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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/06/2025, n. 2983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2983 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 25/06/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa Claudia Gentile, chiamato il procedimento iscritto al n. 13627/2023 RGL, promosso da
Parte_1
contro
CP_1
alle ore 9.25 è presente l'avv. GIUGNO ALESSIA per parte ricorrente che si riporta alle difese di cui in atti e alle risultanze della ctu e chiede che la causa venga decisa.
Nessuno è presente per l' CP_1
Il Giudice Onorario
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 9.35
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Successivamente, alle ore 13.45 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n° 13627/2023 R.G.L. promossa
D A
, rappresentata e difeso dall'avv. ALESSIA GIUGNO ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in Palermo, Via Ricasoli
n.48, giusta procura in atti.
- ricorrente -
C O N T R O
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente CP_1
in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale , Via Laurana n. CP_1
59, con il dott. designato ai sensi del D.P.C.M. del 30.3.2007 e Persona_1 conseguente provvedimento del Direttore della Sede di Palermo del 23/06/2015.
- resistente -
OGGETTO: invalidità civile (iscrizione liste speciali di collocamento)
All'odierna udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, in accoglimento del ricorso:
❖ Dichiara che è in possesso del requisito sanitario (46%) Parte_1
richiesto ai fini del collocamento mirato ex Lege 12 marzo 199, n.68 a far data dalla domanda amministrativa (31.3.2023).
2 ❖ Condanna l' a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in euro CP_1
1.250,00, oltre spese generali, CPA e IVA (se dovuta) come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratasi antistataria.
❖ Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza liquidate con CP_1
separato provvedimento.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che, con ricorso depositato in data 7.11.2023 la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, conveniva in giudizio l'ente previdenziale al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario per ottenere l'iscrizione alle liste speciali del collocamento;
premesso, inoltre, che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – parte resistente chiedeva il rigetto del ricorso, del quale deduceva variamente l'infondatezza; premesso, infine, che - effettuata consulenza tecnica affidata al Dr. Persona_2
- la causa, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, è stata decisa all'odierna
[...]
udienza come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico;
rilevato che, nel merito, la domanda è fondata, atteso che il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario (riconoscendo una riduzione permanente della capacità lavorativa del 46%) necessario per ottenere l'invocata prestazione (“La IG.ra nata a [...] 26.061978, è risultata affetta Parte_1
da: “lombosciatalgia sx da ernia discale L4-L5 espulsa, radicolopatia da compressione erniaria L4-L5 con ipostenia marcata dei mm. arto inferiore sn, spondilosi, rotoscoliosi lombare sx convessa, ipercifosi dorsale”. Seguendo sempre i criteri di determinazione di cui si è parlato nel superiore paragrafo delle considerazioni medico-legali, si ritiene che le patologie suddette da cui risulta affetta la IG.ra , sono causa Parte_1
d'infermità e di menomazioni tali per cui si configura, nel complesso un'invalidità civile del 46% (per analogia con i cod. 7010, 7321) in applicazione delle tabelle delle percentuali di invalidità del Min. della Sanità 5/2/1992. Decorrenza 31/03/2023”);
3 rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti); ritenuta, pertanto, la fondatezza della domanda nei termini di cui al dispositivo, cui si rinvia anche per la liquidazione delle spese di lite (disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario) e la definitiva attribuzione di quelle già liquidate di consulenza tecnica, che seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 25.06.2025
Il Giudice
Claudia Gentile
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