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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 08/10/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
169/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 169/2020, avente ad oggetto: solo danni a cose, riservata in decisione all'udienza del 15.04.2025, con concessione dei termini di 60 giorni per comparsa conclusionale e 20 giorni per repliche, promossa da:
, c.f. , residente in [...], alla Parte_1 CodiceFiscale_1
via Colli, 8, ed elettivamente domiciliato in OL , al viale Gramsci, 19, presso lo studio dell'avv. Paolo Minucci, c.f. che lo rappresenta e CodiceFiscale_2
difense;
ATTORE
CONTRO
, C.F. , in persona del suo Presidente pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti per atto Notaio Dott. Prof.
di Cotrone in Roma, rep. n 69433, raccolta n 43784 del 20 Persona_1
marzo 2013, dall'Avv. Teresa Chieppa (C.F. ), elettivamente C.F._3
domiciliata presso lo studio dell'Avv. Rosanna Renzi, Via Casilina Nord n.47, 03030
RO (FR).
CONVENUTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 13 Per l'attore: “Voglia I 'Ill.mo Giudice di Pace adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare la , in persona del CP_1
p.t., responsabile ex art. 2043 c.c. del danneggiamento subito dal veicolo di CP_2
proprietà dell'attore, per tutte le ragioni di cui al punto 1) dei motivi di diritto;
per l'effetto, condannare la , in persona del Presidente p.t., al pagamento CP_1
in favore degli attori della somma di euro 11,924,57 oltre iva, a titolo di risarcimento danni materiali subiti, o nell'altra somma minore o maggiore, che sarà accertata nel corso del presente giudizio, all'esito dell'espletata istruttoria, ricorrendo ove occorre si principi equitativi;
in ogni caso sulle accertande somme vanno aggiunti gli interessi legali sulla corte capitale rivalutata, dall'evento sino all'effettivo soddisfo;
la domanda risarcitoria deve essere contenuta entro i limiti della competenze per valore del giudice adito;
con vittoria di spese documentate, competenze professionali, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge.”
Per la parte convenuta: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale civile di Cassino, contrariis reiectis, rigettare la domanda attrice, siccome infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata. Con vittoria di competenze ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario ed oneri riflessi, dovuti come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
agiva in giudizio per sentire accoglie la domanda di Parte_1
risarcimento sopra riportata.
A sostegno della domanda deduceva quanto segue:
- Il giorno 5.6.2017 alle ore 3:10 circa, si trovava alla guida della propria vettura, percorreva a velocità moderata e comunque nei limiti imposti dalla segnaletica stradale, la SR 630 (direzione Formia – Cassino) e, all'altezza del km 21.650,
pagina 2 di 13 subiva un forte urto nella parte anteriore, causato dall'attraversamento improvviso di un cinghiale di grossa stazza;
- il cinghiale dopo l'urto rimaneva a terra privo di vita, fuori della carreggiata.
- Sul posto intervenivano i Carabinieri di Pontecorvo, i quali redigevano verbale di constatazione del sinistro ed ponevano in essere le opportune comunicazioni ai fini della rimozione della carcassa del cinghiale.
- Nel veicolo di parte attrice era presente il sig. quale terzo Controparte_3
trasportato.
- Come emergeva dal verbale redatto dai Carabinieri di Pontecorvo “Il giorno
5.06.2017, con turno automobili 00.00 – 06.00, alle ore 3:13 circa, venivano contattati dalla nostra Centrale Operativa in quanto in Ausonia (FR), sulla SR
630, altezza km 21.650, veniva investito un cinghiale. Giunti sul posto si contattava il richiedente certo , sopra meglio indicato il quale Parte_1
ci mostrava il danno subito alla propria autovettura a seguito dell'investimento dell'animale, autovettura Audi A5 3.0 v6 targata FC950DR, intestata al medesimo con regolare copertura assicurativa valevole fino al 13.08.2017 recante CP_4
polizza 265709442, regolarmente revisionata. Questa pattuglia effettivamente poteva constatare quanto asserito dal , il danno subito nella Parte_1
parte anteriore sinistra della vettura compreso di: paraurti, parafango, mascherina, gruppo ottico e sportello anteriore sinistro, e rottura parabrezza anteriore, apertura di tutti e sei gli air-bag, parti meccaniche da accertare. Il cinghiale veniva rinvenuto fuori dalla carreggiata privo di vita nella scarpata, e tramite Centrale Operativa veniva in mattinata avvisato il per Controparte_5
la rimozione della carcassa. Si precisa che nel senso di marcia percorso dall'autovettura non vi erano cartelli segnaletici specifici di pericolo attraversamento animali....”.
- Il tratto di strada oggetto del descritto sinistro era a doppio senso di marcia, ad pagina 3 di 13 alto scorrimento, non illuminata, non era presente segnaletica di pericolo in merito alla possibilità di attraversamento di animali.
- Prima con appositi moduli predisposti dalla e successivamente con CP_1
lettera raccomandata a.r. del 21.02.2017, chiedeva formalmente alla CP_1
il risarcimento dei danni materiali subiti al proprio veicolo. Più
[...]
precisamente, il suo veicolo subiva un danno pari ad euro 14.547,98 (comprensivo di iva), come da preventivo che si allega, rilasciato dalla carrozzeria Merlino Auto
s.r.l.
- La SI (società incaricata per la gestione del sinistro dalla ), CP_1
dopo aver valutato i danni sul veicolo proponeva in via transattiva il pagamento della somma di euro 8.000,00 omnia ai fini del risarcimento del danno materiale subito dal . Pt_1
- tenuto conto del danno preventivato (euro 14.547,98 comprensivi di iva) e del valore commerciale del veicolo (tra euro 21.500 e 23.000) non accettava l'offerta di cui sopra, ritenendola non congrua.
In data 8 aprile 2020, si costituiva in giudizio la la quale chiedeva il CP_1
rigetto della domanda della parte attrice. La stessa, a sostegno delle sue pretese, deduceva quanto segue:
- nell'atto introduttivo del giudizio, non si rinveniva alcuna deduzione specifica con riferimento al profilo dell'elemento soggettivo, né tanto meno un elemento di prova sulla responsabilità imputabile alla;
CP_1
- la non poteva farsi certo carico di recintare tutte le aree boschive ovvero CP_1
le strade di pubblico transito, interessate dall'attraversamento di animali selvatici, dal momento che nessuna norma di legge impone all'Amministrazione Pubblica un siffatto obbligo;
- inoltre, il danno era stato cagionato da un animale selvatico cacciabile, che per sua natura non era assoggettabile a custodia e/o a controllo da parte della CP_1
, a meno che si riteneva concepibile collocare paradossalmente un
[...]
pagina 4 di 13 guardiacaccia a vigilanza di ogni singolo animale vagante per tutto il territorio regionale. Pertanto, poiché il danneggiato non aveva provato che il luogo del sinistro fosse abitualmente frequentato da animali selvatici, in modo da realizzare una evidente situazione di pericolo ovvero che nel medesimo luogo vi fossero stati precedenti episodi di incidenti, tali da allarmare l'autorità pubblica preposta ad adottare le misure ritenute idonee;
considerato, inoltre, che il comportamento di un animale selvatico costituisce un fatto accidentale non prevedibile né prevenibile, se ne deduceva che, senza il necessario supporto probatorio, non poteva attribuirsi un concreto comportamento colposo in capo alla , CP_1
al fine di affermare la sua responsabilità;
- al riguardo, da un lato non poteva configurarsi il requisito della soggettiva imprevedibilità dell'evento, stante la consapevolezza del conducente di percorrere in condizioni di scarsa illuminazione un tratto di strada rettilineo, adiacente una zona boschiva notoriamente abitata da animali selvatici, dove sussisteva la concreta possibilità di attraversamento della sede stradale da parte di detti animali;
- dall'altro, avuto riguardo al fatto che il sinistro era avvenuto su di un tratto di strada rettilineo, parimenti non poteva configurarsi il requisito dell'oggettiva invisibilità dell'ostacolo in carreggiata, in quanto il cinghiale era un animale che per le sue dimensioni era ben visibile e per la sua natura e la sua fisiologia procedeva lentamente e non era in grado di raggiungere velocità tali da impedire l'assunzione di adeguate manovre di salvataggio ad un veicolo che procedeva a velocità prudenziale in assenza di luce solare;
- in buona sostanza, era assolutamente legittimo supporre che all'origine del sinistro vi erano state situazioni del tutto estranee alla non visibilità e non prevedibilità dell'evento, come ad esempio una disattenzione del conducente o una condotta di guida imprudente e negligente, nonché una velocità sicuramente non commisurata alle caratteristiche del veicolo, delle condizioni ambientali e della strada che percorreva;
del resto, dalla dinamica descritta in citazione con assoluta genericità,
pagina 5 di 13 non si evinceva quali misure sia stato in grado di adottare il conducente del veicolo, al fine di evitare l'impatto con l'animale selvatico;
- sul quantum debeatur, si contestava l'importo della somma chiesta a titolo di risarcimento del danno materiale, in quanto il preventivo in atti non costituiva prova certa delle spese effettivamente necessarie per la riparazione del veicolo in conseguenza dei danni cagionati dall'animale in questione;
- né dalla documentazione ex adverso prodotta era possibile determinare la congruità della pretesa risarcitoria rispetto all'entità dei danni subiti dal veicolo dell'istante; peraltro, tenuto conto che l'eccessività della somma chiesta a titolo di risarcimento del danno materiale era frutto di un'elaborazione contabile di provenienza unilaterale, tale circostanza imponeva il necessario riscontro giudiziale, previa una consulenza tecnica d'ufficio sul veicolo incidentato.
La concludeva come da atti sopra richiamati. CP_1
Tanto premesso in fatto, la domanda di risarcimento danni di Parte_1
merita totale accoglimento.
In linea generale va osservato che in passato, i danni causati da animali selvatici erano considerati sostanzialmente non indennizzabili, in quanto tutta la fauna selvatica era ritenuta res nullius.
Un diverso inquadramento del tema si è avuto sia con l'entrata in vigore della l. n.
968/1977 (che ha dichiarato la fauna selvatica, appartenente a determinate specie protette, patrimonio indisponibile dello Stato, tutelato nell'interesse della comunità nazionale ed ha assegnato le relative funzioni normative e amministrative alle Regioni), che con la l. n. 157/1992 (che ha specificato che la predetta tutela riguarda le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale, con le eccezioni specificate, e che avviene anche nell'interesse della comunità internazionale, precisando le competenze affidate alle Regioni e alle Province).
pagina 6 di 13 In ordine poi alla qualificazione della responsabilità, va osservato che si era formato un primo orientamento giurisprudenziale o secondo il quale tale danno sarebbe risarcibile non in base alla presunzione stabilita nell'art. 2052 c.c. - inapplicabile alla selvaggina il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della pubblica amministrazione - ma solamente alla stregua dei principi generali della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c.. Ciò comportava che sotto il profilo dell'onere della prova occorreva l'individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico (cfr. Cass. n. 8788/91; Cass. n. 2192/96; Cass. n.
1638/2000; Cass. n. 10008/2003; Cass. n. 7080/2006; Cass. n. 27673/2008; Cass. n.
9276/2014; Cass. n. 5722/2019).
Tale tesi superava anche l'esame della Corte Costituzionale la quale, con l'ordinanza del 4 gennaio 2001 n. 4, riteneva non sussistere una irragionevole disparità di trattamento tra il proprietario di un animale domestico o in cattività – che risponde dei danni arrecati secondo il criterio di imputazione di cui all'art. 2052 c.c. – e la pubblica amministrazione, nel cui patrimonio sono ricompresi gli animali selvatici;
secondo la
Corte Costituzionale, infatti, questi ultimi soddisfano il godimento dell'intera collettività, e, dunque, i danni prodotti dagli stessi costituiscono un evento naturale del quale la comunità intera deve farsi carico secondo il regime ordinario di imputazione della responsabilità civile ex art. 2043 c.c.
Secondo tale originario orientamento della Cassazione, l'ente pubblico eventualmente responsabile per la colposa omessa adozione delle misure necessarie ad impedire i danni causati dagli animali selvatici era la in quanto ente titolare della competenza a CP_1
disciplinare, sul piano normativo e amministrativo, la tutela della fauna e la gestione sociale del territorio, anche laddove i relativi compiti siano stati delegati alle Province
(cfr., tra le molte altre, Cass. n. 467/2009; Cass. n. 4202/2011).
Tuttavia, sono state operate una serie di specificazioni di tale orientamento che hanno finito per alterare il criterio di imputazione soggettiva della responsabilità in capo alla
In varie pronunce la Suprema Corte ha infatti affermato, ad esempio, che la CP_1
pagina 7 di 13 responsabilità per i danni causati dagli animali selvatici non è sempre imputabile alla essa va infatti ascritta all'ente, sia esso Provincia, Ente Parco, CP_1 CP_1
Federazione o Associazione, a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata (cfr. Cass.
n. 18952/2017; Cass. n. 23151/2019).
Vi sono poi pronunce in cui è sato affermato che la responsabilità extracontrattuale per danni provocati alla circolazione stradale da animali selvatici va imputata alla Provincia
a cui appartiene la strada ove si è verificato il sinistro, in quanto ente al quale sono stati concretamente affidati poteri di amministrazione e funzioni di cura e protezione degli animali selvatici nell'ambito di un determinato territorio, e non già alla alla CP_1
quale spetterebbe solo il potere normativo per la gestione e tutela di tutte le specie di fauna selvatica (Cass. n. 12808/2015).
Con la sentenza n. 7969 del 20 aprile 2020 – resa con riguardo ad una caso sovrapponibile a quello che ci occupa - la Corte ha rimeditato la questione del fondamento della responsabilità per i danni causati dalla fauna selvatica protetta, volendo porre fine alla situazione venutasi a creare per cui in ordine al regime della responsabilità civile differenziato, regione per regione, anche in ragione del fatto che esso presentava dubbi di compatibilità sistematica con il principio, anch'esso di rilievo costituzionale, per cui la normativa regionale non può incidere sui rapporti di diritto privato.
In particolare, la Corte prende le mosse dalla constatazione secondo la quale la diversità di pronunce sul tema è stato determinata dalla questione di fondo costituita dalla scelta iniziale del criterio di imputazione della responsabilità e segnatamente , dalla ritenuta impossibilità di estendere alla fauna selvatica il regime previsto dall'art. 2052 c.c., scelta giustificata essenzialmente sulla base dell'assunto secondo cui tale disposizione avrebbe riguardo esclusivamente agli animali domestici e non a quelli selvatici in quanto il criterio di imputazione espresso sarebbe basato sul “dovere di custodia” dell'animale da parte del proprietario o di chi lo utilizza per trarne utilità, custodia per natura pagina 8 di 13 inconcepibile per gli animali selvatici che vivono in libertà. secondo la Corte, invece, tale assunto non trova fondamento nell'art. 2052 c.c.. Al contrario:
• il criterio di imputazione della responsabilità espresso nell'art. 2052 c.c. non risulta espressamente limitato agli animali domestici;
piuttosto, questo fa riferimento esclusivamente agli animali suscettibili di proprietà o di utilizzazione da parte dell'uomo;
• inoltre, come si ricava dalla stessa lettura della disposizione – laddove prevede espressamente che la responsabilità del proprietario o dell'utilizzatore sussiste sia che l'animale fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito - il medesimo criterio prescinde dalla sussistenza di una situazione di effettiva custodia dell'animale da parte dell'uomo.
Secondo la Corte, dunque rileva un criterio di imputazione della responsabilità fondato, fondato non sulla custodia, ma sulla stessa proprietà dell'animale e/o comunque sulla sua utilizzazione da parte dell'uomo per trarne utilità.
Allora – questo è il ragionamento svolto dai Supremi Giudici – se l'ordinamento ha stabilito, con legge, che il diritto di proprietà in relazione ad alcune specie di animali selvatici è effettivamente configurabile in capo allo Stato, e, soprattutto, essendo tale regime espressamente disposto in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema, con l'attribuzione esclusiva a soggetti pubblici del diritto/dovere di cura e gestione del patrimonio faunistico, il regime oggettivo di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. sarà applicabile anche a tali specie protette. In caso contrario, ci troveremmo di fronte ad un “ingiustificato privilegio riservato alla pubblica amministrazione”.
La Corte ritiene che, nel caso della fauna selvatica, si determini una situazione equiparabile a quella della “utilizzazione” degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario, ai fini dell'art. 2052 c.c.
pagina 9 di 13 In altre parole, la funzione di tutela, gestione e controllo del patrimonio faunistico appartenente alle specie protette operata dalle Regioni costituisce nella sostanza una
"utilizzazione", in senso pubblicistico, di tale patrimonio, di cui è formalmente titolare lo Stato, al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema.
Ne consegue, secondo la Corte, l'applicabilità dell'art. 2052 c.c. nella parte in cui attribuisce la responsabilità per i danni causati dagli animali al soggetto (pubblico) che se ne serve, salvo che questi provi il caso fortuito. E tale soggetto va individuato
“certamente ed esclusivamente” nelle Regioni, in quanto enti territoriali ai quali spetta in materia non solo la funzione normativa, ma anche le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte da altri enti.
Per quanto il regime dell'onere probatorio, secondo la Corte il danneggiato, in applicazione dell'art. 2052 c.c., deve allegare, e dimostrare, di aver subito un danno cagionato da un animale selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato. Graverà, infatti, sull'attore l'onere di dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito.
Quanto invece alla prova liberatoria gravante sulla questa deve consistere, ai CP_1
sensi dell'art. 2052 c.c., nella dimostrazione che il fatto sia avvenuto per caso fortuito. In sintesi, l'ente dovrà dimostrare che la condotta dell'animale selvatico “si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e come tale sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo”; in altre parole, la deve fornire la prova che si sia trattato di una “condotta che non era CP_1
ragionevolmente prevedibile e/o che comunque non era evitabile”, anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna, concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto (purché, peraltro, sempre pagina 10 di 13 compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema cui la stessa tutela della fauna è diretta).
Nel caso di specie, ha dimostrato i danni subiti e il nesso di Parte_1
causalità tra questi e la presenza dell'animale selvatico (il cinghiale nel caso in esame) sulla strada, attraverso i rilievi fotografici allegati in giudizio. A ciò si aggiunge il verbale redatto dai Carabinieri di Pontecorvo, in cui si scrive: “il giorno 5.06.2017 …
Questa pattuglia effettivamente poteva constatare quanto asserito dal Parte_1
il danno subito nella parte anteriore sinistra della vettura compreso di:
[...]
paraurti, parafango, mascherina, gruppo ottico e sportello anteriore sinistro, e rottura parabrezza anteriore, apertura di tutti e sei gli air-bag, parti meccaniche da accertare.
Il cinghiale veniva rinvenuto fuori dalla carreggiata privo di vita nella scarpata… Si
Precisa che nel senso di marcia percorso dall'autovettura non vi erano cartelli segnaletici specifici di pericolo attraversamento animali …”.
Ancora: anche il teste (terzo trasportato) ha confermato che l'auto era Controparte_3
danneggiata in maniera vistosa nella parte anteriore. Ha inoltre affermato che l'attore procedeva a velocità moderata e che sulla strada vi era scarsa illuminazione;
ha inoltre affermato che, appena visto il cinghiale, si sia fermato. Parte_1
Per quanto attiene alla quantificazione del danno subito da , la Parte_1
Corte di Cassazione, con Ordinanza 17670 del 26.06.24 ha stabilito che il preventivo di riparazione, se redatto da un professionista del settore e corroborato da altre prove, può essere considerato un elemento probatorio valido per quantificare il danno subito.
Nel caso di specie il preventivo di spesa risulta di 11.924,57 euro più IVA per un totale di 14.547,98 euro. Esso è inoltre corroborato dai rilievi fotografici allegati in atti da cui può verificarsi come i danni subiti siano “vistosi” e ingenti.
Questo Giudice, tenuto conto anche della perizia del perito assicurativo oltre Per_2
che del preventivo di spesa e dei rilievi fotografici, quantifica il danno subito in euro
14.547,98 euro.
pagina 11 di 13 Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, inoltre, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis,
Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. civ., sez. III, 10 marzo
2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, il Tribunale reputa congruo riconoscere in favore della ricorrente, altresì, la corresponsione degli interessi, al tasso legale previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., dalla data dell'evento dannoso
(5.6.2017), sull'importo risarcitorio sopra riconosciuto devalutato alla detta epoca, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (c.d. indice FOI di devalutazione), nonché, anno per anno, ogni successivo primo luglio e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma innanzi indicata di volta in volta rivalutata sempre in base all'indice ISTAT menzionato (FOI), con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente decisione e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282
c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso pagina 12 di 13 stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso,
Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. civ., sez. III, 21 aprile 1998, n.
4030).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come in dispositivo in conformità al D.M. n. 55/14, come modificato dal D.M.
n. 37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da Pt_1
nei confronti della così provvede:
[...] CP_1
- ACCOGLIE la domanda di risarcimento danni in favore di Pt_1
e condanna parte convenuta al pagamento della somma di euro
[...]
14.547,98 oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
- CONDANNA la al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1
che quantifica in euro 5077,00 oltre rimborso forfettario Parte_1
al 15%, Cpa ed IVA come per legge nonché euro 264 euro per spese vive
Cassino, 7.10.2025.
Il Giudice
Dott. LUIGI D'ANGIOLELLA
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 169/2020, avente ad oggetto: solo danni a cose, riservata in decisione all'udienza del 15.04.2025, con concessione dei termini di 60 giorni per comparsa conclusionale e 20 giorni per repliche, promossa da:
, c.f. , residente in [...], alla Parte_1 CodiceFiscale_1
via Colli, 8, ed elettivamente domiciliato in OL , al viale Gramsci, 19, presso lo studio dell'avv. Paolo Minucci, c.f. che lo rappresenta e CodiceFiscale_2
difense;
ATTORE
CONTRO
, C.F. , in persona del suo Presidente pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti per atto Notaio Dott. Prof.
di Cotrone in Roma, rep. n 69433, raccolta n 43784 del 20 Persona_1
marzo 2013, dall'Avv. Teresa Chieppa (C.F. ), elettivamente C.F._3
domiciliata presso lo studio dell'Avv. Rosanna Renzi, Via Casilina Nord n.47, 03030
RO (FR).
CONVENUTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 13 Per l'attore: “Voglia I 'Ill.mo Giudice di Pace adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare la , in persona del CP_1
p.t., responsabile ex art. 2043 c.c. del danneggiamento subito dal veicolo di CP_2
proprietà dell'attore, per tutte le ragioni di cui al punto 1) dei motivi di diritto;
per l'effetto, condannare la , in persona del Presidente p.t., al pagamento CP_1
in favore degli attori della somma di euro 11,924,57 oltre iva, a titolo di risarcimento danni materiali subiti, o nell'altra somma minore o maggiore, che sarà accertata nel corso del presente giudizio, all'esito dell'espletata istruttoria, ricorrendo ove occorre si principi equitativi;
in ogni caso sulle accertande somme vanno aggiunti gli interessi legali sulla corte capitale rivalutata, dall'evento sino all'effettivo soddisfo;
la domanda risarcitoria deve essere contenuta entro i limiti della competenze per valore del giudice adito;
con vittoria di spese documentate, competenze professionali, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge.”
Per la parte convenuta: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale civile di Cassino, contrariis reiectis, rigettare la domanda attrice, siccome infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata. Con vittoria di competenze ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario ed oneri riflessi, dovuti come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
agiva in giudizio per sentire accoglie la domanda di Parte_1
risarcimento sopra riportata.
A sostegno della domanda deduceva quanto segue:
- Il giorno 5.6.2017 alle ore 3:10 circa, si trovava alla guida della propria vettura, percorreva a velocità moderata e comunque nei limiti imposti dalla segnaletica stradale, la SR 630 (direzione Formia – Cassino) e, all'altezza del km 21.650,
pagina 2 di 13 subiva un forte urto nella parte anteriore, causato dall'attraversamento improvviso di un cinghiale di grossa stazza;
- il cinghiale dopo l'urto rimaneva a terra privo di vita, fuori della carreggiata.
- Sul posto intervenivano i Carabinieri di Pontecorvo, i quali redigevano verbale di constatazione del sinistro ed ponevano in essere le opportune comunicazioni ai fini della rimozione della carcassa del cinghiale.
- Nel veicolo di parte attrice era presente il sig. quale terzo Controparte_3
trasportato.
- Come emergeva dal verbale redatto dai Carabinieri di Pontecorvo “Il giorno
5.06.2017, con turno automobili 00.00 – 06.00, alle ore 3:13 circa, venivano contattati dalla nostra Centrale Operativa in quanto in Ausonia (FR), sulla SR
630, altezza km 21.650, veniva investito un cinghiale. Giunti sul posto si contattava il richiedente certo , sopra meglio indicato il quale Parte_1
ci mostrava il danno subito alla propria autovettura a seguito dell'investimento dell'animale, autovettura Audi A5 3.0 v6 targata FC950DR, intestata al medesimo con regolare copertura assicurativa valevole fino al 13.08.2017 recante CP_4
polizza 265709442, regolarmente revisionata. Questa pattuglia effettivamente poteva constatare quanto asserito dal , il danno subito nella Parte_1
parte anteriore sinistra della vettura compreso di: paraurti, parafango, mascherina, gruppo ottico e sportello anteriore sinistro, e rottura parabrezza anteriore, apertura di tutti e sei gli air-bag, parti meccaniche da accertare. Il cinghiale veniva rinvenuto fuori dalla carreggiata privo di vita nella scarpata, e tramite Centrale Operativa veniva in mattinata avvisato il per Controparte_5
la rimozione della carcassa. Si precisa che nel senso di marcia percorso dall'autovettura non vi erano cartelli segnaletici specifici di pericolo attraversamento animali....”.
- Il tratto di strada oggetto del descritto sinistro era a doppio senso di marcia, ad pagina 3 di 13 alto scorrimento, non illuminata, non era presente segnaletica di pericolo in merito alla possibilità di attraversamento di animali.
- Prima con appositi moduli predisposti dalla e successivamente con CP_1
lettera raccomandata a.r. del 21.02.2017, chiedeva formalmente alla CP_1
il risarcimento dei danni materiali subiti al proprio veicolo. Più
[...]
precisamente, il suo veicolo subiva un danno pari ad euro 14.547,98 (comprensivo di iva), come da preventivo che si allega, rilasciato dalla carrozzeria Merlino Auto
s.r.l.
- La SI (società incaricata per la gestione del sinistro dalla ), CP_1
dopo aver valutato i danni sul veicolo proponeva in via transattiva il pagamento della somma di euro 8.000,00 omnia ai fini del risarcimento del danno materiale subito dal . Pt_1
- tenuto conto del danno preventivato (euro 14.547,98 comprensivi di iva) e del valore commerciale del veicolo (tra euro 21.500 e 23.000) non accettava l'offerta di cui sopra, ritenendola non congrua.
In data 8 aprile 2020, si costituiva in giudizio la la quale chiedeva il CP_1
rigetto della domanda della parte attrice. La stessa, a sostegno delle sue pretese, deduceva quanto segue:
- nell'atto introduttivo del giudizio, non si rinveniva alcuna deduzione specifica con riferimento al profilo dell'elemento soggettivo, né tanto meno un elemento di prova sulla responsabilità imputabile alla;
CP_1
- la non poteva farsi certo carico di recintare tutte le aree boschive ovvero CP_1
le strade di pubblico transito, interessate dall'attraversamento di animali selvatici, dal momento che nessuna norma di legge impone all'Amministrazione Pubblica un siffatto obbligo;
- inoltre, il danno era stato cagionato da un animale selvatico cacciabile, che per sua natura non era assoggettabile a custodia e/o a controllo da parte della CP_1
, a meno che si riteneva concepibile collocare paradossalmente un
[...]
pagina 4 di 13 guardiacaccia a vigilanza di ogni singolo animale vagante per tutto il territorio regionale. Pertanto, poiché il danneggiato non aveva provato che il luogo del sinistro fosse abitualmente frequentato da animali selvatici, in modo da realizzare una evidente situazione di pericolo ovvero che nel medesimo luogo vi fossero stati precedenti episodi di incidenti, tali da allarmare l'autorità pubblica preposta ad adottare le misure ritenute idonee;
considerato, inoltre, che il comportamento di un animale selvatico costituisce un fatto accidentale non prevedibile né prevenibile, se ne deduceva che, senza il necessario supporto probatorio, non poteva attribuirsi un concreto comportamento colposo in capo alla , CP_1
al fine di affermare la sua responsabilità;
- al riguardo, da un lato non poteva configurarsi il requisito della soggettiva imprevedibilità dell'evento, stante la consapevolezza del conducente di percorrere in condizioni di scarsa illuminazione un tratto di strada rettilineo, adiacente una zona boschiva notoriamente abitata da animali selvatici, dove sussisteva la concreta possibilità di attraversamento della sede stradale da parte di detti animali;
- dall'altro, avuto riguardo al fatto che il sinistro era avvenuto su di un tratto di strada rettilineo, parimenti non poteva configurarsi il requisito dell'oggettiva invisibilità dell'ostacolo in carreggiata, in quanto il cinghiale era un animale che per le sue dimensioni era ben visibile e per la sua natura e la sua fisiologia procedeva lentamente e non era in grado di raggiungere velocità tali da impedire l'assunzione di adeguate manovre di salvataggio ad un veicolo che procedeva a velocità prudenziale in assenza di luce solare;
- in buona sostanza, era assolutamente legittimo supporre che all'origine del sinistro vi erano state situazioni del tutto estranee alla non visibilità e non prevedibilità dell'evento, come ad esempio una disattenzione del conducente o una condotta di guida imprudente e negligente, nonché una velocità sicuramente non commisurata alle caratteristiche del veicolo, delle condizioni ambientali e della strada che percorreva;
del resto, dalla dinamica descritta in citazione con assoluta genericità,
pagina 5 di 13 non si evinceva quali misure sia stato in grado di adottare il conducente del veicolo, al fine di evitare l'impatto con l'animale selvatico;
- sul quantum debeatur, si contestava l'importo della somma chiesta a titolo di risarcimento del danno materiale, in quanto il preventivo in atti non costituiva prova certa delle spese effettivamente necessarie per la riparazione del veicolo in conseguenza dei danni cagionati dall'animale in questione;
- né dalla documentazione ex adverso prodotta era possibile determinare la congruità della pretesa risarcitoria rispetto all'entità dei danni subiti dal veicolo dell'istante; peraltro, tenuto conto che l'eccessività della somma chiesta a titolo di risarcimento del danno materiale era frutto di un'elaborazione contabile di provenienza unilaterale, tale circostanza imponeva il necessario riscontro giudiziale, previa una consulenza tecnica d'ufficio sul veicolo incidentato.
La concludeva come da atti sopra richiamati. CP_1
Tanto premesso in fatto, la domanda di risarcimento danni di Parte_1
merita totale accoglimento.
In linea generale va osservato che in passato, i danni causati da animali selvatici erano considerati sostanzialmente non indennizzabili, in quanto tutta la fauna selvatica era ritenuta res nullius.
Un diverso inquadramento del tema si è avuto sia con l'entrata in vigore della l. n.
968/1977 (che ha dichiarato la fauna selvatica, appartenente a determinate specie protette, patrimonio indisponibile dello Stato, tutelato nell'interesse della comunità nazionale ed ha assegnato le relative funzioni normative e amministrative alle Regioni), che con la l. n. 157/1992 (che ha specificato che la predetta tutela riguarda le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale, con le eccezioni specificate, e che avviene anche nell'interesse della comunità internazionale, precisando le competenze affidate alle Regioni e alle Province).
pagina 6 di 13 In ordine poi alla qualificazione della responsabilità, va osservato che si era formato un primo orientamento giurisprudenziale o secondo il quale tale danno sarebbe risarcibile non in base alla presunzione stabilita nell'art. 2052 c.c. - inapplicabile alla selvaggina il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della pubblica amministrazione - ma solamente alla stregua dei principi generali della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c.. Ciò comportava che sotto il profilo dell'onere della prova occorreva l'individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico (cfr. Cass. n. 8788/91; Cass. n. 2192/96; Cass. n.
1638/2000; Cass. n. 10008/2003; Cass. n. 7080/2006; Cass. n. 27673/2008; Cass. n.
9276/2014; Cass. n. 5722/2019).
Tale tesi superava anche l'esame della Corte Costituzionale la quale, con l'ordinanza del 4 gennaio 2001 n. 4, riteneva non sussistere una irragionevole disparità di trattamento tra il proprietario di un animale domestico o in cattività – che risponde dei danni arrecati secondo il criterio di imputazione di cui all'art. 2052 c.c. – e la pubblica amministrazione, nel cui patrimonio sono ricompresi gli animali selvatici;
secondo la
Corte Costituzionale, infatti, questi ultimi soddisfano il godimento dell'intera collettività, e, dunque, i danni prodotti dagli stessi costituiscono un evento naturale del quale la comunità intera deve farsi carico secondo il regime ordinario di imputazione della responsabilità civile ex art. 2043 c.c.
Secondo tale originario orientamento della Cassazione, l'ente pubblico eventualmente responsabile per la colposa omessa adozione delle misure necessarie ad impedire i danni causati dagli animali selvatici era la in quanto ente titolare della competenza a CP_1
disciplinare, sul piano normativo e amministrativo, la tutela della fauna e la gestione sociale del territorio, anche laddove i relativi compiti siano stati delegati alle Province
(cfr., tra le molte altre, Cass. n. 467/2009; Cass. n. 4202/2011).
Tuttavia, sono state operate una serie di specificazioni di tale orientamento che hanno finito per alterare il criterio di imputazione soggettiva della responsabilità in capo alla
In varie pronunce la Suprema Corte ha infatti affermato, ad esempio, che la CP_1
pagina 7 di 13 responsabilità per i danni causati dagli animali selvatici non è sempre imputabile alla essa va infatti ascritta all'ente, sia esso Provincia, Ente Parco, CP_1 CP_1
Federazione o Associazione, a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata (cfr. Cass.
n. 18952/2017; Cass. n. 23151/2019).
Vi sono poi pronunce in cui è sato affermato che la responsabilità extracontrattuale per danni provocati alla circolazione stradale da animali selvatici va imputata alla Provincia
a cui appartiene la strada ove si è verificato il sinistro, in quanto ente al quale sono stati concretamente affidati poteri di amministrazione e funzioni di cura e protezione degli animali selvatici nell'ambito di un determinato territorio, e non già alla alla CP_1
quale spetterebbe solo il potere normativo per la gestione e tutela di tutte le specie di fauna selvatica (Cass. n. 12808/2015).
Con la sentenza n. 7969 del 20 aprile 2020 – resa con riguardo ad una caso sovrapponibile a quello che ci occupa - la Corte ha rimeditato la questione del fondamento della responsabilità per i danni causati dalla fauna selvatica protetta, volendo porre fine alla situazione venutasi a creare per cui in ordine al regime della responsabilità civile differenziato, regione per regione, anche in ragione del fatto che esso presentava dubbi di compatibilità sistematica con il principio, anch'esso di rilievo costituzionale, per cui la normativa regionale non può incidere sui rapporti di diritto privato.
In particolare, la Corte prende le mosse dalla constatazione secondo la quale la diversità di pronunce sul tema è stato determinata dalla questione di fondo costituita dalla scelta iniziale del criterio di imputazione della responsabilità e segnatamente , dalla ritenuta impossibilità di estendere alla fauna selvatica il regime previsto dall'art. 2052 c.c., scelta giustificata essenzialmente sulla base dell'assunto secondo cui tale disposizione avrebbe riguardo esclusivamente agli animali domestici e non a quelli selvatici in quanto il criterio di imputazione espresso sarebbe basato sul “dovere di custodia” dell'animale da parte del proprietario o di chi lo utilizza per trarne utilità, custodia per natura pagina 8 di 13 inconcepibile per gli animali selvatici che vivono in libertà. secondo la Corte, invece, tale assunto non trova fondamento nell'art. 2052 c.c.. Al contrario:
• il criterio di imputazione della responsabilità espresso nell'art. 2052 c.c. non risulta espressamente limitato agli animali domestici;
piuttosto, questo fa riferimento esclusivamente agli animali suscettibili di proprietà o di utilizzazione da parte dell'uomo;
• inoltre, come si ricava dalla stessa lettura della disposizione – laddove prevede espressamente che la responsabilità del proprietario o dell'utilizzatore sussiste sia che l'animale fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito - il medesimo criterio prescinde dalla sussistenza di una situazione di effettiva custodia dell'animale da parte dell'uomo.
Secondo la Corte, dunque rileva un criterio di imputazione della responsabilità fondato, fondato non sulla custodia, ma sulla stessa proprietà dell'animale e/o comunque sulla sua utilizzazione da parte dell'uomo per trarne utilità.
Allora – questo è il ragionamento svolto dai Supremi Giudici – se l'ordinamento ha stabilito, con legge, che il diritto di proprietà in relazione ad alcune specie di animali selvatici è effettivamente configurabile in capo allo Stato, e, soprattutto, essendo tale regime espressamente disposto in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema, con l'attribuzione esclusiva a soggetti pubblici del diritto/dovere di cura e gestione del patrimonio faunistico, il regime oggettivo di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. sarà applicabile anche a tali specie protette. In caso contrario, ci troveremmo di fronte ad un “ingiustificato privilegio riservato alla pubblica amministrazione”.
La Corte ritiene che, nel caso della fauna selvatica, si determini una situazione equiparabile a quella della “utilizzazione” degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario, ai fini dell'art. 2052 c.c.
pagina 9 di 13 In altre parole, la funzione di tutela, gestione e controllo del patrimonio faunistico appartenente alle specie protette operata dalle Regioni costituisce nella sostanza una
"utilizzazione", in senso pubblicistico, di tale patrimonio, di cui è formalmente titolare lo Stato, al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema.
Ne consegue, secondo la Corte, l'applicabilità dell'art. 2052 c.c. nella parte in cui attribuisce la responsabilità per i danni causati dagli animali al soggetto (pubblico) che se ne serve, salvo che questi provi il caso fortuito. E tale soggetto va individuato
“certamente ed esclusivamente” nelle Regioni, in quanto enti territoriali ai quali spetta in materia non solo la funzione normativa, ma anche le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte da altri enti.
Per quanto il regime dell'onere probatorio, secondo la Corte il danneggiato, in applicazione dell'art. 2052 c.c., deve allegare, e dimostrare, di aver subito un danno cagionato da un animale selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato. Graverà, infatti, sull'attore l'onere di dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito.
Quanto invece alla prova liberatoria gravante sulla questa deve consistere, ai CP_1
sensi dell'art. 2052 c.c., nella dimostrazione che il fatto sia avvenuto per caso fortuito. In sintesi, l'ente dovrà dimostrare che la condotta dell'animale selvatico “si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e come tale sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo”; in altre parole, la deve fornire la prova che si sia trattato di una “condotta che non era CP_1
ragionevolmente prevedibile e/o che comunque non era evitabile”, anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna, concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto (purché, peraltro, sempre pagina 10 di 13 compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema cui la stessa tutela della fauna è diretta).
Nel caso di specie, ha dimostrato i danni subiti e il nesso di Parte_1
causalità tra questi e la presenza dell'animale selvatico (il cinghiale nel caso in esame) sulla strada, attraverso i rilievi fotografici allegati in giudizio. A ciò si aggiunge il verbale redatto dai Carabinieri di Pontecorvo, in cui si scrive: “il giorno 5.06.2017 …
Questa pattuglia effettivamente poteva constatare quanto asserito dal Parte_1
il danno subito nella parte anteriore sinistra della vettura compreso di:
[...]
paraurti, parafango, mascherina, gruppo ottico e sportello anteriore sinistro, e rottura parabrezza anteriore, apertura di tutti e sei gli air-bag, parti meccaniche da accertare.
Il cinghiale veniva rinvenuto fuori dalla carreggiata privo di vita nella scarpata… Si
Precisa che nel senso di marcia percorso dall'autovettura non vi erano cartelli segnaletici specifici di pericolo attraversamento animali …”.
Ancora: anche il teste (terzo trasportato) ha confermato che l'auto era Controparte_3
danneggiata in maniera vistosa nella parte anteriore. Ha inoltre affermato che l'attore procedeva a velocità moderata e che sulla strada vi era scarsa illuminazione;
ha inoltre affermato che, appena visto il cinghiale, si sia fermato. Parte_1
Per quanto attiene alla quantificazione del danno subito da , la Parte_1
Corte di Cassazione, con Ordinanza 17670 del 26.06.24 ha stabilito che il preventivo di riparazione, se redatto da un professionista del settore e corroborato da altre prove, può essere considerato un elemento probatorio valido per quantificare il danno subito.
Nel caso di specie il preventivo di spesa risulta di 11.924,57 euro più IVA per un totale di 14.547,98 euro. Esso è inoltre corroborato dai rilievi fotografici allegati in atti da cui può verificarsi come i danni subiti siano “vistosi” e ingenti.
Questo Giudice, tenuto conto anche della perizia del perito assicurativo oltre Per_2
che del preventivo di spesa e dei rilievi fotografici, quantifica il danno subito in euro
14.547,98 euro.
pagina 11 di 13 Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, inoltre, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis,
Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. civ., sez. III, 10 marzo
2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, il Tribunale reputa congruo riconoscere in favore della ricorrente, altresì, la corresponsione degli interessi, al tasso legale previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., dalla data dell'evento dannoso
(5.6.2017), sull'importo risarcitorio sopra riconosciuto devalutato alla detta epoca, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (c.d. indice FOI di devalutazione), nonché, anno per anno, ogni successivo primo luglio e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma innanzi indicata di volta in volta rivalutata sempre in base all'indice ISTAT menzionato (FOI), con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente decisione e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282
c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso pagina 12 di 13 stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso,
Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. civ., sez. III, 21 aprile 1998, n.
4030).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come in dispositivo in conformità al D.M. n. 55/14, come modificato dal D.M.
n. 37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da Pt_1
nei confronti della così provvede:
[...] CP_1
- ACCOGLIE la domanda di risarcimento danni in favore di Pt_1
e condanna parte convenuta al pagamento della somma di euro
[...]
14.547,98 oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
- CONDANNA la al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1
che quantifica in euro 5077,00 oltre rimborso forfettario Parte_1
al 15%, Cpa ed IVA come per legge nonché euro 264 euro per spese vive
Cassino, 7.10.2025.
Il Giudice
Dott. LUIGI D'ANGIOLELLA
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