TAR Milano, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 1285
TAR
Ordinanza cautelare 28 marzo 2025
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TAR
Sentenza 17 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione dell’articolo 1 del Decreto Legislativo 31.3.2023, n. 36. Violazione e falsa applicazione dei principi di proporzionalità, di ragionevolezza, dell’accesso al mercato, del risultato, di buon andamento dell’attività della Pubblica Amministrazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e illogicità manifesta

    Il ricorso è irricevibile per tardiva impugnazione del provvedimento del 3 dicembre 2024, comunicato dal Direttore ad interim della S.C. Gestione Acquisti, che ha reso edotta la ricorrente della propria esclusione dalla procedura di gara. Tale comunicazione ha prodotto una lesione diretta, concreta e attuale alla sfera giuridica della ricorrente. La successiva Deliberazione n. 169 del 13 febbraio 2025 è un atto meramente confermativo, inidoneo a riaprire i termini di impugnazione. Nel merito, l'esclusione appare legittima in quanto l'offerta tecnica non era conforme all'art. 8 del CSA, che richiedeva un referente infermieristico per ogni centro (tre in totale), mentre l'offerta ne prevedeva solo uno per tutti e tre i centri.

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    Il ricorso è irricevibile per tardiva impugnazione del provvedimento del 3 dicembre 2024, comunicato dal Direttore ad interim della S.C. Gestione Acquisti, che ha reso edotta la ricorrente della propria esclusione dalla procedura di gara. Tale comunicazione ha prodotto una lesione diretta, concreta e attuale alla sfera giuridica della ricorrente. La successiva Deliberazione n. 169 del 13 febbraio 2025 è un atto meramente confermativo, inidoneo a riaprire i termini di impugnazione. Nel merito, l'esclusione appare legittima in quanto l'offerta tecnica non era conforme all'art. 8 del CSA, che richiedeva un referente infermieristico per ogni centro (tre in totale), mentre l'offerta ne prevedeva solo uno per tutti e tre i centri.

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    Violazione e falsa applicazione dell’articolo 1 del Decreto Legislativo 31.3.2023, n. 36. Violazione e falsa applicazione dei principi di proporzionalità, di ragionevolezza, dell’accesso al mercato, del risultato, di buon andamento dell’attività della Pubblica Amministrazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e illogicità manifesta

    Il ricorso è irricevibile per tardiva impugnazione del provvedimento del 3 dicembre 2024, comunicato dal Direttore ad interim della S.C. Gestione Acquisti, che ha reso edotta la ricorrente della propria esclusione dalla procedura di gara. Tale comunicazione ha prodotto una lesione diretta, concreta e attuale alla sfera giuridica della ricorrente. La successiva Deliberazione n. 169 del 13 febbraio 2025 è un atto meramente confermativo, inidoneo a riaprire i termini di impugnazione. Nel merito, l'esclusione appare legittima in quanto l'offerta tecnica non era conforme all'art. 8 del CSA, che richiedeva un referente infermieristico per ogni centro (tre in totale), mentre l'offerta ne prevedeva solo uno per tutti e tre i centri.

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    Violazione e falsa applicazione dell’articolo 1 del Decreto Legislativo 31.3.2023, n. 36. Violazione e falsa applicazione dei principi di proporzionalità, di ragionevolezza, dell’accesso al mercato, del risultato, di buon andamento dell’attività della Pubblica Amministrazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e illogicità manifesta

    Il ricorso è irricevibile per tardiva impugnazione del provvedimento del 3 dicembre 2024, comunicato dal Direttore ad interim della S.C. Gestione Acquisti, che ha reso edotta la ricorrente della propria esclusione dalla procedura di gara. Tale comunicazione ha prodotto una lesione diretta, concreta e attuale alla sfera giuridica della ricorrente. La successiva Deliberazione n. 169 del 13 febbraio 2025 è un atto meramente confermativo, inidoneo a riaprire i termini di impugnazione. Nel merito, l'esclusione appare legittima in quanto l'offerta tecnica non era conforme all'art. 8 del CSA, che richiedeva un referente infermieristico per ogni centro (tre in totale), mentre l'offerta ne prevedeva solo uno per tutti e tre i centri.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 1285
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1285
    Data del deposito : 17 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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