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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 13/05/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1096/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Sara Marzialetti Presidente rel.
Alberto Pavan Giudice
Mariannunziata Taverna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1096/2024 promossa da:
nata a [...] il [...], (C.F.: ) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 procura allegata in calce al ricorso, dall'Avv. Patrizia Tomassini (C.F.: G516P) e con la C.F._2 medesima elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Porto San Giorgio (FM), Corso G. Garibaldi
n.123;
-ricorrente- nei confronti di
nato a [...] ( Mo) il 13.01.1973, (C.F. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._3 dall'Avv. Vittoria Lupi del foro di Fermo, (C.F.: P.IVA: , ed C.F._4 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Porto San Giorgio (FM) via Cotechini, 48;
-resistente- e con l'intervento del P.M. in sede
* * *
Conclusioni precisate congiuntamente dalle parti:
“Voglia l'Onorevole Tribunale adito, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto nell'anno 2014 Numero 15 Parte I Serie Ufficio 1, il diciannove giugno duemilaquattordici alle ore 11 e minuti 00 nel Comune di FERMO (FM), tra: nato a [...] il [...] Atto n.71 p.l s.A CP_1 anno 1973 residente a [...] e nata a [...] il [...] Atto n. 244 p.I s.A Parte_1 anno 1978 Residente a Fermo (FM). conseguentemente ordinare la rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza di divorzio sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle seguenti CONDIZIONI 1. Assegnazione casa coniugale. La casa coniugale, sita in Fermo (FM) alla Via Girardi
n.73, con tutti gli arredi che la compongono, verrà assegnata alla madre che la abiterà Parte_1 unitamente ai figli;
2. Affido condiviso figlia minore. La figlia minore è affidata in Persona_1 modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
3. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la sua educazione e i suoi bisogni. 4.
Mantenimento per i figli. Le parti concordano ai fini del mantenimento dei figli e Persona_1 che il Sig. debba versare mensilmente alla Sig.ra la somma Persona_2 CP_1 Parte_1 pagina 1 di 3 di € 600,00 (seicento/00), così distribuita: € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) per la minore Per_1
ed € 150,00 (centocinquanta/00) per maggiorenne non ancora
[...] Persona_2 autosufficiente economicamente. Le predette somme sono da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT a decorrere dal mese di Gennaio di ogni anno, e dovranno essere versate con bonifico bancario, da effettuarsi entro il 30 di ogni mese, al n. IBAN: [...]CC0600109167. 5. Spese straordinarie. Il padre contribuirà, inoltre, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, sportive, mediche e quanto altro previsto e per come regolate nel protocollo di intesa del Tribunale di Fermo del 3 novembre 2021), sostenute nell'interesse dei figli, che dovranno, fatta eccezione per quelle necessarie ed urgenti, essere preventivamente concordate tra i genitori e successivamente documentate.
6. Giorni di visita del padre con la minore . Le parti concordano che, Per_1 relativamente ai giorni di visita della figlia il padre terrà con sé la figlia Persona_1 CP_1 minore due giorni a settimana, il Martedì e il Venerdì dalle ore 16.30 alle ore 21.30. A settimane alterne, il Sig. terrà con sé la figlia dalla giornata di Sabato, all'orario di pranzo, alla CP_1 giornata di Domenica, fino alle ore 21.30/22.00. Nel periodo estivo, per la predetta giornata di domenica il padre potrà tenere con sé la figlia fino alle ore 22:30/23.00 in considerazione del Per_1 periodo di riposo della figlia dagli impegni scolastici. Nelle vacanze estive la minore Per_1 trascorrerà 15 (quindici) giorni consecutivi con il padre, il quale, per una maggiore organizzazione, si impegna a comunicare entro il 15 (quindici) maggio di ogni anno alla signora il periodo esatto Pt_1 in cui terrà la figlia minore con sé. In assenza di predetta comunicazione, la Sig.ra Parte_1 deciderà autonomamente il periodo di permanenza della minore con il padre per il periodo estivo e lo comunicherà al Sig. Per l'anno 2025 (duemilaventicinque) la minore , nel periodo CP_1 Per_1 estivo, starà con il padre, dal giorno 9 (nove) di agosto al giorno 23 (ventitré) di agosto. CP_1
Per il periodo natalizio, nel rispetto del principio di alternanza, la figlia minore trascorrerà 6 (sei) giorni consecutivi con il padre;
per quanto riguarda l'anno 2025 nei sei giorni consecutivi in cui
starà con il padre dovrà essere ricompreso anche il giorno di Natale, 25 (venticinque) Per_1 dicembre. Per quanto attiene alla modalità di visita della minore per il periodo pasquale, in Per_1 modo alternato di anno in anno, la stessa dovrà trascorrere 3 (tre) giorni consecutivi con il padre,
inoltre la minore trascorrerà, metà dei ponti festivi con il padre, alternandosi CP_1 Per_1 con la madre.
7. In determinate circostanze che si potranno presentare per esigenze sopraggiunte, i genitori, nel rispetto degli interessi della minore , potranno accordarsi in merito ai giorni di Per_1 visita del padre alla minore , anche diversamente da quanto stabilito nel precedente punto 6. 8. Per_1
Le parti dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento reciproco, in quanto entrambi percepiscono “adeguati redditi propri”.
9. Con compensazione delle spese legali.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.07.2024 ha instaurato il presente procedimento al fine di Parte_1 sentire : dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con in Fermo il 19.06.2014 con CP_1 rito civile, trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Fermo, Anno 2014 Numero 15
Parte I Serie Ufficio 1; disporre l'affidamento condiviso della figlia minore , il suo collocamento Per_1 prevalente presso di sé nella casa coniugale da assegnarsi ad essa medesima e disciplinare il diritto di visita del padre;
stabilire che quest'ultimo corrisponda un contributo al mantenimento mensile della figlia minore e del figlio , maggiorenne e non ancora economicamente indipendente, dell'importo Per_2 complessivo di Euro 700,00, di cui Euro 400,00 in favore della prima ed € 300,00 in favore del figlio
, somma mensile soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, oltre al pagamento Per_2 del 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli. A sostegno della domanda l'istante ha dedotto che: a) tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata, pronunciata con sentenza del Tribunale di Fermo n.736/2023 del Tribunale di Fermo, pubblicata il 2 ottobre 2023, e che sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. pagina 2 di 3 2), lett. b), l. n. 898/1970, per non essere intervenuta riconciliazione ed essere decorsi sei mesi dalla comparizione dei coniugi all'udienza fissata ex art. 473-bis.51, comma 3, c.p.c.; b) dall'unione matrimoniale sono nati due figli, , nato a [...] il [...], maggiorenne e non ancora Per_2 autosufficiente economicamente, ed , nata a [...] il [...]. Per_1
Costituitosi, il resistente non si è opposto alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, pur contestando la congruità del contributo al mantenimento dei due figli, come invocato dalla ricorrente.
Alla prima udienza di comparizione del 5.12.2024 le parti hanno chiesto che non fossero pronunciati i provvedimenti indifferibili ex art. 473-bis.15 c.p.c., in ragione del tentativo delle stesse di giungere ad un accordo.
Alla successiva udienza del 30.01.2025 le parti hanno rappresentato di essere addivenute ad un accordo e hanno precisato congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fossero recepite le condizioni del divorzio stabilite nell'ambito dell'accordo raggiunto, come disciplinate nelle stesse conclusioni in epigrafe indicate.
***
Ciò premesso e preso atto della richiesta congiunta di scioglimento del vincolo, si ritiene adeguatamente comprovato il fatto che tra i coniugi non vi sia più alcuna comunione spirituale né materiale e che tale comunione non possa essere ricostituita;
sussistono pertanto i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda, previsti dall' art. 3 n.2 lett. b) L.01.12.1970 n.898. Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Fermo il 19.06.2014 con rito civile, trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Fermo, Anno 2014 Numero
15 Parte I. Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, preso atto dell'accordo intervenuto tra le stesse e verificata la conformità delle predette condizioni al superiore interesse della figlia minore - sia in ragione del concordato regime di affidamento condiviso della figlia minore, sia in ragione dell'ampia previsione del diritto di entrambi i genitori di vedere e tenere con sé la minore, con conseguente applicazione del principio di bigenitorialità, che, come è noto, non comporta una proporzione matematica in termini di parità dei tempi di frequentazione (cfr. Cass. civ., sez. I, 10 Dicembre 2018, n.
31902) – deve ritenersi che le predette condizioni siano conformi al superiore interesse della prole e pertanto possono essere condivise: va quindi disposto il regime di affidamento condiviso della figlia minore, con collocamento prevalente presso la madre e contributo di mantenimento a carico del padre in conformità all'accordo, anche relativo al contributo di mantenimento del figlio maggiorenne e non ancora divenuto economicamente indipendente, nonché alle spese straordinarie sostenute nell'interesse di entrambi i figli.
Possono, altresì, essere recepite le ulteriori condizioni proposte, aventi ad oggetto diritti disponibili delle parti. La definizione consensuale della vicenda integra i gravi motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, come del resto congiuntamente richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, visti gli artt. 473 bis.22 e
473 bis 28 c.p.c. così decide:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Fermo il 19 CP_1 Parte_1 giugno 2014, trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Fermo, Anno 2014
Numero 15 Parte I Serie – Ufficio 1;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fermo di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, come in epigrafe trascritte, qui da intendersi integralmente riportate;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 13.05.2025
Il Presidente relatore
Sara Marzialetti pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Sara Marzialetti Presidente rel.
Alberto Pavan Giudice
Mariannunziata Taverna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1096/2024 promossa da:
nata a [...] il [...], (C.F.: ) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 procura allegata in calce al ricorso, dall'Avv. Patrizia Tomassini (C.F.: G516P) e con la C.F._2 medesima elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Porto San Giorgio (FM), Corso G. Garibaldi
n.123;
-ricorrente- nei confronti di
nato a [...] ( Mo) il 13.01.1973, (C.F. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._3 dall'Avv. Vittoria Lupi del foro di Fermo, (C.F.: P.IVA: , ed C.F._4 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Porto San Giorgio (FM) via Cotechini, 48;
-resistente- e con l'intervento del P.M. in sede
* * *
Conclusioni precisate congiuntamente dalle parti:
“Voglia l'Onorevole Tribunale adito, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto nell'anno 2014 Numero 15 Parte I Serie Ufficio 1, il diciannove giugno duemilaquattordici alle ore 11 e minuti 00 nel Comune di FERMO (FM), tra: nato a [...] il [...] Atto n.71 p.l s.A CP_1 anno 1973 residente a [...] e nata a [...] il [...] Atto n. 244 p.I s.A Parte_1 anno 1978 Residente a Fermo (FM). conseguentemente ordinare la rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza di divorzio sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle seguenti CONDIZIONI 1. Assegnazione casa coniugale. La casa coniugale, sita in Fermo (FM) alla Via Girardi
n.73, con tutti gli arredi che la compongono, verrà assegnata alla madre che la abiterà Parte_1 unitamente ai figli;
2. Affido condiviso figlia minore. La figlia minore è affidata in Persona_1 modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
3. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la sua educazione e i suoi bisogni. 4.
Mantenimento per i figli. Le parti concordano ai fini del mantenimento dei figli e Persona_1 che il Sig. debba versare mensilmente alla Sig.ra la somma Persona_2 CP_1 Parte_1 pagina 1 di 3 di € 600,00 (seicento/00), così distribuita: € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) per la minore Per_1
ed € 150,00 (centocinquanta/00) per maggiorenne non ancora
[...] Persona_2 autosufficiente economicamente. Le predette somme sono da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT a decorrere dal mese di Gennaio di ogni anno, e dovranno essere versate con bonifico bancario, da effettuarsi entro il 30 di ogni mese, al n. IBAN: [...]CC0600109167. 5. Spese straordinarie. Il padre contribuirà, inoltre, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, sportive, mediche e quanto altro previsto e per come regolate nel protocollo di intesa del Tribunale di Fermo del 3 novembre 2021), sostenute nell'interesse dei figli, che dovranno, fatta eccezione per quelle necessarie ed urgenti, essere preventivamente concordate tra i genitori e successivamente documentate.
6. Giorni di visita del padre con la minore . Le parti concordano che, Per_1 relativamente ai giorni di visita della figlia il padre terrà con sé la figlia Persona_1 CP_1 minore due giorni a settimana, il Martedì e il Venerdì dalle ore 16.30 alle ore 21.30. A settimane alterne, il Sig. terrà con sé la figlia dalla giornata di Sabato, all'orario di pranzo, alla CP_1 giornata di Domenica, fino alle ore 21.30/22.00. Nel periodo estivo, per la predetta giornata di domenica il padre potrà tenere con sé la figlia fino alle ore 22:30/23.00 in considerazione del Per_1 periodo di riposo della figlia dagli impegni scolastici. Nelle vacanze estive la minore Per_1 trascorrerà 15 (quindici) giorni consecutivi con il padre, il quale, per una maggiore organizzazione, si impegna a comunicare entro il 15 (quindici) maggio di ogni anno alla signora il periodo esatto Pt_1 in cui terrà la figlia minore con sé. In assenza di predetta comunicazione, la Sig.ra Parte_1 deciderà autonomamente il periodo di permanenza della minore con il padre per il periodo estivo e lo comunicherà al Sig. Per l'anno 2025 (duemilaventicinque) la minore , nel periodo CP_1 Per_1 estivo, starà con il padre, dal giorno 9 (nove) di agosto al giorno 23 (ventitré) di agosto. CP_1
Per il periodo natalizio, nel rispetto del principio di alternanza, la figlia minore trascorrerà 6 (sei) giorni consecutivi con il padre;
per quanto riguarda l'anno 2025 nei sei giorni consecutivi in cui
starà con il padre dovrà essere ricompreso anche il giorno di Natale, 25 (venticinque) Per_1 dicembre. Per quanto attiene alla modalità di visita della minore per il periodo pasquale, in Per_1 modo alternato di anno in anno, la stessa dovrà trascorrere 3 (tre) giorni consecutivi con il padre,
inoltre la minore trascorrerà, metà dei ponti festivi con il padre, alternandosi CP_1 Per_1 con la madre.
7. In determinate circostanze che si potranno presentare per esigenze sopraggiunte, i genitori, nel rispetto degli interessi della minore , potranno accordarsi in merito ai giorni di Per_1 visita del padre alla minore , anche diversamente da quanto stabilito nel precedente punto 6. 8. Per_1
Le parti dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento reciproco, in quanto entrambi percepiscono “adeguati redditi propri”.
9. Con compensazione delle spese legali.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.07.2024 ha instaurato il presente procedimento al fine di Parte_1 sentire : dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con in Fermo il 19.06.2014 con CP_1 rito civile, trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Fermo, Anno 2014 Numero 15
Parte I Serie Ufficio 1; disporre l'affidamento condiviso della figlia minore , il suo collocamento Per_1 prevalente presso di sé nella casa coniugale da assegnarsi ad essa medesima e disciplinare il diritto di visita del padre;
stabilire che quest'ultimo corrisponda un contributo al mantenimento mensile della figlia minore e del figlio , maggiorenne e non ancora economicamente indipendente, dell'importo Per_2 complessivo di Euro 700,00, di cui Euro 400,00 in favore della prima ed € 300,00 in favore del figlio
, somma mensile soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, oltre al pagamento Per_2 del 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli. A sostegno della domanda l'istante ha dedotto che: a) tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata, pronunciata con sentenza del Tribunale di Fermo n.736/2023 del Tribunale di Fermo, pubblicata il 2 ottobre 2023, e che sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. pagina 2 di 3 2), lett. b), l. n. 898/1970, per non essere intervenuta riconciliazione ed essere decorsi sei mesi dalla comparizione dei coniugi all'udienza fissata ex art. 473-bis.51, comma 3, c.p.c.; b) dall'unione matrimoniale sono nati due figli, , nato a [...] il [...], maggiorenne e non ancora Per_2 autosufficiente economicamente, ed , nata a [...] il [...]. Per_1
Costituitosi, il resistente non si è opposto alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, pur contestando la congruità del contributo al mantenimento dei due figli, come invocato dalla ricorrente.
Alla prima udienza di comparizione del 5.12.2024 le parti hanno chiesto che non fossero pronunciati i provvedimenti indifferibili ex art. 473-bis.15 c.p.c., in ragione del tentativo delle stesse di giungere ad un accordo.
Alla successiva udienza del 30.01.2025 le parti hanno rappresentato di essere addivenute ad un accordo e hanno precisato congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fossero recepite le condizioni del divorzio stabilite nell'ambito dell'accordo raggiunto, come disciplinate nelle stesse conclusioni in epigrafe indicate.
***
Ciò premesso e preso atto della richiesta congiunta di scioglimento del vincolo, si ritiene adeguatamente comprovato il fatto che tra i coniugi non vi sia più alcuna comunione spirituale né materiale e che tale comunione non possa essere ricostituita;
sussistono pertanto i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda, previsti dall' art. 3 n.2 lett. b) L.01.12.1970 n.898. Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Fermo il 19.06.2014 con rito civile, trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Fermo, Anno 2014 Numero
15 Parte I. Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, preso atto dell'accordo intervenuto tra le stesse e verificata la conformità delle predette condizioni al superiore interesse della figlia minore - sia in ragione del concordato regime di affidamento condiviso della figlia minore, sia in ragione dell'ampia previsione del diritto di entrambi i genitori di vedere e tenere con sé la minore, con conseguente applicazione del principio di bigenitorialità, che, come è noto, non comporta una proporzione matematica in termini di parità dei tempi di frequentazione (cfr. Cass. civ., sez. I, 10 Dicembre 2018, n.
31902) – deve ritenersi che le predette condizioni siano conformi al superiore interesse della prole e pertanto possono essere condivise: va quindi disposto il regime di affidamento condiviso della figlia minore, con collocamento prevalente presso la madre e contributo di mantenimento a carico del padre in conformità all'accordo, anche relativo al contributo di mantenimento del figlio maggiorenne e non ancora divenuto economicamente indipendente, nonché alle spese straordinarie sostenute nell'interesse di entrambi i figli.
Possono, altresì, essere recepite le ulteriori condizioni proposte, aventi ad oggetto diritti disponibili delle parti. La definizione consensuale della vicenda integra i gravi motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, come del resto congiuntamente richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, visti gli artt. 473 bis.22 e
473 bis 28 c.p.c. così decide:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Fermo il 19 CP_1 Parte_1 giugno 2014, trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Fermo, Anno 2014
Numero 15 Parte I Serie – Ufficio 1;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fermo di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, come in epigrafe trascritte, qui da intendersi integralmente riportate;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 13.05.2025
Il Presidente relatore
Sara Marzialetti pagina 3 di 3