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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 17/09/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati: Dott. Francesco Salvatore Filocamo - Presidente
Dott. Silvia Rita Fabrizio - Consigliere
Dott. Alberto Iachini Bellisarii - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 382/2024, trattenuta in decisione con ordinanza del 10.9.2025, promossa da
,rappresentato e difeso dall'avv. Leonello Brocchi giusta mandato allegato Parte_1 all'atto di appello, domiciliato presso lo studio del difensore in Pescara, Corso Umberto I n. 18;
Appellante
contro
CP_1 nella sua qualità di figlio ed erede del defunto Persona_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo De Marco, elettivamente domiciliato presso il predetto procuratore, con studio in 65129 Pescara, alla Via della Bonifica n. 48/1, giusta procura rilasciata in calce all'atto di precetto notificato al debitore il 24/09/2021;
Controparte_2 in persona del Dr. in forza della procura conferitagli CP_3 con atto del 14 aprile 2021 a rogito Notaio dott.ssa di Milano, Rep. Persona_2 nr. 6745, Racc. nr. 4737, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano DP 2 il 15 aprile 2021 al nr. 36535 serie 1T, dal Dott Persona_3 a ciò facoltizzato in forza di procura dott.ssa [...] di Milano, Rep. nr. 6744, Racc. nr. 4736 del 14 aprile 2021, atto registrato Persona_2 presso l'Agenzia delle Entrate di Milano DP 2 il 15 aprile 2021 al nr. 36534 serie 1T, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Mililli, domiciliata presso il suo studio in Ortona alla Piazza Porta Caldari n. 26 giusta procura alle liti in atti;
Controparte_4 in persona del legale rappresentante pro-tempore attualmente in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Zannotti dell'Avvocatura interna di CP_4 ed elettivamente domiciliata presso la sede legale della società in Viale Europa 190, giusta procura alle liti per atto del Notaio di Roma versata in atti;
Persona_4
Appellati
Controparte_5
Appellata contumace avverso la sentenza n. 415/2024 pubblicata dal Tribunale di Pescara il 12.03.24, avente ad oggetto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte appellante: "Dichiarare nullo, ovvero annullare e/o dichiarare inefficace l'atto di pignoramento mobiliare plurimo presso terzi formalizzato in data 12/10/2021 dall'Ufficiale Giudiziario addetto all' CP_6 presso il Tribunale di Pescara e ciascun ulteriore atto di procedura, per le ragioni dedotte in premessa, con ogni consequenziale statuizione;
subordinatamente: disporre la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti presso terzi, con immediata liberazione di ogni somma eccedente il credito oggetto d'azione esecutiva, previa declaratoria d'inefficacia dei pignoramenti eseguiti su polizze vita e titoli equiparati e su depositi relativi a trattamento pensionistico in favore dell'appellante.
Con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese e competenze del doppio grado del giudizio, ex art. 91 c.p.c.
Per parte appellata CP_1 66
IN VIA PRINCIPALE, confermare integralmente la sentenza n. 415/2024 pubblicata il 12/03/2024, emessa dal Tribunale di Pescara all'esito del procedimento civile n. 4346/2022 R.G. IN VIA SUBORDINATA, disporre la riduzione del pignoramento nella misura strettamente necessaria a garantire la fruttuosità dell'esecuzione.
IN OGNI CASO, condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio."
Pe parte appellata Controparte 2 :
"Nel rimanere totalmente neutrale ed indifferente rispetto all'oggetto del contendere tra i sig.ri CP_1 e Parte_1 nella sua qualità di litisconsorte necessario, conferma la dichiarazione ex art.
,
547 cpc resa il 05.11.2021 e resta in attesa della decisione del Giudice in ordine all'assegnazione ovvero liberazione delle somme, chiedendo, in ogni caso, che la parte soccombente venga condannata al rimborso delle spese di costituzione sostenute dalla Controparte_2 nella misura che verrà liquidata dalla Corte d'Appello."
Per parte appellata Controparte_4 nessuna conclusione.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Pescara così ebbe a decidere:
P.Q.M.
accerta e dichiara l'infondatezza del ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c., proposto da [...]
Parte_1 revoca in ogni sua parte l'ordinanza di sospensione 19.09.2022 Giudice dell'Esecuzione dott.ssa Franca Di Felice;
condanna l'opponente/convenuto in riassunzione al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposto/attore in riassunzione, relative a tutte le fasi, che liquida in euro 518,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cassa come per legge.
2.Questi lo svolgimento del processo e i fatti come sintetizzati dal Primo Giudice. Con verbale di pignoramento mobiliare presso terzi del 12/10/2021, l'asserito creditore CP_1
[...] richiedeva in danno di il pignoramento di crediti fino alla concorrenza Parte_1 dell'importo di €. 17.752,54, maggiorato secondo la quota di legge, in pretesa esecuzione delle sentenze n. 1156/2014 pronunciata dal Tribunale Civile di Pescara e n. 136/2016 pronunciata dalla Corte d'Appello di L'Aquila - Sezione Civile ordinaria. L'adito Ufficiale Giudiziario addetto all CP_6 presso il Tribunale di Pescara procedeva pertanto al plurimo pignoramento delle somme e dei depositi e crediti nella titolarità del Sig. presso gli istituti finanziari e di credito indicati nel medesimo verbale diParte_1 pignoramento mobiliare presso terzi (doc. n. 1 produzioni CP_7. Proponeva l'esecutato ricorso in opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., contestando sia il diritto del Sig. CP_1 ad agire in executivis che la pignorabilità dei suddetti depositi e crediti, trattandosi di polizze vita o di fondi derivanti da trattamento pensionistico;
instava comunque anche per la riduzione del pignoramento ex art. 496 cpc. Il creditore si costituiva con la memoria di cui all' all. nr. 3 delle produzioni afferenti la fase cautelare.
Con ordinanza del 19.09.2022 (all. 4 ordinanza di sospensione esecuzione), il Giudice dell'esecuzione accoglieva la domanda di sospensione dell'esecuzione e fissava in giorni sessanta l'inizio del giudizio di merito, osservati i termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. ridotti della metà. Con l'atto di citazione introduttivo del presente procedimento CP_1 procedeva in conformità e così concludeva:
“In via preliminare, per tutti i motivi suesposti, accertare e dichiarare la legittimazione attiva e la titolarità del diritto di credito messo in esecuzione dal Sig. CP_1
Conseguentemente, in via principale, per le medesime ragioni, accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c., spiegata dal Sig. [...]
Parte_1
In via subordinata, disporre la riduzione del pignoramento nella misura strettamente necessaria a garantire la fruttuosità dell'esecuzione."
Si costituiva il Parte_1 , così concludendo nel merito:
"dichiarare nullo, ovvero annullare e/o dichiarare inefficace l'atto di pignoramento mobiliare plurimo presso terzi richiesto dal Sig. CP_1 e formalizzato in data 12/10/2021 dall'Ufficiale Giudiziario addetto all' CP_6 presso il Tribunale di Pescara e ciascun ulteriore atto di procedura, con ogni consequenziale statuizione.
In via meramente subordinata: disporre la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti presso terzi, con immediata liberazione d'ogni eccedente somma, ovvero dichiarare l'inefficacia di taluni fra i pignoramenti eseguiti."
Il creditore procedente rinunciava al pignoramento nei confronti dei terzi Controparte_8 e Controparte_9
Con provvedimento 18.5.2023, poi meramente corretto - nella individuazione della parte onerata dell'incombente notificatorio - con il provvedimento assunto all'udienza del 5.12.2023 (da ritenersi materialmente trascritto in questa sede decisoria definitiva), veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati:
Controparte_5 (c.f. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in (20124) Milano (MI), alla Via Melchiorre Gioia n. 22; (codice fiscale P.IVA_2 partita IVA Controparte_10 P.IVA_3 ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in (00144) Roma, al Viale
,
Europa n. 190;
Controparte_2 (c.f. P.IVA_4 ), con sede legale in (10121) Torino (TO), alla Piazza San
Carlo n. 156.
Verificata la regolarità della notifica e dichiarata la contumacia dei predetti terzi, sulle conclusioni precisate dalle parti ed in atti trascritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il Tribunale, verificata la regolarità della notifica e dichiarata la contumacia dei terzi, tratteneva la causa in decisione, accogliendo la domanda del creditore e rigettando l'iniziale opposizione, con revoca della ordinanza di sospensione del Giudice dell'esecuzione.
,il quale ne ha chiesto la riforma e 4. La sentenza è stata impugnata da Parte_1
l'accoglimento delle domande proposte in primo grado, deducendo tre motivi di gravame. CP_1 costituitosi, ha resistito all'impugnazione. È stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati rimasti contumaci in primo grado: Controparte_5 Controparte_4 Controparte_2 Gli ultimi due si sono costituiti precisando la loro estraneità alla pretesa, laddove di Controparte_5
[...] va dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 10.9.2025 questa Corte ha riservato la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1° MOTIVO: ERROR IN PROCEDENDO: VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE
DEGLI ARTT. 102 E 153 COD. PROC. CIV. OMESSA DECLARATORIA DI ESTINZIONE
DEL PROCESSO ESECUTIVO SOSPESO, AI SENSI DELL'ART. 624, COMMA 3, COD.
PROC. CIV.
1.Il Tribunale così ebbe a decidere:
-Con provvedimento 18.5.2023, poi meramente corretto nella individuazione della parte onerata dell'incombente notificatorio - con il provvedimento assunto all'udienza del 5.12.2023 (da ritenersi materialmente trascritto in questa sede decisoria definitiva), veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati: (c.f. P.IVA 1 in Controparte_5 persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in (20124) Milano (MI), alla Via Melchiorre Gioia n. 22; (codice fiscale P.IVA_2 partita IVA Controparte_10 "
P.IVA_3 ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in (00144) Roma, al Viale Europa n. 190; Controparte_2 (c.f. P.IVA_4 ), con sede legale in (10121) Torino (TO), alla Piazza San Carlo n. 156. Verificata la regolarità della notifica e dichiarata la contumacia dei predetti terzi, sulle conclusioni precisate dalle parti ed in atti trascritte, la causa è stata trattenuta in decisione>>
L'ordinanza richiamata come parte integrante della sentenza, quella resa il 5.12.2023, così recitava:” Evidenziato come nel provvedimento del 18.05.2023 si sia fatto riferimento come parte onerata all'integrazione del contraddittorio a “parte opponente” sul presupposto in realtà errato che questa coincidesse con la parte che poi ha riassunto il presente giudizio di merito;
ritenuto pertanto che tale erronea indicazione possa avere ingenerato nella parte che ha riassunto il presente giudizio la percezione, erronea pertanto ma scusabile, di non essere stata individuata come parte tenuta all'integrazione del contraddittorio;
PQM
Confermati i precedenti provvedimenti, ma corretto in parte qua quello di cui all'ordinanza del 18.05.2023, manda a parte attrice in riassunzione di provvedere all'integrazione CP_1 necessaria del contraddittorio come da provvedimento del 18.05.2023 nei confronti dei terzi residui, con atto da notificarsi nel termine di legge come individuato dal Giudice dell'esecuzione e fissa per nuova comparizione l'udienza del 05.03.2024 ore 9.50."
2. Il primo motivo di gravame è teso a contrastare la decisione del Tribunale di rimettere in termini la parte opposta per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi, rimasti poi contumaci. Secondo l'appellante, il giudice di primo grado è incorso in errore, dal momento che, ai sensi dell'art. 624 c.p.c., la mancata integrazione del contraddittorio avrebbe dovuto comportare l'automatica estinzione del processo esecutivo sospeso.
Invero, la eventuale rimessione in termini sarebbe legittima solo in presenza di una tempestiva iniziativa della parte interessata, da intendersi come immediatezza di reazione al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa, non foss'altro poiché l'istituto della rimessione in termini presuppone la sussistenza in concreto di una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza - e non già un'impossibilità relativa.
Di conseguenza, sarebbe inconferente l'allusione, da parte del Tribunale di Pescara, al presunto errore "materiale", ben potendosi avvedere, la parte processuale interessata, dell'onere su di essa incombente. L'appellante conclude sull'effetto assorbente della doglianza, in quanto determinativa ex lege dell'evento estintivo del processo, imponendo la definizione del giudizio su base meramente processuale.
3. La censura non è condivisibile.
Va premesso che è inconferente il richiamo all'art.624 cpc, dato che il giudizio di merito, dopo che il GE aveva sospeso l'esecuzione con ordinanza non reclamata, è stato ritualmente introdotto da parte opposta, sicché non vi era alcuno spazio per dichiarare estinta la procedura esecutiva, trattandosi, peraltro, di decisione assumibile dal solo GE e non certo dal Giudice del merito del giudizio oppositivo. Quanto all'omessa integrazione del contraddittorio in primo grado nei riguardi dei terzi pignorati, invero, si ha che il Tribunale con l'ordinanza del 18.05.23 aveva ordinato "a parte opponente di procedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati”, ossia aveva onerato dell'integrazione Parte_1 , colui che aveva proposto opposizione, e non CP_1 Di qui l'errore in cui è incorso il primo giudice, che con la successiva ordinanza di dicembre, come già evidenziato, ebbe a reputare “come nel provvedimento del 18.05.2023 si sia fatto riferimento come parte onerata all'integrazione del contraddittorio a "parte opponente" sul presupposto in realtà errato che questa coincidesse con la parte che poi ha riassunto il presente giudizio di merito;
ritenuto pertanto che tale erronea indicazione possa avere ingenerato nella parte che ha riassunto il presente giudizio la percezione, erronea pertanto ma scusabile, di non essere stata individuata come parte tenuta all'integrazione del contraddittorio;
PQM
Confermati i precedenti provvedimenti, ma corretto in parte qua quello di cui all'ordinanza del 18.05.2023, manda a parte attrice in riassunzione di provvedere all'integrazione CP_1 necessaria del contraddittorio come da provvedimento del 18.05.2023 nei confronti dei terzi residui."
Non si è trattato, quindi, di una rimessione in termini, ma piuttosto di concessione ex novo del termine, questa volta al creditore opposto, che a ciò non aveva provveduto per causa evidentemente a lui non imputabile, stante il chiaro tenore dell'ordinanza del 18.5.2023.
In ogni caso, anche a voler reputare che questi potesse comunque adoperarsi al posto di controparte per integrare il contraddittorio nel termine precedentemente concesso a quest'ultima, la conseguenza non avrebbe mai potuto essere quella dell'estinzione del processo esecutivo ex art. 624 cpc, ma al limite quella dell'estinzione del giudizio di primo grado, ex art. 307 comma 3 cpc, pronuncia verso la quale parte opponente ed appellante non può avere più interesse, dato che non avrebbe estinto l'azione esecutiva, ripresa dopo la sentenza di primo grado e ormai cessata in quanto con ordinanza del 25.3.2025, prodotta da CP_1 nel presente grado in quanto di formazione successiva alla gravata sentenza, il GE ha deciso quanto appresso. "Vista la dichiarazione positiva dei terzi Controparte_2 (c.f. P.IVA_4 ), Controparte_5 (codice fiscale
), che (c.f. P.IVA_1 ) e[...] Controparte_4 P.IVA_2
), affermano di essere debitori del Sig. (c.f. Parte_1 C.F. 1 rispettivamente, per la somma di € 26.628,81, € 9.919,95 ed € 12.000,02;
), quale figlio ed rilevato che il credito fatto valere da (c.f. CP_1 C.F. 2 erede del defunto Persona_1 nei confronti del Sig. ammonta a € Parte_1 و
19.642,57, comprensivo degli interessi come risultanti dalla nota di precisazione del credito del 24/03/2025 in atti;
ritenuto che
le spese processuali possono liquidarsi in € 2.301,83 (ivi compresi € 254,68 per esborsi,
€ 1.403,00 per compensi, € 210,45 per rimborso forfetario del 15%, € 64,54 per CAP del 4%, € 369,16 per IVA del 22%); visto l'art.553 c.p.c;
ASSEGNA in pagamento a CP_1 salvo esazione a decorrere dalla data del pignoramento, la somma di € 21.944,40 detenuta da Controparte_2 a saldo credito e spese processuali, oltre spese di registrazione del presente provvedimento e spese successive occorrende. Dichiara il terzo pignorato Controparte_2 libero da ogni obbligo per quanto riguarda la somma, come assegnata, contro rilascio di relativa quietanza.
Dispone lo svincolo delle somme pignorate presso gli altri terzi CP_5 e Controparte_4 Ne deriva il rigetto della censura, dato che non risulta opposta l'ordinanza di assegnazione. Tanto basterebbe al rigetto dell'appello, non esistendo, ormai, procedura esecutiva da estinguere, ad ogni modo valga quanto segue.
2° MOTIVO: ERROR IN IUDICANDO: VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE D
ELL'ART. 2648 COD. CIV., OLTRE CHE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 475,
476, 484, 485, 527, 533, 2650, 2652, 2660 E 2829 COD. CIV. E DELL'ART. 5 DECRETO
LEGISLATIVO N. 347/1990. PERSISTENTE DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA E DI
TITOLARITÀ DEL DIRITTO DI CREDITO DA PARTE DEL PROCEDENTE SIG. CP_1
[...] E CONSEGUENTE NULLITÀ ED INEFFICACIA DEL PIGNORAMENTO
MOBILIARE PRESSO TERZI.
1. La censura, diretta a contrastare la sentenza impugnata da p. 6 a p. 9, ripropone quanto dedotto in primo grado, sulla base dell'assunto che CP_1 figlio ed erede del creditore " Persona_1
,
non abbia, prima di agire in executivis, accettato espressamente l'eredità del de cuius. Di conseguenza, avendo il creditore agito in nome proprio e non quale erede, sarebbe evidente il suo difetto di legittimazione attiva.
2.Il Tribunale, sul punto, ebbe così a decidere:
Come risulta dal mero vaglio della documentazione acquisita, nel precetto e nella relativa procura, regolarmente notificati al Parte_1 prima dell'esecuzione (all.
5 - precetto e pedissequa procura produzioni I.A.), il creditore procedente aveva chiaramente dichiarato il proprio status di figlio ed erede del defunto Persona_1 Nell'atto di pignoramento presso terzi, anch'esso oggetto di
.
puntuale notifica anche all'esecutato, veniva esplicitamente richiamata la procura precedentemente rilasciata, all'interno della quale -come già detto- il Sig. CP_1 si era definito espressamente come figlio ed erede del defunto padre, _5 Ancora: nell'autenticazione ex art. 543 quarto comma cpc, allegata al pignoramento de quo e almeno depositata nel fascicolo della procedura esecutiva, il difensore del creditore procedente ulteriormente affermava che il proprio assistito agiva nella qualità di erede di _5 È certo, pertanto, che lo CP_1
.
proceda in qualità di erede del titolare del diritto di credito in parola, il padre Persona_5 . Non contesta poi in maniera adeguata l'opponente tale rapporto di filiazione, che cioè il CP_1 fosse discendente diretto - figlio - dello _5 . Non essendo stata mai contestata la qualità del procedente quale figlio del de cuius (si veda poi il certificato di morte acquisito agli atti), diviene irrilevante la mancanza dell'atto di stato civile attestante la filiazione, visto che, in quanto figlio del de cuius, lo stesso è in possesso del titolo legale che le conferisce il diritto di successione. E, l'esercizio dell'azione, per la soddisfazione di un diritto di credito, del quale era titolare il de cuius, è atto idoneo a ritenere l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità, quale erede per successione legittima, così integrandosi la legittimazione attiva del procedente, per la coincidenza tra soggetto che ha agito in giudizio e soggetto che si è affermato titolare del diritto controverso. Il pignorante la cui qualità di figlio non è stata mai specificamente contestata - agendo come erede, nell'ambito di una successione legittima, ha esercitato il diritto di credito assunto come spettante al padre. Per il chiamato necessario all'eredità, l'esercizio dell'azione, e tanto più la notifica del precetto e del pignoramento, comporta l'accettazione tacita dell'eredità, avendo esercitato un'azione che, per gli effetti di cui all'art. 476 c.c., travalica il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente all'atto dell'apertura della successione e la mera gestione conservativa dei beni compresi nell'asse (art. 460 c.c.). Trattandosi di erede necessariamente chiamato all'eredità con successione legittima, che, agendo per il recupero di un credito del de cuius, tacitamente ha accettato l'eredità, sussiste coincidenza tra soggetto che ha agito in giudizio e soggetto che si è affermato titolare del diritto controverso (per una ipotesi analoga e speculare, Cass. 13 giugno 2008, n. 16002 e Cassazione civile sez. III, 20/10/2014, (ud. 17/06/2014, dep. 20/10/2014), n.22223)».
3.Secondo l'appellante il primo atto d'esecuzione (ossia il Verbale di pignoramento mobiliare presso terzi del 12/10/2021), atto pubblico ad ogni effetto legale ex art. 2700 cod. civ., individua va CP_1 quale creditore procedente nomine proprio al pignoramento medesimo, sebbene i titoli esecutivi azionati riguardassero, invece, altro soggetto creditore ( Persona_1 ). Siccome, quindi, il soggetto pignorante non si era qualificato quale erede del titolare del diritto di credito in questione, né aveva documentato e dimostrato tale qualità, egli non era legittimato ad agire in executivis, non solo per la mancata accettazione espressa dell'eredità, non risultante dal pubblico registro delle accettazioni d'eredità, ma anche perché vi era stata la mancata trascrizione, presso i competenti registri immobiliari, dell'eventuale accettazione tacita della suddetta eredità.
4. Anche la seconda doglianza non è condivisibile.
La sentenza impugnata ha correttamente osservato che l'esercizio dell'azione finalizzata al pagamento forzato del credito da parte dell'erede necessario valesse esso stesso come accettazione tacita dell'eredità; azione attraverso cui CP_1 ha incontestabilmente manifestato la volontà di agire, e non già per mera tutela conservativa del patrimonio del padre. Invero, la prova del rapporto di parentela va resa sulla base degli atti dello stato civile solo nel caso esso sia contestato, in funzione del riconoscimento della facoltà a succedere al de cuius.
Non è questo il caso.
Riguardo, poi, la doglianza relativa alla mancata della trascrizione dell'accettazione tacita, correttamente ha osservato il Tribunale che essa è istituto preposto ad esigenze diverse, rispetto a quelle in contestazione in questa sede.
La trascrizione degli acquisti mortis causa, infatti, ha finalità di pubblicità notizia nel garantire la continuità delle trascrizioni, risolvendo eventuali conflitti tra acquirenti per atti tra vivi, ma non ha efficacia costitutiva sulla qualità di erede stessa, con la relatività facoltà di agire.
D'altra parte, è lo stesso tenore letterale dell'art. 2648 c.c., 3° comma, in combinazione con l'art. 476 c.c., a chiarire che la trascrizione non è necessariamente prodromica al compimento di quegli atti, che presuppongono necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede: piuttosto è vero il contrario, poiché essa può ben avvenire successivamente, come nel caso per cui è causa.
Si aggiunga, infine, che in ogni caso sin dalla notifica dell'atto di precetto il debitore è stato reso edotto, tramite la procura ad esso allegata, della qualifica di erede del creditore procedente, dato che nel precetto e nella relativa procura, notificati al debitore prima dell'esecuzione ed ovviamente richiamati nel verbale di pignoramento, lo CP_1 aveva espressamente evidenziato la propria qualità di figlio ed erede del padre e la sua accettazione tacita dell'eredità era avvenuta già con l'intimazione di pagamento del credito del genitore contenuta nel precetto, dato che simile richiesta di pagamento di un credito del de cuius costituiva un atto dispositivo e non meramente conservativo dell'eredità, come tale integrante accettazione tacita.
3° MOTIVO: IMPIGNORABILITÀ DEI CREDITI E DEPOSITI DELL'ESPONENTE OGGETTO
DELL'AZIONE ESECUTIVA.
1.Sul punto, il Tribunale così decise.
"Non potendosi riconoscere al titolo contrattuale valenza qualificante il rapporto ed essendo in contestazione la natura di tali rapporti, resta preclusa a questo giudice la possibilità di procedere a qualificare il contratto secondo l'ordinaria operazione necessariamente bifasica, la prima delle quali consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti, mentre la seconda concerne legale corrispondente. Sul punto non può peraltro lo scrivente non rilevare come non risultino neanche prodotti i contratti de quibus e come nell'udienza di prima comparizione la difesa dell'originario opponente non avesse chiesto la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c." 2. Il terzo motivo di appello vuol contraddire la sentenza impugnata deducendo che i crediti dell'esecutato verso gli istituti terzi fossero impignorabili, in quanto riconducibili ad assicurazioni ed investimenti sulla durata della vita, dunque inattaccabili ex art. 1923 c.c., come il caso di quelli presso Fideuram Intesa San Paolo Private Banking s.p.a.; oppure, riguardo i crediti pignorati
-
presso Intesa San Paolo s.p.a. e Controparte_4 in quanto essi deriverebbero da poste in accredito del trattamento pensionistico insuscettibili di pignoramento, ex lege, per un ammontare pari alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà (art. 545, comma 7,
c.p.c.).
3. Il motivo è del tutto infondato.
L'appellante, infatti, nulla aggiunge per contraddire quanto deciso al riguardo con la sentenza, che evidenziava, sostanzialmente, l'assenza di sostegno probatorio (non erano stati prodotti i contratti, da cui evincere la loro natura e il loro contenuto).
Si aggiunga, e ciò è dirimente, che i crediti erano certamente pignorabili, dato che il GE, come sopra evidenziato, vista la dichiarazione positiva dei terzi Controparte_2 Controparte_5
,
[...] che affermavano di essere debitori del Parte_1 e Controparte_4 rispettivamente, per la somma di € 26.628,81, € 9.919,95 ed € 12.000,02, ha assegnato, senza opposizione al riguardo, a CP_1 in pagamento la somma di € 21.944,40, detenuta da [...]
Controparte_2 a saldo credito e spese processuali, oltre spese di registrazione del provvedimento e spese successive occorrende.
In conclusione, l'appello va interamente respinto. Tale esito comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano in favore di CP_1 come in dispositivo secondo le tariffe forensi vigenti, con applicazione della tariffa minima per la fase di trattazione e media per le altre, in ragione della non particolare complessità della terza fase. La sostanziale estraneità alla pretesa di Controparte_2 e di CP_4 evocate in giudizio per mere ragioni di integrazione del contraddittorio, comporta, invece, che l'appellante non possa dirsi soccombente nei loro confronti, sicchè nei loro riguardi va disposta la compensazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 415/2024 del Tribunale di Pescara, così decide:
1) respinge l'appello e conferma la gravata sentenza;
2) condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata CP_1 le spese del grado, che liquida in euro 4.888,00, oltre rimborso di spese generali e accessori di legge, compensa le spese nel resto;
3) dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione. Così deciso nella camera di consiglio del 17.9.2025.
Il Consigliere estensore
Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
Francesco Filocamo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati: Dott. Francesco Salvatore Filocamo - Presidente
Dott. Silvia Rita Fabrizio - Consigliere
Dott. Alberto Iachini Bellisarii - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 382/2024, trattenuta in decisione con ordinanza del 10.9.2025, promossa da
,rappresentato e difeso dall'avv. Leonello Brocchi giusta mandato allegato Parte_1 all'atto di appello, domiciliato presso lo studio del difensore in Pescara, Corso Umberto I n. 18;
Appellante
contro
CP_1 nella sua qualità di figlio ed erede del defunto Persona_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo De Marco, elettivamente domiciliato presso il predetto procuratore, con studio in 65129 Pescara, alla Via della Bonifica n. 48/1, giusta procura rilasciata in calce all'atto di precetto notificato al debitore il 24/09/2021;
Controparte_2 in persona del Dr. in forza della procura conferitagli CP_3 con atto del 14 aprile 2021 a rogito Notaio dott.ssa di Milano, Rep. Persona_2 nr. 6745, Racc. nr. 4737, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano DP 2 il 15 aprile 2021 al nr. 36535 serie 1T, dal Dott Persona_3 a ciò facoltizzato in forza di procura dott.ssa [...] di Milano, Rep. nr. 6744, Racc. nr. 4736 del 14 aprile 2021, atto registrato Persona_2 presso l'Agenzia delle Entrate di Milano DP 2 il 15 aprile 2021 al nr. 36534 serie 1T, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Mililli, domiciliata presso il suo studio in Ortona alla Piazza Porta Caldari n. 26 giusta procura alle liti in atti;
Controparte_4 in persona del legale rappresentante pro-tempore attualmente in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Zannotti dell'Avvocatura interna di CP_4 ed elettivamente domiciliata presso la sede legale della società in Viale Europa 190, giusta procura alle liti per atto del Notaio di Roma versata in atti;
Persona_4
Appellati
Controparte_5
Appellata contumace avverso la sentenza n. 415/2024 pubblicata dal Tribunale di Pescara il 12.03.24, avente ad oggetto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte appellante: "Dichiarare nullo, ovvero annullare e/o dichiarare inefficace l'atto di pignoramento mobiliare plurimo presso terzi formalizzato in data 12/10/2021 dall'Ufficiale Giudiziario addetto all' CP_6 presso il Tribunale di Pescara e ciascun ulteriore atto di procedura, per le ragioni dedotte in premessa, con ogni consequenziale statuizione;
subordinatamente: disporre la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti presso terzi, con immediata liberazione di ogni somma eccedente il credito oggetto d'azione esecutiva, previa declaratoria d'inefficacia dei pignoramenti eseguiti su polizze vita e titoli equiparati e su depositi relativi a trattamento pensionistico in favore dell'appellante.
Con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese e competenze del doppio grado del giudizio, ex art. 91 c.p.c.
Per parte appellata CP_1 66
IN VIA PRINCIPALE, confermare integralmente la sentenza n. 415/2024 pubblicata il 12/03/2024, emessa dal Tribunale di Pescara all'esito del procedimento civile n. 4346/2022 R.G. IN VIA SUBORDINATA, disporre la riduzione del pignoramento nella misura strettamente necessaria a garantire la fruttuosità dell'esecuzione.
IN OGNI CASO, condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio."
Pe parte appellata Controparte 2 :
"Nel rimanere totalmente neutrale ed indifferente rispetto all'oggetto del contendere tra i sig.ri CP_1 e Parte_1 nella sua qualità di litisconsorte necessario, conferma la dichiarazione ex art.
,
547 cpc resa il 05.11.2021 e resta in attesa della decisione del Giudice in ordine all'assegnazione ovvero liberazione delle somme, chiedendo, in ogni caso, che la parte soccombente venga condannata al rimborso delle spese di costituzione sostenute dalla Controparte_2 nella misura che verrà liquidata dalla Corte d'Appello."
Per parte appellata Controparte_4 nessuna conclusione.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Pescara così ebbe a decidere:
P.Q.M.
accerta e dichiara l'infondatezza del ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c., proposto da [...]
Parte_1 revoca in ogni sua parte l'ordinanza di sospensione 19.09.2022 Giudice dell'Esecuzione dott.ssa Franca Di Felice;
condanna l'opponente/convenuto in riassunzione al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposto/attore in riassunzione, relative a tutte le fasi, che liquida in euro 518,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cassa come per legge.
2.Questi lo svolgimento del processo e i fatti come sintetizzati dal Primo Giudice. Con verbale di pignoramento mobiliare presso terzi del 12/10/2021, l'asserito creditore CP_1
[...] richiedeva in danno di il pignoramento di crediti fino alla concorrenza Parte_1 dell'importo di €. 17.752,54, maggiorato secondo la quota di legge, in pretesa esecuzione delle sentenze n. 1156/2014 pronunciata dal Tribunale Civile di Pescara e n. 136/2016 pronunciata dalla Corte d'Appello di L'Aquila - Sezione Civile ordinaria. L'adito Ufficiale Giudiziario addetto all CP_6 presso il Tribunale di Pescara procedeva pertanto al plurimo pignoramento delle somme e dei depositi e crediti nella titolarità del Sig. presso gli istituti finanziari e di credito indicati nel medesimo verbale diParte_1 pignoramento mobiliare presso terzi (doc. n. 1 produzioni CP_7. Proponeva l'esecutato ricorso in opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., contestando sia il diritto del Sig. CP_1 ad agire in executivis che la pignorabilità dei suddetti depositi e crediti, trattandosi di polizze vita o di fondi derivanti da trattamento pensionistico;
instava comunque anche per la riduzione del pignoramento ex art. 496 cpc. Il creditore si costituiva con la memoria di cui all' all. nr. 3 delle produzioni afferenti la fase cautelare.
Con ordinanza del 19.09.2022 (all. 4 ordinanza di sospensione esecuzione), il Giudice dell'esecuzione accoglieva la domanda di sospensione dell'esecuzione e fissava in giorni sessanta l'inizio del giudizio di merito, osservati i termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. ridotti della metà. Con l'atto di citazione introduttivo del presente procedimento CP_1 procedeva in conformità e così concludeva:
“In via preliminare, per tutti i motivi suesposti, accertare e dichiarare la legittimazione attiva e la titolarità del diritto di credito messo in esecuzione dal Sig. CP_1
Conseguentemente, in via principale, per le medesime ragioni, accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c., spiegata dal Sig. [...]
Parte_1
In via subordinata, disporre la riduzione del pignoramento nella misura strettamente necessaria a garantire la fruttuosità dell'esecuzione."
Si costituiva il Parte_1 , così concludendo nel merito:
"dichiarare nullo, ovvero annullare e/o dichiarare inefficace l'atto di pignoramento mobiliare plurimo presso terzi richiesto dal Sig. CP_1 e formalizzato in data 12/10/2021 dall'Ufficiale Giudiziario addetto all' CP_6 presso il Tribunale di Pescara e ciascun ulteriore atto di procedura, con ogni consequenziale statuizione.
In via meramente subordinata: disporre la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti presso terzi, con immediata liberazione d'ogni eccedente somma, ovvero dichiarare l'inefficacia di taluni fra i pignoramenti eseguiti."
Il creditore procedente rinunciava al pignoramento nei confronti dei terzi Controparte_8 e Controparte_9
Con provvedimento 18.5.2023, poi meramente corretto - nella individuazione della parte onerata dell'incombente notificatorio - con il provvedimento assunto all'udienza del 5.12.2023 (da ritenersi materialmente trascritto in questa sede decisoria definitiva), veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati:
Controparte_5 (c.f. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in (20124) Milano (MI), alla Via Melchiorre Gioia n. 22; (codice fiscale P.IVA_2 partita IVA Controparte_10 P.IVA_3 ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in (00144) Roma, al Viale
,
Europa n. 190;
Controparte_2 (c.f. P.IVA_4 ), con sede legale in (10121) Torino (TO), alla Piazza San
Carlo n. 156.
Verificata la regolarità della notifica e dichiarata la contumacia dei predetti terzi, sulle conclusioni precisate dalle parti ed in atti trascritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il Tribunale, verificata la regolarità della notifica e dichiarata la contumacia dei terzi, tratteneva la causa in decisione, accogliendo la domanda del creditore e rigettando l'iniziale opposizione, con revoca della ordinanza di sospensione del Giudice dell'esecuzione.
,il quale ne ha chiesto la riforma e 4. La sentenza è stata impugnata da Parte_1
l'accoglimento delle domande proposte in primo grado, deducendo tre motivi di gravame. CP_1 costituitosi, ha resistito all'impugnazione. È stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati rimasti contumaci in primo grado: Controparte_5 Controparte_4 Controparte_2 Gli ultimi due si sono costituiti precisando la loro estraneità alla pretesa, laddove di Controparte_5
[...] va dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 10.9.2025 questa Corte ha riservato la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1° MOTIVO: ERROR IN PROCEDENDO: VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE
DEGLI ARTT. 102 E 153 COD. PROC. CIV. OMESSA DECLARATORIA DI ESTINZIONE
DEL PROCESSO ESECUTIVO SOSPESO, AI SENSI DELL'ART. 624, COMMA 3, COD.
PROC. CIV.
1.Il Tribunale così ebbe a decidere:
-Con provvedimento 18.5.2023, poi meramente corretto nella individuazione della parte onerata dell'incombente notificatorio - con il provvedimento assunto all'udienza del 5.12.2023 (da ritenersi materialmente trascritto in questa sede decisoria definitiva), veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati: (c.f. P.IVA 1 in Controparte_5 persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in (20124) Milano (MI), alla Via Melchiorre Gioia n. 22; (codice fiscale P.IVA_2 partita IVA Controparte_10 "
P.IVA_3 ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in (00144) Roma, al Viale Europa n. 190; Controparte_2 (c.f. P.IVA_4 ), con sede legale in (10121) Torino (TO), alla Piazza San Carlo n. 156. Verificata la regolarità della notifica e dichiarata la contumacia dei predetti terzi, sulle conclusioni precisate dalle parti ed in atti trascritte, la causa è stata trattenuta in decisione>>
L'ordinanza richiamata come parte integrante della sentenza, quella resa il 5.12.2023, così recitava:” Evidenziato come nel provvedimento del 18.05.2023 si sia fatto riferimento come parte onerata all'integrazione del contraddittorio a “parte opponente” sul presupposto in realtà errato che questa coincidesse con la parte che poi ha riassunto il presente giudizio di merito;
ritenuto pertanto che tale erronea indicazione possa avere ingenerato nella parte che ha riassunto il presente giudizio la percezione, erronea pertanto ma scusabile, di non essere stata individuata come parte tenuta all'integrazione del contraddittorio;
PQM
Confermati i precedenti provvedimenti, ma corretto in parte qua quello di cui all'ordinanza del 18.05.2023, manda a parte attrice in riassunzione di provvedere all'integrazione CP_1 necessaria del contraddittorio come da provvedimento del 18.05.2023 nei confronti dei terzi residui, con atto da notificarsi nel termine di legge come individuato dal Giudice dell'esecuzione e fissa per nuova comparizione l'udienza del 05.03.2024 ore 9.50."
2. Il primo motivo di gravame è teso a contrastare la decisione del Tribunale di rimettere in termini la parte opposta per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi, rimasti poi contumaci. Secondo l'appellante, il giudice di primo grado è incorso in errore, dal momento che, ai sensi dell'art. 624 c.p.c., la mancata integrazione del contraddittorio avrebbe dovuto comportare l'automatica estinzione del processo esecutivo sospeso.
Invero, la eventuale rimessione in termini sarebbe legittima solo in presenza di una tempestiva iniziativa della parte interessata, da intendersi come immediatezza di reazione al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa, non foss'altro poiché l'istituto della rimessione in termini presuppone la sussistenza in concreto di una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza - e non già un'impossibilità relativa.
Di conseguenza, sarebbe inconferente l'allusione, da parte del Tribunale di Pescara, al presunto errore "materiale", ben potendosi avvedere, la parte processuale interessata, dell'onere su di essa incombente. L'appellante conclude sull'effetto assorbente della doglianza, in quanto determinativa ex lege dell'evento estintivo del processo, imponendo la definizione del giudizio su base meramente processuale.
3. La censura non è condivisibile.
Va premesso che è inconferente il richiamo all'art.624 cpc, dato che il giudizio di merito, dopo che il GE aveva sospeso l'esecuzione con ordinanza non reclamata, è stato ritualmente introdotto da parte opposta, sicché non vi era alcuno spazio per dichiarare estinta la procedura esecutiva, trattandosi, peraltro, di decisione assumibile dal solo GE e non certo dal Giudice del merito del giudizio oppositivo. Quanto all'omessa integrazione del contraddittorio in primo grado nei riguardi dei terzi pignorati, invero, si ha che il Tribunale con l'ordinanza del 18.05.23 aveva ordinato "a parte opponente di procedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati”, ossia aveva onerato dell'integrazione Parte_1 , colui che aveva proposto opposizione, e non CP_1 Di qui l'errore in cui è incorso il primo giudice, che con la successiva ordinanza di dicembre, come già evidenziato, ebbe a reputare “come nel provvedimento del 18.05.2023 si sia fatto riferimento come parte onerata all'integrazione del contraddittorio a "parte opponente" sul presupposto in realtà errato che questa coincidesse con la parte che poi ha riassunto il presente giudizio di merito;
ritenuto pertanto che tale erronea indicazione possa avere ingenerato nella parte che ha riassunto il presente giudizio la percezione, erronea pertanto ma scusabile, di non essere stata individuata come parte tenuta all'integrazione del contraddittorio;
PQM
Confermati i precedenti provvedimenti, ma corretto in parte qua quello di cui all'ordinanza del 18.05.2023, manda a parte attrice in riassunzione di provvedere all'integrazione CP_1 necessaria del contraddittorio come da provvedimento del 18.05.2023 nei confronti dei terzi residui."
Non si è trattato, quindi, di una rimessione in termini, ma piuttosto di concessione ex novo del termine, questa volta al creditore opposto, che a ciò non aveva provveduto per causa evidentemente a lui non imputabile, stante il chiaro tenore dell'ordinanza del 18.5.2023.
In ogni caso, anche a voler reputare che questi potesse comunque adoperarsi al posto di controparte per integrare il contraddittorio nel termine precedentemente concesso a quest'ultima, la conseguenza non avrebbe mai potuto essere quella dell'estinzione del processo esecutivo ex art. 624 cpc, ma al limite quella dell'estinzione del giudizio di primo grado, ex art. 307 comma 3 cpc, pronuncia verso la quale parte opponente ed appellante non può avere più interesse, dato che non avrebbe estinto l'azione esecutiva, ripresa dopo la sentenza di primo grado e ormai cessata in quanto con ordinanza del 25.3.2025, prodotta da CP_1 nel presente grado in quanto di formazione successiva alla gravata sentenza, il GE ha deciso quanto appresso. "Vista la dichiarazione positiva dei terzi Controparte_2 (c.f. P.IVA_4 ), Controparte_5 (codice fiscale
), che (c.f. P.IVA_1 ) e[...] Controparte_4 P.IVA_2
), affermano di essere debitori del Sig. (c.f. Parte_1 C.F. 1 rispettivamente, per la somma di € 26.628,81, € 9.919,95 ed € 12.000,02;
), quale figlio ed rilevato che il credito fatto valere da (c.f. CP_1 C.F. 2 erede del defunto Persona_1 nei confronti del Sig. ammonta a € Parte_1 و
19.642,57, comprensivo degli interessi come risultanti dalla nota di precisazione del credito del 24/03/2025 in atti;
ritenuto che
le spese processuali possono liquidarsi in € 2.301,83 (ivi compresi € 254,68 per esborsi,
€ 1.403,00 per compensi, € 210,45 per rimborso forfetario del 15%, € 64,54 per CAP del 4%, € 369,16 per IVA del 22%); visto l'art.553 c.p.c;
ASSEGNA in pagamento a CP_1 salvo esazione a decorrere dalla data del pignoramento, la somma di € 21.944,40 detenuta da Controparte_2 a saldo credito e spese processuali, oltre spese di registrazione del presente provvedimento e spese successive occorrende. Dichiara il terzo pignorato Controparte_2 libero da ogni obbligo per quanto riguarda la somma, come assegnata, contro rilascio di relativa quietanza.
Dispone lo svincolo delle somme pignorate presso gli altri terzi CP_5 e Controparte_4 Ne deriva il rigetto della censura, dato che non risulta opposta l'ordinanza di assegnazione. Tanto basterebbe al rigetto dell'appello, non esistendo, ormai, procedura esecutiva da estinguere, ad ogni modo valga quanto segue.
2° MOTIVO: ERROR IN IUDICANDO: VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE D
ELL'ART. 2648 COD. CIV., OLTRE CHE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 475,
476, 484, 485, 527, 533, 2650, 2652, 2660 E 2829 COD. CIV. E DELL'ART. 5 DECRETO
LEGISLATIVO N. 347/1990. PERSISTENTE DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA E DI
TITOLARITÀ DEL DIRITTO DI CREDITO DA PARTE DEL PROCEDENTE SIG. CP_1
[...] E CONSEGUENTE NULLITÀ ED INEFFICACIA DEL PIGNORAMENTO
MOBILIARE PRESSO TERZI.
1. La censura, diretta a contrastare la sentenza impugnata da p. 6 a p. 9, ripropone quanto dedotto in primo grado, sulla base dell'assunto che CP_1 figlio ed erede del creditore " Persona_1
,
non abbia, prima di agire in executivis, accettato espressamente l'eredità del de cuius. Di conseguenza, avendo il creditore agito in nome proprio e non quale erede, sarebbe evidente il suo difetto di legittimazione attiva.
2.Il Tribunale, sul punto, ebbe così a decidere:
Come risulta dal mero vaglio della documentazione acquisita, nel precetto e nella relativa procura, regolarmente notificati al Parte_1 prima dell'esecuzione (all.
5 - precetto e pedissequa procura produzioni I.A.), il creditore procedente aveva chiaramente dichiarato il proprio status di figlio ed erede del defunto Persona_1 Nell'atto di pignoramento presso terzi, anch'esso oggetto di
.
puntuale notifica anche all'esecutato, veniva esplicitamente richiamata la procura precedentemente rilasciata, all'interno della quale -come già detto- il Sig. CP_1 si era definito espressamente come figlio ed erede del defunto padre, _5 Ancora: nell'autenticazione ex art. 543 quarto comma cpc, allegata al pignoramento de quo e almeno depositata nel fascicolo della procedura esecutiva, il difensore del creditore procedente ulteriormente affermava che il proprio assistito agiva nella qualità di erede di _5 È certo, pertanto, che lo CP_1
.
proceda in qualità di erede del titolare del diritto di credito in parola, il padre Persona_5 . Non contesta poi in maniera adeguata l'opponente tale rapporto di filiazione, che cioè il CP_1 fosse discendente diretto - figlio - dello _5 . Non essendo stata mai contestata la qualità del procedente quale figlio del de cuius (si veda poi il certificato di morte acquisito agli atti), diviene irrilevante la mancanza dell'atto di stato civile attestante la filiazione, visto che, in quanto figlio del de cuius, lo stesso è in possesso del titolo legale che le conferisce il diritto di successione. E, l'esercizio dell'azione, per la soddisfazione di un diritto di credito, del quale era titolare il de cuius, è atto idoneo a ritenere l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità, quale erede per successione legittima, così integrandosi la legittimazione attiva del procedente, per la coincidenza tra soggetto che ha agito in giudizio e soggetto che si è affermato titolare del diritto controverso. Il pignorante la cui qualità di figlio non è stata mai specificamente contestata - agendo come erede, nell'ambito di una successione legittima, ha esercitato il diritto di credito assunto come spettante al padre. Per il chiamato necessario all'eredità, l'esercizio dell'azione, e tanto più la notifica del precetto e del pignoramento, comporta l'accettazione tacita dell'eredità, avendo esercitato un'azione che, per gli effetti di cui all'art. 476 c.c., travalica il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente all'atto dell'apertura della successione e la mera gestione conservativa dei beni compresi nell'asse (art. 460 c.c.). Trattandosi di erede necessariamente chiamato all'eredità con successione legittima, che, agendo per il recupero di un credito del de cuius, tacitamente ha accettato l'eredità, sussiste coincidenza tra soggetto che ha agito in giudizio e soggetto che si è affermato titolare del diritto controverso (per una ipotesi analoga e speculare, Cass. 13 giugno 2008, n. 16002 e Cassazione civile sez. III, 20/10/2014, (ud. 17/06/2014, dep. 20/10/2014), n.22223)».
3.Secondo l'appellante il primo atto d'esecuzione (ossia il Verbale di pignoramento mobiliare presso terzi del 12/10/2021), atto pubblico ad ogni effetto legale ex art. 2700 cod. civ., individua va CP_1 quale creditore procedente nomine proprio al pignoramento medesimo, sebbene i titoli esecutivi azionati riguardassero, invece, altro soggetto creditore ( Persona_1 ). Siccome, quindi, il soggetto pignorante non si era qualificato quale erede del titolare del diritto di credito in questione, né aveva documentato e dimostrato tale qualità, egli non era legittimato ad agire in executivis, non solo per la mancata accettazione espressa dell'eredità, non risultante dal pubblico registro delle accettazioni d'eredità, ma anche perché vi era stata la mancata trascrizione, presso i competenti registri immobiliari, dell'eventuale accettazione tacita della suddetta eredità.
4. Anche la seconda doglianza non è condivisibile.
La sentenza impugnata ha correttamente osservato che l'esercizio dell'azione finalizzata al pagamento forzato del credito da parte dell'erede necessario valesse esso stesso come accettazione tacita dell'eredità; azione attraverso cui CP_1 ha incontestabilmente manifestato la volontà di agire, e non già per mera tutela conservativa del patrimonio del padre. Invero, la prova del rapporto di parentela va resa sulla base degli atti dello stato civile solo nel caso esso sia contestato, in funzione del riconoscimento della facoltà a succedere al de cuius.
Non è questo il caso.
Riguardo, poi, la doglianza relativa alla mancata della trascrizione dell'accettazione tacita, correttamente ha osservato il Tribunale che essa è istituto preposto ad esigenze diverse, rispetto a quelle in contestazione in questa sede.
La trascrizione degli acquisti mortis causa, infatti, ha finalità di pubblicità notizia nel garantire la continuità delle trascrizioni, risolvendo eventuali conflitti tra acquirenti per atti tra vivi, ma non ha efficacia costitutiva sulla qualità di erede stessa, con la relatività facoltà di agire.
D'altra parte, è lo stesso tenore letterale dell'art. 2648 c.c., 3° comma, in combinazione con l'art. 476 c.c., a chiarire che la trascrizione non è necessariamente prodromica al compimento di quegli atti, che presuppongono necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede: piuttosto è vero il contrario, poiché essa può ben avvenire successivamente, come nel caso per cui è causa.
Si aggiunga, infine, che in ogni caso sin dalla notifica dell'atto di precetto il debitore è stato reso edotto, tramite la procura ad esso allegata, della qualifica di erede del creditore procedente, dato che nel precetto e nella relativa procura, notificati al debitore prima dell'esecuzione ed ovviamente richiamati nel verbale di pignoramento, lo CP_1 aveva espressamente evidenziato la propria qualità di figlio ed erede del padre e la sua accettazione tacita dell'eredità era avvenuta già con l'intimazione di pagamento del credito del genitore contenuta nel precetto, dato che simile richiesta di pagamento di un credito del de cuius costituiva un atto dispositivo e non meramente conservativo dell'eredità, come tale integrante accettazione tacita.
3° MOTIVO: IMPIGNORABILITÀ DEI CREDITI E DEPOSITI DELL'ESPONENTE OGGETTO
DELL'AZIONE ESECUTIVA.
1.Sul punto, il Tribunale così decise.
"Non potendosi riconoscere al titolo contrattuale valenza qualificante il rapporto ed essendo in contestazione la natura di tali rapporti, resta preclusa a questo giudice la possibilità di procedere a qualificare il contratto secondo l'ordinaria operazione necessariamente bifasica, la prima delle quali consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti, mentre la seconda concerne legale corrispondente. Sul punto non può peraltro lo scrivente non rilevare come non risultino neanche prodotti i contratti de quibus e come nell'udienza di prima comparizione la difesa dell'originario opponente non avesse chiesto la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c." 2. Il terzo motivo di appello vuol contraddire la sentenza impugnata deducendo che i crediti dell'esecutato verso gli istituti terzi fossero impignorabili, in quanto riconducibili ad assicurazioni ed investimenti sulla durata della vita, dunque inattaccabili ex art. 1923 c.c., come il caso di quelli presso Fideuram Intesa San Paolo Private Banking s.p.a.; oppure, riguardo i crediti pignorati
-
presso Intesa San Paolo s.p.a. e Controparte_4 in quanto essi deriverebbero da poste in accredito del trattamento pensionistico insuscettibili di pignoramento, ex lege, per un ammontare pari alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà (art. 545, comma 7,
c.p.c.).
3. Il motivo è del tutto infondato.
L'appellante, infatti, nulla aggiunge per contraddire quanto deciso al riguardo con la sentenza, che evidenziava, sostanzialmente, l'assenza di sostegno probatorio (non erano stati prodotti i contratti, da cui evincere la loro natura e il loro contenuto).
Si aggiunga, e ciò è dirimente, che i crediti erano certamente pignorabili, dato che il GE, come sopra evidenziato, vista la dichiarazione positiva dei terzi Controparte_2 Controparte_5
,
[...] che affermavano di essere debitori del Parte_1 e Controparte_4 rispettivamente, per la somma di € 26.628,81, € 9.919,95 ed € 12.000,02, ha assegnato, senza opposizione al riguardo, a CP_1 in pagamento la somma di € 21.944,40, detenuta da [...]
Controparte_2 a saldo credito e spese processuali, oltre spese di registrazione del provvedimento e spese successive occorrende.
In conclusione, l'appello va interamente respinto. Tale esito comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano in favore di CP_1 come in dispositivo secondo le tariffe forensi vigenti, con applicazione della tariffa minima per la fase di trattazione e media per le altre, in ragione della non particolare complessità della terza fase. La sostanziale estraneità alla pretesa di Controparte_2 e di CP_4 evocate in giudizio per mere ragioni di integrazione del contraddittorio, comporta, invece, che l'appellante non possa dirsi soccombente nei loro confronti, sicchè nei loro riguardi va disposta la compensazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 415/2024 del Tribunale di Pescara, così decide:
1) respinge l'appello e conferma la gravata sentenza;
2) condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata CP_1 le spese del grado, che liquida in euro 4.888,00, oltre rimborso di spese generali e accessori di legge, compensa le spese nel resto;
3) dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione. Così deciso nella camera di consiglio del 17.9.2025.
Il Consigliere estensore
Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
Francesco Filocamo