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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 17/11/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Prima Sezione
R.G. 1293/2025
IL PRESIDENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
E assistiti e difeso dall'Avv.
[...] Parte_3
CC ZO appellante e
(C.F. , assistito e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. SICILIANO MARIA ROSANNA appellato interveniente appellato
QUALE Controparte_2
AT (C.F. Controparte_3
), assistito e difeso dall'Avv. PATRONI GRIFFI P.IVA_1
LE intervenuto
CONCLUSIONI: per parte opponente:
“Revocare o modificare e ricalcolare, e/o comunque sospendere immediatamente ed inaudita altera parte, nella sua efficacia, il decreto di liquidazione del 29.05.2025 nella procedura esecutiva n. 35/2022, accertando l'illegittimità dello stesso per errata determinazione delle voci di spese ed onorari con la dovuta e possibile urgenza in quanto il CTU si è immediatamente già attivato per ottenerne il pagamento;
2. In subordine, limitare quanto liquidato entro soglie ragionevoli, in proporzione al valore dei beni stimati e alla qualità dell'elaborato applicando il DM 182/2002 con le modalità esposte nel ricorso e nella prassi ventennale”; per parte opposta:
“Disattesa e reietta ogni avversa istanza, si compiaccia l'Illmo Giudice di confermare il decreto di liquidazione del 02/05/2025 reso dal G.E. nella procedura esecutiva n.35/2022 R.G.E.I . In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado”; per parte intervenuta:
“Revocare o modificare e ricalcolare, e/o comunque sospendere immediatamente ed inaudita altera parte, nella sua efficacia, il decreto di liquidazione del 29.05.2025 nella procedura esecutiva n. 35/2022, accertando l'illegittimità dello stesso per errata determinazione delle voci di spese ed onorari con la dovuta e possibile urgenza in quanto il CTU si è immediatamente già attivato per ottenerne il pagamento”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, e come sopra Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi, hanno proposto ricorso in opposizione a questo pag. 2/8 Presidente, ai sensi dell'art. 170 del dpr n. 115 del 2002, avverso il decreto del G. E. presso questo Tribunale del 29 maggio 2025, con il quale era stata liquidata, quale acconto e in favore dell' Ing. CP_1
consulente d'ufficio nella procedura esecutiva n. 35/2022, la
[...]
somma di € 138.430,22 oltre spese vive e oneri, per la stima dei cespiti immobiliari, appartenenti alla società debitrice Parte_4
sul maggiore importo di parcella, richiesto e
[...]
determinato in € 351.620,89, assumendo che i beni periziati dal consulente per incarico del G. E. erano diversi da quelli, oggetto di pignoramento (per cui il CTU avrebbe dovuto essere, quanto chiamato a chiarimenti sul CP_4
punto, inoltre non vi era alcuna indicazione di lotti, autonomamente commerciabili ai fini della successiva vendita forzata, né era stato documentato alcun criterio tecnico-economico alla base delle valutazioni rese, ma un mero elenco catastale con estrazione di dati da visure, senza alcuna attività estimativa autonoma, misurata sulla specificità dei beni staggiti, il cui valore globale era stato stimato nella somma complessiva di
€ 7.178.240,34, inoltre il compenso richiesto e liquidato in acconto e poi a saldo era manifestamente sproporzionato, rispetto all'attività svolta dal
CTU, il cui elaborato, per nulla complesso, era sostanzialmente inutilizzabile ai fini del procedimento esecutivo, non essendo state tra l'altro rispettate le percentuali, previste dall'art. 13 del d. m. n. 182 del 30 maggio 2002.
Il rimedio proposto era stato adottato in alternativa, rispetto alla richiesta di revoca e/o modifica del provvedimento di primo grado e nei confronti di un provvedimento che appariva abnorme, nonché viziato da eccesso di potere giurisdizionale, per violazione dei principi di proporzionalità, obbligo di pag. 3/8 motivazione e totale carenza della consulenza, relativa a lotti, costituiti da specchi d'acqua di dimensioni limitate, limitrofi e all'annessa area urbana, distinta dal f. 22, p. lla 242 di mq. 2796 e le quote di proprietà dell'esecutata sul pontile, riguardanti il pignoramento.
Gli importi del decreto di liquidazione erano eccessivi, per erronea determinazione delle voci di spesa e onorari, comunque la corretta applicazione del d. m. n. 182/2002 avrebbe comportato una determinazione del valore corretto di € 2.271,76 nel massimo per lo scaglione di €
7.718.240,34, da intendersi nel suo complesso, secondo il valore di stima da attribuirsi a ciascuno dei beni periziati, non come accadeva secondo la proposta di parcella, formulata dal CTU, che erroneamente considerava il valore di stima attribuito a ciascuno dei beni staggiti e non teneva conto del fatto che il pontile era fortemente usurato, essendo stato realizzato da ventisei anni ed era perciò privo di un rilevante valore attuale, circostanza non considerata in sede di stima.
Il Giudice dell'Esecuzione, secondo i ricorrenti, avrebbe violato l'art. 179 bis comma 2 Disp. Att. c. p. c. e i criteri ivi stabiliti, effettuando nei confronti del CTU una liquidazione priva di proporzionalità e congruità, rispetto al valore dei cespiti oggetto di esecuzione, quando lo stesso esperto non aveva rispettato nella sua stima i criteri di cui all'art. 568 comma 2 c.
p. c. e anzi, aveva stimato un pontile ammalorato secondo un valore superiore a quello massimo di ricostruzione a nuovo.
In corso di causa si è costituita, spiegando intervento volontario adesivo, la
, in persona del suo legale rappresentante p. t. Controparte_2 [...]
aderendo alle conclusioni dei ricorrenti in tema di revoca Controparte_3
e/o riduzione del decreto impugnato. pag. 4/8 Alla prima udienza, svoltasi anche alla presenza del CTU e del suo legale, che si era costituito eccependo l'infondatezza del ricorso avversario, questo
Presidente ha ravvisato il fumus boni iuris e il periculum in mora, idonei per la concessione della sospensione del provvedimento impugnato e successivamente, ha acquisito il verbale di revoca dell'incarico al CTU e sua sostituzione con altro consulente da parte del Giudice dell'Esecuzione, prodotto dai ricorrenti al termine del giudizio di opposizione.
Il ricorso è fondato e il decreto di liquidazione impugnato deve essere revocato per intero.
L'elaborato peritale non ha avuto alcuna utilità nell'ambito della procedura esecutiva nella quale è stato emesso il decreto di liquidazione impugnato, com'è dimostrato dal provvedimento di revoca dell'incarico al consulente, adottato dal G. E. il 25. 9. 2025, nel quale si legge “quanto all'identificazione degli immobili espropriati (art. 173 bis co. 1 n. 1 e 4 disp. att.), il consulente ha effettivamente incluso nella valutazione beni di proprietà di soggetti terzi, ma, soprattutto, che non costituiscono oggetto del pignoramento per cui è causa e, peraltro, gravati da vincoli di servitù ed oneri (servitù di transito e diritto di attracco) che, sebbene ampiamente documentati, non sono stati menzionati;
le predette incongruenze si riflettono inevitabilmente anche sull'attendibilità del valore di stima indicato, laddove inclusivo di beni estranei all'esecuzione, che, comunque, stante la mancata indicazione dei termini di riferimento utilizzati per la determinazione dello stesso, non appare sufficientemente motivato e, in virtù dei continui rimandi agli allegati prodotti, non risulta neppure facilmente intellegibile nella prospettiva della redazione dell'avviso di vendita e della consultazione da parte di eventuali offerenti;
ritenuto, pag. 5/8 pertanto, che l'elaborato redatto sia da intendersi privo di utilità ai fini della messa in vendita dei beni staggiti e che tale circostanza imponga la revoca dell'incarico conferito all'esperto designato, poiché gli errori e le mancanze riscontrate evidenziano un inappropriato approccio all'incarico assegnato, espletato senza acquisire tutta la documentazione necessaria od analizzarla con la dovuta accortezza.”
La valutazione eseguita nel corso della procedura esecutiva a monte, si pone in modo analogo a quello, indicato nell'ordinanza della Sezione
Civile della Cassazione, sezione II, n. 2569 del 2023, nella quale il
Tribunale aveva completamente revocato, in sede di opposizione, un decreto di liquidazione delle competenze spettanti a un CTU, sul presupposto che la validità della consulenza fosse scrutinabile in via incidentale, in vista della determinazione del compenso, anche ai fini dell'esclusione del diritto stesso.
La Corte Suprema ha interamente rigettato il ricorso avverso la pronuncia del Tribunale.
Invero, l'incompletezza e l'inutilità dell'elaborato peritale ai fini della prosecuzione del procedimento esecutivo, avevano giustificato in quella fattispecie, come la giustificano nel caso oggi sottoposto all'esame di questo Presidente, la revoca del decreto opposto, anche a voler prescindere dalle – peraltro corrette – considerazioni degli opponenti in merito al criterio di stima, erroneamente applicato da parte del CTU che nella richiesta di liquidazione, originariamente accolta dal G. E., ha violato i criteri di congruità, proporzionalità ed equità desumibili, in rapporto al valore dei beni stimati e delle attività svolte, dall'art. 179bis Disp. Att. c. p.
c. e dai decreti ministeriali applicativi della norma in questione. pag. 6/8 La produzione documentale del decreto di revoca dell'incarico e di sostituzione del CTU, adottato dal G. E., avvenuta in epoca successiva alla sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza impugnata, disposta da questo
Presidente in corso di causa, è ammissibile nell'ambito del procedimento di opposizione intentato ai sensi dell'art. 15 del D. lgs. n. 150/2011, trattandosi di documento sopravvenuto rispetto alla fase introduttiva del giudizio di opposizione e producibile sino alla pronuncia dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 ter c. p. c. (vedi oltre all'ordinanza sopra citata e nel medesimo senso, Cassazione n. 46/2021 e 25547/2015).
La Suprema Corte, nell'ordinanza sopra citata, ha richiamato i propri precedenti, nei quali tra l'altro (si vedano Cassazione, 20970/2017 e
5200/2017), si era ritenuto che rispetto all'incarico conferito al CTU e alla finalità intrinseca della stima, la risposta fornita dal consulente fosse del tutto elusiva del mandato, avendo il Tribunale nel provvedimento impugnato per Cassazione, “nei limiti delle proprie attribuzioni, … inteso altresì assicurare un adeguamento delle sorti del decreto di liquidazione alla intervenuta valutazione di utilità della consulenza quale manifestata dal Giudice della causa principale, al fine commendevole di impedire che potesse conservare efficacia un provvedimento di liquidazione connesso ad attività della quale era stata riscontrata anche la non fruibilità ai fini della decisione nel merito”.
Ne deriva che va accolta la richiesta di revoca del decreto impugnato e va dichiarata, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della legge n. 228/2012 la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la medesima impugnazione. pag. 7/8 Si ritiene che, considerata la sussistenza di un provvedimento del Giudice di prima istanza favorevole al resistente (decreto di liquidazione emesso dal
G. E. e poi revocato), si possa pervenire alla compensazione delle spese del giudizio di opposizione tra le parti.
P. Q. M.
REVOCA IL DECRETO DI LIQUIDAZIONE EMESSO IL 29 MAGGIO
2025 NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA N. 35/2022 E
DICHIARA COMPENSATE LE SPESE DEL GRADO;
ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della legge n. 228/2012,
DICHIARA la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la medesima impugnazione.
Si comunichi alle parti.
Macerata, 17. 11. 2025
Il Presidente estensore
(Dott. Paolo Vadalà)
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Prima Sezione
R.G. 1293/2025
IL PRESIDENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
E assistiti e difeso dall'Avv.
[...] Parte_3
CC ZO appellante e
(C.F. , assistito e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. SICILIANO MARIA ROSANNA appellato interveniente appellato
QUALE Controparte_2
AT (C.F. Controparte_3
), assistito e difeso dall'Avv. PATRONI GRIFFI P.IVA_1
LE intervenuto
CONCLUSIONI: per parte opponente:
“Revocare o modificare e ricalcolare, e/o comunque sospendere immediatamente ed inaudita altera parte, nella sua efficacia, il decreto di liquidazione del 29.05.2025 nella procedura esecutiva n. 35/2022, accertando l'illegittimità dello stesso per errata determinazione delle voci di spese ed onorari con la dovuta e possibile urgenza in quanto il CTU si è immediatamente già attivato per ottenerne il pagamento;
2. In subordine, limitare quanto liquidato entro soglie ragionevoli, in proporzione al valore dei beni stimati e alla qualità dell'elaborato applicando il DM 182/2002 con le modalità esposte nel ricorso e nella prassi ventennale”; per parte opposta:
“Disattesa e reietta ogni avversa istanza, si compiaccia l'Illmo Giudice di confermare il decreto di liquidazione del 02/05/2025 reso dal G.E. nella procedura esecutiva n.35/2022 R.G.E.I . In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado”; per parte intervenuta:
“Revocare o modificare e ricalcolare, e/o comunque sospendere immediatamente ed inaudita altera parte, nella sua efficacia, il decreto di liquidazione del 29.05.2025 nella procedura esecutiva n. 35/2022, accertando l'illegittimità dello stesso per errata determinazione delle voci di spese ed onorari con la dovuta e possibile urgenza in quanto il CTU si è immediatamente già attivato per ottenerne il pagamento”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, e come sopra Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi, hanno proposto ricorso in opposizione a questo pag. 2/8 Presidente, ai sensi dell'art. 170 del dpr n. 115 del 2002, avverso il decreto del G. E. presso questo Tribunale del 29 maggio 2025, con il quale era stata liquidata, quale acconto e in favore dell' Ing. CP_1
consulente d'ufficio nella procedura esecutiva n. 35/2022, la
[...]
somma di € 138.430,22 oltre spese vive e oneri, per la stima dei cespiti immobiliari, appartenenti alla società debitrice Parte_4
sul maggiore importo di parcella, richiesto e
[...]
determinato in € 351.620,89, assumendo che i beni periziati dal consulente per incarico del G. E. erano diversi da quelli, oggetto di pignoramento (per cui il CTU avrebbe dovuto essere, quanto chiamato a chiarimenti sul CP_4
punto, inoltre non vi era alcuna indicazione di lotti, autonomamente commerciabili ai fini della successiva vendita forzata, né era stato documentato alcun criterio tecnico-economico alla base delle valutazioni rese, ma un mero elenco catastale con estrazione di dati da visure, senza alcuna attività estimativa autonoma, misurata sulla specificità dei beni staggiti, il cui valore globale era stato stimato nella somma complessiva di
€ 7.178.240,34, inoltre il compenso richiesto e liquidato in acconto e poi a saldo era manifestamente sproporzionato, rispetto all'attività svolta dal
CTU, il cui elaborato, per nulla complesso, era sostanzialmente inutilizzabile ai fini del procedimento esecutivo, non essendo state tra l'altro rispettate le percentuali, previste dall'art. 13 del d. m. n. 182 del 30 maggio 2002.
Il rimedio proposto era stato adottato in alternativa, rispetto alla richiesta di revoca e/o modifica del provvedimento di primo grado e nei confronti di un provvedimento che appariva abnorme, nonché viziato da eccesso di potere giurisdizionale, per violazione dei principi di proporzionalità, obbligo di pag. 3/8 motivazione e totale carenza della consulenza, relativa a lotti, costituiti da specchi d'acqua di dimensioni limitate, limitrofi e all'annessa area urbana, distinta dal f. 22, p. lla 242 di mq. 2796 e le quote di proprietà dell'esecutata sul pontile, riguardanti il pignoramento.
Gli importi del decreto di liquidazione erano eccessivi, per erronea determinazione delle voci di spesa e onorari, comunque la corretta applicazione del d. m. n. 182/2002 avrebbe comportato una determinazione del valore corretto di € 2.271,76 nel massimo per lo scaglione di €
7.718.240,34, da intendersi nel suo complesso, secondo il valore di stima da attribuirsi a ciascuno dei beni periziati, non come accadeva secondo la proposta di parcella, formulata dal CTU, che erroneamente considerava il valore di stima attribuito a ciascuno dei beni staggiti e non teneva conto del fatto che il pontile era fortemente usurato, essendo stato realizzato da ventisei anni ed era perciò privo di un rilevante valore attuale, circostanza non considerata in sede di stima.
Il Giudice dell'Esecuzione, secondo i ricorrenti, avrebbe violato l'art. 179 bis comma 2 Disp. Att. c. p. c. e i criteri ivi stabiliti, effettuando nei confronti del CTU una liquidazione priva di proporzionalità e congruità, rispetto al valore dei cespiti oggetto di esecuzione, quando lo stesso esperto non aveva rispettato nella sua stima i criteri di cui all'art. 568 comma 2 c.
p. c. e anzi, aveva stimato un pontile ammalorato secondo un valore superiore a quello massimo di ricostruzione a nuovo.
In corso di causa si è costituita, spiegando intervento volontario adesivo, la
, in persona del suo legale rappresentante p. t. Controparte_2 [...]
aderendo alle conclusioni dei ricorrenti in tema di revoca Controparte_3
e/o riduzione del decreto impugnato. pag. 4/8 Alla prima udienza, svoltasi anche alla presenza del CTU e del suo legale, che si era costituito eccependo l'infondatezza del ricorso avversario, questo
Presidente ha ravvisato il fumus boni iuris e il periculum in mora, idonei per la concessione della sospensione del provvedimento impugnato e successivamente, ha acquisito il verbale di revoca dell'incarico al CTU e sua sostituzione con altro consulente da parte del Giudice dell'Esecuzione, prodotto dai ricorrenti al termine del giudizio di opposizione.
Il ricorso è fondato e il decreto di liquidazione impugnato deve essere revocato per intero.
L'elaborato peritale non ha avuto alcuna utilità nell'ambito della procedura esecutiva nella quale è stato emesso il decreto di liquidazione impugnato, com'è dimostrato dal provvedimento di revoca dell'incarico al consulente, adottato dal G. E. il 25. 9. 2025, nel quale si legge “quanto all'identificazione degli immobili espropriati (art. 173 bis co. 1 n. 1 e 4 disp. att.), il consulente ha effettivamente incluso nella valutazione beni di proprietà di soggetti terzi, ma, soprattutto, che non costituiscono oggetto del pignoramento per cui è causa e, peraltro, gravati da vincoli di servitù ed oneri (servitù di transito e diritto di attracco) che, sebbene ampiamente documentati, non sono stati menzionati;
le predette incongruenze si riflettono inevitabilmente anche sull'attendibilità del valore di stima indicato, laddove inclusivo di beni estranei all'esecuzione, che, comunque, stante la mancata indicazione dei termini di riferimento utilizzati per la determinazione dello stesso, non appare sufficientemente motivato e, in virtù dei continui rimandi agli allegati prodotti, non risulta neppure facilmente intellegibile nella prospettiva della redazione dell'avviso di vendita e della consultazione da parte di eventuali offerenti;
ritenuto, pag. 5/8 pertanto, che l'elaborato redatto sia da intendersi privo di utilità ai fini della messa in vendita dei beni staggiti e che tale circostanza imponga la revoca dell'incarico conferito all'esperto designato, poiché gli errori e le mancanze riscontrate evidenziano un inappropriato approccio all'incarico assegnato, espletato senza acquisire tutta la documentazione necessaria od analizzarla con la dovuta accortezza.”
La valutazione eseguita nel corso della procedura esecutiva a monte, si pone in modo analogo a quello, indicato nell'ordinanza della Sezione
Civile della Cassazione, sezione II, n. 2569 del 2023, nella quale il
Tribunale aveva completamente revocato, in sede di opposizione, un decreto di liquidazione delle competenze spettanti a un CTU, sul presupposto che la validità della consulenza fosse scrutinabile in via incidentale, in vista della determinazione del compenso, anche ai fini dell'esclusione del diritto stesso.
La Corte Suprema ha interamente rigettato il ricorso avverso la pronuncia del Tribunale.
Invero, l'incompletezza e l'inutilità dell'elaborato peritale ai fini della prosecuzione del procedimento esecutivo, avevano giustificato in quella fattispecie, come la giustificano nel caso oggi sottoposto all'esame di questo Presidente, la revoca del decreto opposto, anche a voler prescindere dalle – peraltro corrette – considerazioni degli opponenti in merito al criterio di stima, erroneamente applicato da parte del CTU che nella richiesta di liquidazione, originariamente accolta dal G. E., ha violato i criteri di congruità, proporzionalità ed equità desumibili, in rapporto al valore dei beni stimati e delle attività svolte, dall'art. 179bis Disp. Att. c. p.
c. e dai decreti ministeriali applicativi della norma in questione. pag. 6/8 La produzione documentale del decreto di revoca dell'incarico e di sostituzione del CTU, adottato dal G. E., avvenuta in epoca successiva alla sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza impugnata, disposta da questo
Presidente in corso di causa, è ammissibile nell'ambito del procedimento di opposizione intentato ai sensi dell'art. 15 del D. lgs. n. 150/2011, trattandosi di documento sopravvenuto rispetto alla fase introduttiva del giudizio di opposizione e producibile sino alla pronuncia dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 ter c. p. c. (vedi oltre all'ordinanza sopra citata e nel medesimo senso, Cassazione n. 46/2021 e 25547/2015).
La Suprema Corte, nell'ordinanza sopra citata, ha richiamato i propri precedenti, nei quali tra l'altro (si vedano Cassazione, 20970/2017 e
5200/2017), si era ritenuto che rispetto all'incarico conferito al CTU e alla finalità intrinseca della stima, la risposta fornita dal consulente fosse del tutto elusiva del mandato, avendo il Tribunale nel provvedimento impugnato per Cassazione, “nei limiti delle proprie attribuzioni, … inteso altresì assicurare un adeguamento delle sorti del decreto di liquidazione alla intervenuta valutazione di utilità della consulenza quale manifestata dal Giudice della causa principale, al fine commendevole di impedire che potesse conservare efficacia un provvedimento di liquidazione connesso ad attività della quale era stata riscontrata anche la non fruibilità ai fini della decisione nel merito”.
Ne deriva che va accolta la richiesta di revoca del decreto impugnato e va dichiarata, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della legge n. 228/2012 la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la medesima impugnazione. pag. 7/8 Si ritiene che, considerata la sussistenza di un provvedimento del Giudice di prima istanza favorevole al resistente (decreto di liquidazione emesso dal
G. E. e poi revocato), si possa pervenire alla compensazione delle spese del giudizio di opposizione tra le parti.
P. Q. M.
REVOCA IL DECRETO DI LIQUIDAZIONE EMESSO IL 29 MAGGIO
2025 NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA N. 35/2022 E
DICHIARA COMPENSATE LE SPESE DEL GRADO;
ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della legge n. 228/2012,
DICHIARA la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la medesima impugnazione.
Si comunichi alle parti.
Macerata, 17. 11. 2025
Il Presidente estensore
(Dott. Paolo Vadalà)
pag. 8/8