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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/01/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 894/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 13/02/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 894/2024 R.G. vertente tra: (C.F. ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
E
(C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. DE MARCO STEFANIA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE
A) I coniugi vivranno separatamente e liberi di risiedere ovunque lo riterranno opportuno;
B) relativamente ai figli si precisa che ha ormai raggiunto la maggiore età, mentre la figlia Per_1 minore quasi maggiorenne, verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_2 residenza presso l'abitazione del padre e la stessa incontrerà la mamma ogni volta che lo vorrà trascorrendo con la stessa le principali festività secondo il criterio dell'alternanza, salvo diverso accordo tra le parti o diversa volontà della minore;
C) per ciò che riguarda il mantenimento dei figli, atteso che anche il figlio maggiore non è economicamente autosufficiente, ciascuna delle parti provvederà secondo la propria disponibilità a far fronte alle esigenze degli stessi, facendosi carico entrambi nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie preventivamente concordate;
D) la casa coniugale sita alla Via Kennedy, John F. n.7, nel comune di Albiate (MB), seppur di proprietà di entrambi i coniugi, rimarrà nella disponibilità del SI , che si Controparte_1 impegna al pagamento della rimanente parte di mutuo nonché al pagamento di tutte le spese relative alla stessa e delle utenze;
E) entrambi i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento, nonché di aver autonomamente disciplinato anche i loro rapporti economici e patrimoniali;
F) entrambi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti per l'espatrio”. Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale nel medesimo procedimento de quo con sentenza emessa in data 19.04.2024 (sent. n. 175/2024 – pubbl. in data 24.04.2024).
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia (06.10.2007) e, per le restanti Per_2 pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 13/02/2024, così provvede: Controparte_1
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
d Acri (CS) in data 10/08/2005 (atto n. 3, Parte II, Serie A, del Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Acri (CS)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Acri (CS), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16 gennaio 2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 13/02/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 894/2024 R.G. vertente tra: (C.F. ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
E
(C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. DE MARCO STEFANIA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE
A) I coniugi vivranno separatamente e liberi di risiedere ovunque lo riterranno opportuno;
B) relativamente ai figli si precisa che ha ormai raggiunto la maggiore età, mentre la figlia Per_1 minore quasi maggiorenne, verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_2 residenza presso l'abitazione del padre e la stessa incontrerà la mamma ogni volta che lo vorrà trascorrendo con la stessa le principali festività secondo il criterio dell'alternanza, salvo diverso accordo tra le parti o diversa volontà della minore;
C) per ciò che riguarda il mantenimento dei figli, atteso che anche il figlio maggiore non è economicamente autosufficiente, ciascuna delle parti provvederà secondo la propria disponibilità a far fronte alle esigenze degli stessi, facendosi carico entrambi nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie preventivamente concordate;
D) la casa coniugale sita alla Via Kennedy, John F. n.7, nel comune di Albiate (MB), seppur di proprietà di entrambi i coniugi, rimarrà nella disponibilità del SI , che si Controparte_1 impegna al pagamento della rimanente parte di mutuo nonché al pagamento di tutte le spese relative alla stessa e delle utenze;
E) entrambi i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento, nonché di aver autonomamente disciplinato anche i loro rapporti economici e patrimoniali;
F) entrambi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti per l'espatrio”. Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale nel medesimo procedimento de quo con sentenza emessa in data 19.04.2024 (sent. n. 175/2024 – pubbl. in data 24.04.2024).
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia (06.10.2007) e, per le restanti Per_2 pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 13/02/2024, così provvede: Controparte_1
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
d Acri (CS) in data 10/08/2005 (atto n. 3, Parte II, Serie A, del Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Acri (CS)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Acri (CS), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16 gennaio 2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona