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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/11/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
MA CASAVOLA - Presidente
PA IG - IU
AN CARBONARA - IU rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 2144 /2025 R.G.V.G. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. VIVENZIO Parte_1
IOLANDA, come da mandato in atti,
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
SA DOMENICO, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 27/06/2025, Parte_1
e , premesso di aver contratto matrimonio in Controparte_1 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
Faggiano (Ta) in data 26/09/1996, che dalla loro unione era nato il figlio maggiorenne ed economicamente indipendente, e che in Persona_1 data 13/10/2023 era stata omologata la loro separazione personale, adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Il Pubblico Ministero concludeva con note dell'11/11/2025.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza dell'08/10/2025, le parti hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, per come integrate con note scritte depositate in data 02/10/2025.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con la sentenza n. 2395/2023 pronunciata il 29/09/2023 e pubblicata il 13/10/2023.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali e i rapporti relativi alla prole, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso, come integrate con note scritte depositate in data
02/10/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge e all'interesse della prole impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato congiuntamente il 27/06/2025 da e Parte_1
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
PULIERI IMMACOLATA, così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
26/09/1996 in Faggiano (TA) da , nato a Parte_1
NO (TA) il 01/10/1970, e , nata a Controparte_1
GG (TA) il 08/11/1970, trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di Faggiano (TA) dell'anno 1996, parte 2, serie A, numero 13;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti e i rapporti relativi alla prole, siano disciplinati secondo le condizioni da costoro concordate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Faggiano
(TA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 12/11/2025.
Il Presidente
MA AS
Il IU est.
AN ON
3
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
MA CASAVOLA - Presidente
PA IG - IU
AN CARBONARA - IU rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 2144 /2025 R.G.V.G. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. VIVENZIO Parte_1
IOLANDA, come da mandato in atti,
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
SA DOMENICO, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 27/06/2025, Parte_1
e , premesso di aver contratto matrimonio in Controparte_1 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
Faggiano (Ta) in data 26/09/1996, che dalla loro unione era nato il figlio maggiorenne ed economicamente indipendente, e che in Persona_1 data 13/10/2023 era stata omologata la loro separazione personale, adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Il Pubblico Ministero concludeva con note dell'11/11/2025.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza dell'08/10/2025, le parti hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, per come integrate con note scritte depositate in data 02/10/2025.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con la sentenza n. 2395/2023 pronunciata il 29/09/2023 e pubblicata il 13/10/2023.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali e i rapporti relativi alla prole, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso, come integrate con note scritte depositate in data
02/10/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge e all'interesse della prole impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato congiuntamente il 27/06/2025 da e Parte_1
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
PULIERI IMMACOLATA, così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
26/09/1996 in Faggiano (TA) da , nato a Parte_1
NO (TA) il 01/10/1970, e , nata a Controparte_1
GG (TA) il 08/11/1970, trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di Faggiano (TA) dell'anno 1996, parte 2, serie A, numero 13;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti e i rapporti relativi alla prole, siano disciplinati secondo le condizioni da costoro concordate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Faggiano
(TA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 12/11/2025.
Il Presidente
MA AS
Il IU est.
AN ON
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