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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 14/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'odierna udienza mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, promossa da:
, Parte_1
Con l'avv. UNGARO ELIANA
Ricorrente contro
CP_1 con l'avv. IERO LUCA e LEONE FABIOLA
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO Nell'ambito del presente giudizio l'istante, in precedenza già riconosciuta invalida dalla CP_ Commissione medica nella misura dell'80%, ha depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo esponendo che, a seguito di visita di revisione, eseguita in data 28.10.2020, su apposita istanza di aggravamento della percentuale del suo status invalidante avanzata nel luglio
2020, veniva riconosciuta invalida nella minore misura del 70%.
Ritenuta erronea tale ultima valutazione chiedeva il riconoscimento della totale inabilità al 100% ai fini dell'esenzione totale dal pagamento del ticket sanitario o, in subordine, di una invalidità pari o superiore al 74%, con ammissione altresì dello stato di handicap grave previsto dall'art. 3, comma 3, della legge 104/1992.
Espletate le attività tecniche necessarie alla verifica della sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento di tali prestazioni, il consulente incaricato ne escludeva la fondatezza in ordine allo stato di handicap grave previsto dall'art. 3, comma 3, della legge 104/1992, omettendo di valutare, però, anche i requisiti sanitari per un eventuale riconoscimento della totale inabilità al
100% o, in subordine una invalidità pari o superiore al 74%, così come richiesto nel ricorso introduttivo, atteso che il quesito posto al CTU in sede di Atp riguardava solo la L. 104/92 per cui lo stesso non si esprimeva anche sulla percentuale di invalidità.
Quindi, assegnato il termine per la formulazione delle dichiarazioni di contestazione delle conclusioni raggiunte dal Consulente tecnico d'Ufficio, la ricorrente faceva pervenire la propria dichiarazione di dissenso cui faceva seguito il deposito del ricorso.
Si costituiva l' che, ricostruiti gli aspetti problematici connessi alla seconda Controparte_2
fase del giudizio di opposizione con riferimento alle attività consentite e quelle precluse, contestava la fondatezza della richiesta, evidenziando che nel corso della prima fase le conclusioni svolte dal consulente tecnico d'ufficio erano state solo genericamente contestate.
La causa veniva quindi istruita con l'integrazione della ctu disposta dal Giudice (come da verbale di udienza del 18/10/2022) che sottoponeva, altresì, al consulente già nominato in sede di Atp, dott. , i seguenti quesiti: “Dica il ctu se alla luce dei nuovi documenti offerti in Persona_1 comunicazione dal ricorrente al momento della domanda amministrativa o nel corso dell'iter giudiziario e dica se lo stesso sia affetto da infermità invalidanti tali da renderlo invalido al
100% con totale e permanente inabilità lavorativa (artt.2 e 12 L.118/71)”; 2. “Accerti il CTU se alla data della revoca del beneficio già concesso o successivamente si sia verificato un mutamento delle infermità già riscontrate e determini in ogni caso il grado d'invalidità”. In risposta ai suddetti quesiti il dott. così concludeva: “Q. 1: Non si raggiungono gli Per_1
estremi per la totale inabilità art 2 e 12 L 118/71. Q 2: Si ritiene che alla data della revoca, non vi era una variazione dello stato di salute ai fini dell'invalidità civile, già ammesso in precedenti sedute di commissione invalidi e quindi si modifica la valutazione con l' 80 % dalla data CP_1 della domanda 28/10/2020 fino al 30/06/2022 e con l'87% con decorrenza dal 01/07/2022.”
Acquisita la suddetta integrazione peritale, all'udienza del 06.03.2024 il Giudice disponeva comunque il rinnovo della Ctu affidandone l'incarico ad altro consulente medico il dott. Per_2
e, all'odierna udienza, all'esito della discussione mediante scambio di note scritte ex art.
[...] Le censure sollevate dall'istante avverso le conclusioni del ctu (tese a contestare la non corretta valutazione dell'intero quadro clinico, tenuto conto del grado di invalidità attribuito in considerazione della gravità delle patologie riscontrate) infatti, non risultano fondate.
Tanto emerge alla luce delle risultanze del procedimento di atp e di opposizione ad atp che complessivamente offrono elementi sufficienti e determinanti ai fini della decisione.
Ed invero, le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn°
125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94. Tanto, evidentemente, come nella specie, ove le contrarie argomentazioni delle parti ovvero i vizi e le omissioni rilevate non sono tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Ebbene il ctu nominato in sede di giudizio di opposizione, dott. dopo una Persona_2
dettagliata analisi delle condizioni di parte ricorrente, rispondeva ai quesiti formulati così in parte argomentando: “Il nostro compito, allo stato attuale, per rispondere ai quesiti postici dal sig.
Giudice, è quello di stabilire se dal 30.07.2020 (epoca di inoltro delle istanze amministrative da parte della ricorrente) o successivamente, la perizianda fosse in condizioni di salute tali da far sorgere il diritto al riconoscimento della totale inabilità lavorativa 100% e dello stato di handicap grave. Ci sembra il caso di evidenziare che il quadro clinico-funzionale che abbiamo potuto far risaltare col nostro accertamento sia caratterizzato da minorazioni moderatamente impegnative e non tali da ridurre l'autonomia e da richiedere necessariamente un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale e che lo stesso non sia pertanto di gravità tale da poter giustificare il riconoscimento della condizione di handicap in situazione di gravità (art. 3 co. 3 della legge 104). Per la valutazione della capacità lavorativa della ricorrente occorre tenere a riferimento le tabelle contenute nel D.M. 05.02.1992.
Gli “esiti moderatamente disfunzionali di pregresso politrauma con frattura esposta di tibia e perone e lussazione della tibiotarsiaca a sinistra” possono essere ritenuti equivalenti alla“anchilosi di tibiotarsica o sottoastragalica in posizione sfavorevole” - codice 7210, 30% fisso - (pur non realizzando appieno la previsione tabellare in quanto sarebbe richiesta la completa perdita dei movimenti dell'articolazione). Gli esiti di frattura del calcagno destro possono essere equiparati alla “anchilosi o rigidità di piede superiore al 70%” (codice 7214,
14%) ed alla anchilosi metatarsica (codice 7211, 12%) Le diagnosi di “frattura di L4, osteoporosi a lieve-moderata espressività funzionale, spondiloartrosi, discopatie multiple ed ernie discali a lieve moderata incidenza funzionale, esiti di ricostruzione di CA CC dx , meniscectomia CC sx e gonartrosi bilaterale a lieve-moderata incidenza funzionale, epicondilite calcifica arto sup dx, micronodulo tiroideo in eutiroidismo” non hanno corrispettivo tabellare ed “in toto” e “ad abundantiam” potrebbero essere ritenute corrispondenti alla voce
7010 (anchilosi del rachide lombare, dal 31 al 40%, presa al massimo del 40%). L'applicazione dell'obbligatorio calcolo riduzionistico a scalare ci fa realizzare un risultato finale di riduzione permanente della capacità lavorativa del 68 % circa. L'istante non è risultato affetto da infermità tali da renderlo invalido con totale inabilità lavorativa 100% e neppure soggetto in situazione di handicap di cui all'art.3 comma 3 della legge 104. Come dimostrato in discussione, può essere riconosciuta al medesimo una riduzione della capacità lavorativa del 68% e la condizione di handicap di cui all'art.3 comma 1 della legge 104 dall'epoca della domanda amministrativa.”
Quindi, lo stesso ctu così concludeva: “ di anni 64, è affetto da “esiti Parte_2
moderatamente disfunzionali di pregresso politrauma con frattura esposta di tibia e perone e lussazione della tibiotarsiaca a sinistra, frattura del calcagno destro e frattura di L4, osteoporosi a lieve-moderata espressività funzionale, spondiloartrosi, discopatie multiple ed ernie discali a lieve moderata incidenza funzionale, esiti di ricostruzione di CA CC dx
, meniscectomia CC sx e gonartrosi bilaterale a lieve-moderata incidenza funzionale, epicondilite calcifica arto sup dx, micronodulo tiroideo in eutiroidismo, lieve ipoacusia bilaterale (> a sx)”. Per quanto speriamo di aver illustrato nel presente elaborato peritale possiamo concludere che, a causa del complesso morboso di cui è portatore, l'istante non è risultato affetto da infermità tali da renderlo invalido con totale inabilità lavorativa 100% né da minorazioni che ne hanno ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione, tanto che la situazione assuma connotazione di gravità ai sensi dell'art.3, comma 3, della legge 104/92.
Alla medesima può essere riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa del 68% e la condizione di handicap di cui all'art.3 comma 1 della legge 104 dall'epoca della domanda amministrativa.” CP_ Tali risultanze venivano condivise da che esprimeva parere concorde, nessuna nota critica e/o osservazione perveniva invece dalla ricorrente ed il Ctu rendeva la sua consulenza definitiva confermandola in toto.
È del tutto evidente dunque come, nell'ambito del presente giudizio, il ctu nominato in sede di merito, alla luce del riesame della documentazione in atti, con motivazioni rese in forza di ragionamento logico immune da vizi e censure, da cui lo scrivente magistrato ritiene di non doversi discostare, ha accuratamente valutato il complesso di patologie accertate, giungendo ad escludere la sussistenza delle condizioni utili al riconoscimento del requisito sanitario necessario ai fini della concessione dei benefici richiesti.
Tanto premesso il Tribunale ritiene che non ricorrano i presupposti per modificare l'esito delle conclusioni del ctu avendo lo stesso valutato la situazione clinica globale della paziente tenendo conto di ogni patologia riscontrata.
Le spese di lite vista la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. cpc devono esser dichiarate irripetibili.
CP_ Spese di ctu a carico dell'
P.T.M. definitivamente pronunciando, così provvede:
a)- rigetta il ricorso.
b)- Spese di lite irripetibili.
CP_ c)- Spese di ctu a carico dell'
Brindisi, 14.01.2025
IL Giudice
(dott.ssa Gabriella Puzzovio) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
127 ter cpc, decideva come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
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In primis si rileva come qualsiasi eccezione di carattere preliminare possa ritenersi assorbita da quanto deciso nel merito.
Ebbene, nel merito, la domanda attrice è infondata e deve esser rigettata per le ragioni di seguito esposte.