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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 09/04/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
VERBALE DI UDIENZA DEL 09.04.2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 2895 DELL'ANNO 2022
N.R.G. 2895/2022
È presente per l'avv. Barillaro Angela Maria. Parte_1
È presente per l'avv. Luca Gennaro. CP_1
A questo punto, il G.I. invita i suddetti difensori alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. “ratione temporis” vigente.
L'avv. Barillaro preliminarmente rappresenta che ad integrazione di quanto già in precedenza depositato, il suo assistito ha depositato in atti dichiarazione in cui attesta di aver perso i requisiti per l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio a partire dal giorno 01.01.2023. Chiede pertanto che le competenze di spettanza per l'attività difensiva resa vengano liquidate per la fase di giudizio antecedente a tale data.
In merito all'opposizione insiste in atto di citazione per l'inefficacia parziale del precetto e, aderendo alle difese di controparte, chiede che esso venga dichiarato valido ed efficace per la minore somma di € 17.100,00, come indicato in comparsa di costituzione di controparte.
L'avv. Gennaro rappresenta che la sua assistita per l'intera durata del giudizio ha continuato a beneficiare dei requisiti reddituali per l'ammissione.
In merito all'opposizione dichiara di aderire all'eccezione di prescrizione di controparte, ma a parziale modifica di quanto chiesto in comparsa rappresenta che la somma dovuta è pari ad €
18.000,00 e non a € 17.100; somma così calcolata: € 34.500- € 16.500.
L'avv. Barillaro si oppone alla modifica della domanda in quanto tadiva.
Terminata la discussione, il Giudice si riserva di provvedere all'esito della camera di consiglio, dando atto che le parti rinunciano ad assistere alla lettura della sentenza.
n. 3384/2020 r.g.a.c. Pag. 1 All'esito della camera di consiglio, il Giudice, riaperto il verbale in assenza delle parti, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
N . 2 8 9 5 / 2 0 2 2 R . G . A . C .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE in composizione monocratica ed in persona del dott. Andrea Quintavalle, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 2895/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi,
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Termini Imerese, via Falcone e Borsellino 23, presso lo studio dell'avv. Angela Maria
Barillaro che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. ed CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Termini Imerese (PA), via Vittorio Amedeo n.72, presso lo studio dell'avv. Luca Gennaro che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Oggetto: opposizione a precetto
n. 3384/2020 r.g.a.c. Pag. 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione conveniva in giudizio nell'ambito del Parte_1 CP_1
giudizio di cui al N.R.G. 2895/2022 di questo Tribunale, proponendo opposizione, ex art. 615 co. 1
c.p.c., avverso l'atto di precetto notificatogli da quest'ultima.
Atto di precetto in cui gli veniva intimato di procedere al pagamento, per sorta capitale, della somma di € 34.500,00, oltre spese di precetto. Somma, a suo dire, dovuta per il mancato pagamento del contributo al mantenimento del figlio minore, nato il [...], dal mese Persona_1 di marzo 2013 sino al mese di settembre dell'anno 2022.
Importi pretesi in esecuzione del decreto del Tribunale per i Minorenni di Palermo n.
5835/2010 dell'08.11.2010, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 399/09, che aveva posto a suo carico il pagamento di un assegno di mantenimento pari ad € 300,00, in favore del figlio minore.
Quanto ai motivi di opposizione, eccepiva l'avvenuta prescrizione del diritto Parte_1 al pagamento dell'assegno di mantenimento ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., relativamente al periodo marzo 2013 / settembre 2017, e che, pertanto, a fronte di € 34.500,00 richiesti, € 16.500,00 non erano dovuti in quanto oramai somme prescritte.
Alla luce di ciò, chiedeva: - preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, ex art. 615 co. 1 c.p.c.; - nel merito di “accogliere la presente opposizione e, accertata la parziale illegittimità del precetto, dichiararne la nullità e/o inefficacia relativamente alla somma di €
16.500,00, disponendo che la sig.ra non ha diritto a procedere ad esecuzione nei CP_1
confronti dell'odierno opponente per l'importo di € 34.500,00 ma, a tutto concedere, per il minore importo di € 18.500,00”.
Si costituiva che contestava la domanda preliminare di sospensione CP_1
dell'efficacia esecutiva del precetto;
mentre, con riguardo all'eccezione di prescrizione dei singoli ratei relativi al periodo marzo 2013/settembre 2017, si associava alle argomentazioni di controparte.
Inoltre, la convenuta precisava che, a seguito di un'analisi contabile, risultava errato il ricalcolo del credito, quantificato in € 18.500,00 dalla controparte. Difatti, a suo dire, il credito effettivamente vantato dall'opponente, come desumibile dall'atto di precetto e detratta la somma di € 17.400,00, prescritta per il periodo marzo 2013/dicembre 2017, ammontava a € 17.100,00, a cui andavano naturalmente, aggiunti i compensi per l'atto di precetto.
n. 3384/2020 r.g.a.c. Pag. 3 Con ordinanza del 01.02.2023 veniva dichiarata inammissibile la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per come avanzata da parte attrice e venivano concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
La causa veniva rinviata per decisione e discussione orale.
All'udienza odierna del 09.04.2025 il difensore di parte opposta ribadiva di aderire all'eccezione di prescrizione di controparte, ma “a parziale modifica di quanto chiesto in comparsa rappresenta che la somma dovuta è pari ad € 18.000,00 e non a € 17.100; somma così calcolata: €
34.500- € 16.500”.
Parte opponente, tuttavia, dichiarava di opporsi alla modifica della domanda formulata da controparte in quanto tardiva.
Tutto ciò posto, all'odierna udienza, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
“ratione temporis” vigente.
*****
Ebbene, con riferimento ai motivi di opposizione avanzati dall'opponente, in punto di diritto, va in primo luogo rilevato che il giudizio di opposizione previsto dagli artt. 615 e ss. c.p.c. è volto alla contestazione del “se” dell'esecuzione e cioè alla contestazione del diritto della parte istante di procedere all'esecuzione forzata.
Tale giudizio mira ad accertare la legittimità dell'azione che viene esercitata sulla base di un determinato titolo esecutivo, legittimità che può venire messa in dubbio:
a) tramite la negazione dell'esistenza del titolo esecutivo “ab origine”;
b) mediante il rilievo della sua sopravvenuta nullità;
c) mediante la negazione dell'esistenza attuale del diritto per la cui attuazione si procede ad esecuzione forzata (c.d. opposizione di merito);
d) attraverso la negazione della idoneità soggettiva del titolo a fondare l'esecuzione contro un determinato soggetto.
Ciò detto, nell'atto di precetto, notificato a in data CP_1 Parte_1
07.10.2022, ha chiesto il pagamento della somma di € 34,500.
Credito complessivo, secondo la ricostruzione avanzata, così giustificabile:
- € 3.000,00 (€ 300 x 10), per le mensilità dovute dal marzo al dicembre 2013;
- € 28.800,00 (€ 300 x 96), per gli anni che vanno dal 2014 al 2021;
n. 3384/2020 r.g.a.c. Pag. 4 - € 2.700,00 (€ 300 x 9), per le mensilità dovute dal gennaio al settembre 2022.
Somme tutte dovute in forza del decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Palermo n.
5835/10, depositato in cancelleria il 23.11.2010 (munito di formula esecutiva il 01.04.2011), che fissava in € 300,00 mensili la somma dovuta da a per il Parte_1 CP_1 mantenimento del figlio . Persona_1
Su tali importi sono stati, inoltre, chiesti le spese di precetto quantificate in € 507,52.
Ciò posto, si ritiene, innanzitutto, che il provvedimento sopra richiamato costituisce titolo esecutivo idoneo per la chiesta corresponsione dei crediti vantati a titolo di mantenimento in ragione della certezza e della liquidità dei crediti stessi, indicati nel titolo in maniera determinata e specifica.
ha, tuttavia, eccepito la prescrizione, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., delle Parte_1 pretese creditorie avanzate, limitatamente al periodo intercorso dal mese di marzo 2013 al mese di settembre del 2017.
In merito si osserva tutto quanto segue.
Deve evidenziarsi che in materia di assegno di mantenimento: “Si versa […] in ipotesi di prestazioni periodiche, assimilabili alla nozione di "pensioni alimentari", soggette a prescrizione quinquennale, decorrente dalle singole scadenze, in relazione alle quali sorge l'interesse per ciascun adempimento” (Cass. n. 18097/2005 che richiama Cass. Sez. Un. 18.2.1997).
Altresì, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui si ritiene di aderire:
“L'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina
l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso” (Cass. n. 15991/2018; cfr. anche Cass. n.
14135/2019 e Cass. n. 5413/2021).
Ne discende, dunque, poiché gli importi dovuti a titolo di mantenimento sono quantificati su base mensile, che, affinché possa ritenersi validamente formulata l'eccezione di prescrizione, il debitore deve articolare la sua doglianza in modo tale da poter consentire di individuare la specifica mensilità per la quale ritiene ormai maturato il termine di prescrizione, dimostrando, altresì, il decorso del relativo termine quinquennale. Resta, invece, a carico del creditore l'onere di dimostrare eventuali fatti interruttivi e/o sospensivi del termine in parola.
Nel caso di specie, nell'atto di citazione a precetto, l'eccezione in esame è stata sollevata da nel modo che segue: “con l'atto oggi impugnato, veniva richiesto il pagamento Parte_1 dell'assegno di mantenimento dal mese di marzo 2013 fino al mese di settembre 2022 previsto in
n. 3384/2020 r.g.a.c. Pag. 5 favore del minore;
– che tuttavia per giurisprudenza costante e consolidata Persona_1
(Cass. Civ. n. 13414/2010), il diritto al pagamento dell'assegno di mantenimento per i figli si prescrive in 5 anni, trattandosi di una prestazione periodica, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. - che il detto termine di 5 anni decorre dalle scadenze dei singoli pagamenti e, in virtù di quanto precede, è possibile richiedere soltanto gli ultimi cinque anni, essendo il periodo – marzo 2013 / settembre 2017
- ormai prescritto […]”.
Ebbene, sulla base dell'eccezione così come articolata è dato individuare in maniera chiara di quali specifiche mensilità abbia ritenuto maturato il termine di prescrizione, nonché Parte_1 il momento preciso, del configurarsi dell'effetto estintivo.
Pertanto, in riferimento alle mensilità dal marzo 2013 al settembre 2017, fondate sul decreto del Tribunale per i Minorenni di Palermo n. 5835/10, per un importo mensile di € 300,00, deve rilevarsi effettivamente il decorso per ogni singola mensilità, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento (giorno cinque di ogni mese), del periodo quinquennale di prescrizione.
Altresì, parte opposta nulla ha dimostrato in merito ad eventuali atti interruttivi dei termini di prescrizione in riferimento alle mensilità sopradette. E, invero, non ha contestato CP_1 neanche l'eccezione di prescrizione, bensì, al contrario, ha espressamente aderito alla stessa.
Infatti, nella comparsa di costituzione si legge quanto segue: “In ordine all'eccezione di intervenuta prescrizione dei singoli ratei – non del diritto al pagamento dell'assegno di mantenimento
– relativamente al periodo marzo/2013 al settembre/2017, ci si associa alle richieste di controparte”.
In definitiva, devono ritenersi prescritti i ratei relativamente al periodo dal marzo 2013 al settembre 2017, per un importo complessivo di € 16.500,00.
Deve, tuttavia, osservarsi ancora che parte opposta nella sua comparsa, pur aderendo all'eccezione di prescrizione di controparte, ha ritenuto di rideterminare l'importo dovutole non nella somma di € 18.000, ma nella somma inferiore di € 17.100,00, oltre spese di precetto.
Ebbene, sulla scorta del principio della domanda, deve prendersi atto della rinuncia del creditore alla maggior somma di € 18.000, ritenendo le pretese creditorie limitate all'inferiore importo di €
17.100, oltre spese di precetto.
Quanto, invece, alla modifica della pretesa creditoria formulata solo all'udienza odierna da parte opposta, essa deve ritenersi tardiva e, quindi, non ammissibile in ragione del decorrere delle preclusioni di rito. E, infatti, solo un fatto sopravvenuto dopo il maturare delle preclusioni previste all'esito della prima udienza e del deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. può giustificare la n. 3384/2020 r.g.a.c. Pag. 6 proposizione di una nuova domanda o la modifica della domanda già proposta (garantendo pur sempre il diritto di difesa della controparte mediante la facoltà di controdeduzioni e
contro
- allegazioni).
Non configurandosi in questo caso alcun fatto sopravvenuto, la richiesta di modifica non può trovare accoglimento.
Considerata, allora, la pretesa creditoria per € 17.100,00, avverso la fondatezza della stessa parte opponente nulla ha eccepito ai fini di una eventuale estinzione della stessa, riconoscendo di fatto tale posizione debitoria (cfr. Cass. n. 27032/2014 secondo cui: “l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria
a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito”).
In definitiva, in ragione delle considerazioni sopra espresse e in mancanza di prova dell'adempimento, deve essere ritenuto debitore delle mensilità di mantenimento Parte_1 maturate, nel periodo dal gennaio 2018 sino al mese di settembre dell'anno 2022, in base al decreto del Tribunale per i Minorenni di Palermo n. 5835/10, per una somma complessiva di € 17.100,00.
A tale somma deve poi aggiungersi l'importo di € 236,00 per spese di precetto, oltre IVA (se dovuta) e Cpa come per legge, importo, così quantificato alla luce della rideterminazione del credito vantato da parte opposta (scaglione da € 5.201,00 – a € 26.000,00).
Quanto alle spese di lite, considerato che parte opposta ha aderito all'eccezione di prescrizione avanzata da parte opponente, e che, tuttavia, un credito ancora inevaso sussiste in favore di si ritiene che sussistano ragioni per disporne una compensazione integrale. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la parziale illegittimità dell'atto di precetto di cui è causa, con riferimento alle richieste di pagamento ivi determinate;
b) per l'effetto di cui al punto a) dichiara accertato il diritto di ad CP_1 intraprendere esecuzione forzata nei confronti di per la somma Parte_1
n. 3384/2020 r.g.a.c. Pag. 7 di € 17.100,00, nonché per € 236,00 a titolo di spese di precetto, oltre Iva (se dovuta) e Cpa come per legge;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Termini Imerese, 09.04.2025
Il Giudice
Dott. Andrea Quintavalle
n. 3384/2020 r.g.a.c. Pag. 8
VERBALE DI UDIENZA DEL 09.04.2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 2895 DELL'ANNO 2022
N.R.G. 2895/2022
È presente per l'avv. Barillaro Angela Maria. Parte_1
È presente per l'avv. Luca Gennaro. CP_1
A questo punto, il G.I. invita i suddetti difensori alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. “ratione temporis” vigente.
L'avv. Barillaro preliminarmente rappresenta che ad integrazione di quanto già in precedenza depositato, il suo assistito ha depositato in atti dichiarazione in cui attesta di aver perso i requisiti per l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio a partire dal giorno 01.01.2023. Chiede pertanto che le competenze di spettanza per l'attività difensiva resa vengano liquidate per la fase di giudizio antecedente a tale data.
In merito all'opposizione insiste in atto di citazione per l'inefficacia parziale del precetto e, aderendo alle difese di controparte, chiede che esso venga dichiarato valido ed efficace per la minore somma di € 17.100,00, come indicato in comparsa di costituzione di controparte.
L'avv. Gennaro rappresenta che la sua assistita per l'intera durata del giudizio ha continuato a beneficiare dei requisiti reddituali per l'ammissione.
In merito all'opposizione dichiara di aderire all'eccezione di prescrizione di controparte, ma a parziale modifica di quanto chiesto in comparsa rappresenta che la somma dovuta è pari ad €
18.000,00 e non a € 17.100; somma così calcolata: € 34.500- € 16.500.
L'avv. Barillaro si oppone alla modifica della domanda in quanto tadiva.
Terminata la discussione, il Giudice si riserva di provvedere all'esito della camera di consiglio, dando atto che le parti rinunciano ad assistere alla lettura della sentenza.
n. 3384/2020 r.g.a.c. Pag. 1 All'esito della camera di consiglio, il Giudice, riaperto il verbale in assenza delle parti, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
N . 2 8 9 5 / 2 0 2 2 R . G . A . C .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE in composizione monocratica ed in persona del dott. Andrea Quintavalle, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 2895/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi,
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Termini Imerese, via Falcone e Borsellino 23, presso lo studio dell'avv. Angela Maria
Barillaro che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. ed CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Termini Imerese (PA), via Vittorio Amedeo n.72, presso lo studio dell'avv. Luca Gennaro che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Oggetto: opposizione a precetto
n. 3384/2020 r.g.a.c. Pag. 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione conveniva in giudizio nell'ambito del Parte_1 CP_1
giudizio di cui al N.R.G. 2895/2022 di questo Tribunale, proponendo opposizione, ex art. 615 co. 1
c.p.c., avverso l'atto di precetto notificatogli da quest'ultima.
Atto di precetto in cui gli veniva intimato di procedere al pagamento, per sorta capitale, della somma di € 34.500,00, oltre spese di precetto. Somma, a suo dire, dovuta per il mancato pagamento del contributo al mantenimento del figlio minore, nato il [...], dal mese Persona_1 di marzo 2013 sino al mese di settembre dell'anno 2022.
Importi pretesi in esecuzione del decreto del Tribunale per i Minorenni di Palermo n.
5835/2010 dell'08.11.2010, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 399/09, che aveva posto a suo carico il pagamento di un assegno di mantenimento pari ad € 300,00, in favore del figlio minore.
Quanto ai motivi di opposizione, eccepiva l'avvenuta prescrizione del diritto Parte_1 al pagamento dell'assegno di mantenimento ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., relativamente al periodo marzo 2013 / settembre 2017, e che, pertanto, a fronte di € 34.500,00 richiesti, € 16.500,00 non erano dovuti in quanto oramai somme prescritte.
Alla luce di ciò, chiedeva: - preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, ex art. 615 co. 1 c.p.c.; - nel merito di “accogliere la presente opposizione e, accertata la parziale illegittimità del precetto, dichiararne la nullità e/o inefficacia relativamente alla somma di €
16.500,00, disponendo che la sig.ra non ha diritto a procedere ad esecuzione nei CP_1
confronti dell'odierno opponente per l'importo di € 34.500,00 ma, a tutto concedere, per il minore importo di € 18.500,00”.
Si costituiva che contestava la domanda preliminare di sospensione CP_1
dell'efficacia esecutiva del precetto;
mentre, con riguardo all'eccezione di prescrizione dei singoli ratei relativi al periodo marzo 2013/settembre 2017, si associava alle argomentazioni di controparte.
Inoltre, la convenuta precisava che, a seguito di un'analisi contabile, risultava errato il ricalcolo del credito, quantificato in € 18.500,00 dalla controparte. Difatti, a suo dire, il credito effettivamente vantato dall'opponente, come desumibile dall'atto di precetto e detratta la somma di € 17.400,00, prescritta per il periodo marzo 2013/dicembre 2017, ammontava a € 17.100,00, a cui andavano naturalmente, aggiunti i compensi per l'atto di precetto.
n. 3384/2020 r.g.a.c. Pag. 3 Con ordinanza del 01.02.2023 veniva dichiarata inammissibile la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per come avanzata da parte attrice e venivano concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
La causa veniva rinviata per decisione e discussione orale.
All'udienza odierna del 09.04.2025 il difensore di parte opposta ribadiva di aderire all'eccezione di prescrizione di controparte, ma “a parziale modifica di quanto chiesto in comparsa rappresenta che la somma dovuta è pari ad € 18.000,00 e non a € 17.100; somma così calcolata: €
34.500- € 16.500”.
Parte opponente, tuttavia, dichiarava di opporsi alla modifica della domanda formulata da controparte in quanto tardiva.
Tutto ciò posto, all'odierna udienza, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
“ratione temporis” vigente.
*****
Ebbene, con riferimento ai motivi di opposizione avanzati dall'opponente, in punto di diritto, va in primo luogo rilevato che il giudizio di opposizione previsto dagli artt. 615 e ss. c.p.c. è volto alla contestazione del “se” dell'esecuzione e cioè alla contestazione del diritto della parte istante di procedere all'esecuzione forzata.
Tale giudizio mira ad accertare la legittimità dell'azione che viene esercitata sulla base di un determinato titolo esecutivo, legittimità che può venire messa in dubbio:
a) tramite la negazione dell'esistenza del titolo esecutivo “ab origine”;
b) mediante il rilievo della sua sopravvenuta nullità;
c) mediante la negazione dell'esistenza attuale del diritto per la cui attuazione si procede ad esecuzione forzata (c.d. opposizione di merito);
d) attraverso la negazione della idoneità soggettiva del titolo a fondare l'esecuzione contro un determinato soggetto.
Ciò detto, nell'atto di precetto, notificato a in data CP_1 Parte_1
07.10.2022, ha chiesto il pagamento della somma di € 34,500.
Credito complessivo, secondo la ricostruzione avanzata, così giustificabile:
- € 3.000,00 (€ 300 x 10), per le mensilità dovute dal marzo al dicembre 2013;
- € 28.800,00 (€ 300 x 96), per gli anni che vanno dal 2014 al 2021;
n. 3384/2020 r.g.a.c. Pag. 4 - € 2.700,00 (€ 300 x 9), per le mensilità dovute dal gennaio al settembre 2022.
Somme tutte dovute in forza del decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Palermo n.
5835/10, depositato in cancelleria il 23.11.2010 (munito di formula esecutiva il 01.04.2011), che fissava in € 300,00 mensili la somma dovuta da a per il Parte_1 CP_1 mantenimento del figlio . Persona_1
Su tali importi sono stati, inoltre, chiesti le spese di precetto quantificate in € 507,52.
Ciò posto, si ritiene, innanzitutto, che il provvedimento sopra richiamato costituisce titolo esecutivo idoneo per la chiesta corresponsione dei crediti vantati a titolo di mantenimento in ragione della certezza e della liquidità dei crediti stessi, indicati nel titolo in maniera determinata e specifica.
ha, tuttavia, eccepito la prescrizione, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., delle Parte_1 pretese creditorie avanzate, limitatamente al periodo intercorso dal mese di marzo 2013 al mese di settembre del 2017.
In merito si osserva tutto quanto segue.
Deve evidenziarsi che in materia di assegno di mantenimento: “Si versa […] in ipotesi di prestazioni periodiche, assimilabili alla nozione di "pensioni alimentari", soggette a prescrizione quinquennale, decorrente dalle singole scadenze, in relazione alle quali sorge l'interesse per ciascun adempimento” (Cass. n. 18097/2005 che richiama Cass. Sez. Un. 18.2.1997).
Altresì, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui si ritiene di aderire:
“L'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina
l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso” (Cass. n. 15991/2018; cfr. anche Cass. n.
14135/2019 e Cass. n. 5413/2021).
Ne discende, dunque, poiché gli importi dovuti a titolo di mantenimento sono quantificati su base mensile, che, affinché possa ritenersi validamente formulata l'eccezione di prescrizione, il debitore deve articolare la sua doglianza in modo tale da poter consentire di individuare la specifica mensilità per la quale ritiene ormai maturato il termine di prescrizione, dimostrando, altresì, il decorso del relativo termine quinquennale. Resta, invece, a carico del creditore l'onere di dimostrare eventuali fatti interruttivi e/o sospensivi del termine in parola.
Nel caso di specie, nell'atto di citazione a precetto, l'eccezione in esame è stata sollevata da nel modo che segue: “con l'atto oggi impugnato, veniva richiesto il pagamento Parte_1 dell'assegno di mantenimento dal mese di marzo 2013 fino al mese di settembre 2022 previsto in
n. 3384/2020 r.g.a.c. Pag. 5 favore del minore;
– che tuttavia per giurisprudenza costante e consolidata Persona_1
(Cass. Civ. n. 13414/2010), il diritto al pagamento dell'assegno di mantenimento per i figli si prescrive in 5 anni, trattandosi di una prestazione periodica, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. - che il detto termine di 5 anni decorre dalle scadenze dei singoli pagamenti e, in virtù di quanto precede, è possibile richiedere soltanto gli ultimi cinque anni, essendo il periodo – marzo 2013 / settembre 2017
- ormai prescritto […]”.
Ebbene, sulla base dell'eccezione così come articolata è dato individuare in maniera chiara di quali specifiche mensilità abbia ritenuto maturato il termine di prescrizione, nonché Parte_1 il momento preciso, del configurarsi dell'effetto estintivo.
Pertanto, in riferimento alle mensilità dal marzo 2013 al settembre 2017, fondate sul decreto del Tribunale per i Minorenni di Palermo n. 5835/10, per un importo mensile di € 300,00, deve rilevarsi effettivamente il decorso per ogni singola mensilità, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento (giorno cinque di ogni mese), del periodo quinquennale di prescrizione.
Altresì, parte opposta nulla ha dimostrato in merito ad eventuali atti interruttivi dei termini di prescrizione in riferimento alle mensilità sopradette. E, invero, non ha contestato CP_1 neanche l'eccezione di prescrizione, bensì, al contrario, ha espressamente aderito alla stessa.
Infatti, nella comparsa di costituzione si legge quanto segue: “In ordine all'eccezione di intervenuta prescrizione dei singoli ratei – non del diritto al pagamento dell'assegno di mantenimento
– relativamente al periodo marzo/2013 al settembre/2017, ci si associa alle richieste di controparte”.
In definitiva, devono ritenersi prescritti i ratei relativamente al periodo dal marzo 2013 al settembre 2017, per un importo complessivo di € 16.500,00.
Deve, tuttavia, osservarsi ancora che parte opposta nella sua comparsa, pur aderendo all'eccezione di prescrizione di controparte, ha ritenuto di rideterminare l'importo dovutole non nella somma di € 18.000, ma nella somma inferiore di € 17.100,00, oltre spese di precetto.
Ebbene, sulla scorta del principio della domanda, deve prendersi atto della rinuncia del creditore alla maggior somma di € 18.000, ritenendo le pretese creditorie limitate all'inferiore importo di €
17.100, oltre spese di precetto.
Quanto, invece, alla modifica della pretesa creditoria formulata solo all'udienza odierna da parte opposta, essa deve ritenersi tardiva e, quindi, non ammissibile in ragione del decorrere delle preclusioni di rito. E, infatti, solo un fatto sopravvenuto dopo il maturare delle preclusioni previste all'esito della prima udienza e del deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. può giustificare la n. 3384/2020 r.g.a.c. Pag. 6 proposizione di una nuova domanda o la modifica della domanda già proposta (garantendo pur sempre il diritto di difesa della controparte mediante la facoltà di controdeduzioni e
contro
- allegazioni).
Non configurandosi in questo caso alcun fatto sopravvenuto, la richiesta di modifica non può trovare accoglimento.
Considerata, allora, la pretesa creditoria per € 17.100,00, avverso la fondatezza della stessa parte opponente nulla ha eccepito ai fini di una eventuale estinzione della stessa, riconoscendo di fatto tale posizione debitoria (cfr. Cass. n. 27032/2014 secondo cui: “l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria
a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito”).
In definitiva, in ragione delle considerazioni sopra espresse e in mancanza di prova dell'adempimento, deve essere ritenuto debitore delle mensilità di mantenimento Parte_1 maturate, nel periodo dal gennaio 2018 sino al mese di settembre dell'anno 2022, in base al decreto del Tribunale per i Minorenni di Palermo n. 5835/10, per una somma complessiva di € 17.100,00.
A tale somma deve poi aggiungersi l'importo di € 236,00 per spese di precetto, oltre IVA (se dovuta) e Cpa come per legge, importo, così quantificato alla luce della rideterminazione del credito vantato da parte opposta (scaglione da € 5.201,00 – a € 26.000,00).
Quanto alle spese di lite, considerato che parte opposta ha aderito all'eccezione di prescrizione avanzata da parte opponente, e che, tuttavia, un credito ancora inevaso sussiste in favore di si ritiene che sussistano ragioni per disporne una compensazione integrale. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la parziale illegittimità dell'atto di precetto di cui è causa, con riferimento alle richieste di pagamento ivi determinate;
b) per l'effetto di cui al punto a) dichiara accertato il diritto di ad CP_1 intraprendere esecuzione forzata nei confronti di per la somma Parte_1
n. 3384/2020 r.g.a.c. Pag. 7 di € 17.100,00, nonché per € 236,00 a titolo di spese di precetto, oltre Iva (se dovuta) e Cpa come per legge;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Termini Imerese, 09.04.2025
Il Giudice
Dott. Andrea Quintavalle
n. 3384/2020 r.g.a.c. Pag. 8