Articolo 8 della Legge 12 agosto 1962, n. 1338
Articolo 7Articolo 9
Versione
1 gennaio 1965
Art. 8.
Il quinto comma dell'articolo 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni contenute nel secondo comma non si applicano a coloro che comunque percepiscono piu' pensioni a carico della assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive di detta assicurazione o che hanno dato titolo a esclusione o esonero dall'assicurazione stessa, qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un beneficio mensile superiore al minimo garantito".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1965
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente