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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 04/03/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 78/2023
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere relatore
Dott. Franco Davini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 78/2023 R.G., contro la sentenza del Tribunale di Genova n. 1602/2022 del
21/06/2022
promossa da rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo Ciconte e Serena Picardi per mandato in Parte_1
atti;
PARTE APPELLANTE
contro
, in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Davide Macchelli e Gabriela Musu per mandato in atti;
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, previe le pronunce meglio viste e ritenute e per i motivi tutti esposti in narrativa, in riforma dell'ordinanza di primo grado:
- in via principale, rigettare le domande tutte formulate ex adverso formulate poiché infondate in fatto ed in diritto, nonché sfornite di prova;
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi venisse riconosciuto che il depuratore di
non avrebbe fornito un servizio qualificabile come depurazione, limitare la condanna CP_1
richiesta da controparte a quella parte della tariffa di depurazione corrispondente al “costo” del depuratore medesimo, dunque, ed al più, lo 0,6% o, in estremo subordine, l'1,5% delle somme pagate a titolo di tariffa di depurazione nel periodo in contestazione;
-in via ulteriormente subordinata rigettare le domande tutte di controparte afferenti al periodo successivo al 4 novembre 2020.
Con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio”.
per parte appellata: ““Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, rigettata ogni contraria istanza
e difesa, così provvedere:
• in via principale e nel merito rigettare il gravame avversario, confermando in toto la sentenza impugnata, con accoglimento delle conclusioni svolte in primo grado di giudizio qui ritrascritte:
“in via principale e nel merito:
1. accertare e dichiarare che gli importi, versati dal attoreo per il servizio di CP_1
depurazione in favore di e relativi alle fatture analiticamente indicate nel presente atto, Parte_1
da considerarsi integralmente richiamate e trascritte, ed emesse dal 25/02/2016 al 10/12/2020, risultano non dovuti, per le ragioni indicate in narrativa e/o per le norme meglio viste e ritenute dal
Tribunale adito;
2. conseguentemente, condannare a corrispondere, in favore del attoreo la Parte_1 CP_1
somma di € 7.086,65 oltre iva, o la diversa somma che dovesse emergere in corso di causa;
3. con vittoria delle spese e dei compensi del giudizio oltre alla refusione delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre accessori di legge”.
•si richiamano ex art. 346 c.p.c. le eventuali istanze istruttorie e difese rimaste assorbite;
• con vittoria di spese e di compensi professionali di due gradi di giudizio”.
MOTIVAZIONE
1.1. Il ON in citava in giudizio chiedendo la Controparte_1 CP_1 Parte_1
condanna di quest'ultima a restituirgli le somme pagate dall'attrice nel periodo ricompreso tra il IV trimestre 2015 ed il III trimestre 2020 a titolo di depurazione in occasione del pagamento delle bollette per fornitura di acqua.
Il basava la propria domanda sul fatto che la quota di tariffa idrica relativa al servizio CP_1
di depurazione sarebbe dovuta solo nel caso di erogazione di un servizio che comprendesse anche la depurazione secondaria, in realtà non svolta nel comune di che, in contrasto con quanto CP_1
disponeva la Direttiva acque 91/271/CEE, prevedeva un impianto che svolgeva solamente attività di depurazione primaria.
Di conseguenza gli importi versati a titolo di depurazione erano stati illegittimamente percepiti e dovevano essere restituiti.
1.2. Si è costituita in giudizio , opponendosi alla domanda, contestando la pretesa attorea Parte_1
sulla scorta delle seguenti argomentazioni:
Il corrispettivo per il servizio di depurazione, incassato da quale gestore del servizio idrico Pt_1
integrato nel Comune di risultava dovuto in ragione: CP_1
- del fatto che gli impianti di depurazione per cui è causa sono funzionanti nonché conformi ed idonei ai sensi di legge;
- dell'attività di trattamento dei reflui posta in essere da tramite l'impianto di;
Parte_1 CP_1
- del disposto dell'art. 8 sexies, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito c.c.m con L. 27 febbraio 2009, n. 13 e dell'art. 154 del Dlgs 152/2006 e financo dei chiarimenti resi Part dall' in data 26 aprile 2017 e 18 maggio 2017;
- di quanto previsto all'art. 3.2 (Fatturazione) della Carta del Servizio Idrico Integrato – Ambito
Territoriale di Genova – ATO Centro EST, che testualmente recita: “La tariffa di fognatura è applicata a tutte le utenze che convogliano scarichi nella fognatura pubblica, mentre quella di depurazione è applicata se a valle della rete esiste un sistema di trattamento funzionante, quale che sia il trattamento eseguito purchè esso comporti costi di gestione”;
- del fatto che l'ATO Centro Est ha chiarito che la tariffa di depurazione è comunque dovuta dagli utenti, anche in ragione del fatto che la stessa copre i costi di investimento e di esercizio dei molteplici impianti dell'ambito territoriale.
A quest'ultimo proposito, osservava altresì che la tariffa di depurazione di cui si discute, ai sensi di legge, è strutturata come “tariffa d'ambito” ed, in quanto tale, non corrisponde, secondo il principio del c.d. “full cost recovery”, al costo del servizio locale fornito (nel caso di specie, del depuratore di ), ma a quello del sevizio d'ambito, cioè all'insieme dei costi (operativi e di CP_1
investimento) generati da tutti i depuratori presenti nell'Ambito di riferimento (A.T.O. Genovese
Centro EST), ovviamente suddivisi tra tutti gli utenti d'ambito, sulla scorta di previsioni specifiche.
1.3. Il Tribunale di Genova, con sentenza n. 1602/2022 del 21/06/2022, accoglieva la domanda del e per l'effetto condannava a pagare al la somma di € 7.086,65 CP_1 Parte_1 CP_1
oltre iva, e alla rifusione delle spese di lite.
Il Tribunale, difatti, rilevava innanzitutto che l'impianto di svolgeva unicamente il CP_1
trattamento “primario”, come definito dall'art. 74 lett. ll) del Decreto Legislativo n.152/06. Per contro, era invece certo che il depuratore di non eseguiva il trattamento “secondario”, CP_1
come definito dall'art. 74 lett. mm) del Decreto Legislativo n.152/06, obbligatorio ai sensi della normativa europea Direttiva numero 91/271/cee (artt. 2 e 4), che introduce la definizione di trattamento primario e secondario ripresa dalla sopra citata norma nazionale e che costituirebbe il parametro alla luce del quale dovrebbe essere interpretata la pur lacunosa normativa nazionale e regionale (legge regione Liguria n 29 del 2007).
Il Tribunale non condivideva l'assunto di secondo cui l'obbligo del trattamento secondario Pt_1
non sussisterebbe né in forza della direttiva europea sopracitata (che comunque non sarebbe applicabile in quanto mai attuata nel nostro ordinamento interno), né in forza della normativa nazionale.
Innanzitutto, rispetto alla normativa nazionale, evidenziava che l'art. 105 del Decreto Legislativo
n.152/06 al comma 3 statuisce che: “Le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente in conformità con le indicazioni dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.”. Al riguardo, il Tribunale respingeva la tesi di secondo cui la norma non creava un Parte_1
obbligo di effettuare un trattamento secondario dal momento che: l'obbligo era solo quello di rispettare le indicazioni di cui all'allegato 5; l'allegato 5 rinviava alla normativa regionale stabilendo che “Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane devono conformarsi, secondo le cadenze temporali indicate, ai valori limiti definiti dalle Regioni in funzione degli obiettivi di qualità e, nelle more della suddetta disciplina, alle leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto”; la Legge Regionale della Liguria non poneva un obbligo incondizionato da fare un trattamento secondario in quanto richiedeva solo un trattamento appropriato da concordarsi da parte delle autorità competenti. Il Tribunale difatti rilevava che questa visione dell'art. 105 come norma solo programmatica non era da condividere in quanto la norma prevedeva la prescrizione in via alternativa di due trattamenti ben distinti
(trattamento secondario e un trattamento equivalente in conformità con le indicazioni dell'Allegato 5 alla parte terza) e affermava che il richiamo alle prescrizioni dell'allegato 5 si riferissero al solo trattamento equivalente. Dunque, il fatto che non esistesse una disciplina completa di tale trattamento non faceva comunque venire meno l'obbligatorietà del trattamento secondario.
Il Tribunale non condivideva, inoltre, la tesi di secondo cui, ai sensi dell'art. 2 del dm 30/9/09 Pt_1
n. 102, “il concetto di depurazione è cosa diversa dal concetto di trattamento primario, secondario
o equivalente”. Difatti, la definizione dell'impianto di depurazione, sostanzialmente tautologica, contenuta art. 2 del dm 30/9/09 n. 102, che definisce l'impianto di depurazione come “l'insieme delle strutture finalizzate unicamente al trattamento ed allo smaltimento delle acque reflue urbane
e di fanghi di risulta mediante idonei processi tecnologici.”, era ininfluente rispetto al giudizio negativo in ordine alla congruità dell'impianto di alle più specifiche prescrizioni CP_1
dell'articolo 105 sopracitato.
Il Tribunale riteneva che non fosse sufficiente il solo trattamento primario per poter chiedere almeno in parte il corrispettivo, in quanto la tariffa che costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato è dovuta, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, solo laddove il relativo servizio corrisponda ad un trattamento completo. Al riguardo evidenziava inoltre che l'articolo 154
D.lgs. 152/2006, al quale aveva fatto ampio richiamo per sostenere le proprie tesi, disciplina Pt_1
la complessa procedura per la determinazione della tariffa, ed i parametri da impiegare in tale attività, ma non dice in quali casi la tariffa (o per meglio dire, le singole componenti di essa) sia dovuta oppure no.
In ordine all'art. 8 sexies del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla Legge n. 13/2009, cui ha fatto riferimento per sostenere la propria tesi, il Tribunale rilevava che “Dal tenore testuale Pt_1
della norma citata emerge invero che la componente relativa agli oneri di cui al comma 1 è dovuta anche nel caso di mancanza dell'impianto di depurazione. Tuttavia, dalla stessa norma emerge pure che, a questi fini, l'avvio delle procedure di affidamento della progettazione o del completamento, ed il rispetto dei tempi programmati, costituiscono il fatto costitutivo del diritto del gestore: si tratta dunque di fatti che quest'ultimo ha l'onere di dedurre e provare, indicando anche, in maniera precisa, quale sia l'ammontare della componente tariffaria dovuta in relazione a tale particolare fattispecie”. Difatti, si era limitata a citare la norma dell'art. 8 sexies, Pt_1
aggiungendo, in maniera del tutto generica, che l'ipotesi astratta prevista dalla legge risultava verificata alla luce dei documenti prodotti come “allegato 6” (costituito dall'estratto del verbale di una conferenza dei Sindaci, da una delibera della Regione Liguria e dal progetto di un impianto), deduzione che non sarebbe in alcun modo idonea a radicare il contraddittorio sui fatti che la parte aveva l'onere di allegare (quali procedure di affidamento erano state affidate, quali oneri ad esse conseguivano, quale fosse l'ammontare della componente tariffaria relativa).
2.1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 1602/2002 del Tribunale di Genova per: Parte_1
- violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 42 della Direttiva Comunitaria n. 91/271/CEE, degli artt. 74, 101 105 e 154 del D.lgs. 152/2006 (T.U. in materia ambientale) e dell'art. 2
D.M. 102/2009;
- violazione o falsa applicazione degli artt. 113 c.p.c., 1218 e 2697 c.c. e 141, 147, 149, 154 e
155 del D.lgs. 152/2006;
- violazione, omessa e/o falsa applicazione dell'art. 4 della Legge Regionale n. 29/2007, dell'art. 8 sexies del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla Legge n. 13/2009 e dell'art. 154 del D.lgs. 152/2006;
- violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1218, 1375 e 1559 c.c. e dell'art. 154 del
D.lgs. 152/2006;
- violazione, omessa e/o falsa applicazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, degli artt. 147
e ss. del D.lgs. 152/2006, e delle Deliberazioni nn. 585/2012/R/IDR, 643/2013/R/IDR e n.
664/2015/R/IDR; In particolare, l'appellante dichiara di voler impugnare la sentenza:
1. sull'obbligo di un trattamento secondario;
2. in ordine al disposto dell'art. 154 del decreto legislativo numero 152 del 2006;
3. In ordine all'art.8 sexies del D.L. 30 dicembre 2008, n. 20.
A giudizio dell'appellante, le conclusioni che, correttamente, possono trarsi dalla disciplina in materia sarebbero le seguenti:
“(i) il concetto di “depurazione”, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, non coincide in alcun modo con quello di “trattamento secondario o equivalente”;
(ii) si ha, di converso, depurazione (come espressamente indicato dalla normativa comunitaria nella, diversa, definizione di “trattamento primario”) anche a fronte di un processo di trattamento fisico “che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi …”, ovvero, come indicato dalla miglior dottrina scientifica, anche a fronte di un “trattamento meccanico”, consistente in un trattamento depurativo dei liquami che si limiti alle sole fasi preliminari (grigliatura, disoleatura, dissabbiamento), indubbiamente idoneo ad abbattere il carico inquinante delle acque reflue;
(iii) tale trattamento fisico/meccanico può ritenersi di per sé solo sufficiente a produrre una soddisfacente eliminazione dell'inquinamento in aree c.d. “non sensibili”, qual è ; CP_1
(iv) tale trattamento, realizzando in ogni caso il servizio di depurazione, dunque realizzando il sinallagma negoziale – in relazione al quale in alcun modo può dirsi qualitativamente insufficiente -
, dà diritto a ricevere il pagamento della relativa tariffa;
sinallagma negoziale che risulta, peraltro, integrato dal contenuto del Regolamento di Utenza e della Carta dei Servizi…(…)
(v) le c.d. “norme di emissione”, di cui alle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5 della terza parte del D.lgs.
152/2006, secondo quanto emerge testualmente dai commi 3 e 4 dell'art. 105 del T.U., non solo hanno valore con esclusivo riferimento al “trattamento secondario o equivalente”, ma possono essere derogate, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del T.U., dalle Regioni nell'esercizio della loro autonomia;
di talché nessun rilievo le medesime assumono con riferimento al processo fisico/meccanico di sedimentazione dei solidi sospesi, c.d. “trattamento primario”, ovvero e comunque di depurazione dei liquami”. In primo luogo, l'appellante esponeva in che cosa consistesse in generale la depurazione e sosteneva che sugli impianti genovesi il dato statistico medio di produzione di materiale grossolano è di 37 gr per unità di refluo trattato, in linea quindi con le stime di produzione specifica riportate sui manuali di tecniche e impianti per il trattamento delle acque reflue urbane.
Tanto premesso, sosteneva che la tesi del Tribunale era fondata su un'interpretazione, letterale e sistematica, della disciplina del Testo Unico Ambientale del tutto errata.
Secondo l'appellante il trattamento secondario non era un trattamento biologico con sedimentazione secondaria, come invece sostenuto dal Giudice di prime cure, ma un processo che rispettasse i requisiti di cui alla tabella 1 dell'Allegato 5 della parte terza del D.lgs. 152/2006, i cui requisiti dovevano essere rispettati perché si parlasse di trattamento secondario. L'articolo 105 doveva infatti essere interpretato alla luce del precedente art. 101 per cui “Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto”.
Inoltre, per la direttiva comunitaria era previsto solo un trattamento primario per le aree non sensibili, che costituiva un accettabile sistema di depurazione, e solo per quelle più sensibili era previsto un trattamento secondario;
dalla normativa ambientale non si traeva affatto che per la depurazione si dovesse fare un trattamento completo con anche il trattamento secondario;
la
Legge Regionale della Liguria n. 29/2007 con il suo art. 4 manifestava la natura programmatica della norma e vi era pertanto solo l'esigenza di procedere al raggiungimento dell'obbiettivo tendenziale del rispetto delle “indicazioni dell'Allegato 5 (limiti di emissione degli scarichi idrici) alla parte terza del d.lgs. 152/2006.”.
A giudizio dell'appellante, inoltre, la normativa comunitaria non aveva nulla a che fare con il sinallagma contrattuale e l'appellante ricordava che disposizioni di una direttiva comunitaria non attuata avevano efficacia diretta nell'ordinamento dei singoli stati membri - sempre che fossero incondizionate e sufficientemente precise (e quelle della Direttiva in questione non lo erano) e lo
Stato destinatario fosse rimasto inadempiente per l'inutile decorso del termine accordato per dare attuazione alla direttiva – limitatamente ai rapporti tra le autorità dello Stato inadempiente ed i soggetti privati (cosiddetta efficacia verticale), e non anche nei rapporti fra privati (cosiddetta efficacia orizzontale).
Per il concetto di depurazione era comunque diverso dal concetto di “trattamento primario, Pt_1
secondario o equivalente”, come si può ricavare dal D.M. 30/9/2009, n. 102, all'art. 2 del quale viene fornita la nozione di impianto di depurazione e, con essa, la nozione stessa di depurazione:
“impianto di depurazione: l'insieme delle strutture finalizzate unicamente al trattamento ed allo smaltimento delle acque reflue urbane e di fanghi di risulta mediante idonei processi tecnologici”.
Di conseguenza, si aveva depurazione (come espressamente indicato dalla normativa comunitaria nella, diversa, definizione di “trattamento primario”) anche a fronte di un processo di trattamento fisico “che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi …”, ovvero, anche con un “trattamento meccanico”, consistente in un trattamento depurativo dei liquami che si limiti alle sole fasi preliminari (grigliatura, disoleatura, dissabbiamento), indubbiamente idoneo ad abbattere il carico inquinante delle acque reflue.
Descritte le caratteristiche dell'impianto depuratore di , sosteneva che alla luce degli atti CP_1
risultava non contestato che tale impianto soddisfacesse il trattamento primario: in particolare, la
Sentenza C-565/10 della CORTE DI GIUSTIZIA CE Sez. 7^,19 luglio 2012 in cui si leggeva “la
Repubblica italiana, avendo omesso di prendere le disposizioni necessarie per garantire che, negli agglomerati di (…) , CO (…) aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15000 e CP_1
che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 91/271,le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 4, paragrafi 1 e 3, della citata direttiva.”.
L'appellante passava poi ad esporre la natura privatistica del rapporto e ricordava che il corrispettivo dovuto dall'utente quale tariffa del servizio idrico integrato trovava la fonte nel contratto di utenza anche se la sua determinazione nei suoi vari componenti (captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue), era determinato nel suo ammontare in base alla legge.
Ricordava altresì che il servizio idrico integrato era organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali (art. 147, d.lgs. n. 152/2006) che dovevano raggiungere adeguate dimensioni territoriali, in modo da consentire di superare la frammentazione delle gestioni locali e realizzare economie di scala con un bacino di utenza che permettesse loro di generare introiti sufficienti a coprire i costi di gestione e gli investimenti necessari.
La tariffa era pertanto collegata a questo concetto di ambito e sulla base di esso doveva essere valutato il sinallagma, tanto è vero che la tariffa era predisposta dagli Enti di governo dell'ambito o dagli altri soggetti competenti individuati dalla legge regionale attraverso un complesso procedimento.
La Corte costituzionale nella sua sentenza del 2008 secondo non specificava in che cosa Parte_1
consistessero esattamente le prestazioni cui erano tenuti il Gestore del Servizio Idrico e l'Utente del servizio medesimo;
questo a suo avviso sarebbe avvenuto perché le relative specificazioni si rinvengono nel T.U. Ambientale.
Secondo l'appellante queste prestazioni non dovevano essere valutate in modo puntiforme ma in blocco, per cui:
- il gestore doveva fornire l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue nell'ambito territoriale ottimale di competenza secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e, soprattutto, di unicità della gestione;
- l'utente doveva pagare la tariffa unica che costituiva il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio “chi inquina paga”.
Quindi nella determinazione dei costi si tenevano conto anche degli interventi nell'ambito dei diversi Comuni e la normativa aveva introdotto il c.d. principio del “full cost recovery”, in forza del quale la tariffa deve essere determinata in maniera tale da coprire tutti i costi, compresi quelli di esercizio e financo quelli finanziari.
Il Tribunale, pertanto, sovrapponeva la propria visione de jure condendo alla disciplina esistente mentre secondo l'appellante la tariffa di depurazione era dovuta in ogni caso:
- in ragione del servizio d'ambito in ogni caso erogato dal Gestore;
- in ragione dello, indubbiamente esistente e non contestato, trattamento primario di “sgrigliatura fine”, dissabbiatura e disoliatura, avente quale finalità ed effetto quello di sedimentare i solidi sospesi, svolto dall'impianto di , in quanto attività generatrice di costi di gestione CP_1
(dell'opera, e delle aree di salvaguardia), nonché di costi di funzionamento dell'ente di governo;
-in ragione dell'attività di progettazione e di realizzazione del “revamping” del vecchio impianto, prima, e del nuovo impianto, poi.
In ogni caso si doveva tenere conto della rilevanza dell'inadempimento.
Proseguiva l'appellante che l'art. 8 sexies della Legge 13/09 stabilisce che gli “(…) oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani
d'ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente (…)”.
La norma prevedeva, dunque ed espressamente che gli oneri suddetti, quale componente vincolata della tariffa, fossero dovuti al gestore dell'utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall'avvio delle procedure di affidamento da parte di quest'ultimo delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, purché dette prestazioni siano state individuate e programmate nel piano d'ambito.
Altrettanto errato era l'assunto del Tribunale dell'irrilevanza del principio del full cost recovery alla luce del testo dell'art. 154.
2.2. L'appellato , in , ritualmente costituitosi, chiedeva il Controparte_1 CP_1
rigetto dell'appello.
2.3. , con le note scritte in sostituzione della prima udienza di comparizione del Parte_1
16/11/2023 e dell'udienza di precisazione delle conclusioni dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio. Il ON non accettava la rinuncia.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La Corte ritiene la decisione appellata corretta e l'appello infondato.
3.1 Per quanto riguarda la disciplina comunitaria in materia di depurazione di acque, la direttiva comunitaria 91/271/CEE contiene la definizione di trattamento primario, contenuta nell'articolo 2, numero 7:
“7) “Trattamento primario”: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo fisico e/o
chimico che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi, ovvero mediante altri processi a seguito dei quali il BOD 5 delle acque reflue in arrivo sia ridotto almeno del 20 % prima dello scarico e i solidi sospesi totali delle acque reflue in arrivo siano ridotti almeno del 50 %.”;
e di trattamento secondario contenuto nel successivo numero 8:
“8) «Trattamento secondario»: trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti stabiliti nella tabella 1 dell'allegato I.”.
L'articolo 4 prevede i seguenti obblighi per i singoli Stati:
“
1. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, secondo le seguenti modalità:
— al più tardi entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15.000 a.e;
— entro il 31 dicembre 2005 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10 000 e 15 000;
— entro il 31 dicembre 2005 per gli scarichi in acque dolci ed estuari provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 2 000 e 10 000.”.
In base alla direttiva comunitaria pertanto , che supera i 15.000 abitanti (ne ha 29.000 CP_1
circa), entro il 31 dicembre 2000 doveva avere le acque di scarico sottoposte a trattamento secondario.
Parte appellante nel suo atto di appello cerca di sostenere che in base alla direttiva comunitaria non trattandosi di area sensibile era sufficiente il trattamento primario. Tale affermazione è in realtà un tentativo di utilizzare distorcendo il senso della direttiva il disposto dell'articolo 6, relativo ad una primissima fase transitoria fino al 1993, in cui si richiedeva agli stati di almeno in prima battuta sottoporre le acque ad un trattamento primario.
I primi due commi dell'art. 6 prevedono:
“Per il conseguimento degli scopi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri possono individuare, entro il 31 dicembre 1993, aree meno sensibili, secondo i criteri stabiliti nell'allegato II.
2. Gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10 000 e 150 000 se immessi in acque costiere e tra 2 000 e 10 000 se immessi in estuari, situati nelle aree di cui al paragrafo 1, possono essere sottoposti ad un trattamento meno spinto di quello previsto all'articolo 4, purché:
— tali scarichi subiscano almeno il trattamento primario così come definito all'articolo 2, punto 7), conformemente alle procedure di controllo stabilite nell'allegato I D;
— studi esaurienti comprovino che essi non avranno
ripercussioni negative sull'ambiente.”.
È una norma di natura transitoria come esplicita il quinto comma che dispone:
“
5. Gli Stati membri provvedono affinché le aree non più individuate come meno sensibili soddisfino, entro sette anni, ai requisiti fissati agli articoli 4 e 5, in quanto applicabili.”.
Non è contestato, essendo in ogni caso stato accertato anche in precedenti cause a mezzo di consulenza tecnica di ufficio, che a le acque siano sottoposte solo ad un trattamento CP_1
primario.
Che questa situazione non soddisfi quanto disposto dalla direttiva comunitaria è provato dalle ben due procedure di infrazione a cui l'Italia è stata sottoposta proprio in relazione alla zona in cui
è ricompresa. CP_1
La Corte di Giustizia UE con la decisione Corte giustizia UE sez. VII - 19/07/2012, n. 565, che riguarda espressamente anche la zona di , era chiamata fra le altre cose a “prendere le CP_1
disposizioni necessarie per garantire che negli agglomerati di Gissi, NO EN (Abruzzo) (…) Quinto, , CO, VA UR (Liguria) (…) siano sottoposte ad un trattamento CP_1
conforme all'articolo 4, paragrafi 1 e 3, della medesima direttiva”.
La Corte di Giustizia concludeva al punto 40 che “Ciò considerato, si deve dichiarare che la
Repubblica italiana, avendo omesso di prendere le disposizioni necessarie per garantire che, negli agglomerati di NO EN (Abruzzo) (…) Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale
UR, Imperia, Santa RG UR, Quinto, , CO, VA UR (Liguria) (…) aventi CP_1
un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 91/271, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 4, paragrafi 1 e 3, della citata direttiva.”.
Dopo questa prima pronuncia di natura accertativa, visto che non era adottata alcuna iniziativa, la
Corte di Giustizia con decisione Corte Giustizia UE sez. I - 31/05/2018, n. 251 era chiamata a decidere sulla richiesta della Commissione Europea di “dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di adottare tutte le misure necessarie all'esecuzione della sentenza del 19 luglio
2012, Commissione/Italia (C-565/10, EU:C:2012:476, non pubblicata), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 260, paragrafo 1, TFUE.”.
La Commissione sosteneva che “la Repubblica italiana non ha preso tutte le misure necessarie per ottemperare alla sentenza del 19 luglio 2012, Commissione/Italia (C-565/10, EU:C:2012:476, in quanto, alla scadenza del termine fissato nella lettera di diffida, ossia all'11 febbraio 2016, gli obblighi imposti dalla direttiva 91/271 risultavano ancora non rispettati negli 80 agglomerati seguenti: NO EN (regione Abruzzo) (…) Albenga, , CO (…)” CP_1
La Corte di Giustizia concludeva che: “Orbene, è pacifico che, a quest'ultima data, la Repubblica italiana non aveva preso le misure necessarie per rispettare gli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 3, dell'articolo 4, paragrafi 1 e 3, nonché dell'articolo 10 della direttiva 91/271.”.
Dopo avere esaminato alcuni Comuni specifici, in relazione agli altri, fra cui è implicitamente ricompreso , affermava “Per quanto riguarda, infine, gli altri agglomerati costituenti CP_1
l'oggetto del presente ricorso, è pacifico che, come riconosciuto dalla Repubblica italiana nel suo controricorso, i sistemi di raccolta e di trattamento delle acque reflue urbane di tali agglomerati non erano conformi agli obblighi risultanti dalla direttiva 91/271.”. Non ci possono essere pertanto dubbi sul fatto che in materia di depurazione delle acque ci sia stata in relazione al una violazione della direttiva comunitaria e le affermazioni Controparte_2
in senso contrario dell'appellante, ai limiti della temerarietà di cui all'art. 96, III comma c.p.c., devono essere respinte.
3.2 Parte appellante nelle sue difese distingue fra applicabilità della direttiva non trasposta in senso verticale, fra cittadini e Stato, e non applicabilità in via orizzontale, ossia fra privati.
Si tratta di una tesi corretta in astratto ma irrilevante nel caso specifico ai fini della decisione dell'appello in quanto il Tribunale nella su decisione non ha fatto un'applicazione diretta della direttiva comunitaria 91/271 CEE ma ha interpretato la normativa nazionale alla luce della stessa.
Questo principio interpretativo è senza dubbio corretto ed è stato espresso dalla Corte di Giustizia
UE, ad esempio nella sentenza (Grande Sezione) 16 giugno 2005 * Nella causa C-105/03, la quale ha affermato che:
“Alla luce di tutte le considerazioni che precedono occorre concludere che il principio di interpretazione conforme si impone riguardo alle decisioni quadro adottate nell'ambito del titolo VI del Trattato sull'Unione europea. Applicando il diritto nazionale, il giudice del rinvio chiamato ad interpretare quest'ultimo è tenuto a farlo per quanto possibile alla luce della lettera e dello scopo della decisione quadro al fine di conseguire il risultato perseguito da questa e di conformarsi così all'art. 34, n. 2, lett. b), UE.
---L'obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al contenuto di una decisione quadro nell'interpretazione delle norme pertinenti del suo diritto nazionale cessa quando quest'ultimo non può ricevere un'applicazione tale da sfociare in un risultato compatibile con quello perseguito da tale decisione quadro. In altri termini, il principio di interpretazione conforme non può servire da fondamento ad un'interpretazione contra legem del diritto nazionale. Tale principio richiede tuttavia che il giudice nazionale prenda in considerazione, se del caso, il diritto nazionale nel suo complesso per valutare in che misura quest'ultimo può ricevere un'applicazione tale da non sfociare in un risultato contrario a quello perseguito dalla decisione quadro.”.
Peraltro, la CGUE si è espressa sullo specifico caso inerente il di ed il giudice CP_2 CP_1
nazionale non può sottrarsi all'interpretazione conforme, costituendo fonte di diritto comunitaria.
3.3. Venendo ad esaminare la normativa nazionale parte appellante sostanzialmente ripropone le argomentazioni difensive di primo grado.
Si tratta di difese che contengono palesi forzature volte ad utilizzare definizioni generali per tentare di svolgere una interpretazione abrogativa delle norme.
Tali argomentazioni non reggono anche limitandosi ad esaminare il testo della normativa nazionale, sono poi sicuramente errate alla luce del principio di interpretazione in conformità con la normativa europea.
Parte appellante cerca di valorizzare le definizioni contenute nel decreto ministeriale n. 102 del 30 settembre 2009, norma di rango inferiore volta alla “Individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione.” per tentare di stravolgere la disciplina contenuta nel Decreto Legislativo n. 152/2006, norma di legge di rango superiore, la cui violazione comporta il rimborso le cui modalità sono stabilite nel citato decreto.
Come giustamente osservato dal Tribunale la definizione di impianto di depurazione di cui all'art. 2 del dm 30/9/09 n. 102, “impianto di depurazione: l'insieme delle strutture finalizzate unicamente al trattamento e allo smaltimento delle acque reflue urbane e dei fanghi di risulta mediante idonei processi tecnologici. È esclusa da tale definizione la rete fognaria, intesa come un sistema di condotte per la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane ad un impianto di depurazione.”, oltre ad essere sostanzialmente tautologica è del tutto irrilevante e non può certo servire a stravolgere la disciplina comunitaria e nazionale.
Le definizioni di trattamento primario e di trattamento secondario di cui alla direttiva comunitaria sono state recepite nel Decreto Legislativo n. 152/2006 che all'art. 74 stabilisce le seguenti definizioni:
“ll) trattamento primario: il trattamento delle acque reflue che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BOD5 delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20 per cento ed i solidi sospesi totali almeno del 50 per cento;
mm) trattamento secondario: il trattamento delle acque reflue mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazione secondaria, o mediante altro processo in cui vengano comunque rispettati i requisiti di cui alla tabella 1dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;
”.
Correttamente il Tribunale ha ritenuto che tali definizioni fossero già complete e non necessitassero di ulteriori specificazioni.
Il Tribunale ha poi correttamente individuato la norma che impone il trattamento secondario nell'art. 105 di detto decreto che dispone:
“
1. Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali devono rispettare i valori- limite di emissione fissati ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2, in funzione del perseguimento degli obiettivi di qualità.
2. Gli scarichi di acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie, provenienti da agglomerati con meno di 2.000 abitanti equivalenti e recapitanti in acque dolci ed in acque di transizione, e gli scarichi provenienti da agglomerati con meno di 10.000 abitanti equivalenti, recapitanti in acque marino-costiere, sono sottoposti ad un trattamento appropriato, in conformità con le indicazioni dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
3. Le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente in conformità con le indicazioni dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
4. Gli scarichi previsti al comma 3 devono rispettare, altresì, i valori-limite di emissione fissati ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.
5. Le regioni dettano specifica disciplina per gli scarichi di reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale degli abitanti, tenuto conto di quanto disposto ai commi 2 e 3 e fermo restando il conseguimento degli obiettivi di qualità.
6. Gli scarichi di acque reflue urbane in acque situate in zone d'alta montagna, ossia al di sopra dei 1500 metri sul livello del mare, dove, a causa delle basse temperature, è difficile effettuare un trattamento biologico efficace, possono essere sottoposti ad un trattamento meno spinto di quello previsto al comma 3, purché appositi studi comprovino che i suddetti scarichi non avranno ripercussioni negative sull'ambiente.”. L'uso dell'espressione “devono” esclude il carattere programmatico della norma e prevede un preciso obbligo di legge che nel presente caso viene violato.
Si noti inoltre che l'obbligo di legge prevede in primo luogo il trattamento secondario e che questo può eventualmente essere sostituito, da un trattamento equivalente.
Parte appellante cerca di stravolgere il disposto normativo sostenendo che il trattamento secondario è solo uno dei possibili trattamenti ricompresi nel trattamento equivalente e non avendo la normativa regionale ligure attualmente disciplinato pienamente il trattamento equivalente allora non si può considerare come obbligatorio il trattamento secondario.
Ma l'impossibilità concreta per ritardi all'interno della normativa regionale di predisporre un trattamento equivalente comporta non, come sostiene l'appellante, l'irrilevanza del mancato trattamento secondario ma la ancora maggiore conferma sua obbligatorietà in assenza di altre alternative.
Se la via alternativa non è percorribile si deve necessariamente percorrere la via principale.
Né questa conclusione è smentita, come invece sostiene l'appellante, dall'art. 101 del citato decreto legislativo per cui:
“
1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. L'autorizzazione puo' in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per
l'eventualita' di guasti nonche' per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime.
2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantita' massima per unita' di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto: a) nella Tabella 1, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;
b) nella Tabella 2, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;
c) nella Tabella 3/A, per i cicli produttivi ivi indicati;
d) nelle Tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella Tabella 5 del medesimo Allegato.”.
Nell'art. 101 non vi è nulla che indichi un carattere non vincolante della disciplina specifica dell'art. 105, limitandosi l'art. 101 a disciplinare un rinvio alla potestà delle Regioni per la disciplina delle fasi di avvio o di riavvio degli impianti di depurazione.
In base a quanto esposto non vi possono essere pertanto dubbi che alla luce della situazione del depuratore di vi sia una violazione sia della normativa comunitaria sia della normativa CP_1
nazionale.
3.4. Quanto al dovuto della domanda di addebito, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che
“la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza. L'inestricabile connessione delle suddette componenti è evidenziata, in particolare, dal fatto sopra rilevato che, a fronte del pagamento della tariffa,
l'utente riceve un complesso di prestazioni, consistenti sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione. Ne consegue che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, in quanto componente della complessiva tariffa del servizio integrato, ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il cui ammontare è inserito automaticamente nel contratto”.
In termini Corte Cost. n. 335/2008, Cass. Civ., Sez. III, 13/02/2020, n. 3692; Cass. Civ., Sez. III,
15/06/2020, n. 11584; Cass. Civ., Sez. III, 15/06/2020, n. 11586; Cass. Civ., Sez. III, 12/06/2020, n.
11270; Cass. Civ., Sez. III, 14042/2013).
Non vi sono di conseguenza dubbi che in caso di inadempimento contrattuale, consistente in una inidonea depurazione, in base alla disciplina contrattuale generale il corrispettivo per la voce depurazione non sia dovuta e se versato sia ripetibile.
3.4. Parte appellante nei motivi di appello non fa che riproporre la vecchia tesi che siccome l'attività di depurazione opera in ambito territoriale più vasto del singolo comune allora la valutazione dell'inadempimento deve avvenire non a livello di singolo comune ma di ambito.
Inoltre, poiché vi sono i costi di costruzione e di gestione degli impianti da recuperare in ogni caso il rimborso sarebbe solo parziale.
Ma come ha precisato la già citata Corte costituzionale n. 335/2008:
“Dall'accertata volontà del legislatore di costruire la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione come corrispettivo deriva la fondatezza della censura di irragionevolezza della disposizione denunciata, nella parte in cui prevede che la suddetta quota di tariffa è dovuta dagli utenti anche quando manchi il servizio di depurazione.
La norma censurata, imponendo l'obbligo di pagamento in mancanza della controprestazione, prescinde dalla natura di corrispettivo contrattuale della quota e, pertanto, si pone ingiustificatamente in contrasto con la sopra delineata ratio del sistema della legge n. 36 del 1994, che, come si è visto, è invece fondata sull'esistenza di un sinallagma che correla il pagamento della tariffa stessa alla fruizione del servizio per tutte le quote componenti la tariffa del servizio idrico integrato, ivi compresa la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione (…)”.
“A tale conclusione non può obiettarsi (…) che la corrispettività fra la suddetta quota e il servizio di depurazione sussisterebbe comunque, perché le somme pagate dagli utenti in mancanza del servizio sarebbero destinate, attraverso un apposito fondo vincolato, all'attuazione del piano d'àmbito, comprendente anche la realizzazione dei depuratori. Va osservato, in contrario, che: a) l'ammontare della quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è determinato indipendentemente dal fatto se il depuratore esista o no, essendo esso in ogni caso commisurato al costo del servizio di depurazione, in applicazione del cosiddetto «metodo normalizzato», e non al costo di realizzazione del depuratore (come risulta dall'allegato del citato d.m. 1° agosto 1996, punto 3.1, lettera c, e dall'allegato 1, punto 2.3, della citata delibera CIPE 19 dicembre 2002, n. 131/02); b) il provento costituito dalla quota confluente nel fondo vincolato può essere destinato alla realizzazione di depuratori non utilizzabili dal singolo utente obbligato al pagamento, come nel caso in cui i depuratori siano realizzati in Comuni diversi da quello in cui si trova l'utente, oppure nel caso in cui l'utente, dopo il pagamento della tariffa, si sia trasferito in altro Comune;
c) nel caso in cui il non gestisca direttamente il servizio idrico, la scelta del tempo e del CP_2
luogo di realizzazione dei depuratori è affidata, dall'art. 11, comma 3, della legge n. 36 del
1994, a soggetti terzi rispetto al contratto di utenza, e cioè ai Comuni e alle Province, nell'esercizio della loro competenza a predisporre il piano d'àmbito; d) l'attuazione di tale piano si inserisce nel rapporto fra gestore e autorità d'àmbito e non in quello fra esso e
l'utente, perché produce un'utilità riferita all'àmbito territoriale ottimale nel suo complesso
e non anche quella «utilità particolare che ogni utente […] ottiene dal servizio», la quale sola – come chiarito dai lavori preparatori richiamati al punto 6.1. – consente di qualificare come corrispettivo la tariffa del servizio idrico integrato;
e) il contratto di utenza e il pagamento della quota tariffaria non costituiscono presupposto necessario per l'attuazione dello stesso piano, essendo quest'ultima prevista e disciplinata, anche nei tempi e nelle modalità, non già dal contratto di utenza, ma da moduli procedimentali di diritto amministrativo.
Dall'impossibilità di qualificare l'attuazione del piano d'àmbito come controprestazione contrattuale del pagamento della quota di tariffa riferita al servizio di depurazione discende la già evidenziata conseguenza che l'utente può agire contro l'inerzia dell'amministrazione nella realizzazione dei depuratori, non già in forza del rapporto contrattuale di utenza utilizzando gli ordinari strumenti civilistici di tutela, ma solo esercitando il generale potere di denuncia attribuitogli dall'ordinamento uti civis.”.
Devono pertanto respingersi le tesi dell'appellante e confermare la soluzione del Tribunale.
Pertanto, i criteri vincolanti per calcolare la tariffa, tenendo conto delle spese di costruzione e gestione dei depuratori, non si traducono in un vincolo per l'utente a pagare nel caso vi sia un inadempimento, ponendosi questi due aspetti su piani diversi.
La mancanza di una idonea depurazione alla luce degli standard di Legge, ritenuti necessari per la tutela della salute e dell'ambiente, deve essere qualificata come una mancanza di idonea e sufficiente depurazione che giustifica la non debenza del corrispettivo della tariffa relativo alla depurazione.
Si conclude osservando infine come esistano già ben tre sentenze della Cassazione che hanno confermato la condanna di in fattispecie analoghe a questa: Parte_1 - Cass. Civ., n. 7947/2020 a conferma della sentenza di questa Corte di Appello n. 794/2017 in base alla quale “Ai sensi dell'allegato V, punto I, e dell'art. 101, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, tutti gli scarichi devono rispettare i valori limite di cui al suddetto allegato, senza alcuna distinzione tra impianti o scarichi autorizzati ed impianti o scarichi non autorizzati, venendo l'autorizzazione in rilievo solo al fine di individuare eventuali deroghe, che peraltro devono essere circoscritte, per le fasi di avvio, ai casi di arresto o di guasto dell'impianto.”;
- Cass. Civ., n. 9962/2020 che ha confermato la sentenza di questa Corte n. n. 706/2017 stabilendo che “L'illiceità dello scarico di acque, quale che sia la tipologia dell'impianto, discende dalla previsione dell'art. 101, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale prevede che tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato V, parte III, del medesimo decreto, dovendo, per
l'effetto, escludersi che detti valori debbano essere osservati solo in caso di impianti di trattamento secondario, come definiti dall'art. 74, comma 1, lettera mm”;
- Cassazione civile, sez. III 18/10/2022 n. 30488 che ha confermato la sentenza del Tribunale di
Genova in funzione di giudice di appello, per cui “A seguito della pronuncia n. 335 del 2008 della
Corte Costituzionale (la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 14, comma 1, della legge n.
36 del 1994, sia nel testo originario che in quello risultante dalle modificazioni apportate dall'articolo 28 della legge n. 179 del 2002), non è dovuta la tariffa del servizio idrico integrato - che ha natura di corrispettivo di una prestazione complessa che trova fonte, per una quota determinata dalla legge, nel contratto di utenza - per la quota afferente il servizio di depurazione, nell'ipotesi di mancato funzionamento dello stesso .per fatto non imputabile all'utente, stante
l'assenza della controprestazione.”.
L'appello in conclusione deve essere interamente respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell'appellante secondo i valori medi tariffari per la fase di studio e secondo i valori minimi per le altre tre fasi del giudizio, attesa la rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'appellante, intervenuta nella prima udienza.
Dichiara che l'appello è stato interamente respinto ai fini dell'applicazione dell'art. 13, c. 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2012 n. 115.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
- respinge l'appello proposto da contro la sentenza n. 1602/2022 del 21/06/2022 Parte_1
emessa dal Tribunale di Genova che conferma;
- condanna a rifondere al in le spese del Parte_1 Parte_3 CP_1
presente grado del giudizio che liquida secondo i valori medi tariffari per la fase di studio e secondo i valori minimi per le altre tre fasi del giudizio, e quindi come segue:
fase di studio 1,134,00
fase introduttiva 460,50
fase di trattazione 921,50
fase decisionale 955,50
totale 3.471,50
- dichiara che l'appello è stato interamente respinto ai fini dell'applicazione dell'art. 13, c. 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2012 n. 115.
Genova, 26/02/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione Dott.ssa Rossella Atzeni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 78/2023
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere relatore
Dott. Franco Davini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 78/2023 R.G., contro la sentenza del Tribunale di Genova n. 1602/2022 del
21/06/2022
promossa da rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo Ciconte e Serena Picardi per mandato in Parte_1
atti;
PARTE APPELLANTE
contro
, in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Davide Macchelli e Gabriela Musu per mandato in atti;
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, previe le pronunce meglio viste e ritenute e per i motivi tutti esposti in narrativa, in riforma dell'ordinanza di primo grado:
- in via principale, rigettare le domande tutte formulate ex adverso formulate poiché infondate in fatto ed in diritto, nonché sfornite di prova;
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi venisse riconosciuto che il depuratore di
non avrebbe fornito un servizio qualificabile come depurazione, limitare la condanna CP_1
richiesta da controparte a quella parte della tariffa di depurazione corrispondente al “costo” del depuratore medesimo, dunque, ed al più, lo 0,6% o, in estremo subordine, l'1,5% delle somme pagate a titolo di tariffa di depurazione nel periodo in contestazione;
-in via ulteriormente subordinata rigettare le domande tutte di controparte afferenti al periodo successivo al 4 novembre 2020.
Con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio”.
per parte appellata: ““Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, rigettata ogni contraria istanza
e difesa, così provvedere:
• in via principale e nel merito rigettare il gravame avversario, confermando in toto la sentenza impugnata, con accoglimento delle conclusioni svolte in primo grado di giudizio qui ritrascritte:
“in via principale e nel merito:
1. accertare e dichiarare che gli importi, versati dal attoreo per il servizio di CP_1
depurazione in favore di e relativi alle fatture analiticamente indicate nel presente atto, Parte_1
da considerarsi integralmente richiamate e trascritte, ed emesse dal 25/02/2016 al 10/12/2020, risultano non dovuti, per le ragioni indicate in narrativa e/o per le norme meglio viste e ritenute dal
Tribunale adito;
2. conseguentemente, condannare a corrispondere, in favore del attoreo la Parte_1 CP_1
somma di € 7.086,65 oltre iva, o la diversa somma che dovesse emergere in corso di causa;
3. con vittoria delle spese e dei compensi del giudizio oltre alla refusione delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre accessori di legge”.
•si richiamano ex art. 346 c.p.c. le eventuali istanze istruttorie e difese rimaste assorbite;
• con vittoria di spese e di compensi professionali di due gradi di giudizio”.
MOTIVAZIONE
1.1. Il ON in citava in giudizio chiedendo la Controparte_1 CP_1 Parte_1
condanna di quest'ultima a restituirgli le somme pagate dall'attrice nel periodo ricompreso tra il IV trimestre 2015 ed il III trimestre 2020 a titolo di depurazione in occasione del pagamento delle bollette per fornitura di acqua.
Il basava la propria domanda sul fatto che la quota di tariffa idrica relativa al servizio CP_1
di depurazione sarebbe dovuta solo nel caso di erogazione di un servizio che comprendesse anche la depurazione secondaria, in realtà non svolta nel comune di che, in contrasto con quanto CP_1
disponeva la Direttiva acque 91/271/CEE, prevedeva un impianto che svolgeva solamente attività di depurazione primaria.
Di conseguenza gli importi versati a titolo di depurazione erano stati illegittimamente percepiti e dovevano essere restituiti.
1.2. Si è costituita in giudizio , opponendosi alla domanda, contestando la pretesa attorea Parte_1
sulla scorta delle seguenti argomentazioni:
Il corrispettivo per il servizio di depurazione, incassato da quale gestore del servizio idrico Pt_1
integrato nel Comune di risultava dovuto in ragione: CP_1
- del fatto che gli impianti di depurazione per cui è causa sono funzionanti nonché conformi ed idonei ai sensi di legge;
- dell'attività di trattamento dei reflui posta in essere da tramite l'impianto di;
Parte_1 CP_1
- del disposto dell'art. 8 sexies, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito c.c.m con L. 27 febbraio 2009, n. 13 e dell'art. 154 del Dlgs 152/2006 e financo dei chiarimenti resi Part dall' in data 26 aprile 2017 e 18 maggio 2017;
- di quanto previsto all'art. 3.2 (Fatturazione) della Carta del Servizio Idrico Integrato – Ambito
Territoriale di Genova – ATO Centro EST, che testualmente recita: “La tariffa di fognatura è applicata a tutte le utenze che convogliano scarichi nella fognatura pubblica, mentre quella di depurazione è applicata se a valle della rete esiste un sistema di trattamento funzionante, quale che sia il trattamento eseguito purchè esso comporti costi di gestione”;
- del fatto che l'ATO Centro Est ha chiarito che la tariffa di depurazione è comunque dovuta dagli utenti, anche in ragione del fatto che la stessa copre i costi di investimento e di esercizio dei molteplici impianti dell'ambito territoriale.
A quest'ultimo proposito, osservava altresì che la tariffa di depurazione di cui si discute, ai sensi di legge, è strutturata come “tariffa d'ambito” ed, in quanto tale, non corrisponde, secondo il principio del c.d. “full cost recovery”, al costo del servizio locale fornito (nel caso di specie, del depuratore di ), ma a quello del sevizio d'ambito, cioè all'insieme dei costi (operativi e di CP_1
investimento) generati da tutti i depuratori presenti nell'Ambito di riferimento (A.T.O. Genovese
Centro EST), ovviamente suddivisi tra tutti gli utenti d'ambito, sulla scorta di previsioni specifiche.
1.3. Il Tribunale di Genova, con sentenza n. 1602/2022 del 21/06/2022, accoglieva la domanda del e per l'effetto condannava a pagare al la somma di € 7.086,65 CP_1 Parte_1 CP_1
oltre iva, e alla rifusione delle spese di lite.
Il Tribunale, difatti, rilevava innanzitutto che l'impianto di svolgeva unicamente il CP_1
trattamento “primario”, come definito dall'art. 74 lett. ll) del Decreto Legislativo n.152/06. Per contro, era invece certo che il depuratore di non eseguiva il trattamento “secondario”, CP_1
come definito dall'art. 74 lett. mm) del Decreto Legislativo n.152/06, obbligatorio ai sensi della normativa europea Direttiva numero 91/271/cee (artt. 2 e 4), che introduce la definizione di trattamento primario e secondario ripresa dalla sopra citata norma nazionale e che costituirebbe il parametro alla luce del quale dovrebbe essere interpretata la pur lacunosa normativa nazionale e regionale (legge regione Liguria n 29 del 2007).
Il Tribunale non condivideva l'assunto di secondo cui l'obbligo del trattamento secondario Pt_1
non sussisterebbe né in forza della direttiva europea sopracitata (che comunque non sarebbe applicabile in quanto mai attuata nel nostro ordinamento interno), né in forza della normativa nazionale.
Innanzitutto, rispetto alla normativa nazionale, evidenziava che l'art. 105 del Decreto Legislativo
n.152/06 al comma 3 statuisce che: “Le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente in conformità con le indicazioni dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.”. Al riguardo, il Tribunale respingeva la tesi di secondo cui la norma non creava un Parte_1
obbligo di effettuare un trattamento secondario dal momento che: l'obbligo era solo quello di rispettare le indicazioni di cui all'allegato 5; l'allegato 5 rinviava alla normativa regionale stabilendo che “Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane devono conformarsi, secondo le cadenze temporali indicate, ai valori limiti definiti dalle Regioni in funzione degli obiettivi di qualità e, nelle more della suddetta disciplina, alle leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto”; la Legge Regionale della Liguria non poneva un obbligo incondizionato da fare un trattamento secondario in quanto richiedeva solo un trattamento appropriato da concordarsi da parte delle autorità competenti. Il Tribunale difatti rilevava che questa visione dell'art. 105 come norma solo programmatica non era da condividere in quanto la norma prevedeva la prescrizione in via alternativa di due trattamenti ben distinti
(trattamento secondario e un trattamento equivalente in conformità con le indicazioni dell'Allegato 5 alla parte terza) e affermava che il richiamo alle prescrizioni dell'allegato 5 si riferissero al solo trattamento equivalente. Dunque, il fatto che non esistesse una disciplina completa di tale trattamento non faceva comunque venire meno l'obbligatorietà del trattamento secondario.
Il Tribunale non condivideva, inoltre, la tesi di secondo cui, ai sensi dell'art. 2 del dm 30/9/09 Pt_1
n. 102, “il concetto di depurazione è cosa diversa dal concetto di trattamento primario, secondario
o equivalente”. Difatti, la definizione dell'impianto di depurazione, sostanzialmente tautologica, contenuta art. 2 del dm 30/9/09 n. 102, che definisce l'impianto di depurazione come “l'insieme delle strutture finalizzate unicamente al trattamento ed allo smaltimento delle acque reflue urbane
e di fanghi di risulta mediante idonei processi tecnologici.”, era ininfluente rispetto al giudizio negativo in ordine alla congruità dell'impianto di alle più specifiche prescrizioni CP_1
dell'articolo 105 sopracitato.
Il Tribunale riteneva che non fosse sufficiente il solo trattamento primario per poter chiedere almeno in parte il corrispettivo, in quanto la tariffa che costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato è dovuta, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, solo laddove il relativo servizio corrisponda ad un trattamento completo. Al riguardo evidenziava inoltre che l'articolo 154
D.lgs. 152/2006, al quale aveva fatto ampio richiamo per sostenere le proprie tesi, disciplina Pt_1
la complessa procedura per la determinazione della tariffa, ed i parametri da impiegare in tale attività, ma non dice in quali casi la tariffa (o per meglio dire, le singole componenti di essa) sia dovuta oppure no.
In ordine all'art. 8 sexies del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla Legge n. 13/2009, cui ha fatto riferimento per sostenere la propria tesi, il Tribunale rilevava che “Dal tenore testuale Pt_1
della norma citata emerge invero che la componente relativa agli oneri di cui al comma 1 è dovuta anche nel caso di mancanza dell'impianto di depurazione. Tuttavia, dalla stessa norma emerge pure che, a questi fini, l'avvio delle procedure di affidamento della progettazione o del completamento, ed il rispetto dei tempi programmati, costituiscono il fatto costitutivo del diritto del gestore: si tratta dunque di fatti che quest'ultimo ha l'onere di dedurre e provare, indicando anche, in maniera precisa, quale sia l'ammontare della componente tariffaria dovuta in relazione a tale particolare fattispecie”. Difatti, si era limitata a citare la norma dell'art. 8 sexies, Pt_1
aggiungendo, in maniera del tutto generica, che l'ipotesi astratta prevista dalla legge risultava verificata alla luce dei documenti prodotti come “allegato 6” (costituito dall'estratto del verbale di una conferenza dei Sindaci, da una delibera della Regione Liguria e dal progetto di un impianto), deduzione che non sarebbe in alcun modo idonea a radicare il contraddittorio sui fatti che la parte aveva l'onere di allegare (quali procedure di affidamento erano state affidate, quali oneri ad esse conseguivano, quale fosse l'ammontare della componente tariffaria relativa).
2.1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 1602/2002 del Tribunale di Genova per: Parte_1
- violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 42 della Direttiva Comunitaria n. 91/271/CEE, degli artt. 74, 101 105 e 154 del D.lgs. 152/2006 (T.U. in materia ambientale) e dell'art. 2
D.M. 102/2009;
- violazione o falsa applicazione degli artt. 113 c.p.c., 1218 e 2697 c.c. e 141, 147, 149, 154 e
155 del D.lgs. 152/2006;
- violazione, omessa e/o falsa applicazione dell'art. 4 della Legge Regionale n. 29/2007, dell'art. 8 sexies del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla Legge n. 13/2009 e dell'art. 154 del D.lgs. 152/2006;
- violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1218, 1375 e 1559 c.c. e dell'art. 154 del
D.lgs. 152/2006;
- violazione, omessa e/o falsa applicazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, degli artt. 147
e ss. del D.lgs. 152/2006, e delle Deliberazioni nn. 585/2012/R/IDR, 643/2013/R/IDR e n.
664/2015/R/IDR; In particolare, l'appellante dichiara di voler impugnare la sentenza:
1. sull'obbligo di un trattamento secondario;
2. in ordine al disposto dell'art. 154 del decreto legislativo numero 152 del 2006;
3. In ordine all'art.8 sexies del D.L. 30 dicembre 2008, n. 20.
A giudizio dell'appellante, le conclusioni che, correttamente, possono trarsi dalla disciplina in materia sarebbero le seguenti:
“(i) il concetto di “depurazione”, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, non coincide in alcun modo con quello di “trattamento secondario o equivalente”;
(ii) si ha, di converso, depurazione (come espressamente indicato dalla normativa comunitaria nella, diversa, definizione di “trattamento primario”) anche a fronte di un processo di trattamento fisico “che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi …”, ovvero, come indicato dalla miglior dottrina scientifica, anche a fronte di un “trattamento meccanico”, consistente in un trattamento depurativo dei liquami che si limiti alle sole fasi preliminari (grigliatura, disoleatura, dissabbiamento), indubbiamente idoneo ad abbattere il carico inquinante delle acque reflue;
(iii) tale trattamento fisico/meccanico può ritenersi di per sé solo sufficiente a produrre una soddisfacente eliminazione dell'inquinamento in aree c.d. “non sensibili”, qual è ; CP_1
(iv) tale trattamento, realizzando in ogni caso il servizio di depurazione, dunque realizzando il sinallagma negoziale – in relazione al quale in alcun modo può dirsi qualitativamente insufficiente -
, dà diritto a ricevere il pagamento della relativa tariffa;
sinallagma negoziale che risulta, peraltro, integrato dal contenuto del Regolamento di Utenza e della Carta dei Servizi…(…)
(v) le c.d. “norme di emissione”, di cui alle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5 della terza parte del D.lgs.
152/2006, secondo quanto emerge testualmente dai commi 3 e 4 dell'art. 105 del T.U., non solo hanno valore con esclusivo riferimento al “trattamento secondario o equivalente”, ma possono essere derogate, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del T.U., dalle Regioni nell'esercizio della loro autonomia;
di talché nessun rilievo le medesime assumono con riferimento al processo fisico/meccanico di sedimentazione dei solidi sospesi, c.d. “trattamento primario”, ovvero e comunque di depurazione dei liquami”. In primo luogo, l'appellante esponeva in che cosa consistesse in generale la depurazione e sosteneva che sugli impianti genovesi il dato statistico medio di produzione di materiale grossolano è di 37 gr per unità di refluo trattato, in linea quindi con le stime di produzione specifica riportate sui manuali di tecniche e impianti per il trattamento delle acque reflue urbane.
Tanto premesso, sosteneva che la tesi del Tribunale era fondata su un'interpretazione, letterale e sistematica, della disciplina del Testo Unico Ambientale del tutto errata.
Secondo l'appellante il trattamento secondario non era un trattamento biologico con sedimentazione secondaria, come invece sostenuto dal Giudice di prime cure, ma un processo che rispettasse i requisiti di cui alla tabella 1 dell'Allegato 5 della parte terza del D.lgs. 152/2006, i cui requisiti dovevano essere rispettati perché si parlasse di trattamento secondario. L'articolo 105 doveva infatti essere interpretato alla luce del precedente art. 101 per cui “Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto”.
Inoltre, per la direttiva comunitaria era previsto solo un trattamento primario per le aree non sensibili, che costituiva un accettabile sistema di depurazione, e solo per quelle più sensibili era previsto un trattamento secondario;
dalla normativa ambientale non si traeva affatto che per la depurazione si dovesse fare un trattamento completo con anche il trattamento secondario;
la
Legge Regionale della Liguria n. 29/2007 con il suo art. 4 manifestava la natura programmatica della norma e vi era pertanto solo l'esigenza di procedere al raggiungimento dell'obbiettivo tendenziale del rispetto delle “indicazioni dell'Allegato 5 (limiti di emissione degli scarichi idrici) alla parte terza del d.lgs. 152/2006.”.
A giudizio dell'appellante, inoltre, la normativa comunitaria non aveva nulla a che fare con il sinallagma contrattuale e l'appellante ricordava che disposizioni di una direttiva comunitaria non attuata avevano efficacia diretta nell'ordinamento dei singoli stati membri - sempre che fossero incondizionate e sufficientemente precise (e quelle della Direttiva in questione non lo erano) e lo
Stato destinatario fosse rimasto inadempiente per l'inutile decorso del termine accordato per dare attuazione alla direttiva – limitatamente ai rapporti tra le autorità dello Stato inadempiente ed i soggetti privati (cosiddetta efficacia verticale), e non anche nei rapporti fra privati (cosiddetta efficacia orizzontale).
Per il concetto di depurazione era comunque diverso dal concetto di “trattamento primario, Pt_1
secondario o equivalente”, come si può ricavare dal D.M. 30/9/2009, n. 102, all'art. 2 del quale viene fornita la nozione di impianto di depurazione e, con essa, la nozione stessa di depurazione:
“impianto di depurazione: l'insieme delle strutture finalizzate unicamente al trattamento ed allo smaltimento delle acque reflue urbane e di fanghi di risulta mediante idonei processi tecnologici”.
Di conseguenza, si aveva depurazione (come espressamente indicato dalla normativa comunitaria nella, diversa, definizione di “trattamento primario”) anche a fronte di un processo di trattamento fisico “che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi …”, ovvero, anche con un “trattamento meccanico”, consistente in un trattamento depurativo dei liquami che si limiti alle sole fasi preliminari (grigliatura, disoleatura, dissabbiamento), indubbiamente idoneo ad abbattere il carico inquinante delle acque reflue.
Descritte le caratteristiche dell'impianto depuratore di , sosteneva che alla luce degli atti CP_1
risultava non contestato che tale impianto soddisfacesse il trattamento primario: in particolare, la
Sentenza C-565/10 della CORTE DI GIUSTIZIA CE Sez. 7^,19 luglio 2012 in cui si leggeva “la
Repubblica italiana, avendo omesso di prendere le disposizioni necessarie per garantire che, negli agglomerati di (…) , CO (…) aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15000 e CP_1
che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 91/271,le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 4, paragrafi 1 e 3, della citata direttiva.”.
L'appellante passava poi ad esporre la natura privatistica del rapporto e ricordava che il corrispettivo dovuto dall'utente quale tariffa del servizio idrico integrato trovava la fonte nel contratto di utenza anche se la sua determinazione nei suoi vari componenti (captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue), era determinato nel suo ammontare in base alla legge.
Ricordava altresì che il servizio idrico integrato era organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali (art. 147, d.lgs. n. 152/2006) che dovevano raggiungere adeguate dimensioni territoriali, in modo da consentire di superare la frammentazione delle gestioni locali e realizzare economie di scala con un bacino di utenza che permettesse loro di generare introiti sufficienti a coprire i costi di gestione e gli investimenti necessari.
La tariffa era pertanto collegata a questo concetto di ambito e sulla base di esso doveva essere valutato il sinallagma, tanto è vero che la tariffa era predisposta dagli Enti di governo dell'ambito o dagli altri soggetti competenti individuati dalla legge regionale attraverso un complesso procedimento.
La Corte costituzionale nella sua sentenza del 2008 secondo non specificava in che cosa Parte_1
consistessero esattamente le prestazioni cui erano tenuti il Gestore del Servizio Idrico e l'Utente del servizio medesimo;
questo a suo avviso sarebbe avvenuto perché le relative specificazioni si rinvengono nel T.U. Ambientale.
Secondo l'appellante queste prestazioni non dovevano essere valutate in modo puntiforme ma in blocco, per cui:
- il gestore doveva fornire l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue nell'ambito territoriale ottimale di competenza secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e, soprattutto, di unicità della gestione;
- l'utente doveva pagare la tariffa unica che costituiva il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio “chi inquina paga”.
Quindi nella determinazione dei costi si tenevano conto anche degli interventi nell'ambito dei diversi Comuni e la normativa aveva introdotto il c.d. principio del “full cost recovery”, in forza del quale la tariffa deve essere determinata in maniera tale da coprire tutti i costi, compresi quelli di esercizio e financo quelli finanziari.
Il Tribunale, pertanto, sovrapponeva la propria visione de jure condendo alla disciplina esistente mentre secondo l'appellante la tariffa di depurazione era dovuta in ogni caso:
- in ragione del servizio d'ambito in ogni caso erogato dal Gestore;
- in ragione dello, indubbiamente esistente e non contestato, trattamento primario di “sgrigliatura fine”, dissabbiatura e disoliatura, avente quale finalità ed effetto quello di sedimentare i solidi sospesi, svolto dall'impianto di , in quanto attività generatrice di costi di gestione CP_1
(dell'opera, e delle aree di salvaguardia), nonché di costi di funzionamento dell'ente di governo;
-in ragione dell'attività di progettazione e di realizzazione del “revamping” del vecchio impianto, prima, e del nuovo impianto, poi.
In ogni caso si doveva tenere conto della rilevanza dell'inadempimento.
Proseguiva l'appellante che l'art. 8 sexies della Legge 13/09 stabilisce che gli “(…) oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani
d'ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente (…)”.
La norma prevedeva, dunque ed espressamente che gli oneri suddetti, quale componente vincolata della tariffa, fossero dovuti al gestore dell'utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall'avvio delle procedure di affidamento da parte di quest'ultimo delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, purché dette prestazioni siano state individuate e programmate nel piano d'ambito.
Altrettanto errato era l'assunto del Tribunale dell'irrilevanza del principio del full cost recovery alla luce del testo dell'art. 154.
2.2. L'appellato , in , ritualmente costituitosi, chiedeva il Controparte_1 CP_1
rigetto dell'appello.
2.3. , con le note scritte in sostituzione della prima udienza di comparizione del Parte_1
16/11/2023 e dell'udienza di precisazione delle conclusioni dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio. Il ON non accettava la rinuncia.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La Corte ritiene la decisione appellata corretta e l'appello infondato.
3.1 Per quanto riguarda la disciplina comunitaria in materia di depurazione di acque, la direttiva comunitaria 91/271/CEE contiene la definizione di trattamento primario, contenuta nell'articolo 2, numero 7:
“7) “Trattamento primario”: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo fisico e/o
chimico che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi, ovvero mediante altri processi a seguito dei quali il BOD 5 delle acque reflue in arrivo sia ridotto almeno del 20 % prima dello scarico e i solidi sospesi totali delle acque reflue in arrivo siano ridotti almeno del 50 %.”;
e di trattamento secondario contenuto nel successivo numero 8:
“8) «Trattamento secondario»: trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti stabiliti nella tabella 1 dell'allegato I.”.
L'articolo 4 prevede i seguenti obblighi per i singoli Stati:
“
1. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, secondo le seguenti modalità:
— al più tardi entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15.000 a.e;
— entro il 31 dicembre 2005 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10 000 e 15 000;
— entro il 31 dicembre 2005 per gli scarichi in acque dolci ed estuari provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 2 000 e 10 000.”.
In base alla direttiva comunitaria pertanto , che supera i 15.000 abitanti (ne ha 29.000 CP_1
circa), entro il 31 dicembre 2000 doveva avere le acque di scarico sottoposte a trattamento secondario.
Parte appellante nel suo atto di appello cerca di sostenere che in base alla direttiva comunitaria non trattandosi di area sensibile era sufficiente il trattamento primario. Tale affermazione è in realtà un tentativo di utilizzare distorcendo il senso della direttiva il disposto dell'articolo 6, relativo ad una primissima fase transitoria fino al 1993, in cui si richiedeva agli stati di almeno in prima battuta sottoporre le acque ad un trattamento primario.
I primi due commi dell'art. 6 prevedono:
“Per il conseguimento degli scopi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri possono individuare, entro il 31 dicembre 1993, aree meno sensibili, secondo i criteri stabiliti nell'allegato II.
2. Gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10 000 e 150 000 se immessi in acque costiere e tra 2 000 e 10 000 se immessi in estuari, situati nelle aree di cui al paragrafo 1, possono essere sottoposti ad un trattamento meno spinto di quello previsto all'articolo 4, purché:
— tali scarichi subiscano almeno il trattamento primario così come definito all'articolo 2, punto 7), conformemente alle procedure di controllo stabilite nell'allegato I D;
— studi esaurienti comprovino che essi non avranno
ripercussioni negative sull'ambiente.”.
È una norma di natura transitoria come esplicita il quinto comma che dispone:
“
5. Gli Stati membri provvedono affinché le aree non più individuate come meno sensibili soddisfino, entro sette anni, ai requisiti fissati agli articoli 4 e 5, in quanto applicabili.”.
Non è contestato, essendo in ogni caso stato accertato anche in precedenti cause a mezzo di consulenza tecnica di ufficio, che a le acque siano sottoposte solo ad un trattamento CP_1
primario.
Che questa situazione non soddisfi quanto disposto dalla direttiva comunitaria è provato dalle ben due procedure di infrazione a cui l'Italia è stata sottoposta proprio in relazione alla zona in cui
è ricompresa. CP_1
La Corte di Giustizia UE con la decisione Corte giustizia UE sez. VII - 19/07/2012, n. 565, che riguarda espressamente anche la zona di , era chiamata fra le altre cose a “prendere le CP_1
disposizioni necessarie per garantire che negli agglomerati di Gissi, NO EN (Abruzzo) (…) Quinto, , CO, VA UR (Liguria) (…) siano sottoposte ad un trattamento CP_1
conforme all'articolo 4, paragrafi 1 e 3, della medesima direttiva”.
La Corte di Giustizia concludeva al punto 40 che “Ciò considerato, si deve dichiarare che la
Repubblica italiana, avendo omesso di prendere le disposizioni necessarie per garantire che, negli agglomerati di NO EN (Abruzzo) (…) Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale
UR, Imperia, Santa RG UR, Quinto, , CO, VA UR (Liguria) (…) aventi CP_1
un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 91/271, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 4, paragrafi 1 e 3, della citata direttiva.”.
Dopo questa prima pronuncia di natura accertativa, visto che non era adottata alcuna iniziativa, la
Corte di Giustizia con decisione Corte Giustizia UE sez. I - 31/05/2018, n. 251 era chiamata a decidere sulla richiesta della Commissione Europea di “dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di adottare tutte le misure necessarie all'esecuzione della sentenza del 19 luglio
2012, Commissione/Italia (C-565/10, EU:C:2012:476, non pubblicata), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 260, paragrafo 1, TFUE.”.
La Commissione sosteneva che “la Repubblica italiana non ha preso tutte le misure necessarie per ottemperare alla sentenza del 19 luglio 2012, Commissione/Italia (C-565/10, EU:C:2012:476, in quanto, alla scadenza del termine fissato nella lettera di diffida, ossia all'11 febbraio 2016, gli obblighi imposti dalla direttiva 91/271 risultavano ancora non rispettati negli 80 agglomerati seguenti: NO EN (regione Abruzzo) (…) Albenga, , CO (…)” CP_1
La Corte di Giustizia concludeva che: “Orbene, è pacifico che, a quest'ultima data, la Repubblica italiana non aveva preso le misure necessarie per rispettare gli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 3, dell'articolo 4, paragrafi 1 e 3, nonché dell'articolo 10 della direttiva 91/271.”.
Dopo avere esaminato alcuni Comuni specifici, in relazione agli altri, fra cui è implicitamente ricompreso , affermava “Per quanto riguarda, infine, gli altri agglomerati costituenti CP_1
l'oggetto del presente ricorso, è pacifico che, come riconosciuto dalla Repubblica italiana nel suo controricorso, i sistemi di raccolta e di trattamento delle acque reflue urbane di tali agglomerati non erano conformi agli obblighi risultanti dalla direttiva 91/271.”. Non ci possono essere pertanto dubbi sul fatto che in materia di depurazione delle acque ci sia stata in relazione al una violazione della direttiva comunitaria e le affermazioni Controparte_2
in senso contrario dell'appellante, ai limiti della temerarietà di cui all'art. 96, III comma c.p.c., devono essere respinte.
3.2 Parte appellante nelle sue difese distingue fra applicabilità della direttiva non trasposta in senso verticale, fra cittadini e Stato, e non applicabilità in via orizzontale, ossia fra privati.
Si tratta di una tesi corretta in astratto ma irrilevante nel caso specifico ai fini della decisione dell'appello in quanto il Tribunale nella su decisione non ha fatto un'applicazione diretta della direttiva comunitaria 91/271 CEE ma ha interpretato la normativa nazionale alla luce della stessa.
Questo principio interpretativo è senza dubbio corretto ed è stato espresso dalla Corte di Giustizia
UE, ad esempio nella sentenza (Grande Sezione) 16 giugno 2005 * Nella causa C-105/03, la quale ha affermato che:
“Alla luce di tutte le considerazioni che precedono occorre concludere che il principio di interpretazione conforme si impone riguardo alle decisioni quadro adottate nell'ambito del titolo VI del Trattato sull'Unione europea. Applicando il diritto nazionale, il giudice del rinvio chiamato ad interpretare quest'ultimo è tenuto a farlo per quanto possibile alla luce della lettera e dello scopo della decisione quadro al fine di conseguire il risultato perseguito da questa e di conformarsi così all'art. 34, n. 2, lett. b), UE.
---L'obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al contenuto di una decisione quadro nell'interpretazione delle norme pertinenti del suo diritto nazionale cessa quando quest'ultimo non può ricevere un'applicazione tale da sfociare in un risultato compatibile con quello perseguito da tale decisione quadro. In altri termini, il principio di interpretazione conforme non può servire da fondamento ad un'interpretazione contra legem del diritto nazionale. Tale principio richiede tuttavia che il giudice nazionale prenda in considerazione, se del caso, il diritto nazionale nel suo complesso per valutare in che misura quest'ultimo può ricevere un'applicazione tale da non sfociare in un risultato contrario a quello perseguito dalla decisione quadro.”.
Peraltro, la CGUE si è espressa sullo specifico caso inerente il di ed il giudice CP_2 CP_1
nazionale non può sottrarsi all'interpretazione conforme, costituendo fonte di diritto comunitaria.
3.3. Venendo ad esaminare la normativa nazionale parte appellante sostanzialmente ripropone le argomentazioni difensive di primo grado.
Si tratta di difese che contengono palesi forzature volte ad utilizzare definizioni generali per tentare di svolgere una interpretazione abrogativa delle norme.
Tali argomentazioni non reggono anche limitandosi ad esaminare il testo della normativa nazionale, sono poi sicuramente errate alla luce del principio di interpretazione in conformità con la normativa europea.
Parte appellante cerca di valorizzare le definizioni contenute nel decreto ministeriale n. 102 del 30 settembre 2009, norma di rango inferiore volta alla “Individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione.” per tentare di stravolgere la disciplina contenuta nel Decreto Legislativo n. 152/2006, norma di legge di rango superiore, la cui violazione comporta il rimborso le cui modalità sono stabilite nel citato decreto.
Come giustamente osservato dal Tribunale la definizione di impianto di depurazione di cui all'art. 2 del dm 30/9/09 n. 102, “impianto di depurazione: l'insieme delle strutture finalizzate unicamente al trattamento e allo smaltimento delle acque reflue urbane e dei fanghi di risulta mediante idonei processi tecnologici. È esclusa da tale definizione la rete fognaria, intesa come un sistema di condotte per la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane ad un impianto di depurazione.”, oltre ad essere sostanzialmente tautologica è del tutto irrilevante e non può certo servire a stravolgere la disciplina comunitaria e nazionale.
Le definizioni di trattamento primario e di trattamento secondario di cui alla direttiva comunitaria sono state recepite nel Decreto Legislativo n. 152/2006 che all'art. 74 stabilisce le seguenti definizioni:
“ll) trattamento primario: il trattamento delle acque reflue che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BOD5 delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20 per cento ed i solidi sospesi totali almeno del 50 per cento;
mm) trattamento secondario: il trattamento delle acque reflue mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazione secondaria, o mediante altro processo in cui vengano comunque rispettati i requisiti di cui alla tabella 1dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;
”.
Correttamente il Tribunale ha ritenuto che tali definizioni fossero già complete e non necessitassero di ulteriori specificazioni.
Il Tribunale ha poi correttamente individuato la norma che impone il trattamento secondario nell'art. 105 di detto decreto che dispone:
“
1. Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali devono rispettare i valori- limite di emissione fissati ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2, in funzione del perseguimento degli obiettivi di qualità.
2. Gli scarichi di acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie, provenienti da agglomerati con meno di 2.000 abitanti equivalenti e recapitanti in acque dolci ed in acque di transizione, e gli scarichi provenienti da agglomerati con meno di 10.000 abitanti equivalenti, recapitanti in acque marino-costiere, sono sottoposti ad un trattamento appropriato, in conformità con le indicazioni dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
3. Le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente in conformità con le indicazioni dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
4. Gli scarichi previsti al comma 3 devono rispettare, altresì, i valori-limite di emissione fissati ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.
5. Le regioni dettano specifica disciplina per gli scarichi di reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale degli abitanti, tenuto conto di quanto disposto ai commi 2 e 3 e fermo restando il conseguimento degli obiettivi di qualità.
6. Gli scarichi di acque reflue urbane in acque situate in zone d'alta montagna, ossia al di sopra dei 1500 metri sul livello del mare, dove, a causa delle basse temperature, è difficile effettuare un trattamento biologico efficace, possono essere sottoposti ad un trattamento meno spinto di quello previsto al comma 3, purché appositi studi comprovino che i suddetti scarichi non avranno ripercussioni negative sull'ambiente.”. L'uso dell'espressione “devono” esclude il carattere programmatico della norma e prevede un preciso obbligo di legge che nel presente caso viene violato.
Si noti inoltre che l'obbligo di legge prevede in primo luogo il trattamento secondario e che questo può eventualmente essere sostituito, da un trattamento equivalente.
Parte appellante cerca di stravolgere il disposto normativo sostenendo che il trattamento secondario è solo uno dei possibili trattamenti ricompresi nel trattamento equivalente e non avendo la normativa regionale ligure attualmente disciplinato pienamente il trattamento equivalente allora non si può considerare come obbligatorio il trattamento secondario.
Ma l'impossibilità concreta per ritardi all'interno della normativa regionale di predisporre un trattamento equivalente comporta non, come sostiene l'appellante, l'irrilevanza del mancato trattamento secondario ma la ancora maggiore conferma sua obbligatorietà in assenza di altre alternative.
Se la via alternativa non è percorribile si deve necessariamente percorrere la via principale.
Né questa conclusione è smentita, come invece sostiene l'appellante, dall'art. 101 del citato decreto legislativo per cui:
“
1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. L'autorizzazione puo' in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per
l'eventualita' di guasti nonche' per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime.
2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantita' massima per unita' di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto: a) nella Tabella 1, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;
b) nella Tabella 2, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;
c) nella Tabella 3/A, per i cicli produttivi ivi indicati;
d) nelle Tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella Tabella 5 del medesimo Allegato.”.
Nell'art. 101 non vi è nulla che indichi un carattere non vincolante della disciplina specifica dell'art. 105, limitandosi l'art. 101 a disciplinare un rinvio alla potestà delle Regioni per la disciplina delle fasi di avvio o di riavvio degli impianti di depurazione.
In base a quanto esposto non vi possono essere pertanto dubbi che alla luce della situazione del depuratore di vi sia una violazione sia della normativa comunitaria sia della normativa CP_1
nazionale.
3.4. Quanto al dovuto della domanda di addebito, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che
“la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza. L'inestricabile connessione delle suddette componenti è evidenziata, in particolare, dal fatto sopra rilevato che, a fronte del pagamento della tariffa,
l'utente riceve un complesso di prestazioni, consistenti sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione. Ne consegue che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, in quanto componente della complessiva tariffa del servizio integrato, ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il cui ammontare è inserito automaticamente nel contratto”.
In termini Corte Cost. n. 335/2008, Cass. Civ., Sez. III, 13/02/2020, n. 3692; Cass. Civ., Sez. III,
15/06/2020, n. 11584; Cass. Civ., Sez. III, 15/06/2020, n. 11586; Cass. Civ., Sez. III, 12/06/2020, n.
11270; Cass. Civ., Sez. III, 14042/2013).
Non vi sono di conseguenza dubbi che in caso di inadempimento contrattuale, consistente in una inidonea depurazione, in base alla disciplina contrattuale generale il corrispettivo per la voce depurazione non sia dovuta e se versato sia ripetibile.
3.4. Parte appellante nei motivi di appello non fa che riproporre la vecchia tesi che siccome l'attività di depurazione opera in ambito territoriale più vasto del singolo comune allora la valutazione dell'inadempimento deve avvenire non a livello di singolo comune ma di ambito.
Inoltre, poiché vi sono i costi di costruzione e di gestione degli impianti da recuperare in ogni caso il rimborso sarebbe solo parziale.
Ma come ha precisato la già citata Corte costituzionale n. 335/2008:
“Dall'accertata volontà del legislatore di costruire la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione come corrispettivo deriva la fondatezza della censura di irragionevolezza della disposizione denunciata, nella parte in cui prevede che la suddetta quota di tariffa è dovuta dagli utenti anche quando manchi il servizio di depurazione.
La norma censurata, imponendo l'obbligo di pagamento in mancanza della controprestazione, prescinde dalla natura di corrispettivo contrattuale della quota e, pertanto, si pone ingiustificatamente in contrasto con la sopra delineata ratio del sistema della legge n. 36 del 1994, che, come si è visto, è invece fondata sull'esistenza di un sinallagma che correla il pagamento della tariffa stessa alla fruizione del servizio per tutte le quote componenti la tariffa del servizio idrico integrato, ivi compresa la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione (…)”.
“A tale conclusione non può obiettarsi (…) che la corrispettività fra la suddetta quota e il servizio di depurazione sussisterebbe comunque, perché le somme pagate dagli utenti in mancanza del servizio sarebbero destinate, attraverso un apposito fondo vincolato, all'attuazione del piano d'àmbito, comprendente anche la realizzazione dei depuratori. Va osservato, in contrario, che: a) l'ammontare della quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è determinato indipendentemente dal fatto se il depuratore esista o no, essendo esso in ogni caso commisurato al costo del servizio di depurazione, in applicazione del cosiddetto «metodo normalizzato», e non al costo di realizzazione del depuratore (come risulta dall'allegato del citato d.m. 1° agosto 1996, punto 3.1, lettera c, e dall'allegato 1, punto 2.3, della citata delibera CIPE 19 dicembre 2002, n. 131/02); b) il provento costituito dalla quota confluente nel fondo vincolato può essere destinato alla realizzazione di depuratori non utilizzabili dal singolo utente obbligato al pagamento, come nel caso in cui i depuratori siano realizzati in Comuni diversi da quello in cui si trova l'utente, oppure nel caso in cui l'utente, dopo il pagamento della tariffa, si sia trasferito in altro Comune;
c) nel caso in cui il non gestisca direttamente il servizio idrico, la scelta del tempo e del CP_2
luogo di realizzazione dei depuratori è affidata, dall'art. 11, comma 3, della legge n. 36 del
1994, a soggetti terzi rispetto al contratto di utenza, e cioè ai Comuni e alle Province, nell'esercizio della loro competenza a predisporre il piano d'àmbito; d) l'attuazione di tale piano si inserisce nel rapporto fra gestore e autorità d'àmbito e non in quello fra esso e
l'utente, perché produce un'utilità riferita all'àmbito territoriale ottimale nel suo complesso
e non anche quella «utilità particolare che ogni utente […] ottiene dal servizio», la quale sola – come chiarito dai lavori preparatori richiamati al punto 6.1. – consente di qualificare come corrispettivo la tariffa del servizio idrico integrato;
e) il contratto di utenza e il pagamento della quota tariffaria non costituiscono presupposto necessario per l'attuazione dello stesso piano, essendo quest'ultima prevista e disciplinata, anche nei tempi e nelle modalità, non già dal contratto di utenza, ma da moduli procedimentali di diritto amministrativo.
Dall'impossibilità di qualificare l'attuazione del piano d'àmbito come controprestazione contrattuale del pagamento della quota di tariffa riferita al servizio di depurazione discende la già evidenziata conseguenza che l'utente può agire contro l'inerzia dell'amministrazione nella realizzazione dei depuratori, non già in forza del rapporto contrattuale di utenza utilizzando gli ordinari strumenti civilistici di tutela, ma solo esercitando il generale potere di denuncia attribuitogli dall'ordinamento uti civis.”.
Devono pertanto respingersi le tesi dell'appellante e confermare la soluzione del Tribunale.
Pertanto, i criteri vincolanti per calcolare la tariffa, tenendo conto delle spese di costruzione e gestione dei depuratori, non si traducono in un vincolo per l'utente a pagare nel caso vi sia un inadempimento, ponendosi questi due aspetti su piani diversi.
La mancanza di una idonea depurazione alla luce degli standard di Legge, ritenuti necessari per la tutela della salute e dell'ambiente, deve essere qualificata come una mancanza di idonea e sufficiente depurazione che giustifica la non debenza del corrispettivo della tariffa relativo alla depurazione.
Si conclude osservando infine come esistano già ben tre sentenze della Cassazione che hanno confermato la condanna di in fattispecie analoghe a questa: Parte_1 - Cass. Civ., n. 7947/2020 a conferma della sentenza di questa Corte di Appello n. 794/2017 in base alla quale “Ai sensi dell'allegato V, punto I, e dell'art. 101, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, tutti gli scarichi devono rispettare i valori limite di cui al suddetto allegato, senza alcuna distinzione tra impianti o scarichi autorizzati ed impianti o scarichi non autorizzati, venendo l'autorizzazione in rilievo solo al fine di individuare eventuali deroghe, che peraltro devono essere circoscritte, per le fasi di avvio, ai casi di arresto o di guasto dell'impianto.”;
- Cass. Civ., n. 9962/2020 che ha confermato la sentenza di questa Corte n. n. 706/2017 stabilendo che “L'illiceità dello scarico di acque, quale che sia la tipologia dell'impianto, discende dalla previsione dell'art. 101, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale prevede che tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato V, parte III, del medesimo decreto, dovendo, per
l'effetto, escludersi che detti valori debbano essere osservati solo in caso di impianti di trattamento secondario, come definiti dall'art. 74, comma 1, lettera mm”;
- Cassazione civile, sez. III 18/10/2022 n. 30488 che ha confermato la sentenza del Tribunale di
Genova in funzione di giudice di appello, per cui “A seguito della pronuncia n. 335 del 2008 della
Corte Costituzionale (la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 14, comma 1, della legge n.
36 del 1994, sia nel testo originario che in quello risultante dalle modificazioni apportate dall'articolo 28 della legge n. 179 del 2002), non è dovuta la tariffa del servizio idrico integrato - che ha natura di corrispettivo di una prestazione complessa che trova fonte, per una quota determinata dalla legge, nel contratto di utenza - per la quota afferente il servizio di depurazione, nell'ipotesi di mancato funzionamento dello stesso .per fatto non imputabile all'utente, stante
l'assenza della controprestazione.”.
L'appello in conclusione deve essere interamente respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell'appellante secondo i valori medi tariffari per la fase di studio e secondo i valori minimi per le altre tre fasi del giudizio, attesa la rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'appellante, intervenuta nella prima udienza.
Dichiara che l'appello è stato interamente respinto ai fini dell'applicazione dell'art. 13, c. 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2012 n. 115.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
- respinge l'appello proposto da contro la sentenza n. 1602/2022 del 21/06/2022 Parte_1
emessa dal Tribunale di Genova che conferma;
- condanna a rifondere al in le spese del Parte_1 Parte_3 CP_1
presente grado del giudizio che liquida secondo i valori medi tariffari per la fase di studio e secondo i valori minimi per le altre tre fasi del giudizio, e quindi come segue:
fase di studio 1,134,00
fase introduttiva 460,50
fase di trattazione 921,50
fase decisionale 955,50
totale 3.471,50
- dichiara che l'appello è stato interamente respinto ai fini dell'applicazione dell'art. 13, c. 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2012 n. 115.
Genova, 26/02/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione Dott.ssa Rossella Atzeni