, è stata desunta l'ammissibilità della contestazione per relationem, in ordine alla quale si è osservato che risultano rispettati i principi di correttezza e garanzia del contraddittorio qualora gli atti richiamati siano già a conoscenza dell'interessato, che, quindi, viene posto immediatamente nella condizione di svolgere un'adeguata difesa (Cass. nn. 5115/2010, 10662/2014,
29240/2017, tutte richiamate da Cass. n. 23771/2018).
14 Il giudizio sulla sussistenza o meno del requisito della specificità va espresso in relazione a quanto il lavoratore è in grado di apprendere dalla lettura della contestazione e, quindi, il rinvio a fonti esterne è consentito solo a condizione che le stesse siano già note all'incolpato, di modo che questi nel momento in cui riceve l'atto, sia in grado di comprendere i fatti in relazione ai quali l'iniziativa disciplinare è stata intrapresa (v. Cass. n. 23771/2018 cit.)” (cfr. da ultimo Cass. sent. n. 20206 del 2023).
E, ancora, in una pronuncia riferita all'ipotesi di licenziamento disciplinare, ma perfettamente aderente anche alla controversia in esame, la Suprema Corte afferma “La previa contestazione dell'addebito, necessaria nei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.; per ritenere integrata la violazione del principio di specificità è necessario che si sia verificata una concreta lesione del diritto di difesa del lavoratore e la difesa esercitata in sede di giustificazioni è un elemento concretamente valutabile per ritenere provata la non genericità della contestazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto specifica la contestazione con cui era stato addebitato al lavoratore di aver svolto "attività extralavorativa in pendenza di malattia" anche sul rilievo che le giustificazioni rese nell'immediatezza dallo stesso erano state puntuali e finalizzate a privare di rilevanza disciplinare la condotta).” (Cass. Sez. Lav., sent. n. 9590/2018).
Ebbene, applicando i summenzionati principi al caso di specie, in primo luogo, è lo stesso esame della contestazione de qua ad escluderne la genericità, essendo il fatto contestato sufficientemente circostanziato circa la condotta posta in essere, i soggetti coinvolti e le norme violate, anche grazie allo specifico richiamo all'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bari nell'ambito del procedimento penale rubricato al numero R.G.N.R. 17644/2014 – R.G. G.I.P. 19494/15, di cui sono riportati gli elementi fondamentali.
In secondo luogo, come accennato, sono proprio le giustificazioni fornite il 23.5.2018 a smentire l'ipotesi di genericità dell'addebito.
Invero, è impossibile affermare che la sia stata privata della possibilità di difendersi adeguamente, Pt_1 stante il carattere dettagliato delle giustificazioni da lei fornite, nonché il gran numero di documenti allegati alle stesse, elementi che, dunque, comprovano la completa e sufficiente comprensione dell'addebito da parte della lavoratrice.
Pertanto, il motivo d'appello in esame è infondato anche sotto tale ulteriore profilo, non essendo riscontrabile un vizio di genericità della contestazione disciplinare, anche alla luce della puntuale risposta giustificativa della circostanza che sconfessa qualsivoglia lesione del suo diritto di difesa. Pt_1
15 La contestazione non è tardiva, come pure l'appellante tenta di sostenere insistendo sulla genericità della stessa e sulle conseguenze in punto di tempestività in relazione allo specifico episodio del 31.7.2015, atteso che l'addebito del 18.5.2018 è basato sull'ordinanza cautelare di cui l' è venuta a conoscenza il CP_2
10.5.2018.
L'episodio del 31.7.2015, invece, come già esplicitato supra, è pervenuto alla conoscenza della solo CP_2 in momento successivo (nell'ambito del giudizio dinanzi al Tribunale di Bari R.G. n. 9233/2019 - impugnativa del licenziamento disciplinare del ) ed è stato da quest'ultima allegato, con la Parte_4 relativa documentazione, solo al fine di corroborare in giudizio la fondatezza della sanzione disciplinare già irrogata.
A tal proposito, preme alla Corte evidenziare che il principio di immediatezza/tempestività della contestazione disciplinare è considerato dalla giurisprudenza di legittimità in senso relativo, dovendosi ammettere un intervallo di tempo più o meno lungo tra il fatto e la relativa contestazione, da misurarsi in relazione alla complessità delle indagini da compiere o all'articolazione dell'attività dell'impresa (Cass. sent.
29627 del 16.11.2018; Cass. ord. n. 7467 del 15.3.2023; Cass. sent n. 109 del 03.1.2024).
Da ultimo, è d'uopo evidenziare che le condotte della sono state già indirettamente valutate da Pt_1 questa Corte nelle pronunce riguardanti il licenziamento disciplinare di (sent 411/2022) e Parte_4
(sent 1454/2022), allegate dalla Società appellata con la memoria di costituzione in appello. Persona_3
In particolare, nella sentenza n. 411/2022 (cfr. pagg. 14-16) questa Corte ha diffusamente stigmatizzato la condotta della tenuta riguardo all'episodio del 31.7.2015, ed ha richiamato < Pt_1 evidente più o meno libera disponibilità offerta dalla a manovre di sistematica alterazione dei Pt_1 documenti >> lo stralcio di un'intercettazione intervenuta quella mattina del 31.7.2015 tra lo stesso Pt_4
e la desumendovi la conferma dell'< Pt_1 Pt_4 anche mediante la simulazione di un'attività lavorativa non conforme al vero>>.
Nella sentenza n. 1454/2022 questo Collegio ha ritenuto le dichiarazioni testimoniali della non Pt_1 attendibili - essendosi, tra l'altro, limitata ad affermare di non ricordare di essere presente o meno durante l'episodio del 31.7.2015 -, rispetto a quanto emerso dalle intercettazioni avvenute durante le indagini penali.
In particolare, nell'ultima pronuncia citata viene esplicitato che “deve attribuirsi maggiore credibilità probatoria alla conversazione captata nel corso delle indagini penali e di cui alla registrazione ambientale acquisita nell'ambito del procedimento penale instaurato, rispetto alle generiche dichiarazioni testimoniali di cui sopra, peraltro rese a distanza di quasi sei anni dall'accadimento del fatto. Ed invero, dal contenuto della predetta conversazione (riportata per intero nella sentenza impugnata), si ricava chiaramente che
prestò il proprio assenso alla apposizione della firma, innanzi alla predetta dipendente Persona_3
, sia per il modulo dei ridetti assegni sia per i turni, per la materiale assenza di Parte_1 Pt_4
16 Per
che delegava inizialmente l'appellante per la sola consegna della richiesta (“Ti ho mandato a Pt_4 lasciare la richiesta degli assegni familiari…Vito metti tu la firma”).”.
Ebbene, stante quanto appena riportato, non può che concordarsi con la lettura del materiale probatorio fornita dal giudice di prime cure, il quale, ne ha correttamente dedotto la conferma dell'addebito contestato alla stante la sua specifica qualità di addetta a comunicare alla Società le ore di servizio e le Pt_1 presenze dei dipendenti impiegati al porto di Bari.
Infine, infondata risulta pure l'ultima doglianza dell'appellante riferita alla valutazione del primo giudice circa il carattere significativo, quale elemento di ulteriore conferma del fatto addebitato alla del Pt_1 dispositivo reso all'esito dell'udienza del 29.09.2021 dalla I Sezione Penale del Tribunale di Bari, con cui
è stato dichiarato colpevole per il reato di continuato truffa ai sensi dell'art. 81 e 640 comma Parte_4
2, n. 1, c.p., prodotto in primo grado dall'odierna appellata con le note di trattazione scritta del 14.10.2021.
Ebbene, devono considerarsi prive di pregio le contestazioni concernenti la genericità e la non definitività del provvedimento in questione, atteso che dalla lettura dello stesso è agevole evincere sia il titolo del reato accertato nei confronti del (truffa), sia la persona offesa, stante la condanna al risarcimento dei danni Pt_4 nei confronti delle parti civili costituite, fra le quali compare la Società . CP_2
Di conseguenza, la Corte non ravvisa alcuna incertezza circa la rilevanza di tale documento per la vicenda oggetto di causa, costituendo con ogni evidenza un elemento a conferma della condotta del dipendente a cui, stante quanto emerso dall'istruttoria, l'odierna appellante ha in qualche modo contribuito. Pt_4
Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il Collegio non riscontra alcun travisamento da parte del primo giudice dell'ulteriore documentazione depositata in corso di causa dalla Società datrice di lavoro, dalla quale emerge con ogni evidenza che l'episodio del 31.7.2015 sia conferente al fatto contestato in via disciplinare alla la cui condotta deve pertanto ritenersi provata, con conseguente piena legittimità della Pt_1 sanzione disciplinare irrogatale dalla Società datrice di lavoro.
*****
Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, l'appello deve essere integralmente rigettato con conferma della sentenza gravata.
Le spese processuali del giudizio di appello, liquidate come da infrascritto dispositivo in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 147 del 2022 e tenuto conto che la controversia concernente la legittimità di una sanzione disciplinare è di valore indeterminabile, giacchè l'applicazione della sanzione può esplicare un'incidenza sullo status del lavoratore implicando un giudizio negativo che va oltre il valore strettamente economico della sanzione stessa ed involge la correttezza, la diligenza e la capacità professionale del lavoratore (Cass n 24979/2018) , seguono la soccombenza dell'appellante .
17 Ai sensi del DPR n 115 del 2002, art 13, comma 1 quater, inserito dalla l. n 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Spetta, invece, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravenute di esenzione del suo pagamento.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con ricorso depositato il 14.3.2022, da
[...]
avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 28.10.2021 nei confronti di Parte_1
, così provvede: Controparte_2
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
condanna al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado di Parte_1 giudizio, che liquida in E 3.500,00, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cap come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 10.2.2025
Il Presidente
dott.ssa Vittoria Orlando
Il Consigliere estensore
dott.ssa Ernesta Tarantino
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