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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 05/02/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Chiara Ilaria Bitozzi Presidente dott. Barbara De Munari Giudice relatore dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale al n° 7210/2021 R.G. promossa con ricorso depositato il 24/11/2021 da
nata a [...] il [...] con l'avv. GISLON Parte_1
FRANCESCA ricorrente nei confronti di
nato a [...] il [...] con l'avv. GALLO Controparte_1
CATERINA
resistente
e con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni delle parti:
Per la ricorrente (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 08.07.2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa e contraria istanza:
1) dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito per comportamenti gravemente contrari ai doveri matrimoniali;
2) affidare congiuntamente ai genitori il figlio minore con residenza Per_1
prevalente con la madre e possibilità di stare col padre quando lo desideri compatibilmente con le esigenze scolastiche e impegni, di regola: un week-end 2
alternato dal venerdì pomeriggio alla domenica sera e un pomeriggio con pernotto alla settimana individuato come segue: il mercoledì pomeriggio con pernotto la settimana in cui trascorre il week-end con il padre e il giovedì col pernotto la settimana in cui non trascorre il week-end col padre e ciò fatte salve particolari esigenze del minore ovvero del padre. In particolare, il padre in caso di esigenze lavorative che impedissero le visite o i pernotti infrasettimanali, si impegnerà, per quanto possibile, a comunicare l'impedimento entro la domenica precedente. In ogni caso resta ferma la facoltà per di trascorrere altri pomeriggi o pernotti Per_1
presso il padre, previo accordo tra i genitori. Metà vacanze Natale e Pasqua da concordare tra genitori e tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordare tra genitori entro aprile di ogni anno.
3) disporre che il padre concorra nel mantenimento del figlio minore con la Per_1
somma mensile di euro 900,00= a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul c/c intestato alla stessa e di cui verranno comunicati gli estremi entro il giorno 3 di ogni mese, a partire da quello successivo alla comparizione avanti al Presidente, somma che sarà automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT come per legge, oltre al 70% delle spese straordinarie come da protocollo Tribunale di Padova, che verranno trasmesse al Sig. dal figlio con cadenza mensile e CP_1 Per_1
rimborsate dal convenuto entro il giorno 15 di ciascun mese.
Con vittoria di spese ed onorari”.
Per il resistente (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 08.07.2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel merito:
1) addebitare la separazione personale dei coniugi a carico della RA
[...]
; Parte_1
2) disporre l'affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i Persona_2
genitori, con collocamento prevalente presso la madre, che attualmente vive in
Cittadella;
3) disporre il diritto/dovere del signor di tenere con sé il figlio Controparte_1
un week-end alternato dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
un Per_1
pomeriggio con pernotto alla settimana individuato come segue: il mercoledì
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pomeriggio con pernotto la settimana in cui trascorre il week-end con il padre, il giovedì col pernotto la settimana in cui non trascorre il week-end col padre. Ciò fatte salve particolari esigenze del minore ovvero del padre. In particolare, il padre in caso di esigenze lavorative che impedissero le visite o i pernotti infrasettimanali, si impegnerà, per quanto possibile, a comunicare l'impedimento entro la domenica precedente.
In ogni caso resta ferma la facoltà per di trascorrere altri pomeriggi o Per_1
pernotti presso il padre, previo accordo tra i genitori.
Le comunicazioni tra i genitori sulle questioni riguardanti il figlio avverranno preferibilmente tramite telefono, anche con messaggi.
4) dichiararsi tenuto, e pertanto, ordinarsi al signor di Controparte_1
corrispondere alla RA , quale contributo per il Parte_1
mantenimento del figlio minore una somma non superiore ad euro 400,00 Per_1
mensili, a mezzo bonifico bancario, somma rivalutabile annualmente a sensi di legge, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di
Padova.
Il signor presta, inoltre, il proprio consenso alla percezione dell'assegno CP_1 unico da parte della RA per l'intero importo nonché rinuncia in favore Pt_1
della stessa alla detrazione per il figlio attualmente nella misura del 50%.
5) dichiarare non dovuto alcun assegno di mantenimento in favore della ricorrente, attesa in ogni caso la sua autosufficienza economica.
6) accertato quanto allegato e dedotto in atti, respingere la richiesta di risarcimento del danno biologico e morale nei confronti del signor perché assolutamente CP_1
infondata in fatto e in diritto.
Spese e competenze di lite rifuse”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.11.2021 premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con in data 26.07.2008 in Lonato del Garda, Controparte_1
matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Lonato del
Garda al n. 21, parte II, serie C dell'anno 2008, che dall'unione era nato il figlio
(nato il [...]) e che fra i coniugi era venuta meno ogni comunione Per_1
spirituale e materiale, chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito al marito,
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affido condiviso di con residenza prevalente presso la madre, disciplina del Per_1
diritto di visita paterno a seconda dei desiderata del figlio e compatibilmente con le esigenze scolastiche e altri impegni, riconoscimento della somma di euro 900,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio a carico del padre oltre al 70% delle spese straordinarie, condanna del al risarcimento CP_1
del danno biologico e morale patito dalla moglie, con vittoria di spese e onorari di causa.
La ricorrente allegava:
- di aver conosciuto il nel 2005, quando viveva ad Assago con CP_1 Per_3
(allora di 8 anni), il figlio avuto da una precedente relazione;
- che nel 2008 si trasferiva in Veneto a vivere con il e che, quando nel 2009 CP_1
nasceva la coppia acquistava una casa più grande per la famiglia;
Per_1
- che ella, in fiducia e non potendo usufruire dei benefici prima casa, intestava anche la propria metà della nuova abitazione al marito, sottoscriveva un mutuo e versava la propria parte sul conto corrente cointestato;
- che, dopo la nascita di il si disinteressava di , Per_1 CP_1 Per_3
contrapponendosi e creando tensioni in famiglia;
- che col tempo il si disinteressava anche della moglie e, in generale, della CP_1
famiglia;
- che il l'aveva tradita più volte. CP_1
Quanto alla situazione patrimoniale, la ricorrente precisava:
- di avere sempre svolto 2 lavori (di impiegata amministrativa part-time e di insegnante di danza amatoriale), di percepire uno stipendio pari ad euro 1.450,00 mensili da lavoro dipendente e di euro 400 mensili (ove possibile) dalla gestione di una scuola di danza, entrata poi venuta meno a causa del blocco/calo delle attività dovuto al Covid;
- che il marito percepiva uno stipendio mensile pari ad euro 3.400,00 netti circa;
- che entrambi erano gravati dalla rata del mutuo per l'acquisto della casa familiare ammontante ad euro 449,00 circa mensili ciascuno.
- che in ragione dell'insostenibilità delle spese legate all'abitazione familiare ella aveva già acquistato in preliminare altra abitazione per sé e per i figli, mentre il marito si era già trasferito a vivere altrove dall'1.6.2021 in locazione con costo
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mensile di circa euro 700 per il canone di locazione.
In data 09.02.2022 si costituiva il resistente che si associava alla Controparte_1
domanda di separazione avanzata dalla moglie, ma a condizioni differenti, e contestava tutto quanto ex adverso dedotto.
In particolare, il resistente chiedeva l'addebito della separazione alla moglie, affido condiviso di con collocamento prevalente presso la madre, casa coniugale Per_1
alla moglie, diritto di visita padre-figlio concordato con il minore, onere paterno di contribuire al mantenimento del minore mediante versamento di una somma pari a euro 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova, assegni familiari in favore della moglie, nessun assegno di mantenimento in favore della moglie attesa l'autosufficienza economica e respingersi la richiesta di risarcimento del danno biologico e morale, spese e competenze di lite rifuse.
Il resistente, quanto alla situazione patrimoniale, precisava:
- che durante la vita matrimoniale aveva in via del tutto prevalente provveduto al sostentamento del nucleo familiare, che prevedeva una cifra mensile di circa euro
900 per i bisogni della famiglia e di euro 900 per il pagamento del mutuo;
-che gli anche dopo il suo allontanamento dall'abitazione familiare aveva continuato a provvedere al sostentamento di moglie e figlio versando mensilmente euro 300 per il mantenimento del figlio e continuando a versare mensilmente nel conto Per_1
corrente l'importo della rata del mutuo.
- di lavorare come responsabile della formazione presso la società Toggler s.r.l. di
Merano da settembre 2021 (doc. 9 buste paga);
- di essere proprietario della casa familiare di (gravata da rata di mutuo pari Pt_2
a euro 895,17 e €. 51 per costi di assicurazione interamente versati dal resistente), di un appartamento in Gallio di circa 45 mq e di condurre in locazione un appartamento in Cittadella con canone mensile pari ad euro 700,00 circa;
- che la moglie, oltre a svolgere attività lavorativa part-time come responsabile amministrativa presso la società Solumation srl di Galliera Veneta con stipendio mensile pari ad euro 1.450,00, è titolare di due scuole di danza, gestite attraverso l'ass. Universo Danza ASD e che nel 2021 percepiva almeno euro 1.200 al mese da dette attività;
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- che la moglie era altresì proprietaria di un appartamento e di un garage nel comune di Taleggio (BG).
All'udienza del 17.02.2022 le parti comparivano personalmente avanti al Presidente del. e rendevano le dichiarazioni riportate a verbale.
Con ordinanza depositata in pari data il Presidente del. emanava i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: “1. autorizza i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza;
2. dispone il regime di affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento e residenza prevalente presso l'abitazione della madre;
3. il padre potrà vedere e tenere con sé il minore secondo la calendarizzazione indicata in ricorso;
4. pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 600,00 (rivalutabile annualmente secondo indici Istat) a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Padova 5. Nulla a titolo di mantenimento per i coniugi, essendo entrambi autosufficienti” e nominatosi Giudice istruttore fissava per la comparizione delle parti e la trattazione del procedimento l'udienza del 20.10.2022, poi rinviata al
17.11.2022.
A detta udienza dopo breve discussione il Giudice istruttore proponeva la modifica del punto 3) dell'ordinanza presidenziale del 17.02.2022 e, preso atto dell'assenso di entrambe le parti, provvedeva nel seguente modo: starà col padre un week- Per_1
end alternato dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
un pomeriggio con pernotto alla settimana individuato come segue: il mercoledì pomeriggio con pernotto la settimana in cui trascorre il week-end con il padre, il giovedì con pernotto la settimana in cui non trascorre il week-end col padre. Ciò fatte salve particolari esigenze del minore ovvero del padre. In particolare, il padre in caso di esigenze lavorative che impedissero le visite o i pernotti infrasettimanali, si impegnerà, per quanto possibile, a comunicare l'impedimento entro la domenica precedente. In ogni caso resta ferma la facoltà per di trascorrere altri pomeriggi o pernotti presso Per_1
il padre, previo accordo tra i genitori. Confermato nel resto la disciplina di cui a punto 3) della medesima ordinanza” e, preso atto della richiesta congiunta dei procuratori delle parti di emettersi sentenza in punto status, rimetteva la causa al
Collegio per la pronuncia in punto status di separazione, senza termini per
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conclusionali e repliche.
Con sentenza n. 2156/2022 pubblicata il 14.12.2022 veniva pronunciata la separazione dei coniugi e la causa veniva rimessa in istruttoria con concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
All'udienza del 01.06.2023 le parti comparivano mediante note scritte e insistevano sulle istanze istruttorie già formulate e il Giudice si riservava. Con ordinanza depositata in data 25.06.2023 il Giudice rigettava tutte le istanze istruttorie formulate e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 13.02.2024, poi differita al 09.07.2024.
In data 08.07.2024 le parti depositavano foglio di precisazione delle conclusioni con richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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1. sull'addebito della separazione.
Parte ricorrente ha chiesto che la separazione sia addebitata al marito allegando che il matrimonio, dopo un primo periodo di serenità, aveva iniziato a deteriorarsi a causa della progressiva disaffezione del , che, dal momento della nascita del CP_1
proprio figlio si disinteressava del figlio della (vissuto come un Per_1 Pt_1
“peso”), tenendo progressivamente comportamenti sempre più provocatori e aggressivi nei confronti di quest'ultimo; egli poi perdeva interesse anche per la moglie che, nell'ultimo periodo prima della separazione, scopriva ripetute infedeltà del marito.
Il resistente si è opposto alla domanda, formulando a sua volta richiesta di addebito e deducendo che la crisi matrimoniale fosse riconducibile, in primo luogo, al comportamento di che durante la vita coniugale si era Parte_1
disinteressata del marito e della famiglia per dedicarsi in via esclusiva al lavoro e, in secondo luogo, al complicato rapporto con il figlio di primo letto della , CP_1
. Per_3
In punto di diritto, si osserva che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova, a carico del richiedente, che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile in via esclusiva al comportamento volontariamente e consapevolmente
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contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza;
la pronuncia di addebito non può infatti fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale.
La giurisprudenza di legittimità ha ribadito che grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord.
n. 16691 del 5.8.2020), sicché, in caso di mancato raggiungimento di tale prova, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass.
n.14840/2006; n.18074/2014).
Ciò posto, la domanda di addebito formulata da parte è fondata. Pt_1
In particolare, risulta provata la relazione extraconiugale del convenuto e la sua efficacia causale nel determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Parte ricorrente ha prodotto le conversazioni scambiate tra i coniugi e relative proprio alla relazione extraconiugale intrattenuta dal (doc. 19). CP_1
Dallo scambio di messaggi risulta che a partire dalla fine del 2019 la veniva a Pt_1 conoscenza dei tradimenti del , fatto a fronte del quale quest'ultimo CP_1
manifestava alla moglie la sua ferma volontà di proseguire nel rapporto coniugale e di riconquistare la moglie (dicembre 2019: : “Quello che non capisco è perché Pt_1
l'hai fatto. Cosa ti manca a casa…” : “Non lo so amore devo lavorare
CP_1 dentro di me”; febbraio 2020: : “Io ho sbagliato lo so. Ma so anche che non
CP_1 voglio perderti. Voglio te”; : “Ma… “io amo solo te” non l'hai detto a me il Pt_1 giorno di San Valentino!”; : “Mi dispiace amore. Saprò riprendermi mia
CP_1 moglie. Posso sbagliare ma so ancora amare”; : “Ma è un errore che si è Pt_1 ripetuto, nonostante le promesse”; : “Vero”; aprile 2020: “Che almeno
CP_1 abbia l'educazione di non chiamare quando sei in famiglia”; settembre 2020:
: “Ti chiedo scusa e capisco la tua rabbia arrabbiatura. Non sono stato CP_1
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sincero ma sappi che non ho dubbi che quello che provo per te rimane ed è mio. Io ho sbagliato e io pago»; : «Pago anch'io non pensare»; « lo so forse Pt_1 CP_1
più tu più di me. Ti sarò sempre vicino anche se non mi vorrai. Io amo mia moglie anche se non ho mai dimostrato mai di amarla. Mentre tu si sempre». : «Se Pt_1
potessi me ne andrei lontano per mesi per cercare di riempire il vuoto che hai creato dentro di me ma non posso”… : «Non chiedo il tuo perdono sta a me CP_1
cambiare non a te. Voglio vivere la mia vita con te. Ora cambia tutto in me non in te.
Non chiedo la tua fiducia ho già tutto di te. Averti tutti i giorni. Sta a me amarti come devi essere amata”. : “Non ci credo più. Ti avevo già detto che l'unico Pt_1
amore ero io e meno di due giorni fa hai avuto il coraggio per l'ennesima volta di dirlo alla tua . Ora ho bisogno che mi lasci stare, non ho voglia di Pt_3
andarmene da casa, ma ho voglia di stare sola. Ogni tuo pensiero e frase è superflua perché è l'ennesima promessa mancata. Sono vuota, triste e stanca»; : «Lo CP_1
so e tocca a me io cambio non tu. Ora lo voglio io. Ho toccato il fondo come uomo e marito. Ora basta. Tornerò chi hai sempre amato. Basta lo dico io con le mie promesse fasulle. Io amo mia moglie. Ora cambio io. Io amo te e non voglio più nulla se non te. Farò di tutto per tornare tuo. Torno la persona che hai sempre amato. So di poterlo fare amore. Mettimi alla prova ti prego. Voglio tornare alla nostra vita alla nostra serenità. Sono veramente pentito e ti chiedo scusa con tutto me stesso. Lotterò per esserti vicino e renderti felice. Non mi arrenderò più amore.
Ora ho ritrovato la strada e non la voglio più lasciare. Non voglio più sbagliare. Per noi per la nostra famiglia”)
Nel medesimo senso depongono i documenti sub 19 (una mail inviata dal CP_1
ad altra donna nel mese di aprile 2020) e il documento sub 39 (un messaggio scritto dal a febbraio 2021 per cercare di recuperare il rapporto con la moglie). CP_1
Il tenore dei messaggi scambiati e della conversazione intrattenuta dai coniugi in questo lungo arco temporale che va da dicembre 2019 a febbraio 2021 dimostra come l'intollerabilità della prosecuzione del rapporto matrimoniale sia stato determinato proprio alle ripetute infedeltà del . Nel medesimo senso depone CP_1
la contiguità temporale tra gli eventi di infedeltà e l'allontanamento del CP_1
dalla casa coniugale (nel mese di giugno 2021) e del deposito del ricorso di separazione (a novembre 2021)
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Rispetto a tale situazione, gli altri fattori di frizione in essere nella coppia in data antecedente (in particolare il difficile rapporto tra il e il figlio della , CP_1 Pt_1
, e gli altri fattori indicati dalle parti), non avevano ancora determinato Per_3
l'irreversibilità della crisi e ciò è dimostrato dal fatto che il nei messaggi CP_1
sopra riportati ripetutamente manifesta alla moglie il proprio amore e la sua volontà di continuare nella relazione matrimoniale.
Per tali ragioni può concludersi che, a fronte della prova offerta dalla sulla Pt_1
causa della crisi coniugale da individuarsi nelle infedeltà del marito, non può dirsi provata l'anteriorità della irreversibilità della crisi coniugale come sostenuto dal negli atti, ma smentita da quanto da lui stesso scritto alla moglie nei CP_1
messaggi sopra riportati.
Per tali ragioni deve, invece, essere rigettata la richiesta di addebito formulata dal nei confronti della . CP_1 Pt_1
Pertanto, la separazione deve essere addebitata alla responsabilità del resistente
. Controparte_1
2. Sull'affido, collocamento e diritto di visita del figlio minore. Contributo di mantenimento.
Quanto alla disciplina di affido, collocamento e diritto di visita del genitore non collocatario relativa al figlio della coppia le parti hanno concluso in maniera Per_1
conforme (con richiesta di affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre e possibilità per il minore di stare col padre quando lo desideri e di regola un weekend alternato dal venerdì pomeriggio alla domenica sera e un pomeriggio con pernotto alla settimana da individuarsi nel mercoledì pomeriggio la settimana in cui trascorre il weekend con il padre e il giovedì nella settimana in cui non trascorre il weekend con il padre).
La richiesta disciplina, priva di profili di illiceità, conforme alla regola della bigenitorialità e conforme alle esigenze e alle consolidate abitudini di vita del minore, può essere recepita dal Collegio.
Permane contrasto tra le parti in merito alla determinazione dell'ammontare del contributo dovuto per il mantenimento del minore, chiedendo parte ricorrente un contributo mensile di euro 900 oltre al 70% delle spese straordinarie e parte resistente chiedendo la determinazione del contributo in euro 400 mensili oltre il
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50% delle spese straordinarie.
In sede di provvedimenti provvisori e urgenti era stato stabilito un assegno di mantenimento di euro 600 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie.
Al fine di quantificare il contributo da porre a carico del padre per il mantenimento del figlio minore in applicazione dei criteri previsti dall'articolo 316 bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. È inoltre necessario considerare ai sensi dell'articolo 337 ter c.c. le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
è impiegata amministrativa part time e insegnante di danza. Parte_1
Dalle dichiarazioni prodotte risultano i seguenti redditi: mod. 730/2020 per l'anno 2019: reddito netto da lavoro dipendente €. 16.260 (doc.
12a ricorrente); mod. 730/2021 per l'anno 2020: reddito netto da lavoro dipendente €. 15.411 (doc.
12b ricorrente);
Mod. 730/2022 per l'anno 2021: reddito netto da lavoro dipendente €. 17.047 (doc.
65 ricorrente)
Lo stipendio medio del lavoro dipendente ammonta pertanto a euro 1.420.
Dai mod. CUD rilasciati dalla Associazione sportiva Universo danza risulta la corresponsione di somme modeste per la parallela attività di insegnante di danza (€.
1.612,50 per l'anno 2021; euro 2.037,50 per l'anno 2020; €. 7.215,00 per l'anno
2019)
Dopo la separazione, ha lasciato la casa coniugale (di proprietà del ) e ha CP_1
acquistato una nuova abitazione contraendo un mutuo di 25 anni con rata mensile di euro 500 circa (doc. 32-33-50). È inoltre gravata del canone di locazione dell'auto per euro 380 mensili.
È inoltre proprietaria di un'altra unità immobiliare in Taleggio.
è lavoratore dipendente in qualità di responsabile della formazione Controparte_1
presso la Torggler srl di Merano dal 01.09.2021 (doc. 11 ricorrente)
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Dalla documentazione fiscale dimessa risultano i seguenti dati: mod.730/2019 per l'anno 2018 (doc. 14 resistente) reddito netto da lavoro dipendente euro 27.756 mod. 730/2020 per l'anno 2019 (doc. 15 resistente) reddito netto da lavoro dipendente euro 33.829 mod. 730/2021 per l'anno 2020 (doc. 16 resistente) reddito netto da lavoro dipendente euro 34.300 mod. 730/2022 per l'anno 2021 (doc. 44 resistente) reddito netto da lavoro dipendente euro 40.921
Avendo iniziato l'attività alle dipendenze della Troggler s.r.l. (tuttora in essere) alla data del 1 settembre 2021 la dichiarazione più attendibile sulla quale calcolare lo stipendio netto del resistente è l'ultima, dalla quale lo stipendio medio risulta essere pari a euro 3.400.
È proprietario della casa coniugale di per la quale paga una rata di mutuo Pt_2
pari a euro 900 mensili.
È inoltre proprietario di una unità immobiliare in Gallio.
Risulta dunque che entrambe le parti hanno buona capacità lavorativa e godono di buona entrate tanto reddituali quanto patrimoniali. la situazione reddituale del padre appare migliore.
Quanto alla ripartizione dei ruoli di accudimento del figlio minore, va rilevato che i tempi di permanenza presso la madre sono maggiori sicché su quest'ultima grava in via prevalente l'onere di accudimento diretto.
In considerazione delle maggiori disponibilità economiche in capo al padre e della diversa distribuzione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, appare congruo confermare a carico del padre l'importo già stabilito di euro 600 oltre il 50% delle spese straordinarie.
Quanto infine all'assegno unico, va dato atto che entrambe le parti hanno concluso per l'attribuzione dello stesso in via esclusiva alla ricorrente , sicché l'accordo Pt_1
può essere in questa sede recepito
3. spese di lite
Tenuto conto dell'addebito della separazione in capo al resistente, le spese di lite vanno poste a carico di e liquidate, secondo quanto previsto dal Controparte_1
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DM 55/2014 come aggiornato, in euro 7.616 (euro 1.701 per la fase di studio, euro
1.204 per la fase introduttiva, euro 1.806 per la fase istruttoria, euro 2.905 per la fase decisionale) per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1. dichiara la separazione addebitabile ad;
Controparte_1
2. rigetta la domanda di addebito formulata da parte resistente;
3. affida il figlio minore in via condivisa a entrambi i genitori con Persona_2
collocamento presso la madre;
4. dispone che il minore possa stare con il padre a weekend alternati Persona_2
dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
un pomeriggio con pernotto alla settimana individuato come segue: il mercoledì pomeriggio con pernotto la settimana in cui trascorre il weekend con il padre e il giovedì con pernotto la settimana in cui non trascorre il weekend con il padre. Ciò fatte salve particolari esigenze del minore ovvero del padre. In particolare, il padre in caso di esigenze lavorative che impediscano le visite o i pernotti infrasettimanali, si impegnerà, per quanto possibile,
a comunicare l'impedimento entro la domenica. In ogni caso resta ferma la facoltà per di trascorrere altri pomeriggi o pernotti presso il padre, previo accordo tra Per_1
i genitori.
Il minore trascorrerà con il genitore non collocatario metà delle vacanze di Natale e di Pasqua da concordare tra i genitori e tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordare tra i genitori entro il mese di aprile di ogni anno.
4. conferma a carico di l'onere di contribuire al mantenimento del Controparte_1
figlio minore mediante la corresponsione di una somma mensile di euro 600, Per_1
annualmente rivalutabile secondo indice ISTAT, da corrispondere a Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie come
[...]
da protocollo in uso presso il Tribunale di Padova.
5. dispone che l'assegno unico sia corrisposto interamente alla ricorrente.
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6. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
che si liquidano in complessivi euro 7.616,00, oltre al rimborso delle
[...]
spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 21.01.2025.
Il Giudice rel. dott.ssa Barbara De Munari
Il Presidente
Dott.ssa Chiara Ilaria Bitozzi
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