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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 09/04/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 22/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GRAZIA QUARTA,
RICORRENTE contro
(C.F. ), ultima residenza nota in Controparte_1 C.F._2
Villa Cortese (MI), Via Emilia n. 23,
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento necessario del Pubblico Ministero.
Conclusioni: come precisate all'udienza celebrata in data 09.04.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha allegato di avere contratto matrimonio civile in data 07/03/2003, trascritto nei registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Milano al n. 368 P. 1, anno
2003, con la resistente;
che dall'unione coniugale è nato il figlio Persona_1
il 14/01/2004 a Milano (MI); che i coniugi si sono separati consensualmente in data
13/11/2013, innanzi al Presidente del Tribunale Ordinario di Milano, che li autorizzava a vivere separati;
che la separazione consensuale delle parti è stata omologata in data
28/01/2014; che da allora i coniugi non si sono più riconciliati ed è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale tra gli stessi;
che vive, insieme all'unico figlio, maggiorenne e non economicamente autosufficiente, e alla compagna nell'immobile sito in Legnano, Via Galvani Luigi n. 16 e che non è più dovuto il versamento alla resistente del contributo mensile al mantenimento del figlio a ragione della convivenza con il padre che provvede a soddisfare tutte le sue molteplici esigenze in via esclusiva e ha chiesto dichiarare “lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto dal Sig. e dalla la Sig.ra in data 07/03/2003, trascritto Parte_1 Controparte_1
nei registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Milano al n. 368 P. 1, anno 2003”.
Nella contumacia della resistente, resasi irreperibile presso la sua residenza anagrafica, in via provvisoria e urgente, alla prima udienza celebrata in data 09.04.2025 è stato revocato l'obbligo di cui alla condizione n. 3 della separazione consensuale delle parti omologata in data 28.01.2014 dal Tribunale di Milano.
Quindi la causa è stata rimessa in decisione.
La contumacia della resistente dimostra che non è possibile la ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
È stato ritualmente acquisito in causa che lo stato di separazione legale tra i coniugi si protrae da oltre sei mesi e, per l'effetto, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898 per l'estinzione del vincolo coniugale.
Merita di essere confermata la revoca dell'obbligo di cui alla condizione n. 3 della separazione consensuale dei coniugi come innanzi omologata (di cui al verbale d'udienza) essendo stato documentalmente provato che il figlio maggiorenne risiede anche anagraficamente presso il padre con il quale convive.
Spese di lite irripetibili visto il tenore delle domande formulate e la contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
Pag. 2 di 3 DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in data
07/03/2003, trascritto nei registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Milano al n.
368 P. 1, anno 2003.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche.
REVOCA l'obbligo di cui alla condizione n. 3 della separazione consensuale delle parti omologata in data 28.01.2014 dal Tribunale di Milano.
MANDA all'uopo la competente Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza.
Busto Arsizio, 09/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 22/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GRAZIA QUARTA,
RICORRENTE contro
(C.F. ), ultima residenza nota in Controparte_1 C.F._2
Villa Cortese (MI), Via Emilia n. 23,
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento necessario del Pubblico Ministero.
Conclusioni: come precisate all'udienza celebrata in data 09.04.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha allegato di avere contratto matrimonio civile in data 07/03/2003, trascritto nei registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Milano al n. 368 P. 1, anno
2003, con la resistente;
che dall'unione coniugale è nato il figlio Persona_1
il 14/01/2004 a Milano (MI); che i coniugi si sono separati consensualmente in data
13/11/2013, innanzi al Presidente del Tribunale Ordinario di Milano, che li autorizzava a vivere separati;
che la separazione consensuale delle parti è stata omologata in data
28/01/2014; che da allora i coniugi non si sono più riconciliati ed è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale tra gli stessi;
che vive, insieme all'unico figlio, maggiorenne e non economicamente autosufficiente, e alla compagna nell'immobile sito in Legnano, Via Galvani Luigi n. 16 e che non è più dovuto il versamento alla resistente del contributo mensile al mantenimento del figlio a ragione della convivenza con il padre che provvede a soddisfare tutte le sue molteplici esigenze in via esclusiva e ha chiesto dichiarare “lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto dal Sig. e dalla la Sig.ra in data 07/03/2003, trascritto Parte_1 Controparte_1
nei registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Milano al n. 368 P. 1, anno 2003”.
Nella contumacia della resistente, resasi irreperibile presso la sua residenza anagrafica, in via provvisoria e urgente, alla prima udienza celebrata in data 09.04.2025 è stato revocato l'obbligo di cui alla condizione n. 3 della separazione consensuale delle parti omologata in data 28.01.2014 dal Tribunale di Milano.
Quindi la causa è stata rimessa in decisione.
La contumacia della resistente dimostra che non è possibile la ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
È stato ritualmente acquisito in causa che lo stato di separazione legale tra i coniugi si protrae da oltre sei mesi e, per l'effetto, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898 per l'estinzione del vincolo coniugale.
Merita di essere confermata la revoca dell'obbligo di cui alla condizione n. 3 della separazione consensuale dei coniugi come innanzi omologata (di cui al verbale d'udienza) essendo stato documentalmente provato che il figlio maggiorenne risiede anche anagraficamente presso il padre con il quale convive.
Spese di lite irripetibili visto il tenore delle domande formulate e la contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
Pag. 2 di 3 DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in data
07/03/2003, trascritto nei registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Milano al n.
368 P. 1, anno 2003.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche.
REVOCA l'obbligo di cui alla condizione n. 3 della separazione consensuale delle parti omologata in data 28.01.2014 dal Tribunale di Milano.
MANDA all'uopo la competente Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza.
Busto Arsizio, 09/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
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