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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/05/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 2119/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 2119 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f ) C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'Avv. Gianni Zambelli (c.f. ) ed C.F._4
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via Emilia S. Stefano n. 6 a Reggio Emilia, giusta procura in atti
APPELLANTI contro
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore in Controparte_1 P.IVA_1
carica e per essa la (c.f. quale Controparte_2 P.IVA_2
procuratrice speciale della mandataria (c.f. Controparte_3
), rappresentata e difesa dagli Avv. Benedetto Gargani (c.f. P.IVA_3
) e Guido Gargani (c.f. ) ed elettivamente C.F._5 C.F._6
domiciliata presso il loro studio in Viale Di Villa Grazioli n. 15 a Roma, giusta procura in atti
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 1203/2022 del 17.11.2022, pubblicata in pari data.
pagina 1 di 12 Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 11.06.2024:
Appellanti , : Parte_1 Pt_2 Pt_2
“in accoglimento dei motivi di gravame, riformare la sentenza n. 1203/2022 del 17/11/2022 emessa da Tribunale di Reggio Emilia nel giudizio n. 4137/2021 R.G. e conseguentemente, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società Controparte_1
Dichiarare comunque prescritti tutti i supposti diritti invocati dalla ricorrente nei confronti del fideiussore Parte_3
Revocare e/o dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo n. 1355/2021, emesso dal
Tribunale di Reggio Emilia nel giudizio n. 2985/2021 con il quale si ingiunge ad Pt_2
, e il pagamento della somma di €
[...] Parte_1 Parte_3
199.954,67 oltre interessi come da ricorso, e spese per la procedura di ingiunzione liquidate in € 2.135,00 per onorari ed in € 406,50 per esborsi, oltre accessori di legge, dichiarando infondata la pretesa della società ricorrente/opposta;
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
Appellata : Controparte_4
“- dichiarare inammissibile o comunque rigettare il gravame avversario ed ogni domanda ed istanza, per i motivi esposti in narrativa, in quanto infondati, sia in fatto, che in diritto;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La da qui ) quale cessionaria del credito vantato da Controparte_1 CP_1
Cont (da qui o cedente) e per essa Controparte_5 Controparte_2
quale procuratrice della mandataria otteneva
[...] Controparte_3
dal Tribunale di Reggio Emilia il decreto ingiuntivo n. 1355/2021 del 26.7.2021 per l'importo di € 199.954,67 nei confronti dei sig. , e Parte_1 Parte_2
(quest'ultimo nella sua qualità di fideiussore dei primi), quale Parte_3
somma dovuta per residuo debito del mutuo fondiario del 20.12.2007 stipulato con la
[...]
(poi Controparte_6 Controparte_7
incorporato da . Controparte_5
2. Avverso il provvedimento monitorio, i sig. , Parte_1 Pt_2
e proponevano opposizione con atto di citazione del
[...] Parte_3
7.10.2021, esponendo:
- la era priva di legittimazione attiva per difetto di idonea Controparte_2
procura;
- la era priva di legittimazione e di titolarità attiva del diritto di credito, CP_1
in quanto, nell'ambito della procedura di cartolarizzazione ex L. n. 130/1999 e art. 58 D.
Lgs. n. 385/1993, nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 7.6.2018, non erano individuati con pagina 2 di 12 certezza i crediti ceduti e non era possibile accertare se il proprio debito rientrava tra quelli ceduti;
- l'opposta non aveva prodotto il contratto di cessione di cui si contestava l'esistenza e dall'elenco dei crediti ceduti non venivano riportati né il nominativo del debitore ceduto né i dati del contratto;
- la lista pubblicata sul sito internet dell'istituto di credito non permetteva di identificare con chiarezza se il credito azionato era stato effettivamente ceduto;
- il credito era privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, nonché della prova scritta;
- il contratto di finanziamento era stato risolto, sicché non si dovevano addebitare le rate, ma solo gli interessi di mora;
- nei confronti del garante il credito era prescritto. Parte_3
Gli opponenti concludevano chiedendo la revoca del provvedimento monitorio opposto per difetto di legittimazione attiva dell'opposta e comunque per infondatezza della pretesa creditoria.
2. Si costituiva in giudizio la e per essa Controparte_1 [...]
quale procuratrice speciale della mandataria Controparte_2 [...]
esponendo: Controparte_3
- in virtù di contratto di cessione di rapporti giuridici “in blocco”, Controparte_1
ex L. n. 130/1999 e art. 58 TUB, stipulato il 1.6.2018, aveva acquistato pro soluto dal e dalla (già Controparte_5 Controparte_8 Controparte_9
taluni crediti derivanti da finanziamenti ipotecari e/o chirografari aventi le
[...]
caratteristiche indicate nell'atto di cessione, di cui i predetti istituti di credito erano titolari;
- della cessione era stata data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.
65 del 7.6.2018 e pertanto era succeduta, a titolo particolare, nei Controparte_1
rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità delle banche cedenti;
- la pubblicazione in G.U. era lo strumento previsto dal TUB ai fini dell'efficacia della cessione nei confronti dei debitori ceduti, dispensando il cessionario dall'onere di provvedere alla notifica della cessione ai singoli debitori o l'annotazione nei registri;
- la era pertanto legittimata ad agire nei confronti degli opponenti;
CP_1
- la aveva poi conferito a la procura CP_1 Controparte_3
speciale per il recupero giudiziale e stragiudiziale dei crediti oggetto della cessione ed a pagina 3 di 12 seguito di contratto di esternalizzazione di servizi del 1.4.2019,
[...]
mandataria di aveva delegato al Controparte_3 Controparte_1 [...]
per lo svolgimento delle attività operative concernenti la Controparte_2
gestione ed il recupero dei crediti in forza di idonee procure;
- l'Avviso in G.U. rimandava ad un elenco presente sul sito Email_1
contenente l'indicazione dei crediti ceduti mediante l'indicazione del NDG (Numero
Direzione Generale), che identificava il debitore e il credito ceduto (nella fattispecie il n.
8642671);
- aveva inviato ai debitori le comunicazioni di Controparte_3
avvenuta cessione del credito e comunque agli atti era depositata la dichiarazione di cessione proveniente dal del 14.10.2021, relativa al credito;
P_
- il credito era provato e l'applicazione degli interessi di mora sull'intera rata del mutuo era legittima;
- l'eccezione di prescrizione era infondata in quanto il termine nei confronti del garante era stato interrotto con le richieste di pagamento inviate al sig. . Parte_3
L'opposta concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione con conferma del provvedimento monitorio.
3. All'esito della trattazione il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza n. 1203/2022
rigettava l'opposizione.
4. Avverso la predetta decisione hanno proposto appello i sig. , Parte_1
e . Parte_2 Parte_3
5. Si è costituita in giudizio la e per essa Controparte_1 [...]
quale procuratrice speciale della mandataria Controparte_2 [...]
chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_3
6. All'udienza del 11.6.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Preliminarmente la Corte ritiene di dover esaminare l'eccezione di inammissibilità del gravame avanzata dall'appellata perché privo di specificità ex art. 342 c.p.c.. L'eccezione va disattesa avendo riguardo all'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Cassazione secondo il quale "il ricorso in appello non può essere dichiarato inammissibile per genericità
pagina 4 di 12 laddove, nonostante un contesto di ampia illustrazione e deduzione, risultino in modo sufficientemente chiaro le questioni ed i punti della sentenza di primo grado contestati, oltre che le relative doglianze" (Cass. n. 1935/2020). È sufficiente, in altri termini, che l'atto di appello consenta di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum come precisato dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 26151/2023). Nella fattispecie, l'atto di appello è in linea con quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., come sopra inteso: nello stesso, infatti, vengono indicate le parti della sentenza impugnata che si intendono appellare nonché le relative censure, oltreché la loro rilevanza ai fini della decisione finale, esponendo in modo ragionato le singole censure e sollevando una critica adeguata e specifica della decisione impugnata, tale da consentire al giudice di appello di percepire il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice.
8. Passando al merito, con il primo motivo di gravame viene censurata la sentenza impugnata laddove il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di quale successore a titolo particolare dell'originario creditore Controparte_1 P_
. Gli appellanti in primis contestano l'esistenza del contratto di cessione (non prodotto
[...] dall'appellata) e quindi non avrebbe provato la titolarità del credito azionato, CP_1
essendosi limitata al solo deposito dell'Avviso in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB (G.U. n.
65 del 7.6.2018) (1). In secondo luogo, detto Avviso in G.U. non sarebbe comunque sufficiente a provare la cessione in quanto privo di indicazioni precise per ricondurre il credito azionato fra quelli ceduti “in blocco”; difatti, il link di richiamo alla lista dei crediti ceduti contenuto nell'Avviso, non consentirebbe di individuare con certezza la cessione, non essendovi chiara corrispondenza dei codici ivi indicati ed il rapporto in capo agli appellanti.
Né infine sarebbero stati forniti dall'appellata ulteriori elementi probatori idonei a comprovare l'avvenuta cessione del credito in contesa.
9. La doglianza è fondata.
10. La questione principale attiene non tanto alla legittimazione processuale di CP_1
(oggetto di altre censure), bensì alla prova della titolarità del diritto ovvero ad una
[...]
questione di legittimazione sostanziale. Questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi anche recentemente sulla questione della prova della cessione dei crediti “in blocco” alla luce degli orientamenti giurisprudenziali maggioritari più recenti ai quali intende uniformarsi (v. C.
(1) Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la "Legge 130"), corredato dall'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 e successiva normativa nazionale di adeguamento.
pagina 5 di 12 App. Bologna sez. III, n. 173/2025; n. 311/2025).
11. La parte che agisce in giudizio, dichiarandosi successore a titolo particolare del creditore originario, ha l'onere di provare il contratto di cessione quale fatto costitutivo del diritto di credito anche in assenza di specifica contestazione del debitore ceduto. L'indirizzo giurisprudenziale è stato confermato (v. da ultimo n. 26127/2024) nel senso che la cessionaria a titolo particolare ha l'onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (v. Cass. n. 5857/2022; n. 24798/2020), a meno che controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. n. 4116/2016; n. 24798/2020 cit.). Tale adempimento è imprescindibile, poiché chi si afferma successore della parte originaria ha l'onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione ovvero dell'effettività della cessione.
12. Nell'ambito della cessione dei crediti "in blocco", sia ai sensi dell'art. 58 TUB (D. Lgs. n.
385/1993), sia nelle operazioni di cartolarizzazione, con la pubblicazione dell'Avviso nella
Gazzetta Ufficiale, la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes senza ulteriori formalità, sostituendo, a tutti gli effetti, la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c. e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti o l'annotazione nei registri. La disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito da interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive (2).
13. La Corte di Cassazione ha però costantemente (v. Cass. n. 28790/2024, n. 17944/2023) ed anche recentemente chiarito (v. Cass. n. 391/2025) che, ove una delle parti del giudizio venga ad agire nella veste di cessionaria “in blocco” di crediti e sul punto vengano mosse contestazioni dalla controparte, si deve operare una distinzione tra a) l'ipotesi in cui il debitore ceduto venga a contestare unicamente l'inclusione dello specifico credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto della cessione, dall'ipotesi b) in cui ad essere contestata sia l'esistenza stessa della cessione. Nel primo caso (a), infatti, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'Avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB, può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione
(2) Come ha precisato la Suprema Corte "la possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto deve essere "determinato o determinabile", non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass. n. 5385 del 2011, Cass. n. 18361 del 2004" (Cass. n. 22151/2019).
pagina 6 di 12 dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurre con certezza il credito litigioso tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento “in blocco”, in base alle sue caratteristiche concrete
(v. Cass. n. 17944/2023). In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione.
14. Diverso, invece, è il secondo caso (b), e cioè l'ipotesi in cui ad essere contestata (come nella fattispecie) sia la stessa esistenza della cessione, contestazione che investe un profilo che non concerne la legittimazione attiva del cessionario, bensì la titolarità in capo al medesimo del lato attivo dell'obbligazione, e cioè un profilo che, come tale, può essere verificato anche d'ufficio (Cass. SS.UU. n. 2951/2016; n. 11744/2018; n. 16814/2024; n. 391/2025, n.
2511/2025). In tal caso, è stato precisato che “in presenza di una contestazione sullo stesso an della cessione, quest'ultima debba essere oggetto di adeguata prova (Cass. Sez. 3 -
Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5478 del 2024) e che tale prova, pur non dovendo essere necessariamente scritta - potendosi ricorrere a qualunque mezzo di prova, anche indiziario, da ciò derivando l'operatività, in assenza di contestazione, dell'art. 115 c.p.c.- non può tuttavia essere costituita esclusivamente dall'avviso ex art. 58
TUB, avendo lo stesso la sola funzione di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche dalla prova dell'avvenuta cessione”(così in motivazione
Cass. n. 391/2025 cit.).
15. In sintesi, l'Avviso in G.U. può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove non sia contestata l'esistenza della cessione stessa e contenga indicazioni sufficientemente precise. Invece se è contestata l'esistenza della cessione, per provare il contratto non è sufficiente la pubblicazione dell'Avviso in G.U., ma occorre la produzione in atti dell'atto negoziale: “la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima" (così espressamente Cass. n. 17944/2023). Difatti, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il pagina 7 di 12 debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione. Ancora recentemente la Corte di Cassazione, si è occupata di un caso sovrapponibile a quello oggetto del presente giudizio, ribadendo che, a fronte dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva, ha escluso che la produzione dell'Avviso in G.U. – non accompagnata dalla produzione in giudizio anche del contratto di cessione – valga ad assolvere all'onere probatorio (v. Cass. n.
13289/2024) (3).
16. Ricostruito il quadro giurisprudenziale e venendo alla fattispecie, la Corte osserva che nel caso di specie gli appellanti hanno contestato la sussistenza stessa della cessione;
il deposito da parte di dell'Avviso in G.U. (doc. 6), assolve al solo requisito della CP_1
"notificazione" della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, ma non anche la prova del concreto trasferimento della titolarità del credito.
17. Sotto tale profilo il Tribunale, quindi, non ha fatto corretta applicazione dei principi suesposti nel ritenere la legittimazione di sulla base dell'Avviso in G.U., CP_1
finendo per sovrapporre il requisito della “notificazione” della cessione al debitore ceduto
(necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento eseguito in favore del cedente), con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, del concreto trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare la reale legittimazione sostanziale da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata (come nella specie) dal debitore ceduto.
18. Va tuttavia evidenziato che, secondo la stessa Cassazione, la pubblicazione dell'Avviso in G.U. può costituire un elemento indiziario dell'avvenuta cessione nel caso in cui vi siano ulteriori indici deponenti per l'esistenza della suddetta cessione (v. Cass. n. 34868/2024).
Difatti la prova della cessione di un credito non è soggetta a particolari vincoli di forma e la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario (fra le tante
Cass. 28790/2024; n. 17944/2023), ben potendo trarsi la prova di tale cessione da altri elementi (v. Cass. n. 3405/2024).
(3) La Cassazione ha condiviso quanto affermato dalla Corte territoriale la quale aveva verificato che “a fronte della specifica eccezione sollevata da parte appellante, la società intervenuta, «non ha replicato, né CP_10 prodotto ulteriore documentazione che possa dimostrare l'effettiva cessione del credito de quo, non essendo a tal fine sufficiente la produzione della suddetta Gazzetta Ufficiale, che a pagina 25 si limita a richiamare
l'avvenuta cessione dei crediti in forza di contratto ai sensi degli articoli 4 e 7 L. n. 130/99 del 27 2018 (non ha prodotto in atti)…” (così in motivazione Cass. n. 13289/2024).
pagina 8 di 12 19. Pertanto, sebbene l'appellata non abbia fornito la prova diretta della titolarità del credito mediante la produzione del contratto di cessione, la stipula dello stesso e l'inclusione dello specifico credito nel negozio, possono essere provate mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.
20. Tuttavia, la Corte ritiene che nella fattispecie non siano stati forniti idonei elementi indiziari a sostegno della prova della cessione.
21. In primo luogo, non assume rilevanza la comunicazione di cessione inviata agli appellanti da il 30.9.2018 (doc. 7 fasc. app.ta); essa attiene alla Controparte_3
“notificazione” della cessione ai debitori e quindi alla sua efficacia (la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari ex art. 1264 c.c.); trattasi peraltro di una mera dichiarazione di un fatto della parte interessata a sé favorevole e quindi priva di valore probatorio.
Cont 22. Quanto alla dichiarazione unilaterale di del 14.10.2021, prodotta dall'appellata
(doc. 10), con la quale la banca attesta che il credito de quo rientra fra quelli oggetto di cessione, è pur vero che una dichiarazione di tal genere può concorrere a comprovare la cessione e costituire idoneo elemento documentale potenzialmente decisivo, considerato che la cedente non ha interesse a spogliarsi del credito a favore di un altro soggetto e può avvenire anche con documentazione successiva (v. Cass. n. 10200/2021).
23. Tuttavia, nella fattispecie, è stata contestata dagli appellanti la validità probatoria del documento in questione poiché risulta sottoscritto da tal - Procuratore”, Persona_1
senza alcuna identificazione del soggetto, senza data certa, ma soprattutto - trattandosi di dichiarazione unilaterale - senza alcuna prova circa l'effettivo conferimento al sottoscrittore di una delega o procura da parte della banca a rilasciare tale dichiarazione (4). Trattasi di un
Cont documento su carta intestata di ma di incerta provenienza, predisposto il 14.10.2021, sottoscritto con firma indecifrabile, da un soggetto del quale non viene specificata l'identità, la qualità e, dunque, la legittimazione a manifestare la volontà della banca. Tale dichiarazione, inoltre, non provenendo da una parte processuale non può assumere valore probatorio o confessorio. Ed invero, come univocamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è
(4) La produzione in giudizio di una dichiarazione della società cedente necessita che la stessa sia sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore con esplicitazione dei poteri di rappresentanza affinché questa possa ritenersi riferibile ad essa ed in ogni caso – in difetto di produzione del documento contrattuale - l'“insieme” dei crediti ceduti non può nemmeno essere ricostruito con sufficiente certezza attraverso una dichiarazione scritta resa a posteriori da un soggetto che non sia legittimato alla disposizione del credito e che comunque non può
“testimoniare” il contenuto del contratto di cessione.
pagina 9 di 12 onere della parte, che intenda avvalersi di una scrittura privata proveniente da un terzo estraneo al giudizio, provare la veridicità formale del documento, non essendo lo stesso dotato ex se di valore probatorio, neppure in termini indiziari.
24. Pertanto, la dichiarazione di avvenuta cessione depositata in atti dalla , CP_1
non può, - in assenza del contratto di cessione e a fronte di puntuale contestazione formulata dagli appellanti - assumere valore probatorio della titolarità del credito in capo alla società appellata, non avendo la stessa fornito elementi idonei a suffragarne la veridicità e la riconducibilità alla banca cedente.
25. Né infine, può ritenersi che la titolarità sia comprovata dal fatto che l'Avviso indica i requisiti per identificare i singoli crediti ceduti (e quindi l'appartenenza di essi nel “blocco” ceduto); difatti, l'Avviso pubblicato nella G.U. si limita ad una sintetica descrizione dei rapporti assegnati alla RED SEA ovvero i crediti “i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dai
Cedenti nei confronti del relativo debitore ceduto”.
26. I suddetti criteri di identificazione dei crediti per macro-categorie, non soddisfano i requisiti minimi richiesti per l'individuazione del credito ceduto, attesa la loro estrema genericità. L'Avviso non permette di individuare con certezza quali siano i crediti ceduti pendenti, né di qualificare i relativi rapporti come “sofferenze”, conformemente alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia. La , da parte sua, non solo non ha prodotto CP_1
l'atto di cessione, ma non ha allegato e dimostrato quali siano gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie di crediti;
né ha indicato quali siano le caratteristiche del credito controverso che sarebbero riconducibili agli elementi comuni presi in considerazione nell'ambito della cessione “in blocco” e che consentano in maniera inequivocabile di stabilire se il credito de quo rientrava fra quelli ceduti.
27. Né peraltro sono stati forniti ulteriori elementi probatori a sostegno dell'inserimento del credito in questione fra quelli ceduti;
difatti, l'Avviso prevede che “i dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet http://www.bancobpm.it/generale/exodus/ e resteranno disponibili fino all'estinzione del
pagina 10 di 12 relativo credito ceduto”. Ma dall'esame della predetta lista (prodotta come doc. 9) non è possibile ricondurre con certezza l'identificativo della posizione debitoria individuale (NDG
8642671) all'elenco; difatti, questo, oltre ad essere di incerta provenienza (considerato che poteva quantomeno essere prodotta la lista depositata presso il Notaio ), è Persona_2 alquanto generico essendo articolato in colonne senza indicazione dell'acronimo NDG (che secondo l'appellata consentirebbe di identificare il credito) e soprattutto vi sono riportati numeri e codici costituiti da diverse cifre (mentre il NDG attribuito agli appellanti è composto da solo sette cifre).
28. Non può revocarsi in dubbio, pertanto, che non abbia fornito la prova CP_1
richiesta della propria titolarità attiva del rapporto in presenza di specifica contestazione della sussistenza del contratto di cessione che non è stato depositato dall'appellata, né essendovi chiari elementi idonei a garantire non solo l'esistenza della cessione ma anche la “certezza” della riconducibilità del credito fra quelli oggetto della cessione da parte di . P_
29. Ne discende che l'appellata, benché gravata del corrispondente onere fin dal momento della sua costituzione in giudizio, non ha dimostrato adeguatamente la propria qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, posto che la documentazione prodotta si rivela affatto inidonea a provare il contratto di cessione del credito in suo favore.
30. L'appello pertanto va accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata ed assorbimento degli ulteriori motivi di gravame.
31. In considerazione dell'esito del giudizio nel suo complesso e tenuto conto del principio secondo cui la riforma, anche parziale, della pronuncia di primo grado determina la caducazione "ex lege" anche della statuizione di condanna alle spese, l'appellata va condannata a rifondere agli appellanti le spese del giudizio di primo grado che vanno liquidate come in sentenza del Tribunale e per il presente giudizio di appello, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia
n. 1203/2022, accoglie l'opposizione proposta , Parte_1 Pt_2
e e revoca il decreto ingiuntivo n. 1355/2021 del
[...] Parte_3
26.7.2021 emesso da Tribunale di Reggio Emilia;
pagina 11 di 12 - condanna l'appellata a rifondere agli appellanti le spese di lite del giudizio di primo grado, che vengono liquidate in € 8.000,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e
CPA come per legge, nonché le spese di lite del presente giudizio di appello, che vengono liquidate in € 1.165,50 per spese anticipate ed in € 9.991,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge.
Bologna, 13 maggio 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 2119 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f ) C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'Avv. Gianni Zambelli (c.f. ) ed C.F._4
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via Emilia S. Stefano n. 6 a Reggio Emilia, giusta procura in atti
APPELLANTI contro
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore in Controparte_1 P.IVA_1
carica e per essa la (c.f. quale Controparte_2 P.IVA_2
procuratrice speciale della mandataria (c.f. Controparte_3
), rappresentata e difesa dagli Avv. Benedetto Gargani (c.f. P.IVA_3
) e Guido Gargani (c.f. ) ed elettivamente C.F._5 C.F._6
domiciliata presso il loro studio in Viale Di Villa Grazioli n. 15 a Roma, giusta procura in atti
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 1203/2022 del 17.11.2022, pubblicata in pari data.
pagina 1 di 12 Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 11.06.2024:
Appellanti , : Parte_1 Pt_2 Pt_2
“in accoglimento dei motivi di gravame, riformare la sentenza n. 1203/2022 del 17/11/2022 emessa da Tribunale di Reggio Emilia nel giudizio n. 4137/2021 R.G. e conseguentemente, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società Controparte_1
Dichiarare comunque prescritti tutti i supposti diritti invocati dalla ricorrente nei confronti del fideiussore Parte_3
Revocare e/o dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo n. 1355/2021, emesso dal
Tribunale di Reggio Emilia nel giudizio n. 2985/2021 con il quale si ingiunge ad Pt_2
, e il pagamento della somma di €
[...] Parte_1 Parte_3
199.954,67 oltre interessi come da ricorso, e spese per la procedura di ingiunzione liquidate in € 2.135,00 per onorari ed in € 406,50 per esborsi, oltre accessori di legge, dichiarando infondata la pretesa della società ricorrente/opposta;
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
Appellata : Controparte_4
“- dichiarare inammissibile o comunque rigettare il gravame avversario ed ogni domanda ed istanza, per i motivi esposti in narrativa, in quanto infondati, sia in fatto, che in diritto;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La da qui ) quale cessionaria del credito vantato da Controparte_1 CP_1
Cont (da qui o cedente) e per essa Controparte_5 Controparte_2
quale procuratrice della mandataria otteneva
[...] Controparte_3
dal Tribunale di Reggio Emilia il decreto ingiuntivo n. 1355/2021 del 26.7.2021 per l'importo di € 199.954,67 nei confronti dei sig. , e Parte_1 Parte_2
(quest'ultimo nella sua qualità di fideiussore dei primi), quale Parte_3
somma dovuta per residuo debito del mutuo fondiario del 20.12.2007 stipulato con la
[...]
(poi Controparte_6 Controparte_7
incorporato da . Controparte_5
2. Avverso il provvedimento monitorio, i sig. , Parte_1 Pt_2
e proponevano opposizione con atto di citazione del
[...] Parte_3
7.10.2021, esponendo:
- la era priva di legittimazione attiva per difetto di idonea Controparte_2
procura;
- la era priva di legittimazione e di titolarità attiva del diritto di credito, CP_1
in quanto, nell'ambito della procedura di cartolarizzazione ex L. n. 130/1999 e art. 58 D.
Lgs. n. 385/1993, nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 7.6.2018, non erano individuati con pagina 2 di 12 certezza i crediti ceduti e non era possibile accertare se il proprio debito rientrava tra quelli ceduti;
- l'opposta non aveva prodotto il contratto di cessione di cui si contestava l'esistenza e dall'elenco dei crediti ceduti non venivano riportati né il nominativo del debitore ceduto né i dati del contratto;
- la lista pubblicata sul sito internet dell'istituto di credito non permetteva di identificare con chiarezza se il credito azionato era stato effettivamente ceduto;
- il credito era privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, nonché della prova scritta;
- il contratto di finanziamento era stato risolto, sicché non si dovevano addebitare le rate, ma solo gli interessi di mora;
- nei confronti del garante il credito era prescritto. Parte_3
Gli opponenti concludevano chiedendo la revoca del provvedimento monitorio opposto per difetto di legittimazione attiva dell'opposta e comunque per infondatezza della pretesa creditoria.
2. Si costituiva in giudizio la e per essa Controparte_1 [...]
quale procuratrice speciale della mandataria Controparte_2 [...]
esponendo: Controparte_3
- in virtù di contratto di cessione di rapporti giuridici “in blocco”, Controparte_1
ex L. n. 130/1999 e art. 58 TUB, stipulato il 1.6.2018, aveva acquistato pro soluto dal e dalla (già Controparte_5 Controparte_8 Controparte_9
taluni crediti derivanti da finanziamenti ipotecari e/o chirografari aventi le
[...]
caratteristiche indicate nell'atto di cessione, di cui i predetti istituti di credito erano titolari;
- della cessione era stata data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.
65 del 7.6.2018 e pertanto era succeduta, a titolo particolare, nei Controparte_1
rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità delle banche cedenti;
- la pubblicazione in G.U. era lo strumento previsto dal TUB ai fini dell'efficacia della cessione nei confronti dei debitori ceduti, dispensando il cessionario dall'onere di provvedere alla notifica della cessione ai singoli debitori o l'annotazione nei registri;
- la era pertanto legittimata ad agire nei confronti degli opponenti;
CP_1
- la aveva poi conferito a la procura CP_1 Controparte_3
speciale per il recupero giudiziale e stragiudiziale dei crediti oggetto della cessione ed a pagina 3 di 12 seguito di contratto di esternalizzazione di servizi del 1.4.2019,
[...]
mandataria di aveva delegato al Controparte_3 Controparte_1 [...]
per lo svolgimento delle attività operative concernenti la Controparte_2
gestione ed il recupero dei crediti in forza di idonee procure;
- l'Avviso in G.U. rimandava ad un elenco presente sul sito Email_1
contenente l'indicazione dei crediti ceduti mediante l'indicazione del NDG (Numero
Direzione Generale), che identificava il debitore e il credito ceduto (nella fattispecie il n.
8642671);
- aveva inviato ai debitori le comunicazioni di Controparte_3
avvenuta cessione del credito e comunque agli atti era depositata la dichiarazione di cessione proveniente dal del 14.10.2021, relativa al credito;
P_
- il credito era provato e l'applicazione degli interessi di mora sull'intera rata del mutuo era legittima;
- l'eccezione di prescrizione era infondata in quanto il termine nei confronti del garante era stato interrotto con le richieste di pagamento inviate al sig. . Parte_3
L'opposta concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione con conferma del provvedimento monitorio.
3. All'esito della trattazione il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza n. 1203/2022
rigettava l'opposizione.
4. Avverso la predetta decisione hanno proposto appello i sig. , Parte_1
e . Parte_2 Parte_3
5. Si è costituita in giudizio la e per essa Controparte_1 [...]
quale procuratrice speciale della mandataria Controparte_2 [...]
chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_3
6. All'udienza del 11.6.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Preliminarmente la Corte ritiene di dover esaminare l'eccezione di inammissibilità del gravame avanzata dall'appellata perché privo di specificità ex art. 342 c.p.c.. L'eccezione va disattesa avendo riguardo all'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Cassazione secondo il quale "il ricorso in appello non può essere dichiarato inammissibile per genericità
pagina 4 di 12 laddove, nonostante un contesto di ampia illustrazione e deduzione, risultino in modo sufficientemente chiaro le questioni ed i punti della sentenza di primo grado contestati, oltre che le relative doglianze" (Cass. n. 1935/2020). È sufficiente, in altri termini, che l'atto di appello consenta di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum come precisato dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 26151/2023). Nella fattispecie, l'atto di appello è in linea con quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., come sopra inteso: nello stesso, infatti, vengono indicate le parti della sentenza impugnata che si intendono appellare nonché le relative censure, oltreché la loro rilevanza ai fini della decisione finale, esponendo in modo ragionato le singole censure e sollevando una critica adeguata e specifica della decisione impugnata, tale da consentire al giudice di appello di percepire il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice.
8. Passando al merito, con il primo motivo di gravame viene censurata la sentenza impugnata laddove il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di quale successore a titolo particolare dell'originario creditore Controparte_1 P_
. Gli appellanti in primis contestano l'esistenza del contratto di cessione (non prodotto
[...] dall'appellata) e quindi non avrebbe provato la titolarità del credito azionato, CP_1
essendosi limitata al solo deposito dell'Avviso in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB (G.U. n.
65 del 7.6.2018) (1). In secondo luogo, detto Avviso in G.U. non sarebbe comunque sufficiente a provare la cessione in quanto privo di indicazioni precise per ricondurre il credito azionato fra quelli ceduti “in blocco”; difatti, il link di richiamo alla lista dei crediti ceduti contenuto nell'Avviso, non consentirebbe di individuare con certezza la cessione, non essendovi chiara corrispondenza dei codici ivi indicati ed il rapporto in capo agli appellanti.
Né infine sarebbero stati forniti dall'appellata ulteriori elementi probatori idonei a comprovare l'avvenuta cessione del credito in contesa.
9. La doglianza è fondata.
10. La questione principale attiene non tanto alla legittimazione processuale di CP_1
(oggetto di altre censure), bensì alla prova della titolarità del diritto ovvero ad una
[...]
questione di legittimazione sostanziale. Questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi anche recentemente sulla questione della prova della cessione dei crediti “in blocco” alla luce degli orientamenti giurisprudenziali maggioritari più recenti ai quali intende uniformarsi (v. C.
(1) Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la "Legge 130"), corredato dall'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 e successiva normativa nazionale di adeguamento.
pagina 5 di 12 App. Bologna sez. III, n. 173/2025; n. 311/2025).
11. La parte che agisce in giudizio, dichiarandosi successore a titolo particolare del creditore originario, ha l'onere di provare il contratto di cessione quale fatto costitutivo del diritto di credito anche in assenza di specifica contestazione del debitore ceduto. L'indirizzo giurisprudenziale è stato confermato (v. da ultimo n. 26127/2024) nel senso che la cessionaria a titolo particolare ha l'onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (v. Cass. n. 5857/2022; n. 24798/2020), a meno che controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. n. 4116/2016; n. 24798/2020 cit.). Tale adempimento è imprescindibile, poiché chi si afferma successore della parte originaria ha l'onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione ovvero dell'effettività della cessione.
12. Nell'ambito della cessione dei crediti "in blocco", sia ai sensi dell'art. 58 TUB (D. Lgs. n.
385/1993), sia nelle operazioni di cartolarizzazione, con la pubblicazione dell'Avviso nella
Gazzetta Ufficiale, la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes senza ulteriori formalità, sostituendo, a tutti gli effetti, la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c. e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti o l'annotazione nei registri. La disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito da interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive (2).
13. La Corte di Cassazione ha però costantemente (v. Cass. n. 28790/2024, n. 17944/2023) ed anche recentemente chiarito (v. Cass. n. 391/2025) che, ove una delle parti del giudizio venga ad agire nella veste di cessionaria “in blocco” di crediti e sul punto vengano mosse contestazioni dalla controparte, si deve operare una distinzione tra a) l'ipotesi in cui il debitore ceduto venga a contestare unicamente l'inclusione dello specifico credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto della cessione, dall'ipotesi b) in cui ad essere contestata sia l'esistenza stessa della cessione. Nel primo caso (a), infatti, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'Avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB, può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione
(2) Come ha precisato la Suprema Corte "la possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto deve essere "determinato o determinabile", non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass. n. 5385 del 2011, Cass. n. 18361 del 2004" (Cass. n. 22151/2019).
pagina 6 di 12 dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurre con certezza il credito litigioso tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento “in blocco”, in base alle sue caratteristiche concrete
(v. Cass. n. 17944/2023). In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione.
14. Diverso, invece, è il secondo caso (b), e cioè l'ipotesi in cui ad essere contestata (come nella fattispecie) sia la stessa esistenza della cessione, contestazione che investe un profilo che non concerne la legittimazione attiva del cessionario, bensì la titolarità in capo al medesimo del lato attivo dell'obbligazione, e cioè un profilo che, come tale, può essere verificato anche d'ufficio (Cass. SS.UU. n. 2951/2016; n. 11744/2018; n. 16814/2024; n. 391/2025, n.
2511/2025). In tal caso, è stato precisato che “in presenza di una contestazione sullo stesso an della cessione, quest'ultima debba essere oggetto di adeguata prova (Cass. Sez. 3 -
Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5478 del 2024) e che tale prova, pur non dovendo essere necessariamente scritta - potendosi ricorrere a qualunque mezzo di prova, anche indiziario, da ciò derivando l'operatività, in assenza di contestazione, dell'art. 115 c.p.c.- non può tuttavia essere costituita esclusivamente dall'avviso ex art. 58
TUB, avendo lo stesso la sola funzione di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche dalla prova dell'avvenuta cessione”(così in motivazione
Cass. n. 391/2025 cit.).
15. In sintesi, l'Avviso in G.U. può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove non sia contestata l'esistenza della cessione stessa e contenga indicazioni sufficientemente precise. Invece se è contestata l'esistenza della cessione, per provare il contratto non è sufficiente la pubblicazione dell'Avviso in G.U., ma occorre la produzione in atti dell'atto negoziale: “la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima" (così espressamente Cass. n. 17944/2023). Difatti, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il pagina 7 di 12 debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione. Ancora recentemente la Corte di Cassazione, si è occupata di un caso sovrapponibile a quello oggetto del presente giudizio, ribadendo che, a fronte dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva, ha escluso che la produzione dell'Avviso in G.U. – non accompagnata dalla produzione in giudizio anche del contratto di cessione – valga ad assolvere all'onere probatorio (v. Cass. n.
13289/2024) (3).
16. Ricostruito il quadro giurisprudenziale e venendo alla fattispecie, la Corte osserva che nel caso di specie gli appellanti hanno contestato la sussistenza stessa della cessione;
il deposito da parte di dell'Avviso in G.U. (doc. 6), assolve al solo requisito della CP_1
"notificazione" della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, ma non anche la prova del concreto trasferimento della titolarità del credito.
17. Sotto tale profilo il Tribunale, quindi, non ha fatto corretta applicazione dei principi suesposti nel ritenere la legittimazione di sulla base dell'Avviso in G.U., CP_1
finendo per sovrapporre il requisito della “notificazione” della cessione al debitore ceduto
(necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento eseguito in favore del cedente), con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, del concreto trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare la reale legittimazione sostanziale da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata (come nella specie) dal debitore ceduto.
18. Va tuttavia evidenziato che, secondo la stessa Cassazione, la pubblicazione dell'Avviso in G.U. può costituire un elemento indiziario dell'avvenuta cessione nel caso in cui vi siano ulteriori indici deponenti per l'esistenza della suddetta cessione (v. Cass. n. 34868/2024).
Difatti la prova della cessione di un credito non è soggetta a particolari vincoli di forma e la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario (fra le tante
Cass. 28790/2024; n. 17944/2023), ben potendo trarsi la prova di tale cessione da altri elementi (v. Cass. n. 3405/2024).
(3) La Cassazione ha condiviso quanto affermato dalla Corte territoriale la quale aveva verificato che “a fronte della specifica eccezione sollevata da parte appellante, la società intervenuta, «non ha replicato, né CP_10 prodotto ulteriore documentazione che possa dimostrare l'effettiva cessione del credito de quo, non essendo a tal fine sufficiente la produzione della suddetta Gazzetta Ufficiale, che a pagina 25 si limita a richiamare
l'avvenuta cessione dei crediti in forza di contratto ai sensi degli articoli 4 e 7 L. n. 130/99 del 27 2018 (non ha prodotto in atti)…” (così in motivazione Cass. n. 13289/2024).
pagina 8 di 12 19. Pertanto, sebbene l'appellata non abbia fornito la prova diretta della titolarità del credito mediante la produzione del contratto di cessione, la stipula dello stesso e l'inclusione dello specifico credito nel negozio, possono essere provate mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.
20. Tuttavia, la Corte ritiene che nella fattispecie non siano stati forniti idonei elementi indiziari a sostegno della prova della cessione.
21. In primo luogo, non assume rilevanza la comunicazione di cessione inviata agli appellanti da il 30.9.2018 (doc. 7 fasc. app.ta); essa attiene alla Controparte_3
“notificazione” della cessione ai debitori e quindi alla sua efficacia (la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari ex art. 1264 c.c.); trattasi peraltro di una mera dichiarazione di un fatto della parte interessata a sé favorevole e quindi priva di valore probatorio.
Cont 22. Quanto alla dichiarazione unilaterale di del 14.10.2021, prodotta dall'appellata
(doc. 10), con la quale la banca attesta che il credito de quo rientra fra quelli oggetto di cessione, è pur vero che una dichiarazione di tal genere può concorrere a comprovare la cessione e costituire idoneo elemento documentale potenzialmente decisivo, considerato che la cedente non ha interesse a spogliarsi del credito a favore di un altro soggetto e può avvenire anche con documentazione successiva (v. Cass. n. 10200/2021).
23. Tuttavia, nella fattispecie, è stata contestata dagli appellanti la validità probatoria del documento in questione poiché risulta sottoscritto da tal - Procuratore”, Persona_1
senza alcuna identificazione del soggetto, senza data certa, ma soprattutto - trattandosi di dichiarazione unilaterale - senza alcuna prova circa l'effettivo conferimento al sottoscrittore di una delega o procura da parte della banca a rilasciare tale dichiarazione (4). Trattasi di un
Cont documento su carta intestata di ma di incerta provenienza, predisposto il 14.10.2021, sottoscritto con firma indecifrabile, da un soggetto del quale non viene specificata l'identità, la qualità e, dunque, la legittimazione a manifestare la volontà della banca. Tale dichiarazione, inoltre, non provenendo da una parte processuale non può assumere valore probatorio o confessorio. Ed invero, come univocamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è
(4) La produzione in giudizio di una dichiarazione della società cedente necessita che la stessa sia sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore con esplicitazione dei poteri di rappresentanza affinché questa possa ritenersi riferibile ad essa ed in ogni caso – in difetto di produzione del documento contrattuale - l'“insieme” dei crediti ceduti non può nemmeno essere ricostruito con sufficiente certezza attraverso una dichiarazione scritta resa a posteriori da un soggetto che non sia legittimato alla disposizione del credito e che comunque non può
“testimoniare” il contenuto del contratto di cessione.
pagina 9 di 12 onere della parte, che intenda avvalersi di una scrittura privata proveniente da un terzo estraneo al giudizio, provare la veridicità formale del documento, non essendo lo stesso dotato ex se di valore probatorio, neppure in termini indiziari.
24. Pertanto, la dichiarazione di avvenuta cessione depositata in atti dalla , CP_1
non può, - in assenza del contratto di cessione e a fronte di puntuale contestazione formulata dagli appellanti - assumere valore probatorio della titolarità del credito in capo alla società appellata, non avendo la stessa fornito elementi idonei a suffragarne la veridicità e la riconducibilità alla banca cedente.
25. Né infine, può ritenersi che la titolarità sia comprovata dal fatto che l'Avviso indica i requisiti per identificare i singoli crediti ceduti (e quindi l'appartenenza di essi nel “blocco” ceduto); difatti, l'Avviso pubblicato nella G.U. si limita ad una sintetica descrizione dei rapporti assegnati alla RED SEA ovvero i crediti “i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dai
Cedenti nei confronti del relativo debitore ceduto”.
26. I suddetti criteri di identificazione dei crediti per macro-categorie, non soddisfano i requisiti minimi richiesti per l'individuazione del credito ceduto, attesa la loro estrema genericità. L'Avviso non permette di individuare con certezza quali siano i crediti ceduti pendenti, né di qualificare i relativi rapporti come “sofferenze”, conformemente alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia. La , da parte sua, non solo non ha prodotto CP_1
l'atto di cessione, ma non ha allegato e dimostrato quali siano gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie di crediti;
né ha indicato quali siano le caratteristiche del credito controverso che sarebbero riconducibili agli elementi comuni presi in considerazione nell'ambito della cessione “in blocco” e che consentano in maniera inequivocabile di stabilire se il credito de quo rientrava fra quelli ceduti.
27. Né peraltro sono stati forniti ulteriori elementi probatori a sostegno dell'inserimento del credito in questione fra quelli ceduti;
difatti, l'Avviso prevede che “i dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet http://www.bancobpm.it/generale/exodus/ e resteranno disponibili fino all'estinzione del
pagina 10 di 12 relativo credito ceduto”. Ma dall'esame della predetta lista (prodotta come doc. 9) non è possibile ricondurre con certezza l'identificativo della posizione debitoria individuale (NDG
8642671) all'elenco; difatti, questo, oltre ad essere di incerta provenienza (considerato che poteva quantomeno essere prodotta la lista depositata presso il Notaio ), è Persona_2 alquanto generico essendo articolato in colonne senza indicazione dell'acronimo NDG (che secondo l'appellata consentirebbe di identificare il credito) e soprattutto vi sono riportati numeri e codici costituiti da diverse cifre (mentre il NDG attribuito agli appellanti è composto da solo sette cifre).
28. Non può revocarsi in dubbio, pertanto, che non abbia fornito la prova CP_1
richiesta della propria titolarità attiva del rapporto in presenza di specifica contestazione della sussistenza del contratto di cessione che non è stato depositato dall'appellata, né essendovi chiari elementi idonei a garantire non solo l'esistenza della cessione ma anche la “certezza” della riconducibilità del credito fra quelli oggetto della cessione da parte di . P_
29. Ne discende che l'appellata, benché gravata del corrispondente onere fin dal momento della sua costituzione in giudizio, non ha dimostrato adeguatamente la propria qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, posto che la documentazione prodotta si rivela affatto inidonea a provare il contratto di cessione del credito in suo favore.
30. L'appello pertanto va accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata ed assorbimento degli ulteriori motivi di gravame.
31. In considerazione dell'esito del giudizio nel suo complesso e tenuto conto del principio secondo cui la riforma, anche parziale, della pronuncia di primo grado determina la caducazione "ex lege" anche della statuizione di condanna alle spese, l'appellata va condannata a rifondere agli appellanti le spese del giudizio di primo grado che vanno liquidate come in sentenza del Tribunale e per il presente giudizio di appello, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia
n. 1203/2022, accoglie l'opposizione proposta , Parte_1 Pt_2
e e revoca il decreto ingiuntivo n. 1355/2021 del
[...] Parte_3
26.7.2021 emesso da Tribunale di Reggio Emilia;
pagina 11 di 12 - condanna l'appellata a rifondere agli appellanti le spese di lite del giudizio di primo grado, che vengono liquidate in € 8.000,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e
CPA come per legge, nonché le spese di lite del presente giudizio di appello, che vengono liquidate in € 1.165,50 per spese anticipate ed in € 9.991,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge.
Bologna, 13 maggio 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
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