Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Seconda civile e crisi d'impresa riunito in composizione collegiale nelle persone dei sottoscritti magistrati:
Dott.ssa Laura De Simone Presidente
Dott.ssa Luisa Vasile Giudice
Dott. Francesco Pipicelli Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio RG Procedimento Unitario n. 472/2023 introdotto con ricorso da
, in persona del dott. Luigi Luzi e della dott.ssa Maria Giuseppina Gravina;
Parte_1
, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar Controparte_1
n. 14, Ente Pubblico Economico istituito con Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 (convertito con modificazioni dalla Legge 225/2016)vin persona del Dott. nella sua qualità di Parte_2
Responsabile del Contenzioso Regionale della Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, in forza dell'allegata procura speciale a rogito del Notaio di Roma rep. n. 181515 Persona_1 racc. n. 12772 del 25.7.2024, (registrata all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2 il 30.7.2024 al n. 26846 serie 1T) conferitagli dal Direttore dell' ” (doc. 1), Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Dall'Asta (c.f. ) del Foro di Brescia, C.F._1
giusta procura alle liti allegata al ricorso (doc. 10) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale in Brescia, Via Pietro Bulloni, 12, il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla legge, al numero di fax 030.3391396 o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
istanti per apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
[...]
[...] c.f. e P. IVA ), con sede legale a MILANO (MI) Parte_3 P.IVA_1
CORSO DI PORTA NUOVA 46 cap 20121, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione, legale rappresentante pro tempore dott. munito dei Parte_4
necessari poteri, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura alle liti allegata al ricorso, dall'Avv. Daniele Portinaro (C.F.: – p.e.c. C.F._2
e dall'Avv. Elisa Castagnoli (C.F.: Email_2 C.F._3
– p.e.c. ed elettivamente domiciliata presso lo studio Email_3
professionale dei predetti difensori in Milano, via Solferino, 7; debitrice
Il Tribunale letti gli atti, udito il giudice relatore, sentita la società ricorrente all'udienza collegiale in data odierna 29 maggio 2025 fissata per discutere l'inammissibilità della domanda di accesso con riserva ex art. 44 ccii unitamente ai ricorsi per la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale già depositati dal e Parte_1
dalla parte creditrice;
Controparte_1 rilevato che il creditore e il PM hanno insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale, CP_3
mentre il Commissario Giudiziale si è riportato ai pareri in atti;
CONSIDERATO CHE
1. La definizione negativa della domanda ex art. 44 CCII ed il mancato deposito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.
Nel termine prorogato dal Collegio ex art. 44 ccii (infine scaduto il 22 aprile 2025), non più altrimenti prorogabile, non è stato depositato dalla ricorrente alcuno strumento di regolazione della crisi né il
(preannunciato) ricorso per omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;
la situazione non è mutata nelle more della fissazione di udienza per la declaratoria di inammissibilità.
In particolare, nella memoria illustrativa delle trattative con i creditori – depositata in data 22.4.2025
- la stessa ricorrente ha dato atto della impossibilità di depositare il ricorso per omologa dello strumento (accordo di ristrutturazione), rimettendosi alle valutazioni del Tribunale: “…a) è stata trasmessa una proposta di transazione fiscale al competente ufficio territoriale di Agenzia delle
Entrate2 (doc. n. 30) ma non sono ancora decorsi i novanta giorni indicati dall'art. 63, comma 2,
CCII e la stessa non si è ancora espressa sulla predetta proposta;
b) tra i maggiori creditori CP_1
di , sia il (doc. n. 31) che il (doc. n. 32) non Parte_3 Parte_5 Parte_6
si sono ancora espressi sulla proposta di accordo a causa delle mancate autorizzazioni da parte dei competenti organi delle rispettive procedure;
c) il dialogo – resosi necessario per il tentativo di
Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE Pagina nr. 3 Sentenza nel procedimento R.G. P.U. n. 472/2023 sub 4
[...]
Parte_3
Contr escussione da parte di con sta risultando particolarmente complesso, per la Controparte_4 mancata comunicazione dell'ufficio competente e del referente per la posizione (doc. n. 33). Si rappresenta, peraltro, che sono in corso trattative tra un soggetto terzo e la Liquidazione giudiziale per l'acquisizione delle pretese risarcitorie di quest'ultima nei confronti di Controparte_6 [...]
(doc. n. 34), cessione che, con ogni evidenza, laddove fosse conclusa, avrebbe Parte_3
certamente riflessi sulla definizione della potenziale posizione debitoria dell'odierna Ricorrente. In ragione di quanto sopra esposto, ed in particolare per il mancato decorso del termine di novanta giorni dalla trasmissione della proposta di transazione fiscale, non è in ogni caso possibile formulare oggi, nel rispetto del termine concesso dal Tribunale, così come prorogato, il ricorso per
l'omologazione degli accordi di ristrutturazione del debito. Con la presente memoria la Società ribadisce, peraltro, di essere inattiva e di non aver compiuto alcuna nuova operazione afferente alla gestione caratteristica, con la conseguenza che non sussistono rischi o pregiudizi per i creditori medesimi. Tutto ciò premesso e considerato, SI RIMETTE all'ill.mo Tribunale Parte_3 adito per ogni più opportuno provvedimento o determinazione per il caso di specie.”.
Una delle ragioni di palese inammissibilità, oltre alla carenza del piano, dell'attestazione e di un accordo concluso con taluno dei creditori, è che l'eventuale adesione degli enti erariali e previdenziali sarebbe dovuta intervenire entro 90 giorni dal deposito della proposta di transazione fiscale, quindi a norma del novellato art. 63 comma 3 CCII la domanda di omologazione avrebbe potuto essere proposta dalla ricorrente solo una volta intervenuta l'adesione degli enti – adesione ad oggi non sussistente – oppure decorso il predetto termine di 90 giorni, circostanza ad oggi impossibile nel suo verificarsi, stante l'invio della proposta di transazione agli enti solo in data 20 aprile 2025 via PEC
(la novella legislativa ha recepito sul punto la tesi esposta da Trib. Catania, 19 gennaio 2023, Pres.
Sciacca, Est. De Bernardin, in Diritto della Crisi).
In ogni caso, quanto al rispetto dei requisiti di legge ex art. 57 CCII per l'accordo di ristrutturazione, mancano le maggioranze di legge (l'accordo almeno il 60% dei crediti), non vi è un piano economico finanziario né sono stati prodotti i documenti allegati e prescritti ex art. 39 ccii, difetta l'attestazione di veridicità e fattibilità del piano, anche in ordine al pagamento dei creditori estranei e non aderenti nei termini di legge.
La norma dell'art. 7 comma 2 lettera a), in piena continuità con quanto stabilito sotto la vigenza della legge fallimentare da Cass. S.U. n. 9935/2015 prevede che nell'esame delle domande varie attinenti il medesimo stato di crisi o insolvenza, confluite nel medesimo procedimento unitario, il Tribunale debba esaminare in via prioritaria la domanda diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale (o controllata secondo le soglie dimensionali).
Pagina nr. 3 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE Pagina nr. 4 Sentenza nel procedimento R.G. P.U. n. 472/2023 sub 4
[...]
Parte_3
In base al principio di prevenzione o prevalenza della soluzione non liquidatoria della crisi, la liquidazione giudiziale può essere dichiarata, come nel caso di specie, non solo se esista l'insolvenza, ma anche se la stessa non possa essere eliminata o risolta attraverso la soluzione alternativa del concordato preventivo, dell'accordo di ristrutturazione o del PRO.
Le domande sono riunite d'ufficio, come nel caso di specie, nel medesimo procedimento unitario che deve chiudersi con un provvedimento unico.
Nel caso di specie, ad avviso del Collegio si rientra nel concetto di manifesta inammissibilità dello strumento di accesso con riserva ex art. 44 CCII, trattandosi di domanda di regolazione non effettivamente presentata nel termine di legge (per come prorogato dal Tribunale), in quanto non è stato depositato alcun accordo di ristrutturazione, in carenza di attestazione e delle esposte condizioni minime di legge e del consenso di alcuno dei creditori.
In presenza di domande di soggetti legittimati, creditore e Pubblico , pertanto deve CP_3 Parte_1 dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale. Letti gli articoli 7 e 49 comma 1 CCII, definita in senso negativo la domanda di accesso allo strumento di regolazione, dato l'omesso deposito nel termine di legge del preannunciato accordo di ristrutturazione e/o di altra ipotesi di soluzione della crisi, deve dunque darsi corso all'apertura della liquidazione giudiziale con sentenza, in presenza di rituali e fondate istanze dei soggetti legittimati attivi.
La difesa di a verbale di udienza collegiale non si è specificamente Parte_3 opposta all'apertura della liquidazione giudiziale, rimettendosi alle valutazioni del tribunale sul punto Contr e dando atto del mancato perfezionamento delle trattative (anche) con il creditore
2. I presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale.
RILEVATO IN FATTO E DIRITTO CHE
• fissata udienza, il contraddittorio si è regolarmente costituito;
la società debitrice è stata posta in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa ed al contraddittorio nel rispetto dei termini e delle forme di legge, con la convocazione innanzi al Collegio in data odierna sulla base di decreto di fissazione di udienza motivato, depositato in data 5.5.2025: per quanto concerne l'ulteriore complesso sviluppo della vicenda processuale, si rinvia alle motivazioni che precedono, con riferimento alla mancata approvazione e conseguente definizione negativa del piano e della proposta di concordato quale accesso allo strumento di regolazione della crisi ed insolvenza;
il ricorso di era stato in ogni caso notificato a mezzo PEC alla debitrice CP_3
a cura della cancelleria in data 11.11.2024 in vista della fissazione di udienza, nel rispetto dei termini di legge, ex artt. 40-41 ccii;
Pagina nr. 4 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE Pagina nr. 5 Sentenza nel procedimento R.G. P.U. n. 472/2023 sub 4
[...]
Parte_3
• sussiste, ai sensi degli articoli 26, 27 e 28 CCII (D.Lvo 14/2019 e succ. modifiche) la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia, in Comune ricompreso nel circondario dell'intestato Tribunale, in quanto risulta da visura aggiornata che la società debitrice ha sede legale in MILANO (MI) CORSO DI PORTA NUOVA 46 cap 20121;
• la debitrice è una società che esercita attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c. come da visura camerale, avente per oggetto sociale, senza pretesa di esaustività: “ASSUNZIONE,
DETENZIONE E GESTIONE, NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, DI
PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' COSTITUITE ED OPERANTI IN ITALIA E
ALL'ESTERO ecc.”
• la debitrice non ha dimostrato la sussistenza congiunta dei requisiti di cui all'articolo 2, comma
1, lettera d) CCII, risultando pertanto soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII: dal bilancio al 31.12.2023 le soglie dimensionali appaiono superate;
il totale attivo dello stato patrimoniale è superiore ad €
300.000 e pari ad € 581.489,00;
• ai sensi dell'art. 49 co. 5 CCII l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti
è complessivamente superiore a € 30.000,00, come emerge dall'estratto del concessionario di riscossione che evidenzia un'esposizione per € 1.418.351,95;
• è legittimata attiva al ricorso ex art. 37 Controparte_1
comma 2 ccii per un importo iscritto a ruolo di euro 414.954,19, essendo la debitrice decaduta dalle istanze di rateazione concesse e dalla c.d. “rottamazione quater”;
3. L'insolvenza della debitrice . Parte_3
La debitrice si trova pertanto concretamente in stato di insolvenza, secondo quanto previsto dall'art. 121 CCII, come risulta desumibile in concreto:
a) dal valore del patrimonio netto negativo nel bilancio al 31.12.2023 pari a € 6 milioni circa e dalla perdita di esercizio pari ad € 1,3 milioni circa, patrimonio netto negativo al
28.2.2025 pari ad € (6.564.459), come da situazione patrimoniale aggiornata;
b) dalla mancata soluzione alternativa della crisi e dell'insolvenza, stante il mancato deposito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;
c) dalla risalente esposizione per ingenti debiti erariali e previdenziali di circa € 1,4 milioni sorta a partire da ottobre 2020;
d) dall'esito negativo dei pignoramenti di crediti presso terzi tentati da CP_1
; Controparte_1
Pagina nr. 5 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE Pagina nr. 6 Sentenza nel procedimento R.G. P.U. n. 472/2023 sub 4
[...]
Parte_3
e) da quanto in via confessoria riconosciuto nel ricorso ex art. 44 CCII dalla stessa debitrice, con l'esposizione delle cause della crisi (pagine da 10 a 15), anche a seguito dell'archiviazione della composizione negoziata della crisi;
Alla luce di tali elementi univoci e concreti è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati e da altri “fatti esteriori” il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni: emerge infatti come l'impresa debitrice non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ex art. 49 CCII, designando un curatore che sia in possesso di una struttura organizzativa adeguata e di risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 213 CCII e che alla data odierna risulta iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, prescelto oggi in persona del medesimo professionista già designato quale commissario giudiziale nel decreto ex art. 44 CCII.
P.Q.M.
visti gli articoli 7, 37, 38, 39, 44, 47, 49 CCII,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della società
[...]
c.f. e P. IVA ), con sede legale a MILANO (MI) CORSO Parte_3 P.IVA_1
DI PORTA NUOVA 46 cap 20121, quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma
1 Reg. UE n. 848/15;
2) NOMINA Giudice Delegato il dott. Francesco Pipicelli;
3) NOMINA Curatore il dott. soggetto che ha i requisiti di cui agli Persona_2
articoli 356, 358, 2 lettera n) codice della crisi;
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 15 ottobre 2025 ore 9.30 in modalità da remoto mediante Microsoft Teams al seguente link ipertestuale della stanza virtuale del giudice delegato che si trascrive di seguito, disponendosi la modalità di trattazione da remoto
Pagina nr. 6 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE Pagina nr. 7 Sentenza nel procedimento R.G. P.U. n. 472/2023 sub 4
[...]
Parte_3
dell'udienza ai sensi dell'art. 203 co. 3 ultima parte CCII, che consente la copertura normativa indipendentemente dal c.d. “periodo emergenziale”, avvisando il debitore che può comparire alla predetta udienza e può chiedere di essere sentito sulle domande di ammissione al passivo a norma dell'art. 203 comma 4 CCII: https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_MGVkNjgzY2UtMDdhMS00M2ZiLTkyNjctNTI0MmJiZGIyOTMx%40threa
d.v2/0?
[...]
CodiceFiscale_4
6) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 codice della crisi;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 codice della crisi;
8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
f) ad accedere alla Banca dati del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) in regime di esenzione degli importi per ottenere la visura attuale e la visura storica dell'impresa debitrice;
9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 codice della crisi;
10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 codice della crisi, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque
Pagina nr. 7 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE Pagina nr. 8 Sentenza nel procedimento R.G. P.U. n. 472/2023 sub 4
[...]
Parte_3
opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
11) ORDINA ai sensi dell'art. 45 codice della crisi, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore istante ed al pubblico ministero;
12) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 codice della crisi all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e , se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Sezione II Civile, in data 29 maggio 2025.
Il giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Francesco Pipicelli Dott.ssa Laura De Simone
Pagina nr. 8