Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/03/2025, n. 1663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1663 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta: dott.ssa Antonella Izzo, presidente dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Luigi Cirillo, consigliere all'udienza del 14 marzo 2025 ha pronunciato all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3217/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
Parte_1
(avv. Ermelinda Cuccaro) appellante CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t.
(avv. Giuliano Gambardella) appellata E
CONTRO
L' , in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 appellata contumace
oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8378/2024 emessa nel giudizio rubricato al n. 18322/2020 R.G., pubblicata in data 17.05.2024.
IN FATTO E IN DIRITTO
§ 1 – La vicenda che ha dato origine alla presente controversia è stata ricostruita nella sentenza impugnata nei termini che seguono. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore, Pt_1 introduceva un'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., avverso la cartella esattoriale n. 097
[...]
2020 0010694278 000, notificata in data 3.03.2020. Con tale cartella, l' Controparte_3
aveva intimato il pagamento della somma di euro 5.226,02, a titolo di canoni di locazione
[...] relativi al periodo compreso tra dicembre 2016 e giugno 2017. Tale richiesta era stata rivolta al Pt_1 nella sua qualità di unico erede convivente della madre defunta, la quale, in vita, aveva stipulato un contratto di locazione con l'ente NTAlessio Margherita di Savoia - Azienda di Servizi alla ON Disabile Visiva. In virtù di quanto disposto dall'art. 6 della legge n. 392/1978, ra subentrato Pt_1 nel rapporto locativo già in essere. A fondamento dell'opposizione, l'attore sollevava una serie di eccezioni di legittimità e fondatezza della procedura di riscossione attivata. In particolare, egli contestava sia l'improcedibilità che l'inammissibilità della procedura di riscossione adottata mediante
Inoltre, denunciava la nullità del provvedimento opposto, formulando specifiche doglianze in ordine alla sua validità sostanziale e formale.
In data 29.10.2020, si costituiva l' Controparte_4
, chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto.
[...]
In data 12.11.2020, si costituiva, altresì, l' contestando Controparte_5 l'ammissibilità della domanda e affermando la propria assenza di responsabilità rispetto alle doglianze attinenti al merito della pretesa, di cui chiedeva il rigetto.
Concessi i termini dell'art. 183 c.p.c., la causa documentalmente istruita, all'udienza del 12.10.2023 veniva trattenuta in decisione con termini di legge per conclusionali e repliche.
All'esito del processo, il Tribunale così provvedeva:
“Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) annulla la cartella di pagamento n. 097 2020 0010694278 000, e condanna al Parte_1 pagamento della residua somma di euro 3.258,34;
2) compensa tra le parti le spese di lite”.
§ 2 – Il Tribunale, preliminarmente, respingeva l'eccezione sollevata dalla parte attrice, riguardante l'improcedibilità e l'inammissibilità della riscossione del canone di locazione tramite ruolo. Il Giudice riteneva che la parte convenuta, identificata come un ente pubblico (ASP - Servizi alla ON), è legittimata a utilizzare tale procedura per la riscossione delle entrate patrimoniali, come previsto dalla normativa. Rilevava, inoltre, che il conduttore subentrante, che aveva preso il posto della madre nel contratto di locazione ad uso abitativo, non possedeva i requisiti soggettivi necessari per usufruire del canone agevolato. Tali agevolazioni erano riservate esclusivamente a soggetti con specifiche caratteristiche, in questo caso la condizione di AB visivo, come stabilito dall'art. 12 del Regolamento per la disciplina delle locazioni del Centro Regionale S. Alessio. L'applicazione di un canone agevolato non è giustificata in base alla l. n. 392/1978, che disciplina la successione nel contratto di locazione in caso di decesso del conduttore. Questa normativa consente ai soggetti conviventi con il conduttore di subentrare nel contratto, senza però alterare la natura del rapporto o i diritti e obblighi originari. La giurisprudenza di legittimità sottolinea che eventuali modifiche al canone di locazione costituiscono una variazione accessoria e non incidono sulla continuità del rapporto contrattuale. Di conseguenza, il Giudice considerava corretta la rideterminazione, effettuata dall'Istituto, del canone di locazione ai valori di mercato, tenendo conto anche degli aggiornamenti ISTAT. Nel corso del giudizio, emergeva che l'attore aveva versato a la somma di CP_6
1.967,68 euro per i canoni di locazione relativi al periodo febbraio 2017 - giugno 2017, somma poi recuperata dall'ente. Alla luce di ciò, la cartella di pagamento opposta, pari a 5.226,02 euro, veniva parzialmente annullata. Rimaneva comunque dovuta la somma residua di 3.258,34 euro, corrispondente ai canoni di locazione non ancora saldati. In virtù della reciproca soccombenza tra le parti, le spese di lite venivano compensate.
§ 3 – Con atto di appello contenente due motivi, ha impugnato la sentenza emessa Parte_1 dal Tribunale di Roma, chiedendone la riforma e domandando: - in via pregiudiziale e cautelare, di sospendere la provvisoria efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i motivi dedotti nell'atto di appello;
- in via principale e nel merito, di accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 8378/2024 emessa dal Tribunale Civile di Roma Sez. seconda, Giudice Dott.ssa Concettina Midili, nell'ambito del giudizio n. R.G. 18322/2020, pubblicata in data 17.05.2024, mai notificata, di accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che si riportano: “accertare e dichiarare, per le ragioni di diritto in premessa indicate, l'improcedibilità e l'inammissibilità della procedura di riscossione a mezzo ruolo ed in accoglimento delle eccezioni e delle ragioni di diritto e di fatto esposte nel merito, dichiarare che nulla è dovuto dall'attore, relativamente all'impugnata cartella esattoriale, e conseguentemente dichiarare la nullità dell'atto impugnato e per l'effetto annullare la cartella di pagamento n. 097 2020 00106942 78000, notificata il 3.03.2020, per l'importo di euro 5.226,02, relativo al ruolo 2019/015916 entrate patrimoniali anno 2017, emesso dal di Roma e Controparte_7 reso esecutivo in data 02.10.2019; condannare i convenuti alla rifusione delle spese legali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.” e conseguentemente di disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalle appellate dinanzi al Tribunale, con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In data 21.11.2024 con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, chiedendo di confermare la decisione del giudice di prime cure, in quanto conforme ai principi consolidati della Corte di Cassazione, nonché la correttezza della pronuncia e di rendere infondato il motivo di appello. Inoltre, ha chiesto il rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, in quanto inammissibile e infondata, sia nel merito che in diritto, con condanna alle spese di lite, da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario. L è rimasta contumace. Controparte_2
In data 16.12.2024 la Corte ha sospeso l'esecutività della sentenza emessa dal Tribunale di Roma n.
8378/2024, pubblicata in data 17.05.2024, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 14.3.2025 e ha assegnato alle parti termine per note conclusive fino a trenta giorni prima dell'udienza.
§ 4 – L'appello è articolato in due motivi.
§ 4.1. – Con il primo motivo l'appellante contesta il primo capo della sentenza, laddove il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente interpretato l'art. 17, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 46/1999. La sentenza ha riconosciuto al , un ente pubblico di Servizi alla Controparte_7
ON (ASP), il diritto di procedere alla riscossione dei canoni di locazione tramite ruolo. Tuttavia, secondo l'appellante, tale facoltà è limitata alle entrate patrimoniali di natura pubblicistica, come previsto dal medesimo articolo e ribadito dall'art. 2 del d.lgs. n. 199/2016. Per le entrate derivanti da rapporti di diritto privato, come i canoni di locazione, è necessaria la formazione di un titolo esecutivo, requisito assente nel caso di specie. La giurisprudenza di legittimità sottolinea che la riscossione tramite ruolo è ammissibile solo per crediti certi, liquidi ed esigibili, accertati attraverso un titolo esecutivo. Nel caso in esame, il avrebbe proceduto Controparte_7 direttamente alla formazione del ruolo, basandosi su un contratto di locazione e una lettera di diffida, senza verificare la certezza del credito.
§ 4.2. – Il motivo merita accoglimento. Il NTAlessio Margherita di Savoia è un ente Controparte_1 Controparte_1 pubblico operante nel settore sociosanitario e educativo, con la finalità di fornire supporto, riabilitazione e assistenza alle persone con disabilità VA, incluse eventuali disabilità plurime. Tale ente, configurato come Azienda di Servizi alla ON (ASP), è stato istituito per garantire interventi specifici a favore di soggetti affetti da cecità o ipovisione, promuovendone il reinserimento sociale, lavorativo e educativo. È qualificato come ente pubblico non economico, dotato di autonomia gestionale, organizzativa e patrimoniale. In data 27.01.2024, l'ente stipulava un contratto di locazione ad uso abitativo con la signora Parte_2
Si rende preliminarmente necessario qualificare la natura del credito oggetto del presente giudizio, indagando se lo stesso trovi origine in un rapporto di natura pubblicistica ovvero privatistica. Tale accertamento riveste carattere dirimente, in quanto dal combinato disposto degli artt. 17 e 21 D. Lgs.
46/1999 emerge che le entrate derivanti da rapporti privatistici possono essere iscritte a ruolo, ma solo se risultano da un titolo avente efficacia esecutiva. Infatti, l'art.17 stabilisce in linea generale che siano riscosse mediante ruolo esattoriale le entrate dello Stato e degli enti pubblici non economici, in ordine alle quali il tutolo esecutivo è costituito proprio dal ruolo, ma l'art.21, che estende la riscossione mediante ruolo alle entrate dei medesimi enti derivanti da rapporti di diritto privato, stabilisce che in tal caso il titolo esecutivo debba essere preesistente. Come evidenzia la Corte di Cassazione nella stessa ordinanza citata dall' appellata (n.13634/2024)
“Il combinato disposto degli artt. 17 e 21 del d.lgs. n. 46/1999 delinea, dunque, un doppio binario di riscossione mediante ruolo, quello delle entrate di natura pubblicistica, che prescinde dalla formazione di un distinto titolo esecutivo, da quello delle entrate che hanno causa in rapporti di diritto privato, che invece necessitano della preventiva formazione di un titolo avente efficacia esecutiva”. E' quindi opportuno chiarire, con riferimento alle deduzioni dell'appellata, che cita l'ordinanza a confutazione del primo motivo di appello, che è vero che la Corte di Cassazione ha accertato che il poteva azionare in via esecutiva mediante ruolo il credito restitutorio derivante dal CP_8 pagamento del corrispettivo di opere appaltate - eseguito in forza della condanna pronunciata a suo carico dal Tribunale di Palermo successivamente riformata in secondo grado con sentenza passata in giudicato - ma tanto ha fatto in quanto la sentenza d'appello, passata in giudicato, aveva espressamente condannato la società appaltatrice a restituire al la somma indebitamente CP_8 incassata, per cui il titolo esecutivo era costituito appunto da tale sentenza. La questione dibattuta nel giudizio di legittimità era infatti tutt'altra, ossia la possibilità di ricondurre il credito restitutorio dell'ente territoriale alla nozione di “entrata” di cui al citato art.17. Venendo allora all'esame del rapporto di locazione da cui deriva il credito azionato dall'
[...]
, occorre considerare che l'affidamento di beni immobili a un Controparte_9 soggetto privato da parte di un ente pubblico non è soggetto alle regole dell'evidenza pubblica qualora il contratto abbia per oggetto esclusivamente la mera disponibilità del bene per un determinato periodo di tempo (locazione in senso proprio). Diversamente, quando l'affidamento dell'immobile è strettamente connesso a un servizio che prevede prestazioni non meramente accessorie, si applicano le norme del codice dei contratti pubblici, poiché il rapporto non si qualifica come locazione, ma come concessione di servizi (cfr. Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza n. 7915 del 22 agosto
2023). Poiché il contratto di locazione in esame individua esplicitamente come destinazione d'uso dell'immobile quella abitativa e familiare, il rapporto che ne è scaturito è interamente disciplinato dal diritto privato. Ne consegue che l'iscrizione a ruolo del credito dell'ente è subordinata alla disponibilità di un titolo esecutivo. L'art. 474 c.p.c. definisce il titolo esecutivo come quel documento che consente al creditore di avviare l'esecuzione forzata in forza della certezza, liquidità ed esigibilità del credito che in esso si attesta. La norma elenca tassativamente le categorie di atti che possono assumere natura di titolo esecutivo, comprendendo: i provvedimenti giudiziali ai quali la legge attribuisce efficacia esecutiva (sentenze, decreti ingiuntivi non opposti o provvedimenti cautelari idonei); gli atti pubblici redatti o autenticati da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, nei quali è formalmente attestata l'obbligazione; le scritture private autenticate, ossia i documenti sottoscritti dalle parti e autenticati da un pubblico ufficiale.
Nel caso di specie, il contratto di locazione, pur essendo regolarmente sottoscritto dalle parti, non risulta essere stato redatto in forma di atto pubblico, né autenticato. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., esso non può essere qualificato come titolo esecutivo, poiché non soddisfa i requisiti formali previsti dalla normativa per consentire l'avvio dell'esecuzione forzata. Analogamente, la lettera di diffida, pur costituendo un atto unilaterale idoneo a determinare la costituzione in mora del debitore (ai sensi dell'art. 1219 c.c.), non rientra tra le categorie tassative dei titoli esecutivi previste dall'art. 474 c.p.c. Trattandosi di un atto stragiudiziale, privo di autenticazione e non avente natura di provvedimento giudiziale o di atto pubblico, la lettera di diffida non può sostituire né integrare un provvedimento giudiziale che accerti la sussistenza, l'ammontare e l'esigibilità del credito. L'accoglimento del primo motivo assorbe il successivo, con il quale l'appellante contesta il secondo capo della sentenza per l'errata valutazione delle risultanze istruttorie.
§ 5. – L'appello pertanto deve essere accolto e, in applicazione del principio di soccombenza, l'appellata deve essere condannata a rifondere all'appellante le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate per compensi secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n. 55/14, modificata dal D.M.n. 147/2022, per le cause di valore compreso tra € 5.201 a € 26.000, quindi in € 5077,00 per il giudizio di primo grado e in € 5809,00 per il giudizio d'appello, oltre oneri di legge.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8378/2024, pubblicata il 17.05.2024, così decide:
- accoglie l'appello e pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accerta e dichiara, per le ragioni di diritto indicate in motivazione, l'inammissibilità della procedura di riscossione a mezzo ruolo e dichiara che nulla è dovuto dall'attore relativamente alla cartella esattoriale impugnata;
- condanna l' alla ON AB VA NT , in Controparte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere a le spese processuali del Parte_1 giudizio di primo grado, che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali ex art.2
D.M.n.55/14, CPA e IVA come per legge;
- condanna alla ON AB VA , in Controparte_1 Controparte_1 persona del leale rappresentante pro tempore, a rifondere le spese processuali del giudizio di appello, che liquida in € 5809,00 per compensi, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, CPA e IVA come per legge.
Roma, 14 marzo 2025
Il presidente est. Antonella Izzo