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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 5207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5207 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere rel.
Dott. Renato Castaldo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 2555/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 2.4.2025 all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 221, comma 4, della legge 17.07.2020 n. 77 e vertente tra
(c.f Parte_1
in persona del LRPT con sede in Roma via Vitaliano Brancati n. 48 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (cf presso i cui uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12 è elettivamente P.IVA_2 domiciliata appellante e già (cf. in CP_1 Controparte_2 P.IVA_3 persona del LRPT con sede in Milano via Domenichino n. 5, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Coggiatti (cf ) giusta procura in atti, el. C.F._1
Dom. presso lo studio del difensore in Roma via Antonio Stoppani 1, con richiesta di inviare le comunicazioni ai seguenti indirizzi appellata Email_1
Avverso Sentenza del Tribunale di Roma n. 714/2021
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo Conclusioni: come in atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In data 25/2/2020 la ha notificato all il decreto Controparte_2 Pt_1 ingiuntivo n. 25061/2019 del Tribunale di Roma di € 71.154,78 oltre interessi e spese, relativi a crediti per fornitura di gas ed energia elettrica da parte di NA Service spa, EL Energia spa e LA spa, che avevano ceduto i loro crediti alla intimante. CP_2
ha opposto il decreto ingiuntivo deducendo che: Pt_1
-il credito di NA spa non rientra nel decreto ingiuntivo
-i crediti di EL sarebbero stati pagati in epoca antecedente alla loro cessione alla
Controparte_2
-i crediti di LA erano stati pagati alla cedente in parte prima della cessione e in parte dopo. L'opponente chiedeva di chiamare in causa LA per agire per la ripetizione dell'indebito, chiamata in causa non ammessa dal Tribunale. Si è costituita in primo grado contestando le deduzioni Controparte_2 avversarie chiedendone il rigetto, chiedendo, altresi, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto, richiesta che veniva respinta. Con sentenza n. 714/2021 il Tribunale di Roma ha dichiarato l'estraneità del credito di NA Service spa alla materia del contendere su concorde richiesta delle parti, ed ha:
-rideterminato il credito condannando a pagare la somma di € 49.269,55 oltre Pt_1 interessi e spese, revocando il decreto ingiuntivo n. 25061/2009
-condannato l'opponente al pagamento delle spese del primo grado. Pt_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello chiedendone la riforma, e Pt_1 in ogni caso ai sensi dell'art. 395 c. 3 cpc revocare la sentenza a seguito della nuova documentazione scoperta attestante il pagamento della somma, ovvero revocare la sentenza ai sensi dell'art. 395 c.1 cpc in quanto frutto di dolo, con condanna della controparte alle spese. Si è costituita in appello già chiedendo la CP_1 Controparte_3 declaratoria di illegittimità dell'appello e, nel merito, il rigetto dello stesso in quanto infondato con conferma della sentenza di I grado e vittoria di spese, nonché condanna dell'appellante ex art. 96 cpc. All'udienza del 2/04/2025, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare l'appellante ha prodotto in grado di appello documentazione costituita dalla comunicazione di LA spa del 12/4/2021, con la quale avrebbe appreso dei pagamenti compiuti da LA spa nei confronti della
[...]
, documentazione che, secondo la prospettazione dell'appellante, CP_2 sarebbe ammissibile ai sensi dell'art. 345 c.3 cpc trattandosi di documenti che la parte non ha potuto proporre prima per causa a lei non imputabile. Ritiene la Corte che la documentazione prodotta in appello non sia ammissibile. Difatti l'ammissibilità di nuovi documenti di cui all'art. 345 c.3 cpc, discende dal fatto che tali documenti non potessero essere nella disponibilità della parte nel giudizio di primo grado e che detta disponibilità sia sopravvenuta, per cui è stato possibile effettuare la produzione soltanto in sede di impugnazione.
2 Nel caso in esame osserva la Corte che la produzione documentale effettuata in appello consiste in una nota della LA del 12/4/2021 cui sono allegati dei prospetti contabili attestanti pagamenti effettuati dalla LA alla Banca appellata antecedentemente all'introduzione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ragion per cui , che sostiene di aver eseguito i pagamenti a LA spa poi Pt_1 riversati alla ben poteva già nel corso del giudizio di primo grado chiedere ed CP_2 ottenere, come poi ha fatto successivamente, una attestazione di LA circa il riversamento alla di somme corrisposte da a Controparte_2 Pt_1 soddisfazione del credito ceduto da LA alla dati di cui LA era in quel CP_2 momento già in possesso e poteva comunicare ad . Pt_1
La scelta di di non richiedere in primo grado a LA spa la documentazione Pt_1 attestante i pagamenti effettuati da LA alla Banca e l'imputazione degli stessi, fa si che la mancata produzione di detti documenti in primo grado sia attribuibile in via esclusiva ad una scelta volontaria della parte con conseguente inammissibilità ex art. 345 c.1 cpc della produzione di detti documenti in appello in quanto tardiva, atteso che tali documenti potevano essere prodotti già in primo grado (Cass. sez. II ord. n. 21956/2019). L' inammissibilità della produzione documentale in appello è assorbente del secondo motivo di impugnazione per revocazione ai sensi dell'art. 395 n.3 cpc per ritrovamento, dopo la pronuncia della sentenza di documenti decisivi non potuti produrre per forza maggiore o per fatto dell'avversario, motivo che sarebbe, comunque, inammissibile in quanto la revocazione è ammessa solo per le sentenze di appello od emesse in unico grado. Con il primo motivo l'appellante lamenta poi l'illegittimità della sentenza per estinzione dei crediti in epoca anteriore all'introduzione del giudizio. Il motivo è infondato. Nel caso in esame LA spa ha ceduto i propri crediti per forniture energetiche Contr effettuate ad , alla , ora cessione che è stata Pt_1 Controparte_2 notificata al debitore in data 17/2/2016, circostanza non contestata. Conseguentemente a norma dell'art. 1264 c.1 c.c. la cessione dei crediti nei confronti del debitore ceduto , ha avuto efficacia fin dalla data della notifica in quanto Pt_1 da tale momento il debitore ha avuto la consapevolezza del mutamento della titolarità attiva del rapporto obbligatorio (Cass. sez. VI ord. n. 12734/2021), circostanza da cui consegue che il pagamento effettuato dal debitore ceduto al cedente e non al cessionario dopo la notifica della cessione, non ha efficacia liberatoria del debitore ceduto nei confronti del cessionario (Cass. sez. III sent. n. 15364/2011). Da ciò discende la legittimità della richiesta di pagamento effettuato dalla cessionaria Contr
ora nei confronti del debitore ceduto che, sebbene Controparte_2 Pt_1 fosse a conoscenza della cessione dei crediti fin dalla notifica della stessa (17/2/2016), ha erroneamente effettuato i pagamenti in favore della cedente LA spa, pagamenti non opponibili al cessionario. Con il terzo motivo l'appellante impugna per revocazione la sentenza ex art. 395 n. 1 cpc in quanto la stessa è frutto del dolo di una parte in danno dell'altra. Il motivo è inammissibile atteso che le sentenze possono essere impugnate per revocazione solo se pronunciate in grado di appello o in unico grado con citazione dinanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (art.398 cpc),
3 in quanto la revocazione mira ad ottenere una nuova valutazione della controversia da parte dello stesso giudice che ha adottato la sentenza impugnata. Non sussistono, infine, i presupposti per la condanna dell'appellante ex art. 96 cpc non ravvisandosi nel caso di specie elementi per ritenere che l'impugnazione abbia configurato un abuso del processo con violazione dei principii di correttezza e buona fede. Conclusivamente l'appello proposto da deve essere rigettato in quanto Pt_1 infondato con conseguente conferma della sentenza n. 714/2021 del Tribunale di Roma. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 con riferimento allo scaglione di cause di valore da € 26.001,00 ad € 52.000,00 sulla base del valore della causa (€ 49.269,55). Va dichiarata la sussistenza dei presupposti per la debenza in capo all' appellante di una somma pari al contributo unificato.
PQM
La Corte, pronunciando sull' appello formulato da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 714
[...] dell'anno 2021, ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così decide: a)rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata b)condanna l'appellante al pagamento in favore dell' appellato già CP_1
delle spese processuali del presente grado che Controparte_2 liquida in complessivi euro 5.810,00, oltre a rimborso forfetario 15% e ad oneri accessori (IVA e Cpa) come per legge. c)condanna l' appellante al pagamento di una somma pari al contributo unificato. Roma, li 10 settembre 2025
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Silvia Di Matteo
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