Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2937/2020 RG riservata in decisione all'udienza del
23.10.2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta e vertente
TRA
, codice fiscale Parte_1
in persona dell'amministratore p.t., dott. rappresentato e P.IVA_1 Parte_2
difeso dall'avv. Biagio Grasso giusta procura in calce all'atto di citazione in riassunzione, elett.te dom.to in alla via Vincenzo Arangio Ruiz 83 Pt_1
ATTORE IN RIASSUNZIONE-APPELLANTE INCIDENTALE
CONTRO
, codice fiscale , in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'amministratore p.t., dott. rappresentato e difeso, congiuntamente e CP_2 disgiuntamente ,dall'avv. Francesco Palmieri, codice fiscale , e dall' avv. C.F._1
Vincenzo Palmieri, codice fiscale , in virtù di delibera assembleare del C.F._2
giorno 08.10.2020 e procura rilasciata su foglio a parte allegata alla comparsa di costituzione in riassunzione, elett.te dom.to presso gli avvocati Palmieri in alla Calata Trinità Maggiore n. 4 Pt_1
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE-APPELLANTE PRINCIPALE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione ex art. 392 c.p.c. ritualmente notificata in data 30.7.2020 il
[...]
(di seguito soltanto “ Parte_3 Parte_1
RG n° 2937/2020 - sentenza -
Palazzo Giovagnoni”) ha riassunto il giudizio innanzi all'intestata Corte distrettuale, affinché l'adito Collegio, tenuto conto del principio di diritto affermato dall'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 20197/2019, depositata il 25.7.2019: a) accerti e dichiari il diritto del Parte_3 Parte_3
ad installare, a propria cura e spese, un impianto citofonico/videocitofonico sul cancello di ingresso al cortile prospiciente la via Chiaia di proprietà del
[...]
(di seguito soltanto “ ), Controparte_3 Controparte_3
con un meccanismo che consenta l'apertura del varco pedonale dalle abitazioni site nel fabbricato di Palazzo Giovagnoni e dall'interno della galleria che conduce all'ascensore di collegamento con il fabbricato di vico b) condannare il Parte_1 Controparte_3
al pagamento delle spese dei precedenti tre gradi di giudizio e del presente
[...]
giudizio di rinvio.
1.2 A sostegno della citazione in riassunzione il ha Parte_4
premesso che il Supremo Collegio, con la succitata ordinanza, ha cassato la sentenza della
Corte di Appello di Napoli n. 1284/2014 depositata il 21.3.2014, che, accogliendo per quanto di ragione l'appello principale proposto dal Controparte_3
avverso la statuizione del Tribunale di Napoli n. 3023/2008, depositata il 18.3.2008, e rigettando, di converso, il gravame incidentale interposto dal odierno Parte_1
deducente avverso la medesima pronuncia, aveva respinto la domanda avanzata in primo grado dal comparente per sentir accertare e dichiarare il suo diritto alla installazione di un impianto videocitofonico sul predetto cancello di ingresso, dotato di un meccanismo che consenta l'apertura a distanza del varco pedonale dall'interno delle singole abitazioni site nel fabbricato di Palazzo Giovagnoni (fondo dominante).
In particolare, la Suprema Corte ha censurato la sentenza della Corte distrettuale nella parte in cui essa ha rigettato la domanda avanzata dal in Controparte_4 base alla considerazione che l'installazione dell'impianto videocitofonico con un meccanismo di apertura a distanza, che implichi la posa in opera di fili elettrici di collegamento sulla proprietà del , determini, in sé, un Controparte_3
aggravamento della condizione del fondo servente, vietato dall'art. 1067 comma 1 c.c.
Il Supremo Collegio ha, infatti, richiamato il principio di diritto secondo cui “il proprietario del fondo dominante può apportare alle cose o opere destinate all'esercizio della servitù modifiche che ne rendano più agevole e comodo l'esercizio ove ciò non si
RG n° 2937/2020 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
traduca in un facere a carico del proprietario del fondo servente ovvero in un apprezzabile aggravio dell'onere che pesa su quest'ultimo”; ha, quindi, affermato che la Corte partenopea avrebbe dovuto verificare in concreto se la modificazione richiesta importasse un apprezzabile aggravio dell'onere gravante sul fondo servente e, in base a tale criterio, permettere o negare il mutamento. Il giudice a quo, invece, ritenendo insito nel sol fatto del passaggio di fili elettrici nella proprietà del servente un aggravamento non Parte_1
consentito, non si è attenuta alla regola di diritto sopra richiamata.
L'attore in riassunzione ha insistito, pertanto, in via istruttoria per l'ammissione di una
CTU, allo scopo di determinare le modalità di installazione di un impianto video/citofonico sul cancello di ingresso del cortile di nonché di un pulsante per Controparte_1
l'apertura telecomandata del predetto cancello con il minor incomodo per il fondo servente.
1.3 Incardinato ritualmente il contraddittorio, si è costituito il Controparte_3
, eccependo l'infondatezza della domanda avversaria, di cui ha chiesto il rigetto
[...]
con vittoria delle spese di lite.
1.4 Espletata CTU, all'udienza del 23.10.2024 la Corte ha riservato la causa in decisione, assegnando i termini ordinari di cui all'art.190 c.p.c. per lo scambio delle comparse e repliche conclusionali.
2. Ai fini della perimetrazione dell'oggetto del giudizio di rinvio e della cognizione devoluta a questa Corte a seguito dell'ordinanza del Supremo Collegio, si richiama il consolidamento orientamento di legittimità secondo cui i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi;
nella terza, infine, la sua "potestas iudicandi", oltre a estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, sempre nel rispetto
RG n° 2937/2020 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità (cfr., da ultimo, Cass., 14/01/2020, n. 448).
Nella specie, il Collegio, quale giudice di rinvio, deve procedere a scrutinare, alla luce del principio di diritto statuito dalla Suprema Corte, gli esiti dell'indagine peritale disposta al fine di verificare in concreto, pure in ossequio al dictum del Supremo Collegio, se l'installazione dell'impianto video/citofonico con apertura comandata a distanza, richiesta dal comporti un significativo aggravamento della Parte_4
condizione del condominio , vietato dall'art. 1067 c.c. Controparte_3
Ciò posto, va immediatamente disaminata l'obiezione sollevata dal convenuto Parte_1
in riassunzione, secondo cui il quesito, con cui è stato demandato all'ausiliario d'ufficio di verificare se l'installazione di un impianto video/citofonico “sul cancello di ingresso del cortile del ” incida in maniera gravosa sulla Controparte_1
struttura e sulle facoltà di utilizzo dell'area di proprietà del predetto , reca un CP_3
vizio originario, già presupponendo la possibilità, invece in discussione, dell'apposizione dell'impianto sul predetto cancello.
Sul punto la difesa del ha evidenziato che l'installazione Parte_1 Controparte_3 dell'impianto sul cancello di ingresso andrebbe a gravare su una parte della struttura di proprietà dell'ente di gestione diversa da quella asservita in conformità del titolo costitutivo della servitù di passaggio pedonale, che viene esercitata su una ben delimitata striscia di suolo, che dalla galleria di proprietà del consente di Controparte_4
accedere alla pubblica via Chiaia.
L'argomentazione è, tuttavia, inammissibile, essendo la questione dell'ubicazione dell'impianto videocitofonico sul cancello di ingresso del Controparte_3
coperta dal giudicato interno.
Giova premettere che il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 3023/2008, depositata il
18.3.2008, aveva parzialmente accolto la domanda avanzata in primo grado dal dichiarando il diritto dell'ente condominiale di “installare Parte_4
a proprie cura e spese, sul cancello di ingresso al cortile del
[...]
un impianto citofonico-videocitofonico che, attraverso la Parte_5
tecnologia wireless o simile, consenta la comunicazione tra impianto principale ed apparecchi ubicati nelle singole abitazioni del Palazzo Giovagnoni, senza passaggio di fili elettrici o altro nella e/o sulla proprietà di parte convenuta”.
RG n° 2937/2020 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
Avverso tale sentenza il interponeva appello principale Controparte_3
affidato a due motivi: 1) erronea e falsa applicazione della legge, laddove il giudice a quo aveva accertato il diritto vantato ex adverso in violazione dell'art. 1067 c.c., trascurando di considerare che la servitù di passo pedonale in favore del Parte_4
è costituita da un titolo convenzionale che ne regola compiutamente l'estensione, i limiti e le modalità di esercizio, sicché l'installazione dell'impianto videocitofonico esorbita dal contenuto della servitù convenzionale a vantaggio di terzi estranei e visitatori;
2) errata motivazione, nella parte in cui il primo giudice aveva escluso che l'installazione dell'impianto, sia pure mediante tecnologia wireless e similari, non costituisse un'innovazione o, comunque, un aggravamento della servitù vietata dall'art. 1067 c.c., necessitando, pur sempre, di un passaggio di fili elettrici e tubazioni lungo i muri perimetrali di proprietà dell'appellante, dando vita, pertanto, surrettiziamente addirittura ad una nuova servitù.
La Corte di Appello, con la sentenza n. 1284/2014, rigettava il primo motivo di appello principale, confermando che, come già argomentato dal giudice di prime cure, l'estensione delle facoltà nell'esercizio della servitù di passaggio deve essere vagliata alla luce della natura reale del diritto, che è costituito non per il vantaggio personale degli abitanti del fabbricato di Palazzo Giovagnoni, bensì per l'utilità ritraibile dall'immobile stesso, ricomprendendo, pertanto, anche la possibilità dei proprietari delle unità immobiliari insistenti nel fondo dominante di dare accesso ai terzi visitatori chiaramente da essi accettati e voluti;
accoglieva, invece, il secondo motivo che, al pari dell'appello incidentale, investiva la questione delle caratteristiche tecniche dell'impianto, ritenendo che, una volta appurata dal CTU del procedimento instaurato ai sensi dell'art. 612 c.p.c, l'impraticabilità di una installazione senza il passaggio di cavi nella proprietà del Controparte_3
, l'alternativa modalità, implicante il passaggio di fili elettrici attraverso la
[...]
proprietà del fondo servente, determinasse un aggravamento della servitù vietato dall'art. 1067 c.c., pervenendo conseguentemente a rigettare integralmente l'originaria domanda attorea in riforma della statuizione di primo grado.
Avverso la sentenza della Corte distrettuale interponeva ricorso ex art. 360 c.p.c. il lamentando la violazione dell'art. 1067 c.c in cui era Parte_4
incorso il giudice a quo laddove aveva ritenuto insito, nel sol fatto del passaggio di fili elettrici nella proprietà del fondo servente, un aggravamento della servitù di passaggio
RG n° 2937/2020 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda pedonale, senza verificare, in concreto, le implicazioni destinate a discendere a carico di detto fondo dalle modalità tecniche di realizzazione del meccanismo di apertura a distanza del varco pedonale.
Il Condominio depositava, a sua volta, un controricorso chiedendo Controparte_3
dichiararsi l'inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza del ricorso avversario;
in particolare, nel merito insisteva nell'originaria eccezione secondo cui il passaggio di fili e/o condutture all'interno della proprietà del fondo servente, necessario ad assicurare l'alimentazione elettrica dell'impianto video/citofonico, genera un “ulteriore peso di natura diversa” da quello previsto dal titolo costitutivo della servitù, integrando, perciò, una innovazione vietata se non addirittura una servitù del tutto diversa.
L'eccezione è stata, tuttavia, apertamente respinta dalla Suprema Corte, che, con l'ordinanza di annullamento, ha appunto affermato il contrario principio secondo cui l'eventualità ventilata non importa necessariamente un aggravio della servitù di passaggio pedonale, rimanendo compatibile, in linea di principio, con il contenuto e l'estensione di questa, dovendo verificarsi, piuttosto, in concreto se le modalità operative del collegamento elettrico finiscano per rendere più gravosa la condizione del fondo servente.
Così ricostruite le difese delle parti processuali e la portata del devolutum delineatosi nei progressivi gradi di impugnazione, ne risulta che, come già sopra accennato, la questione dell'apposizione dell'impianto videocitofonico sul cancello di ingresso del fabbricato del non è più controvertibile, avendo costituito premessa Controparte_3
irretrattabile dei punti sui quali le parti, invece, ancora confliggono.
Dall'excursus sopra richiamato si evince, invero, che il diritto all'installazione dell'impianto su detto cancello era stato affermato dal Tribunale e non specificamente attinto dal gravame del che, come sopra rimarcato, aveva devoluto alla Corte Controparte_3
distrettuale le diverse questioni della estraneità dell'utilità vantata al contenuto e all'estensione del diritto di servitù regolati dal titolo negoziale, prestandosi l'apertura a distanza all'ingresso di terzi e non soltanto dei proprietari delle unità immobiliari insistenti nel condominio fondo dominante (motivo respinto dalla succitata sentenza della Corte di
Appello), nonché quella della incompatibilità del passaggio di fili elettrici con il “tipo” della servitù di passaggio pedonale, unica costituita in favore di controparte (motivo accolto dalla
Corte distrettuale).
RG n° 2937/2020 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
In assenza, poi, di controricorso incidentale sul mezzo respinto dalla Corte di Appello, in sede di legittimità, coerentemente con la perimetrazione del tema devoluto alla Suprema
Corte dal solo ricorso principale, vertente sul profilo del passaggio di fili elettrici sulla proprietà del fondo servente, si è discusso unicamente della necessità di procedere ad un accertamento in concreto sull'incidenza che da detto passaggio derivi sulla proprietà del fondo servente. È, in particolare, significativo che l'ordinanza della Suprema Corte, nello statuire il principio di diritto cui questo Collegio è chiamato ad attenersi, dà per presupposta l'individuazione della parte di fabbricato del sul quale Controparte_3
debba essere installato l'impianto, demandando alla successiva indagine soltanto la questione dell'impatto, sulla struttura e sulle facoltà di utilizzo della proprietà servente, del passaggio di condutture o fili elettrici necessari ad assicurare il collegamento a distanza.
Impregiudicato quanto esposto, non va sottaciuto che il cancello di ingresso è, pur sempre, un'“opera destinata all'esercizio della servitù” di passaggio, su cui è lecito apportare modificazioni che, nel bilanciamento degli interessi reciproci, rendano più comodo l'esercizio della servitù per il proprietario del fondo dominante e non aggravino la condizione del fondo servente.
Tanto opportunamente chiarito, il CTU all'esito di una accurata indagine, i cui esiti sono pienamente condivisibili, in quanto fondati su una esposizione completa e dettagliata, corredata da rilievi fotografici che consentono di apprezzare in maniera obiettiva ed immediata l'impatto dell'installazione di cui si discute sulla proprietà del
[...]
ha innanzitutto affermato che “l'impianto video – citofonico trova la Controparte_3
sua ideale installazione sulla parte fissa metallica del lato destro, ad una altezza compatibile con l'altezza della medesima, del cancello di ingresso del cortile del
, di larghezza di circa 0,40 m, come indicato Controparte_1
planimetricamente nella fig. 7 e nelle foto 17 e 18”.
L'individuazione nella parte fissa metallica destra del cancello di ingresso della sede di installazione dell'impianto di video – citofono è condivisibilmente giustificata dalla considerazione che, sul medesimo lato, installato a parete, è presente l'impianto citofonico del condominio di dal quale si dirama anche la canalizzazione a vista Controparte_3
contenente i collegamenti elettrici tra citofono e serratura che consente l'apertura/chiusura del passo pedonale del cancello d'ingresso (vedi Foto n. 19). Sarà pertanto agevole avvalersi della canalizzazione già esistente a servizio del anche per Controparte_3
RG n° 2937/2020 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda il collegamento elettrico da creare a favore del Parte_4
sistemando una cassetta di derivazione sulla parte interna fissa del cancello.
Procedendo all'illustrazione degli interventi a farsi per dotare l'impianto di alimentazione elettrica, il CTU ha evidenziato che nella galleria di accesso al Parte_4
come visionabile dalle fotografie nn. 6, 7, 9, 10, 11 e 12, sono presenti impianti
[...]
(elettrico, citofonico, ascensore) alimentati elettricamente. Pertanto, la già presente alimentazione elettrica del nella relativa galleria di Parte_4
accesso, può essere utilizzata per il collegamento elettrico e quindi per il funzionamento dell'impianto video – citofonico ad installarsi, dovendo assicurarsi, poi, l'arrivo al punto di installazione dell'impianto video – citofonico come indicato in precedenza.
Sul punto, il CTU ha opportunamente richiamato la previsione del titolo costitutivo del
03/05/1952 della servitù di passaggio pedonale, che stabilisce un impegno …a lasciare in ogni caso un passaggio, coperto o scoperto, della lunghezza ed altezza di metri due e dall'inizio dello spiazzo di Via Chiaia fino al terreno di proprietà Parte_4
contrassegnato con il numero civico 3 bis (attuale ingresso alla galleria che conduce all'ascensore del – Palazzo Giovagnoni). Lo Parte_3 Pt_1
sviluppo planimetrico della fascia così descritta è stato riprodotto graficamente dal CTU nello schema riportato nelle figg. 9 e 10 dell'elaborato peritale.
L'ausiliario d'ufficio ha, dunque, prospettato due alternative modalità di derivazione elettrica idonea ad alimentare l'impianto video-citofonico da installarsi. Una di esse prevede l'utilizzo della fascia descritta nel titolo costitutivo della servitù come superficie al di sotto della quale posare, attraverso traccia, un cavidotto tipologicamente rappresentato nella foto n. 21, a 0,80 mt dal piano stradale, stante anche la presenza di auto nel cortile del condominio , ad esempio in PVC corrugati con sezione Parte_5
da 20 mmq nel quale far passare i cavi elettrici di tipologia consona all'impianto video – citofonico prescelto. Una volta passati i fili elettrici, gli stessi fuoriusciranno direttamente all'esterno (attraverso un piccolo pozzetto di disconnessione e isolamento posizionato o nella fascia asservita senza incidere su parti comuni o all'esterno su proprietà demaniale richiedendo i relativi permessi ove necessari), dove saranno collegati alla pulsantiera esterna dell'impianto video citofonico. Il predetto collegamento può essere facilmente realizzato attraverso una canalizzazione esterna, che si diparte dal pozzetto di disconnessione
RG n° 2937/2020 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda precedentemente illustrato, da poggiare sulla parte fissa destra del cancello che finisce nella cassetta di derivazione prevista come in fotografia n. 20.
La seconda modalità prospettata dal CTU prevede che il collegamento elettrico sia assicurato attraverso un cavidotto a vista con tubi rigidi in PVC e cassette di disconnessione secondo un tracciato tipologico come quello riportato in fig. n. 11, che corre cioè lungo la parete perimetrale dell'edificio del . Controparte_3
Inoltre, secondo lo schema di collegamento elettrico riportato nella fig. 11, l'installazione della pulsantiera del nuovo impianto video – citofonico potrebbe essere realizzata di fianco a quella già presente del condominio di , sfruttandone Controparte_1
anche la relativa canalizzazione già presente per i collegamenti elettrici), attraverso lo scavo di una piccola nicchia nel muro perimetrale del predetto condominio.
Entrambe le soluzioni prospettate non arrecano, secondo il giudizio del CTU suffragato dalla obiettiva condizione dei luoghi e dalla normale destinazione funzionale delle porzioni interessate, alcun aggravio alle strutture e alla facoltà d'uso delle parti comuni del
, avendo l'ausiliario evidenziato soltanto che la seconda si Controparte_3
presenta più vantaggiosa perché eviterebbe il disagio temporaneo della impraticabilità del cortile per il tempo necessario ai lavori di scavo e di posa in opera dei cavi interrati. Quanto, poi, alle doglianze espresse dal nelle note controdeduttive Controparte_3
del CT alla bozza peritale, ovverosia la presenza di linee elettriche in tensione con conseguente rischio indotto per la sicurezza ed un non trascurabile impatto estetico con danneggiamento dell'intonaco di facciata, l'ausiliario d'ufficio ha risposto evidenziando, sul primo aspetto, che la realizzazione dell'impianto elettrico deve essere comunque seguita da una certificazione attestante la conformità alle normative vigenti, così neutralizzando il rischio paventato e, sul secondo punto, che eventuali danneggiamenti all'intonaco sono facilmente risolvibili con routinarie opere murarie, mentre l'impatto estetico delle tubazioni in pvc è minimo, anche considerando l'attuale stato dei luoghi, caratterizzato dalla presenza, apprezzabile dai rilievi fotografici allegati, di motori di condizionatori, scarichi di caldaie e cavi elettrici volanti.
Dovendo, allora, il Collegio procedere ad individuare la modalità da preferire tra le due modalità esecutive alternativamente proposte dal CTU, sgombrato il campo dalla contestazione- inammissibile per le ragioni sopra illustrate- sulla individuazione, nel cancello di ingresso, della sede di installazione dell'impianto videocitofonico, occorre tener
RG n° 2937/2020 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda conto dell'obiezione del secondo cui entrambe le Controparte_3
soluzioni di cui si discute implicano l'interessamento di porzioni di proprietà del medesimo esterne alla fascia asservita secondo le previsioni del titolo negoziale costitutivo CP_3
della servitù. E, invero, la prima coinvolgerebbe il sottosuolo, non ricompreso nella superficie della striscia sulla quale si esercita la servitù di passo pedonale;
la seconda prevederebbe l'utilizzo della parete perimetrale del fabbricato, che è completamente diversa dalla “cosa destinata all'esercizio della servitù”.
Sennonchè l'interpretazione che la difesa del propugna del principio di diritto Parte_1
statuito dalla Suprema Corte, a ben vedere ne travisa la portata, alterando il significato dell'apprezzamento in concreto rimesso a questa Corte quale giudice di rinvio.
Ove, infatti, accedendo alla tesi del si ravvisasse Controparte_3
implicita in detto principio la necessità che il passaggio dei fili e/o condutture elettriche- che il Supremo Collegio ha già affermato non comportare in sé un aggravamento della servitù di passaggio pedonale- debba insistere sulla superficie della striscia di suolo destinata al passo pedonale, rimanendo, sempre a dire del estraneo al contenuto della servitù in Parte_1
oggetto anche un passaggio sotto traccia, si finirebbe per svuotare di contenuto l'utilità principale della servitù prediale, non potendo accettarsi che la pratica di passaggio sia esercitata su fili in rilievo, che ne ostacolerebbero la libertà, l'ampiezza e la sicurezza.
È, quindi, evidente che, laddove la Suprema Corte ha rimesso ad un vaglio concreto l'apprezzamento dell'impatto sulla condizione del fondo servente di un passaggio attraverso lo stesso dell'alimentazione elettrica, a tal fine richiamando la possibilità per il proprietario del fondo dominante di apportare modifiche alle “cose destinate all'esercizio della servitù” ove non determinino, appunto, un aggravio, essa non ha inteso circoscrivere alla sola superficie della fascia asservita al passaggio pedonale il luogo in cui sia consentito far correre i fili per l'alimentazione elettrica.
Significativo in tale lettura è il richiamo, che pure si rinviene nella motivazione dell'ordinanza della Suprema Corte, alla possibilità- fondata su una legittima applicazione analogica dell'art. 1068 c.c. (la cui rubrica è intitolata “trasferimento della servitù in luogo diverso”) - di apportare persino cambiamenti al modo di esercizio della servitù, sempre che non ci sia pregiudizio per il fondo servente e fermo restando che le spese della variazione siano sopportate da chi abbia richiesto la modifica per il generale principio cuius commoda eius incommoda.
RG n° 2937/2020 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
Non è, infatti, casuale che la pronuncia richiamata nell'ordinanza della Suprema Corte
(Cass. 2104/1994) si riferisca ad un caso di “spostamento del luogo di esercizio della servitù”, avendo avuto modo il Supremo Collegio di chiarire che l'art. 1068 c.c., seppur normalmente riferito alle ipotesi di spostamento orizzontale, ben sia estensibile analogicamente, ricorrendone l'eadem ratio, agli spostamenti verticali, nel senso cioè dello spostamento non da una superficie ad un'altra, bensì della profondità spaziale, ove la modifica è di minore consistenza. Tale facoltà va a fortiori predicata nella specie, in cui non si realizza nemmeno il più invasivo effetto delle ipotesi espressamente disciplinate dall'art. 1068 c.c. nei suoi vari commi, ovvero quella di un vero e proprio trasferimento della servitù
(ipotesi prevista dal comma 4) o del trasferimento del luogo di esercizio della servitù
(ipotesi contemplate dal secondo e terzo comma), bensì soltanto una variazione del modo di esercizio della stessa servitù di passaggio, che resta immutata nel suo contenuto e nel suo oggetto, ed in cui il “diverso luogo” è preposto soltanto ad ospitare un'opera meramente strumentale ed accessoria allo ius in re aliena (vedi, segnatamente, Cass. 31145/2017 secondo cui il passaggio dei cavi elettrici, funzionale alla installazione di un videocitofono, non è equiparabile al passaggio di condutture dell'acqua, della luce o del gas, rimanendo compatibile con l'utilità tipica della servitù di passo).
In ragione delle considerazioni espresse la Corte ritiene, pertanto, che tra le due opzioni prospettate dal CTU debba essere prescelta quella che prevede il passaggio dei cavi elettrici sotto traccia, atteso che, pur esponendo i condomini di entrambi i fabbricati al disagio temporaneo della impraticabilità del passaggio per il tempo necessario ai lavori di scavo e di posa in opera dei fili, è la modalità che circoscrive il luogo di incidenza della modificazione nella stessa area asservita dal titolo, sia pure nella sua profondità spaziale. Del resto, il CTU ha rimarcato che il passaggio sottotraccia è funzionale anche a non ostacolare il parcheggio dei veicoli che attualmente stazionano nel cortile, salvaguardando, così, un interesse dello stesso fondo servente.
Resta ovviamente impregiudicata la facoltà delle parti di optare, in fase esecutiva, ove esse concordemente si determinino in tal senso, per la modalità alternativa di cui alla fig. 11, indicata come più vantaggiosa dal CTU perché di minore incomodo anche temporaneo per i proprietari di entrambi i fabbricati.
In conclusione, all'esito del concreto apprezzamento condotto in applicazione del principio di diritto statuito dalla Suprema Corte con l'ordinanza di rinvio, va affermato che
RG n° 2937/2020 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda l'installazione dell'impianto videocitofonico per una maggior comodità nell'esercizio del passaggio da parte degli abitanti del realizzata secondo Parte_4
le modalità tecniche individuate dal CTU paragrafo 4.2 dell'elaborato peritale depositato in data 4.12.2023, non comporta alcun aggravamento per le strutture e le facoltà di uso delle parti comuni del quale fondo servente;
va, pertanto, Controparte_3
accolta la domanda dell'attore di primo grado di accertamento del diritto alla installazione dell'impianto videocitofonico sul cancello di ingresso al cortile di proprietà del predetto secondo le modalità descritte nel succitato paragrafo, qui da intendersi Parte_1
integralmente richiamate, previo rilascio dei titoli abilitativi prescritti dalla normativa amministrativa di settore per l'intervento in oggetto.
3. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si richiama il consolidato insegnamento della Suprema Corte secondo cui il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla
Corte di cassazione anche perché provveda sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e sulle spese dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato (cfr., ex multis, Cass. 6259/2014 secondo cui la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale, sicchè viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado;
peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale).
Nel caso di specie, tenuto conto che la sentenza di primo grado viene riformata in accoglimento dell'appello incidentale interposto dal , le Parte_4
spese di tutti i gradi devono essere liquidate tenuto conto che il Controparte_3
è risultato, all'esito del giudizio, integralmente soccombente.
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RG n° 2937/2020 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
3.1 I compensi professionali si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi sono determinati con riferimento allo scaglione delle cause di valore indeterminabile di media complessità, avendo riguardo, nella loro concreta quantificazione, all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
3.2 Le spese di CTU del presente grado residuano definitivamente a carico del
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Controparte_1
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sulla citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. proposta dal Parte_3
così provvede:
[...] rigetta l'appello principale proposto dal Controparte_3
e accoglie l'appello incidentale proposto dal
[...] Parte_3
e, per l'effetto:
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a) in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli n. 3023/2008, depositata il
18.3.2008, accerta il diritto del Parte_3
ad installare, a propria cura e spese, un impianto
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video/citofonico sul cancello di ingresso al cortile prospiciente la via Chiaia di proprietà del con un Parte_6
meccanismo di apertura del varco pedonale telecomandato a distanza nelle modalità tecniche individuate nel paragrafo 4.2 dell'elaborato peritale depositato in data
4.12.2023, qui da intendersi integralmente richiamate, da realizzare previo rilascio dei titoli abilitativi prescritti dalla normativa amministrativa di settore per l'intervento in oggetto;
b) condanna il alla refusione, Parte_6
in favore del Parte_3 Parte_3
delle spese di tutti i gradi del giudizio che liquida, per il primo grado, in € 7.000,00
RG n° 2937/2020 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda per compensi professionali;
per il secondo grado in € 6.000,00 per compensi;
per il giudizio di legittimità in € 5.000,00 per compensi;
per il giudizio di rinvio in €
777,00 per spese ed € 6.000,00 per compensi, il tutto oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
c) pone le spese di CTU del presente grado definitivamente a carico
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Parte_6
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 5.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
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