Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2016, n. 10017
CASS
Sentenza 16 maggio 2016

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Ai fini della decorrenza del termine breve previsto dalla disciplina speciale di cui all'art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012 per l'impugnazione della sentenza emessa in sede di reclamo non è sufficiente il mero avviso di deposito del provvedimento ma è necessaria la comunicazione del testo integrale della decisione che, analogamente a quanto avviene per la notificazione, consente alla parte di avere conoscenza delle ragioni sulle quali la pronuncia è fondata e di valutarne la correttezza.

Le intercettazioni telefoniche o ambientali, effettuate in un procedimento penale, sono pienamente utilizzabili nel procedimento disciplinare di cui all'art. 7 della l. n. 300 del 1970, purché siano state legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali, non ostandovi i limiti previsti dall'art. 270 c.p.p., riferibili al solo procedimento penale, in cui si giustificano limitazioni più stringenti in ordine all'acquisizione della prova, in deroga al principio fondamentale della ricerca della verità materiale.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2016, n. 10017
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10017
Data del deposito : 16 maggio 2016

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