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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/07/2025, n. 3472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3472 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
n. 13392/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 13392 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1 Parte_2
2 Parte_3
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 23.09.2023
1 (c.f. - ) nato il [...] Parte_1 C.F._1 C.F._2 a Maringà - PR (Brasile), e residente in [...], Appartamento 904, Palazzo Trend, Maringà - PR, CAP 87050-120,
2. (c.f. – ) nata il [...] Parte_3 P.IVA_1 C.F._3 a Maringà - PR (Brasile), e residente in [...], Appartamento 904, Palazzo Trend, Maringà - PR, CAP 87050-120,
Dott. Parte_4
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
dichiarare che i ricorrenti (c.f. - Parte_1 C.F._1
) nato il [...] a [...] - PR (Brasile), e residente in [...]
Marcilio Dias, 1011, Appartamento 904, Palazzo Trend, Maringà - PR, CAP 87050-120, la Sig.ra (c.f. – ) nata il Parte_3 C.F._4 C.F._3
23/04/2004 a Maringà - PR (Brasile), e residente in [...], Appartamento 904, Palazzo Trend, Maringà - PR, CAP 87050-120 sono cittadini italiani per discendenza diretta dell'avo detto cittadino italiano nato nel Comune di Masi (PD) in Pt_1 Per_1 data 29/05/1881 e mai naturalizzato cittadino brasiliano e per l'effetto ordinare al
[...]
e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, CP_1 trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio. Con ogni più ampia riserva di dedurre, produrre e concludere anche in via istruttoria.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano detto “ , nato il Pt_1 Per_1 Per_2 29/05/1881 a Masi (PD) figlio di e il quale, emigrava in Brasile Persona_3 Persona_4 senza mai naturalizzarsi brasiliano, e quindi ha mantenuto la propria cittadinanza italiana. In data 16/05/1903, il Sig. si univa in matrimonio con la Sig.ra Persona_5 [...]
presso il Comune di Descalvado – SP (Brasile) e dalla predetta unione Parte_5 matrimoniale, nasceva:
• a Descalvado - SP (Brasile) in data 06/08/1906 il quale, in data Persona_6 28/01/1928 si univa in matrimonio con nata il [...] in [...] – CP_2 SP (Brasile) e dalla loro unione matrimoniale nasceva:
➢ a Rancharia - SP (Brasile) in data 15/10/1946 il quale, in data Persona_7 02/02/1966 si univa in matrimonio con la Sig.ra e dalla loro Persona_8 unione matrimoniale nasceva:
✓ nato il [...] a [...] – PR il Parte_1 quale, in data 16/05/1998, si univa in matrimonio con la Sig.ra Silva. Dalla loro unione matrimoniale, Controparte_3 nasceva a Maringà – PR
❖ in data 23/04/2004 Parte_3
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento. Lo stresso ha preso visione
DIRITTO
Dott. Giovanni Calasso 2
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_1 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano detto “ Pt_1 Per_1
Persona_9
, altresì, dedotto che:
[...]
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_1 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione
Dott. Giovanni Calasso 3
sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di CP_1 CP_1 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite. Lecce-Venezia, 03.07.2025
IL GOP Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 4
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 13392 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1 Parte_2
2 Parte_3
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 23.09.2023
1 (c.f. - ) nato il [...] Parte_1 C.F._1 C.F._2 a Maringà - PR (Brasile), e residente in [...], Appartamento 904, Palazzo Trend, Maringà - PR, CAP 87050-120,
2. (c.f. – ) nata il [...] Parte_3 P.IVA_1 C.F._3 a Maringà - PR (Brasile), e residente in [...], Appartamento 904, Palazzo Trend, Maringà - PR, CAP 87050-120,
Dott. Parte_4
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
dichiarare che i ricorrenti (c.f. - Parte_1 C.F._1
) nato il [...] a [...] - PR (Brasile), e residente in [...]
Marcilio Dias, 1011, Appartamento 904, Palazzo Trend, Maringà - PR, CAP 87050-120, la Sig.ra (c.f. – ) nata il Parte_3 C.F._4 C.F._3
23/04/2004 a Maringà - PR (Brasile), e residente in [...], Appartamento 904, Palazzo Trend, Maringà - PR, CAP 87050-120 sono cittadini italiani per discendenza diretta dell'avo detto cittadino italiano nato nel Comune di Masi (PD) in Pt_1 Per_1 data 29/05/1881 e mai naturalizzato cittadino brasiliano e per l'effetto ordinare al
[...]
e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, CP_1 trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio. Con ogni più ampia riserva di dedurre, produrre e concludere anche in via istruttoria.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano detto “ , nato il Pt_1 Per_1 Per_2 29/05/1881 a Masi (PD) figlio di e il quale, emigrava in Brasile Persona_3 Persona_4 senza mai naturalizzarsi brasiliano, e quindi ha mantenuto la propria cittadinanza italiana. In data 16/05/1903, il Sig. si univa in matrimonio con la Sig.ra Persona_5 [...]
presso il Comune di Descalvado – SP (Brasile) e dalla predetta unione Parte_5 matrimoniale, nasceva:
• a Descalvado - SP (Brasile) in data 06/08/1906 il quale, in data Persona_6 28/01/1928 si univa in matrimonio con nata il [...] in [...] – CP_2 SP (Brasile) e dalla loro unione matrimoniale nasceva:
➢ a Rancharia - SP (Brasile) in data 15/10/1946 il quale, in data Persona_7 02/02/1966 si univa in matrimonio con la Sig.ra e dalla loro Persona_8 unione matrimoniale nasceva:
✓ nato il [...] a [...] – PR il Parte_1 quale, in data 16/05/1998, si univa in matrimonio con la Sig.ra Silva. Dalla loro unione matrimoniale, Controparte_3 nasceva a Maringà – PR
❖ in data 23/04/2004 Parte_3
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento. Lo stresso ha preso visione
DIRITTO
Dott. Giovanni Calasso 2
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_1 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano detto “ Pt_1 Per_1
Persona_9
, altresì, dedotto che:
[...]
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_1 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione
Dott. Giovanni Calasso 3
sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di CP_1 CP_1 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite. Lecce-Venezia, 03.07.2025
IL GOP Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 4