Articolo 2014 del Codice civile
Articolo 2013Articolo 2015
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19 aprile 1942
Art. 2014

(Girata a titolo di pegno).

Se alla girata e' apposta una clausola che importa costituzione di pegno, il giratario puo' esercitare tutti i diritti inerenti al titolo, ma la girata da lui fatta vale solo come girata per procura.

L'emittente non puo' opporre al giratario in garanzia le eccezioni fondate sui propri rapporti personali col girante, a meno che il giratario, ricevendo il titolo, abbia agito intenzionalmente a danno dell'emittente.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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