Decreto 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, decreto 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Prima sezione civile
IL CONSIGLIERE DESIGNATO
Dott. Fabrizio Cosentino
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento recante n. 94/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto
Ricorso per l'equa riparazione dei danni da violazione del termine ragionevole del processo ex legge n. 89/2001 proposto da:
(C.F.: ) nato a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Pirillo (C.F.: e dall'avv. Elvira Pirillo C.F._2
(C.F.: ed elettivamente domiciliato presso il loro studio C.F._3 legale sito in Corigliano Rossano, località Rossano, via Michele Bianchi n. 51.
- ricorrente contro il , in persona del suo Ministro pro tempore, domiciliato Controparte_1 ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, con sede in Via
G. Da Fiore n°34 a Catanzaro
- resistente
letta l'istanza presentata dalla parte ricorrente per l'equa riparazione dei danni derivanti dalla durata irragionevole del giudizio di opposizione a decreto
24.2.2011 dalla società di quale Controparte_2 Controparte_3 asserita debitrice principale, e Controparte_3 Controparte_4 personalmente, in qualità di fideiussori, e definito con sentenza n. 13/2024 del
Tribunale di ST (ex Rossano), pubblicata il 30.1.2024, non notificata e passata in giudicato;
vista la documentazione allegata al ricorso;
ritenuto che il ricorrente assume essersi verificata una eccessiva durata del contenzioso per il ritardo nella definizione del giudizio per complessivi anni
13 e giorni 18, chiedendo liquidarsi la somma complessiva di € 7.200,00 salva la diversa quantificazione giudiziale, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal fatto illecito o, in subordine, dalla domanda fino al soddisfo, nonché al rimborso delle spese del giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti;
considerato tempestivamente promosso il presente giudizio, risultando rispettato il termine di legge semestrale dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva;
rilevato che, essendo la causa per la quale è maturato il ritardo risalente al 2011, non vi era l'onere per il ricorrente di esperire i c.d. rimedi preventivi;
ritenuto che le ragioni del ritardo non possono essere addebitate in alcun modo al comportamento del ricorrente o ad una sua precisa scelta difensiva;
rilevato che, alla stregua delle indicazioni di cui all'art. 2 legge n. 89/2001 si possono riconoscere complessivi 10 periodi di ritardo (13-3) e vanno pertanto risarciti, in base ai parametri legali, tenuto conto anche dell'oggetto e dell'esito dell'opposizione, nella seguente misura:
450 euro per i primi tre anni
500 euro per i successivi fino al settimo
550 per i residui altri tre così in totale 5.000,00
e che tale somma non supera il valore della causa o se inferiore quello accertato dal giudice;
considerato che le spese legali sono da calcolare in base ai vigenti parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, sulla scorta di quanto previsto per i procedimenti monitori e che vanno risarcite le spese vive documentate;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, nella persona del Consigliere designato, accoglie il ricorso e, per l'effetto:
- ingiunge al , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 il pagamento senza dilazione in favore di parte ricorrente della somma di euro 5.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale di equa riparazione al dì del soddisfo, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;
- ingiunge altresì al , in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, il pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in euro 473,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, CPA e IVA come per legge ed euro 27,00 per esborsi diretti, con distrazione in favore degli avvocati Luigi Pirillo ed Elvira Pirillo, dichiaratisi antistatari.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Catanzaro, 8.4.2025
Il Consigliere designato
Fabrizio Cosentino