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Sentenza 4 aprile 2024
Sentenza 4 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/04/2024, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6801/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Aratari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6801/2021, promossa da:
, nato a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...] (c.f. ) entrambi residenti
[...] C.F._2 in Ardea (RM) Via Mare del Margine, n. 44, rappresentati e difesi dall'Avv. Rossi Fabio (c.f. ) con domicilio in VIA EROI DEL LAVORO, 12 04100 C.F._3
LATINA ITALIA - ATTORI opponenti contro
, c.f. , difesa dall'avv. CIANO FABRIZIO MARIA con CP_1 P.IVA_1 domicilio in via Lattanzio,5 00136 Roma - CONVENUTA opposta
OGGETTO: Opposizione a precetto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue. Parte opponente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, giudice e sezione designandi, accertare e dichiarare per i motivi sopra esposti, la nullità del mutuo e/o la inidoneità dello stesso ad assurgere a titolo esecutivo, la mancata notificazione del titolo esecutivo e quindi la nullità dei precetti notificati ai ricorrenti ed il non diritto a procedere ad esecuzione forzata per il mutuo di cui all'oggetto, con condanna della società opposta alla rifusione delle spese di lite Parte opposta: Nel merito: “Disattesa ogni diversa domanda istanza, eccezione e deduzione, respingere l'opposizione siccome infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di Contro giudizio, confermando la legittimità del precetto notificato dalla;
In via pagina 1 di 4 subordinata: “nella denegata ipotesi di accoglimento delle tesi avversarie con riguardo al superamento del limite di finanziabilità, disporre la conversione del mutuo oggetto della presente opposizione, e precisamente il mutuo del 25.07.2013 a rogito del Notaio di Roma, Rep. 219.307 Racc. 67.225, da fondiario in ipotecario, ferma Persona_1 restando la validità dello stesso e la debenza delle somme legittimamente maturate in Contro favore di e a carico degli opponenti, con integrale compensazione delle spese di lite”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte attrice ha opposto gli atti di precetto notificati dalla Controparte_2
(di seguito anche , quale mandataria della per la
[...] CP_1 CP_3 somma di € 196.936,78, quale credito derivante da mutuo fondiario, concesso in data 25/07/2013 a rogito Notaio in Roma, Rep. 219.307, Racc. 67.225, ai Persona_1 sig.ri e , per l'importo di € 208.000,00, con Parte_1 Parte_2 ipoteca volontaria iscritta per € 416.000,00, sull'immobile sito nel Comune di Ardea, Via Mare del Margine, 44, distinto al N.C.E.U. del suddetto Comune, al fog. 48, p.lla 362, cat. A/3. Alla data del 01/09/2021 l'esposizione debitoria ammontava all'importo precettato, di cui € 12.802,61 per rate scadute ed interessi contrattuali, € 494,88 per interessi di mora ed € 183.639,29 per capitale residuo da rimborsare.
A fondamento dell'opposizione, gli attori eccepivano:
1. la carenza ab origine di un titolo esecutivo, poiché il contratto di mutuo non rivestiva i caratteri di cui all'art. 41 TUB. In particolare, trattandosi di un mutuo condizionato era inidoneo ad assumere l'efficacia di titolo esecutivo. La parte opponente fondava la propria eccezione sull'art. 3, punto 2): “La Parte mutuataria riversa alla Banca l'importo del mutuo, che viene temporaneamente costituito come pegno irregolare infruttifero.” e che la somma ricevuta dalla banca “sarà svincolata a favore della Parte Mutuataria stessa con valuta 15 (quindici) giorni da oggi ... dopo che Parte Mutuataria, a sua cura e spesa, entro e non oltre 45 (quarantacinque giorni) da oggi ... abbia provveduto a produrre alla la documentazione indicata all'art. 1 CP_2 del capitolato.”
2. La nullità del mutuo per superamento del limite di finanziabilità: l'immobile di proprietà degli opponenti, sito nel comune di Ardea (RM), Via Mare del
Margine, 44, distinto al N.C.E.U. al fog. 48, p.lla 362, cat. A/3 era stato infatti acquistato con atto di vendita del Notaio Rep n. 219.306, Racc. Persona_1
n. 67.224 del 25/07/2013 al prezzo di € 240.000,00, mentre il mutuo era stato stipulato e concesso, in pari data, con atto dello stesso rogante Rep., n. 219.307, Racc., n. 67.225 per € 208.000,00 e quindi oltre l'80% del valore di cui sopra.
Si è costituita la banca opposta contestando la fondatezza delle eccezioni sollevate. pagina 2 di 4 *****
L'opposizione è infondata.
Il primo motivo di opposizione, in particolare, va respinto. E' consolidato l'orientamento della Suprema Corte nell'affermare che il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altra cosa fungibile) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario, la quale può ritenersi sussistente, come equipollente della "traditio", nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in modo tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo. Nel predetto paradigma contrattuale rientra pertanto anche il caso in cui, come nel presente, la somma mutuata sia costituita in pegno a favore del mutuante, poiché detta somma è comunque uscita dalla disponibilità del mutuante ed entrata nel patrimonio del mutuatario (Cass. n. 6686/1994; 25632/2017; 9229/2022).
Del pari è infondato il secondo motivo di opposizione, specie alla luce del recente pronunciamento a Sezioni Unite: in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere (Cass. SU n. 33719/22). Le Sezioni Unite, dunque, hanno disatteso sia l'opzione interpretativa della nullità radicale (ancorché suscettibile di conversione), sia quella tesa a perorare la possibilità di riqualificazione del contratto. Nell'escludere, in particolare, che la tecnica di formulazione della norma e lo scopo dalla stessa presidiato consentano di ritenere la portata imperativa della disposizione, tanto da comportare l'invalidità del negozio per violazione del precetto, le Sezioni Unite circoscrivono l'incidenza sanzionatoria del superamento del limite al piano disciplinare correlato al rapporto esclusivo fra istituto di credito e autorità di vigilanza.
L'opposizione va dunque integralmente respinta, con compensazione delle spese di lite stante la novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 3 di 4 - Rigetta l'opposizione;
- Compensa le spese di lite.
04/04/2024
Il Giudice
dott. Francesca Aratari
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Aratari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6801/2021, promossa da:
, nato a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...] (c.f. ) entrambi residenti
[...] C.F._2 in Ardea (RM) Via Mare del Margine, n. 44, rappresentati e difesi dall'Avv. Rossi Fabio (c.f. ) con domicilio in VIA EROI DEL LAVORO, 12 04100 C.F._3
LATINA ITALIA - ATTORI opponenti contro
, c.f. , difesa dall'avv. CIANO FABRIZIO MARIA con CP_1 P.IVA_1 domicilio in via Lattanzio,5 00136 Roma - CONVENUTA opposta
OGGETTO: Opposizione a precetto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue. Parte opponente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, giudice e sezione designandi, accertare e dichiarare per i motivi sopra esposti, la nullità del mutuo e/o la inidoneità dello stesso ad assurgere a titolo esecutivo, la mancata notificazione del titolo esecutivo e quindi la nullità dei precetti notificati ai ricorrenti ed il non diritto a procedere ad esecuzione forzata per il mutuo di cui all'oggetto, con condanna della società opposta alla rifusione delle spese di lite Parte opposta: Nel merito: “Disattesa ogni diversa domanda istanza, eccezione e deduzione, respingere l'opposizione siccome infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di Contro giudizio, confermando la legittimità del precetto notificato dalla;
In via pagina 1 di 4 subordinata: “nella denegata ipotesi di accoglimento delle tesi avversarie con riguardo al superamento del limite di finanziabilità, disporre la conversione del mutuo oggetto della presente opposizione, e precisamente il mutuo del 25.07.2013 a rogito del Notaio di Roma, Rep. 219.307 Racc. 67.225, da fondiario in ipotecario, ferma Persona_1 restando la validità dello stesso e la debenza delle somme legittimamente maturate in Contro favore di e a carico degli opponenti, con integrale compensazione delle spese di lite”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte attrice ha opposto gli atti di precetto notificati dalla Controparte_2
(di seguito anche , quale mandataria della per la
[...] CP_1 CP_3 somma di € 196.936,78, quale credito derivante da mutuo fondiario, concesso in data 25/07/2013 a rogito Notaio in Roma, Rep. 219.307, Racc. 67.225, ai Persona_1 sig.ri e , per l'importo di € 208.000,00, con Parte_1 Parte_2 ipoteca volontaria iscritta per € 416.000,00, sull'immobile sito nel Comune di Ardea, Via Mare del Margine, 44, distinto al N.C.E.U. del suddetto Comune, al fog. 48, p.lla 362, cat. A/3. Alla data del 01/09/2021 l'esposizione debitoria ammontava all'importo precettato, di cui € 12.802,61 per rate scadute ed interessi contrattuali, € 494,88 per interessi di mora ed € 183.639,29 per capitale residuo da rimborsare.
A fondamento dell'opposizione, gli attori eccepivano:
1. la carenza ab origine di un titolo esecutivo, poiché il contratto di mutuo non rivestiva i caratteri di cui all'art. 41 TUB. In particolare, trattandosi di un mutuo condizionato era inidoneo ad assumere l'efficacia di titolo esecutivo. La parte opponente fondava la propria eccezione sull'art. 3, punto 2): “La Parte mutuataria riversa alla Banca l'importo del mutuo, che viene temporaneamente costituito come pegno irregolare infruttifero.” e che la somma ricevuta dalla banca “sarà svincolata a favore della Parte Mutuataria stessa con valuta 15 (quindici) giorni da oggi ... dopo che Parte Mutuataria, a sua cura e spesa, entro e non oltre 45 (quarantacinque giorni) da oggi ... abbia provveduto a produrre alla la documentazione indicata all'art. 1 CP_2 del capitolato.”
2. La nullità del mutuo per superamento del limite di finanziabilità: l'immobile di proprietà degli opponenti, sito nel comune di Ardea (RM), Via Mare del
Margine, 44, distinto al N.C.E.U. al fog. 48, p.lla 362, cat. A/3 era stato infatti acquistato con atto di vendita del Notaio Rep n. 219.306, Racc. Persona_1
n. 67.224 del 25/07/2013 al prezzo di € 240.000,00, mentre il mutuo era stato stipulato e concesso, in pari data, con atto dello stesso rogante Rep., n. 219.307, Racc., n. 67.225 per € 208.000,00 e quindi oltre l'80% del valore di cui sopra.
Si è costituita la banca opposta contestando la fondatezza delle eccezioni sollevate. pagina 2 di 4 *****
L'opposizione è infondata.
Il primo motivo di opposizione, in particolare, va respinto. E' consolidato l'orientamento della Suprema Corte nell'affermare che il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altra cosa fungibile) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario, la quale può ritenersi sussistente, come equipollente della "traditio", nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in modo tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo. Nel predetto paradigma contrattuale rientra pertanto anche il caso in cui, come nel presente, la somma mutuata sia costituita in pegno a favore del mutuante, poiché detta somma è comunque uscita dalla disponibilità del mutuante ed entrata nel patrimonio del mutuatario (Cass. n. 6686/1994; 25632/2017; 9229/2022).
Del pari è infondato il secondo motivo di opposizione, specie alla luce del recente pronunciamento a Sezioni Unite: in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere (Cass. SU n. 33719/22). Le Sezioni Unite, dunque, hanno disatteso sia l'opzione interpretativa della nullità radicale (ancorché suscettibile di conversione), sia quella tesa a perorare la possibilità di riqualificazione del contratto. Nell'escludere, in particolare, che la tecnica di formulazione della norma e lo scopo dalla stessa presidiato consentano di ritenere la portata imperativa della disposizione, tanto da comportare l'invalidità del negozio per violazione del precetto, le Sezioni Unite circoscrivono l'incidenza sanzionatoria del superamento del limite al piano disciplinare correlato al rapporto esclusivo fra istituto di credito e autorità di vigilanza.
L'opposizione va dunque integralmente respinta, con compensazione delle spese di lite stante la novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 3 di 4 - Rigetta l'opposizione;
- Compensa le spese di lite.
04/04/2024
Il Giudice
dott. Francesca Aratari
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